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AerD Labelling & Packaging 10 min

AerD: Direttiva sui generatori aerosol (Direttiva 75/324/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva sui generatori aerosol armonizza costruzione, prove, infiammabilità ed etichettatura dei generatori da 50 ml e impone al responsabile dell’immissione sul mercato il simbolo «3» (epsilon rovesciato). Recepita entro il 21 novembre 1976, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2016/2037: il limite di 15 bar per i gas compressi non infiammabili vale dal 12 febbraio 2018.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Recipienti non riutilizzabili in metallo, vetro o plastica che contengono un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e sono muniti di un dispositivo di erogazione che espelle il contenuto sotto forma di particelle in sospensione in un gas, di schiuma, pasta o polvere o allo stato liquido
  • Generatori con una capacità massima pari o superiore a 50 ml e fino ai limiti dell’allegato: 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto, 150 ml per il vetro non protetto, e gli stessi limiti per i generatori in plastica a seconda che possano frantumarsi allo scoppio
  • Aerosol di uso quotidiano e professionale come deodoranti, lacche per capelli, vernici spray, lubrificanti, spray detergenti, schiume, gel e insetticidi, qualunque sia il contenuto, poiché la direttiva non prevede esclusioni per tipo di prodotto
  • Il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) e risponde dell’analisi dei pericoli, della costruzione, delle prove e dell’etichettatura
  • Sia il pericolo legato alla pressione (pressioni di prova e di scoppio, limiti di riempimento, prove finali) sia il pericolo di infiammabilità (classificazione in non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile e i corrispondenti elementi di etichetta CLP), oltre al rischio di inalazione nell’analisi dei pericoli

Prodotti derivati e a valle

  • Il simbolo «3» (epsilon rovesciato) è la marcatura di conformità propria della direttiva, apposta dal responsabile dell’immissione sul mercato; la direttiva non prevede la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE né organismi notificati e gli Stati membri devono impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo (art. 3, art. 8, par. 1, lettera b), e art. 9)
  • La direttiva non è allineata al nuovo quadro legislativo: non definisce fabbricante, importatore né distributore e l’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sull’operatore economico responsabile nell’Unione non le si applica, perché la direttiva 75/324/CEE del Consiglio non figura tra gli atti elencati all’art. 4, par. 5, di tale regolamento; la vigilanza del mercato segue tuttavia il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 5, allegato I e allegato II)
  • L’etichettatura si applica fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008: la classe di infiammabilità stabilita dall’allegato determina quali elementi dell’etichetta della categoria di aerosol CLP e quale avvertenza porta il generatore, e per i prodotti di consumo si aggiunge P102 (art. 8, par. 1, e allegato, punto 2.2)
  • I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lettera d))
  • L’allegato cita la direttiva 94/55/CE per il metodo di prova finale a freddo e per l’autorità competente che approva prove finali alternative; tale direttiva è stata abrogata dal 30 giugno 2009 dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, per cui i rinvii vanno letti come rinvii alle disposizioni dell’ADR applicate tramite la direttiva 2008/68/CE e all’autorità designata ai sensi di essa (allegato, punti 6.1.4.1, lettera c), e 6.1.4.3, lettera e); direttiva 2008/68/CE, art. 12, par. 1)
  • Gli Stati membri possono subordinare la commercializzazione sul proprio territorio al fatto che le diciture dell’etichetta siano nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali; la Danimarca richiede il danese (art. 8, par. 2; decreto n. 247 del 14 marzo 2014, § 5)

Ruoli previsti dall’atto

Responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol

Il principale soggetto obbligato della direttiva, non definito ulteriormente: la persona che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) come prova di conformità, il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, che deve analizzare i pericoli e progettare, costruire e provare il generatore di conseguenza, che garantisce le prove di cui al punto 6.1 dell’allegato e che tiene a disposizione, all’indirizzo indicato sull’etichetta, il metodo del calore di combustione e l’eventuale approvazione di una prova finale alternativa.

Fonte · art. 3, art. 8, par. 1, lettera a), allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3
Fabbricante o riempitore del generatore aerosol

La direttiva non definisce un fabbricante né un riempitore: l’allegato nomina il fabbricante soltanto per la prova di caduta dei recipienti in vetro protetto (punto 6.1.3) e l’art. 8, par. 1, lettera c), richiede marcature in codice che identifichino il lotto di riempimento. Un riempitore o un produttore di lattine che commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo è il responsabile dell’immissione sul mercato e risponde di tutti gli obblighi di tale ruolo; in caso contrario esegue la costruzione e le prove che il responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire.

Fonte · art. 3, art. 8, par. 1, lettere a) e c), allegato, punti 6.1.3 e 6.1
Importatore

Non definito dalla direttiva, che è anteriore al nuovo quadro legislativo. L’importatore il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore è il responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dell’art. 8, par. 1, lettera a), e deve poter dimostrare che l’analisi dei pericoli, le prove e l’etichettatura sono state eseguite; l’obbligo dell’operatore economico responsabile dell’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 non si estende ai generatori aerosol, perché la direttiva non è elencata all’art. 4, par. 5, di tale regolamento.

Fonte · art. 3 e art. 8, par. 1, lettera a)Fonte · art. 4, par. 5
Distributore (grossista o rivenditore)

Non definito dalla direttiva, che si rivolge al responsabile dell’immissione sul mercato. Il resto della catena è raggiunto dalla legge nazionale di recepimento: il decreto danese si applica a chi immette sul mercato o mette a disposizione sul mercato aerosol e ad altri soggetti vincolati ai sensi del proprio allegato 1, e consente di immettere sul mercato o di mettere a disposizione aerosol soltanto se sono conformi all’allegato.

Fonte · § 3 e § 4Fonte · art. 3 e art. 8

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AerD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Generatore aerosol con capacità massima inferiore a 50 ml (campioni, formati da viaggio) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva non si applica ai generatori aerosol con una capacità massima inferiore a 50 ml; per tali prodotti possono comunque applicarsi la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti e quella sulle sostanze chimiche. Fonte · art. 1
  2. Recipiente al di sopra del limite di capacità dell’allegato per il suo materiale (metallo oltre 1.000 ml, vetro protetto oltre 220 ml, vetro non protetto oltre 150 ml) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito I generatori con una capacità massima superiore al limite previsto per il loro materiale, 1.000 ml per il metallo (punto 3.1), 220 ml per il vetro protetto (punto 4.1.1), 150 ml per il vetro non protetto (punto 4.2.1) e i corrispondenti limiti per la plastica (punti 5.1 e 5.2), non rientrano nella direttiva; possono allora applicarsi altre disposizioni sulle attrezzature a pressione o sul trasporto. Fonte · art. 1 e allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2
  3. Recipiente a pressione ricaricabile o riutilizzabile (flacone spray ricaricabile, cartuccia di gas, bombola) · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Un generatore aerosol è per definizione un recipiente non riutilizzabile; i recipienti a pressione ricaricabili o riutilizzabili non sono generatori aerosol ai sensi della direttiva e sono valutati invece ai sensi della direttiva sulle attrezzature a pressione, della normativa sulle attrezzature a pressione trasportabili o dell’ADR. Fonte · art. 2
  4. Generatore aerosol in metallo (lattina in banda stagnata o alluminio) con capacità totale da 50 ml a 1.000 ml, Generatore aerosol in vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto in modo permanente, da 50 ml a 220 ml, Generatore aerosol in vetro non protetto, da 50 ml a 150 ml, riempito con gas liquefatto o disciolto, Generatore aerosol in plastica (trattato come vetro protetto o non protetto a seconda che possa frantumarsi allo scoppio), Aerosol medicinale, cosmetico, alimentare o biocida in un recipiente rientrante nella definizione della direttiva · Responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, Fabbricante o riempitore del generatore aerosol, Importatore · qualsiasi Rientra nell’ambito Un recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica con un gas sotto pressione e un dispositivo di erogazione, da 50 ml o più e entro il limite di capacità per il suo materiale, è un generatore aerosol qualunque sia il contenuto; il responsabile dell’immissione sul mercato (in pratica il riempitore, il titolare del marchio o l’importatore il cui nome figura sulla lattina) deve analizzare i pericoli, rispettare le regole di costruzione, pressione e riempimento, eseguire le prove, classificare l’infiammabilità, etichettare ai sensi del CLP e apporre il simbolo «3». Non esiste una soglia dimensionale per l’impresa. Fonte · art. 1, art. 2, art. 3, art. 8 e allegato, punti 2, 2.1, 2.2, da 3 a 6
  5. Aerosol con contenuto o propellente infiammabile (per esempio butano, propano, etere dimetilico o un liquido infiammabile), Aerosol con propellente non infiammabile compresso o disciolto (azoto, aria compressa, anidride carbonica) · Responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, Fabbricante o riempitore del generatore aerosol, Importatore · qualsiasi Rientra nell’ambito È il propellente a determinare la classificazione e il limite di pressione, non l’applicabilità: gli aerosol sono classificati come non infiammabili, infiammabili o estremamente infiammabili ai sensi del punto 1.9 dell’allegato ed etichettati con la corrispondente categoria di aerosol CLP, e i generatori in metallo possono raggiungere 12 bar a 50 °C con un gas liquefatto infiammabile, 13,2 bar con un gas liquefatto non infiammabile e 15 bar con un gas compresso o disciolto non infiammabile. Fonte · allegato, punti 1.8, 1.9, 2.2 e 3.1.2
  6. Generatore aerosol in metallo (lattina in banda stagnata o alluminio) con capacità totale da 50 ml a 1.000 ml, Generatore aerosol in vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto in modo permanente, da 50 ml a 220 ml, Generatore aerosol in vetro non protetto, da 50 ml a 150 ml, riempito con gas liquefatto o disciolto, Generatore aerosol in plastica (trattato come vetro protetto o non protetto a seconda che possa frantumarsi allo scoppio), Aerosol con contenuto o propellente infiammabile (per esempio butano, propano, etere dimetilico o un liquido infiammabile), Aerosol con propellente non infiammabile compresso o disciolto (azoto, aria compressa, anidride carbonica), Aerosol medicinale, cosmetico, alimentare o biocida in un recipiente rientrante nella definizione della direttiva · Distributore (grossista o rivenditore) · qualsiasi Dipende La direttiva si rivolge soltanto al responsabile dell’immissione sul mercato; se un grossista o un rivenditore abbia obblighi dipende dalla legge nazionale di recepimento. In Danimarca il decreto riguarda chi mette a disposizione aerosol sul mercato, per cui un distributore può fornire soltanto generatori conformi all’allegato e recanti la marcatura richiesta in danese. Fonte · § 3, § 4 e § 5Fonte · art. 3 e art. 8, par. 2
  7. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il recipiente sia non riutilizzabile e in metallo, vetro o plastica, con un gas sotto pressione e un dispositivo di erogazione, che la sua capacità massima sia pari o superiore a 50 ml ed entro il limite per il suo materiale e dal ruolo che l’operatore ricopre rispetto all’immissione sul mercato del generatore. Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3

Date principali

  1. Adozione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio; pubblicazione nella GU L 147 del 9 giugno 1975 Fonte · titolo e blocco della firma
  2. Notifica agli Stati membri ed entrata in vigore; il termine di recepimento di 18 mesi decorre da questa data Fonte · art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento
  3. Termine entro cui gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva Fonte · art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento
  4. Entrata in vigore della direttiva 94/1/CE: etichettatura di infiammabilità e deroga dell’art. 9 bis per i contenuti senza rischio di accensione (poi tutto sostituito); recepimento entro il 1° ottobre 1994, applicazione dal 1° aprile 1995 Fonte · art. 2 e art. 3
  5. Entrata in vigore della direttiva 2008/47/CE: analisi dei pericoli, nuova classificazione di infiammabilità e relative prove, limite del 90 % di fase liquida, limiti di pressione di 12 bar e 13,2 bar e prove finali alternative; recepimento entro il 29 ottobre 2009 Fonte · art. 2 e art. 3
  6. Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/47/CE Fonte · art. 2, par. 1
  7. Entrata in vigore della direttiva 2013/10/UE: etichettatura allineata al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008; recepimento entro il 19 marzo 2014 Fonte · art. 3, par. 1, e art. 4
  8. L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti una sostanza Fonte · art. 3, par. 1
  9. L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti miscele; le miscele immesse sul mercato prima di questa data non devono essere rietichettate fino al 1° giugno 2017 Fonte · art. 2 e art. 3, par. 1
  10. Entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2037: limite di 15 bar a 50 °C per i propellenti non infiammabili compressi o disciolti e diciture di etichettatura allineate alle categorie di aerosol del CLP; recepimento entro il 12 dicembre 2017 Fonte · art. 2, par. 1, e art. 3
  11. Le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/2037 si applicano in tutti gli Stati membri; è la data del testo consolidato vigente Fonte · art. 2, par. 1
  12. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; la direttiva 75/324/CEE del Consiglio è elencata nel suo allegato I (punto 4) e nell’allegato II Fonte · art. 44, allegato I, punto 4, e allegato II

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol13
  • Analizzare i pericoli dei propri generatori aerosol, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e sulla base di tale analisi progettare, costruire e provare il generatore e redigere le eventuali indicazioni particolari sul suo uso. allegato, punto 2
  • Costruire il generatore riempito in modo che sia conforme all’allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio, con una valvola che chiuda il generatore in modo praticamente ermetico e sia protetta, per esempio da un cappuccio, contro l’apertura involontaria e il deterioramento, e con una resistenza meccanica che il contenuto non possa compromettere nemmeno in caso di stoccaggio prolungato. allegato, punti da 2.1.1 a 2.1.3
  • Rispettare i limiti di capacità, di pressione di prova e di riempimento per il materiale del recipiente: metallo fino a 1.000 ml con una pressione di prova di almeno 10 bar (o superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar) e una pressione a 50 °C non superiore a 12 bar, 13,2 bar o 15 bar a seconda del propellente; vetro protetto fino a 220 ml e vetro non protetto fino a 150 ml con le pressioni di prova e di riempimento dei punti 4.1 e 4.2; plastica trattata come vetro protetto o non protetto; e una fase liquida a 50 °C non superiore al 90 % della capacità netta. allegato, punti 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2
  • Garantire le prove di cui al punto 6.1: la prova idraulica sui recipienti vuoti, una pressione di scoppio dei recipienti vuoti in metallo superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova, la prova di caduta per il vetro protetto e un’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante la prova in bagno di acqua calda o un metodo alternativo a caldo o a freddo approvato, scartando ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita. allegato, punti da 6.1.1 a 6.1.4
  • Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiedere a un’autorità competente l’approvazione del metodo, con un fascicolo tecnico che lo descriva. allegato, punto 6.1.4.3
  • Tenere l’approvazione, il fascicolo tecnico sulla prova finale alternativa (in una lingua ufficiale dell’Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta. allegato, punto 6.1.4.3
  • Classificare ogni aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili, eseguendo la prova di infiammabilità della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma di cui al punto 6.3 quando le soglie del punto 1.9 non bastano a stabilire la classe e, se ci si basa sul calore di combustione, descrivere il metodo usato in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell’Unione all’indirizzo dell’etichetta. allegato, punti 1.8, 1.9, 1.10 e 6.3
  • Riportare su ogni generatore, o su un’etichetta applicata ad esso quando contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato. art. 8, par. 1, lettera a)
  • Apporre su ogni generatore, in modo visibile, leggibile e indelebile, il simbolo «3» (epsilon rovesciato) per attestare che è conforme alla direttiva e al suo allegato. art. 3 e art. 8, par. 1, lettera b)
  • Riportare su ogni generatore marcature in codice che identifichino il suo lotto di riempimento. art. 8, par. 1, lettera c)
  • Riportare su ogni generatore il contenuto netto in peso e in volume. art. 8, par. 1, lettera e)
  • Etichettare ogni generatore con gli elementi del punto 2.2: l’avvertenza e gli elementi CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive, riportate anche nelle istruzioni distinte; quando i componenti infiammabili non rendono infiammabile l’aerosol, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile». art. 8, par. 1, lettera d), art. 8, par. 1 bis e allegato, punto 2.2
  • Usare la lingua o le lingue che uno Stato membro richiede per le diciture dell’etichetta e non usare mai marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3»; in Danimarca la marcatura deve essere in danese. art. 8, par. 2 e art. 9§ 5
Fabbricante o riempitore del generatore aerosol6
  • Fabbricare recipienti che resistano alla pressione di prova idraulica per 25 secondi senza perdite né, per il metallo e la plastica, deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2, e scartare i recipienti in metallo con deformazioni asimmetriche o rilevanti. allegato, punti 1.2, 6.1.1.1 e 6.1.1.2
  • Per i recipienti in vetro protetto, assicurarsi che il rivestimento in plastica o di altro tipo impedisca la proiezione di particelle di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo, e verificarlo con la prova di caduta. allegato, punti 4.1.2 e 6.1.3
  • Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente; gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione e dichiarare inidoneo l’intero lotto se una nuova prova dà esito negativo. allegato, punti 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 e 6.2.2
  • Applicare a ogni generatore marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento. art. 8, par. 1, lettera c)
  • Eseguire l’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante il bagno in acqua calda o un’alternativa approvata e, quando il contenuto modifica le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo, applicare un metodo di prova finale a freddo. allegato, punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2
  • Se si commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo o marchio, si è il responsabile dell’immissione sul mercato e si deve apporre il simbolo «3» e rispondere di ogni obbligo di tale ruolo. art. 3 e art. 8, par. 1, lettere a) e b)
Importatore5
  • Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile della sua immissione sul mercato e si risponde di ogni obbligo di tale ruolo. art. 3 e art. 8, par. 1, lettera a)
  • Apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l’analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l’etichettatura dell’allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all’indirizzo indicato sull’etichetta. art. 3, art. 8, par. 1, lettera b), e allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3
  • Verificare prima dell’importazione che i generatori rispettino il minimo di 50 ml e il limite di capacità per il materiale, i limiti di pressione e di fase liquida e l’ispezione finale, e che l’etichetta rechi il simbolo «3», il codice del lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi di pericolo basati sul CLP per la classe di infiammabilità. art. 1, art. 8, par. 1, e allegato, punti 2.2, 2.3, 3, 4, 5 e 6.1.4
  • Far predisporre le diciture dell’etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e assicurarsi che nulla sul generatore possa essere confuso con il simbolo «3». art. 8, par. 2 e art. 9§ 5
  • Cooperare con la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, che comprende la direttiva tramite il proprio allegato I, e adottare le azioni correttive, il ritiro o il richiamo richiesti dall’autorità; un generatore conforme che risulti presentare un pericolo può essere vietato in via provvisoria o subordinato a condizioni particolari ai sensi della clausola di salvaguardia. art. 16 e allegato I, punto 4art. 10
Distributore (grossista o rivenditore)3
  • Fornire soltanto generatori che recano il simbolo «3», il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il codice del lotto, il contenuto netto e gli elementi dell’etichetta di infiammabilità; in Danimarca gli aerosol possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi all’allegato 1 del decreto e la marcatura è in danese. § 3, § 4 e § 5art. 8, par. 1
  • Non aggiungere marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3». art. 9§ 5, comma 2
  • Se un generatore fornito risulta non conforme o pericoloso, cooperare all’azione correttiva, al ritiro o al richiamo richiesti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti. art. 16§ 2, comma 1, n. 8, e § 9

La direttiva AerD in parole semplici

La direttiva sui generatori aerosol (AerD), formalmente direttiva 75/324/CEE del Consiglio, è la legge armonizzata dell’UE sulla sicurezza delle bombolette aerosol. Si applica ai generatori aerosol quali definiti all’art. 2, ad eccezione di quelli con capacità massima inferiore a 50 ml e di quelli che superano i limiti di capacità dell’allegato (art. 1), e rende un unico soggetto responsabile del prodotto: il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) come prova che il generatore soddisfa la direttiva e il suo allegato (art. 3). Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione di un generatore conforme (art. 4).

La direttiva è una delle più antiche leggi dell’UE sui prodotti ed è anteriore al nuovo quadro legislativo. Non ha un capo dedicato agli operatori economici, né la marcatura CE, né la dichiarazione di conformità UE, né organismi notificati; il suo contenuto tecnico è nell’allegato, che la Commissione adegua al progresso tecnico con la procedura di comitato (da art. 5 ad art. 7). Essendo una direttiva, opera tramite il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano conformarvisi entro 18 mesi dalla sua notifica del 21 maggio 1975 (art. 11) e ogni modifica ha portato con sé le proprie date di recepimento e di applicazione. Gli atti di adesione del 1979 e del 1985 l’hanno estesa a Grecia, Spagna e Portogallo.

Testo ufficiale Si può leggere la direttiva su EUR-Lex: direttiva 75/324/CEE del Consiglio (CELEX 31975L0324), oppure il testo consolidato del 12 febbraio 2018 che comprende la direttiva (UE) 2016/2037.

Ambito di applicazione

Un generatore aerosol è qualsiasi recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e sia munito di un dispositivo di erogazione che consenta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, di schiuma, pasta o polvere o allo stato liquido (art. 2). Il contenuto non rileva: deodoranti, lacche per capelli, vernici, lubrificanti, spray detergenti, schiume e insetticidi sono tutti compresi e la direttiva non prevede esclusioni per gli aerosol medicinali, cosmetici o alimentari. Le sue disposizioni di etichettatura si applicano fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, che continua a disciplinare la classificazione e l’etichettatura del contenuto (art. 8, par. 1).

Due limiti dimensionali circoscrivono l’ambito di applicazione. I generatori con capacità massima inferiore a 50 ml sono esclusi (art. 1). All’estremo superiore, la capacità totale non può superare 1.000 ml per i recipienti in metallo (allegato, punto 3.1), 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto in modo permanente (punto 4.1.1) e 150 ml per il vetro non protetto (punto 4.2.1); i generatori in plastica che possono frantumarsi allo scoppio sono trattati come vetro non protetto e quelli che non possono frantumarsi come vetro protetto (punti 5.1 e 5.2), e i recipienti al di sopra di questi limiti non rientrano nella direttiva (art. 1). I recipienti a pressione ricaricabili o riutilizzabili non sono affatto generatori aerosol, perché la definizione richiede un recipiente non riutilizzabile. I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono a loro volta esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lettera d)).

La direttiva nomina un solo soggetto obbligato, il responsabile dell’immissione sul mercato, il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore (art. 8, par. 1, lettera a)) e che garantisce le prove (allegato, punto 6.1). Non definisce fabbricanti, riempitori, importatori né distributori e l’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sull’operatore economico responsabile nell’Unione non le si estende, perché la direttiva non figura tra gli atti elencati all’art. 4, par. 5, di tale regolamento. In pratica il riempitore, il titolare del marchio o l’importatore il cui nome figura sulla lattina è il responsabile dell’immissione sul mercato e la legge nazionale di recepimento raggiunge il resto della catena: il decreto danese si applica a chi immette aerosol sul mercato o li mette a disposizione e lo consente soltanto se gli aerosol soddisfano il suo allegato 1 (decreto n. 247/2014, § 3 e § 4).

Che cosa si deve fare

Analisi dei pericoli, costruzione e riempimento

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve analizzare i pericoli del generatore, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e deve progettare, costruire e provare il generatore e redigere di conseguenza le eventuali indicazioni particolari sul suo uso (allegato, punto 2). Il generatore riempito deve essere conforme all’allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio; la valvola deve chiuderlo in modo praticamente ermetico ed essere protetta, per esempio da un cappuccio, contro l’apertura involontaria e il deterioramento; e il contenuto non deve compromettere la resistenza meccanica del recipiente nemmeno in caso di stoccaggio prolungato (punti da 2.1.1 a 2.1.3). Il volume della fase liquida a 50 °C non può superare il 90 % della capacità netta (punto 2.3).

Per i generatori in metallo la pressione di prova è di almeno 10 bar quando la pressione di riempimento a 50 °C è inferiore a 6,7 bar e superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar (punto 3.1.1). La pressione a 50 °C non può superare 12 bar con un gas liquefatto che ha un campo di infiammabilità nell’aria a 20 °C e 1,013 bar, 13,2 bar con un gas liquefatto che non lo ha e 15 bar con gas compressi o disciolti che non lo hanno (punto 3.1.2, come sostituito dalla direttiva (UE) 2016/2037). I recipienti in vetro protetto possono contenere gas compresso, liquefatto o disciolto, devono resistere a una pressione di prova di almeno 12 bar (gas compresso o disciolto) o di 10 bar (gas liquefatto) e sono riempiti al massimo a 9 bar a 50 °C con gas compresso, 8 bar con gas disciolto oppure ai valori della tabella del punto 4.1.4, lettera c), a 20 °C con gas liquefatto; il loro rivestimento deve impedire la proiezione di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo (punti da 4.1.2 a 4.1.4). I recipienti in vetro non protetto possono essere riempiti soltanto con gas liquefatto o disciolto, devono resistere a 12 bar e sono riempiti al massimo a 8 bar a 50 °C con gas disciolto oppure ai valori della tabella del punto 4.2.3, lettera b), con gas liquefatto (punti da 4.2 a 4.2.3).

Prove

Il responsabile dell’immissione sul mercato garantisce le prove del punto 6.1: una prova di pressione idraulica sui recipienti vuoti, in cui i recipienti in metallo o in plastica non devono presentare perdite né deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2; una prova di scoppio che dimostri che i recipienti vuoti in metallo scoppiano soltanto a una pressione superiore del 20 % o più alla pressione di prova; la prova di caduta per il vetro protetto; e un’ispezione finale di ogni generatore riempito (punti da 6.1.1 a 6.1.4). La prova finale di riferimento è il bagno in acqua calda, in cui la pressione interna deve raggiungere il valore che il contenuto eserciterebbe a 50 °C e ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita è scartato. Possono essere usati altri metodi a caldo che danno la stessa pressione, temperatura e precisione di rilevamento, oppure un metodo a freddo in linea con l’alternativa ADR al bagno in acqua, se un’autorità competente ha approvato il metodo sulla base di un fascicolo tecnico, e l’approvazione, il fascicolo e le eventuali relazioni di controllo devono essere tenuti prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta (punti 6.1.4.1 e 6.1.4.3). L’allegato cita la direttiva 94/55/CE per il metodo a freddo e per l’autorità competente; tale direttiva è stata abrogata dal 30 giugno 2009 dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (direttiva 2008/68/CE, art. 12, par. 1), per cui i rinvii vanno letti come rinvii alle disposizioni dell’ADR applicate tramite la direttiva 2008/68/CE. Gli Stati membri possono controllare essi stessi i lotti provando cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione per 25 secondi e, se una nuova prova su altri dieci dà esito negativo, dichiarando inidoneo l’intero lotto, e immergendo i generatori riempiti in un bagno in acqua a 50 °C (punti 6.2.1 e 6.2.2).

Classificazione di infiammabilità

Il contenuto è infiammabile se comprende un componente classificato come liquido infiammabile (punto di infiammabilità non superiore a 93 °C), solido infiammabile o gas infiammabile; sostanze piroforiche, autoriscaldanti o che reagiscono con l’acqua non possono mai essere componenti del contenuto di un aerosol (punto 1.8). Un aerosol è estremamente infiammabile se contiene l’85 % o più di componenti infiammabili e il suo calore di combustione chimico è pari o superiore a 30 kJ/g, non infiammabile se contiene l’1 % o meno di componenti infiammabili e il calore di combustione è inferiore a 20 kJ/g e, negli altri casi, è classificato estremamente infiammabile oppure sottoposto a prova (punto 1.9). Gli aerosol spray con un calore di combustione inferiore a 20 kJ/g sono infiammabili se la prova della distanza di accensione dà accensione a 15 cm o più ma meno di 75 cm ed estremamente infiammabili a 75 cm o più; se non si verifica accensione, la prova dello spazio chiuso li rende infiammabili a un equivalente di tempo pari o inferiore a 300 s/m3 o a una densità di deflagrazione pari o inferiore a 300 g/m3 e altrimenti non infiammabili, mentre gli spray a 20 kJ/g o più sono estremamente infiammabili a 75 cm o più e altrimenti infiammabili (punto 1.9.1). Gli aerosol schiuma sono estremamente infiammabili con un’altezza della fiamma di 20 cm o più per due secondi o più, oppure di 4 cm o più per sette secondi o più, e infiammabili con 4 cm o più per due secondi o più (punto 1.9.2). Il calore di combustione è determinato secondo le regole della tecnica riconosciute o con il metodo di calcolo del punto 1.10 e il responsabile dell’immissione sul mercato deve descrivere il metodo in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell’Unione all’indirizzo dell’etichetta. Le procedure di prova sono fissate al punto 6.3.

Marcatura ed etichettatura

Ogni generatore, o un’etichetta applicata ad esso quando le indicazioni non possono essere riportate sul generatore a causa delle sue ridotte dimensioni (capacità massima di 150 ml o meno), deve recare con caratteri visibili, leggibili e indelebili il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le marcature in codice che consentono di identificare il lotto di riempimento, le indicazioni del punto 2.2 dell’allegato e il contenuto netto in peso e in volume (art. 8, par. 1). Il punto 2.2 richiede, fatto salvo il CLP, l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi dell’etichetta per gli aerosol di categoria 3 quando l’aerosol è non infiammabile, «Attenzione» e gli elementi della categoria 2 quando è infiammabile, «Pericolo» e gli elementi della categoria 1 quando è estremamente infiammabile, ciascuno secondo la tabella 2.3.1 dell’allegato I del CLP, il consiglio di prudenza P102 quando il generatore è un prodotto di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive che richiamino i consumatori sui pericoli specifici, che devono essere riprese anche nelle istruzioni per l’uso distinte. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è classificato infiammabile né estremamente infiammabile, l’etichetta deve indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile» (art. 8, par. 1 bis). Gli Stati membri possono richiedere la propria lingua nazionale per le diciture dell’etichetta (art. 8, par. 2) e devono impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo (art. 9).

Obblighi per ruolo

Il responsabile dell’immissione sul mercato è titolare dell’analisi dei pericoli, dei limiti di costruzione e di riempimento, delle prove del punto 6.1, della classificazione di infiammabilità e dell’etichetta, e appone il simbolo «3» (art. 3, art. 8 e allegato, punti 2 e 6.1). Un riempitore o un fabbricante che commercializza con il proprio nome è tale soggetto; in caso contrario esegue la costruzione e le prove che il responsabile dell’immissione sul mercato garantisce, con l’allegato che nomina espressamente il fabbricante per la prova di caduta (punto 6.1.3) e il codice del lotto che ne identifica il riempimento (art. 8, par. 1, lettera c)). L’importatore il cui nome e indirizzo figurano sulla lattina è ugualmente il responsabile dell’immissione sul mercato. I distributori sono raggiunti tramite il diritto nazionale: in Danimarca possono mettere a disposizione soltanto aerosol conformi all’allegato 1 del decreto e recanti la marcatura in danese e non possono aggiungere marcature simili al simbolo (decreto n. 247/2014, da § 3 a § 5).

Applicazione e sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. Obbliga gli Stati membri a impedire marcature confondibili (art. 9) e offre loro una clausola di salvaguardia: uno Stato membro che accerti, su basi motivate, che generatori conformi presentano un pericolo per la sicurezza o la salute può vietarne provvisoriamente la vendita sul proprio territorio o subordinarla a condizioni particolari, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, che procede a consultazioni entro sei settimane, formula il proprio parere e può adottare adeguamenti tecnici della direttiva (art. 10). Per il resto la vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II: le autorità impongono azioni correttive per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio, impediscono che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato o lo fanno ritirare o richiamare (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16) e gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 41).

In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol, che riproduce la direttiva come proprio allegato 1, richiede la marcatura in danese e punisce con un’ammenda le violazioni del proprio § 4 o § 5, dell’allegato 1 o di un ordine o divieto, con responsabilità penale delle persone giuridiche (§ 1, § 5 e § 8). Il decreto n. 1336 del 29 novembre 2017 ha sostituito l’allegato 1 per recepire la direttiva (UE) 2016/2037 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2018 (n. 1336/2017, § 1 e § 2). La legge sui prodotti, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, comprende la direttiva sugli aerosol (§ 2, comma 1, n. 8), designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9) e prevede ammende e, per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti (§ 37). Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato il controllo dei generatori aerosol da Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018, con Arbejdstilsynet che mantiene i prodotti realizzati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas, e da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning che svolge gli stessi compiti.

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora la direttiva sui generatori aerosol, la sua interfaccia con il CLP e il decreto danese, e confronta i suoi prodotti aerosol con le regole su capacità, pressione, fase liquida, prove, classificazione di infiammabilità ed etichettatura, segnalando le lacune nell’analisi dei pericoli, nei registri delle prove, nella documentazione del calore di combustione e nell’etichetta prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma conserva le approvazioni e i fascicoli tecnici che l’allegato vuole a disposizione all’indirizzo dell’etichetta, collega il codice del lotto ai registri che lo sostengono e avvisa quando cambiano l’allegato o gli elementi dell’etichetta CLP.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 75/324/CEE del Consiglio nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II; in Danimarca la disciplina è costituita dal decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol (bekendtgørelse, come modificato da ultimo dal n. 1336 del 29 novembre 2017) e dalla legge sui prodotti, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, il cui § 2, comma 1, n. 8 comprende la direttiva sugli aerosol, e l’autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, in cui è confluita a gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato i generatori aerosol da Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018). Gli strumenti sono la clausola di salvaguardia della direttiva (divieti provvisori di vendita o condizioni particolari per i generatori conformi che presentano un pericolo), le azioni correttive, il ritiro e il richiamo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e le sanzioni nazionali: in Danimarca ammende ai sensi del decreto e, ai sensi della legge sui prodotti, ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, la reclusione fino a 2 anni.

La direttiva non contiene alcun articolo sulle sanzioni: obbliga gli Stati membri a impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo «3» e offre loro una clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato membro che accerti, su basi motivate, che generatori aerosol conformi presentano un pericolo per la sicurezza o la salute può vietarne provvisoriamente la vendita o subordinarla a condizioni particolari, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, che procede a consultazioni entro sei settimane e può adottare adeguamenti tecnici. Per il resto l’applicazione passa dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I e nell’allegato II: le autorità impongono azioni correttive per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio, impediscono che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato o lo fanno ritirare o richiamare, e gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa elencata. In Danimarca il decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol punisce con un’ammenda chi violi il proprio § 4 o § 5 o l’allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, con responsabilità penale delle persone giuridiche, e la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che comprende la direttiva sugli aerosol al § 2, comma 1, n. 8, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo al § 9, prevede al § 37 ammende e, per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti quali pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro.

Fonte · art. 9 e art. 10Fonte · art. 16, art. 41, allegato I, punto 4, e allegato IIFonte · § 8Fonte · § 2, § 9 e § 37

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per AerD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 12 febbraio 2018

    Il corpo del testo è stato riscritto a partire dalla direttiva consolidata e dai suoi atti modificativi: i limiti di capacità, i valori di pressione e di prova, la classificazione di infiammabilità, gli elementi dell’etichetta basati sul CLP, le date di recepimento e di applicazione di ciascuna modifica e la base giuridica danese (decreto n. 247/2014 come modificato dal n. 1336/2017, la legge sui prodotti LBK n. 22/2026 e il trasferimento del controllo a Sikkerhedsstyrelsen il 1° dicembre 2018 e a Erhvervsstyrelsen a gennaio 2026) derivano ora dalle fonti citate. La sezione sulle «modifiche successive», priva di date nel testo precedente, è stata sostituita dall’elenco datato.

    Fonte · da art. 1 ad art. 11 e allegato
  2. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai generatori aerosol

    Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva 75/324/CEE del Consiglio nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II, per cui i poteri di azione correttiva, ritiro e richiamo dell’art. 16 e la disposizione sulle sanzioni dell’art. 41 riguardano i generatori aerosol; la direttiva non figura tra gli atti dell’art. 4, par. 5, per cui l’obbligo dell’operatore economico responsabile dell’art. 4 non si applica.

    Fonte · art. 4, par. 5, art. 16, art. 41, art. 44, allegato I, punto 4, e allegato II
  3. Si applica

    Si applica il limite di 15 bar per i propellenti non infiammabili compressi

    Le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/2037 si applicano in tutti gli Stati membri: i generatori in metallo con gas compressi o disciolti privi di campo di infiammabilità possono raggiungere 15 bar a 50 °C e il punto 2.2 dell’allegato rinvia agli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria da 1 a 3. In Danimarca il decreto n. 1336 del 29 novembre 2017 è entrato in vigore nella stessa data.

    Fonte · art. 1 e art. 2, par. 1Fonte · § 2
  4. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2037: pressione massima e diciture CLP

    La direttiva della Commissione del 21 novembre 2016 ha sostituito i punti 2.2 e 3.1.2 dell’allegato, aggiungendo il limite di 15 bar a 50 °C per i propellenti non infiammabili compressi o disciolti accanto ai limiti di 12 bar e 13,2 bar e allineando le diciture dell’etichetta alle categorie di aerosol del CLP come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013; recepimento entro il 12 dicembre 2017, applicazione dal 12 febbraio 2018, senza periodo transitorio.

    Fonte · art. 1, art. 2 e art. 3
  5. Si applica

    L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti miscele

    Dal 1° giugno 2015 l’etichettatura della direttiva 2013/10/UE si applica ai generatori contenenti miscele, lo stesso giorno in cui il CLP ha sostituito le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; le miscele immesse sul mercato prima di tale data potevano essere vendute senza rietichettatura fino al 1° giugno 2017.

    Fonte · art. 2 e art. 3, par. 1
  6. Si applica

    L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti una sostanza

    Gli Stati membri applicano dal 19 giugno 2013 le disposizioni di recepimento della direttiva 2013/10/UE ai generatori contenenti una singola sostanza.

    Fonte · art. 3, par. 1
  7. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva 2013/10/UE: etichettatura adeguata al CLP

    La direttiva della Commissione del 19 marzo 2013 ha fatto applicare l’art. 8, par. 1 fatto salvo il CLP, ha consentito un’etichetta applicata per i generatori da 150 ml o meno, ha aggiunto le definizioni CLP di sostanza e di miscela e ha sostituito i punti dell’allegato su etichettatura e fase liquida con le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza e le avvertenze del CLP; recepimento entro il 19 marzo 2014.

    Fonte · art. 1, art. 3 e art. 4
  8. Si applica

    Si applica l’allegato riformulato della direttiva 2008/47/CE

    Gli Stati membri applicano dal 29 aprile 2010 le disposizioni di recepimento: analisi dei pericoli, nuova classificazione di infiammabilità e relative prove, limite del 90 % di fase liquida, limiti di 12 bar e 13,2 bar e metodi alternativi di prova finale.

    Fonte · art. 2, par. 1
  9. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 219/2009: procedura di regolamentazione con controllo

    Gli artt. 5, 7, par. 2, e 10, par. 3, rinviano ora alla procedura di regolamentazione con controllo dell’art. 5 bis della decisione 1999/468/CE per adeguare l’allegato al progresso tecnico; il regolamento (UE) n. 182/2011 ha poi abrogato tale decisione ma ha mantenuto gli effetti dell’art. 5 bis per gli atti esistenti.

    Fonte · art. 5, art. 7, par. 2, e art. 10, par. 3Fonte · art. 12
  10. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva 2008/47/CE: analisi dei pericoli, prove di infiammabilità, pressione e ispezione finale

    La direttiva della Commissione dell’8 aprile 2008 ha aggiunto l’art. 8, par. 1 bis, ha abrogato l’art. 9 bis e ha riscritto l’allegato con l’obbligo di analisi dei pericoli, le definizioni di contenuto infiammabile, le classi non infiammabile, infiammabile ed estremamente infiammabile con le prove della distanza di accensione, dello spazio chiuso e della schiuma, il limite del 90 % di fase liquida, i limiti di 12 bar e 13,2 bar e metodi alternativi di prova finale approvati da un’autorità competente; recepimento entro il 29 ottobre 2009, applicazione dal 29 aprile 2010.

    Fonte · art. 2, art. 3 e allegato
  11. Modifica

    Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 807/2003: procedura di comitato

    Il regolamento del Consiglio del 14 aprile 2003 ha riscritto l’art. 7 in modo che la Commissione sia assistita dal Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol e ha soppresso i paragrafi procedurali dell’art. 6, senza modificare alcun requisito tecnico.

    Fonte · art. 6, art. 7 ed elenco degli atti modificativi (M2)
  12. Si applica

    Si applica l’etichettatura di infiammabilità della direttiva 94/1/CE

    Gli Stati membri applicano dal 1° aprile 1995 le disposizioni di recepimento della direttiva 94/1/CE: contenuto infiammabile definito con riferimento alla direttiva 67/548/CEE, simbolo della fiamma e avvertenze sull’etichetta e deroga dell’art. 9 bis, tutti poi sostituiti dalle direttive 2008/47/CE e 2013/10/UE.

    Fonte · art. 1, art. 2 e allegato
  13. Modifica

    Entrata in vigore della direttiva 94/1/CE: etichettatura di infiammabilità dopo l’abbandono dei CFC

    La direttiva della Commissione del 6 gennaio 1994, adottata dopo che uno Stato membro aveva invocato la clausola di salvaguardia contro i propellenti estremamente infiammabili che sostituivano i CFC, ha sostituito l’art. 8, par. 1, lettera d), ha inserito l’art. 9 bis e ha riscritto i punti 1.8, 2.2 e 2.3 dell’allegato; recepimento entro il 1° ottobre 1994.

    Fonte · considerando, art. 1, art. 2 e art. 3
  14. Si applica

    Termine di recepimento della direttiva 75/324/CEE del Consiglio

    Gli Stati membri disponevano di 18 mesi dalla notifica del 21 maggio 1975 per mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva; la Grecia (1981) e la Spagna e il Portogallo (1986) vi sono state assoggettate dai rispettivi atti di adesione.

    Fonte · art. 11, par. 1, e le date e gli atti modificativi nelle informazioni sul documento
  15. In vigore

    Notifica ed entrata in vigore della direttiva 75/324/CEE del Consiglio

    Adottata il 20 maggio 1975 e pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975, la direttiva ha avuto effetto con la notifica agli Stati membri il 21 maggio 1975; ha armonizzato le regole su capacità, pressione, prove e marcatura dei generatori aerosol e ha introdotto il simbolo di conformità «3» (epsilon rovesciato).

    Fonte · art. 3, art. 11 e le date nelle informazioni sul documento

Strumenti e formazione

Che cosa offre Conphora per AerD.

Le domande più frequenti su AerD

Che cos’è la marcatura «3» (epsilon rovesciato) sulle bombolette aerosol?

È il simbolo di conformità della direttiva sui generatori aerosol. Il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol lo appone come prova che il generatore soddisfa la direttiva e il suo allegato; gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione di un generatore conforme e devono impedire qualsiasi marcatura che possa essere confusa con il simbolo. Non è la marcatura CE: la direttiva non prevede la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE né organismi notificati.

Fonte · art. 3, art. 4, art. 8, par. 1, lettera b), e art. 9
Quali generatori aerosol rientrano nella direttiva 75/324/CEE e quali dimensioni sono escluse?

Qualsiasi recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e abbia un dispositivo di erogazione che espelle il contenuto come spray, schiuma, pasta, polvere o liquido. Sono esclusi i generatori con capacità massima inferiore a 50 ml, come pure i recipienti al di sopra dei limiti dell’allegato: 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto, 150 ml per il vetro non protetto, e gli stessi limiti per i generatori in plastica a seconda che possano frantumarsi allo scoppio. Il contenuto non incide sull’applicabilità; la direttiva non prevede esclusioni per i prodotti medicinali, cosmetici o di altro tipo.

Fonte · art. 1, art. 2 e allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2
Che cosa deve essere riportato su un generatore aerosol?

In modo visibile, leggibile e indelebile sul generatore, o su un’etichetta applicata quando il generatore contiene 150 ml o meno: il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il simbolo «3», le marcature in codice che identificano il lotto di riempimento, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi del punto 2.2 dell’allegato, cioè l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 3 (non infiammabile, «Attenzione»), di categoria 2 (infiammabile, «Attenzione») o di categoria 1 (estremamente infiammabile, «Pericolo»), il consiglio di prudenza P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è classificato infiammabile, l’etichetta riporta «X % in massa del contenuto è infiammabile». Gli Stati membri possono richiedere la propria lingua nazionale.

Fonte · art. 8, par. 1, art. 8, par. 1 bis, art. 8, par. 2 e allegato, punto 2.2
Come si classifica l’infiammabilità di un aerosol?

In base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili. Un aerosol è estremamente infiammabile se contiene l’85 % o più di componenti infiammabili e il suo calore di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g, e non infiammabile se contiene l’1 % o meno di componenti infiammabili e il calore di combustione è inferiore a 20 kJ/g. Ogni altro aerosol è classificato estremamente infiammabile oppure sottoposto a prova: gli aerosol spray con la prova della distanza di accensione (infiammabili se l’accensione avviene a 15 cm o più ma meno di 75 cm, estremamente infiammabili a 75 cm o più e, se non si verifica accensione, con la prova dello spazio chiuso), con una regola più rigorosa per i calori di combustione pari o superiori a 20 kJ/g, e gli aerosol schiuma con la prova di infiammabilità della schiuma sull’altezza e sulla durata della fiamma.

Fonte · allegato, punti 1.8, 1.9, 1.9.1, 1.9.2 e 6.3
Quali sono i limiti di pressione per le bombolette aerosol?

Per i generatori in metallo la pressione a 50 °C non può superare 12 bar con un gas liquefatto che ha un campo di infiammabilità nell’aria, 13,2 bar con un gas liquefatto che non lo ha e 15 bar con gas compressi o disciolti che non lo hanno; quest’ultimo valore è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2016/2037 e si applica dal 12 febbraio 2018 per favorire i propellenti azoto, aria compressa e anidride carbonica. La pressione di prova di un recipiente in metallo è di almeno 10 bar, oppure superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar, e la pressione di scoppio è superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova. I generatori in vetro e in plastica hanno proprie pressioni di prova (almeno 12 bar per il vetro riempito con gas compresso o disciolto e almeno 10 bar per il vetro protetto riempito con gas liquefatto, punti 4.1.3 e 4.2.2) e pressioni di riempimento inferiori (punti 4.1.4 e 4.2.3), e la fase liquida a 50 °C non può mai superare il 90 % della capacità netta.

Fonte · allegato, punti 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 e 6.1.2Fonte · art. 1, lettera b), e art. 2
Ogni bomboletta aerosol deve passare per un bagno in acqua calda?

Ogni generatore aerosol riempito deve superare un’ispezione finale. Il metodo di riferimento è il bagno in acqua calda, in cui la pressione interna deve raggiungere il valore che il contenuto eserciterebbe a 50 °C e ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita è scartato. Dalla direttiva 2008/47/CE possono essere usati al suo posto metodi di prova finale a caldo che danno la stessa pressione, temperatura e precisione di rilevamento, oppure un metodo di prova finale a freddo in linea con l’alternativa ADR, se un’autorità competente ha approvato il metodo sulla base di un fascicolo tecnico; l’approvazione, il fascicolo e le eventuali relazioni di controllo devono essere conservati all’indirizzo indicato sull’etichetta. I contenuti che modificano le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo dovrebbero essere provati con un metodo a freddo.

Fonte · allegato, punti da 6.1.4.1 a 6.1.4.3Fonte · allegato, punto 3, lettera j)
Che rapporto c’è tra la direttiva sui generatori aerosol, il CLP e la direttiva sulle attrezzature a pressione?

Le disposizioni di etichettatura della direttiva si applicano fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008: la direttiva fissa la classe di infiammabilità dell’aerosol e rinvia agli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3, mentre il CLP continua a disciplinare la classificazione e l’etichettatura del contenuto per i pericoli per la salute e per l’ambiente. Dalla direttiva 2013/10/UE l’allineamento si applica ai generatori contenenti una sostanza dal 19 giugno 2013 e alle miscele dal 1° giugno 2015. I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE, e i recipienti a pressione ricaricabili, che non sono generatori aerosol, rientrano invece in tale direttiva o nella normativa sulle attrezzature a pressione trasportabili.

Fonte · art. 8, par. 1, e allegato, punto 2.2Fonte · art. 3, par. 1Fonte · art. 1, par. 2, lettera d)
Chi fa rispettare la normativa sugli aerosol in Danimarca e quali sono le sanzioni?

Dal 1° dicembre 2018 Sikkerhedsstyrelsen è responsabile del controllo dei generatori aerosol, in sostituzione di Arbejdstilsynet, e da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, con gli stessi compiti; Arbejdstilsynet mantiene i prodotti realizzati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas. Le disposizioni danesi sono il decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol, modificato dal n. 1336 del 29 novembre 2017 per recepire la direttiva (UE) 2016/2037 dal 12 febbraio 2018, e la legge sui prodotti, che elenca la direttiva sugli aerosol tra gli atti da essa contemplati. Il decreto punisce con un’ammenda le violazioni dei propri requisiti o di un ordine o divieto; la legge sui prodotti prevede ammende e, in circostanze aggravanti per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni.

FonteFonteFonteFonte · § 8Fonte · § 1 e § 2Fonte · § 2, § 9 e § 37

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Fonti

  1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio sui generatori aerosol, testo consolidato del 12 febbraio 2018 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212
  2. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324
  3. Informazioni sul documento, date e relazioni per CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324
  4. Direttiva 94/1/CE della Commissione che adegua alcuni aspetti tecnici della direttiva 75/324/CEE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001
  5. Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio che adegua le disposizioni sulla comitatologia negli atti del Consiglio (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R0807
  6. Direttiva 2008/47/CE della Commissione che adegua la direttiva 75/324/CEE al progresso tecnico (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047
  7. Regolamento (CE) n. 219/2009 sulla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219
  8. Direttiva 2013/10/UE della Commissione che adegua le disposizioni sull’etichettatura al regolamento CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010
  9. Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione sulla pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e sull’etichettatura CLP (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037
  10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I punto 4 e allegato II (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, art. 1, par. 2, lettera d), che esclude i generatori aerosol (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068
  12. Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, art. 12, che abroga la direttiva 94/55/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0068
  13. Regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione, art. 12 sulla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182
  14. Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), richiamato all’art. 8, par. 1, e all’allegato, punto 2.2 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272
  15. Direttiva sui generatori aerosol (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
  16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere
  17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere
  18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen, da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen
  19. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247
  20. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336
  21. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22

Informazioni su questa guida

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Conphora compliance team, Redattori di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
14 marzo 2027
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Conphora (2026). AerD: Direttiva sui generatori aerosol (Direttiva 75/324/CEE del Consiglio), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/aerd/
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