La direttiva AerD in parole semplici
La direttiva sui generatori aerosol (AerD), formalmente direttiva 75/324/CEE del Consiglio, è la legge armonizzata dell’UE sulla sicurezza delle bombolette aerosol. Si applica ai generatori aerosol quali definiti all’art. 2, ad eccezione di quelli con capacità massima inferiore a 50 ml e di quelli che superano i limiti di capacità dell’allegato (art. 1), e rende un unico soggetto responsabile del prodotto: il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) come prova che il generatore soddisfa la direttiva e il suo allegato (art. 3). Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione di un generatore conforme (art. 4).
La direttiva è una delle più antiche leggi dell’UE sui prodotti ed è anteriore al nuovo quadro legislativo. Non ha un capo dedicato agli operatori economici, né la marcatura CE, né la dichiarazione di conformità UE, né organismi notificati; il suo contenuto tecnico è nell’allegato, che la Commissione adegua al progresso tecnico con la procedura di comitato (da art. 5 ad art. 7). Essendo una direttiva, opera tramite il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano conformarvisi entro 18 mesi dalla sua notifica del 21 maggio 1975 (art. 11) e ogni modifica ha portato con sé le proprie date di recepimento e di applicazione. Gli atti di adesione del 1979 e del 1985 l’hanno estesa a Grecia, Spagna e Portogallo.
Testo ufficiale Si può leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 75/324/CEE del Consiglio (CELEX 31975L0324), oppure il testo consolidato del 12 febbraio 2018 che comprende la direttiva (UE) 2016/2037.
Ambito di applicazione
Un generatore aerosol è qualsiasi recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e sia munito di un dispositivo di erogazione che consenta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, di schiuma, pasta o polvere o allo stato liquido (art. 2). Il contenuto non rileva: deodoranti, lacche per capelli, vernici, lubrificanti, spray detergenti, schiume e insetticidi sono tutti compresi e la direttiva non prevede esclusioni per gli aerosol medicinali, cosmetici o alimentari. Le sue disposizioni di etichettatura si applicano fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, che continua a disciplinare la classificazione e l’etichettatura del contenuto (art. 8, par. 1).
Due limiti dimensionali circoscrivono l’ambito di applicazione. I generatori con capacità massima inferiore a 50 ml sono esclusi (art. 1). All’estremo superiore, la capacità totale non può superare 1.000 ml per i recipienti in metallo (allegato, punto 3.1), 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto in modo permanente (punto 4.1.1) e 150 ml per il vetro non protetto (punto 4.2.1); i generatori in plastica che possono frantumarsi allo scoppio sono trattati come vetro non protetto e quelli che non possono frantumarsi come vetro protetto (punti 5.1 e 5.2), e i recipienti al di sopra di questi limiti non rientrano nella direttiva (art. 1). I recipienti a pressione ricaricabili o riutilizzabili non sono affatto generatori aerosol, perché la definizione richiede un recipiente non riutilizzabile. I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono a loro volta esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lettera d)).
La direttiva nomina un solo soggetto obbligato, il responsabile dell’immissione sul mercato, il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore (art. 8, par. 1, lettera a)) e che garantisce le prove (allegato, punto 6.1). Non definisce fabbricanti, riempitori, importatori né distributori e l’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sull’operatore economico responsabile nell’Unione non le si estende, perché la direttiva non figura tra gli atti elencati all’art. 4, par. 5, di tale regolamento. In pratica il riempitore, il titolare del marchio o l’importatore il cui nome figura sulla lattina è il responsabile dell’immissione sul mercato e la legge nazionale di recepimento raggiunge il resto della catena: il decreto danese si applica a chi immette aerosol sul mercato o li mette a disposizione e lo consente soltanto se gli aerosol soddisfano il suo allegato 1 (decreto n. 247/2014, § 3 e § 4).
Che cosa si deve fare
Analisi dei pericoli, costruzione e riempimento
Il responsabile dell’immissione sul mercato deve analizzare i pericoli del generatore, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e deve progettare, costruire e provare il generatore e redigere di conseguenza le eventuali indicazioni particolari sul suo uso (allegato, punto 2). Il generatore riempito deve essere conforme all’allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio; la valvola deve chiuderlo in modo praticamente ermetico ed essere protetta, per esempio da un cappuccio, contro l’apertura involontaria e il deterioramento; e il contenuto non deve compromettere la resistenza meccanica del recipiente nemmeno in caso di stoccaggio prolungato (punti da 2.1.1 a 2.1.3). Il volume della fase liquida a 50 °C non può superare il 90 % della capacità netta (punto 2.3).
Per i generatori in metallo la pressione di prova è di almeno 10 bar quando la pressione di riempimento a 50 °C è inferiore a 6,7 bar e superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar (punto 3.1.1). La pressione a 50 °C non può superare 12 bar con un gas liquefatto che ha un campo di infiammabilità nell’aria a 20 °C e 1,013 bar, 13,2 bar con un gas liquefatto che non lo ha e 15 bar con gas compressi o disciolti che non lo hanno (punto 3.1.2, come sostituito dalla direttiva (UE) 2016/2037). I recipienti in vetro protetto possono contenere gas compresso, liquefatto o disciolto, devono resistere a una pressione di prova di almeno 12 bar (gas compresso o disciolto) o di 10 bar (gas liquefatto) e sono riempiti al massimo a 9 bar a 50 °C con gas compresso, 8 bar con gas disciolto oppure ai valori della tabella del punto 4.1.4, lettera c), a 20 °C con gas liquefatto; il loro rivestimento deve impedire la proiezione di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo (punti da 4.1.2 a 4.1.4). I recipienti in vetro non protetto possono essere riempiti soltanto con gas liquefatto o disciolto, devono resistere a 12 bar e sono riempiti al massimo a 8 bar a 50 °C con gas disciolto oppure ai valori della tabella del punto 4.2.3, lettera b), con gas liquefatto (punti da 4.2 a 4.2.3).
Prove
Il responsabile dell’immissione sul mercato garantisce le prove del punto 6.1: una prova di pressione idraulica sui recipienti vuoti, in cui i recipienti in metallo o in plastica non devono presentare perdite né deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2; una prova di scoppio che dimostri che i recipienti vuoti in metallo scoppiano soltanto a una pressione superiore del 20 % o più alla pressione di prova; la prova di caduta per il vetro protetto; e un’ispezione finale di ogni generatore riempito (punti da 6.1.1 a 6.1.4). La prova finale di riferimento è il bagno in acqua calda, in cui la pressione interna deve raggiungere il valore che il contenuto eserciterebbe a 50 °C e ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita è scartato. Possono essere usati altri metodi a caldo che danno la stessa pressione, temperatura e precisione di rilevamento, oppure un metodo a freddo in linea con l’alternativa ADR al bagno in acqua, se un’autorità competente ha approvato il metodo sulla base di un fascicolo tecnico, e l’approvazione, il fascicolo e le eventuali relazioni di controllo devono essere tenuti prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta (punti 6.1.4.1 e 6.1.4.3). L’allegato cita la direttiva 94/55/CE per il metodo a freddo e per l’autorità competente; tale direttiva è stata abrogata dal 30 giugno 2009 dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (direttiva 2008/68/CE, art. 12, par. 1), per cui i rinvii vanno letti come rinvii alle disposizioni dell’ADR applicate tramite la direttiva 2008/68/CE. Gli Stati membri possono controllare essi stessi i lotti provando cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione per 25 secondi e, se una nuova prova su altri dieci dà esito negativo, dichiarando inidoneo l’intero lotto, e immergendo i generatori riempiti in un bagno in acqua a 50 °C (punti 6.2.1 e 6.2.2).
Classificazione di infiammabilità
Il contenuto è infiammabile se comprende un componente classificato come liquido infiammabile (punto di infiammabilità non superiore a 93 °C), solido infiammabile o gas infiammabile; sostanze piroforiche, autoriscaldanti o che reagiscono con l’acqua non possono mai essere componenti del contenuto di un aerosol (punto 1.8). Un aerosol è estremamente infiammabile se contiene l’85 % o più di componenti infiammabili e il suo calore di combustione chimico è pari o superiore a 30 kJ/g, non infiammabile se contiene l’1 % o meno di componenti infiammabili e il calore di combustione è inferiore a 20 kJ/g e, negli altri casi, è classificato estremamente infiammabile oppure sottoposto a prova (punto 1.9). Gli aerosol spray con un calore di combustione inferiore a 20 kJ/g sono infiammabili se la prova della distanza di accensione dà accensione a 15 cm o più ma meno di 75 cm ed estremamente infiammabili a 75 cm o più; se non si verifica accensione, la prova dello spazio chiuso li rende infiammabili a un equivalente di tempo pari o inferiore a 300 s/m3 o a una densità di deflagrazione pari o inferiore a 300 g/m3 e altrimenti non infiammabili, mentre gli spray a 20 kJ/g o più sono estremamente infiammabili a 75 cm o più e altrimenti infiammabili (punto 1.9.1). Gli aerosol schiuma sono estremamente infiammabili con un’altezza della fiamma di 20 cm o più per due secondi o più, oppure di 4 cm o più per sette secondi o più, e infiammabili con 4 cm o più per due secondi o più (punto 1.9.2). Il calore di combustione è determinato secondo le regole della tecnica riconosciute o con il metodo di calcolo del punto 1.10 e il responsabile dell’immissione sul mercato deve descrivere il metodo in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell’Unione all’indirizzo dell’etichetta. Le procedure di prova sono fissate al punto 6.3.
Marcatura ed etichettatura
Ogni generatore, o un’etichetta applicata ad esso quando le indicazioni non possono essere riportate sul generatore a causa delle sue ridotte dimensioni (capacità massima di 150 ml o meno), deve recare con caratteri visibili, leggibili e indelebili il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le marcature in codice che consentono di identificare il lotto di riempimento, le indicazioni del punto 2.2 dell’allegato e il contenuto netto in peso e in volume (art. 8, par. 1). Il punto 2.2 richiede, fatto salvo il CLP, l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi dell’etichetta per gli aerosol di categoria 3 quando l’aerosol è non infiammabile, «Attenzione» e gli elementi della categoria 2 quando è infiammabile, «Pericolo» e gli elementi della categoria 1 quando è estremamente infiammabile, ciascuno secondo la tabella 2.3.1 dell’allegato I del CLP, il consiglio di prudenza P102 quando il generatore è un prodotto di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive che richiamino i consumatori sui pericoli specifici, che devono essere riprese anche nelle istruzioni per l’uso distinte. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è classificato infiammabile né estremamente infiammabile, l’etichetta deve indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile» (art. 8, par. 1 bis). Gli Stati membri possono richiedere la propria lingua nazionale per le diciture dell’etichetta (art. 8, par. 2) e devono impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo (art. 9).
Obblighi per ruolo
Il responsabile dell’immissione sul mercato è titolare dell’analisi dei pericoli, dei limiti di costruzione e di riempimento, delle prove del punto 6.1, della classificazione di infiammabilità e dell’etichetta, e appone il simbolo «3» (art. 3, art. 8 e allegato, punti 2 e 6.1). Un riempitore o un fabbricante che commercializza con il proprio nome è tale soggetto; in caso contrario esegue la costruzione e le prove che il responsabile dell’immissione sul mercato garantisce, con l’allegato che nomina espressamente il fabbricante per la prova di caduta (punto 6.1.3) e il codice del lotto che ne identifica il riempimento (art. 8, par. 1, lettera c)). L’importatore il cui nome e indirizzo figurano sulla lattina è ugualmente il responsabile dell’immissione sul mercato. I distributori sono raggiunti tramite il diritto nazionale: in Danimarca possono mettere a disposizione soltanto aerosol conformi all’allegato 1 del decreto e recanti la marcatura in danese e non possono aggiungere marcature simili al simbolo (decreto n. 247/2014, da § 3 a § 5).
Applicazione e sanzioni
La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Obbliga gli Stati membri a impedire marcature confondibili (art. 9) e offre loro una clausola di salvaguardia: uno Stato membro che accerti, su basi motivate, che generatori conformi presentano un pericolo per la sicurezza o la salute può vietarne provvisoriamente la vendita sul proprio territorio o subordinarla a condizioni particolari, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, che procede a consultazioni entro sei settimane, formula il proprio parere e può adottare adeguamenti tecnici della direttiva (art. 10). Per il resto la vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II: le autorità impongono azioni correttive per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio, impediscono che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato o lo fanno ritirare o richiamare (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16) e gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 41).
In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1, richiede la marcatura in danese e punisce con un’ammenda le violazioni del proprio § 4 o § 5, dell’allegato 1 o di un ordine o divieto, con responsabilità penale delle persone giuridiche (§ 1, § 5 e § 8). Il decreto n. 1336 del 29 novembre 2017 ha sostituito l’allegato 1 per recepire la direttiva (UE) 2016/2037 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2018 (n. 1336/2017, § 1 e § 2). La legge sui prodotti, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, comprende la direttiva sugli aerosol (§ 2, comma 1, n. 8), designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9) e prevede ammende e, per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti (§ 37). Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato il controllo dei generatori aerosol da Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018, con Arbejdstilsynet che mantiene i prodotti realizzati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas, e da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning che svolge gli stessi compiti.
Come Conphora può aiutare
Conphora monitora la direttiva sui generatori aerosol, la sua interfaccia con il CLP e il decreto danese, e confronta i suoi prodotti aerosol con le regole su capacità, pressione, fase liquida, prove, classificazione di infiammabilità ed etichettatura, segnalando le lacune nell’analisi dei pericoli, nei registri delle prove, nella documentazione del calore di combustione e nell’etichetta prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma conserva le approvazioni e i fascicoli tecnici che l’allegato vuole a disposizione all’indirizzo dell’etichetta, collega il codice del lotto ai registri che lo sostengono e avvisa quando cambiano l’allegato o gli elementi dell’etichetta CLP.
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Fonti
- Direttiva 75/324/CEE del Consiglio sui generatori aerosol, testo consolidato del 12 febbraio 2018 (EUR-Lex)
- Direttiva 75/324/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per CELEX 31975L0324 (EUR-Lex)
- Direttiva 94/1/CE della Commissione che adegua alcuni aspetti tecnici della direttiva 75/324/CEE (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio che adegua le disposizioni sulla comitatologia negli atti del Consiglio (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/47/CE della Commissione che adegua la direttiva 75/324/CEE al progresso tecnico (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 219/2009 sulla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex)
- Direttiva 2013/10/UE della Commissione che adegua le disposizioni sull’etichettatura al regolamento CLP (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione sulla pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e sull’etichettatura CLP (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I punto 4 e allegato II (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, art. 1, par. 2, lettera d), che esclude i generatori aerosol (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, art. 12, che abroga la direttiva 94/55/CE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione, art. 12 sulla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), richiamato all’art. 8, par. 1, e all’allegato, punto 2.2 (EUR-Lex)
- Direttiva sui generatori aerosol (Commissione europea, DG GROW)
- Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen, da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
- Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk)
- Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk)
- Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.