Non sappiamo quali avvertenze richieda un giocattolo
La direttiva 2009/48/CE richiede, se necessario per un uso sicuro, avvertenze sui limiti di utilizzo (almeno l’età minima o massima) e quelle dell’allegato V, parte B, della categoria, punti da 2 a 10 testualmente. Iniziano con «Avvertenza» e, se decisive per l’acquisto, sono visibili prima di esso, anche online. Dal 1° agosto 2030 la sostituisce il regolamento (UE) 2025/2509.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Per i giocattoli valgono una regola generale e un elenco. Ai sensi della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, i giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e le etichette e le istruzioni richiamano l’attenzione sui pericoli intrinseci e sul modo di evitarli (art. 10, par. 2). Se opportuno per un uso sicuro, le avvertenze precisano i limiti di utilizzo di cui all’allegato V, parte A: almeno l’età minima o massima e, se del caso, le capacità e il peso dell’utilizzatore e la necessità della sorveglianza di un adulto (art. 11, par. 1).[1]
Per le categorie della parte B dell’allegato V si usano le avvertenze ivi previste, e quelle dei punti da 2 a 10 si usano testualmente (art. 11, par. 1). Le categorie sono: giocattoli che potrebbero essere pericolosi per bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini, monopattini e biciclette giocattolo, giocattoli acquatici, giocattoli contenuti negli alimenti, imitazioni di maschere e caschi protettivi, giocattoli da appendere sopra culle, lettini o passeggini e imballaggi di fragranze nei giochi olfattivi, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi (allegato V, parte B, punti da 1 a 10). Un giocattolo non deve recare un’avvertenza specifica in contrasto con il suo uso previsto (art. 11, par. 1).[1]
La direttiva dice anche come mostrare le avvertenze. Il fabbricante le riporta in modo chiaro, leggibile, comprensibile e accurato sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, se opportuno, nelle istruzioni; i giocattoli piccoli venduti senza imballaggio recano le avvertenze applicate su di essi; e le avvertenze iniziano con «Avvertenza» o «Avvertenze» (art. 11, par. 2). Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, figurano sull’imballaggio destinato al consumatore o sono comunque chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche online (art. 11, par. 2). Uno Stato membro può richiedere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori (art. 11, par. 3).[1]
I venditori online riportano le stesse avvertenze. Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, un’offerta online mostra in modo chiaro e visibile qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza da apporre sul prodotto o sul suo imballaggio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro interessato (regolamento (UE) 2023/988, art. 19, lett. d).[3]
È stato adottato un nuovo regolamento. Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è stato pubblicato il 12 dicembre 2025, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (1° gennaio 2026) e si applica dal 1° agosto 2030; gli articoli da 28 a 44 (notifica degli organismi di valutazione della conformità) e da 49 a 55 (tra cui poteri delegati, procedura di comitato e sanzioni) si applicano dal 1° gennaio 2026 (art. 59). Esso abroga la direttiva dal 1° agosto 2030 (art. 56). Il suo articolo 6 mantiene i limiti di utilizzo, che ora comprendono almeno l’età minima dell’utilizzatore, e le avvertenze per categoria nell’allegato III, e richiede che tutte tali avvertenze siano chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza (art. 6, parr. da 1 a 3). L’allegato III, punto 1, aggiunge regole di presentazione: le avvertenze sono precedute da «Avvertenza» o da un pittogramma generico, e i caratteri hanno un’altezza della x di almeno 1,2 mm (0,9 mm se la superficie più grande dell’imballaggio è inferiore a 80 cm²). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione (art. 57, par. 1).[2]
Come risolverlo
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Definire i limiti di utilizzo del giocattolo
Stabilisca l’età minima o massima dell’utilizzatore e, se del caso, le capacità, il peso minimo o massimo e se il giocattolo debba essere usato solo sotto la sorveglianza di un adulto. Sono le avvertenze generali che ogni giocattolo reca quando sono necessarie per un uso sicuro.
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Verificare se il giocattolo rientra in una categoria della parte B
La parte B dell’allegato V elenca categorie con avvertenze proprie: giocattoli che potrebbero essere pericolosi per bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini e monopattini, giocattoli acquatici, giocattoli contenuti negli alimenti, imitazioni di maschere protettive, giocattoli da appendere a culle e passeggini e fragranze in alcuni giochi. I punti da 2 a 10 vanno usati testualmente.
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Non aggiungere avvertenze in contrasto con l’uso del giocattolo
Un giocattolo non deve recare un’avvertenza specifica in contrasto con l’uso previsto, determinato dalla sua funzione, dalle sue dimensioni e dalle sue caratteristiche. Prima di stampare ciascuna avvertenza della parte B, la confronti con la funzione per cui il giocattolo è progettato.
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Collocare le avvertenze dove le vede l’acquirente
Riporti le avvertenze in modo chiaro, leggibile e accurato sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, se opportuno, nelle istruzioni. Le faccia iniziare con «Avvertenza» o «Avvertenze». I limiti di età e le altre avvertenze che determinano l’acquisto vanno sull’imballaggio destinato al consumatore o sono comunque visibili prima dell’acquisto, anche online.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Redigerle nella lingua di ciascun mercato
Gli Stati membri possono richiedere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori. Le offerte online ripetono le avvertenze in quella lingua. Tenga una tabella di traduzione per mercato con la formulazione esatta dell’allegato V.
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Prepararsi al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli
Il regolamento (UE) 2025/2509 si applica dal 1° agosto 2030 e da tale data abroga la direttiva. Il suo articolo 6 e l’allegato III stabiliscono le avvertenze, compresa la visibilità prima dell’acquisto nelle vendite a distanza. L’allegato III aggiunge regole di presentazione: «Avvertenza» o un pittogramma generico e una dimensione minima dei caratteri (altezza della x di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm sugli imballaggi piccoli). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| I testi delle avvertenze per giocattolo e per lingua, con il punto dell’allegato V da cui derivano | Il fabbricante | Direttiva 2009/48/CE, art. 11 e allegato V |
| La grafica dell’imballaggio e dell’etichetta con le avvertenze | Il fabbricante | Direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2 |
| L’offerta online con le avvertenze | Il venditore | GPSR, art. 19, lett. d); direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2 |
Se non si fa nulla
Le autorità possono imporre avvertenze, un ritiro o un richiamo
Se un giocattolo non è conforme, le autorità di vigilanza del mercato richiedono misure correttive, che possono comprendere l’apposizione di avvertenze chiare, il ritiro o il richiamo; se l’operatore non interviene, provvedono affinché il giocattolo sia ritirato o richiamato oppure ne sia vietata la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 2, 3 e 5).[4]
L’offerta online deve riportare le avvertenze
Un’offerta online deve mostrare qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza da apporre sul prodotto o sull’imballaggio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori (GPSR, art. 19, lett. d).[3]
Domande su questo problema
La dicitura «non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» serve su ogni giocattolo?
No. Serve per i giocattoli che potrebbero essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi, con una breve indicazione del pericolo specifico, e non si applica ai giocattoli manifestamente inadatti a tale fascia d’età (direttiva 2009/48/CE, allegato V, parte B, punto 1).
Possiamo scrivere l’avvertenza con parole nostre?
Per i punti da 2 a 10 dell’allegato V, parte B, no: tali avvertenze si usano testualmente (direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 1). Il punto 1 ammette le formulazioni elencate o il simbolo grafico.
Le avvertenze devono comparire nel nostro negozio online?
Sì. Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto devono essere chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche online (direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2), e le offerte online riportano le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza (GPSR, art. 19, lett. d).
Che cosa cambia con il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli?
Il regolamento (UE) 2025/2509 si applica dal 1° agosto 2030 e da tale data abroga la direttiva (artt. 56 e 59). Le avvertenze sono stabilite dall’articolo 6 e dall’allegato III. I limiti di utilizzo comprendono almeno l’età minima (art. 6, par. 1), tutte le avvertenze di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, devono essere chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza (art. 6, par. 3), e l’allegato III, punto 1, fissa i criteri di visibilità e leggibilità, compresa una dimensione minima dei caratteri.
Possiamo continuare a vendere dopo il 2030 i giocattoli fabbricati secondo la vecchia direttiva?
Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione dei giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 57, par. 1).
Fonti
- Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non sappiamo quali avvertenze richieda un giocattolo. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/warning-texts-toys/
Conphora (2026) Non sappiamo quali avvertenze richieda un giocattolo. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/warning-texts-toys/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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