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Labelling and packaging Manufacturer · Importer 5 min di lettura

Sull’etichetta tessile manca la composizione in fibre

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011, un prodotto tessile può essere messo a disposizione solo se etichettato o marcato con la composizione in fibre, usando soltanto i nomi dell’allegato I e, per i prodotti con più fibre, la percentuale in peso di ciascuna in ordine decrescente. Il fabbricante, o l’importatore se è extra-UE, fornisce un’etichetta accurata.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 disciplina il modo in cui la composizione in fibre dei prodotti tessili viene denominata e indicata. Si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti ad essi assimilati, come i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili e i mobili e i rivestimenti di ombrelli e ombrelloni con almeno l’80 % di componenti tessili (art. 2, parr. 1 e 2). I prodotti tessili possono essere messi a disposizione solo se etichettati, marcati o accompagnati da documenti commerciali conformi al regolamento (art. 4).[1]

Le parole sono prestabilite. Solo i nomi delle fibre dell’allegato I possono descrivere la composizione in fibre su etichette e marcature, e sono riservati alle fibre corrispondenti alla descrizione di tale allegato (art. 5). Un prodotto con più fibre è etichettato con il nome e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente (art. 9, par. 1); una fibra fino al 5 %, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere indicate come «altre fibre» con la relativa percentuale totale quando non è facile precisarle al momento della fabbricazione (art. 9, par. 2). Solo i prodotti composti da una sola fibra possono recare la dicitura «100 %», «puro» o «tutto» (art. 7, par. 1). I prodotti con componenti di diverso contenuto in fibre indicano il contenuto di ciascuno, tranne i componenti che non sono fodere principali e rappresentano meno del 30 % del peso totale (art. 11, par. 2).[1]

L’etichetta deve essere utilizzabile. I prodotti tessili sono etichettati o marcati con la composizione in fibre ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato; l’etichettatura e la marcatura sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, e l’etichetta è saldamente fissata (art. 14, par. 1). All’interno della catena di fornitura i documenti commerciali possono sostituire o integrare l’etichetta (art. 14, par. 2). L’etichettatura è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro (art. 16, par. 3).[1]

La responsabilità segue l’immissione sul mercato. Il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta e l’esattezza delle informazioni in essa contenute; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, vi provvede l’importatore (art. 15, par. 1). Il distributore che vende con il proprio nome o marchio, appone egli stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante, e ogni distributore garantisce che i prodotti recino l’etichettatura prescritta (art. 15, parr. 2 e 3). La composizione deve essere chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene online (art. 16, par. 1).[1]

Le etichette vengono controllate sul prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità della composizione in fibre alle informazioni fornite (art. 18), con i metodi dell’allegato VIII (art. 19, par. 1), con una tolleranza di fabbricazione del 3 % tra la composizione dichiarata e l’analisi (art. 20, par. 3). Il regolamento è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, perciò si applicano le misure di vigilanza del mercato di quest’ultimo (art. 16).[1][2]

L’etichettatura non esaurisce gli obblighi. I prodotti tessili non hanno un atto di armonizzazione specifico. Le regole sull’etichettatura dei tessili si applicano insieme al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (UE) 2023/988, perciò fabbricanti e importatori rispettano entrambi: le regole sull’etichettatura e gli obblighi del GPSR in materia di analisi dei rischi, documentazione tecnica, identificazione e indirizzo (artt. 9 e 11).[4]

Come risolverlo

  1. Verifichi che il prodotto rientri nell’ambito di applicazione

    Il regolamento riguarda i prodotti tessili e i prodotti ad essi assimilati, come i prodotti con almeno l’80 % di fibre tessili in peso, i mobili, i rivestimenti di ombrelli e ombrelloni con almeno l’80 % di componenti tessili e le parti tessili dei rivestimenti di materassi e di articoli da campeggio. L’allegato V elenca i prodotti che non richiedono un’etichetta di composizione.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Denomini ogni fibra con un nome ammesso

    Utilizzi soltanto i nomi delle fibre dell’allegato I, per le fibre corrispondenti alla descrizione ivi riportata. Un marchio che contiene il nome di una fibra, o che può essere confuso con esso, va collocato immediatamente prima o dopo la composizione. I nomi commerciali delle fibre non possono sostituire il nome dell’allegato I.

  3. Indichi le percentuali in peso in ordine decrescente

    Elenchi tutte le fibre costitutive con la relativa percentuale in peso, dalla maggiore alla minore. Le diciture «100 %», «puro» o «tutto» sono riservate ai prodotti di una sola fibra; la Corte di giustizia ha stabilito che tali termini non sono obbligatori per detti prodotti e che la regola sulle percentuali dell’art. 9, par. 1, non si applica ad essi (causa C-339/17). Le quantità minime possono essere raggruppate come «altre fibre» con la relativa percentuale complessiva, entro i limiti dell’art. 9, par. 2. I prodotti con più componenti indicano il contenuto di ciascuno.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  4. Renda l’etichetta durevole e nella lingua giusta

    L’etichetta o la marcatura è durevole, facilmente leggibile, visibile e accessibile, e l’etichetta è saldamente fissata. È redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro.

  5. Indichi la composizione prima di un acquisto online

    La composizione in fibre figura nei cataloghi, nella documentazione commerciale, sugli imballaggi, sulle etichette e sulle marcature con caratteri uniformi, ed è chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene per via elettronica. Riporti la dicitura dell’etichetta in ogni pagina prodotto.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
L’etichetta o la marcatura con i nomi delle fibre e le percentualiIl fabbricante, o l’importatore se il fabbricante è al di fuori dell’UERegolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 9, 14 e 15, par. 1
Dati del fornitore sulla composizione in fibre o rapporti di prova a sostegno delle percentualiIl fornitore o un laboratorio di provaRegolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 15, par. 1, 19 e 20
Documenti commerciali con la composizione per le forniture all’interno della catena di fornituraIl fornitoreRegolamento (UE) n. 1007/2011, art. 14, parr. 2 e 3

Se non si fa nulla

Senza etichetta, niente vendita

I prodotti tessili possono essere messi a disposizione sul mercato solo se etichettati, marcati o accompagnati da documenti commerciali conformi al regolamento (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 4).[1]

Le autorità verificano la composizione dichiarata

Le autorità di vigilanza del mercato controllano la composizione in fibre rispetto all’etichetta, con i metodi dell’allegato VIII; tra la composizione dichiarata e l’analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % (regolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 18, 19 e 20, par. 3).[1]

I prodotti non conformi possono essere ritirati

Il regolamento sui tessili rientra nella normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato; se un prodotto non è conforme, le autorità impongono misure correttive e, in mancanza, dispongono il ritiro o il richiamo del prodotto o ne vietano la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 1, 2 e 5, allegato I).[2]

Domande su questo problema

Importiamo i capi. Siamo responsabili dell’etichetta?

Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura dell’etichetta o della marcatura e l’esattezza delle informazioni che essa contiene (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 15, par. 1).

Siamo un rivenditore e cuciamo la nostra etichetta del marchio. Che cosa cambia?

Il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, appone egli stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 15, par. 2).

Possiamo scrivere «100 % cotone» se c’è un po’ di elastan?

No. «100 %», «puro» o «tutto» sono riservati ai prodotti composti esclusivamente dalla stessa fibra, con una tolleranza fino al 2 % di fibre estranee se tecnicamente inevitabili e non aggiunte di norma, o del 5 % dopo cardatura (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 7).

La pagina prodotto deve riportare la composizione?

Sì. La composizione deve essere chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene per via elettronica (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 16, par. 1).

E per le finiture in cuoio o in pelliccia di un prodotto tessile?

L’etichetta reca la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che tali parti sono presenti (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 12, par. 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e marcatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili (testo consolidato del 15 febbraio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Sentenza della Corte del 5 luglio 2018, causa C-339/17, Verein für lauteren Wettbewerb contro Princesport EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Sull’etichetta tessile manca la composizione in fibre. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/textile-label/
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