FCM in parole semplici
Il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti, formalmente regolamento (CE) n. 1935/2004, è la normativa ombrello dell’UE per tutto ciò che tocca gli alimenti: imballaggi, bottiglie, lattine, utensili da cucina, stoviglie, rivestimenti, inchiostri, adesivi e attrezzature di lavorazione. Il suo scopo è il funzionamento del mercato interno per questi materiali, garantendo al tempo stesso un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori (art. 1, paragrafo 1). Si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, che nella forma finita sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono già a contatto con gli alimenti e a tale scopo destinati, oppure ci si può ragionevolmente aspettare che vengano a contatto con gli alimenti o trasferiscano loro i propri componenti in condizioni d’uso normali o prevedibili (art. 1, paragrafo 2).
In quanto regolamento, si applica direttamente in ogni Stato membro dal 3 dicembre 2004, data in cui ha sostituito le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (art. 26 e art. 28). Funziona su due livelli: un requisito generale e norme su etichettatura, rintracciabilità e dichiarazione che si applicano a ogni materiale, e misure specifiche che la Commissione adotta per i 17 gruppi di materiali dell’allegato I (art. 5). Quando non esiste una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali (art. 6).
Testo ufficiale Leggere il regolamento su EUR-Lex: regolamento (CE) n. 1935/2004 (CELEX 32004R1935), oppure il testo consolidato del 27 marzo 2021, che include l’adeguamento alla comitatologia del regolamento (CE) n. 596/2009 e la modifica sulla trasparenza del regolamento (UE) 2019/1381.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda il materiale o l’oggetto finito, non la sostanza chimica di base: una pellicola, un barattolo, un coperchio, un nastro trasportatore o una macchina per il caffè destinati a venire a contatto con gli alimenti, già a contatto con essi o che ragionevolmente possano venirvi a contatto (art. 1, paragrafo 2). Sono esclusi tre casi: i materiali e gli oggetti forniti come oggetti d’antiquariato, i materiali di rivestimento o di copertura, come croste di formaggio, involucri di carni preparate o rivestimenti della frutta, che fanno parte dell’alimento e possono essere consumati con esso, e gli impianti fissi, pubblici o privati, di approvvigionamento idrico (art. 1, paragrafo 3).
L’allegato I elenca i 17 gruppi di materiali e oggetti che possono essere oggetto di misure specifiche: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramica, sughero, gomme, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno (allegato I). Le misure specifiche possono riguardare anche combinazioni di questi materiali e materiali riciclati utilizzati per la loro fabbricazione (art. 5, paragrafo 1).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici, cioè le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto dei requisiti nell’impresa sotto il loro controllo; per impresa si intende qualsiasi soggetto in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione e distribuzione (art. 2, paragrafo 2, lettere c) e d)). Per immissione sul mercato si intende la detenzione per la vendita, l’offerta in vendita o la cessione dei materiali, a titolo gratuito o oneroso (art. 2, paragrafo 1, lettera b)). I materiali attivi sono quelli destinati a prolungare la durata di conservazione o a mantenere o migliorare le condizioni degli alimenti imballati rilasciando o assorbendo sostanze, mentre i materiali intelligenti sono quelli che monitorano le condizioni degli alimenti o dell’ambiente circostante (art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b)).
Che cosa si deve fare
Il requisito generale e le buone pratiche di fabbricazione
I materiali e gli oggetti devono essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, in modo che, in condizioni d’uso normali o prevedibili, non trasferiscano i propri componenti agli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da deteriorarne le caratteristiche organolettiche, e la loro etichettatura, pubblicità e presentazione non devono indurre in errore i consumatori (art. 3). Le buone pratiche di fabbricazione sono definite dal regolamento (CE) n. 2023/2006, che si applica dal 1° agosto 2008 a tutti i settori e a tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa (regolamento (CE) n. 2023/2006, art. 2 e art. 8). Ogni operatore economico deve gestire un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato, adeguato alle dimensioni dell’impresa, selezionare le materie prime in base a specifiche prestabilite, seguire istruzioni prestabilite, mantenere un sistema di controllo della qualità che monitori le GMP e corregga senza indugio le carenze, e tenere a disposizione delle autorità la documentazione su specifiche, formulazioni, lavorazione e risultati del controllo della qualità (regolamento (CE) n. 2023/2006, da art. 4 ad art. 7). Il suo allegato aggiunge norme dettagliate per gli inchiostri da stampa applicati sul lato non a contatto con gli alimenti: nessun trasferimento al lato a contatto con gli alimenti attraverso il supporto o per set-off nella pila o nella bobina, e nessun contatto diretto tra le superfici stampate e gli alimenti (regolamento (CE) n. 2023/2006, allegato).
Materiali attivi e intelligenti
I materiali attivi possono modificare la composizione o le caratteristiche organolettiche degli alimenti solo nel rispetto delle disposizioni dell’Unione o nazionali applicabili agli alimenti, e le sostanze deliberatamente rilasciate sono considerate ingredienti; i materiali attivi non devono occultare il deterioramento né altrimenti indurre in errore i consumatori, i materiali intelligenti non devono fornire informazioni fuorvianti sullo stato degli alimenti ed entrambi devono essere etichettati in modo da individuare le parti non commestibili e da indicare che sono attivi o intelligenti (art. 4). Il regolamento (CE) n. 450/2009 stabilisce i requisiti specifici per la loro commercializzazione, con le disposizioni su etichettatura e dichiarazione applicabili dal 19 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 450/2009, art. 1, art. 2 e art. 14).
Misure specifiche per materiale
Per i gruppi dell’allegato I la Commissione adotta misure specifiche che possono contenere elenchi di sostanze autorizzate, norme di purezza, condizioni d’uso, limiti di migrazione specifica e globale, norme sul contatto orale, controllo della conformità, campionamento e analisi, rintracciabilità, etichettatura e un registro pubblico (art. 5, paragrafo 1). Le misure in vigore sono le seguenti:
- Materie plastiche. Il regolamento (UE) n. 10/2011, applicabile dal 1° maggio 2011, riguarda i materiali costituiti esclusivamente da materie plastiche, i multistrato di plastica, le materie plastiche stampate o rivestite, le guarnizioni di plastica nei tappi e nelle chiusure e gli strati di plastica nei multistrato multimateriali, ma non le resine a scambio ionico, la gomma né i siliconi; stabilisce l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate, i limiti di migrazione, una dichiarazione di conformità obbligatoria in ogni fase diversa dalla vendita al dettaglio e i documenti di supporto per le autorità (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 1, art. 2, art. 15, art. 16 e art. 23). Le modifiche più recenti sono il regolamento (UE) 2025/351, in vigore dal 16 marzo 2025 con un periodo transitorio per le materie plastiche conformi immesse sul mercato per la prima volta prima del 16 settembre 2026, e il regolamento (UE) 2026/245, in vigore dal 23 febbraio 2026, che aggiunge sostanze all’allegato I (regolamento (UE) 2025/351, art. 4 e art. 5; regolamento (UE) 2026/245, art. 1 e art. 2).
- Plastica riciclata. Il regolamento (UE) 2022/1616, in vigore dal 10 ottobre 2022, disciplina i materiali di plastica a contatto con gli alimenti contenenti plastica proveniente da rifiuti, le tecnologie, i processi e gli impianti di riciclaggio e l’uso di plastica riciclata a contatto con gli alimenti, e sostituisce il regolamento (CE) n. 282/2008 (regolamento (UE) 2022/1616, art. 1 e art. 33).
- Bisfenolo A. Il regolamento (UE) 2024/3190, in vigore dal 20 gennaio 2025, vieta l’uso del BPA nella fabbricazione di adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi e vernici e rivestimenti e l’immissione sul mercato di materiali fabbricati con esso, vieta altri bisfenoli pericolosi salvo autorizzazione, richiede una dichiarazione di conformità con le informazioni dell’allegato III e abroga il regolamento (UE) 2018/213 (regolamento (UE) 2024/3190, art. 1, art. 3, art. 5, art. 8, art. 13 e art. 14). Gli oggetti fabbricati secondo le norme precedenti possono essere immessi sul mercato per la prima volta fino al 20 luglio 2026, oppure fino al 20 gennaio 2028 per gli imballaggi che conservano frutta, ortaggi o prodotti della pesca, gli oggetti monouso rivestiti di BPA solo sulla superficie metallica esterna e le attrezzature professionali per la produzione alimentare; gli oggetti riutilizzabili possono restare sul mercato fino al 20 luglio 2027 o, per le attrezzature professionali, fino al 20 gennaio 2029, come rettificato dal regolamento (UE) 2026/250 (regolamento (UE) 2024/3190, art. 11 e art. 12; regolamento (UE) 2026/250, art. 1).
- Derivati epossidici. Il regolamento (CE) n. 1895/2005, applicabile dal 1° gennaio 2006, limita la migrazione di BADGE, BFDGE e NOGE da materie plastiche, rivestimenti superficiali e adesivi, salvo i rivestimenti per impieghi gravosi in serbatoi di capacità superiore a 10.000 litri (regolamento (CE) n. 1895/2005, art. 1, art. 2 e art. 8).
- Ceramica. La direttiva 84/500/CEE, modificata dalla direttiva 2005/31/CE, limita il piombo e il cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica a 0,8 mg/dm² e 0,07 mg/dm² per gli oggetti piatti e poco profondi, a 4,0 mg/l e 0,3 mg/l per gli altri oggetti riempibili e a 1,5 mg/l e 0,1 mg/l per pentole e recipienti di capacità superiore a tre litri, e richiede una dichiarazione scritta di conformità fino alla fase di vendita al dettaglio compresa (direttiva 84/500/CEE, art. 2, paragrafo 4, e art. 2 bis).
- Pellicola di cellulosa rigenerata. La direttiva 2007/42/CE, in vigore dal 20 luglio 2007, elenca le sostanze consentite nella pellicola non rivestita e rivestita di cellulosa e assoggetta la pellicola rivestita di plastica alle norme sulle materie plastiche; i budelli sintetici di cellulosa rigenerata ne sono esclusi (direttiva 2007/42/CE, art. 1, art. 2 e art. 8).
Autorizzazione delle sostanze
Quando una misura specifica contiene un elenco di sostanze autorizzate, una sostanza non ancora inserita richiede un’autorizzazione: la domanda va all’autorità competente di uno Stato membro con un fascicolo tecnico conforme agli orientamenti dell’EFSA, l’autorità conferma la ricezione entro 14 giorni e trasmette il fascicolo all’EFSA, che pubblica la domanda ed emette il proprio parere entro sei mesi, prorogabili di altri sei, e la Commissione autorizza la sostanza adottando una misura specifica (da art. 8 ad art. 11). Nessuna sostanza è autorizzata se non è adeguatamente dimostrato che il materiale finale rispetta l’articolo 3 e, se del caso, l’articolo 4 (art. 8, paragrafo 2). Dal 27 marzo 2021, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1381, l’EFSA rende pubblici la domanda, le informazioni a supporto e il proprio parere e valuta le richieste di riservatezza, che possono riguardare in aggiunta le sostanze di partenza, la composizione delle miscele, i metodi di fabbricazione, le impurità, i risultati delle prove di migrazione e i marchi (art. 9, art. 19 e art. 20). Gli operatori che utilizzano una sostanza autorizzata devono rispettarne le condizioni e informare immediatamente la Commissione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che incidano sulla sua sicurezza (art. 11, paragrafi 4 e 5).
Etichettatura
I materiali e gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati dalla dicitura «per contatto con alimenti», da un’indicazione specifica d’uso, come macchina per il caffè, bottiglia per vino o cucchiaio da minestra, oppure dal simbolo del bicchiere e della forchetta dell’allegato II; da istruzioni speciali per un impiego sicuro e appropriato, ove necessario; dal nome o dalla denominazione commerciale e dall’indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione; da un’etichettatura o un’identificazione che garantisca la rintracciabilità; e, per i materiali attivi, da informazioni sugli impieghi consentiti e sulle sostanze rilasciate (art. 15, paragrafo 1). L’indicazione di contatto con gli alimenti non è obbligatoria per gli oggetti chiaramente destinati al contatto con gli alimenti per le loro caratteristiche (art. 15, paragrafo 2). Le informazioni devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; il commercio al dettaglio è vietato se le informazioni su uso, istruzioni e materiali attivi non sono in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti, e gli Stati membri possono richiedere le proprie lingue ufficiali (art. 15, da paragrafo 3 a paragrafo 6). Nella vendita al dettaglio le informazioni figurano sull’oggetto, sul suo imballaggio, su un’etichetta o su un cartello nelle vicinanze; nelle altre fasi possono figurare nei documenti di accompagnamento (art. 15, paragrafi 7 e 8). Solo i materiali conformi possono riportare l’indicazione di contatto con gli alimenti (art. 15, paragrafo 9).
Dichiarazione di conformità e rintracciabilità
Le misure specifiche richiedono che i materiali che disciplinano siano accompagnati da una dichiarazione scritta attestante che rispettano le norme loro applicabili, e la documentazione idonea a dimostrare la conformità deve essere a disposizione delle autorità competenti su richiesta; quando non esiste una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere norme nazionali sulla dichiarazione (art. 16). La rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi per agevolare il controllo, il richiamo dei prodotti difettosi, l’informazione dei consumatori e l’attribuzione delle responsabilità: gli operatori economici devono disporre di sistemi per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti materiali, oggetti e sostanze, consegnare tali informazioni alle autorità su richiesta e rendere i materiali identificabili mediante etichettatura o documentazione (art. 17).
Obblighi per ruolo
Ogni operatore economico è soggetto al requisito generale, alle GMP, alla rintracciabilità e, quando si applica una misura specifica, agli obblighi di dichiarazione e documentazione (art. 3, art. 16 e art. 17). Il fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell’immissione sul mercato è l’operatore il cui nome e indirizzo figurano sul materiale e che rilascia la dichiarazione di conformità (art. 15, paragrafo 1, lettera c), e art. 16, paragrafo 1). Gli importatori sono i venditori stabiliti nell’Unione responsabili dell’immissione sul mercato di materiali provenienti da paesi terzi; le misure su ceramica e materie plastiche impongono loro di tenere a disposizione la documentazione di supporto (direttiva 84/500/CEE, art. 2 bis, paragrafo 2; regolamento (UE) n. 10/2011, art. 16, paragrafo 1). I distributori e i rivenditori devono rispettare le norme linguistiche, esporre le informazioni nella vendita al dettaglio e conservare le proprie registrazioni di rintracciabilità (art. 15, paragrafo 4, art. 15, paragrafo 7, e art. 17, paragrafo 2).
Controlli e sanzioni
Gli Stati membri fanno rispettare il regolamento mediante controlli ufficiali ai sensi delle norme dell’Unione sui controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, con il sostegno del laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali a contatto con gli alimenti e dei laboratori nazionali di riferimento per il lavoro analitico (art. 24); l’articolo 24, paragrafo 3, cita ancora il regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal regolamento (UE) 2017/625 con effetto dal 14 dicembre 2019: il rinvio va inteso come rinvio al regolamento (UE) 2017/625 (suo articolo 146), che anche il regolamento sul bisfenolo A cita per la scelta dei metodi di prova (articolo 9, paragrafo 1). Uno Stato membro che abbia fondati motivi di ritenere che un materiale metta in pericolo la salute pur essendo conforme a una misura specifica può sospendere o limitare temporaneamente le disposizioni in questione in attesa di una decisione dell’Unione (art. 18). Le sanzioni sono nazionali e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (art. 25).
In Danimarca le norme sono amministrate da Fødevarestyrelsen (l’Amministrazione danese per la veterinaria e gli alimenti): il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 sui materiali a contatto con gli alimenti è stato emanato da Fødevarestyrelsen in base alla legge danese sugli alimenti (lov om fødevarer, §§ 25, 25 a, 49 e 60) ed è in vigore dal 1° luglio 2020 (§ 25); fa di Fødevarestyrelsen l’autorità cui notificare i ritiri (§ 7) e le imprese che fabbricano, importano o commercializzano all’ingrosso materiali a contatto con gli alimenti devono registrarvisi. Il decreto vieta la commercializzazione di materiali non conformi e il loro uso da parte delle imprese alimentari (§ 6), obbliga il fabbricante o l’importatore a ritirare i materiali non conformi, a notificarlo immediatamente a Fødevarestyrelsen e a informare i consumatori (§ 7), vieta i PFAS in carta e cartone, salvo che una barriera funzionale impedisca la migrazione (§ 8), fissa limiti di piombo e cadmio per ceramica, oggetti smaltati e vetreria (§ 14) e richiede una dichiarazione di conformità per ogni materiale a contatto con gli alimenti, che può essere pubblicata sul sito web del fabbricante o dell’importatore (§ 15). Le violazioni degli articoli 3, 4, 11, paragrafo 5, 15 e 17 del regolamento, degli articoli da 4 a 7 del regolamento GMP, dei regolamenti su derivati epossidici, materiali attivi e intelligenti e materie plastiche, del precedente regolamento sulla plastica riciclata (CE) n. 282/2008 e del precedente regolamento sul bisfenolo A (UE) 2018/213 (i §§ 21 e 24 citano ancora tali atti abrogati; il decreto non è ancora stato aggiornato ai regolamenti (UE) 2022/1616 e 2024/3190) e delle norme nazionali su PFAS in carta e cartone, piombo e cadmio e dichiarazione di conformità sono punite con ammende, che salgono alla reclusione fino a due anni quando la violazione è intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo a rischio la salute oppure perseguiva un vantaggio economico, e le società possono essere ritenute responsabili (§§ da 17 a 24). L’obbligo di registrazione non si applica quando l’attività resta pari o inferiore a 1.000 unità e a 50.000 DKK l’anno (Fødevarestyrelsen, registrering). Il 17 luglio 2025 la Danimarca ha notificato alla Commissione un progetto di decreto sostitutivo con limiti più bassi di piombo e cadmio (TRIS 2025/0387/DK); finché non sarà adottato e pubblicato, il decreto n. 681 del 25 maggio 2020 resta la normativa danese applicabile.
Che cosa sta cambiando
La Commissione dichiara di lavorare a una revisione della normativa UE sui materiali a contatto con gli alimenti per affrontare le criticità emerse dalla valutazione delle norme vigenti, con un’ulteriore consultazione dei portatori di interessi e una valutazione d’impatto prima di un’eventuale proposta legislativa; nessuna proposta è stata adottata (Commissione europea, revisione delle norme UE). Le parti in movimento oggi sono le misure specifiche: il periodo transitorio per il bisfenolo A termina il 20 luglio 2026 e il 20 gennaio 2028, il periodo transitorio del regolamento (UE) 2025/351 per le materie plastiche termina il 16 settembre 2026 e l’elenco dell’Unione per le materie plastiche viene modificato regolarmente, da ultimo dal regolamento (UE) 2026/245.
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Fonti
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, testo consolidato del 27 marzo 2021 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 come pubblicato nella GU L 338 del 13 novembre 2004 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R1935 (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 596/2009 che adegua strumenti alla procedura di regolamentazione con controllo, parte quarta (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione del rischio dell’UE nella filiera alimentare (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione sui materiali e gli oggetti di materia plastica, testo consolidato del 14 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione sul bisfenolo A e altri bisfenoli (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione sui materiali e gli oggetti di plastica riciclata (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione che modifica i regolamenti sulle materie plastiche, sulla plastica riciclata e sulle GMP (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/245 della Commissione che modifica l’allegato I del regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento sulle materie plastiche (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione sui materiali e gli oggetti attivi e intelligenti (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione sui derivati epossidici (EUR-Lex)
- Direttiva 2007/42/CE della Commissione sulla pellicola di cellulosa rigenerata (EUR-Lex)
- Direttiva 84/500/CEE del Consiglio sugli oggetti di ceramica, testo consolidato del 20 maggio 2005 (EUR-Lex)
- Materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE)
- Materiali a contatto con gli alimenti: normativa (Commissione europea, DG SANTE)
- Revisione delle norme UE sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea, DG SANTE)
- Notifica TRIS 2025/0387/DK, progetto di decreto danese sui materiali a contatto con gli alimenti (Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer (Retsinformation)
- Fødevarekontaktmaterialer, lovstof (Fødevarestyrelsen)
- Registrering af FKM-virksomheder (Fødevarestyrelsen)
- Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)
- Mærkning af fødevarekontaktmaterialer (Fødevarestyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.