Vogliamo vendere un detergente o un prodotto per la pulizia
I detergenti seguono il regolamento (CE) n. 648/2004: tensioattivi biodegradabili, etichetta con intervalli di contenuto, enzimi, profumi, conservanti e allergeni, scheda degli ingredienti per il personale medico. La miscela va anche classificata ed etichettata secondo il CLP. Si stabilisca chi è il fabbricante, si raccolgano le prove sui tensioattivi, poi si predispongano le due etichette.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Il regolamento (CE) n. 648/2004 riguarda i detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi, destinata ad attività di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma, per uso domestico, istituzionale o industriale, comprese le miscele per il prelavaggio e la candeggina, gli ammorbidenti e i prodotti per la pulizia (articolo 2, punto 1). Al momento dell’immissione sul mercato i detergenti e i tensioattivi devono rispettare le condizioni e i limiti del regolamento e dei suoi allegati (articolo 3, paragrafo 1).[1]
Il regolamento fa gravare la responsabilità su una sola persona. Il fabbricante è la persona responsabile dell’immissione del detergente sul mercato; sono considerati fabbricanti il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto e chiunque modifichi le caratteristiche del prodotto o ne crei o modifichi l’etichettatura, mentre il distributore che non modifica nulla non lo è, a meno che non agisca come importatore (articolo 2, punto 10). Il fabbricante deve essere stabilito nella Comunità ed è responsabile della conformità (articolo 3, paragrafi 2 e 3). I tensioattivi che rispettano i criteri di biodegradabilità aerobica finale dell’allegato III possono essere immessi sul mercato senza ulteriori limitazioni (articolo 4, paragrafo 1) e il fabbricante tiene i risultati delle prove a disposizione delle autorità (articolo 9, paragrafi 1 e 2).[1]
L’etichetta del detergente ha un contenuto proprio. La confezione riporta la denominazione del prodotto, il nome, l’indirizzo completo e il numero di telefono del responsabile e il luogo in cui è reperibile la scheda degli ingredienti (articolo 11, paragrafo 2). L’allegato VII A stabilisce l’indicazione del contenuto: gli intervalli di peso dei componenti elencati aggiunti in quantità superiore allo 0,2 %, gli enzimi, i disinfettanti, gli sbiancanti ottici e i profumi a prescindere dalla concentrazione, i conservanti, le fragranze allergeniche superiori allo 0,01 % e l’indirizzo del sito web in cui è consultabile l’elenco completo degli ingredienti. I detersivi per bucato e per lavastoviglie destinati ai consumatori riportano inoltre le indicazioni di dosaggio (articolo 11, paragrafo 4 e allegato VII B). Il personale medico riceve su richiesta una scheda degli ingredienti, senza indugio e gratuitamente (articolo 9, paragrafo 3).[1]
L’etichettatura di pericolo discende dal regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le miscele prima di immetterle sul mercato (articolo 4, paragrafo 1), mentre i fornitori etichettano e imballano le miscele pericolose prima di immetterle sul mercato (articolo 4, paragrafo 4). L’etichetta comprende i dati del fornitore, la quantità nominale per le confezioni messe a disposizione del grande pubblico, gli identificatori del prodotto e, ove applicabile, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza (articolo 17, paragrafo 1), nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati (articolo 17, paragrafo 2). L’imballaggio destinato al grande pubblico non deve attrarre i bambini né imitare prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici (articolo 35, paragrafo 2). Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di ricevere le informazioni per la risposta sanitaria di emergenza ai sensi dell’allegato VIII (articolo 45, paragrafo 1).[2]
Un nuovo regolamento è in arrivo. Il regolamento (UE) 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 con effetto dal 23 settembre 2029 e si applica da tale data, fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 3 e 4 (articoli 35 e 37). È stato pubblicato il 2 marzo 2026 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 37). L’articolo 4, paragrafi 3 e 4, fissa termini successivi propri: le pellicole e i polimeri contenuti nelle pellicole devono rispettare i nuovi requisiti di biodegradabilità entro il 23 marzo 2032 e talune altre sostanze organiche entro il 23 marzo 2034. I detergenti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 nel rispetto del vecchio regolamento possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo; quelli immessi dopo il 22 settembre 2029 e prima del 23 settembre 2030 possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030 (articolo 36). La disposizione sui disinfettanti dell’articolo 3, paragrafo 1, del vecchio regolamento cita ancora la direttiva 98/8/CE, abrogata dal regolamento (UE) n. 528/2012 a decorrere dal 1° settembre 2013; i riferimenti a essa si intendono fatti a tale regolamento (articolo 96 del regolamento (UE) n. 528/2012).[3][4]
Come risolverlo
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Stabilire chi è il fabbricante
Ai sensi del regolamento sui detergenti il fabbricante è la persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato. Sono considerati fabbricanti l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto e chiunque modifichi il prodotto o ne crei l’etichettatura; il fabbricante deve essere stabilito nell’UE.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Raccogliere le prove sui tensioattivi
Ogni tensioattivo deve rispettare i criteri di biodegradabilità aerobica finale dell’allegato III. Si ottengano i risultati delle prove dal fornitore del tensioattivo e li si conservi a disposizione delle autorità, insieme alla documentazione che attesta di potervi fare affidamento.
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Classificare la miscela ai sensi del CLP
Si classifichi il prodotto come miscela prima di immetterlo sul mercato. Se è pericoloso, l’etichetta deve riportare i dati del fornitore, la quantità nominale per le confezioni destinate ai consumatori, gli identificatori del prodotto, i pittogrammi, l’avvertenza e le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza, nelle lingue ufficiali di ogni paese di vendita.
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Predisporre l’etichetta del detergente e l’elenco sul sito web
Per le confezioni destinate ai consumatori si indichino la denominazione del prodotto, il proprio nome, l’indirizzo completo e il numero di telefono, gli intervalli di contenuto dei componenti elencati superiori allo 0,2 %, gli enzimi, i disinfettanti, gli sbiancanti ottici, i profumi e i conservanti a prescindere dalla concentrazione, le fragranze allergeniche superiori allo 0,01 % e il sito web con l’elenco completo degli ingredienti. I detersivi per bucato e per lavastoviglie richiedono inoltre le indicazioni di dosaggio.
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Preparare la scheda e i controlli sull’imballaggio
Si tenga pronta una scheda degli ingredienti da consegnare gratuitamente al personale medico che la richieda. Si verifichino le regole CLP sull’imballaggio: nessuna presentazione che attragga i bambini o imiti alimenti o cosmetici, e chiusure di sicurezza per bambini o avvertenze tattili ove la classificazione lo richieda.
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Prepararsi al nuovo regolamento del 2029
Il regolamento (UE) 2026/405 sostituisce il regolamento sui detergenti e si applica dal 23 settembre 2029. I prodotti conformi alla vecchia disciplina e immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere messi a disposizione. Quelli immessi nell’anno successivo, prima del 23 settembre 2030, possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Risultati delle prove di biodegradabilità per ogni tensioattivo | Il fornitore del tensioattivo o un laboratorio | Regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
| Scheda degli ingredienti per il personale medico | Il fabbricante | Regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 9, paragrafo 3 e allegato VII C |
| Classificazione CLP della miscela e bozza dell’etichetta | Il fabbricante | Regolamento (CE) n. 1272/2008, articoli 4 e 17 |
Se non si fa nulla
La responsabilità spetta al fabbricante
I fabbricanti di detergenti sono stabiliti nella Comunità e sono responsabili della conformità dei detergenti al regolamento e ai suoi allegati (regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 3, paragrafi 2 e 3).[1]
Le autorità possono controllare i prodotti sul mercato
Le autorità competenti degli Stati membri possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti immessi sul mercato per garantirne la conformità (regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 10, paragrafo 1).[1]
Le miscele pericolose richiedono l’etichetta CLP prima della vendita
Gli Stati membri mantengono controlli ufficiali affinché le sostanze e le miscele non siano immesse sul mercato se non sono state classificate, etichettate, notificate e imballate conformemente al regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008, articolo 46, paragrafo 1).[2]
Domande su questo problema
Acquistiamo un detergente finito e vi apponiamo il nostro marchio. Siamo noi il fabbricante?
Sì. Chiunque crei o modifichi l’etichettatura di un detergente è considerato fabbricante (regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 2, punto 10). Un distributore che non modifica nulla non lo è, a meno che non agisca come importatore.
L’elenco completo degli ingredienti deve figurare sulla confezione?
No. La confezione riporta gli intervalli di contenuto e le classi elencate nell’allegato VII A, oltre all’indirizzo del sito web in cui è consultabile l’elenco completo degli ingredienti (regolamento (CE) n. 648/2004, allegato VII A). Le fragranze allergeniche superiori allo 0,01 % devono essere indicate sulla confezione.
In quale lingua deve essere redatta l’etichetta?
L’etichetta CLP deve essere redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali di ogni Stato membro in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo diversa disposizione di tale Stato (regolamento (CE) n. 1272/2008, articolo 17, paragrafo 2). Per le indicazioni relative ai detergenti gli Stati membri possono richiedere la lingua nazionale (regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 11, paragrafo 5).
Il nostro prodotto per la pulizia disinfetta anche. Si applicano regole diverse?
I tensioattivi che sono sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati sulla biodegradabilità e il detergente segue l’etichettatura dei disinfettanti dell’allegato VII A (regolamento (CE) n. 648/2004, articolo 3, paragrafo 1). Tale articolo cita la direttiva 98/8/CE, da leggersi come regolamento (UE) n. 528/2012 (articolo 96). Un prodotto biocida richiede un’autorizzazione (articolo 17, paragrafo 1), che questa pagina non tratta.
Le capsule liquide per il bucato seguono regole particolari?
Sì. Quando un detersivo liquido per il bucato destinato ai consumatori è contenuto in un involucro solubile monouso, si applicano i requisiti supplementari della sezione 3.3 dell’allegato II del regolamento CLP (regolamento (CE) n. 1272/2008, articolo 35, paragrafo 2).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti (testo consolidato del 1° giugno 2015) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (testo consolidato del 1° luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vogliamo vendere un detergente o un prodotto per la pulizia. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/detergent-product/
Conphora (2026) Vogliamo vendere un detergente o un prodotto per la pulizia. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/detergent-product/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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