Vendiamo un prodotto in bomboletta spray
La direttiva 75/324/CEE riguarda i generatori aerosol non riutilizzabili di metallo, vetro o plastica da 50 ml alle capacità massime previste. La persona responsabile dell’immissione sul mercato rispetta i requisiti di costruzione, pressione e prova, classifica l’infiammabilità e marca ogni bombola con l’epsilon rovesciato, indirizzo, lotto, contenuto netto e avvertenze.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Le bombolette spray hanno una direttiva propria: la direttiva 75/324/CEE del Consiglio relativa ai generatori aerosol. Si applica a qualsiasi recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e che sia dotato di un dispositivo di erogazione (art. 2). I recipienti inferiori a 50 ml e quelli che superano le capacità massime indicate nell’allegato ne sono esclusi (art. 1): 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o protetto e 150 ml per il vetro non protetto. I recipienti di plastica seguono i limiti del vetro: 150 ml se possono frantumarsi in caso di scoppio, 220 ml se non possono (punti 5.1 e 5.2).[1]
La direttiva pone i propri obblighi in capo alla «persona responsabile dell’immissione sul mercato» del generatore. Tale persona appone l’epsilon rovesciato, il simbolo «3», a prova che il generatore è conforme alla direttiva e al suo allegato (art. 3), e deve garantire le prove del punto 6.1 dell’allegato. Queste comprendono una prova idraulica sui recipienti vuoti, una prova di scoppio per i recipienti di metallo e un controllo finale di ogni generatore riempito, mediante bagno in acqua calda o un’alternativa approvata. Un’alternativa a caldo o a freddo richiede l’approvazione di un’autorità competente e l’approvazione, il fascicolo tecnico e le eventuali relazioni di controllo devono essere conservati all’indirizzo riportato sull’etichetta (punto 6.1.4.3).[1]
L’allegato impone inoltre alla persona responsabile dell’immissione sul mercato di analizzare i pericoli del generatore, comprendendo, se del caso, il rischio di inalazione dello spray, e di progettarlo, costruirlo e sottoporlo a prova su tale base (punto 2). Esso fissa i limiti di progettazione. Il generatore riempito deve essere conforme in condizioni normali di utilizzo e di conservazione, la valvola deve essere protetta contro l’apertura involontaria e il contenuto non deve indebolire il recipiente (punto 2.1). La fase liquida a 50 °C non deve superare il 90 % della capacità netta (punto 2.3) e, per i recipienti di metallo, la pressione a 50 °C non deve superare 12, 13,2 o 15 bar a seconda del gas (punto 3.1.2). L’attuale tabella delle pressioni del punto 3.1.2 e le regole di etichettatura del punto 2.2 sono state inserite dalla direttiva (UE) 2016/2037, che gli Stati membri dovevano applicare dal 12 febbraio 2018; la regola del 90 % per la fase liquida risale a una modifica precedente.[1][2]
L’etichettatura è disciplinata dall’articolo 8 e dal punto 2.2 dell’allegato. Ogni bombola, o un’etichetta applicata per le bombole di 150 ml o meno, deve riportare nome e indirizzo o marchio della persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’epsilon rovesciato, il codice di lotto, le indicazioni del punto 2.2 e il contenuto netto in peso e in volume. Il punto 2.2 collega le avvertenze alla classe di infiammabilità del punto 1.9: l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta degli aerosol di categoria 1, 2 o 3 ai sensi del regolamento CLP, il consiglio di prudenza P102 per i prodotti di consumo ed eventuali precauzioni d’uso aggiuntive.[1]
La direttiva opera fatto salvo il regolamento CLP e il contenuto della bombola può rientrare anche in altre normative, ad esempio quella sui cosmetici o sui detergenti. Uno Stato membro può comunque vietare o limitare provvisoriamente un generatore conforme che ritenga pericoloso sulla base di una motivazione sostanziale, e deve informarne gli altri Stati membri e la Commissione (art. 10).[1]
Come risolverlo
-
Verifichi che la bombola rientri nell’ambito di applicazione
La direttiva si applica ai recipienti non riutilizzabili di metallo, vetro o plastica che contengono un gas sotto pressione e sono dotati di un dispositivo di erogazione. Non si applica al di sotto di 50 ml né al di sopra delle capacità massime indicate nell’allegato, come 1.000 ml per i recipienti di metallo e 220 ml per il vetro rivestito di plastica.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Classifichi l’infiammabilità
Applichi i criteri dell’allegato. Il contenuto è infiammabile se uno dei componenti è un liquido, un solido o un gas infiammabile ai sensi del punto 1.8. Il generatore aerosol è quindi non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile secondo il punto 1.9, in base alla quota di componenti infiammabili e al calore chimico di combustione.
-
Confermi i limiti di pressione, di riempimento e di costruzione
Chieda al riempitore la pressione di prova della bombola, la pressione a 50 °C e il volume della fase liquida. Per le bombole di metallo, la pressione a 50 °C deve restare al di sotto dei valori della tabella del punto 3.1.2 e la fase liquida a 50 °C non deve superare il 90 % della capacità netta.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Si assicuri che ogni bombola riempita sia sottoposta a prova
Ogni bombola riempita supera una prova finale: il bagno in acqua calda oppure un’alternativa a caldo o a freddo. Un metodo alternativo deve essere approvato da un’autorità competente e l’approvazione, con il relativo fascicolo tecnico, va conservata all’indirizzo riportato sull’etichetta.
-
Costruisca l’etichetta a partire dall’articolo 8 e dal punto 2.2
Riporti nome e indirizzo o marchio della persona responsabile dell’immissione sul mercato, l’epsilon rovesciato, un codice di lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi dell’etichetta CLP per la categoria dell’aerosol. I prodotti di consumo riportano anche P102. Se una bombola di 150 ml o meno non ha spazio sufficiente, utilizzi un’etichetta applicata.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| La classificazione dell’infiammabilità, con i dati sulla composizione e sul calore di combustione | Il formulatore o il riempitore | Direttiva 75/324/CEE, allegato, punti 1.8, 1.9 e 1.10 |
| La pressione di prova del recipiente, la pressione a 50 °C e le registrazioni della prova finale per lotto | Il fornitore delle bombole e il riempitore | Direttiva 75/324/CEE, allegato, punto 3.1 e punti da 6.1.1 a 6.1.4 |
| L’approvazione e il fascicolo tecnico di un metodo alternativo di prova finale, se utilizzato | La persona responsabile dell’immissione sul mercato | Direttiva 75/324/CEE, allegato, punto 6.1.4.3 |
| Il progetto grafico dell’etichetta con le indicazioni dell’articolo 8 | La persona responsabile dell’immissione sul mercato | Direttiva 75/324/CEE, art. 8, par. 1 e 1 bis; allegato, punto 2.2 |
Se non si fa nulla
La libera circolazione vale solo per le bombole conformi
Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare un generatore aerosol conforme alla direttiva e al suo allegato per motivi connessi a tali requisiti (direttiva 75/324/CEE, art. 4). Una bombola non conforme non gode di questa protezione.[1]
Uno Stato membro può bloccare la vendita di una bombola pericolosa
Se uno Stato membro accerta, con una motivazione sostanziale, che un generatore aerosol rappresenta un pericolo per la sicurezza o la salute pur essendo conforme, può vietarne provvisoriamente la vendita o subordinarla a condizioni particolari (art. 10, par. 1).[1]
L’etichetta può essere richiesta nella lingua nazionale
Gli Stati membri possono subordinare la commercializzazione dei generatori aerosol all’uso della propria lingua o delle proprie lingue per le diciture dell’etichetta (direttiva 75/324/CEE, art. 8, par. 2). Per le vendite online, la Corte di giustizia ha stabilito che tali requisiti di etichettatura dello Stato membro in cui si trovano i consumatori destinatari non rientrano nell’ambito regolamentato della direttiva sul commercio elettronico (causa C-88/23).[1]
Domande su questo problema
Una bomboletta spray richiede la marcatura CE?
La direttiva sui generatori aerosol prevede un proprio simbolo. La persona responsabile dell’immissione sul mercato appone l’epsilon rovesciato, «3», a prova che il generatore è conforme alla direttiva e al suo allegato (direttiva 75/324/CEE, art. 3). La direttiva si applica fatto salvo il regolamento CLP (art. 8, par. 1) e il contenuto può rientrare anche in altre normative, come il regolamento sui prodotti cosmetici.
Che cosa succede se la bombola è molto piccola?
Le bombole inferiori a 50 ml sono escluse dalla direttiva (art. 1). Per le bombole di 150 ml o meno, se le indicazioni non possono essere riportate sulla bombola a causa delle sue dimensioni, devono figurare su un’etichetta applicata alla bombola (art. 8, par. 1).
Il nostro spray contiene un solvente infiammabile ma non è classificato come infiammabile. Va aggiunto qualcosa?
Sì. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è infiammabile né estremamente infiammabile ai sensi del punto 1.9, l’etichetta deve indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile» (direttiva 75/324/CEE, art. 8, par. 1 bis).
Da quando si applicano gli attuali limiti di pressione?
La direttiva (UE) 2016/2037 ha sostituito la tabella delle pressioni del punto 3.1.2, consentendo fino a 15 bar per i gas compressi o disciolti privi di campo di infiammabilità, e ha sostituito l’etichettatura del punto 2.2 per allinearla al regolamento CLP. Gli Stati membri dovevano applicarla dal 12 febbraio 2018 (art. 2, par. 1).
Fonti
- Direttiva 75/324/CEE del Consiglio relativa ai generatori aerosol (testo consolidato del 12 febbraio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte del 19 settembre 2024, Parfümerie Akzente, C-88/23 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo un prodotto in bomboletta spray. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/aerosol-product/
Conphora (2026) Vendiamo un prodotto in bomboletta spray. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/aerosol-product/ (consultato il 13 ottobre 2026).
@misc{conphora2026vendiamounprodottoinbomb,
author = {Conphora},
title = {Vendiamo un prodotto in bomboletta spray},
year = {2026},
url = {https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/aerosol-product/},
note = {Consultato il 13 ottobre 2026}
} See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company