La CER in sintesi
La direttiva sulle ceramiche, formalmente direttiva 84/500/CEE del Consiglio, è la misura specifica dell’UE per un materiale e due pericoli: la cessione di piombo e cadmio dagli oggetti di ceramica agli alimenti. Riguarda la possibile cessione di piombo e cadmio da oggetti di ceramica che, allo stato finito, sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, o che sono a contatto con i prodotti alimentari e destinati a tale scopo (art. 1, paragrafo 2). Più che un principio generale di sicurezza, fissa limiti misurabili per categoria di oggetto, un’unica prova di cessione in acido acetico al 4 % e criteri di prestazione per l’analisi (art. 2 e allegati I e II). Dalla direttiva 2005/31/CE della Commissione richiede inoltre una dichiarazione scritta di conformità e la documentazione di prova per le autorità (art. 2 bis e allegato III).
Essendo una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale. È stata notificata agli Stati membri il 17 ottobre 1984; tre anni dopo doveva essere consentito il commercio degli oggetti conformi e cinque anni dopo, dal 17 ottobre 1989, doveva essere vietata l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi (art. 5). La modifica del 2005 doveva essere recepita entro il 20 maggio 2006, con divieto di fabbricazione e di importazione degli oggetti non conformi dal 20 maggio 2007 (direttiva 2005/31/CE, art. 2).
Testo ufficiale Il testo della direttiva è consultabile su EUR-Lex: direttiva 84/500/CEE del Consiglio (CELEX 31984L0500), oppure il testo consolidato del 20 maggio 2005 che comprende la dichiarazione di conformità e i criteri analitici aggiornati della direttiva 2005/31/CE.
Campo di applicazione
Gli oggetti di ceramica sono oggetti ottenuti da una miscela di materie inorganiche a tenore generalmente elevato di argilla o di silicati, cui possono essere state aggiunte piccole quantità di materie organiche; sono dapprima formati e la forma è fissata in modo permanente mediante cottura, e possono essere invetriati, smaltati e/o decorati (art. 1, paragrafo 3). Piatti, tazzoni, scodelle, brocche, casseruole e barattoli per la conservazione di gres, terracotta, porcellana e porcellana d’ossa sono i casi tipici. Il vetro e il metallo smaltato non sono oggetti di ceramica: sono gruppi di materiali distinti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004, privi di una misura specifica UE, per cui sono disciplinati dalle disposizioni nazionali ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 6 e allegato I). Le ceramiche decorative non destinate agli alimenti sono escluse dalla direttiva, e la dichiarazione di conformità è stata introdotta proprio per distinguere le ceramiche per il contatto con gli alimenti dagli oggetti decorativi (direttiva 2005/31/CE, considerando 3). I materiali e gli oggetti forniti come antiquariato sono esclusi del tutto dal regolamento quadro (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 1, paragrafo 3, lettera a)).
L’articolo 1, paragrafo 1, descrive ancora la direttiva come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 76/893/CEE. La direttiva 89/109/CEE ha abrogato tale direttiva e ha disposto che i riferimenti ad essa si intendano fatti alla direttiva 89/109/CEE (art. 10); il regolamento (CE) n. 1935/2004 ha poi abrogato la direttiva 89/109/CEE e disposto che i riferimenti alle direttive abrogate si intendano fatti al regolamento (art. 26). Il riferimento dell’articolo 1, paragrafo 1, si legge quindi come riferimento al regolamento (CE) n. 1935/2004, e la direttiva 2005/31/CE definisce di conseguenza la direttiva sulle ceramiche come misura specifica ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento (considerando 1). La conseguenza pratica è che i requisiti generali, l’etichettatura, la dichiarazione, la rintracciabilità, i controlli e le sanzioni del quadro si applicano agli oggetti di ceramica oltre ai limiti di piombo e cadmio, e che i fabbricanti di ceramiche devono operare secondo le regole sulle buone pratiche di fabbricazione del regolamento (CE) n. 2023/2006, che si applicano dal 1° agosto 2008 (art. 8).
Gli obblighi ricadono sul fabbricante dell’oggetto finito, sul venditore stabilito nell’Unione che può rilasciare la dichiarazione e sull’importatore nell’Unione, che deve detenere la documentazione di prova (art. 2 bis e allegato III, punto 1); i distributori e i dettaglianti devono far sì che la dichiarazione accompagni le merci, poiché è richiesta in tutte le fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa (art. 2 bis, paragrafo 1).
Che cosa si deve fare
I limiti
Le quantità di piombo e cadmio cedute dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati dall’articolo 2, paragrafo 4, che ripartisce gli oggetti in tre categorie in base alla forma e alla capacità. La categoria 1 comprende gli oggetti non riempibili e gli oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata dal punto più basso al piano orizzontale passante per il bordo superiore, non supera 25 mm: 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio. La categoria 2 comprende tutti gli altri oggetti riempibili: 4,0 mg/l di piombo e 0,3 mg/l di cadmio. La categoria 3 comprende gli oggetti da cottura e i recipienti da imballaggio e conservazione di capacità superiore a tre litri: 1,5 mg/l di piombo e 0,1 mg/l di cadmio (art. 2, paragrafi 1 e 4).
Quando un oggetto di ceramica è costituito da un recipiente dotato di coperchio di ceramica, il limite da non superare è quello applicabile al solo recipiente; il recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente nelle stesse condizioni, e la somma dei due livelli di estrazione è riferita alla superficie o al volume del solo recipiente (art. 2, paragrafo 3). Un oggetto che supera un limite di non oltre il 50 % è comunque riconosciuto conforme se almeno altri tre oggetti della stessa forma, delle stesse dimensioni, della stessa decorazione e della stessa vetrina sono sottoposti a prova e la media non supera il limite, senza che nessuno di essi lo superi di oltre il 50 % (art. 2, paragrafo 5).
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), imponeva al Consiglio di determinare, entro tre anni dalla notifica, limiti per le parti degli oggetti di ceramica con cui è destinata a venire a contatto la bocca, e l’articolo 4, paragrafo 2, imponeva alla Commissione di riesaminare i limiti al fine di ridurli. Né un limite per il bordo né limiti ridotti compaiono nel testo consolidato del 20 maggio 2005; la questione del bordo è stata risolta a livello nazionale in Danimarca (si veda Applicazione e sanzioni).
La prova di cessione
La cessione è determinata con la prova dell’allegato I, usando un metodo di analisi conforme all’allegato II (art. 2, paragrafo 2). Il simulante è acido acetico al 4 % (v/v) in soluzione acquosa preparata di fresco, e la prova si svolge a 22 ± 2 °C per 24 ± 0,5 ore (allegato I, punti 1 e 2.1). Quando si determina il piombo, il campione è coperto con un mezzo di protezione adeguato ed esposto alle normali condizioni di illuminazione di un laboratorio; quando si determinano il cadmio, o il piombo e il cadmio, il campione è coperto in modo che la superficie sottoposta a prova sia mantenuta in totale oscurità (allegato I, punto 2.2). Gli oggetti riempibili sono riempiti fino a un livello non superiore a 1 mm dal punto di trabocco, o non superiore a 6 mm misurati lungo un bordo piano o leggermente inclinato; gli oggetti non riempibili hanno la superficie non a contatto coperta con uno strato protettivo resistente all’acido e sono poi immersi in modo che la superficie a contatto con gli alimenti sia completamente coperta (allegato I, punto 3). La superficie di un oggetto della categoria 1 è l’area del menisco formato dalla superficie libera del liquido quando l’oggetto è riempito come prescritto (allegato I, punto 4).
L’allegato II, come sostituito dalla direttiva 2005/31/CE, non prescrive più un’unica tecnica: può essere usato qualsiasi metodo strumentale che soddisfi i suoi criteri di prestazione, vale a dire limiti di rilevabilità non superiori a 0,1 mg/l per il piombo e 0,01 mg/l per il cadmio, limiti di quantificazione non superiori a 0,2 mg/l e 0,02 mg/l, recupero del piombo e del cadmio aggiunti entro l’80-120 % e assenza di interferenze di matrice e spettrali (allegato II, punto 4). Il campione deve essere pulito e privo di grasso, lavato in una soluzione di detergente liquido per uso domestico a circa 40 °C, risciacquato con acqua di rubinetto e poi con acqua distillata, sgocciolato e asciugato, e successivamente non toccato sulla superficie di prova; per ogni serie di determinazioni si esegue un bianco sul reagente (allegato II, punto 5).
Dichiarazione di conformità e documentazione
Nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al dettaglio compresa, gli oggetti di ceramica non ancora a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004, rilasciata dal fabbricante o da un venditore stabilito nella Comunità (art. 2 bis, paragrafo 1). L’allegato III ne elenca il contenuto: l’identità e l’indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità; l’identità dell’oggetto di ceramica; la data della dichiarazione; e la conferma che l’oggetto soddisfa i requisiti pertinenti della direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione deve consentire di identificare facilmente le merci per le quali è rilasciata e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione comportano variazioni nella cessione di piombo e cadmio (allegato III).
Dietro la dichiarazione ci sono le prove. La documentazione adeguata che dimostra che gli oggetti rispettano i limiti di cessione deve essere messa a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, dal fabbricante o dall’importatore nella Comunità, e deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha eseguito le prove (art. 2 bis, paragrafo 2).
Obblighi del quadro
Poiché la direttiva è una misura specifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, ogni operatore del settore nella catena deve inoltre garantire che gli oggetti di ceramica siano fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione in modo che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non cedano agli alimenti costituenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche, e che la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non inducano in errore i consumatori (art. 3). Gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti devono recare la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, a meno che siano chiaramente destinati al contatto con gli alimenti, le eventuali istruzioni speciali per un uso sicuro, il nome o la denominazione commerciale e l’indirizzo del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nella Comunità e l’identificazione che garantisce la rintracciabilità (art. 15). Il commercio al dettaglio è vietato se le informazioni d’uso non sono fornite in una lingua facilmente comprensibile dagli acquirenti (art. 15, paragrafo 4). Gli operatori del settore devono disporre di sistemi che identifichino le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti (art. 17, paragrafo 2), e i fabbricanti devono gestire sistemi documentati di assicurazione e controllo della qualità con registri a disposizione delle autorità (regolamento (CE) n. 2023/2006, art. da 4 a 7).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti mantengono la cessione entro i limiti di categoria, eseguono le prove ai sensi dell’allegato I con un metodo conforme all’allegato II, rilasciano la dichiarazione di conformità e detengono la documentazione di prova (art. 2, art. 2 bis e allegato III). Gli importatori si assicurano che la dichiarazione li indichi e accompagni le merci, detengono la stessa documentazione per le autorità ed etichettano gli oggetti con il proprio nome e indirizzo come venditori responsabili dell’immissione sul mercato (art. 2 bis e allegato III; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, paragrafo 1, lettera c)). I distributori e i dettaglianti vendono solo ceramiche accompagnate dalla dichiarazione, espongono al dettaglio le informazioni di etichettatura e tengono registri di rintracciabilità (art. 2 bis, paragrafo 1; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, paragrafo 7, e art. 17, paragrafo 2).
Che cosa sta cambiando
La Commissione afferma nella sua pagina sulla revisione che l’attuale esposizione a piombo e cadmio può destare preoccupazione, che tali metalli sono talvolta rilasciati in quantità significative sia dai materiali ceramici sia da quelli vetrosi a contatto con gli alimenti e che ha avviato un’azione per abbassare i limiti di cessione di piombo e cadmio e per introdurre limiti per alluminio, arsenico, bario, cobalto, cromo e nichel provenienti da materiali ceramici e vetrosi a contatto con gli alimenti, discutendo per i produttori artigianali e tradizionali piani di transizione su misura, controlli della catena di fornitura e deroghe condizionate. Non è stato adottato alcun atto modificativo; il testo consolidato resta quello del 20 maggio 2005.
La Danimarca si è mossa per prima. Il 17 luglio 2025 la Commissione ha ricevuto la notifica TRIS 2025/0387/DK di un progetto di decreto che abrogherebbe il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 il 1° gennaio 2026 e, dal 1° luglio 2026, consentirebbe sul mercato danese oggetti di ceramica, oggetti smaltati e vetro solo entro nuovi limiti espressi in microgrammi per dm² o per litro, con gli oggetti legittimamente commercializzati prima di tale data venduti fino a esaurimento delle scorte (progetto, § 10 e § 16). La Danimarca ha comunicato alla Commissione che i limiti per le ceramiche sono una misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e i limiti per il vetro e lo smalto misure nazionali ai sensi dell’articolo 6; la Commissione e la Lettonia hanno formulato osservazioni, la Spagna ha emesso un parere circostanziato e lo status quo è stato prorogato al 19 gennaio 2026. Al 17 settembre 2026 Retsinformation elenca ancora il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 come decreto in vigore, per cui i limiti riportati di seguito restano il diritto danese applicabile.
Applicazione e sanzioni
La direttiva non ha un articolo sulle sanzioni. Gli Stati membri dovevano modificare le proprie leggi nazionali in modo che il commercio degli oggetti conformi fosse consentito dal 17 ottobre 1987 e l’immissione sul mercato degli oggetti non conformi fosse vietata dal 17 ottobre 1989, e possono vietare la fabbricazione degli oggetti non conformi (art. 5). L’applicazione e le sanzioni derivano dal quadro: gli Stati membri effettuano controlli ufficiali ai sensi della normativa dell’Unione sui controlli ufficiali su alimenti e mangimi (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 24; l’articolo 24, paragrafo 3, cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019, per cui il riferimento si legge come riferimento al regolamento (UE) 2017/625 ai sensi del suo articolo 146, paragrafo 2, e delle tavole di concordanza del suo allegato V), stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 25) e possono sospendere o limitare temporaneamente l’applicazione dei limiti UE sul proprio territorio quando hanno motivi circostanziati per concludere che un oggetto mette in pericolo la salute umana pur essendo conforme (art. 18).
In Danimarca la disciplina è amministrata da Fødevarestyrelsen (l’amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti). Il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen ai sensi della legge danese sugli alimenti (§§ 25, 25 a, 49, comma 1, e 60, comma 3) e dei poteri delegati, ed è in vigore dal 1° luglio 2020 (§ 25); il § 7 designa Fødevarestyrelsen come autorità cui notificare il ritiro dei materiali non conformi da parte di un’impresa. Il decreto attua la direttiva come modificata (nota 1). Il suo § 14 e il bilag 4 applicano i limiti della direttiva, 0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per la categoria I, 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per la categoria II e 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per la categoria III, sia alle ceramiche sia agli oggetti smaltati e al vetro, e aggiungono un limite di categoria I per il bordo dei recipienti per bere, verificato su una fascia di 2 cm lungo il bordo superiore all’interno e all’esterno; i tazzoni e i recipienti per bere simili devono rispettare sia il limite per il bordo sia il limite della categoria II (bilag 4, nota 2, e bilag 6, parte A, punti 2.3 e 4). La tolleranza del 50 % con tre ulteriori oggetti è ripresa al § 14, comma 2. La dichiarazione di conformità per le ceramiche deve accompagnare le merci fino alla vendita al dettaglio compresa, oppure può essere pubblicata sul sito web del produttore o dell’importatore se gli anelli successivi della catena sono informati (§ 15 e bilag 5, punto 4). Un’impresa, un produttore o un importatore che abbia motivo di ritenere che i propri materiali a contatto con gli alimenti non soddisfino i requisiti di sicurezza deve ritirarli, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori o richiamare i prodotti presso di loro (§ 7). Le violazioni dei §§ da 6 a 12 e da 14 a 15, degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento quadro e degli articoli da 4 a 7 del regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione sono punite con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha nuociuto alla salute o l’ha messa in pericolo oppure perseguiva un vantaggio economico; le società possono essere ritenute penalmente responsabili (§ 17, § 18 e § 19). La pagina di Fødevarestyrelsen sulle ceramiche raccomanda ai produttori di usare vetrine senza piombo e cadmio, e il suo progetto di controllo del 2023 ha sottoposto a prova 47 oggetti di ceramica, porcellana e smaltati di produttori, importatori e grossisti danesi senza riscontrare superamenti dei limiti.
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Fonti
- Direttiva 84/500/CEE del Consiglio relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex)
- Direttiva 84/500/CEE del Consiglio nel testo pubblicato nella GU L 277 del 20 ottobre 1984 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31984L0500 (EUR-Lex)
- Direttiva 2005/31/CE della Commissione che modifica la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di prestazione del metodo di analisi (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (EUR-Lex)
- Direttiva 89/109/CEE del Consiglio concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che abroga la direttiva 76/893/CEE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 (EUR-Lex)
- Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE)
- Revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE)
- Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea)
- TRIS 2025/0387/DK, risposta della Danimarca del 7 novembre 2025 (Commissione europea)
- TRIS 2025/0387/DK, testo del progetto notificato in danese (Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation)
- Keramik, materialetyper (Fødevarestyrelsen)
- Køkkengrej og kemi i maden, herunder keramik, arvegods og loppefund (Fødevarestyrelsen)
- Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)
- Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)
- Slutrapport: Metaller fra FKM af keramik, progetto di controllo 2023 (Fødevarestyrelsen)
La presente guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.