La dogana ha bloccato la nostra spedizione alla frontiera dell’UE
Ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di frontiera sospendono l’immissione in libera pratica di un prodotto quando mancano i documenti richiesti, quando non è marcato o etichettato come prescritto, quando reca una marcatura CE falsa, quando mancano i dati dell’operatore economico dell’UE oppure quando appare non conforme o pericoloso. L’autorità di vigilanza del mercato ha poi quattro giorni lavorativi per chiedere il mantenimento della sospensione. Si producano subito a tale autorità i documenti e i dati dell’etichetta.
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Perché accade
I controlli alla frontiera sono disciplinati dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020. Ogni Stato membro designa la dogana o un’altra autorità incaricata di controllare i prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, e i prodotti destinati all’immissione in libera pratica sono controllati sulla base di un’analisi dei rischi (art. 25). Il capo si applica in generale ai prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione, non soltanto a quelli recanti la marcatura CE (art. 2, par. 2); il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti conferma che esso si applica direttamente ai prodotti di consumo rientranti in tale regolamento (regolamento (UE) 2023/988, considerando 62).[1][3]
L’articolo 26 elenca i casi in cui l’immissione deve essere sospesa: il prodotto non è accompagnato dalla documentazione richiesta dal diritto dell’Unione, oppure sussistono ragionevoli dubbi sulla sua autenticità, esattezza o completezza; non è marcato o etichettato come prescritto; reca una marcatura CE o un’altra marcatura prescritta apposta in modo falso o fuorviante; il nome e i recapiti dell’operatore economico UE richiesti dall’articolo 4 per determinati prodotti armonizzati non sono indicati o identificabili; oppure, per qualsiasi altro motivo, vi sono ragioni per ritenere che il prodotto non sia conforme o presenti un rischio grave. La dogana notifica immediatamente la sospensione all’autorità di vigilanza del mercato, che può anche chiedere alla dogana, di propria iniziativa, di sospendere un’immissione (art. 26, parr. 2 e 3).[2]
Il termine dell’articolo 27 è breve. Il prodotto è svincolato una volta espletate le altre formalità e se l’autorità di vigilanza del mercato, entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, non ha chiesto di mantenerla oppure ha approvato lo svincolo. Lo svincolo non costituisce prova di conformità. Se l’autorità conclude che il prodotto presenta un rischio grave o non è conforme, ne vieta l’immissione sul mercato, la dogana rifiuta lo svincolo e una dicitura in tal senso è inserita nel sistema doganale e, se del caso, nella fattura; un prodotto che presenta un rischio può essere distrutto a spese del dichiarante (art. 28).[2]
Ciò che l’importatore deve poter dimostrare dipende dalle norme che disciplinano il prodotto. Per i prodotti disciplinati dagli atti di armonizzazione elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, l’operatore economico UE verifica che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano e può fornirle su richiesta motivata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3). Per i prodotti di consumo rientranti nel regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, l’importatore tiene a disposizione la documentazione tecnica del fabbricante con la relativa analisi interna dei rischi (artt. 9, par. 2, e 11, par. 6), e il prodotto richiede un operatore economico stabilito nell’Unione che ne sia responsabile, indicato sul prodotto, sull’imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento (art. 16, parr. 1 e 3).[3]
Come risolverlo
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Individuare quale dei cinque motivi si applica
Il regolamento elenca cinque motivi di sospensione: documentazione mancante o dubbia, marcatura o etichettatura mancante o errata, marcatura CE apposta in modo falso o fuorviante, nessun operatore economico UE identificabile con i relativi recapiti (motivo previsto per i prodotti armonizzati di cui all’articolo 4 del regolamento) oppure qualsiasi altro motivo per ritenere che il prodotto non sia conforme o presenti un rischio grave. Chieda all’ufficio doganale quale sia: la risposta decide che cosa inviare.
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Inviare la documentazione all’autorità di vigilanza del mercato
La dogana notifica all’autorità di vigilanza del mercato ogni sospensione. Se tale autorità non chiede alla dogana entro quattro giorni lavorativi di mantenere la sospensione, la merce viene immessa in libera pratica una volta espletate le altre formalità: entro quel termine servono quindi la documentazione tecnica, i rapporti di prova e, dove la normativa di settore lo richiede, la dichiarazione di conformità UE. Produca ciò che manca, senza attendere il fornitore.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console -
Verificare la marcatura e l’operatore UE sul prodotto
Verifichi che il prodotto rechi la marcatura e l’etichettatura richieste dal diritto dell’Unione, nonché il nome e i recapiti dell’operatore economico responsabile nell’UE. Un indirizzo mancante o una marcatura CE apposta in modo errato sono di per sé un motivo di sospensione, indipendentemente dai documenti.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Concordare l’azione correttiva con l’autorità
Se l’irregolarità è una carenza formale sanabile, l’autorità può richiedere un’azione correttiva entro il termine da essa fissato. Proponga la correzione, indichi chi la esegue e dove, e chieda se la merce possa essere svincolata una volta completata.
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Conoscere il significato di un rifiuto prima di contestarlo
Se l’autorità conclude che il prodotto presenta un rischio grave o non è conforme, ne vieta l’immissione sul mercato e la dogana non lo svincola; una dicitura in tal senso è inserita nel sistema doganale e, se del caso, nella fattura. Un prodotto che presenta un rischio può essere distrutto a spese del dichiarante.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica | Il fabbricante; l’importatore la tiene a disposizione | GPSR, artt. 9, par. 2, e 11, par. 6; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a) |
| Dichiarazione di conformità UE | Il fabbricante, ove si applichi la normativa di armonizzazione dell’Unione | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a) |
| Rapporti di prova e altre prove di conformità | Un laboratorio o il fabbricante | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. b) |
| Nome e recapiti dell’operatore economico UE sul prodotto | Il fabbricante, l’importatore, il rappresentante autorizzato o il fornitore di servizi di logistica | Regolamento (UE) 2019/1020, artt. 4, par. 4, e 26, par. 1, lett. d); GPSR, art. 16, parr. 1 e 3 |
| La fattura commerciale e i documenti di accompagnamento | La Sua dichiarazione doganale | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 28, parr. 1 e 2 |
Se non si fa nulla
Lo svincolo è negato e il rifiuto è riportato sui Suoi documenti
Se l’autorità conclude che il prodotto presenta un rischio grave o non è conforme, la dogana non lo svincola e nel sistema doganale e, se del caso, nella fattura è inserita la dicitura che l’immissione in libera pratica non è autorizzata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 28, parr. 1 e 2).[2]
La merce è distrutta a Suo carico
Le autorità possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, quando lo ritengano necessario e proporzionato; i costi sono a carico della persona che dichiara il prodotto per l’immissione in libera pratica (regolamento (UE) 2019/1020, art. 28, par. 4).[2]
Le prove e lo stoccaggio sono a Suo carico
Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità di recuperare i costi delle prove, delle misure di frontiera, dello stoccaggio e dell’azione correttiva prima dello svincolo (regolamento (UE) 2019/1020, art. 15).[2]
Lo svincolo non prova nulla
Un prodotto svincolato dopo una sospensione non è per ciò stesso dimostrato conforme al diritto dell’Unione; la vigilanza del mercato può comunque intervenire sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 27).[2]
Domande su questo problema
Per quanto tempo può essere trattenuta la spedizione?
Il prodotto è svincolato quando sono espletate le altre formalità doganali e l’autorità di vigilanza del mercato, entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, non ha chiesto alla dogana di mantenerla oppure ha approvato lo svincolo (regolamento (UE) 2019/1020, art. 27). Gli articoli da 26 a 28 non fissano alcun ulteriore termine una volta mantenuta la sospensione: essa termina con lo svincolo (art. 27, lett. b)) o con il rifiuto (art. 28).
Chi decide, la dogana o l’autorità di vigilanza del mercato?
La dogana, o un’altra autorità designata dallo Stato membro, sospende lo svincolo e ne dà immediata notifica all’autorità di vigilanza del mercato; è quest’ultima a decidere se il prodotto possa essere immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, artt. 25, 26, par. 2, e 28).
Il nostro prodotto non reca la marcatura CE. La dogana può comunque fermarlo?
I motivi di sospensione comprendono la documentazione mancante richiesta dal diritto dell’Unione applicabile al prodotto e qualsiasi altro motivo per ritenere che il prodotto non sia conforme o presenti un rischio grave (art. 26, par. 1, lett. a) ed e)). Gli articoli da 25 a 28 si applicano a tutti i prodotti disciplinati dal diritto dell’Unione (art. 2, par. 2), compresi i prodotti di consumo rientranti nel GPSR (considerando 62 del GPSR). Tali prodotti richiedono la documentazione tecnica (GPSR, artt. 9, par. 2, e 11, par. 6) e un operatore economico responsabile nell’UE (GPSR, art. 16, par. 1).
Possiamo riesportare la merce?
Se un prodotto rifiutato è dichiarato per un regime doganale diverso dall’immissione in libera pratica, la stessa dicitura è inserita in tali documenti, purché l’autorità non si opponga (regolamento (UE) 2019/1020, art. 28, par. 3). Interpelli l’autorità prima di presentare una nuova dichiarazione.
Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020, capo VII — prodotti che entrano nel mercato dell’Unione EUR-Lex · consultato il 30 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). La dogana ha bloccato la nostra spedizione alla frontiera dell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/customs-stopped-goods/
Conphora (2026) La dogana ha bloccato la nostra spedizione alla frontiera dell’UE. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/customs-stopped-goods/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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