Esc

La ricerca nel sito arriverà con il catalogo della piattaforma. Nel frattempo, parta da uno di questi:

Placing a product on the market Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Il nostro prodotto entra in contatto con gli alimenti

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, o che prevedibilmente lo saranno, rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004: non devono cedere componenti dannosi per la salute né alterare gli alimenti. Le plastiche seguono anche il regolamento (UE) n. 10/2011, con limiti di migrazione e dichiarazione di conformità. Mappi i materiali, raccolga le dichiarazioni, etichetti il prodotto.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 è il quadro di riferimento per tutto ciò che tocca gli alimenti. Si applica ai materiali e agli oggetti che, allo stato finito, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari, sono già a contatto con i prodotti alimentari e sono destinati a tale scopo, oppure ci si può ragionevolmente attendere che vengano messi a contatto con i prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti agli alimenti in condizioni d’impiego normali o prevedibili (art. 1, par. 2). Ne sono esclusi gli oggetti d’antiquariato, i materiali di rivestimento o di ricopertura che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati insieme a essi, come quelli che ricoprono le croste di formaggio, e le attrezzature fisse di approvvigionamento idrico pubbliche o private (art. 1, par. 3).[1]

L’obbligo di fondo è breve. I materiali e gli oggetti devono essere fabbricati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in modo che, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti o da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art. 3, par. 1). L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione non devono indurre in errore i consumatori (art. 3, par. 2). Le regole dettagliate sulle buone pratiche di fabbricazione figurano nel regolamento (CE) n. 2023/2006: un sistema documentato di assicurazione della qualità, specifiche e documentazione prestabilite, in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, fino alla produzione delle sostanze di partenza esclusa (artt. 2, 4, 5 e 7).[1][3]

Le misure specifiche aggiungono il dettaglio per ciascun materiale. L’allegato I elenca 17 gruppi che possono essere oggetto di tali misure, tra cui plastiche, ceramiche, vetro, metalli e leghe, carta e cartone, gomme, siliconi, inchiostri da stampa, vernici e rivestimenti e legno (art. 5 e allegato I). Le misure specifiche devono prevedere che i materiali disciplinati siano accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la conformità alle regole applicabili e che sia disponibile una documentazione appropriata a comprova di tale conformità (art. 16, par. 1); in assenza di una misura specifica, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali sulle dichiarazioni (art. 16, par. 2).[1]

Per le plastiche la misura specifica è il regolamento (UE) n. 10/2011, che si applica dal 1° maggio 2011 (art. 23). Riguarda i materiali e gli oggetti costituiti esclusivamente di materie plastiche, gli strati multipli di plastica, le plastiche stampate o rivestite e gli strati di plastica presenti in tappi, chiusure e oggetti di più materiali, ma non le resine a scambio ionico, la gomma e i siliconi (art. 2). Le plastiche non possono cedere più di 10 mg di componenti per dm² di superficie a contatto con gli alimenti, o 60 mg per kg di simulante alimentare per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE (art. 12), e le sostanze dell’elenco dell’Unione sono soggette ai limiti di migrazione specifica dell’allegato I (art. 11, par. 1). Il regolamento (UE) 2023/1442 ha eliminato dall’elenco dell’Unione la farina e le fibre di legno non trattato, e il regolamento (UE) 2025/351 ha aggiunto l’art. 14 bis sulle istruzioni e sulle avvertenze per gli oggetti destinati a usi ripetuti. La dichiarazione scritta di conformità deve essere disponibile nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, contenere le informazioni dell’allegato IV ed essere rinnovata quando le modifiche incidono sulla migrazione (art. 15); i documenti di supporto sono a disposizione delle autorità su richiesta (art. 16). Dal 20 gennaio 2025 il regolamento (UE) 2024/3190 vieta l’uso del bisfenolo A nelle plastiche, nelle vernici e nei rivestimenti, nelle gomme, nei siliconi, negli adesivi, negli inchiostri da stampa e nelle resine a scambio ionico a contatto con gli alimenti, nonché l’immissione sul mercato di materiali fabbricati con esso, salvo per gli usi elencati nel suo allegato II (artt. 1 e 3); gli oggetti fabbricati secondo le vecchie regole potevano essere immessi per la prima volta sul mercato solo fino al 20 luglio 2026, con date successive per alcuni usi elencati (artt. 11 e 12).[2][4]

Il prodotto deve anche dichiarare che cos’è. Gli oggetti non ancora a contatto con gli alimenti al momento dell’immissione sul mercato riportano la dicitura «per contatto con alimenti», un’indicazione specifica d’uso o il simbolo dell’allegato II, le istruzioni speciali per un uso sicuro, ove necessarie, il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile stabilita nell’UE e un’identificazione che assicuri la rintracciabilità (art. 15, par. 1). L’indicazione non serve per gli oggetti chiaramente destinati agli alimenti (art. 15, par. 2) e nella vendita al dettaglio le informazioni devono essere in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti (art. 15, par. 4). Gli operatori del settore mantengono sistemi che identificano chi li ha riforniti e chi hanno rifornito (art. 17, par. 2).[1]

Come risolverlo

  1. Mappi ogni materiale che tocca gli alimenti

    Elenchi ogni parte che è a contatto con gli alimenti, o che può ragionevolmente esserlo in condizioni d’uso normali o prevedibili: corpo, coperchio, guarnizione, rivestimento, inserto dell’impugnatura, superficie stampata. Annoti il materiale di ciascuna parte, perché le regole specifiche sono fissate per gruppo di materiali.

  2. Individui le regole specifiche per ciascun materiale

    Il regolamento (CE) n. 1935/2004 elenca 17 gruppi di materiali che possono essere oggetto di misure specifiche, dalle plastiche e dalle ceramiche ai siliconi, alle gomme, ai metalli e al legno. Le plastiche hanno il regolamento (UE) n. 10/2011; i siliconi e le gomme ne sono espressamente esclusi. Il bisfenolo A è vietato in più gruppi dal regolamento (UE) 2024/3190. Verifichi che cosa si applica a ciascun gruppo di materiali che ha individuato.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  3. Ottenga una dichiarazione di conformità per le parti in plastica

    Chieda al fornitore una dichiarazione scritta di conformità con il contenuto dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 10/2011: chi la rilascia, il materiale, la data, la conferma della conformità, le informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni e le condizioni d’uso coperte, come i tipi di alimenti, il tempo, la temperatura e il rapporto superficie/volume.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  4. Conservi la documentazione di prova a supporto

    Ogni dichiarazione deve poggiare su una documentazione che dimostri la conformità: condizioni e risultati delle prove di migrazione, calcoli o altre analisi. Verifichi che le condizioni provate corrispondano all’uso effettivo del Suo prodotto, come il riempimento a caldo, l’uso nel forno a microonde o il contatto con alimenti grassi.

  5. Etichetti per il contatto con gli alimenti e assicuri la rintracciabilità

    Salvo che l’oggetto sia chiaramente destinato agli alimenti, lo contrassegni con la dicitura «per contatto con alimenti», con un uso specifico come «cucchiaio per minestra» oppure con il simbolo del bicchiere e della forchetta. Aggiunga, se necessario, istruzioni speciali per un uso sicuro, il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile e un’identificazione che consenta la rintracciabilità.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Le dichiarazioni di conformità per ogni parte in plastica, con il contenuto dell’allegato IVIl fornitore del materiale o dell’oggetto in plasticaRegolamento (UE) n. 10/2011, art. 15 e allegato IV; regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 16, par. 1
I documenti di supporto: condizioni e risultati delle prove di migrazione, calcoli o altre proveL’operatore del settore, tramite il fornitore o un laboratorioRegolamento (UE) n. 10/2011, art. 16
Le registrazioni che identificano le imprese da cui ha acquistato e a cui ha vendutoI Suoi sistemi interniRegolamento (CE) n. 1935/2004, art. 17, par. 2

Se non si fa nulla

La vendita al dettaglio è vietata senza un’etichettatura comprensibile

Il commercio al dettaglio di materiali a contatto con gli alimenti è vietato se l’indicazione di contatto con gli alimenti, le istruzioni per un uso sicuro e, per i materiali attivi, le informazioni sull’uso non sono fornite in una lingua facilmente comprensibile agli acquirenti (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, par. 4).[1]

Le autorità possono chiedere le prove

La documentazione che dimostra la conformità deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 16, par. 1; regolamento (UE) n. 10/2011, art. 16, par. 1) e su richiesta vanno fornite anche le informazioni sulla rintracciabilità (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 17, par. 2).[2]

Una dichiarazione decade quando la produzione cambia

La dichiarazione di conformità deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della composizione o della produzione cambiano la migrazione, oppure quando si rendono disponibili nuovi dati scientifici (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 3).[2]

Domande su questo problema

Una tazza da caffè richiede il simbolo del bicchiere e della forchetta?

L’indicazione di contatto con gli alimenti non è obbligatoria per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati a venire a contatto con gli alimenti (regolamento (CE) n. 1935/2004, art. 15, par. 2). Le altre indicazioni di etichettatura restano applicabili.

I negozi hanno bisogno della dichiarazione di conformità?

Per le plastiche, la dichiarazione scritta deve essere disponibile nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 15, par. 1). Nella vendita al dettaglio si applicano le regole di etichettatura dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Il nostro tappetino da forno in silicone rientra nel regolamento sulle plastiche?

No. Il regolamento (UE) n. 10/2011 non si applica alle resine a scambio ionico, alla gomma e ai siliconi (art. 2, par. 2). Ad essi si applicano comunque i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1935/2004 (artt. 1 e 3).

Qual è il limite di migrazione globale per le plastiche?

I materiali di plastica non devono cedere più di 10 mg di costituenti totali per dm² di superficie a contatto con gli alimenti (regolamento (UE) n. 10/2011, art. 12, par. 1). Le sostanze dell’elenco dell’Unione sono inoltre soggette ai limiti di migrazione specifica fissati per ciascuna nell’allegato I (art. 11, par. 1); il precedente limite generico di 60 mg per kg per le sostanze prive di un limite proprio è stato soppresso nel 2016.

Vendiamo stoviglie d’antiquariato. Le regole si applicano?

No. Il regolamento (CE) n. 1935/2004 non si applica ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti d’antiquariato (art. 1, par. 3, lett. a)).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (testo consolidato del 27 marzo 2021) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (testo consolidato del 14 luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2024/3190 sull’uso del bisfenolo A e di altri bisfenoli e derivati del bisfenolo nei materiali a contatto con gli alimenti (testo consolidato del 23 febbraio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Il nostro prodotto entra in contatto con gli alimenti. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/food-contact-product/
Verificato
Demo Company

See it working before you add a product

The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company