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Chemicals and materials Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Vendiamo un prodotto in bomboletta spray

La direttiva 75/324/CEE riguarda i generatori aerosol non riutilizzabili di metallo, vetro o plastica da 50 ml alle capacità massime previste. La persona responsabile dell’immissione sul mercato rispetta i requisiti di costruzione, pressione e prova, classifica l’infiammabilità e marca ogni bombola con l’epsilon rovesciato, indirizzo, lotto, contenuto netto e avvertenze.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Le bombolette spray hanno una direttiva propria: la direttiva 75/324/CEE del Consiglio relativa ai generatori aerosol. Si applica a qualsiasi recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e che sia dotato di un dispositivo di erogazione (art. 2). I recipienti inferiori a 50 ml e quelli che superano le capacità massime indicate nell’allegato ne sono esclusi (art. 1): 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o protetto e 150 ml per il vetro non protetto. I recipienti di plastica seguono i limiti del vetro: 150 ml se possono frantumarsi in caso di scoppio, 220 ml se non possono (punti 5.1 e 5.2).[1]

La direttiva pone i propri obblighi in capo alla «persona responsabile dell’immissione sul mercato» del generatore. Tale persona appone l’epsilon rovesciato, il simbolo «3», a prova che il generatore è conforme alla direttiva e al suo allegato (art. 3), e deve garantire le prove del punto 6.1 dell’allegato. Queste comprendono una prova idraulica sui recipienti vuoti, una prova di scoppio per i recipienti di metallo e un controllo finale di ogni generatore riempito, mediante bagno in acqua calda o un’alternativa approvata. Un’alternativa a caldo o a freddo richiede l’approvazione di un’autorità competente e l’approvazione, il fascicolo tecnico e le eventuali relazioni di controllo devono essere conservati all’indirizzo riportato sull’etichetta (punto 6.1.4.3).[1]

L’allegato impone inoltre alla persona responsabile dell’immissione sul mercato di analizzare i pericoli del generatore, comprendendo, se del caso, il rischio di inalazione dello spray, e di progettarlo, costruirlo e sottoporlo a prova su tale base (punto 2). Esso fissa i limiti di progettazione. Il generatore riempito deve essere conforme in condizioni normali di utilizzo e di conservazione, la valvola deve essere protetta contro l’apertura involontaria e il contenuto non deve indebolire il recipiente (punto 2.1). La fase liquida a 50 °C non deve superare il 90 % della capacità netta (punto 2.3) e, per i recipienti di metallo, la pressione a 50 °C non deve superare 12, 13,2 o 15 bar a seconda del gas (punto 3.1.2). L’attuale tabella delle pressioni del punto 3.1.2 e le regole di etichettatura del punto 2.2 sono state inserite dalla direttiva (UE) 2016/2037, che gli Stati membri dovevano applicare dal 12 febbraio 2018; la regola del 90 % per la fase liquida risale a una modifica precedente.[1][2]

L’etichettatura è disciplinata dall’articolo 8 e dal punto 2.2 dell’allegato. Ogni bombola, o un’etichetta applicata per le bombole di 150 ml o meno, deve riportare nome e indirizzo o marchio della persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’epsilon rovesciato, il codice di lotto, le indicazioni del punto 2.2 e il contenuto netto in peso e in volume. Il punto 2.2 collega le avvertenze alla classe di infiammabilità del punto 1.9: l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta degli aerosol di categoria 1, 2 o 3 ai sensi del regolamento CLP, il consiglio di prudenza P102 per i prodotti di consumo ed eventuali precauzioni d’uso aggiuntive.[1]

La direttiva opera fatto salvo il regolamento CLP e il contenuto della bombola può rientrare anche in altre normative, ad esempio quella sui cosmetici o sui detergenti. Uno Stato membro può comunque vietare o limitare provvisoriamente un generatore conforme che ritenga pericoloso sulla base di una motivazione sostanziale, e deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione (art. 10).[1]

Come risolverlo

  1. Verifichi che la bombola rientri nell’ambito di applicazione

    La direttiva si applica ai recipienti non riutilizzabili di metallo, vetro o plastica che contengono un gas sotto pressione e sono dotati di un dispositivo di erogazione. Non si applica al di sotto di 50 ml né al di sopra delle capacità massime indicate nell’allegato, come 1.000 ml per i recipienti di metallo e 220 ml per il vetro rivestito di plastica.

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  2. Classifichi l’infiammabilità

    Applichi i criteri dell’allegato. Il contenuto è infiammabile se uno dei componenti è un liquido, un solido o un gas infiammabile ai sensi del punto 1.8. Il generatore aerosol è quindi non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile secondo il punto 1.9, in base alla quota di componenti infiammabili e al calore chimico di combustione.

  3. Confermi i limiti di pressione, di riempimento e di costruzione

    Chieda al riempitore la pressione di prova della bombola, la pressione a 50 °C e il volume della fase liquida. Per le bombole di metallo, la pressione a 50 °C deve restare al di sotto dei valori della tabella del punto 3.1.2 e la fase liquida a 50 °C non deve superare il 90 % della capacità netta.

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  4. Si assicuri che ogni bombola riempita sia sottoposta a prova

    Ogni bombola riempita supera una prova finale: il bagno in acqua calda oppure un’alternativa a caldo o a freddo. Un metodo alternativo deve essere approvato da un’autorità competente e l’approvazione, con il relativo fascicolo tecnico, va conservata all’indirizzo riportato sull’etichetta.

  5. Costruisca l’etichetta a partire dall’articolo 8 e dal punto 2.2

    Riporti nome e indirizzo o marchio della persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’epsilon rovesciato, un codice di lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi dell’etichetta CLP per la categoria dell’aerosol. I prodotti di consumo riportano anche P102. Se una bombola di 150 ml o meno non ha spazio sufficiente, utilizzi un’etichetta applicata.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
La classificazione dell’infiammabilità, con i dati sulla composizione e sul calore di combustioneIl formulatore o il riempitoreDirettiva 75/324/CEE, allegato, punti 1.8, 1.9 e 1.10
La pressione di prova del recipiente, la pressione a 50 °C e le registrazioni della prova finale per lottoIl fornitore delle bombole e il riempitoreDirettiva 75/324/CEE, allegato, punto 3.1 e punti da 6.1.1 a 6.1.4
L’approvazione e il fascicolo tecnico di un metodo alternativo di prova finale, se utilizzatoLa persona responsabile dell’immissione sul mercatoDirettiva 75/324/CEE, allegato, punto 6.1.4.3
Il progetto grafico dell’etichetta con le indicazioni dell’articolo 8La persona responsabile dell’immissione sul mercatoDirettiva 75/324/CEE, art. 8, par. 1 e 1 bis; allegato, punto 2.2

Se non si fa nulla

La libera circolazione vale solo per le bombole conformi

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare un generatore aerosol conforme alla direttiva e al suo allegato per motivi connessi a tali requisiti (direttiva 75/324/CEE, art. 4). Una bombola non conforme non gode di questa protezione.[1]

Uno Stato membro può bloccare la vendita di una bombola pericolosa

Se uno Stato membro accerta, con una motivazione sostanziale, che un generatore aerosol rappresenta un pericolo per la sicurezza o la salute pur essendo conforme, può vietarne provvisoriamente la vendita o subordinarla a condizioni particolari (art. 10, par. 1).[1]

L’etichetta può essere richiesta nella lingua nazionale

Gli Stati membri possono subordinare la commercializzazione dei generatori aerosol all’uso della propria lingua o delle proprie lingue per le diciture dell’etichetta (direttiva 75/324/CEE, art. 8, par. 2). Per le vendite online, la Corte di giustizia ha stabilito che tali requisiti di etichettatura dello Stato membro in cui si trovano i consumatori destinatari non rientrano nell’ambito regolamentato della direttiva sul commercio elettronico (causa C-88/23).[1]

Domande su questo problema

Una bomboletta spray richiede la marcatura CE?

La direttiva sui generatori aerosol prevede un proprio simbolo. La persona responsabile dell’immissione sul mercato appone l’epsilon rovesciato, «3», a prova che il generatore è conforme alla direttiva e al suo allegato (direttiva 75/324/CEE, art. 3). La direttiva si applica fatto salvo il regolamento CLP (art. 8, par. 1) e il contenuto può rientrare anche in altre normative, come il regolamento sui prodotti cosmetici.

Che cosa succede se la bombola è molto piccola?

Le bombole inferiori a 50 ml sono escluse dalla direttiva (art. 1). Per le bombole di 150 ml o meno, se le indicazioni non possono essere riportate sulla bombola a causa delle sue dimensioni, devono figurare su un’etichetta applicata alla bombola (art. 8, par. 1).

Il nostro spray contiene un solvente infiammabile ma non è classificato come infiammabile. Va aggiunto qualcosa?

Sì. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è infiammabile né estremamente infiammabile ai sensi del punto 1.9, l’etichetta deve indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile» (direttiva 75/324/CEE, art. 8, par. 1 bis).

Da quando si applicano gli attuali limiti di pressione?

La direttiva (UE) 2016/2037 ha sostituito la tabella delle pressioni del punto 3.1.2, consentendo fino a 15 bar per i gas compressi o disciolti privi di campo di infiammabilità, e ha sostituito l’etichettatura del punto 2.2 per allinearla al regolamento CLP. Gli Stati membri dovevano applicarla dal 12 febbraio 2018 (art. 2, par. 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio relativa ai generatori aerosol (testo consolidato del 12 febbraio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Sentenza della Corte del 19 settembre 2024, Parfümerie Akzente, C-88/23 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Vendiamo un prodotto in bomboletta spray. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/aerosol-product/
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