Articolo in plastica senza dichiarazione di conformità
La plastica a contatto con alimenti richiede una dichiarazione scritta di conformità in ogni fase prima del dettaglio (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15), con il contenuto dell’allegato IV e le prove a supporto. Senza, non si vende ai rivenditori. Chieda al fornitore una dichiarazione completa, verifichi il BPA, faccia eseguire prove se mancano e solo poi emetta la propria.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Gli articoli di plastica che toccano gli alimenti sottostanno a due livelli di normativa. Il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 impone che i materiali siano fabbricati in modo tale che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non trasferiscano ai prodotti alimentari i propri componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da modificare gli alimenti (art. 3, par. 1). Quando esiste una misura specifica, i materiali che vi rientrano devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti il rispetto delle regole, e un’adeguata documentazione deve essere disponibile per le autorità su richiesta (art. 16, par. 1). Gli operatori del settore devono poter individuare da chi sono stati riforniti e chi hanno rifornito (art. 17, par. 2).[1]
Per le materie plastiche la misura specifica è il regolamento (UE) n. 10/2011. Nella loro fabbricazione possono essere usate solo le sostanze dell’elenco dell’Unione dell’allegato I (art. 5, par. 1), con deroghe per alcuni coadiuvanti della produzione, coloranti e solventi ai sensi del diritto nazionale (art. 6, parr. 1 e 2). Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio deve essere disponibile una dichiarazione scritta di conformità per i materiali e gli oggetti di plastica, per i prodotti delle fasi intermedie e per le sostanze utilizzate (art. 15, par. 1). L’operatore del settore la emette con le informazioni dell’allegato IV (art. 15, par. 2), deve consentire di identificare facilmente ciò che copre e va rinnovata quando cambiamenti della composizione o della produzione alterano la migrazione (art. 15, par. 3).[2]
L’allegato IV elenca ciò che un acquirente dovrebbe trovare: identità e indirizzo di chi emette la dichiarazione e del fabbricante o importatore, identità del materiale o dell’oggetto, data, conferma di conformità, informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle sostanze non aggiunte intenzionalmente, informazioni sulle sostanze con limiti negli alimenti e le specifiche d’uso, come i tipi di alimenti, il tempo e la temperatura di contatto e il rapporto superficie/volume più elevato per il quale è stata verificata la conformità. La dichiarazione poggia su documenti di supporto con le condizioni e i risultati di prove, calcoli o altre analisi, messi a disposizione delle autorità su richiesta (art. 16).[2]
Il bisfenolo A ha norme proprie dal regolamento (UE) 2024/3190. È vietato l’uso del BPA nella fabbricazione di plastiche a contatto con alimenti e di altri materiali elencati, come pure l’immissione sul mercato di articoli fabbricati con BPA, fatte salve le deroghe dell’allegato II (artt. 1, par. 2, e 3). Gli articoli fabbricati con un altro bisfenolo non devono contenere BPA residuo (art. 4). Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2025, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 31 dicembre 2024 (art. 14). Gli articoli riutilizzabili fabbricati con BPA conformi alle norme precedenti potevano essere immessi sul mercato per la prima volta fino al 20 luglio 2026 e possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027, con termini successivi per le attrezzature professionali per la produzione alimentare (art. 12, come modificato dal regolamento (UE) 2026/250). Gli articoli interessati devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio (art. 8, par. 1). Il regolamento (UE) n. 10/2011 rinvia a tale regolamento per il BPA (art. 6, par. 6).[3][2]
Come risolverlo
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Trattenere la merce nella fase tra imprese
La dichiarazione è richiesta in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio. Finché non ne dispone, non consegni la merce a rivenditori o ad altre imprese. Annoti lotto, fornitore e ordine, in modo che la dichiarazione successiva possa essere abbinata esattamente a questa merce.
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Chiedere al fornitore una dichiarazione completa
Invii al fornitore l’elenco dell’allegato IV: chi la emette e chi fabbrica o importa, quale materiale o articolo, la data, la conferma di conformità, le informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni o a specifiche e le condizioni d’uso sottoposte a prova: tipi di alimenti, tempo e temperatura e rapporto superficie/volume.
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Verificare il bisfenolo A
Ai sensi del regolamento (UE) 2024/3190, in vigore dal 20 gennaio 2025, il BPA non può essere utilizzato per fabbricare articoli di plastica a contatto con alimenti, salvo le deroghe del suo allegato II. Gli articoli riutilizzabili fabbricati con BPA potevano essere immessi sul mercato per la prima volta fino al 20 luglio 2026 e possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027. Interpelli per iscritto il fornitore sul BPA e sugli altri bisfenoli.
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Procurarsi le prove su cui poggia la dichiarazione
Una dichiarazione deve poggiare su una documentazione: condizioni e risultati delle prove di migrazione, calcoli o altre analisi. Se il fornitore non ne ha, faccia eseguire prove di migrazione su campioni del Suo lotto, nelle condizioni in cui i Suoi clienti useranno il prodotto, per esempio con cibi caldi o in lavastoviglie.
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Emettere la propria dichiarazione solo su tale base
In quanto operatore del settore che immette la merce sul mercato, può emettere Lei stesso la dichiarazione quando le prove la sostengono. La conservi insieme ai rapporti di prova e alle registrazioni di fornitori e clienti e la rinnovi quando cambiano la composizione o la produzione.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità con il contenuto dell’allegato IV | Il fornitore, oppure la Sua impresa sulla base di prove documentate | Regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15 e allegato IV |
| Documenti di supporto: condizioni e risultati delle prove di migrazione | Il fornitore o un laboratorio | Regolamento (UE) n. 10/2011, art. 16 |
| Conferma scritta sul BPA e sugli altri bisfenoli | Il fornitore | Regolamento (UE) 2024/3190, artt. 3, 5 e 8 |
Se non si fa nulla
Senza dichiarazione non si vende alle imprese
Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio deve essere disponibile una dichiarazione scritta di conformità per i materiali e gli oggetti di plastica (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 1); il regolamento quadro prevede che i materiali oggetto di misure specifiche siano accompagnati da tale dichiarazione (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 16, par. 1).[1]
Gli articoli fabbricati con BPA sono ora vietati
È vietato l’uso del BPA nella fabbricazione di materiali e oggetti a contatto con alimenti, come pure l’immissione sul mercato di articoli fabbricati con BPA, fatto salvo l’allegato II (regolamento (UE) 2024/3190, art. 3).[3]
Le autorità possono chiedere le prove
La documentazione che dimostra la conformità deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 16, par. 1; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 16, par. 1).[2]
Domande su questo problema
Il negozio che vende ai consumatori ha bisogno della dichiarazione?
La dichiarazione è richiesta nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 1). La vendita al dettaglio segue le norme di etichettatura del regolamento (CE) n. 1935/2004, ma il fornitore del rivenditore deve disporre della dichiarazione.
La dichiarazione del fornitore della materia prima può sostituire quella per il nostro prodotto?
Aiuta, ma non basta. Le dichiarazioni sono necessarie per i prodotti intermedi e per le sostanze, oltre che per il materiale o l’oggetto finale (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 1), e ciascuna deve consentire di identificare ciò che copre (art. 15, par. 3).
Il fornitore ha inviato un rapporto di prova ma nessuna dichiarazione. Basta?
No. Il rapporto di prova è documentazione di supporto (art. 16). La dichiarazione è un’attestazione scritta distinta, con il contenuto dell’allegato IV, rilasciata da un operatore del settore (art. 15, par. 2).
Quali sostanze possono essere usate nella plastica?
Solo quelle dell’elenco dell’Unione dell’allegato I, con deroghe per alcuni coadiuvanti della produzione, coloranti e solventi ai sensi del diritto nazionale (regolamento (UE) n. 10/2011, artt. 5, par. 1, e 6, parr. 1 e 2).
Gli articoli da cucina riutilizzabili richiedono informazioni aggiuntive?
Sì, ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011 come modificato dal regolamento (UE) 2025/351. L’operatore fornisce agli utilizzatori istruzioni che rallentano il deterioramento, una descrizione dei segni osservabili di deterioramento e un’avvertenza sui danni o sull’uso improprio che aumentano la migrazione (art. 14 bis, par. 1). Gli articoli conformi alle norme precedenti e immessi sul mercato per la prima volta prima del 16 settembre 2026 possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte (regolamento (UE) 2025/351, art. 4, par. 1).
Quando va rinnovata la dichiarazione?
Quando modifiche sostanziali della composizione o della produzione cambiano la migrazione, oppure quando diventano disponibili nuovi dati scientifici (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 3).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (testo consolidato del 27 marzo 2021) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (testo consolidato del 14 luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2024/3190 sul bisfenolo A e su altri bisfenoli nei materiali a contatto con i prodotti alimentari (testo consolidato del 23 febbraio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Articolo in plastica senza dichiarazione di conformità. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/plastic-food-contact/
Conphora (2026) Articolo in plastica senza dichiarazione di conformità. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/plastic-food-contact/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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