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Labelling and packaging Manufacturer · Importer 5 min di lettura

Sulla nostra etichetta non c’è alcun indirizzo UE

Per il GPSR, un prodotto fuori dalla normativa di armonizzazione UE riporta nome e indirizzi postale ed elettronico del fabbricante, più quelli dell’importatore. Se il fabbricante è extra UE, i dati della persona responsabile nell’UE vanno su prodotto, imballaggio, collo o documento di accompagnamento. Per i prodotti armonizzati vale l’atto settoriale. Ogni offerta online ripete i dati.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) fa dell’identificazione una parte del prodotto. I fabbricanti indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, il proprio indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo di un unico punto di contatto. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, quando ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento (art. 9, par. 6). Gli importatori indicano i propri dati allo stesso modo e si assicurano che un’eventuale etichetta aggiuntiva non nasconda le informazioni richieste dal diritto dell’Unione presenti sull’etichetta del fabbricante (art. 11, par. 3).[1]

L’obbligo si estende lungo tutta la catena. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore si assicura che il fabbricante abbia rispettato l’articolo 9, paragrafi 5 e 6 (art. 11, par. 1). Prima di mettere un prodotto a disposizione, il distributore verifica che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato tali requisiti (art. 12, par. 1) e non vende finché ha motivo di ritenere che non lo abbiano fatto (art. 12, par. 3). Il regolamento si applica dal 13 dicembre 2024 (art. 52). Le scorte più vecchie immesse sul mercato prima del 13 dicembre 2024 in conformità della direttiva 2001/95/CE possono ancora essere messe a disposizione (art. 51); gli orientamenti della Commissione precisano che i nuovi requisiti in materia di informazioni sulla tracciabilità non si applicano a tali prodotti (comunicazione della Commissione C/2025/6233, sezione 2.1).[1]

Quando il fabbricante è fuori dall’UE, un prodotto rientrante nel GPSR può essere immesso sul mercato solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile (art. 16, par. 1). Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e i recapiti di tale operatore, compresi l’indirizzo postale ed elettronico, figurano sul prodotto o sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (art. 16, par. 3). Il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce una regola analoga per i prodotti soggetti agli atti di armonizzazione elencati al suo articolo 4, paragrafo 5, in cui i recapiti comprendono l’indirizzo postale (art. 4, parr. 1 e 4).[1][2]

Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione, il capo III, sezione 1, del GPSR, che contiene gli obblighi di fabbricante e importatore, non si applica (art. 2, par. 1, lett. b)). La regola è allora fissata dall’atto settoriale. Ai sensi della direttiva Bassa tensione, fabbricanti e importatori indicano il proprio nome e un indirizzo postale sul materiale oppure, quando ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali e dalle autorità di vigilanza del mercato (direttiva 2014/35/UE, artt. 6, par. 6, e 8, par. 3).[3]

Le offerte online ripetono i dati. Quando i prodotti sono venduti online o a distanza, l’offerta indica in modo chiaro e visibile il nome e gli indirizzi postale ed elettronico del fabbricante e, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, il nome e gli indirizzi della persona responsabile (GPSR, art. 19, lett. a) e b)). L’articolo 19 si trova al di fuori della sezione 1 e si applica quindi anche ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione.[1]

Come risolverlo

  1. Elencare i dati che il prodotto deve riportare

    Il fabbricante indica sempre il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, e il proprio indirizzo postale ed elettronico. Se importa il prodotto nell’UE, si aggiungono i Suoi dati. Se il fabbricante è fuori dall’UE, si indica anche l’operatore economico stabilito nell’UE responsabile del prodotto.

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  2. Verificare se è un atto settoriale a fissare la regola

    Per i prodotti rientranti nella normativa di armonizzazione dell’UE, come il materiale elettrico o i giocattoli, è l’atto settoriale a fissare l’obbligo di nome e indirizzo, e la sezione del GPSR dedicata a fabbricanti e importatori non si applica. La direttiva Bassa tensione, ad esempio, richiede un indirizzo postale sul materiale, in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali e dalle autorità.

  3. Riportare prima i dati sul prodotto

    I dati vanno sul prodotto. Solo quando ciò non è possibile possono figurare sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento. Annoti perché il prodotto stesso non può riportarli, per poter rispondere se un’autorità lo chiede.

  4. Aggiungere l’etichetta dell’importatore senza coprire nulla

    L’importatore aggiunge il proprio nome e i propri indirizzi, spesso con un’etichetta adesiva. L’etichetta non deve nascondere le informazioni che l’etichetta del fabbricante riporta in base al diritto dell’Unione, come le avvertenze, il numero di lotto o una marcatura di conformità.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  5. Allineare l’offerta online

    Ogni offerta online indica il nome e gli indirizzi postale ed elettronico del fabbricante e, per un fabbricante extra UE, il nome e gli indirizzi della persona responsabile. Aggiorni l’inserzione insieme all’etichetta, in modo che prodotto e offerta mostrino gli stessi operatori.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Grafica dell’etichetta con fabbricante, importatore e persona responsabileIl fabbricante, con l’etichetta aggiuntiva dell’importatoreGPSR, artt. 9, par. 6, 11, par. 3, e 16, par. 3
Una nota sul motivo per cui i dati figurano sull’imballaggio o in un documento di accompagnamentoIl fabbricante o l’importatoreSostiene la condizione «quando ciò non è possibile» di cui al GPSR, artt. 9, par. 6, e 11, par. 3; la nota in sé non è richiesta dal testo
L’offerta online con i dati degli operatoriIl venditoreGPSR, art. 19, lett. a) e b)

Se non si fa nulla

I distributori devono smettere di vendere

Il distributore verifica i dati del fabbricante e dell’importatore prima di mettere il prodotto a disposizione e non lo mette a disposizione finché ha motivo di ritenere che manchino (GPSR, art. 12, parr. 1 e 3).[1]

L’importatore non può immettere il prodotto sul mercato

L’importatore che ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme all’articolo 5 e all’articolo 9, paragrafi 2, 5 e 6, non lo immette sul mercato finché non sia stato reso conforme (GPSR, art. 11, par. 2).[1]

Le autorità possono ordinare il ritiro del prodotto dal mercato

Ai sensi della direttiva Bassa tensione, ad esempio, dati del fabbricante o dell’importatore assenti, falsi o incompleti costituiscono una non conformità formale; se persiste, lo Stato membro limita o vieta il prodotto oppure ne dispone il ritiro o il richiamo (direttiva Bassa tensione, art. 22, par. 1, lett. f), e par. 2).[3]

Domande su questo problema

Basta un indirizzo e-mail?

No. Il GPSR richiede l’indirizzo postale e quello elettronico e, se diverso, l’indirizzo postale o elettronico di un unico punto di contatto (GPSR, art. 9, par. 6).

L’indirizzo UE può figurare soltanto sulla scatola di spedizione?

Per la persona responsabile nell’UE sì: il suo nome e i suoi recapiti possono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (GPSR, art. 16, par. 3; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 4). I dati del fabbricante e dell’importatore vanno sul prodotto, a meno che ciò non sia possibile.

Vendiamo un prodotto elettrico. Si applica la regola del GPSR?

Per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione, il capo III, sezione 1, del GPSR non si applica (art. 2, par. 1, lett. b)). Si applica invece l’atto settoriale: ai sensi della direttiva Bassa tensione, fabbricante e importatore indicano un indirizzo postale sul materiale (artt. 6, par. 6, e 8, par. 3).

Serve l’indirizzo anche nel nostro negozio online?

Sì. Un’offerta online riporta il nome e gli indirizzi postale ed elettronico del fabbricante e, se il fabbricante è fuori dall’UE, i dati della persona responsabile (GPSR, art. 19, lett. a) e b)).

Chi è la persona responsabile se il fabbricante è fuori dall’UE?

Un operatore economico stabilito nell’UE: l’importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure un fornitore di servizi di logistica per i prodotti che gestisce, se nell’UE non è stabilito nessun altro operatore (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 2, applicato dal GPSR, art. 16, par. 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Sulla nostra etichetta non c’è alcun indirizzo UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/label-no-eu-address/
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