{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "PIM",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pim/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pim.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pim/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-13",
  "regulation": {
    "code": "PIM",
    "name": "Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari",
    "shortName": "Regolamento sulle materie plastiche",
    "reference": "Regolamento (UE) n. 10/2011",
    "celex": "32011R0010",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0010",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "Food & Cosmetics",
    "inForce": "2011-02-04",
    "appliesFrom": "2011-05-01",
    "changing": true,
    "video": "regulation-pim"
  },
  "answer": "Il regolamento limita i materiali plastici a contatto con gli alimenti alle sostanze dell’elenco dell’Unione entro i limiti di migrazione e impone a ogni operatore, salvo il dettaglio, una dichiarazione di conformità scritta. Si applica dal 1° maggio 2011; il testo consolidato del 14 luglio 2026 include il divieto del bisfenolo A e la revisione 2025, con transizione fino al 16 settembre 2026.",
  "description": "Guida alla PIM: il regolamento dell’UE sulle materie plastiche a contatto con gli alimenti, l’elenco dell’Unione dell’allegato I, i limiti di migrazione globale e specifica, i simulanti alimentari e le condizioni di prova standardizzate, i materiali multistrato e le barriere funzionali, la plastica riciclata e rilavorata, il divieto del bisfenolo A, la dichiarazione di conformità, date chiave e come garantire la conformità.",
  "enforcedBy": "Gli Stati membri fanno rispettare il regolamento mediante controlli ufficiali sugli alimenti. L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 richiede controlli ufficiali ai sensi delle regole dell’Unione sui controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, e l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento sulle materie plastiche cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, che il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato con effetto dal 14 dicembre 2019 e i cui riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2017/625; le disposizioni più recenti del regolamento sulle materie plastiche, l’allegato V e il regolamento sul bisfenolo A selezionano già i metodi analitici ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625, con il laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali a contatto con gli alimenti e i laboratori nazionali di riferimento a sostegno del lavoro analitico. In Danimarca l’autorità competente è Fødevarestyrelsen (l’Amministrazione danese veterinaria e alimentare) ai sensi del decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti e sulle sanzioni per le violazioni dei relativi atti dell’UE, emanato ai sensi della legge danese sugli alimenti; le imprese che fabbricano, importano o vendono all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarsi presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno. Gli strumenti sono il divieto di commercializzare materiali non conformi e di utilizzarli da parte delle imprese alimentari, l’obbligo del fabbricante o dell’importatore di ritirare il materiale non conforme, di informare immediatamente Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori, il campionamento e le prove di migrazione nei laboratori ufficiali, la misura di salvaguardia del regolamento quadro che consente a uno Stato membro di sospendere o limitare una misura specifica per motivi di salute, e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, che in Danimarca sono ammende e possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni per violazioni intenzionali o per colpa grave che danneggiano o mettono in pericolo la salute o perseguono un vantaggio economico.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2011-02-04",
      "label": "Il regolamento (UE) n. 10/2011 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 12 del 15 gennaio 2011",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 23"
    },
    {
      "date": "2011-05-01",
      "label": "Il regolamento si applica; le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE sono abrogate e i riferimenti ad esse si leggono secondo le tavole di concordanza dell’allegato VI; i materiali e gli oggetti legalmente immessi sul mercato prima di tale data potevano essere ancora immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2012",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 21, art. 22, par. 5 e art. 23"
    },
    {
      "date": "2011-06-01",
      "label": "Il divieto del bisfenolo A nei biberon di policarbonato introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 si applica all’immissione sul mercato e all’importazione nell’Unione, dopo essersi applicato alla fabbricazione dal 1° maggio 2011",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0321 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2015-12-31",
      "label": "L’articolo 5 inizia ad applicarsi agli additivi diversi dai plastificanti negli strati plastici e nei rivestimenti di tappi e chiusure, e agli additivi utilizzati nell’ensimaggio di fibre di vetro per le materie plastiche rinforzate con fibre di vetro; fino a tale data gli additivi di ensimaggio delle fibre di vetro non elencati nell’allegato I dovevano rispettare le disposizioni sulla valutazione del rischio dell’articolo 19",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 22, par. 4 e art. 23"
    },
    {
      "date": "2016-01-01",
      "label": "I documenti giustificativi richiesti dall’articolo 16 devono basarsi sulle regole di prova della migrazione dell’articolo 18, ponendo fine alla possibilità di ricorrere alle regole di base dell’allegato della direttiva 82/711/CEE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 22, par. 2 e art. 22, par. 3"
    },
    {
      "date": "2020-09-23",
      "label": "Regolamento (UE) 2020/1245 in vigore: la deroga dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), è riscritta per coprire tutti i sali delle sostanze contrassegnate nella tabella 1 dell’allegato II, l’allegato II è ristrutturato come elenco unico di limiti di migrazione per 24 elementi e ammonio, compresi i quattro lantanidi, e sono modificati gli allegati I, IV e V",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245 · art. 1 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2022-09-23",
      "label": "Fine della transizione prevista dal regolamento (UE) 2020/1245: i materiali e gli oggetti immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 secondo le regole precedenti potevano essere immessi sul mercato fino a tale data e restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245 · art. 2"
    },
    {
      "date": "2023-08-01",
      "label": "Regolamento (UE) 2023/1442 in vigore: nuovi limiti di migrazione specifica totale per gli ftalati, revocate le autorizzazioni della farina e delle fibre di legno non trattate (FCM n. 96) e dell’acido salicilico (FCM n. 121), e autorizzate diverse nuove sostanze",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1442 · art. 1 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2023-08-31",
      "label": "Regolamento (UE) 2023/1627 in vigore, che autorizza il bis(2-etilesil)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH, FCM n. 1079) come plastificante nel PVC a contatto con alimenti cui sono assegnati i simulanti A e B a temperatura ambiente o inferiore",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1627 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-01-20",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2024/3190: sono vietati il bisfenolo A e i bisfenoli e derivati dei bisfenoli pericolosi nei materiali a contatto con gli alimenti, sono soppresse dalla tabella 1 dell’allegato I le voci FCM n. 151 e FCM n. 154, è aggiunto l’articolo 6, paragrafo 6, al regolamento sulle materie plastiche ed è abrogato il regolamento (UE) 2018/213",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 3, art. 10, art. 13 e art. 14"
    },
    {
      "date": "2025-02-01",
      "label": "Fine della transizione prevista dal regolamento (UE) 2023/1442: i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi per la prima volta sul mercato prima di tale data secondo le regole precedenti possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte, mentre l’acido salicilico e la farina o le fibre di legno non trattate possono continuare solo in base a una domanda valida presentata prima del 1° agosto 2024",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1442 · art. 2"
    },
    {
      "date": "2025-03-16",
      "label": "Regolamento (UE) 2025/351 in vigore: iniziano ad applicarsi le definizioni di additivo, di rilavorazione della plastica e di sostanza UVCB, il nuovo articolo 3 bis su un elevato grado di purezza, gli articoli 8, 10 e 16 riscritti, il nuovo articolo 14 bis sull’etichettatura e l’allineamento ai regolamenti sulla plastica riciclata e sulle buone pratiche di fabbricazione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 5"
    },
    {
      "date": "2025-12-16",
      "label": "Da tale data la dichiarazione di conformità di un prodotto o di una sostanza intermedi conformi alle regole precedenti ma non al regolamento (UE) 2025/351 deve dichiararlo e deve precisare che può essere utilizzata solo per materiali e oggetti di materia plastica immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 4, par. 2"
    },
    {
      "date": "2026-02-23",
      "label": "Regolamento (UE) 2026/245 in vigore, che autorizza sei ulteriori additivi e monomeri nell’allegato I e modifica la denominazione di FCM n. 768",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0245 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2026-07-14",
      "label": "Regolamento (UE) 2026/1380 in vigore, che corregge la versione in lingua estone dell’articolo 8, paragrafo 1; le altre versioni linguistiche, compresa quella inglese, non sono interessate. È la data del testo consolidato attuale",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1380 · considerando 2, art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-07-20",
      "label": "Fine della transizione principale per il bisfenolo A: gli oggetti finali monouso a contatto con gli alimenti fabbricati con BPA secondo le regole precedenti non possono più essere immessi sul mercato, e gli oggetti finali riutilizzabili non possono più essere immessi per la prima volta sul mercato, dopo tale data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 11, par. 1 e art. 12, par. 1"
    },
    {
      "date": "2026-09-16",
      "label": "Fine della transizione prevista dal regolamento (UE) 2025/351: i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi per la prima volta sul mercato prima di tale data secondo le regole precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte; tutto ciò che è immesso per la prima volta sul mercato dopo deve rispettare il testo del 2025",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 4, par. 1"
    },
    {
      "date": "2028-01-20",
      "label": "Fine della transizione prorogata per il bisfenolo A per gli oggetti monouso che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca e per gli oggetti la cui vernice o il cui rivestimento a base di BPA si trova solo sulla superficie metallica esterna, e per gli oggetti riutilizzabili usati come attrezzature professionali per la produzione alimentare",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 11, par. 2 e art. 12, par. 2"
    },
    {
      "date": "2029-01-20",
      "label": "Ultima data entro cui gli oggetti finali riutilizzabili a contatto con gli alimenti fabbricati con bisfenolo A e immessi per la prima volta sul mercato in base alle disposizioni transitorie possono restare sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 12, par. 3"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2026/1380 della Commissione",
      "celex": "32026R1380",
      "date": "2026-06-23",
      "summary": "Corregge la versione in lingua estone dell’articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda il grado di purezza; il considerando afferma espressamente che le altre versioni linguistiche non sono interessate, per cui il testo inglese resta invariato. In vigore dal 14 luglio 2026, data della versione consolidata attuale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1380 · considerando 1, considerando 2, art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2026/245 della Commissione",
      "celex": "32026R0245",
      "date": "2026-02-02",
      "summary": "Modifica le tabelle 1 e 3 dell’allegato I per autorizzare sei sostanze sulla base dei pareri dell’EFSA: acido fosforoso, estere trifenilico, polimero con 1,4-cicloesandimetanolo e glicole polipropilenico, esteri alchilici C10-16 (FCM n. 1084), terz-butilfosfonato di calcio (FCM n. 1089), ammine, di-C14-C20-alchil, ossidate, da olio vegetale idrogenato (FCM n. 1092), cera di crusca di riso, ossidata (FCM n. 1093), 2,2’-ossidietilammina (FCM n. 1094) e cera di crusca di riso, ossidata, sale di calcio (FCM n. 1096); modifica inoltre la denominazione di FCM n. 768 e ne elimina la nota sulla verifica della conformità. In vigore dal 23 febbraio 2026, senza periodo transitorio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0245 · considerando da 2 a 15, art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione",
      "celex": "32025R0351",
      "date": "2025-02-21",
      "summary": "La revisione del 2025. Riscrive la definizione di additivo, aggiunge le definizioni di rilavorazione della plastica e di sostanza UVCB, inserisce l’articolo 3 bis che definisce un elevato grado di purezza con quattro condizioni alternative per le sostanze non aggiunte intenzionalmente, aggiunge l’articolo 4, lettera f), che richiede la conformità al regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata, riscrive l’articolo 6 sulle deroghe, sostituisce l’articolo 8 sui requisiti generali per le sostanze, sostituisce l’articolo 10 con regole generali di composizione che riguardano l’allegato II, la plastica rilavorata e la progettazione degli oggetti riutilizzabili, estende gli articoli 11 e 12 agli oggetti multistrato multimateriale il cui strato superficiale a contatto con gli alimenti rientra nell’ambito di applicazione, aggiunge l’articolo 14 bis sull’etichettatura, riscrive l’articolo 16 sui documenti giustificativi e sul campionamento e modifica gli allegati II, IV e V. Modifica inoltre l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 e aggiunge la sezione C sulla rilavorazione delle materie plastiche all’allegato del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione (CE) n. 2023/2006. In vigore dal 16 marzo 2025; l’obbligo di dichiarazione di conformità per i prodotti intermedi non conformi decorre dal 16 dicembre 2025 e la transizione per i materiali e gli oggetti di materia plastica termina il 16 settembre 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 e allegati I e II"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione",
      "celex": "32024R3190",
      "date": "2024-12-19",
      "summary": "Il regolamento sul bisfenolo A. Vieta l’uso del BPA e dei suoi sali, e di altri bisfenoli e derivati dei bisfenoli con una classificazione armonizzata come mutageni, cancerogeni o tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o come interferenti endocrini di categoria 1 per la salute umana, nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti per il contatto con gli alimenti, e vieta l’immissione sul mercato dei materiali fabbricati con essi, lasciando solo le due applicazioni del suo allegato II. Aggiunge l’articolo 6, paragrafo 6, al regolamento sulle materie plastiche, sopprime dall’allegato I le voci FCM n. 151 (bisfenolo A) e FCM n. 154 (4,4’-diidrossidifenilsolfone) e abroga il regolamento (UE) 2018/213. Si applica dal 20 gennaio 2025, con periodi transitori fino al 20 luglio 2026, al 20 gennaio 2028 e, per gli oggetti riutilizzabili già sul mercato, al 20 gennaio 2029.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 1, art. 3, art. 5, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 e allegato II"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione",
      "celex": "32023R1627",
      "date": "2023-08-10",
      "summary": "Aggiunge il bis(2-etilesil)cicloesano-1,4-dicarbossilato (DEHCH, n. CAS 84731-70-4, FCM n. 1079) alla tabella 1 dell’allegato I come additivo e plastificante per il PVC fino al 25 % p/p, a contatto solo con alimenti cui sono assegnati i simulanti A e B, a temperatura ambiente o inferiore, con un limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg. In vigore dal 31 agosto 2023.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1627 · considerando 2, art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione",
      "celex": "32023R1442",
      "date": "2023-07-11",
      "summary": "La revisione sugli ftalati. In seguito al parere dell’EFSA del 2019 fissa un nuovo limite di migrazione specifica totale di 0,6 mg/kg per la somma di DBP (FCM n. 157), DIBP (FCM n. 1085), BBP (FCM n. 159) e DEHP (FCM n. 283) espressa come equivalenti di DEHP, mantiene un limite totale separato di 1,8 mg/kg per DINP (FCM n. 728) e DIDP (FCM n. 729) e un limite di 60 mg/kg per la somma dei plastificanti elencati, applica un fattore di ripartizione del 20 %, revoca le autorizzazioni della farina e delle fibre di legno non trattate (FCM n. 96) e dell’acido salicilico (FCM n. 121) e autorizza altre sostanze, tra cui FCM n. 1076 e il plastificante FCM n. 1078. In vigore dal 1° agosto 2023; la transizione per i materiali e gli oggetti di materia plastica è terminata il 1° febbraio 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1442 · considerando da 3 a 16 e 24, art. 1, art. 2 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato I, tabella 2, restrizioni di gruppo 26, 32 e 36"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione",
      "celex": "32020R1245",
      "date": "2020-09-02",
      "summary": "Riscrive l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), in modo che la deroga copra tutti i sali delle sostanze contrassegnate nella colonna 2 della tabella 1 dell’allegato II, e ristruttura l’allegato II in un’unica tabella di limiti di migrazione per 24 voci, 23 elementi più l’ammonio, aggiungendo i lantanidi europio, gadolinio, lantanio e terbio con un limite combinato di 0,05 mg/kg e l’obbligo di documentarne la forma ionica dissociata; modifica inoltre gli allegati I, IV e V. In vigore dal 23 settembre 2020, con una transizione terminata il 23 settembre 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245 · considerando 3 e 4, art. 1, art. 2 e art. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato II, punto 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione",
      "celex": "32019R1338",
      "date": "2019-08-08",
      "summary": "Estende l’autorizzazione del poli((R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) (PHBH, FCM n. 1059) dagli alimenti secchi e solidi a tutti gli alimenti a temperatura ambiente o inferiore, compresi il riempimento a caldo e le brevi fasi di riscaldamento, purché la migrazione di tutti gli oligomeri inferiori a 1.000 Da resti pari o inferiore a 5,0 mg/kg e il prodotto di degradazione acido crotonico resti entro 0,05 mg/kg, e richiede che il metodo analitico per gli oligomeri faccia parte della documentazione giustificativa.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1338 · considerando 3 e 4 e art. 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2019/988 della Commissione",
      "celex": "32019R0988",
      "date": "2019-06-17",
      "summary": "Corregge la versione in lingua francese del regolamento; il testo inglese non è interessato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0988 · titolo e considerando 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione",
      "celex": "32019R0037",
      "date": "2019-01-10",
      "summary": "Modifica e corregge le tabelle da 1 a 4 dell’allegato I: corregge un errore tipografico nella denominazione inglese di FCM n. 1066, sposta l’agente di ensimaggio delle fibre di vetro FCM n. 1068 dagli additivi alle sostanze di partenza, autorizza ulteriori sostanze e aggiorna le restrizioni di gruppo e le note sulla verifica della conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0037 · considerando da 1 a 4 e art. 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione",
      "celex": "32018R0831",
      "date": "2018-06-05",
      "summary": "Modifica la tabella 1 dell’allegato I: riduce il limite di migrazione specifica per i sali dell’acido perclorico (FCM n. 822) da 0,05 mg/kg a 0,002 mg/kg con un fattore di ripartizione del 10 %, innalza il limite per FCM n. 974 da 5 mg/kg a 10 mg/kg e autorizza ulteriori sostanze.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0831 · considerando 3 e 4 e art. 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione",
      "celex": "32018R0213",
      "date": "2018-02-12",
      "summary": "Fissava un limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg per il bisfenolo A nei materiali plastici a contatto con gli alimenti e nelle vernici e nei rivestimenti, e vietava il BPA nei bicchieri e nelle bottiglie di policarbonato per neonati e bambini piccoli e nelle vernici e nei rivestimenti destinati ad alimenti per neonati e bambini piccoli. Abrogato dal regolamento (UE) 2024/3190 con effetto dal 20 gennaio 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0213 · titolo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · considerando 2 e art. 13"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione",
      "celex": "32018R0079",
      "date": "2018-01-18",
      "summary": "Modifica le tabelle 1 e 3 dell’allegato I per recepire i pareri dell’EFSA, estendendo l’autorizzazione dell’additivo polimerico FCM n. 856 alle miscele riutilizzabili di SAN e PMMA e autorizzando il monomero 2,4,4’-trifluorobenzofenone (FCM n. 1061) fino allo 0,3 % p/p nelle materie plastiche di polietereterchetone, tra le altre voci.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0079 · considerando 3 e 4 e art. 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione",
      "celex": "32017R0752",
      "date": "2017-04-28",
      "summary": "Modifica e corregge gli allegati I e IV. Elimina la possibilità di verificare la conformità mediante il contenuto residuo per superficie a contatto con gli alimenti per dieci sostanze per le quali sono ora disponibili metodi di migrazione, autorizza sostanze come FCM n. 1007 e il copolimero in forma nanometrica FCM n. 1016 e modifica la dichiarazione di conformità in modo da richiedere il rapporto più elevato tra superficie a contatto con gli alimenti e volume per il quale è stata verificata la conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0752 · considerando da 3 a 5 e art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato IV, punto 8, lettera iii)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione",
      "celex": "32016R1416",
      "date": "2016-08-24",
      "summary": "La revisione del 2016. Corregge la definizione di alimenti non grassi, aggiunge la definizione di riempimento a caldo come riempimento a una temperatura non superiore a 100 gradi Celsius seguito da raffreddamento a 50 gradi entro 60 minuti o a 30 gradi entro 150 minuti, chiarisce che la deroga per i sali dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), copre tutti i sali, sopprime il limite di migrazione specifica generico dell’articolo 11, paragrafo 2, consolida le regole sui limiti di rilevamento nell’articolo 11, paragrafo 4, con un valore predefinito di 0,01 mg/kg, elimina la possibilità di esprimere la migrazione da tappi e chiusure in mg per decimetro quadrato e riscrive l’allegato III sui simulanti alimentari, l’allegato IV sulla dichiarazione di conformità e l’allegato V sulle prove di conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1416 · considerando da 3 a 8 e art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 3, punti 16, 18 e 19, art. 11 e allegati da III a V"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione",
      "celex": "32015R0174",
      "date": "2015-02-05",
      "summary": "Modifica e corregge le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato I, aggiungendo e rivedendo voci dell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate sulla base delle valutazioni dell’EFSA.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0174 · considerando 1 e 2 e art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato I, tabelle da 1 a 3"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 865/2014 della Commissione",
      "celex": "32014R0865",
      "date": "2014-08-08",
      "summary": "Corregge la versione in lingua spagnola del regolamento; il considerando afferma che le altre versioni linguistiche non sono interessate.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0865 · titolo e considerando 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione",
      "celex": "32014R0202",
      "date": "2014-03-03",
      "summary": "Aggiunge la 2-fenil-3,3-bis(4-idrossifenil)ftalimmidina (FCM n. 872) e l’1,3-bis(isocianatometil)benzene (FCM n. 988) all’elenco dell’Unione e crea una restrizione di gruppo che copre FCM n. 421 e FCM n. 988 espressi come 1,3-benzenedimetanammina.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0202 · considerando 2 e 3 e art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato I, tabella 2, restrizione di gruppo 34"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione",
      "celex": "32012R1183",
      "date": "2012-11-30",
      "summary": "Modifica e corregge le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato I, aggiungendo sostanze valutate favorevolmente dall’EFSA e rivedendo restrizioni e specifiche di altre. Una rettifica pubblicata nella GU L 349 del 19 dicembre 2012 lo corregge.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1183 · considerando da 1 a 3 e art. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · tabella delle modifiche, voce M3 e rettifica C1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione",
      "celex": "32011R1282",
      "date": "2011-11-28",
      "summary": "La prima modifica sostanziale. Aggiunge sostanze all’elenco dell’Unione, rivede le restrizioni per altre e riduce il limite di migrazione specifica della melammina (FCM n. 239) a 2,5 mg/kg in seguito alla dose giornaliera tollerabile dell’EFSA di 0,2 mg per kg di peso corporeo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1282 · considerando da 1 a 3 e art. 1"
    },
    {
      "reference": "Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione",
      "celex": "32011R0321",
      "date": "2011-04-01",
      "summary": "Inserisce nella voce dell’allegato I relativa al bisfenolo A (FCM n. 151) la restrizione per cui non può essere utilizzato per la fabbricazione di biberon di policarbonato, applicabile alla fabbricazione dal 1° maggio 2011 e all’immissione sul mercato e all’importazione nell’Unione dal 1° giugno 2011. La voce è stata soppressa dal regolamento (UE) 2024/3190, che ora vieta il BPA in generale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0321 · art. 1 e art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 10, par. 2"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Materiali e oggetti, e loro parti, costituiti esclusivamente da materie plastiche, immessi sul mercato dell’UE e destinati a venire a contatto con gli alimenti, già a contatto con gli alimenti o che ci si può ragionevolmente attendere che vengano a contatto con gli alimenti",
      "Materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, e materiali e oggetti di entrambi i tipi stampati e/o ricoperti da un rivestimento",
      "Strati plastici o rivestimenti plastici che formano guarnizioni in tappi e chiusure, quando il tappo o la chiusura è costituito da due o più strati di tipi diversi di materiale",
      "Strati plastici in materiali e oggetti multistrato multimateriale, come gli strati plastici di un contenitore per bevande in cartone o di un laminato metallico o cartaceo rivestito",
      "Le sostanze utilizzate per fabbricarli: monomeri e altre sostanze di partenza, additivi, coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri e macromolecole ottenute da fermentazione microbica, oltre ai prodotti delle fasi intermedie di fabbricazione",
      "Gli operatori economici della catena, dai fornitori di sostanze e di prodotti intermedi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori, ciascuno dei quali deve rilasciare o trasmettere la dichiarazione di conformità scritta in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio"
    ],
    "derived": [
      "Le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi sono esclusi dal regolamento perché sono destinati a essere coperti da altre misure specifiche, e il regolamento non pregiudica le disposizioni dell’Unione o nazionali sulle sostanze utilizzate per fabbricare adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa applicati su materiali e oggetti di materia plastica o in essi incorporati, anche se un oggetto di plastica stampato o rivestito rientra esso stesso nell’ambito di applicazione (art. 2, par. 1, lett. c), art. 2, par. 2 e art. 2, par. 3)",
      "I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano anche l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 sulla sicurezza, l’articolo 15 sull’etichettatura e l’articolo 17 sulla rintracciabilità, sono fabbricati secondo le buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, rispettano i capi II, III e IV del presente regolamento e, se rientrano nel suo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata (art. 4)",
      "Possono essere utilizzate solo le sostanze dell’elenco dell’Unione dell’allegato I, ma l’articolo 6 esclude i coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri, i coloranti e i solventi soggetti al diritto nazionale, i sali di acidi, fenoli e alcoli elencati entro i limiti dell’allegato II, le miscele di sostanze autorizzate, gli additivi polimerici e i prepolimeri, le sostanze non aggiunte intenzionalmente, i coadiuvanti di polimerizzazione e alcuni biocidi del tipo di prodotto 4, e l’articolo 19 richiede per tali sostanze una valutazione del rischio basata su principi scientifici riconosciuti a livello internazionale (art. 5, art. 6 e art. 19)",
      "Uno strato plastico non in contatto diretto con gli alimenti e separato da essi da una barriera funzionale può essere fabbricato con sostanze non presenti nell’elenco dell’Unione, purché non migrino oltre il limite di rilevamento, non siano classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e non siano in forma nanometrica; la restrizione sul monomero cloruro di vinile si applica sempre e l’oggetto finale deve comunque rispettare i limiti di migrazione globale e specifica (art. 13 e art. 14)",
      "Le sostanze in forma nanometrica possono essere utilizzate solo se sono esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche dell’allegato I (art. 9, par. 2)",
      "Dal 20 gennaio 2025 il bisfenolo A e altri bisfenoli e derivati dei bisfenoli pericolosi possono essere utilizzati nei materiali plastici a contatto con gli alimenti solo in conformità al regolamento (UE) 2024/3190, il cui allegato II lascia soltanto due applicazioni: le resine epossidiche liquide su oggetti autoportanti di oltre 1.000 litri e i gruppi di membrane di filtrazione di polisolfone, entrambi senza migrazione rilevabile e con obbligo di pulizia e risciacquo prima del primo contatto con gli alimenti (art. 6, par. 6; regolamento (UE) 2024/3190, art. 3 e allegato II)",
      "L’articolo 12, paragrafo 2, fissa un limite di migrazione globale distinto di 60 mg per kg di simulante alimentare per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti per neonati e bambini piccoli e cita ancora le direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE della Commissione. La direttiva 2006/141/CE è stata abrogata dall’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 609/2013 in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2016/127, con effetto dal 22 febbraio 2020, e ha continuato ad applicarsi solo fino al 21 febbraio 2022 agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento fabbricati a partire da idrolisati proteici; gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento sono ora definiti dal regolamento delegato (UE) 2016/127. La direttiva 2006/125/CE sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini resta in vigore, perché l’atto delegato che la sostituirà ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013 non è stato adottato. L’articolo 17, paragrafo 2, come modificato nel 2025, rinvia già al regolamento (UE) n. 609/2013, per cui il rinvio dell’articolo 12, paragrafo 2, si legge alla luce degli atti successivi",
      "Il regolamento non impone alcuna soglia dimensionale per le imprese: una microimpresa che fabbrica plastica per il contatto con gli alimenti ha gli stessi obblighi di composizione, di migrazione e di documentazione di una multinazionale, e solo la segnalazione volontaria sulle alternative ai bisfenoli ai sensi del regolamento (UE) 2024/3190 è più leggera per le micro, piccole e medie imprese"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "plastic-materials-articles",
        "label": "Materiali e oggetti costituiti esclusivamente da materia plastica, come pellicole, vassoi, vasetti, bottiglie, casse, tubi, utensili da cucina e parti di macchine per la trasformazione degli alimenti"
      },
      {
        "id": "plastic-multi-layer",
        "label": "Materiali e oggetti multistrato di materia plastica, in cui due o più strati plastici sono tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi"
      },
      {
        "id": "printed-coated-plastics",
        "label": "Materiali e oggetti di materia plastica stampati e/o ricoperti da un rivestimento o da una vernice"
      },
      {
        "id": "cap-gasket-plastic-layers",
        "label": "Strati plastici o rivestimenti plastici che formano guarnizioni in tappi e chiusure di barattoli, bottiglie e lattine"
      },
      {
        "id": "multi-material-multi-layer",
        "label": "Strati plastici all’interno di materiali multistrato multimateriale, come contenitori per bevande in cartone, cartone rivestito e laminati di metallo o alluminio rivestiti di plastica"
      },
      {
        "id": "recycled-plastic",
        "label": "Materiali e oggetti di materia plastica contenenti plastica riciclata proveniente da un processo di riciclaggio ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616"
      },
      {
        "id": "reprocessed-plastic",
        "label": "Plastica contenente ritagli, scarti e analoghi sottoprodotti rilavorati provenienti dalla propria o da un’altra attività di fabbricazione"
      },
      {
        "id": "repeat-use-articles",
        "label": "Oggetti finali di materia plastica a contatto con gli alimenti destinati a un uso ripetuto, come contenitori riutilizzabili, bottiglie, stoviglie e parti di attrezzature di trasformazione"
      },
      {
        "id": "bpa-manufactured-articles",
        "label": "Materiali a contatto con gli alimenti fabbricati con bisfenolo A, un altro bisfenolo pericoloso o un derivato dei bisfenoli pericoloso"
      },
      {
        "id": "adhesives-coatings-inks",
        "label": "Adesivi, rivestimenti, vernici e inchiostri da stampa in quanto tali, applicati su un materiale o un oggetto di materia plastica o in esso incorporati"
      },
      {
        "id": "ion-exchange-resins",
        "label": "Resine a scambio ionico utilizzate nella produzione alimentare, come le resine per il trattamento dell’acqua e dei succhi"
      },
      {
        "id": "rubber",
        "label": "Materiali elastomerici e in gomma a contatto con gli alimenti, come guarnizioni, tubi flessibili e tettarelle di gomma"
      },
      {
        "id": "silicones",
        "label": "Materiali in silicone a contatto con gli alimenti, come stampi da forno, spatole, tubi e guarnizioni"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante di materiali, oggetti e prodotti intermedi di materia plastica",
        "definition": "Operatore economico che fabbrica materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, o prodotti delle fasi intermedie della loro fabbricazione come resine, compound, masterbatch, lastre e pellicole. Rilascia la dichiarazione di conformità scritta, deve conservare la documentazione che dimostra la conformità, compresa quella sul grado di purezza e sulla composizione delle sostanze utilizzate, e deve consentire alle autorità competenti di prelevare campioni durante i controlli ufficiali.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15, par. 1, art. 15, par. 2, art. 16, par. 1, art. 16, par. 3 e art. 16, par. 4"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Fornitore di sostanze e di materie prime di partenza",
        "definition": "Operatore economico che fornisce le sostanze destinate alla fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti, ossia i monomeri e le altre sostanze di partenza, gli additivi, i coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri e le macromolecole ottenute da fermentazione microbica. Una dichiarazione di conformità scritta deve essere disponibile anche per tali sostanze, e la composizione della sostanza deve essere nota al suo fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 5, par. 2, art. 8, par. 1, art. 15, par. 1 e art. 16, par. 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Impresa che introduce nel mercato dell’Unione, da un paese terzo, materiali, oggetti, prodotti intermedi o sostanze di materia plastica a contatto con gli alimenti. In Danimarca l’importatore ha lo stesso obbligo del fabbricante di ritirare il materiale che non soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare, di informare immediatamente Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori, e deve registrare l’importazione di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno.",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore, grossista o rivenditore",
        "definition": "Impresa che mette a disposizione sul mercato materiali plastici a contatto con gli alimenti senza fabbricarli o importarli. La dichiarazione di conformità scritta deve essere disponibile in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio e, in Danimarca, la vendita all’ingrosso di materiali a contatto con gli alimenti deve essere registrata presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15, par. 1; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
      },
      {
        "id": "operator",
        "label": "Impresa alimentare che utilizza materiali plastici a contatto con gli alimenti",
        "definition": "Impresa alimentare che utilizza materiali e oggetti di materia plastica nella manipolazione degli alimenti. Il regolamento sulle materie plastiche non la riguarda: non è destinataria dell’elenco dell’Unione, dei limiti di migrazione né dell’obbligo di dichiarazione. L’obbligo danese è più ristretto del ruolo: ai sensi del decreto n. 681 del 25 maggio 2020, un’impresa che importa, fabbrica e/o confeziona alimenti non può utilizzare materiali a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle disposizioni adottate in base ad esso, e deve assicurarsi di utilizzarli solo per gli scopi cui sono destinati. Le altre imprese alimentari sono raggiunte dalle regole generali sulla sicurezza e sull’autocontrollo piuttosto che da questa disposizione.",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, stk. 2; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "ion-exchange-resins",
          "rubber",
          "silicones"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 2, paragrafo 2, esclude dal regolamento sulle materie plastiche le resine a scambio ionico, le gomme e i siliconi perché sono destinati a essere coperti da altre misure specifiche. Restano pienamente soggetti al regolamento quadro (CE) n. 1935/2004, alle buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2023/2006 e, dal 20 gennaio 2025, al divieto del bisfenolo A del regolamento (UE) 2024/3190, che elenca gomme, resine a scambio ionico e siliconi tra i gruppi di materiali che disciplina, e in Danimarca al decreto n. 681 del 25 maggio 2020.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 2, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 1, par. 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 1 e § 6"
      },
      {
        "categories": [
          "adhesives-coatings-inks"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Un materiale o un oggetto di materia plastica stampato e/o ricoperto da un rivestimento rientra esso stesso nell’ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’oggetto finito deve rispettare i limiti di migrazione globale e specifica. Le sostanze utilizzate per fabbricare l’adesivo, il rivestimento o l’inchiostro da stampa non sono disciplinate dal presente regolamento: l’articolo 2, paragrafo 3, come sostituito nel 2025, afferma che il regolamento non pregiudica le disposizioni dell’Unione o nazionali applicabili a tali sostanze, e il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione aggiunge regole per gli inchiostri da stampa applicati sul lato non a contatto con gli alimenti. Dal 20 gennaio 2025 adesivi, inchiostri da stampa, vernici e rivestimenti rientrano di per sé nell’ambito di applicazione del regolamento sul bisfenolo A.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 2, par. 1, lett. c) e art. 2, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20250316 · allegato, sezione A; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 1, par. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "bpa-manufactured-articles"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Dal 20 gennaio 2025 l’uso del bisfenolo A e dei suoi sali, e di altri bisfenoli e derivati dei bisfenoli classificati come mutageni, cancerogeni o tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o come interferenti endocrini di categoria 1, è vietato nella fabbricazione di materiali a contatto con gli alimenti, così come l’immissione sul mercato di tali materiali; restano solo le due applicazioni dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/3190, entrambe senza migrazione rilevabile. I materiali fabbricati secondo le regole precedenti potevano essere immessi sul mercato fino al 20 luglio 2026, fino al 20 gennaio 2028 per gli oggetti monouso che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, per gli oggetti il cui rivestimento a base di BPA si trova solo sulla superficie metallica esterna e per le attrezzature professionali riutilizzabili per la produzione alimentare, e gli oggetti riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato in base a tali transizioni possono restare sul mercato fino al 20 gennaio 2029. Gli oggetti monouso immessi sul mercato in base a tali transizioni possono ancora essere riempiti con alimenti e sigillati per 12 mesi dopo la scadenza del periodo transitorio applicabile, e gli alimenti confezionati possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Le transizioni riguardano solo gli oggetti finali a contatto con gli alimenti: i materiali intermedi a contatto con gli alimenti, destinati a subire un’ulteriore lavorazione prima di diventare parte di un oggetto finale, non hanno alcun periodo transitorio. Un materiale fabbricato con un altro bisfenolo non deve contenere alcun BPA residuo.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 3, art. 4, art. 5, art. 11, art. 12 e allegato II"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "operator"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "Un’impresa alimentare non è destinataria dell’elenco dell’Unione, dei limiti di migrazione né dell’obbligo di dichiarazione, ma può utilizzare solo materiale conforme. In Danimarca un’impresa che importa, fabbrica o confeziona alimenti non può utilizzare materiali a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali e deve utilizzarli solo per lo scopo previsto, e Fødevarestyrelsen si aspetta che l’impresa alimentare ottenga dal proprio fornitore la dichiarazione di conformità nell’ambito del proprio sistema di autocontrollo e rispetti le condizioni d’uso da esso indicate, come i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di contatto e il rapporto superficie/volume per il quale è stata verificata la conformità.",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, stk. 2 e § 15; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato IV, punto 8"
      },
      {
        "categories": [
          "plastic-materials-articles",
          "plastic-multi-layer",
          "printed-coated-plastics",
          "cap-gasket-plastic-layers",
          "repeat-use-articles"
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        "roles": [
          "manufacturer",
          "other",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Sono le categorie principali dell’articolo 2, paragrafo 1. Il materiale può essere fabbricato solo con sostanze dell’elenco dell’Unione dell’allegato I o coperte da una deroga dell’articolo 6, deve essere di elevato grado di purezza, deve rispettare le restrizioni e le specifiche dell’allegato I, i limiti dell’allegato II per i 24 elementi elencati e l’ammonio e la regola sulle ammine aromatiche primarie, non deve superare alcun limite di migrazione specifica né il limite di migrazione globale di 10 mg per decimetro quadrato e deve essere fabbricato secondo le buone pratiche di fabbricazione. Una dichiarazione di conformità scritta con le informazioni dell’allegato IV deve essere disponibile in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, sostenuta da documentazione giustificativa. Gli oggetti riutilizzabili devono inoltre essere progettati in modo che la migrazione non aumenti nei successivi cicli di utilizzo e devono recare istruzioni, una descrizione del deterioramento osservabile e, se pertinente, un’avvertenza. Non esiste alcuna soglia dimensionale per le imprese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 2, par. 1, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14 bis, art. 15, art. 16 e allegati I, II e IV"
      },
      {
        "categories": [
          "multi-material-multi-layer"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
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          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "La composizione di ciascuno strato plastico di un materiale multistrato multimateriale deve rispettare il regolamento, e gli strati plastici devono sempre rispettare la restrizione sul monomero cloruro di vinile dell’allegato I. Uno strato plastico non in contatto diretto con gli alimenti e separato da essi da una barriera funzionale può essere fabbricato con sostanze non presenti nell’elenco dell’Unione, purché non migrino in modo rilevabile, non siano classificate come mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione e non siano in forma nanometrica. Dalla revisione del 2025 i limiti di migrazione specifica e globale degli articoli 11 e 12 si applicano all’intero oggetto quando lo strato superficiale a contatto con gli alimenti è un materiale rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento; se tale strato superficiale non vi rientra, i limiti possono essere fissati dal diritto nazionale, e la dichiarazione di conformità deve confermare il rispetto delle disposizioni sulla barriera funzionale.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 2, par. 1, lett. e), da art. 14, par. 1 ad art. 14, par. 6 e allegato IV, punto 9"
      },
      {
        "categories": [
          "recycled-plastic"
        ],
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          "manufacturer",
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          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I materiali e gli oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata devono rispettare anche quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 4, lettera f), aggiunto nel 2025. In senso inverso, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616, come sostituito dal regolamento (UE) 2025/351, applica i capi II e III e il capo V del regolamento sulle materie plastiche ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata, con l’unica eccezione che l’articolo 8, paragrafo 1, non si applica ai contaminanti in ingresso e in uscita dei processi di decontaminazione, la cui qualità e purezza sono invece disciplinate dal regolamento sulla plastica riciclata.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 4, lett. f); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "reprocessed-plastic"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Dalla revisione del 2025 i materiali e gli oggetti di materia plastica possono contenere plastica rilavorata solo se si tratta di un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, è raccolta e utilizzata in conformità alla sezione C dell’allegato del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione, proviene da ritagli e scarti che rispettano essi stessi il capo II o i cui componenti sono stati sottoposti a valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 19, non contiene alcuno strato di barriera funzionale e non contiene sostanze in quantità tali da superare un limite di migrazione o da violare altrimenti l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Un lotto di materiale destinato alla rilavorazione deve essere accompagnato da una dichiarazione che confermi il rispetto dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, la sua composizione e le istruzioni di rilavorazione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 3, punto 20, art. 10, par. 2 e allegato IV, punto 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · allegato II, punto 3"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il materiale sia una materia plastica ai sensi dell’articolo 3, da quale delle cinque categorie dell’articolo 2, paragrafo 1, vi rientri, dal fatto che sia uno dei tre gruppi di materiali esclusi, dal fatto che una barriera funzionale separi lo strato dagli alimenti e dal ruolo rivestito nella catena. La dimensione dell’impresa non cambia mai la risposta.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Utilizzare solo sostanze incluse nell’elenco dell’Unione dei monomeri, delle altre sostanze di partenza, delle macromolecole ottenute da fermentazione microbica, degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri autorizzati nella tabella 1 dell’allegato I, o sostanze coperte da una deroga dell’articolo 6, e utilizzare una sostanza in forma nanometrica solo se l’allegato I la autorizza esplicitamente e lo indica nelle specifiche.",
        "id": "pim-mfr-use-substances-included",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 5, par. 1, art. 6 e art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Assicurare che ogni sostanza che può essere presente nella plastica finale sia di elevato grado di purezza e di qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile, con la composizione nota al fabbricante della sostanza; una sostanza è pura quando i suoi costituenti corrispondono alla sua identità e le eventuali sostanze non aggiunte intenzionalmente soddisfano una delle quattro condizioni dell’articolo 3 bis, la più rigorosa delle quali è una migrazione prevedibile pari o inferiore a 0,00015 mg/kg di alimento.",
        "id": "pim-mfr-ensure-substance-present",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 3 bis e art. 8"
      },
      {
        "text": "Rispettare le restrizioni e le specifiche della colonna 10 della tabella 1 dell’allegato I, le restrizioni di gruppo della tabella 2, le specifiche dettagliate del punto 4 dell’allegato I e i limiti dell’allegato II: i limiti di migrazione per i 24 elementi elencati e l’ammonio, dall’alluminio a 1 mg/kg e dal nichel a 0,02 mg/kg fino a piombo, mercurio e arsenico, che non devono essere rilevabili, e la regola secondo cui le ammine aromatiche primarie prive di limite proprio non devono essere rilevabili a 0,002 mg/kg ciascuna, con la somma di quelle non elencate che non superi 0,01 mg/kg.",
        "id": "pim-mfr-respect-restrictions-specifications",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 9, par. 1, art. 10, par. 1 e allegato II, punti 1 e 2"
      },
      {
        "text": "Mantenere il materiale finito entro il limite di migrazione globale di 10 mg di costituenti totali rilasciati per decimetro quadrato di superficie a contatto con gli alimenti, o di 60 mg per kg di simulante alimentare per i materiali destinati ad alimenti per neonati e bambini piccoli, ed entro ogni limite di migrazione specifica applicabile, espresso in mg per kg di alimento utilizzando il rapporto reale superficie/volume nell’uso effettivo o previsto e le deroghe dell’articolo 17 per gli oggetti piccoli, molto grandi o di forma scomoda e per le chiusure.",
        "id": "pim-mfr-keep-finished-material",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 11, art. 12 e art. 17"
      },
      {
        "text": "Dimostrare la conformità mediante prove di migrazione ai sensi dell’articolo 18: simulanti alimentari A, B, C, D1, D2 ed E assegnati alle categorie di alimenti dell’allegato III, tempo e temperatura di prova scelti dalle tabelle 1 e 2 del capitolo 2 dell’allegato V per la migrazione specifica, una delle otto prove standardizzate da OM0 a OM7 per la migrazione globale, dieci giorni a 60 gradi Celsius per la conservazione di lunga durata a temperatura ambiente o inferiore e un metodo analitico conforme all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625; i risultati negli alimenti prevalgono su quelli nel simulante, che prevalgono sui risultati di screening.",
        "id": "pim-mfr-demonstrate-compliance-migration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 18, allegato III e allegato V, capitoli 2 e 3"
      },
      {
        "text": "Fabbricare secondo le buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, con un sistema di assicurazione della qualità documentato, un sistema di controllo della qualità e la documentazione di specifiche, formule, lavorazione e risultati del controllo della qualità; se si rilavorano ritagli e scarti, rispettare le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e le regole distinte di raccolta, contenimento, lotto e rintracciabilità della sezione C del suo allegato.",
        "id": "pim-mfr-manufacture-good-manufacturing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20250316 · art. 4, art. 5, art. 6 e art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 4, lett. d) e art. 10, par. 2"
      },
      {
        "text": "Rilasciare una dichiarazione di conformità scritta in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio con gli undici punti dell’allegato IV, tra cui l’identità di chi la rilascia e del fabbricante o dell’importatore, l’identità del materiale, la data, la conferma di conformità al presente regolamento e agli articoli 3, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004, le informazioni di cui gli utilizzatori a valle hanno bisogno sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle sostanze non aggiunte intenzionalmente, le specifiche di utilizzo che riguardano i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura e il più elevato rapporto superficie/volume verificato, e le conferme relative alla barriera funzionale, alla rilavorazione e alle sostanze derivate da rifiuti; rinnovarla quando la composizione o la produzione cambiano in modo sostanziale o compaiono nuovi dati scientifici.",
        "id": "pim-mfr-issue-written-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15 e allegato IV"
      },
      {
        "text": "Tenere la documentazione giustificativa, comprese le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli e la modellizzazione, le altre analisi e le motivazioni che dimostrano la conformità, e la documentazione sulla composizione e sul grado di purezza delle sostanze utilizzate, a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta, e consentire loro di prelevare campioni durante i controlli ufficiali; per gli oggetti riutilizzabili, fornire agli utilizzatori istruzioni che rallentino il deterioramento, una descrizione delle modifiche osservabili e un’avvertenza nei casi in cui danni o un uso scorretto prevedibile aumenterebbero la migrazione, e fornire ai consumatori istruzioni d’uso quando l’allegato I limita i tipi di alimenti, le condizioni di contatto o il riscaldamento.",
        "id": "pim-mfr-keep-supporting-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 14 bis, da art. 16, par. 1 ad art. 16, par. 4"
      },
      {
        "text": "Tenere la documentazione giustificativa che dimostra la conformità, comprese le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, la modellizzazione, le altre analisi e le motivazioni, e la documentazione sulla composizione e sulla purezza delle sostanze utilizzate, a disposizione delle autorità competenti su richiesta, e consentire loro di prelevare campioni durante i controlli ufficiali.",
        "id": "pim-mfr-keep-supporting-evidence",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · da art. 16, par. 1 ad art. 16, par. 4"
      },
      {
        "text": "Per gli oggetti riutilizzabili, fornire agli utilizzatori istruzioni che rallentino il deterioramento, una descrizione delle modifiche osservabili e un’avvertenza nei casi in cui danni o un uso scorretto prevedibile aumenterebbero la migrazione; fornire ai consumatori istruzioni d’uso quando l’allegato I limita i tipi di alimenti, le condizioni di contatto o il riscaldamento.",
        "id": "pim-mfr-supply-repeat-use-instructions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 14 bis"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Rendere disponibile una dichiarazione di conformità scritta per le sostanze destinate alla fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti e per i prodotti delle fasi intermedie di fabbricazione, in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, contenente le informazioni dell’allegato IV e tale da consentire di identificare facilmente ciò che copre.",
        "id": "pim-oth-make-written-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · da art. 15, par. 1 ad art. 15, par. 3 e allegato IV"
      },
      {
        "text": "Nelle fasi intermedie, indicare nella dichiarazione l’identificazione e la quantità delle sostanze contenute nel materiale intermedio soggette a restrizioni o specifiche dell’allegato II, e delle sostanze per le quali non è stata esclusa la genotossicità, derivanti da un uso intenzionale e che potrebbero prevedibilmente dare luogo a una migrazione individuale superiore a 0,00015 mg/kg di alimento dall’oggetto finale.",
        "id": "pim-oth-intermediate-stages-state",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato IV, punto 6"
      },
      {
        "text": "Conoscere la composizione della sostanza fornita, mantenerla a un elevato grado di purezza e di qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile, e mettere a disposizione delle autorità competenti su richiesta la documentazione sulla composizione e sul grado di purezza; una sostanza UVCB denominata in base a un materiale naturale multicostituente può essere fornita così come ottenuta dalla sua origine naturale solo se non contiene nulla al di fuori di tale identità e rispetta le eventuali specifiche dell’allegato I.",
        "id": "pim-oth-know-composition-substance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 8, par. 1, art. 8, par. 2 e art. 16, par. 1"
      },
      {
        "text": "Se un prodotto o una sostanza intermedi immessi per la prima volta sul mercato dopo il 16 dicembre 2025 sono conformi al testo precedente ma non al regolamento (UE) 2025/351, dichiararlo nella relativa dichiarazione di conformità e precisare che possono essere utilizzati solo per fabbricare materiali e oggetti di materia plastica immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026.",
        "id": "pim-oth-say-declaration-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 4, par. 2"
      },
      {
        "text": "Per i bisfenoli e i derivati dei bisfenoli destinati a essere utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza, fornire la dichiarazione di conformità distinta richiesta dal regolamento sul bisfenolo A, che elenchi ogni bisfenolo o derivato dei bisfenoli utilizzato e confermi la conformità a tale regolamento e agli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.",
        "id": "pim-oth-supply-separate-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 8 e allegato III"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Immettere sul mercato dell’Unione materiali plastici a contatto con gli alimenti solo se soddisfano l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, gli articoli su etichettatura e rintracciabilità, le buone pratiche di fabbricazione e i capi II, III e IV del regolamento sulle materie plastiche e, se rientrano nel suo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata; il materiale importato è giudicato esattamente secondo le stesse regole del materiale fabbricato nell’Unione.",
        "id": "pim-imp-place-plastic-food",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 3, art. 15 e art. 17"
      },
      {
        "text": "Ottenere e conservare la dichiarazione di conformità scritta per tutto ciò che si importa, salvo nella fase di vendita al dettaglio, verificare che le sue specifiche di utilizzo coprano i tipi di alimenti, i tempi e le temperature di contatto e il rapporto superficie/volume che i propri clienti applicheranno, ed essere in grado di presentare la documentazione giustificativa a Fødevarestyrelsen su richiesta; in Danimarca tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità conforme all’allegato 5 del decreto.",
        "id": "pim-imp-obtain-hold-written",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15, art. 16 e allegato IV, punto 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15"
      },
      {
        "text": "Ottenere e conservare la dichiarazione di conformità scritta per tutto ciò che si importa, salvo nella fase di vendita al dettaglio; in Danimarca tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità conforme all’allegato 5 del decreto.",
        "id": "pim-imp-hold-declaration-compliance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15 e allegato IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15"
      },
      {
        "text": "Verificare che le specifiche di utilizzo della dichiarazione coprano i tipi di alimenti, i tempi e le temperature di contatto e il rapporto superficie/volume che i propri clienti applicheranno.",
        "id": "pim-imp-check-specifications-use",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato IV, punto 8"
      },
      {
        "text": "Essere in grado di presentare a Fødevarestyrelsen, su richiesta, la documentazione giustificativa a sostegno della dichiarazione di conformità.",
        "id": "pim-imp-produce-supporting-documentation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 16"
      },
      {
        "text": "Verificare che nulla di ciò che si importa sia fabbricato con bisfenolo A o con un altro bisfenolo o derivato dei bisfenoli pericoloso al di fuori delle due applicazioni dell’allegato II, che ogni oggetto in transizione sia ancora entro il proprio periodo e che il materiale fabbricato con un altro bisfenolo non contenga alcun BPA residuo; conservare la dichiarazione di conformità distinta sui bisfenoli.",
        "id": "pim-imp-verify-nothing-import",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 3, art. 4, art. 8, art. 11 e art. 12"
      },
      {
        "text": "Registrare l’importazione di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen tramite il modulo di avvio dell’attività alimentare, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno, ricordando che le regole si applicano a prescindere dall’obbligo di registrazione.",
        "id": "pim-imp-register-import-food",
        "source": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
      },
      {
        "text": "Se si presume o si ha motivo di credere che il materiale importato non soddisfi i requisiti di sicurezza alimentare e non sia più sotto il proprio controllo, ritirarlo dal mercato, informare immediatamente Fødevarestyrelsen e, se è giunto ai consumatori, informarli in modo efficace e preciso sui motivi del ritiro, richiamandolo dai consumatori se necessario.",
        "id": "pim-imp-withdraw-market-notify",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7"
      },
      {
        "text": "Assicurarsi che il materiale rechi l’etichettatura del regolamento quadro, la dicitura «per contatto con gli alimenti» o un’indicazione equivalente, le istruzioni speciali per un uso sicuro, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile stabilito nell’Unione e l’identificazione ai fini della rintracciabilità, e che gli oggetti di consumo fabbricati con sostanze le cui restrizioni dell’allegato I riguardano alimenti specifici, tempo o temperatura di contatto o riscaldamento siano forniti con istruzioni d’uso.",
        "id": "pim-imp-make-sure-material",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 15, par. 1 e art. 17; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 14 bis, par. 2"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Non commercializzare materiali plastici a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle disposizioni adottate in base ad esso, il che in Danimarca costituisce un illecito distinto ai sensi del decreto, a prescindere da dove nella catena sia sorto il difetto.",
        "id": "pim-dist-market-plastic-food",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, stk. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 3"
      },
      {
        "text": "Trasmettere la dichiarazione di conformità scritta all’anello successivo della catena in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio; in Danimarca l’obbligo è assolto se le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web del fabbricante o dell’importatore e l’anello successivo ne è informato.",
        "id": "pim-dist-pass-written-declaration",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15, par. 1; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15, stk. 1 e stk. 2"
      },
      {
        "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui si è stati riforniti e a cui si è fornito, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta, in modo da poter rintracciare e richiamare un lotto difettoso.",
        "id": "pim-dist-keep-systems-procedures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 17"
      },
      {
        "text": "Nella fase di vendita al dettaglio, esporre la dicitura «per contatto con gli alimenti» o un’indicazione equivalente, le istruzioni speciali per un uso sicuro e, per i materiali attivi, le informazioni richieste, sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile, in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti.",
        "id": "pim-dist-retail-stage-display",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 15, par. 4, art. 15, par. 5 e art. 15, par. 7"
      },
      {
        "text": "Cooperare nei ritiri: se il materiale distribuito non soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare, il fabbricante o l’importatore deve ritirarlo, informare Fødevarestyrelsen e informare i consumatori, e si deve essere in grado di indicare chi ha fornito il materiale e a chi lo si è fornito.",
        "id": "pim-dist-cooperate-withdrawals-material",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 17, par. 2"
      },
      {
        "text": "Registrare la vendita all’ingrosso di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno.",
        "id": "pim-dist-register-wholesale-food",
        "source": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
      }
    ],
    "operator": [
      {
        "text": "Non utilizzare materiali plastici a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle disposizioni adottate in base ad esso, e utilizzarli solo per gli scopi cui sono destinati.",
        "id": "pim-op-use-plastic-food",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, stk. 2"
      },
      {
        "text": "Ottenere la dichiarazione di conformità da ogni fornitore di materiale a contatto con gli alimenti e conservarla come parte del proprio sistema di autocontrollo; Fødevarestyrelsen considera la dichiarazione la sintesi del lavoro di controllo del fornitore e si aspetta che le restrizioni d’uso, come gli alimenti per i quali il materiale può essere utilizzato, vi figurino.",
        "id": "pim-op-obtain-declaration-compliance",
        "source": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15"
      },
      {
        "text": "Verificare che le specifiche di utilizzo della dichiarazione coprano effettivamente il proprio processo: i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di trattamento e di conservazione a contatto con gli alimenti e il più elevato rapporto tra superficie a contatto con gli alimenti e volume per il quale è stata verificata la conformità.",
        "id": "pim-op-check-specifications-use",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · allegato IV, punto 8"
      },
      {
        "text": "Seguire le istruzioni del fabbricante per gli oggetti riutilizzabili, osservare le modifiche visibili che esso descrive come segni di deterioramento e tenere conto delle avvertenze su danni o uso scorretto prevedibile che aumenterebbero la migrazione o renderebbero l’oggetto inadatto a un ulteriore contatto con gli alimenti.",
        "id": "pim-op-follow-manufacturers-instructions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 14 bis, par. 1 e art. 10, par. 3"
      },
      {
        "text": "Garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti ricevuti e utilizzati e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
        "id": "pim-op-keep-traceability-materials",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 17"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "pim-mfr-use-substances-included",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Utilizzare solo sostanze incluse nell’elenco dell’Unione dei monomeri, delle altre sostanze di partenza, delle macromolecole ottenute da fermentazione microbica, degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici per la produzione di polimeri autorizzati nella tabella 1 dell’allegato I, o sostanze coperte da una deroga dell’articolo 6, e utilizzare una sostanza in forma nanometrica solo se l’allegato I la autorizza esplicitamente e lo indica nelle specifiche.",
      "article": "Art. 5(1), Art. 6 and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-ensure-substance-present",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurare che ogni sostanza che può essere presente nella plastica finale sia di elevato grado di purezza e di qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile, con la composizione nota al fabbricante della sostanza; una sostanza è pura quando i suoi costituenti corrispondono alla sua identità e le eventuali sostanze non aggiunte intenzionalmente soddisfano una delle quattro condizioni dell’articolo 3 bis, la più rigorosa delle quali è una migrazione prevedibile pari o inferiore a 0,00015 mg/kg di alimento.",
      "article": "Art. 3a and Art. 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-respect-restrictions-specifications",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Rispettare le restrizioni e le specifiche della colonna 10 della tabella 1 dell’allegato I, le restrizioni di gruppo della tabella 2, le specifiche dettagliate del punto 4 dell’allegato I e i limiti dell’allegato II: i limiti di migrazione per i 24 elementi elencati e l’ammonio, dall’alluminio a 1 mg/kg e dal nichel a 0,02 mg/kg fino a piombo, mercurio e arsenico, che non devono essere rilevabili, e la regola secondo cui le ammine aromatiche primarie prive di limite proprio non devono essere rilevabili a 0,002 mg/kg ciascuna, con la somma di quelle non elencate che non superi 0,01 mg/kg.",
      "article": "Art. 9(1), Art. 10(1) and Annex II, points 1 and 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-keep-finished-material",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mantenere il materiale finito entro il limite di migrazione globale di 10 mg di costituenti totali rilasciati per decimetro quadrato di superficie a contatto con gli alimenti, o di 60 mg per kg di simulante alimentare per i materiali destinati ad alimenti per neonati e bambini piccoli, ed entro ogni limite di migrazione specifica applicabile, espresso in mg per kg di alimento utilizzando il rapporto reale superficie/volume nell’uso effettivo o previsto e le deroghe dell’articolo 17 per gli oggetti piccoli, molto grandi o di forma scomoda e per le chiusure.",
      "article": "Art. 11, Art. 12 and Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-demonstrate-compliance-migration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Dimostrare la conformità mediante prove di migrazione ai sensi dell’articolo 18: simulanti alimentari A, B, C, D1, D2 ed E assegnati alle categorie di alimenti dell’allegato III, tempo e temperatura di prova scelti dalle tabelle 1 e 2 del capitolo 2 dell’allegato V per la migrazione specifica, una delle otto prove standardizzate da OM0 a OM7 per la migrazione globale, dieci giorni a 60 gradi Celsius per la conservazione di lunga durata a temperatura ambiente o inferiore e un metodo analitico conforme all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625; i risultati negli alimenti prevalgono su quelli nel simulante, che prevalgono sui risultati di screening.",
      "article": "Art. 18, Annex III and Annex V, Chapters 2 and 3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-manufacture-good-manufacturing",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Fabbricare secondo le buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, con un sistema di assicurazione della qualità documentato, un sistema di controllo della qualità e la documentazione di specifiche, formule, lavorazione e risultati del controllo della qualità; se si rilavorano ritagli e scarti, rispettare le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e le regole distinte di raccolta, contenimento, lotto e rintracciabilità della sezione C del suo allegato.",
      "article": "Art. 4, Art. 5, Art. 6 and Art. 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · Art. 4(d) and Art. 10(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20250316"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-issue-written-declaration",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Rilasciare una dichiarazione di conformità scritta in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio con gli undici punti dell’allegato IV, tra cui l’identità di chi la rilascia e del fabbricante o dell’importatore, l’identità del materiale, la data, la conferma di conformità al presente regolamento e agli articoli 3, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004, le informazioni di cui gli utilizzatori a valle hanno bisogno sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle sostanze non aggiunte intenzionalmente, le specifiche di utilizzo che riguardano i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura e il più elevato rapporto superficie/volume verificato, e le conferme relative alla barriera funzionale, alla rilavorazione e alle sostanze derivate da rifiuti; rinnovarla quando la composizione o la produzione cambiano in modo sostanziale o compaiono nuovi dati scientifici.",
      "article": "Art. 15 and Annex IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-keep-supporting-documentation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Tenere la documentazione giustificativa, comprese le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli e la modellizzazione, le altre analisi e le motivazioni che dimostrano la conformità, e la documentazione sulla composizione e sul grado di purezza delle sostanze utilizzate, a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta, e consentire loro di prelevare campioni durante i controlli ufficiali; per gli oggetti riutilizzabili, fornire agli utilizzatori istruzioni che rallentino il deterioramento, una descrizione delle modifiche osservabili e un’avvertenza nei casi in cui danni o un uso scorretto prevedibile aumenterebbero la migrazione, e fornire ai consumatori istruzioni d’uso quando l’allegato I limita i tipi di alimenti, le condizioni di contatto o il riscaldamento.",
      "article": "Art. 14a, Art. 16(1) to Art. 16(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-keep-supporting-evidence",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "technical-documentation",
      "text": "Tenere la documentazione giustificativa che dimostra la conformità, comprese le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, la modellizzazione, le altre analisi e le motivazioni, e la documentazione sulla composizione e sulla purezza delle sostanze utilizzate, a disposizione delle autorità competenti su richiesta, e consentire loro di prelevare campioni durante i controlli ufficiali.",
      "article": "Art. 16(1) to Art. 16(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-mfr-supply-repeat-use-instructions",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Per gli oggetti riutilizzabili, fornire agli utilizzatori istruzioni che rallentino il deterioramento, una descrizione delle modifiche osservabili e un’avvertenza nei casi in cui danni o un uso scorretto prevedibile aumenterebbero la migrazione; fornire ai consumatori istruzioni d’uso quando l’allegato I limita i tipi di alimenti, le condizioni di contatto o il riscaldamento.",
      "article": "Art. 14a",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-oth-make-written-declaration",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "declaration-of-conformity",
      "text": "Rendere disponibile una dichiarazione di conformità scritta per le sostanze destinate alla fabbricazione di materiali plastici a contatto con gli alimenti e per i prodotti delle fasi intermedie di fabbricazione, in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, contenente le informazioni dell’allegato IV e tale da consentire di identificare facilmente ciò che copre.",
      "article": "Art. 15(1) to Art. 15(3) and Annex IV",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-oth-intermediate-stages-state",
      "role": "other",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Nelle fasi intermedie, indicare nella dichiarazione l’identificazione e la quantità delle sostanze contenute nel materiale intermedio soggette a restrizioni o specifiche dell’allegato II, e delle sostanze per le quali non è stata esclusa la genotossicità, derivanti da un uso intenzionale e che potrebbero prevedibilmente dare luogo a una migrazione individuale superiore a 0,00015 mg/kg di alimento dall’oggetto finale.",
      "article": "Annex IV, point 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-oth-know-composition-substance",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Conoscere la composizione della sostanza fornita, mantenerla a un elevato grado di purezza e di qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile, e mettere a disposizione delle autorità competenti su richiesta la documentazione sulla composizione e sul grado di purezza; una sostanza UVCB denominata in base a un materiale naturale multicostituente può essere fornita così come ottenuta dalla sua origine naturale solo se non contiene nulla al di fuori di tale identità e rispetta le eventuali specifiche dell’allegato I.",
      "article": "Art. 8(1), Art. 8(2) and Art. 16(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-oth-say-declaration-compliance",
      "role": "other",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se un prodotto o una sostanza intermedi immessi per la prima volta sul mercato dopo il 16 dicembre 2025 sono conformi al testo precedente ma non al regolamento (UE) 2025/351, dichiararlo nella relativa dichiarazione di conformità e precisare che possono essere utilizzati solo per fabbricare materiali e oggetti di materia plastica immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026.",
      "article": "Art. 4(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32025R0351"
    },
    {
      "id": "pim-oth-supply-separate-declaration",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per i bisfenoli e i derivati dei bisfenoli destinati a essere utilizzati come monomeri o altre sostanze di partenza, fornire la dichiarazione di conformità distinta richiesta dal regolamento sul bisfenolo A, che elenchi ogni bisfenolo o derivato dei bisfenoli utilizzato e confermi la conformità a tale regolamento e agli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.",
      "article": "Art. 8 and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R3190"
    },
    {
      "id": "pim-imp-place-plastic-food",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Immettere sul mercato dell’Unione materiali plastici a contatto con gli alimenti solo se soddisfano l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, gli articoli su etichettatura e rintracciabilità, le buone pratiche di fabbricazione e i capi II, III e IV del regolamento sulle materie plastiche e, se rientrano nel suo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata; il materiale importato è giudicato esattamente secondo le stesse regole del materiale fabbricato nell’Unione.",
      "article": "Art. 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3, Art. 15 and Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-imp-obtain-hold-written",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Ottenere e conservare la dichiarazione di conformità scritta per tutto ciò che si importa, salvo nella fase di vendita al dettaglio, verificare che le sue specifiche di utilizzo coprano i tipi di alimenti, i tempi e le temperature di contatto e il rapporto superficie/volume che i propri clienti applicheranno, ed essere in grado di presentare la documentazione giustificativa a Fødevarestyrelsen su richiesta; in Danimarca tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità conforme all’allegato 5 del decreto.",
      "article": "Art. 15, Art. 16 and Annex IV, point 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-imp-hold-declaration-compliance",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Ottenere e conservare la dichiarazione di conformità scritta per tutto ciò che si importa, salvo nella fase di vendita al dettaglio; in Danimarca tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità conforme all’allegato 5 del decreto.",
      "article": "Art. 15 and Annex IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-imp-check-specifications-use",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che le specifiche di utilizzo della dichiarazione coprano i tipi di alimenti, i tempi e le temperature di contatto e il rapporto superficie/volume che i propri clienti applicheranno.",
      "article": "Annex IV, point 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-imp-produce-supporting-documentation",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Essere in grado di presentare a Fødevarestyrelsen, su richiesta, la documentazione giustificativa a sostegno della dichiarazione di conformità.",
      "article": "Art. 16",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-imp-verify-nothing-import",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che nulla di ciò che si importa sia fabbricato con bisfenolo A o con un altro bisfenolo o derivato dei bisfenoli pericoloso al di fuori delle due applicazioni dell’allegato II, che ogni oggetto in transizione sia ancora entro il proprio periodo e che il materiale fabbricato con un altro bisfenolo non contenga alcun BPA residuo; conservare la dichiarazione di conformità distinta sui bisfenoli.",
      "article": "Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 11 and Art. 12",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R3190"
    },
    {
      "id": "pim-imp-register-import-food",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Registrare l’importazione di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen tramite il modulo di avvio dell’attività alimentare, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno, ricordando che le regole si applicano a prescindere dall’obbligo di registrazione.",
      "article": "",
      "sourceUrl": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
    },
    {
      "id": "pim-imp-withdraw-market-notify",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se si presume o si ha motivo di credere che il materiale importato non soddisfi i requisiti di sicurezza alimentare e non sia più sotto il proprio controllo, ritirarlo dal mercato, informare immediatamente Fødevarestyrelsen e, se è giunto ai consumatori, informarli in modo efficace e preciso sui motivi del ritiro, richiamandolo dai consumatori se necessario.",
      "article": "§ 7",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "pim-imp-make-sure-material",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Assicurarsi che il materiale rechi l’etichettatura del regolamento quadro, la dicitura «per contatto con gli alimenti» o un’indicazione equivalente, le istruzioni speciali per un uso sicuro, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile stabilito nell’Unione e l’identificazione ai fini della rintracciabilità, e che gli oggetti di consumo fabbricati con sostanze le cui restrizioni dell’allegato I riguardano alimenti specifici, tempo o temperatura di contatto o riscaldamento siano forniti con istruzioni d’uso.",
      "article": "Art. 15(1) and Art. 17; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · Art. 14a(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "pim-dist-market-plastic-food",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non commercializzare materiali plastici a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle disposizioni adottate in base ad esso, il che in Danimarca costituisce un illecito distinto ai sensi del decreto, a prescindere da dove nella catena sia sorto il difetto.",
      "article": "§ 6, stk. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 3",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "pim-dist-pass-written-declaration",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Trasmettere la dichiarazione di conformità scritta all’anello successivo della catena in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio; in Danimarca l’obbligo è assolto se le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web del fabbricante o dell’importatore e l’anello successivo ne è informato.",
      "article": "Art. 15(1); https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15, stk. 1 and stk. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-dist-keep-systems-procedures",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Mantenere sistemi e procedure che identifichino le imprese da cui si è stati riforniti e a cui si è fornito, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta, in modo da poter rintracciare e richiamare un lotto difettoso.",
      "article": "Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "pim-dist-retail-stage-display",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Nella fase di vendita al dettaglio, esporre la dicitura «per contatto con gli alimenti» o un’indicazione equivalente, le istruzioni speciali per un uso sicuro e, per i materiali attivi, le informazioni richieste, sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un avviso ben visibile, in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti.",
      "article": "Art. 15(4), Art. 15(5) and Art. 15(7)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "id": "pim-dist-cooperate-withdrawals-material",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Cooperare nei ritiri: se il materiale distribuito non soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare, il fabbricante o l’importatore deve ritirarlo, informare Fødevarestyrelsen e informare i consumatori, e si deve essere in grado di indicare chi ha fornito il materiale e a chi lo si è fornito.",
      "article": "§ 7; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · Art. 17(2)",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "pim-dist-register-wholesale-food",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Registrare la vendita all’ingrosso di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno.",
      "article": "",
      "sourceUrl": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
    },
    {
      "id": "pim-op-use-plastic-food",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Non utilizzare materiali plastici a contatto con gli alimenti che non rispettano i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle disposizioni adottate in base ad esso, e utilizzarli solo per gli scopi cui sono destinati.",
      "article": "§ 6, stk. 2",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "pim-op-obtain-declaration-compliance",
      "role": "operator",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Ottenere la dichiarazione di conformità da ogni fornitore di materiale a contatto con gli alimenti e conservarla come parte del proprio sistema di autocontrollo; Fødevarestyrelsen considera la dichiarazione la sintesi del lavoro di controllo del fornitore e si aspetta che le restrizioni d’uso, come gli alimenti per i quali il materiale può essere utilizzato, vi figurino.",
      "article": "§ 15",
      "sourceUrl": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "id": "pim-op-check-specifications-use",
      "role": "operator",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Verificare che le specifiche di utilizzo della dichiarazione coprano effettivamente il proprio processo: i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di trattamento e di conservazione a contatto con gli alimenti e il più elevato rapporto tra superficie a contatto con gli alimenti e volume per il quale è stata verificata la conformità.",
      "article": "Annex IV, point 8",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-op-follow-manufacturers-instructions",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Seguire le istruzioni del fabbricante per gli oggetti riutilizzabili, osservare le modifiche visibili che esso descrive come segni di deterioramento e tenere conto delle avvertenze su danni o uso scorretto prevedibile che aumenterebbero la migrazione o renderebbero l’oggetto inadatto a un ulteriore contatto con gli alimenti.",
      "article": "Art. 14a(1) and Art. 10(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "id": "pim-op-keep-traceability-materials",
      "role": "operator",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Garantire la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti ricevuti e utilizzati e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta.",
      "article": "Art. 17",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    }
  ],
  "requirementsHash": "5c474ef2b6080629",
  "penalties": {
    "text": "Il regolamento sulle materie plastiche non contiene un articolo proprio sulle sanzioni. L’articolo 25 del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni di tale regolamento e di adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione, e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; poiché il regolamento sulle materie plastiche è una misura specifica adottata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento quadro, gli Stati membri sanzionano le sue violazioni nello stesso strumento nazionale. L’applicazione passa attraverso i controlli ufficiali sugli alimenti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento quadro, eseguiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, che dal 14 dicembre 2019 ha sostituito il regolamento (CE) n. 882/2004, e uno Stato membro che abbia motivi dettagliati per concludere che un materiale mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme alla misura specifica può sospendere o limitare temporaneamente le disposizioni sul proprio territorio in base alla clausola di salvaguardia. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti non conformi e il loro uso da parte delle imprese alimentari, impone al fabbricante o all’importatore di ritirare il materiale non conforme, di informare immediatamente Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori e, al § 23, punisce con un’ammenda la violazione degli articoli 4, 5, 6, par. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parr. 1, 3 e 5, 15, 16 e 17 del regolamento (UE) n. 10/2011, ossia le condizioni di immissione sul mercato, l’elenco dell’Unione e le sue deroghe, i requisiti generali e specifici sulle sostanze, le regole di composizione, i limiti di migrazione specifica e globale, le regole sui materiali multistrato, la dichiarazione di conformità, i documenti giustificativi e l’espressione dei risultati delle prove. L’elenco comprende tredici voci ed è stato scritto nel 2020: non raggiunge l’articolo 3 bis sull’elevato grado di purezza, l’articolo 6, paragrafo 6, sui bisfenoli né l’articolo 14 bis sull’etichettatura, tutti aggiunti in seguito al regolamento sulle materie plastiche, per cui tali disposizioni non sono esse stesse assistite dalla disposizione danese sulle ammende, pur applicandosi direttamente. La pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e la salute è stata danneggiata o messa in pericolo oppure è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese. Il decreto è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi dei §§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3, della legge danese sugli alimenti e della delega del § 7, comma 3, del decreto n. 596 del 7 maggio 2020 sui compiti e sui poteri di Fødevarestyrelsen, che è ciò che sostiene le disposizioni sulle ammende. Il suo § 17 punisce le violazioni dei §§ da 6 a 12 e da 14 a 15 del decreto stesso — i divieti di commercializzazione e di uso, i PFAS in carta e cartone, i biocidi di superficie, il cloruro di vinile, la pellicola di cellulosa rigenerata, il piombo e il cadmio in ceramiche, oggetti smaltati e vetro, e la dichiarazione di conformità — e disposizioni parallele puniscono le violazioni del regolamento quadro (§ 18), del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione (§ 19), del regolamento sui derivati epossidici (§ 20) e del regolamento sui materiali attivi e intelligenti (§ 22).",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327 · art. 18, art. 24 e art. 25; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625 · art. 146; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, § 7, § 17, § 18, § 19 e § 23"
  },
  "checklist": [
    "Stabilire a quale categoria dell’articolo 2, paragrafo 1, appartiene il proprio materiale, se è uno dei tre gruppi esclusi (resine a scambio ionico, gomme o siliconi) e se rientra anche nel regolamento sulla plastica riciclata, e registrare la conclusione nel proprio fascicolo tecnico (articoli 1, 2 e 4).",
    "Costruire la formulazione solo con sostanze dell’elenco dell’Unione della tabella 1 dell’allegato I o con una sostanza espressamente ammessa da una deroga dell’articolo 6, controllare per ciascuna voce le restrizioni della colonna 10, la restrizione di gruppo nella tabella 2 e le specifiche dettagliate del punto 4, e sottoporre a valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 19 tutto ciò che si basa su una deroga (articoli 5, 6, 9 e 19).",
    "Documentare che ogni sostanza è di elevato grado di purezza ai sensi dell’articolo 3 bis, che la sua composizione è nota e che ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente soddisfa una delle quattro condizioni, quindi conservare nel fascicolo la documentazione sulla purezza e sulla composizione (articoli 3 bis, 8 e 16).",
    "Verificare il materiale rispetto ai limiti dell’allegato II per i 24 elementi elencati e l’ammonio e rispetto alla regola sulle ammine aromatiche primarie, e rispetto alla restrizione sul monomero cloruro di vinile per ogni strato plastico, compresi gli strati dietro una barriera funzionale (articolo 10, paragrafo 1, allegato II e articoli 13, paragrafo 2, e 14, paragrafo 5).",
    "Scegliere i simulanti alimentari dall’allegato III per le categorie di alimenti con cui l’oggetto verrà a contatto, selezionare tempo e temperatura di prova dalle tabelle 1 e 2 del capitolo 2 dell’allegato V e la prova standardizzata di migrazione globale da OM0 a OM7 corrispondente alle condizioni di contatto previste, ed eseguire le prove con un metodo conforme all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 (articolo 18 e allegati III e V).",
    "Confrontare i risultati con il limite di migrazione globale di 10 mg per decimetro quadrato, o di 60 mg per kg di simulante per gli alimenti per neonati e bambini piccoli, e con ogni limite di migrazione specifica applicabile, applicando i fattori di correzione del punto 3 dell’allegato III e del capitolo 4 dell’allegato V e le regole sul rapporto superficie/volume dell’articolo 17 prima di concludere (articoli 11, 12, 17 e 18).",
    "Confermare che non si utilizzi alcun bisfenolo A, altro bisfenolo pericoloso o derivato dei bisfenoli pericoloso al di fuori delle due applicazioni dell’allegato II del regolamento (UE) 2024/3190, che non rimanga alcun BPA residuo quando si utilizza un altro bisfenolo e che ogni scorta che si basa su un periodo transitorio sia ancora entro tale periodo (articolo 6, paragrafo 6, e regolamento (UE) 2024/3190, articoli 3, 4, 5, 11 e 12).",
    "Redigere la dichiarazione di conformità con tutti gli undici punti dell’allegato IV, comprese le specifiche di utilizzo e il più elevato rapporto superficie/volume verificato, aggiungere la dichiarazione distinta sui bisfenoli quando si applica tale regolamento e rinnovare la dichiarazione quando la composizione o la produzione cambiano in modo sostanziale (articolo 15, allegato IV e regolamento (UE) 2024/3190, articolo 8).",
    "Gestire la fabbricazione con un sistema documentato di assicurazione e di controllo della qualità secondo le buone pratiche di fabbricazione e, se si rilavorano ritagli e scarti, rispettare le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, e le regole distinte di raccolta, contenimento e rintracciabilità per lotto della sezione C dell’allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006.",
    "In Danimarca, registrare la fabbricazione, l’importazione o la vendita all’ingrosso di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno, tenere a disposizione la dichiarazione di conformità ai sensi del § 15 del decreto n. 681 del 25 maggio 2020 e avere pronta una procedura di ritiro, notifica e informazione dei consumatori ai sensi del § 7."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "A quali prodotti si applica il regolamento (UE) n. 10/2011?",
      "a": "A cinque categorie immesse sul mercato dell’UE: materiali e oggetti, e loro parti, costituiti esclusivamente da materie plastiche; materiali multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi; gli uni e gli altri quando sono stampati e/o ricoperti da un rivestimento; strati plastici o rivestimenti che formano guarnizioni in tappi e chiusure; e strati plastici in materiali multistrato multimateriale come i contenitori per bevande in cartone. Li copre quando sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con gli alimenti o ci si può ragionevolmente attendere che vengano a contatto con gli alimenti. Tre gruppi di materiali sono esclusi perché altre misure specifiche sono destinate a coprirli: resine a scambio ionico, gomme e siliconi. Il regolamento non pregiudica inoltre le regole sulle sostanze utilizzate in adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa applicati su materie plastiche o in esse incorporati, anche se l’oggetto di plastica stampato o rivestito rimane esso stesso nell’ambito di applicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 1, par. 2, art. 2, par. 1, art. 2, par. 2 e art. 2, par. 3"
    },
    {
      "q": "Che cos’è il limite di migrazione globale e che cos’è un limite di migrazione specifica?",
      "a": "Il limite di migrazione globale è un tetto di inerzia: un materiale o un oggetto di materia plastica non deve trasferire ai simulanti alimentari i propri costituenti in quantità superiori a 10 milligrammi di costituenti totali rilasciati per decimetro quadrato di superficie a contatto con gli alimenti. Per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti per neonati e bambini piccoli il limite è espresso in modo diverso, a 60 milligrammi di costituenti totali per chilogrammo di simulante alimentare. Un limite di migrazione specifica è la quantità massima di una singola sostanza indicata che può essere rilasciata negli alimenti o nel simulante, fissata nella colonna 8 della tabella 1 dell’allegato I ed espressa in milligrammi per chilogrammo di alimento; la tabella 2 aggiunge limiti totali per gruppi di sostanze, ad esempio 0,6 mg/kg per la somma di DBP, DIBP, BBP e DEHP espressa come equivalenti di DEHP, 1,8 mg/kg per DINP e DIDP insieme e 60 mg/kg per la somma dei plastificanti elencati. L’allegato II aggiunge limiti per altre 24 voci, 23 elementi più l’ammonio, e per le ammine aromatiche primarie. Un materiale deve soddisfare contemporaneamente il limite globale e ogni limite specifico e di gruppo applicabile.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 3, punti 11, 13 e 14, art. 11, art. 12, allegato I, tabella 2, restrizioni di gruppo 26, 32 e 36, e allegato II"
    },
    {
      "q": "Il bisfenolo A è ancora consentito nei materiali plastici a contatto con gli alimenti?",
      "a": "No, salvo due applicazioni ristrette. Dal 20 gennaio 2025 il regolamento (UE) 2024/3190 vieta l’uso del bisfenolo A e dei suoi sali nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti per il contatto con gli alimenti, e vieta l’immissione sul mercato dell’Unione dei materiali fabbricati con essi; le voci FCM n. 151 e FCM n. 154 sono state soppresse dall’allegato I del regolamento sulle materie plastiche e l’articolo 6, paragrafo 6, afferma ora che il BPA può essere utilizzato solo in conformità a tale regolamento. Il suo allegato II lascia il BPA come monomero o sostanza di partenza per le resine epossidiche liquide applicate a oggetti autoportanti a contatto con gli alimenti con capacità superiore a 1.000 litri e per i gruppi di membrane di filtrazione di polisolfone, in entrambi i casi senza migrazione rilevabile e con pulizia e risciacquo prima del primo contatto con gli alimenti. Altri bisfenoli e derivati dei bisfenoli pericolosi sono vietati alle stesse condizioni, salvo autorizzazione, e un materiale fabbricato con un altro bisfenolo non può contenere alcun BPA residuo. Le scorte in transizione potevano essere immesse sul mercato fino al 20 luglio 2026, in casi definiti fino al 20 gennaio 2028, e gli oggetti riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato in base a tali transizioni possono restare sul mercato fino al 20 gennaio 2029.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 1, par. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 10, art. 11, art. 12 e allegato II; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 6, par. 6"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve contenere una dichiarazione di conformità per un materiale plastico a contatto con gli alimenti?",
      "a": "L’allegato IV elenca undici punti: l’identità e l’indirizzo dell’operatore che la rilascia; l’identità e l’indirizzo dell’operatore che fabbrica o importa il materiale, l’oggetto, il prodotto intermedio o la sostanza; l’identità di ciò che la dichiarazione copre; la data; la conferma che soddisfa il presente regolamento e gli articoli 3, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004; informazioni adeguate sulle sostanze soggette a restrizioni o specifiche negli allegati I e II, comprese le sostanze non aggiunte intenzionalmente che potrebbero causare non conformità, con identificazione e quantità nelle fasi intermedie; informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni negli alimenti; le specifiche di utilizzo, ossia i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di trattamento e di conservazione e il più elevato rapporto tra superficie a contatto con gli alimenti e volume per il quale è stata verificata la conformità; la conferma della barriera funzionale per i materiali multistrato; la conferma e i dettagli di composizione per un lotto di materiale destinato alla rilavorazione; e la conferma che le sostanze fabbricate a partire da rifiuti soddisfano l’articolo 8, paragrafo 1. La dichiarazione è richiesta in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, deve consentire di identificare facilmente ciò che copre e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della composizione o della produzione cambiano la migrazione o quando compaiono nuovi dati scientifici. In Danimarca tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità conforme all’allegato 5 del decreto n. 681 del 25 maggio 2020, che può essere pubblicata sul sito web del fabbricante o dell’importatore purché l’anello successivo della catena ne sia informato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 15 e allegato IV; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 15"
    },
    {
      "q": "Quali simulanti alimentari e condizioni di prova devo utilizzare?",
      "a": "L’allegato III assegna sei simulanti: etanolo al 10 % come simulante A, acido acetico al 3 % come B, etanolo al 20 % come C, etanolo al 50 % come D1, qualsiasi olio vegetale con meno dell’1 % di materia insaponificabile come D2 e poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene) come E. A, B e C rappresentano gli alimenti idrofili, con B per gli alimenti con pH inferiore a 4,5 e C per gli alimenti alcolici fino al 20 % e più lipofili; D1 e D2 rappresentano gli alimenti lipofili, D1 per gli alimenti alcolici oltre il 20 % e le emulsioni olio in acqua e D2 per gli alimenti con grasso libero in superficie; E è per gli alimenti secchi. La tabella 2 dell’allegato III assegna i simulanti per categoria di alimenti, e il materiale destinato a tutti i tipi di alimenti è sottoposto a prova con A, B e D2. Per la migrazione specifica il tempo e la temperatura di prova sono scelti dalle tabelle 1 e 2 del capitolo 2 dell’allegato V, da cinque minuti a dieci giorni e da 5 a 225 gradi Celsius, con dieci giorni a 60 gradi a rappresentare una conservazione superiore a 30 giorni a temperatura ambiente o inferiore e una prova di due ore a 70 gradi solo per il riempimento a caldo. Per la migrazione globale il capitolo 3 dell’allegato V fissa otto prove standardizzate, da OM0 a OM7, da 30 minuti a 40 gradi a due ore a 175 gradi, con le prove sostitutive OM8 e OM9 quando OM7 non può essere eseguita nel simulante D2. Un oggetto monouso viene analizzato una sola volta al termine del tempo di contatto prescritto; un oggetto destinato a un uso ripetuto è sottoposto a prova tre volte su un unico campione con una porzione fresca di simulante ogni volta, la conformità è stabilita sul terzo risultato e la migrazione non deve aumentare da una prova all’altra.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 18, allegato III, punti da 1 a 3, e allegato V, capitolo 2, punti da 2.1.2 a 2.1.4, e capitolo 3"
    },
    {
      "q": "Posso utilizzare plastica riciclata o rilavorata negli oggetti a contatto con gli alimenti?",
      "a": "Sì, a determinate condizioni. La plastica riciclata è disciplinata dal regolamento (UE) 2022/1616, a cui il regolamento sulle materie plastiche rinvia ora all’articolo 4, lettera f); in senso inverso l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, come sostituito nel 2025, applica i capi II e III e il capo V del regolamento sulle materie plastiche ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata, salvo che l’articolo 8, paragrafo 1, non si applica ai contaminanti in ingresso e in uscita dei processi di decontaminazione. La rilavorazione di ritagli e scarti propri o di un altro fabbricante è un’altra cosa: dalla revisione del 2025 l’articolo 10, paragrafo 2, consente la plastica rilavorata solo se si tratta di un sottoprodotto ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, è raccolta e utilizzata ai sensi della sezione C dell’allegato del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione, proviene da ritagli e scarti che rispettano essi stessi il capo II o i cui componenti sono stati sottoposti a valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 19, non contiene alcuno strato di barriera funzionale e non contiene sostanze in quantità tali da superare un limite di migrazione o da violare altrimenti l’articolo 3 del regolamento quadro. Un lotto destinato alla rilavorazione deve essere dichiarato conforme e, se del caso, descritto con la sua composizione e le istruzioni di rilavorazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 4, lett. f), art. 10, par. 2 e allegato IV, punto 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 2 e allegato II, punto 3"
    },
    {
      "q": "Che cosa è cambiato con il regolamento (UE) 2025/351 e entro quando devo conformarmi?",
      "a": "È la revisione più ampia dal 2016. Ridefinisce l’additivo, aggiunge le definizioni di rilavorazione della plastica e di sostanza UVCB, introduce l’articolo 3 bis che definisce un elevato grado di purezza con quattro condizioni alternative per le sostanze non aggiunte intenzionalmente, sostituisce l’articolo 8 sui requisiti generali per le sostanze e l’articolo 10 con regole generali di composizione che riguardano le restrizioni dell’allegato II, la plastica rilavorata e la progettazione degli oggetti riutilizzabili, estende i limiti di migrazione degli articoli 11 e 12 agli oggetti multistrato multimateriale il cui strato superficiale a contatto con gli alimenti rientra nell’ambito di applicazione, aggiunge l’articolo 14 bis sull’etichettatura, relativo alle istruzioni per gli oggetti riutilizzabili e alle istruzioni d’uso per i consumatori, riscrive l’articolo 16 sui documenti giustificativi e sul campionamento e aggiunge l’articolo 4, lettera f), che collega il regolamento alle regole sulla plastica riciclata. Aggiunge inoltre la sezione C sulla rilavorazione al regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione. È entrato in vigore il 16 marzo 2025. Dal 16 dicembre 2025 la dichiarazione di conformità di un prodotto o di una sostanza intermedi non conformi deve dichiararlo e precisare che può essere utilizzata solo per materiale immesso sul mercato prima del 16 settembre 2026, e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026 secondo le regole precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 e art. 5"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare il regolamento sulle materie plastiche in Danimarca e quali sono le sanzioni?",
      "a": "Fødevarestyrelsen, l’Amministrazione danese veterinaria e alimentare, è l’autorità competente per i materiali a contatto con gli alimenti e l’applicazione passa attraverso i controlli ufficiali sugli alimenti. Il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti e sulle sanzioni per le violazioni dei relativi atti dell’UE vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti non conformi e il loro uso da parte delle imprese alimentari, impone al fabbricante o all’importatore di ritirare il materiale non conforme, di informare immediatamente Fødevarestyrelsen e di informare i consumatori, e richiede una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti. Il suo § 23 punisce con un’ammenda la violazione degli articoli 4, 5, 6, par. 3, da 8 a 13, 14, parr. 1, 3 e 5, e da 15 a 17 del regolamento (UE) n. 10/2011; la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni quando la violazione è stata intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la salute o ha perseguito un vantaggio economico, e le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili. Le imprese che fabbricano, importano o vendono all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarsi presso Fødevarestyrelsen, a meno che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a un fatturato di 50.000 DKK all’anno.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, § 7, § 15 e § 23; https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof; https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-13",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal regolamento consolidato",
      "summary": "La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del 14 luglio 2026, dagli atti modificativi, dai regolamenti quadro e sulle buone pratiche di fabbricazione, dal regolamento sul bisfenolo A e dal decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020. Il testo precedente descriveva la PIM come Plastics Implementation Measure e forniva soltanto il limite di migrazione globale e un quadro generale dell’elenco dell’Unione; è corretto in regolamento sulle materie plastiche, con le cinque categorie dell’articolo 2, paragrafo 1, i tre gruppi di materiali esclusi, le deroghe dell’articolo 6, i limiti per gli elementi e per le ammine aromatiche primarie dell’allegato II, i limiti di gruppo per gli ftalati, i simulanti alimentari indicati per nome e le condizioni di prova standardizzate, le regole sulla barriera funzionale, le condizioni per la plastica rilavorata e riciclata, le disposizioni del 2025 su purezza ed etichettatura e gli undici punti della dichiarazione di conformità. L’affermazione precedente secondo cui inchiostri da stampa, adesivi e rivestimenti sono fuori dal regolamento è corretta con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 2, paragrafo 3, e la base danese di applicazione e la disposizione sulle sanzioni sono ora documentate con le fonti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 2, art. 5, art. 6, da art. 10 ad art. 18 e allegati da I a V; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681 · § 6, § 7, § 15 e § 23"
    },
    {
      "date": "2026-07-14",
      "kind": "amendment",
      "title": "Regolamento (UE) 2026/1380 in vigore, che corregge la versione in lingua estone",
      "summary": "La versione estone dell’articolo 8, paragrafo 1, conteneva un errore per quanto riguarda il grado di purezza. Il regolamento di rettifica afferma che le altre versioni linguistiche non sono interessate, per cui il testo inglese resta invariato; il 14 luglio 2026 è la data della versione consolidata attuale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1380 · considerando 1, considerando 2 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2026-02-23",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2026/245 aggiunge sei sostanze all’elenco dell’Unione",
      "summary": "L’allegato I è modificato per autorizzare FCM n. 1084, 1089, 1092, 1093, 1094 e 1096 sulla base dei pareri dell’EFSA adottati nel 2024, ciascuna con il proprio livello d’uso e le proprie restrizioni su polimero, alimenti e temperatura, e FCM n. 768 cambia denominazione e perde la nota sulla verifica della conformità. Non si applica alcun periodo transitorio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0245 · considerando da 2 a 15, art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2025-03-16",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/351, la revisione del 2025",
      "summary": "Nuove definizioni di additivo, di rilavorazione della plastica e di sostanza UVCB; il nuovo articolo 3 bis su un elevato grado di purezza; gli articoli 8, 10 e 16 riscritti; il nuovo articolo 14 bis sull’etichettatura; i limiti di migrazione estesi agli oggetti multistrato multimateriale il cui strato superficiale a contatto con gli alimenti rientra nell’ambito di applicazione; un rinvio al regolamento sulla plastica riciclata all’articolo 4, lettera f); e una nuova sezione C sulla rilavorazione delle materie plastiche nel regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione. I prodotti intermedi non conformi devono essere segnalati nella loro dichiarazione dal 16 dicembre 2025 e la transizione per i materiali e gli oggetti di materia plastica termina il 16 settembre 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351 · art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 e art. 5"
    },
    {
      "date": "2025-01-20",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il divieto del bisfenolo A e il regolamento (UE) 2018/213 è abrogato",
      "summary": "Il regolamento (UE) 2024/3190 vieta l’uso del bisfenolo A e dei bisfenoli e derivati dei bisfenoli pericolosi in adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti per il contatto con gli alimenti, e l’immissione sul mercato dei materiali fabbricati con essi, lasciando solo le due applicazioni dell’allegato II. Le voci FCM n. 151 e FCM n. 154 dell’allegato I sono soppresse, l’articolo 6, paragrafo 6, è aggiunto al regolamento sulle materie plastiche e i periodi transitori arrivano al 20 luglio 2026, al 20 gennaio 2028 e al 20 gennaio 2029.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190 · art. 3, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 e art. 14"
    },
    {
      "date": "2023-08-31",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2023/1627 autorizza il DEHCH come plastificante per il PVC",
      "summary": "Il bis(2-etilesil)cicloesano-1,4-dicarbossilato (FCM n. 1079) è aggiunto all’allegato I per l’uso fino al 25 % p/p nel PVC a contatto con alimenti cui sono assegnati i simulanti A e B a temperatura ambiente o inferiore, con un limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1627 · considerando 2, art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-08-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2023/1442 inasprisce i limiti per gli ftalati e revoca due autorizzazioni",
      "summary": "Un nuovo limite di migrazione specifica totale di 0,6 mg/kg si applica alla somma di DBP, DIBP, BBP e DEHP espressa come equivalenti di DEHP, accanto al totale mantenuto di 1,8 mg/kg per DINP e DIDP e di 60 mg/kg per la somma dei plastificanti elencati, tutti con un fattore di ripartizione del 20 %. Sono revocate le autorizzazioni della farina e delle fibre di legno non trattate (FCM n. 96) e dell’acido salicilico (FCM n. 121) e sono autorizzate altre sostanze. La transizione per i materiali e gli oggetti di materia plastica è terminata il 1° febbraio 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1442 · considerando da 3 a 12 e 24, art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2020-09-23",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2020/1245 ristruttura l’allegato II e la deroga per i sali",
      "summary": "L’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), è riscritto per coprire tutti i sali delle sostanze contrassegnate nella tabella 1 dell’allegato II, e l’allegato II diventa un’unica tabella di limiti di migrazione per 24 voci, 23 elementi più l’ammonio, con l’aggiunta di europio, gadolinio, lantanio e terbio con un limite combinato di 0,05 mg/kg e un obbligo di prova sulla loro forma ionica dissociata. La transizione è terminata il 23 settembre 2022.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245 · considerando 3 e 4, art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2016-09-14",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (UE) 2016/1416 rivede le definizioni, le regole di migrazione e gli allegati",
      "summary": "È aggiunta la definizione di riempimento a caldo, è corretta la definizione di alimenti non grassi, è chiarita la deroga per i sali, è soppresso il limite di migrazione specifica generico dell’articolo 11, paragrafo 2, le regole sui limiti di rilevamento sono consolidate nell’articolo 11, paragrafo 4, con un valore predefinito di 0,01 mg/kg, è eliminata l’opzione dei mg per decimetro quadrato per le chiusure e sono riscritti gli allegati III, IV e V su simulanti alimentari, dichiarazione di conformità e prove di conformità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1416 · considerando da 3 a 8 e art. 1"
    },
    {
      "date": "2011-05-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) n. 10/2011 si applica e sostituisce le direttive sulle materie plastiche",
      "summary": "Il regolamento si applica dal 1° maggio 2011 e abroga le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE con effetto dalla stessa data, con i riferimenti letti secondo le tavole di concordanza dell’allegato VI. I materiali legalmente immessi sul mercato prima di tale data potevano essere ancora immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2012, e i documenti giustificativi potevano basarsi sulle vecchie regole di prova della direttiva 82/711/CEE fino al 31 dicembre 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 21, art. 22 e art. 23"
    },
    {
      "date": "2011-02-04",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) n. 10/2011",
      "summary": "Adottato il 14 gennaio 2011 come misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e pubblicato nella GU L 12 del 15 gennaio 2011, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e ha riunito le precedenti direttive sulle materie plastiche in un unico atto direttamente applicabile con un solo elenco dell’Unione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714 · art. 1, par. 1 e art. 23"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 14 luglio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) n. 10/2011 come pubblicato nella GU L 12 del 15 gennaio 2011 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0010"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date, modifiche e rettifiche per il CELEX 32011R0010 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011R0010"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1935/2004, il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, consolidato (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali a contatto con gli alimenti, consolidato (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006R2023-20250316"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2024/3190 sul bisfenolo A e altri bisfenoli pericolosi nei materiali a contatto con gli alimenti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2025/351, la revisione del 2025 del regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2023/1442, la revisione sugli ftalati e sull’elenco dell’Unione (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1442"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2023/1627 che autorizza il DEHCH, FCM n. 1079 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1627"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2020/1245 che ristruttura l’allegato II e la deroga per i sali (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2016/1416, la revisione del 2016 di definizioni, regole di migrazione e allegati (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1416"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2026/245 che modifica l’allegato I per quanto riguarda diverse sostanze (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0245"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2026/1380 che corregge la versione in lingua estone (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1380"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1616"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0625"
    },
    {
      "label": "Materiali a contatto con gli alimenti, normativa (Commissione europea)",
      "url": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en"
    },
    {
      "label": "Materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea)",
      "url": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials_en"
    },
    {
      "label": "Riciclaggio della plastica per il contatto con gli alimenti (Commissione europea)",
      "url": "https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681"
    },
    {
      "label": "Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof"
    },
    {
      "label": "Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation"
    },
    {
      "label": "Registrering af FKM-virksomheder (Fødevarestyrelsen)",
      "url": "https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-13",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/pim/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/pim/"
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