Un inquinante persistente vietato nel nostro prodotto?
Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta di fabbricare, immettere sul mercato e usare le sostanze del suo allegato I, anche negli articoli. Piccole quantità sono tollerate solo come contaminanti in tracce non intenzionali entro i limiti di ciascuna voce. Chieda ai fornitori che cosa contiene ogni materiale, faccia eseguire prove dove il rischio è reale e segua le voci che cambiano.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Il regolamento (UE) 2019/1021 attua nel diritto dell’UE le norme internazionali sugli inquinanti organici persistenti. Il suo nucleo è breve: sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli, e sono soggette a restrizioni le sostanze dell’allegato II, fatto salvo in entrambi i casi l’articolo 4 (art. 3, parr. 1 e 2). Il regolamento mutua dal REACH le definizioni di articolo, sostanza, miscela e immissione sul mercato (art. 2).[1][2]
Le esenzioni sono strette. L’articolo 3 non si applica a una sostanza usata per la ricerca su scala di laboratorio o come standard di riferimento, né a una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale, come specificato nelle voci pertinenti dell’allegato I o II (art. 4, par. 1). Un contaminante in tracce non intenzionale è un livello presente in modo accidentale in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo (art. 2, punto 12). I livelli tollerati sono quindi fissati per ciascuna sostanza nell’allegato, non negli articoli del regolamento.[1]
Le voci riportano numeri concreti. La voce PFOA tollera il PFOA o i suoi sali fino a 0,025 mg/kg in sostanze, miscele o articoli, e qualsiasi composto correlato al PFOA o loro combinazione fino a 1 mg/kg (punti 1 e 2). La voce PFHxS fissa 0,025 mg/kg per il PFHxS o i suoi sali e 1 mg/kg per la somma dei composti correlati al PFHxS (punti 1 e 2). Le voci su tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE fissano una somma di 10 mg/kg in miscele o articoli diversi dai materiali a contatto con alimenti, consentono in deroga le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito della direttiva RoHS e fissano valori più alti, via via decrescenti, per gli articoli fabbricati con materiale recuperato e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia fabbricati con tale materiale. Le SCCP sono ammesse negli articoli sotto lo 0,15 % in peso. Alcune voci si inaspriscono a date fisse, come l’UV-328 (100 mg/kg dal 4 agosto 2025, 10 mg/kg dal 4 agosto 2027, 1 mg/kg dal 4 agosto 2029) e il Dechlorane Plus (1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028, poi 1 mg/kg). Diverse voci consentono inoltre usi specifici fino a date stabilite, per esempio nelle parti di aeromobili o di veicoli.[1]
L’elenco cambia. La Commissione adotta atti delegati per modificare gli allegati I, II e III, con un atto distinto per ciascuna sostanza (art. 15, par. 1). Per una sostanza aggiunta dopo il 15 luglio 2019, gli articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile a tale sostanza, o in tale data, beneficiano di un periodo di sei mesi, e gli articoli già in uso in quella data restano ammessi (art. 4, par. 2). Le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri (art. 14). Un fascicolo di conformità sui POP è quindi un registro datato: quali voci, quali limiti, quali dichiarazioni dei fornitori e quali prove.[1]
I limiti non sostituiscono gli obblighi generali di sicurezza. Per gli articoli di consumo di uso corrente privi di un atto di armonizzazione specifico, i limiti sui POP si applicano insieme al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (UE) 2023/988, per cui fabbricanti e importatori rispettano entrambi: i limiti e gli obblighi del GPSR in materia di analisi dei rischi, documentazione tecnica, identificazione e indirizzo (artt. 9 e 11).[3]
Come risolverlo
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Sapere che cosa copre l’elenco
L’allegato I elenca le sostanze di cui sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso, in quanto tali, in miscele o in articoli. L’allegato II elenca le sostanze soggette a restrizioni. La Commissione modifica gli allegati con atti delegati, uno per sostanza, quindi l’elenco non è fisso.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Interpellare i fornitori materiale per materiale
Invii a ciascun fornitore i nomi attuali dell’allegato I per i materiali che consegna, come plastiche, schiume, rivestimenti e tessili, e chieda una dichiarazione scritta per ogni materiale. Chieda in particolare se è impiegato materiale recuperato o riciclato, perché alcune voci fissano limiti distinti per esso.
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Confrontare i risultati con i limiti delle voci
Una sostanza dell’allegato I è tollerata solo quando è un contaminante in tracce non intenzionale, pari o inferiore al valore fissato nella sua voce. Esempi: 0,025 mg/kg per il PFOA o i suoi sali e per il PFHxS o i suoi sali, e 10 mg/kg per la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE in miscele o articoli diversi dai materiali a contatto con alimenti.
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Segnare le date in cui i limiti si inaspriscono
Diversi limiti scendono nel tempo. L’UV-328 è tollerato fino a 100 mg/kg dal 4 agosto 2025, 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e 1 mg/kg dal 4 agosto 2029. Il Dechlorane Plus è tollerato a 1.000 mg/kg al massimo fino al 15 aprile 2028, poi a 1 mg/kg. Pianifichi i cambi di fornitore e le nuove prove prima di tali date.
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Conservare le prove e ricontrollare a ogni modifica
Archivi le dichiarazioni dei fornitori e i rapporti di prova per prodotto e materiale. Quando una voce viene aggiunta o modificata, riesamini la Sua gamma di prodotti; per una sostanza di nuova aggiunta, gli articoli prodotti prima della data di applicazione beneficiano soltanto di un periodo di sei mesi.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Dichiarazioni dei fornitori sulle sostanze dell’allegato I per ogni materiale | I Suoi fornitori | Regolamento (UE) 2019/1021, art. 3, par. 1 e allegato I |
| Rapporti di prova per i materiali a rischio, confrontati con i limiti delle voci | Un laboratorio | Regolamento (UE) 2019/1021, art. 4, par. 1, lett. b) e allegato I |
| Un elenco datato delle voci e dei limiti dell’allegato I rispetto ai quali ha verificato | Il Suo fascicolo di conformità | Regolamento (UE) 2019/1021, art. 15, par. 1 |
Se non si fa nulla
Il divieto riguarda anche gli articoli
Sono vietate la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli, fatte salve le esenzioni dell’articolo 4 (regolamento (UE) 2019/1021, art. 3, par. 1).[1]
Solo un breve periodo per gli articoli fabbricati prima di una nuova inclusione
Per una sostanza aggiunta all’allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, il divieto non si applica per sei mesi alla sostanza presente in articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile a tale sostanza, o in tale data (regolamento (UE) 2019/1021, art. 4, par. 2).[1]
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni per le violazioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (regolamento (UE) 2019/1021, art. 14).[1]
Domande su questo problema
Che cos’è un contaminante in tracce non intenzionale?
Un livello di una sostanza presente in modo accidentale in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo, e superiore al limite di rilevamento dei metodi esistenti (regolamento (UE) 2019/1021, art. 2, punto 12). Il livello tollerato è fissato in ciascuna voce dell’allegato I.
La plastica riciclata ha un limite più alto per i ritardanti di fiamma bromurati?
Per le miscele o gli articoli che contengono o sono fabbricati con materiale recuperato contenente questi PBDE, il limite per la somma è 500 mg/kg, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027. Per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia fabbricati con tale materiale scende a 10 mg/kg dal 17 maggio 2027. Questi valori non riguardano i materiali a contatto con alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 (allegato I, voci PBDE, punto 2).
I limiti per i PBDE si applicano alle apparecchiature elettriche?
No. Le voci PBDE consentono, in deroga, la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE (regolamento (UE) 2019/1021, allegato I, voci PBDE, punto 3). Per tali apparecchiature vale il limite RoHS per i PBDE dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
Le paraffine clorurate a catena corta sono ammesse negli articoli?
In deroga, sono ammessi articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso (regolamento (UE) 2019/1021, allegato I, voce SCCP, punto 1).
Che rapporto c’è con il REACH?
Il regolamento sui POP usa le definizioni del REACH per articolo, sostanza, miscela e immissione sul mercato (regolamento (UE) 2019/1021, art. 2). È un atto distinto: una dichiarazione REACH o RoHS non risponde a una domanda sui POP.
Fonti
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (testo consolidato del 30 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (testo consolidato del 22 giugno 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Un inquinante persistente vietato nel nostro prodotto?. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/pops-in-product/
Conphora (2026) Un inquinante persistente vietato nel nostro prodotto?. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/pops-in-product/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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