Vendiamo droni o accessori per droni
I droni venduti per la categoria «open» devono rispettare i requisiti di una classe UAS del regolamento delegato (UE) 2019/945, recare etichetta di classe e marcatura CE e avere istruzioni, avviso EASA e dichiarazione di conformità. Il collegamento radio richiama la direttiva sulle apparecchiature radio. Dal 1° gennaio 2024 i droni senza etichetta hanno un uso limitato (reg. (UE) 2019/947).
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
I droni sono regolati due volte: come prodotti e in volo. Il regolamento delegato (UE) 2019/945 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio destinati a essere utilizzati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, nonché le regole per la messa a disposizione sul mercato di droni, kit di accessori e moduli aggiuntivi di identificazione a distanza (art. 1, parr. 1 e 2). Il suo capo sui prodotti si applica ai droni per la categoria «open», o per operazioni dichiarate nella categoria «specific», che recano un’etichetta di identificazione di classe, ai kit di accessori di classe C5 e ai moduli aggiuntivi di identificazione a distanza (art. 2, par. 1). Non si applica ai droni destinati a essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi (art. 2, par. 4).[1]
Ogni etichetta di classe rappresenta un insieme di requisiti dell’allegato (art. 4, par. 1). La classe C0, per esempio, richiede una massa massima al decollo inferiore a 250 g, carico utile compreso, una velocità orizzontale massima di 19 m/s, un limite di altezza di 120 m dal punto di decollo, alimentazione solo elettrica, una portata della modalità «follow-me» non superiore a 50 m, istruzioni del fabbricante sulle caratteristiche, i limiti e i rischi del drone, e l’avviso informativo EASA (allegato, parte 1). I giocattoli sono esentati da alcuni punti C0 (parte 1, punto 10). I droni che non sono giocattoli devono inoltre soddisfare i requisiti di salute e sicurezza della direttiva Macchine per i rischi diversi dalla sicurezza del volo (art. 4, par. 2); dal 20 gennaio 2027 tale riferimento si intende fatto al regolamento (UE) 2023/1230 (art. 51, par. 2, di tale regolamento), e gli aggiornamenti software possono essere effettuati solo se non incidono sulla conformità (art. 4, par. 3).[1]
Gli obblighi del fabbricante seguono lo schema consueto. Esso redige la documentazione tecnica, esegue la valutazione della conformità di cui all’articolo 13, quindi redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 6, par. 2), conservando entrambe per 10 anni (art. 6, par. 3). Il controllo interno della produzione è disponibile solo per le parti 1, 5, 6, 16 o 17 e solo con norme armonizzate applicate a tutti i requisiti che esse coprono; altrimenti si applicano l’esame UE del tipo o la garanzia totale della qualità, quest’ultima non per i giocattoli (art. 13, par. 2). Il drone reca un tipo e un numero di serie unico (art. 6, par. 5) e il nome, il sito web e l’indirizzo postale del fabbricante (art. 6, par. 6), ed è accompagnato da istruzioni e avviso informativo in una lingua comprensibile (art. 6, par. 7) e da una copia o una versione semplificata della dichiarazione (art. 6, par. 8).[1]
Il collegamento radio aggiunge un secondo atto. Un prodotto che emette o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione è un’apparecchiatura radio (direttiva 2014/53/UE, art. 2, par. 1, punto 1), e la direttiva esclude soltanto alcune apparecchiature aeronautiche, tra cui gli aeromobili senza equipaggio con progetto certificato che operano esclusivamente su frequenze aeronautiche protette (allegato I, punto 3, lett. b)). Il regolamento delegato (UE) 2022/30, che si applica fino alla sua abrogazione da parte del regolamento delegato (UE) 2026/339 l’11 dicembre 2027, non applica i propri requisiti in materia di protezione della vita privata e di frode alle apparecchiature radio contemplate anche dal regolamento (UE) 2018/1139 (art. 2, par. 2, lett. a)); se ciò valga per un determinato drone, lasciando così soltanto il requisito di rete, va verificato per il singolo prodotto.[3]
Le regole di utilizzo determinano ciò che i clienti possono fare con quanto Lei vende. La categoria «open» richiede un drone di una delle classi del regolamento (UE) 2019/945, un drone costruito privatamente o uno rientrante nell’articolo 20 (regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 4, par. 1, lett. a)). L’articolo 20 consente ai droni senza etichetta di classe immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 di continuare a volare nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o in A3. Gli operatori si registrano quando impiegano un drone di 250 g o più, oppure uno con un sensore in grado di acquisire dati personali, a meno che sia conforme alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, ed espongono il numero di registrazione sul drone (art. 14, parr. 5 e 8).[2]
La normativa generale sulla sicurezza dei prodotti non è sospesa per i droni. Il GPSR esclude soltanto gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 (GPSR, art. 2, par. 2, lett. h)), che sono gli aeromobili con equipaggio a basso rischio e alcuni aeromobili vincolati elencati nell’allegato I di tale regolamento. Un drone per i consumatori non figura in tale elenco, quindi il GPSR può applicarsi nella misura in cui nessuna disposizione specifica del diritto dell’Unione, con lo stesso obiettivo, ne disciplini la sicurezza (GPSR, art. 2, par. 1).[4][5]
Come risolverlo
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Individuare che cosa si vende davvero
Suddivida la gamma in droni con etichetta di classe per la categoria «open», droni senza etichetta di classe, kit di accessori di classe C5, moduli aggiuntivi di identificazione a distanza, ricambi e droni destinati solo all’uso in ambienti chiusi. Il capo II del regolamento delegato (UE) 2019/945 riguarda i primi tre gruppi e i moduli aggiuntivi; i droni destinati a essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi ne sono esclusi.
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Verificare i requisiti di classe che stanno dietro l’etichetta
Ogni etichetta di classe rappresenta un insieme di requisiti dell’allegato. Un drone C0, per esempio, ha una massa massima al decollo inferiore a 250 g, una velocità orizzontale massima di 19 m/s, un limite di altezza di 120 m dal punto di decollo, è alimentato solo a energia elettrica e mantiene la modalità «follow-me» entro 50 m.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Scegliere la procedura di conformità e verificare la parte radio
Il controllo interno della produzione è ammesso solo per le parti 1, 5, 6, 16 o 17 e solo con norme armonizzate applicate a tutti i requisiti che esse coprono; altrimenti si ricorre all’esame UE del tipo o alla garanzia totale della qualità, che non è disponibile per i giocattoli. Il collegamento radio rende il drone anche un’apparecchiatura radio ai sensi della direttiva 2014/53/UE.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Controllare che cosa va nella confezione
Ogni drone richiede un tipo e un numero di serie unico, il nome, il sito web e l’indirizzo postale del fabbricante, le istruzioni del fabbricante e l’avviso informativo EASA in una lingua comprensibile ai consumatori, nonché una copia della dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione semplificata con il numero di serie.
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Dire agli acquirenti che cosa chiedono loro le regole di utilizzo
Gli operatori si registrano quando impiegano nella categoria «open» un drone di 250 g o più, oppure uno con un sensore in grado di acquisire dati personali, a meno che sia conforme alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli. I droni senza etichetta di classe immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 possono ancora volare, ma solo nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o in A3 sotto i 25 kg.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica con gli elementi della parte 10 dell’allegato | Il fabbricante | Regolamento delegato (UE) 2019/945, artt. 6, par. 2, e 17, par. 1, e allegato, parte 10 |
| La dichiarazione di conformità UE, oppure una dichiarazione semplificata con l’indirizzo web del testo completo, recante il numero di serie unico | Il fabbricante | Regolamento delegato (UE) 2019/945, art. 6, parr. 5 e 8 |
| Istruzioni del fabbricante e avviso informativo EASA nella lingua dell’acquirente | Il fabbricante | Regolamento delegato (UE) 2019/945, art. 6, par. 7, e allegato, parte 1, punti 8 e 9 |
Se non si fa nulla
I droni senza etichetta hanno un uso limitato nella categoria «open»
La categoria «open» richiede un drone di una delle classi del regolamento delegato (UE) 2019/945, un drone costruito privatamente o uno conforme all’articolo 20 (regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 4, par. 1, lett. a)); l’articolo 20 riguarda solo i droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024, in A1 sotto i 250 g o in A3 sotto i 25 kg.[2]
I droni non conformi devono essere corretti, ritirati o richiamati
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia conforme devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità di vigilanza del mercato se presenta un rischio (regolamento delegato (UE) 2019/945, art. 6, par. 9).[1]
Gli aggiornamenti software possono compromettere la conformità
Gli aggiornamenti software dei prodotti già sul mercato possono essere effettuati solo se non incidono sulla conformità del prodotto (regolamento delegato (UE) 2019/945, art. 4, par. 3).[1]
Domande su questo problema
Possiamo ancora vendere droni senza etichetta di classe?
La categoria «open» accetta droni senza etichetta di classe solo se costruiti privatamente o rientranti nell’articolo 20, che si applica ai droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 (regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, artt. 4, par. 1, lett. a), e 20). Il periodo transitorio dell’articolo 22 è terminato il 31 dicembre 2023. Il regolamento disciplina l’utilizzo, non la vendita; non vieta di per sé di mettere a disposizione tali droni, ma limita il modo in cui gli acquirenti possono farli volare.
I nostri clienti devono registrarsi?
Gli operatori si registrano quando impiegano nella categoria «open» un drone con massa al decollo di 250 g o più, uno in grado di trasferire più di 80 joule all’impatto, oppure uno con un sensore in grado di acquisire dati personali, a meno che sia conforme alla direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, art. 14, par. 5).
Un drone giocattolo è esentato?
Non del tutto. Un drone C0 che è un giocattolo è esentato dai punti C0 sulla controllabilità, sulla riduzione delle lesioni e sull’alimentazione elettrica (regolamento delegato (UE) 2019/945, allegato, parte 1, punto 10), e la garanzia totale della qualità non è disponibile per i giocattoli (art. 13, par. 2, lett. c)). Si applicano inoltre le regole sui giocattoli.
I droni per uso interno sono coperti?
No. Il regolamento delegato (UE) 2019/945 non si applica ai droni destinati a essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi (art. 2, par. 4). Possono comunque applicarsi altri atti, come le regole sui giocattoli o sulle apparecchiature radio.
La direttiva sulle apparecchiature radio si applica ai droni?
Un drone i cui comandi o il cui collegamento video emettono intenzionalmente onde radio è un’apparecchiatura radio (direttiva 2014/53/UE, art. 2, par. 1, punto 1). La direttiva esclude solo gli aeromobili senza equipaggio con progetto certificato che operano esclusivamente su frequenze aeronautiche protette (allegato I, punto 3, lett. b)).
Fonti
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (testo consolidato del 24 giugno 2025) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (testo consolidato del 1° maggio 2025) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 2014/53/UE concernente le apparecchiature radio (testo consolidato del 30 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo droni o accessori per droni. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/drone-product/
Conphora (2026) Vendiamo droni o accessori per droni. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/drone-product/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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