Non sappiamo se il nostro prodotto sia un dispositivo medico
Ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, un prodotto è un dispositivo medico quando il fabbricante lo destina a uno scopo medico, come diagnosi, prevenzione, monitoraggio o trattamento di malattie o lesioni; la destinazione d’uso si ricava da etichetta, istruzioni e materiali promozionali. Rientrano nel regolamento anche prodotti privi di scopo medico elencati nell’allegato XVI.
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Perché accade
Il regolamento sui dispositivi medici, il regolamento (UE) 2017/745, si applica dal 26 maggio 2021 (art. 123, par. 2). Riguarda i dispositivi medici e i loro accessori immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio nell’UE (art. 1, par. 1). Un dispositivo medico è qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo per una o più delle seguenti destinazioni d’uso mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie; diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità; studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico; fornitura di informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni (art. 2, punto 1).[1]
La parola decisiva è «destinato». La destinazione d’uso è l’uso al quale è destinato un dispositivo secondo i dati forniti dal fabbricante sull’etichetta, nelle istruzioni per l’uso o nel materiale o nelle dichiarazioni promozionali o di vendita, e quale specificata dal fabbricante nella valutazione clinica (art. 2, punto 12). Lo stesso prodotto fisico può essere un prodotto per il benessere o un dispositivo medico, a seconda di ciò che il fabbricante dichiara che faccia. Il regolamento vieta inoltre le dichiarazioni che inducono in errore quanto alla destinazione d’uso, alla sicurezza o alle prestazioni, o che suggeriscono usi diversi da quelli valutati (art. 7).[1]
I confini sono tracciati nell’articolo sull’ambito di applicazione. Il regolamento non si applica ai medicinali e, per decidere tra le due categorie, si tiene conto in particolare del principale meccanismo d’azione (art. 1, par. 6, lett. b)); un dispositivo non esercita la sua azione principale prevista con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici (art. 2, punto 1). Non si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 (art. 1, par. 6, lett. e)), che li definisce in base alle finalità di pulizia, profumazione, modifica dell’aspetto e cura (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 2, par. 1, lett. a)). I prodotti con una finalità sia medica sia non medica soddisfano entrambi i gruppi di requisiti (art. 1, par. 3), e la Commissione può decidere lo status di un prodotto con un atto di esecuzione (art. 4).[1][2]
Alcuni prodotti rientrano nel regolamento pur non avendo uno scopo medico. L’allegato XVI elenca le lenti a contatto e altri articoli destinati all’occhio, i prodotti per modificare l’anatomia con mezzi chirurgici invasivi, le sostanze di riempimento dermico, le apparecchiature per ridurre o distruggere il tessuto adiposo, le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità come i laser e la luce pulsata intensa per il rimodellamento della pelle, la rimozione dei tatuaggi o l’epilazione, e le apparecchiature per la stimolazione cerebrale. Rientrano nel regolamento dalla data di applicazione delle specifiche comuni di ciascun gruppo (art. 1, par. 2). Tali specifiche comuni sono nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, che si applica dal 22 giugno 2023 (art. 3); il suo articolo 2, come modificato nel 2023, consente ai prodotti già legittimamente commercializzati prima di tale data di restare sul mercato fino al 31 dicembre 2028, oppure fino al 31 dicembre 2029 se è necessaria un’indagine clinica, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.[1][4]
Se il prodotto è un dispositivo, il lavoro è considerevole. I dispositivi sono classificati nelle classi I, IIa, IIb e III in base all’allegato VIII (art. 51). I fabbricanti gestiscono un sistema di gestione dei rischi, una valutazione clinica, un sistema di gestione della qualità e la sorveglianza post-commercializzazione, redigono la documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità e le conservano per almeno 10 anni, o 15 per i dispositivi impiantabili (art. 10). I dispositivi di classe I sono autodichiarati, salvo quelli sterili, con funzione di misura e gli strumenti chirurgici riutilizzabili (art. 52, par. 7). I dispositivi certificati ai sensi delle vecchie direttive possono ancora essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2027 o al 31 dicembre 2028, a seconda della classe, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 120, paragrafi da 3 bis a 3 quater. La Commissione ha proposto modifiche al regolamento (COM(2025) 1023); si tratta di una proposta, non di diritto vigente. Se non è un dispositivo, si applicano altri atti; per i prodotti radio, i dispositivi medici sono esclusi dai requisiti di cibersicurezza del regolamento delegato (UE) 2022/30 (art. 2, par. 1): fino all’abrogazione di tale atto, l’11 dicembre 2027, la qualificazione decide quindi anche quali regole radio si applicano (regolamento delegato (UE) 2026/339, art. 1).[1][3][5]
Come risolverlo
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Mettere per iscritto la destinazione d’uso come la indicano i Suoi materiali
Raccogliere etichetta, istruzioni, imballaggio, sito web, schede sui marketplace, copioni di vendita e post sui social. Il regolamento ricava la destinazione d’uso dai dati forniti dal fabbricante sull’etichetta, nelle istruzioni per l’uso e nei materiali o nelle dichiarazioni promozionali o di vendita: contano quindi tutti.
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Confrontare tale destinazione con gli scopi medici
Un dispositivo medico è destinato alla diagnosi, alla prevenzione, al monitoraggio, alla previsione, alla prognosi, al trattamento o all’attenuazione di malattie; di una lesione o di una disabilità; allo studio, alla sostituzione o alla modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; oppure al controllo del concepimento o al sostegno al concepimento. Un prodotto la cui azione principale prevista è farmacologica, immunologica o metabolica non è un dispositivo; può essere un medicinale.
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Verificare l’elenco dell’allegato XVI dei prodotti privi di scopo medico
Alcuni prodotti privi di scopo medico rientrano comunque nel regolamento: lenti a contatto colorate o di altro tipo, prodotti per la modifica dell’anatomia per via chirurgica, sostanze di riempimento dermico, apparecchiature per ridurre il tessuto adiposo, apparecchiature a luce ad alta intensità come i laser e la luce pulsata intensa (IPL) per l’epilazione o il trattamento della pelle, e apparecchiature per la stimolazione cerebrale.
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Se è un dispositivo, classificarlo e pianificare il percorso
Classificarlo nella classe I, IIa, IIb o III secondo le regole dell’allegato VIII. I dispositivi di classe I possono essere dichiarati conformi dal fabbricante dopo la redazione della documentazione tecnica, a meno che siano sterili, abbiano una funzione di misura o siano strumenti chirurgici riutilizzabili. Le classi superiori richiedono un organismo notificato.
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Se non è un dispositivo, mantenere coerenti le dichiarazioni
Eliminare da ogni canale le formulazioni di scopo medico, perché la destinazione d’uso si ricava dai Suoi stessi materiali. Applicare poi gli atti che disciplinano effettivamente il prodotto, come il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti o, per i prodotti radio, la direttiva sulle apparecchiature radio.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Una nota di qualificazione: destinazione d’uso, verifica dello scopo medico, controllo dell’allegato XVI e conclusione | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2017/745, art. 1, par. 2, art. 2, punti 1 e 12 |
| Per un dispositivo: documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e, se necessario, certificato dell’organismo notificato | Il fabbricante | Regolamento (UE) 2017/745, art. 10, parr. 4 e 6, art. 52 e allegati II e III |
Se non si fa nulla
Le dichiarazioni ingannevoli sono vietate
Etichettatura, istruzioni per l’uso e pubblicità non possono indurre in errore l’utilizzatore o il paziente quanto alla destinazione d’uso, alla sicurezza e alle prestazioni, ad esempio attribuendo al dispositivo funzioni che non ha o suggerendo usi diversi dalla destinazione d’uso valutata (regolamento (UE) 2017/745, art. 7).[1]
La vendita online non sfugge alle regole
Un dispositivo offerto mediante servizi della società dell’informazione a una persona stabilita nell’UE deve essere conforme al regolamento, e il venditore deve fornire una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta di un’autorità competente (regolamento (UE) 2017/745, art. 6, parr. 1 e 3).[1]
Le autorità possono limitare o ritirare il dispositivo
Se un fabbricante non collabora o fornisce informazioni incomplete o errate, l’autorità competente può vietare o limitare il dispositivo sul proprio mercato, ritirarlo o richiamarlo (regolamento (UE) 2017/745, art. 10, par. 14).[1]
Domande su questo problema
Un fitness tracker è un dispositivo medico?
Dipende dalla destinazione d’uso che il fabbricante gli attribuisce. Contare i passi per il fitness non è uno scopo medico elencato; monitorare una malattia lo è (regolamento (UE) 2017/745, art. 2, punto 1). La destinazione si ricava da etichetta, istruzioni e materiali promozionali o di vendita (art. 2, punto 12).
Un software può essere un dispositivo medico?
Sì. La definizione comprende il software destinato dal fabbricante a uno scopo medico (regolamento (UE) 2017/745, art. 2, punto 1), e il software è considerato un dispositivo attivo (art. 2, punto 4).
Vendiamo un dispositivo IPL per l’epilazione. Rientra nell’MDR?
Le apparecchiature a luce ad alta intensità per l’epilazione o il trattamento della pelle sono elencate nell’allegato XVI e rientrano quindi nel regolamento come prodotti privi di scopo medico dal 22 giugno 2023, data in cui hanno iniziato ad applicarsi le specifiche comuni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 (regolamento (UE) 2017/745, art. 1, par. 2, e allegato XVI, punto 5; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, art. 3). I prodotti già legittimamente commercializzati prima di tale data possono beneficiare, a certe condizioni, di periodi transitori (art. 2 di tale regolamento).
Una crema può essere insieme un cosmetico e un dispositivo medico?
Il regolamento non si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento (UE) 2017/745, art. 1, par. 6, lett. e)). La qualificazione segue la destinazione d’uso e il modo in cui il prodotto agisce.
I dispositivi di classe I richiedono un organismo notificato?
No, con tre eccezioni: i dispositivi immessi sul mercato sterili, con funzione di misura o come strumenti chirurgici riutilizzabili richiedono un organismo notificato per tali aspetti (regolamento (UE) 2017/745, art. 52, par. 7).
Fonti
- Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (versione consolidata del 19 luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (versione consolidata del 18 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento delegato (UE) 2022/30 sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) e f), della direttiva 2014/53/UE (versione consolidata del 27 ottobre 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti privi di una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 (versione consolidata del 22 giugno 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento delegato (UE) 2026/339 che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non sappiamo se il nostro prodotto sia un dispositivo medico. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/medical-or-wellness/
Conphora (2026) Non sappiamo se il nostro prodotto sia un dispositivo medico. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/medical-or-wellness/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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author = {Conphora},
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