Sull’etichetta tessile manca la composizione in fibre
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011, un prodotto tessile può essere messo a disposizione solo se etichettato o marcato con la composizione in fibre, usando soltanto i nomi dell’allegato I e, per i prodotti con più fibre, la percentuale in peso di ciascuna in ordine decrescente. Il fabbricante, o l’importatore se è extra-UE, fornisce un’etichetta accurata.
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Perché accade
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 disciplina il modo in cui la composizione in fibre dei prodotti tessili viene denominata e indicata. Si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti ad essi assimilati, come i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili e i mobili e i rivestimenti di ombrelli e ombrelloni con almeno l’80 % di componenti tessili (art. 2, parr. 1 e 2). I prodotti tessili possono essere messi a disposizione solo se etichettati, marcati o accompagnati da documenti commerciali conformi al regolamento (art. 4).[1]
Le parole sono prestabilite. Solo i nomi delle fibre dell’allegato I possono descrivere la composizione in fibre su etichette e marcature, e sono riservati alle fibre corrispondenti alla descrizione di tale allegato (art. 5). Un prodotto con più fibre è etichettato con il nome e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente (art. 9, par. 1); una fibra fino al 5 %, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere indicate come «altre fibre» con la relativa percentuale totale quando non è facile precisarle al momento della fabbricazione (art. 9, par. 2). Solo i prodotti composti da una sola fibra possono recare la dicitura «100 %», «puro» o «tutto» (art. 7, par. 1). I prodotti con componenti di diverso contenuto in fibre indicano il contenuto di ciascuno, tranne i componenti che non sono fodere principali e rappresentano meno del 30 % del peso totale (art. 11, par. 2).[1]
L’etichetta deve essere utilizzabile. I prodotti tessili sono etichettati o marcati con la composizione in fibre ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato; l’etichettatura e la marcatura sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, e l’etichetta è saldamente fissata (art. 14, par. 1). All’interno della catena di fornitura i documenti commerciali possono sostituire o integrare l’etichetta (art. 14, par. 2). L’etichettatura è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro (art. 16, par. 3).[1]
La responsabilità segue l’immissione sul mercato. Il fabbricante garantisce la fornitura dell’etichetta e l’esattezza delle informazioni in essa contenute; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, vi provvede l’importatore (art. 15, par. 1). Il distributore che vende con il proprio nome o marchio, appone egli stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante, e ogni distributore garantisce che i prodotti recino l’etichettatura prescritta (art. 15, parr. 2 e 3). La composizione deve essere chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene online (art. 16, par. 1).[1]
Le etichette vengono controllate sul prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità della composizione in fibre alle informazioni fornite (art. 18), con i metodi dell’allegato VIII (art. 19, par. 1), con una tolleranza di fabbricazione del 3 % tra la composizione dichiarata e l’analisi (art. 20, par. 3). Il regolamento è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, perciò si applicano le misure di vigilanza del mercato di quest’ultimo (art. 16).[1][2]
L’etichettatura non esaurisce gli obblighi. I prodotti tessili non hanno un atto di armonizzazione specifico. Le regole sull’etichettatura dei tessili si applicano insieme al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (UE) 2023/988, perciò fabbricanti e importatori rispettano entrambi: le regole sull’etichettatura e gli obblighi del GPSR in materia di analisi dei rischi, documentazione tecnica, identificazione e indirizzo (artt. 9 e 11).[4]
Come risolverlo
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Verifichi che il prodotto rientri nell’ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti tessili e i prodotti ad essi assimilati, come i prodotti con almeno l’80 % di fibre tessili in peso, i mobili, i rivestimenti di ombrelli e ombrelloni con almeno l’80 % di componenti tessili e le parti tessili dei rivestimenti di materassi e di articoli da campeggio. L’allegato V elenca i prodotti che non richiedono un’etichetta di composizione.
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Denomini ogni fibra con un nome ammesso
Utilizzi soltanto i nomi delle fibre dell’allegato I, per le fibre corrispondenti alla descrizione ivi riportata. Un marchio che contiene il nome di una fibra, o che può essere confuso con esso, va collocato immediatamente prima o dopo la composizione. I nomi commerciali delle fibre non possono sostituire il nome dell’allegato I.
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Indichi le percentuali in peso in ordine decrescente
Elenchi tutte le fibre costitutive con la relativa percentuale in peso, dalla maggiore alla minore. Le diciture «100 %», «puro» o «tutto» sono riservate ai prodotti di una sola fibra; la Corte di giustizia ha stabilito che tali termini non sono obbligatori per detti prodotti e che la regola sulle percentuali dell’art. 9, par. 1, non si applica ad essi (causa C-339/17). Le quantità minime possono essere raggruppate come «altre fibre» con la relativa percentuale complessiva, entro i limiti dell’art. 9, par. 2. I prodotti con più componenti indicano il contenuto di ciascuno.
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Renda l’etichetta durevole e nella lingua giusta
L’etichetta o la marcatura è durevole, facilmente leggibile, visibile e accessibile, e l’etichetta è saldamente fissata. È redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro.
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Indichi la composizione prima di un acquisto online
La composizione in fibre figura nei cataloghi, nella documentazione commerciale, sugli imballaggi, sulle etichette e sulle marcature con caratteri uniformi, ed è chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene per via elettronica. Riporti la dicitura dell’etichetta in ogni pagina prodotto.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| L’etichetta o la marcatura con i nomi delle fibre e le percentuali | Il fabbricante, o l’importatore se il fabbricante è al di fuori dell’UE | Regolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 9, 14 e 15, par. 1 |
| Dati del fornitore sulla composizione in fibre o rapporti di prova a sostegno delle percentuali | Il fornitore o un laboratorio di prova | Regolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 15, par. 1, 19 e 20 |
| Documenti commerciali con la composizione per le forniture all’interno della catena di fornitura | Il fornitore | Regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 14, parr. 2 e 3 |
Se non si fa nulla
Senza etichetta, niente vendita
I prodotti tessili possono essere messi a disposizione sul mercato solo se etichettati, marcati o accompagnati da documenti commerciali conformi al regolamento (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 4).[1]
Le autorità verificano la composizione dichiarata
Le autorità di vigilanza del mercato controllano la composizione in fibre rispetto all’etichetta, con i metodi dell’allegato VIII; tra la composizione dichiarata e l’analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % (regolamento (UE) n. 1007/2011, artt. 18, 19 e 20, par. 3).[1]
I prodotti non conformi possono essere ritirati
Il regolamento sui tessili rientra nella normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato; se un prodotto non è conforme, le autorità impongono misure correttive e, in mancanza, dispongono il ritiro o il richiamo del prodotto o ne vietano la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 1, 2 e 5, allegato I).[2]
Domande su questo problema
Importiamo i capi. Siamo responsabili dell’etichetta?
Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura dell’etichetta o della marcatura e l’esattezza delle informazioni che essa contiene (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 15, par. 1).
Siamo un rivenditore e cuciamo la nostra etichetta del marchio. Che cosa cambia?
Il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, appone egli stesso l’etichetta o ne modifica il contenuto è considerato fabbricante (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 15, par. 2).
Possiamo scrivere «100 % cotone» se c’è un po’ di elastan?
No. «100 %», «puro» o «tutto» sono riservati ai prodotti composti esclusivamente dalla stessa fibra, con una tolleranza fino al 2 % di fibre estranee se tecnicamente inevitabili e non aggiunte di norma, o del 5 % dopo cardatura (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 7).
La pagina prodotto deve riportare la composizione?
Sì. La composizione deve essere chiaramente visibile al consumatore prima dell’acquisto, anche quando questo avviene per via elettronica (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 16, par. 1).
E per le finiture in cuoio o in pelliccia di un prodotto tessile?
L’etichetta reca la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che tali parti sono presenti (regolamento (UE) n. 1007/2011, art. 12, par. 1).
Fonti
- Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e marcatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili (testo consolidato del 15 febbraio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte del 5 luglio 2018, causa C-339/17, Verein für lauteren Wettbewerb contro Princesport EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Sull’etichetta tessile manca la composizione in fibre. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/textile-label/
Conphora (2026) Sull’etichetta tessile manca la composizione in fibre. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/textile-label/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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