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Labelling and packaging Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Non sappiamo quali avvertenze richieda un giocattolo

La direttiva 2009/48/CE richiede, se necessario per un uso sicuro, avvertenze sui limiti di utilizzo (almeno l’età minima o massima) e quelle dell’allegato V, parte B, della categoria, punti da 2 a 10 testualmente. Iniziano con «Avvertenza» e, se decisive per l’acquisto, sono visibili prima di esso, anche online. Dal 1° agosto 2030 la sostituisce il regolamento (UE) 2025/2509.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Per i giocattoli valgono una regola generale e un elenco. Ai sensi della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, i giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori quando sono usati come previsto o in modo prevedibile, tenendo conto del comportamento dei bambini, e le etichette e le istruzioni richiamano l’attenzione sui pericoli intrinseci e sul modo di evitarli (art. 10, par. 2). Se opportuno per un uso sicuro, le avvertenze precisano i limiti di utilizzo di cui all’allegato V, parte A: almeno l’età minima o massima e, se del caso, le capacità e il peso dell’utilizzatore e la necessità della sorveglianza di un adulto (art. 11, par. 1).[1]

Per le categorie della parte B dell’allegato V si usano le avvertenze ivi previste, e quelle dei punti da 2 a 10 si usano testualmente (art. 11, par. 1). Le categorie sono: giocattoli che potrebbero essere pericolosi per bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini, monopattini e biciclette giocattolo, giocattoli acquatici, giocattoli contenuti negli alimenti, imitazioni di maschere e caschi protettivi, giocattoli da appendere sopra culle, lettini o passeggini e imballaggi di fragranze nei giochi olfattivi, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi (allegato V, parte B, punti da 1 a 10). Un giocattolo non deve recare un’avvertenza specifica in contrasto con il suo uso previsto (art. 11, par. 1).[1]

La direttiva dice anche come mostrare le avvertenze. Il fabbricante le riporta in modo chiaro, leggibile, comprensibile e accurato sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, se opportuno, nelle istruzioni; i giocattoli piccoli venduti senza imballaggio recano le avvertenze applicate su di essi; e le avvertenze iniziano con «Avvertenza» o «Avvertenze» (art. 11, par. 2). Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto, come le età minima e massima, figurano sull’imballaggio destinato al consumatore o sono comunque chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche online (art. 11, par. 2). Uno Stato membro può richiedere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori (art. 11, par. 3).[1]

I venditori online riportano le stesse avvertenze. Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, un’offerta online mostra in modo chiaro e visibile qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza da apporre sul prodotto o sul suo imballaggio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro interessato (regolamento (UE) 2023/988, art. 19, lett. d).[3]

È stato adottato un nuovo regolamento. Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli è stato pubblicato il 12 dicembre 2025, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (1° gennaio 2026) e si applica dal 1° agosto 2030; gli articoli da 28 a 44 (notifica degli organismi di valutazione della conformità) e da 49 a 55 (tra cui poteri delegati, procedura di comitato e sanzioni) si applicano dal 1° gennaio 2026 (art. 59). Esso abroga la direttiva dal 1° agosto 2030 (art. 56). Il suo articolo 6 mantiene i limiti di utilizzo, che ora comprendono almeno l’età minima dell’utilizzatore, e le avvertenze per categoria nell’allegato III, e richiede che tutte tali avvertenze siano chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza (art. 6, parr. da 1 a 3). L’allegato III, punto 1, aggiunge regole di presentazione: le avvertenze sono precedute da «Avvertenza» o da un pittogramma generico, e i caratteri hanno un’altezza della x di almeno 1,2 mm (0,9 mm se la superficie più grande dell’imballaggio è inferiore a 80 cm²). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione (art. 57, par. 1).[2]

Come risolverlo

  1. Definire i limiti di utilizzo del giocattolo

    Stabilisca l’età minima o massima dell’utilizzatore e, se del caso, le capacità, il peso minimo o massimo e se il giocattolo debba essere usato solo sotto la sorveglianza di un adulto. Sono le avvertenze generali che ogni giocattolo reca quando sono necessarie per un uso sicuro.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Verificare se il giocattolo rientra in una categoria della parte B

    La parte B dell’allegato V elenca categorie con avvertenze proprie: giocattoli che potrebbero essere pericolosi per bambini di età inferiore a 36 mesi, giocattoli per attività, giocattoli funzionali, giocattoli chimici, pattini e monopattini, giocattoli acquatici, giocattoli contenuti negli alimenti, imitazioni di maschere protettive, giocattoli da appendere a culle e passeggini e fragranze in alcuni giochi. I punti da 2 a 10 vanno usati testualmente.

  3. Non aggiungere avvertenze in contrasto con l’uso del giocattolo

    Un giocattolo non deve recare un’avvertenza specifica in contrasto con l’uso previsto, determinato dalla sua funzione, dalle sue dimensioni e dalle sue caratteristiche. Prima di stampare ciascuna avvertenza della parte B, la confronti con la funzione per cui il giocattolo è progettato.

  4. Collocare le avvertenze dove le vede l’acquirente

    Riporti le avvertenze in modo chiaro, leggibile e accurato sul giocattolo, su un’etichetta applicata o sull’imballaggio e, se opportuno, nelle istruzioni. Le faccia iniziare con «Avvertenza» o «Avvertenze». I limiti di età e le altre avvertenze che determinano l’acquisto vanno sull’imballaggio destinato al consumatore o sono comunque visibili prima dell’acquisto, anche online.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  5. Redigerle nella lingua di ciascun mercato

    Gli Stati membri possono richiedere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili dai consumatori. Le offerte online ripetono le avvertenze in quella lingua. Tenga una tabella di traduzione per mercato con la formulazione esatta dell’allegato V.

  6. Prepararsi al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli

    Il regolamento (UE) 2025/2509 si applica dal 1° agosto 2030 e da tale data abroga la direttiva. Il suo articolo 6 e l’allegato III stabiliscono le avvertenze, compresa la visibilità prima dell’acquisto nelle vendite a distanza. L’allegato III aggiunge regole di presentazione: «Avvertenza» o un pittogramma generico e una dimensione minima dei caratteri (altezza della x di almeno 1,2 mm, o 0,9 mm sugli imballaggi piccoli). I giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva prima del 1° agosto 2030 possono continuare a essere messi a disposizione.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
I testi delle avvertenze per giocattolo e per lingua, con il punto dell’allegato V da cui derivanoIl fabbricanteDirettiva 2009/48/CE, art. 11 e allegato V
La grafica dell’imballaggio e dell’etichetta con le avvertenzeIl fabbricanteDirettiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2
L’offerta online con le avvertenzeIl venditoreGPSR, art. 19, lett. d); direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2

Se non si fa nulla

Le autorità possono imporre avvertenze, un ritiro o un richiamo

Se un giocattolo non è conforme, le autorità di vigilanza del mercato richiedono misure correttive, che possono comprendere l’apposizione di avvertenze chiare, il ritiro o il richiamo; se l’operatore non interviene, provvedono affinché il giocattolo sia ritirato o richiamato oppure ne sia vietata la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 2, 3 e 5).[4]

L’offerta online deve riportare le avvertenze

Un’offerta online deve mostrare qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza da apporre sul prodotto o sull’imballaggio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori (GPSR, art. 19, lett. d).[3]

Domande su questo problema

La dicitura «non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» serve su ogni giocattolo?

No. Serve per i giocattoli che potrebbero essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi, con una breve indicazione del pericolo specifico, e non si applica ai giocattoli manifestamente inadatti a tale fascia d’età (direttiva 2009/48/CE, allegato V, parte B, punto 1).

Possiamo scrivere l’avvertenza con parole nostre?

Per i punti da 2 a 10 dell’allegato V, parte B, no: tali avvertenze si usano testualmente (direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 1). Il punto 1 ammette le formulazioni elencate o il simbolo grafico.

Le avvertenze devono comparire nel nostro negozio online?

Sì. Le avvertenze che determinano la decisione di acquisto devono essere chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche online (direttiva 2009/48/CE, art. 11, par. 2), e le offerte online riportano le avvertenze e le informazioni sulla sicurezza (GPSR, art. 19, lett. d).

Che cosa cambia con il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli?

Il regolamento (UE) 2025/2509 si applica dal 1° agosto 2030 e da tale data abroga la direttiva (artt. 56 e 59). Le avvertenze sono stabilite dall’articolo 6 e dall’allegato III. I limiti di utilizzo comprendono almeno l’età minima (art. 6, par. 1), tutte le avvertenze di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, devono essere chiaramente visibili prima dell’acquisto, anche nelle vendite a distanza (art. 6, par. 3), e l’allegato III, punto 1, fissa i criteri di visibilità e leggibilità, compresa una dimensione minima dei caratteri.

Possiamo continuare a vendere dopo il 2030 i giocattoli fabbricati secondo la vecchia direttiva?

Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione dei giocattoli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 2009/48/CE prima del 1° agosto 2030 (regolamento (UE) 2025/2509, art. 57, par. 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (testo consolidato del 29 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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