Vendiamo scarpe senza l’etichetta dei materiali
La direttiva 94/11/CE impone che le calzature vendute ai consumatori rechino, su almeno una scarpa di ogni paio, un’etichetta con il materiale di tomaia, fodera e suola esterna, in pittogrammi o parole. La fornisce il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’UE; in mancanza, chi immette per primo le calzature sul mercato UE. I rivenditori ne verificano la presenza.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
La direttiva 94/11/CE istituisce un unico sistema europeo per dire ai consumatori di che cosa sono fatte le loro scarpe. Riguarda l’etichettatura dei materiali impiegati nei principali componenti delle calzature in vendita al consumatore e definisce calzature tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede, comprese le parti commercializzate separatamente (art. 1, par. 1). L’allegato II ne dà esempi, dai sandali e dalle espadrillas agli scarponi da sci, alle scarpette da ballo, alle calzature monouso e alle calzature ortopediche. Sono escluse le calzature usate già indossate, le calzature giocattolo, le calzature di protezione disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE e le calzature disciplinate dalla direttiva 76/769/CEE (art. 1, par. 1). Entrambe le direttive sono state nel frattempo abrogate: il regolamento (UE) 2016/425 ha sostituito la prima dal 21 aprile 2018 e i riferimenti ad essa si intendono fatti a tale regolamento (art. 46 del regolamento (UE) 2016/425); il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha abrogato la seconda con effetto dal 1° giugno 2009, e che cosa copra oggi tale esclusione non risulta chiaro dal testo.[1][5][6]
L’etichetta riguarda tre parti. La tomaia è la faccia esterna dell’elemento strutturale fissato alla suola esterna; la fodera e soletta di pulizia costituiscono l’interno della scarpa; la suola esterna è la parte inferiore soggetta ad abrasione (art. 1, par. 2, e allegato I, punto 1). Per la tomaia e per la fodera e soletta di pulizia l’etichetta indica il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie; per la suola esterna, almeno l’80 % del volume. Se nessun materiale raggiunge l’80 %, si indicano i due materiali principali (art. 4, par. 1). Gli accessori e i rinforzi come le toppe per la caviglia, le bordature, le fibbie e i rinforzi per gli occhielli non sono conteggiati per la tomaia (art. 1, par. 2, punto iii)).[1]
I materiali rientrano in quattro categorie definite nell’allegato I, punto 2: cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile e altri materiali. Le definizioni contano. La pelle ridotta in fibre, particelle o polvere e poi trasformata in fogli non è cuoio, e il rivestimento superficiale del cuoio non può superare lo spessore di 0,15 mm; il cuoio rivestito ha un rivestimento di spessore superiore a 0,15 mm ma non superiore a un terzo dello spessore totale.[1]
Anche la forma dell’etichetta è stabilita. Le informazioni sono riportate sulla calzatura stessa, mediante pittogrammi o indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può stabilire (art. 4, par. 2). Sono apposte su almeno una scarpa di ogni paio, mediante stampa, incollaggio, goffratura o un’etichetta applicata, e devono essere visibili, saldamente fissate e accessibili, con pittogrammi sufficientemente grandi da essere compresi. Non devono indurre in errore il consumatore (art. 4, parr. 3 e 4). Altri testi possono accompagnarle (art. 5). Gli Stati membri non possono vietare né ostacolare le calzature conformi a questi requisiti applicando regole nazionali di etichettatura non armonizzate (art. 3), e la Corte ha interpretato gli artt. 3 e 5 nel senso che ostano a un obbligo nazionale di indicare il paese di origine per i componenti in cuoio delle calzature (causa C-95/14).[1][4]
La responsabilità ricade sull’impresa più vicina all’origine. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell’UE fornisce l’etichetta e risponde della sua esattezza; se nessuno dei due è stabilito nell’UE, l’obbligo ricade su chi immette per primo le calzature sul mercato dell’UE. Il rivenditore resta responsabile di garantire che le scarpe da lui vendute rechino l’etichetta (art. 4, par. 5). Poiché si tratta di una direttiva, la fanno rispettare gli Stati membri ai sensi del diritto nazionale (art. 2), ed essa figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano le misure correttive di tale regolamento (art. 16).[1][2]
Come risolverlo
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Verifichi che il prodotto sia una calzatura
Per calzature si intendono tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede, dai sandali agli stivali al ginocchio, comprese le scarpe sportive, le pantofole e le calzature monouso con suola applicata. Sono escluse le calzature usate già indossate e le calzature giocattolo, nonché le calzature di protezione disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE, oggi da intendersi come regolamento (UE) 2016/425, e le calzature disciplinate dalla direttiva 76/769/CEE, abrogata nel 2009.
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Individui il materiale di ciascuna delle tre parti
L’etichetta riguarda la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna. Per la tomaia e per la fodera indichi il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie; per la suola esterna, almeno l’80 % del volume. Se nessun materiale raggiunge l’80 %, indichi i due materiali principali. Non consideri gli accessori come fibbie, bordature e rinforzi per gli occhielli.
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Utilizzi le quattro categorie di materiali
Classifichi ciascuna parte come cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali, secondo le definizioni dell’allegato I. Il cuoio ridotto in fibre o polvere e trasformato in fogli non è cuoio. Il cuoio rivestito ha un rivestimento superficiale di spessore superiore a 0,15 mm ma non superiore a un terzo dello spessore totale.
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Scelga pittogrammi o parole e applichi l’etichetta
Utilizzi i pittogrammi dell’allegato I o le indicazioni scritte nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può stabilire. Riporti le informazioni su almeno una scarpa di ogni paio, mediante stampa, incollaggio, goffratura o un’etichetta applicata. Devono essere visibili, saldamente fissate, accessibili e non fuorvianti.
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Stabilisca chi fornisce l’etichetta
Definisca nel contratto di acquisto chi fornisce l’etichetta e ne garantisce l’esattezza: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nell’UE oppure, se nessuno dei due è stabilito nell’UE, l’impresa che immette per prima le scarpe sul mercato dell’UE. Come rivenditore, controlli le paia in arrivo prima che vengano messe in vendita.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| L’etichetta o la marcatura per la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna | Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nell’UE o chi immette per primo le calzature sul mercato dell’UE | Direttiva 94/11/CE, art. 4, parr. da 1 a 5 |
| Le specifiche dei materiali del fornitore a supporto della classificazione all’80 % | Il fornitore | Direttiva 94/11/CE, art. 1, par. 2, art. 4, par. 1, e allegato I |
Se non si fa nulla
Contro le scarpe senza etichetta si può intervenire
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le calzature immesse sul mercato soddisfino i requisiti di etichettatura; se calzature non conformi sono immesse sul mercato, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate ai sensi della propria legislazione nazionale (direttiva 94/11/CE, art. 2, parr. 1 e 2).[1]
Il rivenditore resta responsabile
Chi fornisce l’etichetta risponde della sua esattezza, ma il rivenditore resta responsabile di garantire che le calzature da lui vendute rechino l’etichettatura prescritta (direttiva 94/11/CE, art. 4, par. 5).[1]
Si applicano le misure di vigilanza del mercato
La direttiva sull’etichettatura delle calzature figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020; se un prodotto non è conforme, le autorità impongono un’azione correttiva e, se questa non è adottata, provvedono al ritiro o al richiamo del prodotto o ne vietano la vendita (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 1, 2, 3 e 5).[2]
Domande su questo problema
Serve un’etichetta su ogni scarpa o una per paio?
Basta una per paio. Per etichettatura si intende l’apposizione delle informazioni prescritte su almeno una calzatura di ogni paio (direttiva 94/11/CE, art. 4, par. 3).
Possiamo usare le parole al posto dei pittogrammi?
Sì. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’UE può scegliere pittogrammi o indicazioni scritte, almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può stabilire (direttiva 94/11/CE, art. 4, par. 2).
La tomaia è metà cuoio e metà tessuto. Che cosa scriviamo?
Se nessun materiale rappresenta almeno l’80 %, l’etichetta indica i due materiali principali utilizzati (direttiva 94/11/CE, art. 4, par. 1).
Possiamo aggiungere «cuoio pieno fiore» o altri testi?
Altri testi possono accompagnare le informazioni prescritte. «Pieno fiore» può essere utilizzato solo per il cuoio che conserva la superficie originaria del fiore, senza alcuna asportazione della superficie mediante smerigliatura, abrasione o spaccatura (direttiva 94/11/CE, art. 5 e allegato I, punto 2, lett. a), i)). A loro volta, gli Stati membri non possono ostacolare le calzature conformi alla direttiva con regole nazionali di etichettatura non armonizzate; la Corte ha statuito che gli artt. 3 e 5 ostano a un divieto nazionale di componenti di calzature in cuoio privi di un’etichetta del paese di origine (causa C-95/14).
La direttiva dice che cosa deve mostrare il negozio online?
No. La direttiva richiede le informazioni sulla calzatura stessa (art. 4, parr. 2 e 3) e non prevede alcuna regola per la presentazione online. Un’offerta online di calzature deve riportare le informazioni di cui all’art. 19 del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, come i dati del fabbricante, l’identificazione del prodotto e le eventuali avvertenze, ma tale elenco non comprende i materiali. Se altre regole sui consumatori impongano di indicare i materiali prima di una vendita a distanza è una questione da sottoporre a un avvocato.
Fonti
- Direttiva 94/11/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni relative all’etichettatura dei materiali impiegati nelle calzature in vendita al consumatore (testo consolidato del 1° luglio 2013) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte del 16 luglio 2015, UNIC e Uni.co.pel, causa C-95/14 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pagina del documento: abrogata dal regolamento (CE) n. 1907/2006, fine di validità 31 maggio 2009) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo scarpe senza l’etichetta dei materiali. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/footwear-label/
Conphora (2026) Vendiamo scarpe senza l’etichetta dei materiali. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/footwear-label/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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