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FCM Food & Cosmetics 12 min Novità nei prossimi 12 mesi

FCM: Regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti (Regolamento (CE) n. 1935/2004), spiegato

Il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti impone di fabbricare materiali e oggetti secondo buone pratiche di fabbricazione, senza rischi per la salute né alterazioni degli alimenti, con obblighi di etichettatura, rintracciabilità e dichiarazione di conformità. Si applica dal 3 dicembre 2004; la modifica sulla trasparenza dal 27 marzo 2021.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Materiali e oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, che nella forma finita sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con gli alimenti e a tale scopo destinati, oppure ci si può ragionevolmente aspettare che vengano a contatto con gli alimenti o trasferiscano i propri componenti agli alimenti in condizioni d’impiego normali o prevedibili
  • Imballaggi, contenitori, bottiglie, utensili da cucina, posate, stoviglie, rivestimenti, inchiostri, adesivi e attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la distribuzione automatica di alimenti, qualunque sia il materiale
  • I 17 gruppi di materiali dell’allegato I che possono essere oggetto di misure specifiche: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramica, sughero, gomme, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno
  • Ogni impresa in qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, e gli operatori economici responsabili del rispetto dei requisiti nell’impresa sotto il loro controllo
  • Materiali e oggetti immessi sul mercato nell’Unione, cioè detenuti per la vendita, offerti in vendita o ceduti, a titolo gratuito o oneroso

Prodotti derivati e a valle

  • Quando esiste una misura specifica per un gruppo di materiali, le sue norme si applicano in aggiunta al quadro: regolamento (UE) n. 10/2011 per le materie plastiche, regolamento (UE) 2022/1616 per la plastica riciclata, regolamento (CE) n. 450/2009 per i materiali attivi e intelligenti, direttiva 84/500/CEE per la ceramica, direttiva 2007/42/CE per la pellicola di cellulosa rigenerata, regolamento (CE) n. 1895/2005 per i derivati epossidici e regolamento (UE) 2024/3190 per il bisfenolo A (art. 5 e allegato I)
  • Quando non esiste una misura specifica, il quadro si applica comunque integralmente e gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali, comprese norme nazionali sulla dichiarazione di conformità; in Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 impone una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti e fissa limiti di piombo e cadmio per ceramica, smalto e vetro e un divieto di PFAS per carta e cartone (art. 6 e art. 16, paragrafo 2)
  • Le buone pratiche di fabbricazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2023/2006 si applicano a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa, con norme dettagliate per gli inchiostri da stampa applicati sul lato non a contatto con gli alimenti (regolamento (CE) n. 2023/2006, art. 2 e allegato)
  • I materiali attivi possono modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche degli alimenti solo nel rispetto delle disposizioni dell’Unione o nazionali applicabili agli alimenti, e le sostanze rilasciate sono trattate come ingredienti alimentari; i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti non devono indurre in errore i consumatori e devono essere etichettati come attivi o intelligenti (art. 4)
  • Le sostanze non ancora presenti in un elenco dell’Unione adottato nell’ambito di una misura specifica devono essere autorizzate mediante una domanda valutata dall’EFSA e presentata a un’autorità nazionale competente (da art. 8 ad art. 12)

Ruoli previsti dall’atto

Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)

Le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto dei requisiti del regolamento nell’impresa sotto il loro controllo; per impresa si intende qualsiasi soggetto, con o senza fini di lucro e pubblico o privato, che svolga un’attività connessa a una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, compresi i trasformatori e gli stampatori e le imprese alimentari che riempiono o utilizzano i materiali.

Fonte · Art. 2(2), points (c) and (d)
Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato

Il fabbricante o trasformatore stabilito nell’Unione il cui nome o denominazione commerciale e indirizzo devono figurare sul materiale o sull’oggetto; fabbrica nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, rilascia la dichiarazione di conformità quando una misura specifica la richiede e conserva la documentazione di supporto.

Fonte · Art. 15(1)(c) and Art. 16(1)Fonte · Art. 4
Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione

Il venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato di materiali o oggetti provenienti da paesi terzi e il cui nome e indirizzo devono accompagnarli; le misure specifiche su ceramica e materie plastiche rendono l’importatore responsabile di tenere la documentazione di supporto a disposizione delle autorità, e il decreto danese tratta l’importatore come il fabbricante per ritiro e notifica.

Fonte · Art. 15(1)(c) and Art. 17(2)Fonte · Art. 2a(2)Fonte · § 7
Distributore, grossista o rivenditore

Un’impresa nella fase di distribuzione, compreso il commercio al dettaglio, che detiene materiali e oggetti per la vendita o li cede; deve trasmettere le informazioni di etichettatura in una lingua comprensibile agli acquirenti, esporle nella fase di vendita al dettaglio e saper individuare i propri fornitori e clienti.

Fonte · Art. 2(1)(b), Art. 2(2)(c), Art. 15(4), Art. 15(7) and Art. 17(2)

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FCM si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Materiale o oggetto fornito come oggetto d’antiquariato, Rivestimento o copertura che fa parte dell’alimento e può essere consumato con esso (crosta del formaggio, budello dei salumi, rivestimento della frutta), Impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento non si applica ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti d’antiquariato, ai materiali di rivestimento o di copertura, come croste di formaggio, involucri di carni preparate o rivestimenti della frutta, che fanno parte dell’alimento e possono essere consumati con esso, né agli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico. Fonte · Art. 1(3)
  2. Materiale o oggetto di materia plastica (contenitori, pellicole, bottiglie, utensili da cucina, strati e rivestimenti di plastica), Materiale o oggetto di plastica riciclata, oppure plastica destinata al riciclaggio per il contatto con gli alimenti · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito Le materie plastiche rientrano nel quadro e nelle misure specifiche: regolamento (UE) n. 10/2011 con il suo elenco dell’Unione, i limiti di migrazione e la dichiarazione di conformità obbligatoria in ogni fase diversa dalla vendita al dettaglio, regolamento (UE) 2022/1616 per la plastica riciclata, regolamento (CE) n. 1895/2005 per i derivati epossidici e regolamento (UE) 2024/3190, che vieta il bisfenolo A; non si applica alcuna soglia dimensionale dell’impresa, e le imprese danesi che le fabbricano, importano o commercializzano all’ingrosso devono registrarsi presso Fødevarestyrelsen, salvo che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a 50.000 DKK l’anno. Fonte · Art. 1(2), Art. 5 and Art. 16(1)Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 15Fonte · Art. 1Fonte · Art. 1(2) and Art. 3Fonte
  3. Oggetto di ceramica (stoviglie e pentole smaltate, invetriate o decorate) · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito Gli oggetti di ceramica devono rispettare i limiti di migrazione di piombo e cadmio della direttiva 84/500/CEE (0,8 mg/dm² di piombo e 0,07 mg/dm² di cadmio per gli oggetti piatti e poco profondi, 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per gli altri oggetti riempibili, 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per pentole e recipienti di capacità superiore a tre litri) ed essere accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità fino alla fase di vendita al dettaglio compresa; la Danimarca applica gli stessi limiti di piombo e cadmio nel decreto n. 681 del 25 maggio 2020 (§ 14 e allegato 4), ma li estende agli oggetti smaltati e alla vetreria e al bordo di bevuta di tazze e oggetti simili; nel 2025 è stato notificato un progetto di decreto con limiti più bassi (TRIS 2025/0387/DK). Fonte · Art. 2(4) and Art. 2aFonte · § 14 and Annex 4Fonte
  4. Imballaggio attivo o intelligente (assorbitori di ossigeno, rilascianti antimicrobici, indicatori di freschezza) · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito I materiali attivi e intelligenti devono rispettare i requisiti speciali dell’articolo 4: modifiche all’alimento solo nei limiti delle norme alimentari, sostanze rilasciate trattate come ingredienti, nessun occultamento del deterioramento né informazioni fuorvianti, ed etichettatura che individui le parti non commestibili e indichi che il materiale è attivo o intelligente; il regolamento (CE) n. 450/2009 aggiunge i requisiti specifici, l’etichettatura e la dichiarazione di conformità. Fonte · Art. 2(2)(a) and (b), Art. 4 and Art. 15(1)(e)Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 14
  5. Pellicola di cellulosa rigenerata (cellophane), non rivestita o rivestita · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito La pellicola di cellulosa rigenerata che è un prodotto finito o ne fa parte rientra nel quadro e nella direttiva 2007/42/CE, che elenca le sostanze consentite per la pellicola non rivestita e rivestita di cellulosa e assoggetta la pellicola rivestita di plastica alle norme sulle materie plastiche; i budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono esclusi da tale direttiva, ma rientrano nel quadro. Fonte · Art. 1 and Art. 2Fonte · Art. 1(2) and Annex I, point 12
  6. Adesivo utilizzato in un materiale a contatto con gli alimenti, Inchiostro da stampa applicato sugli imballaggi, Vernice o rivestimento, compresi i rivestimenti di lattine e chiusure, Oggetto di gomma (guarnizioni, tettarelle, guanti), Oggetto di silicone (stampi e teglie da forno, tubi), Resina a scambio ionico utilizzata nella lavorazione di alimenti o acqua · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito Per questi gruppi dell’allegato I non esiste una misura dell’UE valida per l’intero materiale; si applicano quindi il requisito generale del quadro, le norme su etichettatura e rintracciabilità e le buone pratiche di fabbricazione, oltre alle misure sulle singole sostanze: il divieto di bisfenolo A del regolamento (UE) 2024/3190 copre tutti e sei i gruppi e ne richiede la dichiarazione di conformità, e il regolamento (CE) n. 1895/2005 limita i derivati epossidici in rivestimenti superficiali e adesivi; gli Stati membri possono mantenere norme nazionali e la Danimarca richiede una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti. Fonte · Art. 3, Art. 6, Art. 15, Art. 16(2) and Art. 17Fonte · Art. 1(2) and Art. 8Fonte · Art. 1Fonte · § 15
  7. Imballaggio o oggetto di carta o cartone, Oggetto di metallo o lega (lattine, posate, pentole, attrezzature), Oggetto di vetro (bottiglie, barattoli, bicchieri), Oggetto di sughero (tappi, chiusure), Oggetto di legno (taglieri, utensili, botti, casse), Tessile a contatto con gli alimenti (filtri, panni, sacchetti), Cera utilizzata su o in un materiale a contatto con gli alimenti · Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione), Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato, Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione, Distributore, grossista o rivenditore · qualsiasi Rientra nell’ambito Questi gruppi dell’allegato I sono coperti solo dal quadro: il requisito generale dell’articolo 3, le buone pratiche di fabbricazione, l’etichettatura, la rintracciabilità ed eventuali disposizioni nazionali; in Danimarca carta e cartone fabbricati con PFAS non possono essere commercializzati, a meno che una barriera funzionale impedisca la migrazione, la vetreria deve rispettare i limiti nazionali di piombo e cadmio e ogni materiale a contatto con gli alimenti richiede una dichiarazione di conformità. Fonte · Art. 3, Art. 6, Art. 15, Art. 16(2) and Art. 17Fonte · Art. 2 and Art. 4Fonte · § 8, § 14 and § 15
  8. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il materiale o l’oggetto, nella forma finita, sia destinato a venire a contatto con gli alimenti, sia già a contatto con essi o ci si possa ragionevolmente aspettare che vi venga a contatto, dal fatto che si applichi un’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 3, dal gruppo dell’allegato I cui appartiene e dall’esistenza di una misura specifica per tale gruppo. Fonte · Art. 1, Art. 5 and Annex I

Date principali

  1. Adozione del regolamento (CE) n. 1935/2004 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Strasburgo Fonte · title and signature block after Art. 28
  2. Pubblicazione nella GU L 338 del 13 novembre 2004 Fonte · OJ L 338, 13.11.2004, p. 4
  3. Entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; abrogazione delle direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; i materiali legittimamente immessi sul mercato prima di tale data possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte Fonte · Art. 26, Art. 27 and Art. 28
  4. Termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione le proprie norme sulle sanzioni Fonte · Art. 25
  5. Si applica il regolamento (CE) n. 1895/2005: limiti di migrazione dei derivati epossidici BADGE, BFDGE e NOGE in materie plastiche, rivestimenti superficiali e adesivi Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 8
  6. Si applica l’articolo 17 sulla rintracciabilità: sistemi per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e sostanze Fonte · Art. 17 and Art. 28
  7. Entra in vigore la direttiva 2007/42/CE: la direttiva specifica codificata sulla pellicola di cellulosa rigenerata, che sostituisce la direttiva 93/10/CEE Fonte · Art. 1, Art. 7 and Art. 8
  8. Si applica il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali a contatto con gli alimenti Fonte · Art. 2 and Art. 8
  9. Entra in vigore il regolamento (CE) n. 596/2009: misure specifiche, autorizzazioni dell’Unione e modifiche degli allegati passano alla procedura di regolamentazione con controllo (articoli 5, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 6, 22 e 23) Fonte · Annex, point 5.17, and Art. 3
  10. Regolamento (CE) n. 450/2009 sui materiali attivi e intelligenti: si applicano le disposizioni su etichettatura e dichiarazione di conformità dell’articolo 4, lettera f), dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e del capo IV Fonte · Art. 14
  11. Si applica il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti di materia plastica: elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate, limiti di migrazione, dichiarazione di conformità e documentazione di supporto Fonte · Art. 1, Art. 15, Art. 16 and Art. 23
  12. Entra in vigore il decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti, che sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018: vieta i PFAS in carta e cartone, fissa limiti di piombo e cadmio per ceramica, smalto e vetro, impone una dichiarazione di conformità per tutti i materiali a contatto con gli alimenti e sanziona le violazioni degli articoli UE Fonte · § 8, § 14, § 15, §§ 17-24 and § 25
  13. Entra in vigore il regolamento (UE) 2020/1245, che modifica e rettifica il regolamento sulle materie plastiche; le materie plastiche conformi alle norme precedenti e immesse sul mercato per la prima volta prima del 23 marzo 2021 potevano essere immesse sul mercato fino al 23 settembre 2022 Fonte · Art. 4 and Art. 5
  14. Si applica il regolamento (UE) 2019/1381: l’EFSA pubblica le domande di autorizzazione e le informazioni a supporto, e le norme sulla riservatezza degli articoli 19 e 20 seguono il regolamento (CE) n. 178/2002 Fonte · Art. 5, Art. 10(1) and Art. 11
  15. Entra in vigore il regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata, che sostituisce il regolamento (CE) n. 282/2008; l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano dal 10 ottobre 2024 Fonte · Art. 1 and Art. 33
  16. Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/3190: il bisfenolo A è vietato in adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti destinati al contatto con gli alimenti, il regolamento (UE) 2018/213 è abrogato, BPA e bisfenolo S sono eliminati dall’elenco dell’Unione per le materie plastiche Fonte · Art. 1, Art. 3, Art. 10, Art. 13 and Art. 14
  17. Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/351: modifiche al regolamento sulle materie plastiche, al regolamento sulla plastica riciclata e all’allegato GMP su controllo di qualità, rilavorazione dei sottoprodotti di plastica e oggetti riutilizzabili Fonte · title, Art. 2, Art. 3 and Art. 5
  18. I prodotti intermedi e le sostanze di plastica immessi sul mercato per la prima volta dopo questa data che non sono ancora conformi al regolamento (UE) 2025/351 devono dichiararlo nella propria dichiarazione di conformità Fonte · Art. 4(2)
  19. Entrano in vigore il regolamento (UE) 2026/245 (nuove sostanze nell’allegato I del regolamento sulle materie plastiche) e il regolamento (UE) 2026/250 (rettifiche al regolamento sul bisfenolo A, comprese le date transitorie) Fonte · Art. 1 and Art. 2Fonte · Art. 1 and Art. 2
  20. Fine del periodo transitorio generale per il bisfenolo A: gli oggetti finali monouso e riutilizzabili a contatto con gli alimenti fabbricati con BPA secondo le norme precedenti possono essere immessi sul mercato per la prima volta fino a questa data; gli oggetti monouso possono poi essere riempiti e sigillati per 12 mesi Fonte · Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 12(1)Fonte · Art. 1, points (4) and (5)
  21. Fine del periodo transitorio del regolamento (UE) 2025/351: le materie plastiche conformi alle norme precedenti e immesse sul mercato per la prima volta prima di questa data possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte Fonte · Art. 4(1)
  22. Gli oggetti riutilizzabili con BPA immessi sul mercato per la prima volta nell’ambito del periodo transitorio generale possono restare sul mercato fino a questa data Fonte · Art. 1, point (5) (Art. 12(3) of Regulation (EU) 2024/3190)
  23. Fine del periodo transitorio esteso per il bisfenolo A per gli oggetti monouso che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, gli oggetti monouso con un rivestimento di BPA solo sulla superficie metallica esterna e le attrezzature professionali riutilizzabili per la produzione alimentare Fonte · Art. 11(2) and Art. 12(2)
  24. Le attrezzature professionali riutilizzabili per la produzione alimentare fabbricate con BPA e immesse sul mercato per la prima volta nell’ambito del periodo transitorio esteso possono restare sul mercato fino a questa data Fonte · Art. 12(3)Fonte · Art. 1, point (5)

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Operatore economico (qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione o distribuzione)13
  • Fabbricare materiali e oggetti nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, in modo che, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche, e senza mai indurre in errore i consumatori con l’etichettatura, la pubblicità o la presentazione. Art. 3
  • Gestire un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, proporzionato alle dimensioni dell’impresa, selezionare le materie prime in base a specifiche prestabilite, operare secondo istruzioni prestabilite e mantenere un sistema di controllo della qualità che monitori le GMP e corregga senza indugio le carenze. Art. 4, Art. 5 and Art. 6
  • Conservare la documentazione su specifiche, formulazioni, lavorazione e risultati del controllo della qualità e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 7
  • Disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e, se del caso, le sostanze utilizzate per la loro fabbricazione, e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 17(2)
  • Assicurare che i materiali e gli oggetti immessi sul mercato siano identificabili mediante un’etichettatura o una documentazione che ne garantisca la rintracciabilità. Art. 17(3)
  • Quando si applica una misura specifica, accompagnare i materiali e gli oggetti con una dichiarazione scritta di conformità; in Danimarca ogni materiale a contatto con gli alimenti deve esserne accompagnato, e la dichiarazione può essere pubblicata sul sito web del fabbricante o dell’importatore, purché gli operatori successivi della catena ne siano informati. Art. 16(1)§ 15
  • Conservare la documentazione idonea a dimostrare la conformità alla misura specifica e metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 16(1)
  • Rispettare qualsiasi condizione o restrizione associata all’autorizzazione di una sostanza che si utilizza. Art. 11(4)
  • Informare immediatamente la Commissione di ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza di una sostanza autorizzata che si utilizza. Art. 11(5)
  • Per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, assicurare che le modifiche agli alimenti rispettino le norme alimentari, che le sostanze rilasciate siano autorizzate come ingredienti alimentari e che i materiali non occultino il deterioramento né forniscano informazioni fuorvianti sullo stato dell’alimento. Art. 4(1) to Art. 4(4)
  • Etichettare i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti in modo che le parti non commestibili siano individuabili e che essi siano indicati come attivi o intelligenti. Art. 4(5) and Art. 4(6)
  • Cessare di utilizzare il bisfenolo A nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti destinati al contatto con gli alimenti, rispettando i termini transitori del 20 luglio 2026 e del 20 gennaio 2028. Art. 1(2), Art. 3, Art. 8 and Art. 11Art. 1
  • Accompagnare i materiali e gli oggetti disciplinati dal regolamento sul bisfenolo con una dichiarazione di conformità contenente le informazioni dell’allegato III. Art. 12
Fabbricante o trasformatore responsabile dell’immissione sul mercato11
  • Etichettare i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti con la dicitura «per contatto con alimenti», con un’indicazione specifica d’uso, come macchina per il caffè, bottiglia per vino o cucchiaio da minestra, o con il simbolo del bicchiere e della forchetta dell’allegato II, a meno che l’oggetto sia chiaramente destinato al contatto con gli alimenti per le sue caratteristiche, e aggiungere, ove necessario, istruzioni speciali per un impiego sicuro e appropriato. Art. 15(1)(a), Art. 15(1)(b) and Art. 15(2)
  • Apporre il proprio nome o denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede sociale, in quanto fabbricante, trasformatore o venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato, sul materiale, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento, in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Art. 15(1)(c), Art. 15(3) and Art. 15(8)
  • Etichettare o altrimenti identificare i materiali e gli oggetti in modo che possano essere rintracciati. Art. 15(1)(d)
  • Per i materiali attivi, fornire informazioni sugli impieghi consentiti e sul nome e sulla quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, affinché le imprese alimentari possano rispettare le norme alimentari, compresa l’etichettatura degli alimenti. Art. 15(1)(e)
  • Utilizzare l’indicazione di contatto con gli alimenti solo su materiali e oggetti conformi ai requisiti generali e alle misure specifiche o, in loro assenza, alle disposizioni nazionali applicabili. Art. 15(9)
  • Per le materie plastiche, rilasciare la dichiarazione scritta di conformità con le informazioni dell’allegato IV per materiali, oggetti, prodotti intermedi e sostanze in ogni fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, e rinnovarla quando modifiche della composizione o della produzione alterano la migrazione o quando emergono nuovi dati scientifici. Art. 15
  • Conservare i documenti di supporto della dichiarazione per le materie plastiche, con condizioni e risultati delle prove, calcoli e modellizzazioni, compresa la prova della conformità alle norme di purezza e composizione dell’articolo 8, metterli a disposizione delle autorità su richiesta e consentire loro di prelevare campioni. Art. 16
  • Per la ceramica, rilasciare la dichiarazione scritta di conformità con le informazioni dell’allegato III in modo che accompagni gli oggetti fino alla fase di vendita al dettaglio compresa. Art. 2a(1)
  • Per la ceramica, conservare i risultati delle analisi, le condizioni di prova e i dati del laboratorio che dimostrano il rispetto dei limiti di piombo e cadmio e metterli a disposizione delle autorità su richiesta. Art. 2a(2)
  • Quando gli inchiostri da stampa sono applicati sul lato non a contatto con gli alimenti, formulare, applicare, manipolare e conservare i materiali stampati in modo che le sostanze non siano trasferite al lato a contatto con gli alimenti attraverso il supporto né per set-off nella pila o nella bobina, e non lasciare mai che le superfici stampate tocchino gli alimenti. Annex, points 1 to 3
  • Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che i materiali fabbricati non soddisfino i requisiti di sicurezza alimentare e non siano più sotto il proprio controllo, ritirarli dal mercato, notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e, se hanno raggiunto i consumatori, informare i consumatori in modo efficace e preciso. § 7
Importatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato nell’Unione8
  • Immettere sul mercato dell’Unione solo materiali e oggetti conformi ai requisiti generali, alle misure specifiche applicabili e, in loro assenza, alle disposizioni nazionali dello Stato membro di commercializzazione; in Danimarca i materiali a contatto con gli alimenti non conformi non possono essere commercializzati. Art. 3, Art. 5, Art. 6 and Art. 15(9)§ 6(1)
  • In quanto venditore stabilito nell’Unione responsabile dell’immissione sul mercato, apporre il proprio nome o denominazione commerciale e l’indirizzo o la sede sociale sul materiale, sul suo imballaggio, su un’etichetta o sui documenti di accompagnamento. Art. 15(1)(c) and Art. 15(8)
  • Ottenere dal fabbricante di un paese terzo la dichiarazione scritta di conformità quando una misura specifica la richiede. Art. 16(1)Art. 16(1)
  • Tenere la documentazione di supporto della dichiarazione a disposizione delle autorità competenti e, per la ceramica, conservare in proprio i risultati delle prove di migrazione, le condizioni di prova e i dati del laboratorio. Art. 16(1)Art. 2a(2)
  • Conservare le registrazioni di rintracciabilità che individuano le imprese da cui sono stati acquistati e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e sostanze, e consegnarle alle autorità su richiesta. Art. 17(2)
  • In Danimarca, registrare l’importazione di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen tramite il modulo di avvio dell’impresa alimentare, salvo che le importazioni restino pari o inferiori a 1.000 unità e a 50.000 DKK l’anno. Fonte§ 7
  • In Danimarca, ritirare i materiali a contatto con gli alimenti importati che non soddisfano i requisiti di sicurezza alimentare e notificarlo a Fødevarestyrelsen. Fonte§ 7
  • Verificare che gli oggetti con bisfenolo A importati rientrino nelle finestre transitorie: prima immissione sul mercato in generale fino al 20 luglio 2026; imballaggi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca, oggetti monouso con rivestimento esterno e attrezzature professionali fino al 20 gennaio 2028; e che riportino la dichiarazione dell’allegato III. Art. 8, Art. 11 and Art. 12Art. 1, points (4) and (5)
Distributore, grossista o rivenditore6
  • Non vendere al dettaglio materiali e oggetti la cui indicazione di contatto con gli alimenti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sui materiali attivi non siano date in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti; in Danimarca l’etichettatura deve essere in danese o in una lingua che differisca dal danese solo per ortografia trascurabile. Art. 15(4) and Art. 15(5)Fonte
  • Nella fase di vendita al dettaglio, esporre le informazioni richieste sui materiali o sui relativi imballaggi, su etichette apposte su di essi o su un cartello ben visibile nelle immediate vicinanze, ricorrendo al cartello per nome e indirizzo solo quando per ragioni tecniche non è possibile apporre un’etichetta. Art. 15(7)
  • Nella fase all’ingrosso, trasmettere le informazioni di etichettatura nei documenti di accompagnamento, sulle etichette o sugli imballaggi oppure sui materiali stessi, e trasmettere la dichiarazione di conformità quando una misura specifica la richiede. Art. 15(8) and Art. 16(1)
  • Mantenere sistemi e procedure per individuare i propri fornitori e i propri clienti commerciali e mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Art. 17(2)
  • In Danimarca, registrare la vendita all’ingrosso di materiali a contatto con gli alimenti presso Fødevarestyrelsen, salvo che l’attività resti pari o inferiore a 1.000 unità e a 50.000 DKK l’anno. Fonte§ 7
  • In Danimarca, collaborare ai ritiri dei materiali a contatto con gli alimenti che non soddisfano i requisiti di sicurezza alimentare. Fonte§ 7

FCM in parole semplici

Il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, formalmente regolamento (CE) n. 1935/2004, è la normativa ombrello dell’UE per tutto ciò che tocca gli alimenti: imballaggi, bottiglie, lattine, utensili da cucina, stoviglie, rivestimenti, inchiostri, adesivi e attrezzature di lavorazione. Il suo scopo è il funzionamento del mercato interno per questi materiali, garantendo al tempo stesso un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori (art. 1, paragrafo 1). Si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, che nella forma finita sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con gli alimenti e a tale scopo destinati, oppure ci si può ragionevolmente aspettare che vengano a contatto con gli alimenti o trasferiscano loro i propri componenti in condizioni d’uso normali o prevedibili (art. 1, paragrafo 2).

In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro dal 3 dicembre 2004, data in cui ha sostituito le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (art. 26 e art. 28). Funziona su due livelli: un requisito generale e norme su etichettatura, rintracciabilità e dichiarazione che si applicano a ogni materiale, e misure specifiche che la Commissione adotta per i 17 gruppi di materiali dell’allegato I (art. 5). Quando non esiste una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali (art. 6).

Testo ufficiale Leggere il regolamento su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 1935/2004 (CELEX 32004R1935), oppure il testo consolidato del 27 marzo 2021, che include l’adeguamento alla comitatologia del regolamento (CE) n. 596/2009 e la modifica sulla trasparenza del regolamento (UE) 2019/1381.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda il materiale o l’oggetto finito, non la sostanza chimica di base: una pellicola, un barattolo, un coperchio, un nastro trasportatore o una macchina per il caffè destinati a venire a contatto con gli alimenti, già a contatto con essi o che ragionevolmente possano venirvi a contatto (art. 1, paragrafo 2). Sono esclusi tre casi: i materiali e gli oggetti forniti come oggetti d’antiquariato, i materiali di rivestimento o di copertura, come croste di formaggio, involucri di carni preparate o rivestimenti della frutta, che fanno parte dell’alimento e possono essere consumati con esso, e gli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico (art. 1, paragrafo 3).

L’allegato I elenca i 17 gruppi di materiali e oggetti che possono essere oggetto di misure specifiche: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramica, sughero, gomme, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno (allegato I). Le misure specifiche possono riguardare anche combinazioni di questi materiali e materiali riciclati utilizzati per la loro fabbricazione (art. 5, paragrafo 1).

Gli obblighi ricadono sugli operatori economici, cioè le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto dei requisiti nell’impresa sotto il loro controllo; per impresa si intende qualsiasi soggetto in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione (art. 2, paragrafo 2, lettere c) e d)). Per immissione sul mercato si intende la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita o la cessione dei materiali, a titolo gratuito o oneroso (art. 2, paragrafo 1, lettera b)). I materiali attivi sono quelli destinati a prolungare la durata di conservazione o a mantenere o migliorare le condizioni degli alimenti imballati rilasciando o assorbendo sostanze, mentre i materiali intelligenti sono quelli che monitorano le condizioni degli alimenti o dell’ambiente circostante (art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b)).

Che cosa si deve fare

Il requisito generale e le buone pratiche di fabbricazione

I materiali e gli oggetti devono essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, in modo che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non trasferiscano i propri componenti agli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche, e la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non devono indurre in errore i consumatori (art. 3). Le buone pratiche di fabbricazione sono definite dal regolamento (CE) n. 2023/2006, che si applica dal 1° agosto 2008 a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa (regolamento (CE) n. 2023/2006, art. 2 e art. 8). Ogni operatore economico deve gestire un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, adeguato alle dimensioni dell’impresa, selezionare le materie prime in base a specifiche prestabilite, seguire istruzioni prestabilite, mantenere un sistema di controllo della qualità che monitori le GMP e corregga senza indugio le carenze, e tenere a disposizione delle autorità la documentazione su specifiche, formulazioni, lavorazione e risultati del controllo della qualità (regolamento (CE) n. 2023/2006, da art. 4 ad art. 7). Il suo allegato aggiunge norme dettagliate per gli inchiostri da stampa applicati sul lato non a contatto con gli alimenti: nessun trasferimento al lato a contatto con gli alimenti attraverso il supporto o per set-off nella pila o nella bobina, e nessun contatto diretto tra le superfici stampate e gli alimenti (regolamento (CE) n. 2023/2006, allegato).

Materiali attivi e intelligenti

I materiali attivi possono modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche degli alimenti solo nel rispetto delle disposizioni dell’Unione o nazionali applicabili agli alimenti, e le sostanze deliberatamente rilasciate sono considerate ingredienti; i materiali attivi non devono occultare il deterioramento né altrimenti indurre in errore i consumatori, i materiali intelligenti non devono fornire informazioni fuorvianti sullo stato degli alimenti ed entrambi devono essere etichettati in modo da individuare le parti non commestibili e da indicare che sono attivi o intelligenti (art. 4). Il regolamento (CE) n. 450/2009 stabilisce i requisiti specifici per la loro commercializzazione, con le disposizioni su etichettatura e dichiarazione applicabili dal 19 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 450/2009, art. 1, art. 2 e art. 14).

Misure specifiche per materiale

Per i gruppi dell’allegato I la Commissione adotta misure specifiche che possono contenere elenchi di sostanze autorizzate, norme di purezza, condizioni d’uso, limiti di migrazione specifica e globale, norme sul contatto orale, controllo della conformità, campionamento e analisi, rintracciabilità, etichettatura e un registro pubblico (art. 5, paragrafo 1). Le misure in vigore sono le seguenti:

  • Materie plastiche. Il regolamento (UE) n. 10/2011, applicabile dal 1° maggio 2011, riguarda i materiali costituiti esclusivamente da materie plastiche, i multistrato di plastica, le materie plastiche stampate o rivestite, le guarnizioni di plastica nei tappi e nelle chiusure e gli strati di plastica nei multistrato multimateriali, ma non le resine a scambio ionico, la gomma né i siliconi; stabilisce l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate, i limiti di migrazione, una dichiarazione di conformità obbligatoria in ogni fase diversa dalla vendita al dettaglio e i documenti di supporto per le autorità (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 1, art. 2, art. 15, art. 16 e art. 23). Le modifiche più recenti sono il regolamento (UE) 2025/351, in vigore dal 16 marzo 2025 con un periodo transitorio per le materie plastiche conformi immesse sul mercato per la prima volta prima del 16 settembre 2026, e il regolamento (UE) 2026/245, in vigore dal 23 febbraio 2026, che aggiunge sostanze all’allegato I (regolamento (UE) 2025/351, art. 4 e art. 5; regolamento (UE) 2026/245, art. 1 e art. 2).
  • Plastica riciclata. Il regolamento (UE) 2022/1616, in vigore dal 10 ottobre 2022, disciplina i materiali di plastica a contatto con gli alimenti contenenti plastica proveniente da rifiuti, le tecnologie, i processi e gli impianti di riciclaggio e l’uso di plastica riciclata a contatto con gli alimenti, e sostituisce il regolamento (CE) n. 282/2008 (regolamento (UE) 2022/1616, art. 1 e art. 33).
  • Bisfenolo A. Il regolamento (UE) 2024/3190, in vigore dal 20 gennaio 2025, vieta l’uso del BPA nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti e l’immissione sul mercato di materiali fabbricati con esso, vieta altri bisfenoli pericolosi salvo autorizzazione, richiede una dichiarazione di conformità con le informazioni dell’allegato III e abroga il regolamento (UE) 2018/213 (regolamento (UE) 2024/3190, art. 1, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 e art. 14). Gli oggetti fabbricati secondo le norme precedenti possono essere immessi sul mercato per la prima volta fino al 20 luglio 2026, oppure fino al 20 gennaio 2028 per gli imballaggi che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, gli oggetti monouso rivestiti di BPA solo sulla superficie metallica esterna e le attrezzature professionali per la produzione alimentare; gli oggetti riutilizzabili possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027 o, per le attrezzature professionali, fino al 20 gennaio 2029, come rettificato dal regolamento (UE) 2026/250 (regolamento (UE) 2024/3190, art. 11 e art. 12; regolamento (UE) 2026/250, art. 1).
  • Derivati epossidici. Il regolamento (CE) n. 1895/2005, applicabile dal 1° gennaio 2006, limita la migrazione di BADGE, BFDGE e NOGE da materie plastiche, rivestimenti superficiali e adesivi, salvo i rivestimenti per impieghi gravosi in serbatoi di capacità superiore a 10.000 litri (regolamento (CE) n. 1895/2005, art. 1, art. 2 e art. 8).
  • Ceramica. La direttiva 84/500/CEE, modificata dalla direttiva 2005/31/CE, limita il piombo e il cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica a 0,8 mg/dm² e 0,07 mg/dm² per gli oggetti piatti e poco profondi, a 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per gli altri oggetti riempibili e a 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per pentole e recipienti di capacità superiore a tre litri, e richiede una dichiarazione scritta di conformità fino alla fase di vendita al dettaglio compresa (direttiva 84/500/CEE, art. 2, paragrafo 4, e art. 2 bis).
  • Pellicola di cellulosa rigenerata. La direttiva 2007/42/CE, in vigore dal 20 luglio 2007, elenca le sostanze consentite nella pellicola non rivestita e rivestita di cellulosa e assoggetta la pellicola rivestita di plastica alle norme sulle materie plastiche; i budelli sintetici di cellulosa rigenerata ne sono esclusi (direttiva 2007/42/CE, art. 1, art. 2 e art. 8).

Autorizzazione delle sostanze

Quando una misura specifica contiene un elenco di sostanze autorizzate, una sostanza non ancora inserita richiede un’autorizzazione: la domanda va all’autorità competente di uno Stato membro con un fascicolo tecnico conforme agli orientamenti dell’EFSA, l’autorità conferma la ricezione entro 14 giorni e trasmette il fascicolo all’EFSA, che pubblica la domanda ed emette il proprio parere entro sei mesi, prorogabili di altri sei, e la Commissione autorizza la sostanza adottando una misura specifica (da art. 8 ad art. 11). Nessuna sostanza è autorizzata se non è adeguatamente dimostrato che il materiale finale rispetta l’articolo 3 e, se del caso, l’articolo 4 (art. 8, paragrafo 2). Dal 27 marzo 2021, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1381, l’EFSA rende pubblici la domanda, le informazioni a supporto e il proprio parere e valuta le richieste di riservatezza, che possono riguardare in aggiunta le sostanze di partenza, la composizione delle miscele, i metodi di fabbricazione, le impurità, i risultati delle prove di migrazione e i marchi (art. 9, art. 19 e art. 20). Gli operatori che utilizzano una sostanza autorizzata devono rispettarne le condizioni e informare immediatamente la Commissione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che incidano sulla sua sicurezza (art. 11, paragrafi 4 e 5).

Etichettatura

I materiali e gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati dalla dicitura «per contatto con alimenti», da un’indicazione specifica d’uso, come macchina per il caffè, bottiglia per vino o cucchiaio da minestra, oppure dal simbolo del bicchiere e della forchetta dell’allegato II; da istruzioni speciali per un impiego sicuro e appropriato, ove necessario; dal nome o dalla denominazione commerciale e dall’indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione; da un’etichettatura o un’identificazione che garantisca la rintracciabilità; e, per i materiali attivi, da informazioni sugli impieghi consentiti e sulle sostanze rilasciate (art. 15, paragrafo 1). L’indicazione di contatto con gli alimenti non è obbligatoria per gli oggetti chiaramente destinati al contatto con gli alimenti per le loro caratteristiche (art. 15, paragrafo 2). Le informazioni devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; il commercio al dettaglio è vietato se le informazioni su uso, istruzioni e materiali attivi non sono in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti, e gli Stati membri possono richiedere le proprie lingue ufficiali (art. 15, da paragrafo 3 a paragrafo 6). Nella vendita al dettaglio le informazioni figurano sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un cartello nelle vicinanze; nelle altre fasi possono figurare nei documenti di accompagnamento (art. 15, paragrafi 7 e 8). Solo i materiali conformi possono riportare l’indicazione di contatto con gli alimenti (art. 15, paragrafo 9).

Dichiarazione di conformità e rintracciabilità

Le misure specifiche richiedono che i materiali che disciplinano siano accompagnati da una dichiarazione scritta attestante che rispettano le norme loro applicabili, e la documentazione idonea a dimostrare la conformità deve essere a disposizione delle autorità competenti su richiesta; quando non esiste una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere norme nazionali sulla dichiarazione (art. 16). La rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi per agevolare il controllo, il richiamo dei prodotti difettosi, l’informazione dei consumatori e l’attribuzione delle responsabilità: gli operatori economici devono disporre di sistemi per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e sostanze, consegnare tali informazioni alle autorità su richiesta e rendere i materiali identificabili mediante etichettatura o documentazione (art. 17).

Obblighi per ruolo

Ogni operatore economico è soggetto al requisito generale, alle GMP, alla rintracciabilità e, quando si applica una misura specifica, agli obblighi di dichiarazione e documentazione (art. 3, art. 16 e art. 17). Il fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato è l’operatore il cui nome e indirizzo figurano sul materiale e che rilascia la dichiarazione di conformità (art. 15, paragrafo 1, lettera c), e art. 16, paragrafo 1). Gli importatori sono i venditori stabiliti nell’Unione responsabili dell’immissione sul mercato di materiali provenienti da paesi terzi; le misure su ceramica e materie plastiche impongono loro di tenere a disposizione la documentazione di supporto (direttiva 84/500/CEE, art. 2 bis, paragrafo 2; regolamento (UE) n. 10/2011, art. 16, paragrafo 1). I distributori e i rivenditori devono rispettare le norme linguistiche, esporre le informazioni nella vendita al dettaglio e conservare le proprie registrazioni di rintracciabilità (art. 15, paragrafo 4, art. 15, paragrafo 7, e art. 17, paragrafo 2).

Controlli e sanzioni

Gli Stati membri fanno rispettare il regolamento mediante controlli ufficiali ai sensi delle norme dell’Unione sui controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, con il sostegno del laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali a contatto con gli alimenti e dei laboratori nazionali di riferimento per il lavoro analitico (art. 24); l’articolo 24, paragrafo 3, cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019: il rinvio va inteso come rinvio al regolamento (UE) 2017/625 (suo articolo 146), che anche il regolamento sul bisfenolo A cita per la scelta dei metodi di prova (articolo 9, paragrafo 1). Uno Stato membro che abbia fondati motivi di ritenere che un materiale metta in pericolo la salute pur essendo conforme a una misura specifica può sospendere o limitare temporaneamente le disposizioni in questione in attesa di una decisione dell’Unione (art. 18). Le sanzioni sono nazionali e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 25).

In Danimarca le norme sono amministrate da Fødevarestyrelsen (l’Amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen in base alla legge danese sugli alimenti (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 e 60) ed è in vigore dal 1° luglio 2020 (§ 25); fa di Fødevarestyrelsen l’autorità cui notificare i ritiri (§ 7) e le imprese che fabbricano, importano o commercializzano all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarvisi. Il decreto vieta la commercializzazione di materiali non conformi e il loro uso da parte delle imprese alimentari (§ 6), obbliga il fabbricante o l’importatore a ritirare i materiali non conformi, a notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori (§ 7), vieta i PFAS in carta e cartone, salvo che una barriera funzionale impedisca la migrazione (§ 8), fissa limiti di piombo e cadmio per ceramica, oggetti smaltati e vetreria (§ 14) e richiede una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti, che può essere pubblicata sul sito web del fabbricante o dell’importatore (§ 15). Le violazioni degli articoli 3, 4, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento, degli articoli da 4 a 7 del regolamento GMP, dei regolamenti su derivati epossidici, materiali attivi e intelligenti e materie plastiche, del precedente regolamento sulla plastica riciclata (CE) n. 282/2008 e del precedente regolamento sul bisfenolo A (UE) 2018/213 (i §§ 21 e 24 citano ancora tali atti abrogati; il decreto non è ancora stato aggiornato ai regolamenti (UE) 2022/1616 e 2024/3190) e delle norme nazionali su PFAS in carta e cartone, piombo e cadmio e dichiarazione di conformità sono punite con ammende, che salgono alla reclusione fino a due anni quando la violazione è intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo a rischio la salute oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute responsabili (§§ da 17 a 24). L’obbligo di registrazione non si applica quando l’attività resta pari o inferiore a 1.000 unità e a 50.000 DKK l’anno (Fødevarestyrelsen, registrering). Il 17 luglio 2025 la Danimarca ha notificato alla Commissione un progetto di decreto sostitutivo con limiti più bassi di piombo e cadmio (TRIS 2025/0387/DK); finché non sarà adottato e pubblicato, il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 resta la normativa danese applicabile.

Che cosa sta cambiando

La Commissione dichiara di lavorare a una revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti per affrontare le criticità emerse dalla valutazione delle norme vigenti, con un’ulteriore consultazione dei portatori di interessi e una valutazione d’impatto prima di un’eventuale proposta legislativa; nessuna proposta è stata adottata (Commissione europea, revisione delle norme UE). Le parti in movimento oggi sono le misure specifiche: il periodo transitorio per il bisfenolo A termina il 20 luglio 2026 e il 20 gennaio 2028, il periodo transitorio del regolamento (UE) 2025/351 per le materie plastiche termina il 16 settembre 2026 e l’elenco dell’Unione per le materie plastiche viene modificato regolarmente, da ultimo dal regolamento (UE) 2026/245.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali per far rispettare il regolamento, in base alle norme dell’Unione sui controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi; l’articolo 24, paragrafo 3, cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019: il rinvio va inteso come rinvio al regolamento (UE) 2017/625 (suo articolo 146), che anche il regolamento sul bisfenolo A cita per la scelta dei metodi di prova (articolo 9, paragrafo 1); il laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali a contatto con gli alimenti e i laboratori nazionali di riferimento sostengono il lavoro analitico. In Danimarca le norme sono amministrate da Fødevarestyrelsen (l’Amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen in base alla legge danese sugli alimenti (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 e 60) ed è in vigore dal 1° luglio 2020 (§ 25); fa di Fødevarestyrelsen l’autorità cui notificare i ritiri (§ 7) e le imprese che fabbricano, importano o commercializzano all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarvisi. Gli strumenti sono il divieto di commercializzare materiali non conformi, l’obbligo dell’operatore di ritirare i materiali non conformi, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori, la sospensione o la limitazione temporanea a livello nazionale di una misura specifica per motivi di salute e sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, le quali in Danimarca consistono in ammende e nella reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono a rischio la salute oppure perseguono un vantaggio economico.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri fanno rispettare il regolamento mediante controlli ufficiali ai sensi delle norme dell’Unione sui controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, e uno Stato membro che abbia fondati motivi di ritenere che un materiale metta in pericolo la salute umana pur essendo conforme a una misura specifica può sospendere o limitare temporaneamente nel proprio territorio le disposizioni in questione, in attesa di una decisione dell’Unione. In Danimarca il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 vieta la commercializzazione di materiali a contatto con gli alimenti non conformi e il loro uso da parte delle imprese alimentari, obbliga il fabbricante o l’importatore a ritirare i materiali non conformi, notificarlo a Fødevarestyrelsen e informare i consumatori, e punisce con un’ammenda le violazioni degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento, degli articoli da 4 a 7 del regolamento GMP, dei regolamenti su derivati epossidici, materiali attivi e intelligenti e materie plastiche, del precedente regolamento sulla plastica riciclata (CE) n. 282/2008 e del precedente regolamento sul bisfenolo A (UE) 2018/213 (i §§ 21 e 24 citano ancora tali atti abrogati; il decreto non è ancora stato aggiornato ai regolamenti (UE) 2022/1616 e 2024/3190) e delle norme nazionali su PFAS in carta e cartone, piombo e cadmio e dichiarazione di conformità; la pena sale alla reclusione fino a due anni quando la violazione è intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo a rischio la salute oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute penalmente responsabili.

Fonte · Art. 18, Art. 24 and Art. 25Fonte · § 6, § 7 and §§ 17-24

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per FCM, dalla più recente.

  1. Si applica

    Fine del periodo transitorio esteso per il bisfenolo A

    Gli oggetti monouso che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, gli oggetti monouso con una vernice o un rivestimento di BPA solo sulla superficie metallica esterna e le attrezzature professionali riutilizzabili fabbricate con BPA non possono più essere immessi sul mercato per la prima volta; gli oggetti monouso possono essere riempiti e sigillati per altri 12 mesi e le attrezzature professionali possono restare sul mercato fino al 20 gennaio 2029.

    Fonte · Art. 11(2), Art. 11(3), Art. 12(2) and Art. 12(3)Fonte · Art. 1, points (4) and (5)
  2. Si applica

    Fine del periodo transitorio del regolamento (UE) 2025/351 per le materie plastiche

    I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento sulle materie plastiche nella versione precedente al 16 marzo 2025 possono essere immessi sul mercato per la prima volta solo fino a questa data; quelli già immessi sul mercato possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

    Fonte · Art. 4(1)
  3. Orientamenti

    Guida riscritta sulla base del testo consolidato e delle misure specifiche

    Il testo è stato riscritto sulla base del testo consolidato del 27 marzo 2021, delle misure su GMP, materie plastiche, plastica riciclata, bisfenolo A, materiali attivi e intelligenti, derivati epossidici, cellulosa rigenerata e ceramica e del decreto danese; la vaga cronologia del testo precedente è stata sostituita da date corredate di fonti, sono state aggiunte le norme danesi su registrazione, dichiarazione e sanzioni e sono state inserite le date transitorie corrette per il bisfenolo A.

    Fonte · Art. 1 to Art. 28 and Annexes I to III
  4. Si applica

    Fine del periodo transitorio generale per il bisfenolo A

    Gli oggetti finali monouso e riutilizzabili a contatto con gli alimenti fabbricati con BPA secondo le norme precedenti non possono più essere immessi sul mercato per la prima volta, salvo le categorie con il termine esteso del 20 gennaio 2028; gli oggetti monouso possono essere riempiti e sigillati per 12 mesi e gli oggetti riutilizzabili possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027.

    Fonte · Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 12(1)Fonte · Art. 1, points (4) and (5)
  5. Modifica

    Entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2026/245 e 2026/250

    Il regolamento (UE) 2026/245 del 2 febbraio 2026 modifica l’allegato I del regolamento sulle materie plastiche per autorizzare o modificare le condizioni d’uso di diverse sostanze, e il regolamento (UE) 2026/250 della stessa data rettifica il regolamento sul bisfenolo A: l’articolo 3 fa ora riferimento al BPA senza i suoi sali e comprende l’immissione sul mercato nella deroga, l’articolo 11 fa riferimento alla prima immissione sul mercato e l’articolo 12, paragrafo 3, fissa al 20 luglio 2027 il termine per gli oggetti riutilizzabili nell’ambito del periodo transitorio generale, accanto al 20 gennaio 2029 per le attrezzature professionali.

    Fonte · Art. 1 and Art. 2Fonte · recitals 3 to 8, Art. 1 and Art. 2
  6. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/351: aggiornati materie plastiche, plastica riciclata e GMP

    Il regolamento della Commissione del 21 febbraio 2025 modifica il regolamento sulle materie plastiche, sostituisce l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata e modifica l’allegato GMP sulla rilavorazione dei sottoprodotti di plastica e sul controllo della qualità; le materie plastiche conformi alle norme precedenti possono essere immesse sul mercato per la prima volta fino al 16 settembre 2026 e dal 16 dicembre 2025 i prodotti intermedi non conformi devono dichiararlo nella propria dichiarazione di conformità.

    Fonte · Art. 2, Art. 3, Art. 4 and Art. 5Fonte · Art. 30
  7. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/3190: vietato il bisfenolo A

    Il regolamento della Commissione del 19 dicembre 2024, pubblicato il 31 dicembre 2024, vieta il BPA in adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti destinati al contatto con gli alimenti, vieta altri bisfenoli pericolosi salvo autorizzazione, richiede una dichiarazione di conformità con le informazioni dell’allegato III, elimina BPA e bisfenolo S dall’elenco dell’Unione per le materie plastiche e abroga il regolamento (UE) 2018/213, con periodi transitori fino al 20 luglio 2026 e al 20 gennaio 2028.

    Fonte · Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 and Art. 14
  8. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1616 sulla plastica riciclata

    Il regolamento della Commissione del 15 settembre 2022 stabilisce le norme per l’immissione sul mercato dei materiali di plastica a contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata, per lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio e per l’uso di plastica riciclata a contatto con gli alimenti, e sostituisce il regolamento (CE) n. 282/2008; l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 13, paragrafo 2, si applicano dal 10 ottobre 2024.

    Fonte · Art. 1 and Art. 33
  9. Si applica

    Si applicano le norme sulla trasparenza del regolamento (UE) 2019/1381

    Da questa data l’EFSA rende pubbliche le domande di autorizzazione, le informazioni a supporto e i propri pareri ai sensi degli articoli da 38 a 39 sexies del regolamento (CE) n. 178/2002 e valuta le richieste di riservatezza ai sensi del nuovo articolo 20; le domande presentate prima di questa data restano soggette alle norme precedenti.

    Fonte · Art. 5, Art. 10(1) and Art. 11
  10. Modifica

    Il regolamento (UE) 2020/1245 modifica e rettifica il regolamento sulle materie plastiche

    Il regolamento della Commissione del 2 settembre 2020 modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011; le materie plastiche conformi alle norme precedenti e immesse sul mercato per la prima volta prima del 23 marzo 2021 potevano essere immesse sul mercato fino al 23 settembre 2022 e restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

    Fonte · Art. 4 and Art. 5
  11. Orientamenti

    Entrata in vigore del decreto danese n. 681 del 25 maggio 2020

    Il decreto di Fødevarestyrelsen sui materiali a contatto con gli alimenti e sulle sanzioni per la violazione degli atti UE connessi sostituisce il decreto n. 1248 del 30 ottobre 2018: vieta i PFAS in carta e cartone, salvo che una barriera funzionale impedisca la migrazione, mantiene limiti nazionali di piombo e cadmio per ceramica, oggetti smaltati e vetreria, richiede una dichiarazione di conformità per tutti i materiali a contatto con gli alimenti e sanziona le violazioni degli articoli UE con ammende e con la reclusione fino a due anni.

    Fonte · § 8, § 14, § 15, §§ 17-24 and § 25
  12. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1381: trasparenza della valutazione del rischio dell’UE

    Il regolamento del 20 giugno 2019, pubblicato nella GU L 231 del 6 settembre 2019, sostituisce l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20 su accesso del pubblico e riservatezza nella procedura di autorizzazione; le modifiche si applicano dal 27 marzo 2021.

    Fonte · Art. 5 and Art. 11
  13. Si applica

    Si applica il regolamento sulle materie plastiche (UE) n. 10/2011

    Il regolamento della Commissione del 14 gennaio 2011 stabilisce i requisiti specifici per i materiali di plastica a contatto con gli alimenti: l’elenco dell’Unione di monomeri, additivi e altre sostanze autorizzati, i limiti di migrazione specifica e globale, la dichiarazione di conformità e i documenti di supporto; alcune disposizioni si sono applicate dal 31 dicembre 2012 e dal 31 dicembre 2015.

    Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 15, Art. 16 and Art. 23
  14. Si applica

    Si applicano le norme su etichettatura e dichiarazione per i materiali attivi e intelligenti

    Il regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009, in vigore dal 19 giugno 2009, applica da questa data le proprie disposizioni su etichettatura, dichiarazione di conformità e documentazione di supporto; le norme sulla composizione dell’articolo 4, lettera e), e dell’articolo 5 si applicano dalla data di applicazione dell’elenco dell’Unione.

    Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 14
  15. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 596/2009: adeguamento alla comitatologia

    Il regolamento del 18 giugno 2009, pubblicato nella GU L 188 del 18 luglio 2009, adegua l’articolo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 12, paragrafo 6, e gli articoli 22 e 23, in modo che le misure specifiche, le autorizzazioni dell’Unione e le modifiche degli allegati siano adottate con la procedura di regolamentazione con controllo.

    Fonte · Annex, point 5.17, and Art. 3
  16. Si applica

    Si applica il regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione

    Il regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei materiali a contatto con gli alimenti e richiede un sistema di assicurazione della qualità, un sistema di controllo della qualità e la documentazione, con norme dettagliate per gli inchiostri da stampa.

    Fonte · Art. 2, Art. 4 to Art. 7, Art. 8 and Annex
  17. Si applica

    Si applicano gli obblighi di rintracciabilità dell’articolo 17

    Da questa data gli operatori economici devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e sostanze e mettere le informazioni a disposizione delle autorità su richiesta.

    Fonte · Art. 17 and Art. 28
  18. In vigore

    Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1935/2004

    Adottato il 27 ottobre 2004 e pubblicato nella GU L 338 del 13 novembre 2004, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e ha abrogato le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; i materiali legittimamente immessi sul mercato prima di tale data potevano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

    Fonte · Art. 26, Art. 27 and Art. 28

Strumenti e formazione

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Le domande più frequenti su FCM

Da quando si applica il regolamento (CE) n. 1935/2004?

È entrato in vigore il 3 dicembre 2004, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 13 novembre 2004, e in quanto regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza recepimento. I materiali e gli oggetti legittimamente immessi sul mercato prima del 3 dicembre 2004 potevano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, e gli obblighi di rintracciabilità dell’articolo 17 si sono applicati dal 27 ottobre 2006. La modifica sulla trasparenza del regolamento (UE) 2019/1381 si applica dal 27 marzo 2021.

Fonte · Art. 27 and Art. 28Fonte · Art. 11
Quali prodotti sono materiali a contatto con gli alimenti?

Qualsiasi materiale od oggetto, compresi quelli attivi e intelligenti, che nella forma finita è destinato a venire a contatto con gli alimenti, è già a contatto con gli alimenti e a tale scopo destinato, oppure può ragionevolmente venire a contatto con gli alimenti o trasferire i propri componenti agli alimenti in condizioni d’uso normali o prevedibili. L’allegato I indica 17 gruppi di materiali che possono essere oggetto di misure specifiche: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramica, sughero, gomme, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno. Sono esclusi gli oggetti d’antiquariato, i rivestimenti che fanno parte dell’alimento e gli impianti fissi di approvvigionamento idrico.

Fonte · Art. 1(2), Art. 1(3) and Annex I
Serve una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti?

Nel quadro, la dichiarazione scritta di conformità è obbligatoria quando una misura specifica la richiede: il regolamento sulle materie plastiche la impone in ogni fase diversa dalla vendita al dettaglio, la direttiva sulla ceramica fino alla vendita al dettaglio compresa, il regolamento sul bisfenolo A per i sette gruppi di materiali che copre e il regolamento sui materiali attivi e intelligenti per tali materiali. Quando non esiste una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere norme nazionali sulla dichiarazione, e la Danimarca richiede una dichiarazione di conformità per tutti i materiali a contatto con gli alimenti, con la documentazione di base disponibile su richiesta. In ogni caso la documentazione idonea a dimostrare la conformità deve essere a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Fonte · Art. 16Fonte · Art. 15Fonte · Art. 2aFonte · Art. 8Fonte · § 15
Quando si deve usare il simbolo del bicchiere e della forchetta?

I materiali e gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti devono riportare la dicitura per il contatto con gli alimenti, un’indicazione specifica d’uso, come macchina per il caffè, bottiglia per vino o cucchiaio da minestra, oppure il simbolo del bicchiere e della forchetta dell’allegato II, in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti. L’indicazione non è obbligatoria per gli oggetti chiaramente destinati al contatto con gli alimenti per le loro caratteristiche. Le informazioni devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e possono essere utilizzate solo su materiali effettivamente conformi al regolamento e alle misure specifiche o nazionali applicabili.

Fonte · Art. 15(1)(a), Art. 15(2), Art. 15(3), Art. 15(4), Art. 15(9) and Annex II
Il bisfenolo A è vietato negli imballaggi alimentari e da quando?

Sì. Il regolamento (UE) 2024/3190, in vigore dal 20 gennaio 2025, vieta l’uso del bisfenolo A nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti destinati al contatto con gli alimenti e l’immissione sul mercato di materiali fabbricati con esso, salvo le applicazioni elencate nel suo allegato II; vieta inoltre gli altri bisfenoli con una classificazione armonizzata come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o interferenti endocrini, salvo autorizzazione. Gli oggetti finali monouso e riutilizzabili fabbricati secondo le norme precedenti possono essere immessi sul mercato per la prima volta fino al 20 luglio 2026; gli imballaggi per frutta, ortaggi e prodotti della pesca, gli oggetti monouso rivestiti di BPA solo sulla superficie metallica esterna e le attrezzature professionali per la produzione alimentare hanno tempo fino al 20 gennaio 2028. Gli oggetti riutilizzabili possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027 o, per le attrezzature professionali, fino al 20 gennaio 2029, come rettificato dal regolamento (UE) 2026/250.

Fonte · Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 11, Art. 12 and Art. 14Fonte · Art. 1
Che cosa richiedono le buone pratiche di fabbricazione per i materiali a contatto con gli alimenti?

Il regolamento (CE) n. 2023/2006, applicabile dal 1° agosto 2008, impone a ogni operatore economico, in ogni fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, tranne la produzione delle sostanze di partenza, di gestire un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, adeguato alle dimensioni dell’impresa, di selezionare le materie prime in base a specifiche, di operare secondo istruzioni prestabilite, di mantenere un sistema di controllo della qualità che monitori le GMP e corregga le carenze e di conservare per le autorità la documentazione su specifiche, formulazioni, lavorazione e risultati del controllo della qualità. Il suo allegato aggiunge norme dettagliate per gli inchiostri da stampa sul lato non a contatto con gli alimenti: nessun trasferimento al lato a contatto con gli alimenti attraverso il supporto o per set-off, e nessun contatto tra superfici stampate e alimenti.

Fonte · Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 and Annex
Come si autorizza una nuova sostanza per i materiali a contatto con gli alimenti?

Quando una misura specifica contiene un elenco di sostanze autorizzate, chi intende aggiungere una sostanza presenta domanda all’autorità competente di uno Stato membro con un fascicolo tecnico conforme agli orientamenti dell’EFSA; l’autorità conferma la ricezione entro 14 giorni e ne informa l’EFSA, che rende pubblica la domanda ed emette un parere entro sei mesi, prorogabili di altri sei. La Commissione autorizza poi la sostanza adottando o modificando una misura specifica, e nessuna sostanza è autorizzata se non è adeguatamente dimostrato che il materiale finale rispetta l’articolo 3 e, se del caso, l’articolo 4. In Danimarca l’autorità competente per i materiali a contatto con gli alimenti è Fødevarestyrelsen.

Fonte · Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 and Art. 13Fonte
Il regolamento quadro è in corso di revisione?

Non ancora a livello normativo. La Commissione dichiara di lavorare a una revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti per affrontare le criticità emerse dalla valutazione delle norme vigenti, di voler proseguire la consultazione dei portatori di interessi e di sviluppare una valutazione d’impatto e un’eventuale proposta legislativa, ma nessuna proposta è stata adottata; il regolamento (CE) n. 1935/2004, nel testo consolidato del 27 marzo 2021, resta quindi la normativa applicabile.

Fonte

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Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20210327
  2. Regolamento (CE) n. 1935/2004 come pubblicato nella GU L 338 del 13 novembre 2004 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R1935
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R1935 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R1935
  4. Regolamento (CE) n. 596/2009 che adegua strumenti alla procedura di regolamentazione con controllo, parte quarta (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0596
  5. Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell’UE nella filiera alimentare (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1381
  6. Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali a contatto con gli alimenti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R2023
  7. Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione sui materiali e gli oggetti di materia plastica, testo consolidato del 14 luglio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R0010-20260714
  8. Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione sul bisfenolo A e altri bisfenoli nei materiali a contatto con gli alimenti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R3190
  9. Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0250
  10. Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1616
  11. Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione che modifica i regolamenti sulle materie plastiche, sulla plastica riciclata e sulle GMP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351
  12. Regolamento (UE) 2026/245 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0245
  13. Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1245
  14. Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0450
  15. Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione sui derivati epossidici nei materiali a contatto con gli alimenti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1895
  16. Direttiva 2007/42/CE della Commissione sulla pellicola di cellulosa rigenerata (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0042
  17. Direttiva 84/500/CEE del Consiglio sugli oggetti di ceramica, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01984L0500-20050520
  18. Materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials_en
  19. Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/legislation_en
  20. Revisione delle norme UE sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE) https://food.ec.europa.eu/food-safety/chemical-safety/food-contact-materials/revision-eu-rules_en
  21. Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti con limiti più bassi di piombo e cadmio (Commissione europea) https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/27084
  22. Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/681
  23. Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/lovstof/foedevarekontaktmaterialer-lovstof
  24. Registrering af FKM-virksomheder (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/registrering
  25. Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/dokumentation
  26. Mærkning af fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen) https://foedevarestyrelsen.dk/kost-og-foedevarer/foedevaresikkerhed/emballage-og-udstyr/maerkning

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità normativa, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
14 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). FCM: Regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti (Regolamento (CE) n. 1935/2004), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/fcm/
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