All’etichetta del nostro cosmetico mancano dati obbligatori
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009, un cosmetico può essere messo a disposizione solo se contenitore e imballaggio riportano, in caratteri indelebili e leggibili, persona responsabile, contenuto nominale, durata minima, precauzioni, lotto, funzione e ingredienti. La persona responsabile lo assicura; i distributori controllano. Correggere l’etichetta prima di vendere ancora.
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Perché accade
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 riguarda qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle parti esterne del corpo, sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato, oppure di correggere gli odori corporei (art. 2, par. 1, lett. a). Si applica dall’11 luglio 2013 (art. 40). Il testo consolidato qui utilizzato include le modifiche fino al regolamento (UE) 2026/909 della Commissione.[1]
Ogni prodotto cosmetico richiede una persona responsabile nell’UE e solo i prodotti che ne hanno una possono essere immessi sul mercato (art. 4, par. 1). Per i prodotti fabbricati nell’UE essa è il fabbricante; per le importazioni, ogni importatore è la persona responsabile dei prodotti che immette sul mercato, a meno che non designi un’altra persona dell’UE con mandato scritto (art. 4, parr. da 3 a 5). Il distributore diventa la persona responsabile quando vende con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto in modo da poter incidere sulla conformità; la traduzione dell’etichetta non costituisce una modifica di questo tipo (art. 4, par. 6). La persona responsabile assicura, tra l’altro, il rispetto delle regole di etichettatura dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 (art. 5, par. 1).[1]
L’articolo 19, paragrafo 1, elenca che cosa devono riportare contenitore e imballaggio, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: il nome e l’indirizzo della persona responsabile, con il paese di origine per i prodotti importati; il contenuto nominale in peso o in volume; la data di durata minima oppure, per i prodotti con durata superiore a 30 mesi, il periodo di tempo dopo l’apertura; le precauzioni particolari, comprese quelle richieste dagli allegati da III a VI; il numero di lotto o un riferimento che permetta l’identificazione del prodotto; la funzione, a meno che non risulti dalla presentazione, che la Corte intende come l’informazione che consente ai consumatori di usare il prodotto in sicurezza e non come semplice indicazione dello scopo (causa C-667/19); e l’elenco degli ingredienti, che può figurare sul solo imballaggio esterno. L’elenco degli ingredienti segue regole rigorose: ordine decrescente di peso, «parfum» o «aroma» per le composizioni profumanti, «(nano)» dopo i nanomateriali e le denominazioni comuni degli ingredienti del glossario (art. 19, par. 1, lett. g, e par. 6).[1]
Sono previsti limiti pratici. Se precauzioni o ingredienti non possono essere riportati sulla confezione, figurano su un foglietto, un’etichetta, una fascetta, un cartellino o una scheda allegati o acclusi, richiamati, salvo impossibilità pratica, da informazioni abbreviate o dal simbolo del punto 1 dell’allegato VII (art. 19, par. 2); la Corte ha statuito che tali informazioni non possono essere inserite in un catalogo aziendale richiamato da quel simbolo (causa C-667/19); per sapone, palline da bagno e altri prodotti di piccole dimensioni, l’elenco degli ingredienti può figurare su un avviso accanto al contenitore esposto (art. 19, par. 3). La lingua di contenuto, durata, precauzioni e funzione è determinata dalla legge dello Stato membro in cui il prodotto giunge all’utilizzatore finale (art. 19, par. 5). Le etichette non possono suggerire caratteristiche o funzioni che il prodotto non possiede (art. 20, par. 1).[1][3]
I distributori sono la seconda linea di controllo. Prima di mettere a disposizione un prodotto, verificano che siano presenti i dati della persona responsabile, il numero di lotto e l’elenco degli ingredienti, che siano rispettati i requisiti linguistici e che la data di durata non sia scaduta (art. 6, par. 2). Le autorità controllano i prodotti sul mercato mediante il fascicolo di informazione sul prodotto e controlli di laboratorio (art. 22). Se l’articolo 19 non è rispettato, impongono alla persona responsabile di correggere, ritirare o richiamare il prodotto entro un termine (art. 25, par. 1, lett. h) e, se ciò non avviene, lo vietano o lo ritirano esse stesse (art. 25, par. 5). Il regolamento sui cosmetici è inoltre elencato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020.[1][2]
Come risolverlo
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Confermare la persona responsabile
Possono essere immessi sul mercato solo i cosmetici con una persona responsabile nell’UE. Per le importazioni, ogni importatore è la persona responsabile, a meno che non designi per iscritto un’altra persona dell’UE con mandato. Il distributore che vende con il proprio nome o modifica il prodotto in modo da poter incidere sulla conformità diventa la persona responsabile.
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Controllare l’etichetta rispetto all’articolo 19, paragrafo 1
Contenitore e imballaggio riportano: nome e indirizzo della persona responsabile e, per le importazioni, il paese di origine; il contenuto nominale in peso o in volume; la data di durata minima oppure, per i prodotti con durata superiore a 30 mesi, il periodo di tempo dopo l’apertura; le precauzioni d’uso; il numero di lotto; la funzione, a meno che non risulti dalla presentazione; l’elenco degli ingredienti. La funzione deve dire ai consumatori come usare il prodotto in sicurezza, non solo a che cosa serve.
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Redigere correttamente l’elenco degli ingredienti
Lo si fa precedere dal termine «ingredients» e si elencano gli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione; quelli presenti in concentrazione inferiore all’1 % possono seguire in ordine qualsiasi. Si usano le denominazioni comuni degli ingredienti del glossario, «parfum» o «aroma» per le composizioni profumanti e «(nano)» dopo i nanomateriali. I coloranti possono seguire in ordine qualsiasi, con le denominazioni del Colour Index ove applicabili.
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Gestire le confezioni piccole e i prodotti non preimballati
Se le precauzioni o gli ingredienti non trovano posto sulla confezione, si riportano su un foglietto, un’etichetta, una fascetta, un cartellino o una scheda allegati o acclusi e, salvo impossibilità pratica, vi si rinvia con informazioni abbreviate o con il simbolo del punto 1 dell’allegato VII. Un catalogo aziendale non è sufficiente. Per sapone, palline da bagno e altri prodotti di piccole dimensioni, l’elenco degli ingredienti può figurare su un avviso accanto al contenitore esposto. Le regole per i prodotti confezionati nel punto vendita sono fissate dagli Stati membri.
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Usare la lingua richiesta da ciascun paese
Contenuto nominale, data di durata, precauzioni e funzione compaiono nella lingua stabilita dalla legge dello Stato membro in cui il prodotto giunge all’utilizzatore finale. L’elenco degli ingredienti non rientra tra gli elementi rimessi alla legge linguistica nazionale: usa le denominazioni comuni del glossario. La regola vale anche per le vendite online verso tale paese (Corte di giustizia, causa C-88/23).
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Notificare l’etichettatura originale e mantenere veritiere le asserzioni
All’immissione del prodotto sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l’etichettatura originale e, se leggibile, una fotografia dell’imballaggio. Diciture, denominazioni, immagini e segni sull’etichetta non possono suggerire caratteristiche o funzioni che il prodotto non possiede.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| L’etichetta definitiva e la grafica dell’imballaggio per contenitore e imballaggio esterno | La persona responsabile | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 19, parr. da 1 a 6 |
| La notifica alla Commissione, compresa l’etichettatura originale | La persona responsabile | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 13, parr. 1 e 2 |
| Il fascicolo di informazione sul prodotto, con la relazione sulla sicurezza e la prova degli effetti dichiarati ove giustificata | La persona responsabile, all’indirizzo indicato sull’etichetta | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 11, parr. da 1 a 3 |
Se non si fa nulla
Le autorità ordinano un’azione correttiva
Se i requisiti di etichettatura dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6, non sono rispettati, l’autorità competente impone alla persona responsabile di adottare le misure adeguate, compresi azione correttiva, ritiro o richiamo, entro un termine stabilito (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 25, par. 1, lett. h).[1]
La vendita può essere vietata
Se la persona responsabile non agisce entro il termine, o se un rischio grave richiede un intervento immediato, l’autorità vieta o limita il prodotto oppure lo ritira o lo richiama (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 25, par. 5).[1]
I distributori devono smettere di vendere
Il distributore che ha motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme non può metterlo a disposizione finché non è stato reso conforme, e le autorità possono imporre ai distributori un’azione correttiva (regolamento (CE) n. 1223/2009, artt. 6, par. 3, e 26).[1]
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 37).[1]
Domande su questo problema
Siamo un negozio. Che cosa dobbiamo controllare prima di vendere?
I distributori verificano che siano presenti il nome e l’indirizzo della persona responsabile, il numero di lotto, l’elenco degli ingredienti e le informazioni richieste dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4, che siano rispettati i requisiti linguistici e che la data di durata minima non sia scaduta (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 6, par. 2).
Un prodotto che dura diversi anni deve riportare una data «da consumarsi preferibilmente entro»?
No, se la sua durata minima supera i 30 mesi. In tal caso riporta il periodo di tempo dopo l’apertura, con il simbolo del periodo dopo l’apertura dell’allegato VII seguito da mesi o anni, a meno che tale concetto non sia pertinente (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 19, par. 1, lett. c).
Un campione da 3 ml deve riportare il contenuto nominale?
No. Il contenuto nominale non è richiesto per le confezioni inferiori a cinque grammi o cinque millilitri, i campioni gratuiti e le confezioni monouso (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 19, par. 1, lett. b).
Traduciamo le etichette per vendere in un altro paese. Diventiamo così la persona responsabile?
No. La traduzione delle informazioni su un prodotto già immesso sul mercato non è una modifica che renda il distributore la persona responsabile (art. 4, par. 6). Tuttavia il distributore che mette a disposizione il prodotto in un altro Stato membro e traduce di propria iniziativa un qualsiasi elemento dell’etichettatura per conformarsi alla legge nazionale presenta per via elettronica alla Commissione la categoria del prodotto, i suoi nomi nei due Stati membri, lo Stato membro interessato, il proprio nome e indirizzo e l’indirizzo della persona responsabile presso cui è conservato il fascicolo di informazione sul prodotto (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 13, par. 3), e li aggiorna se cambiano (art. 13, par. 7).
Possiamo scrivere «non testato sugli animali»?
Solo se il fabbricante e i suoi fornitori non hanno eseguito né commissionato prove su animali sul prodotto finito, sul suo prototipo o su un ingrediente, e non hanno utilizzato ingredienti sperimentati su animali da altri per sviluppare nuovi cosmetici (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 20, par. 3).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (testo consolidato del 18 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte del 17 dicembre 2020, A.M. contro E.M., causa C-667/19 (funzione del prodotto, articolo 19, paragrafo 2, e cataloghi aziendali) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). All’etichetta del nostro cosmetico mancano dati obbligatori. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/cosmetics-label/
Conphora (2026) All’etichetta del nostro cosmetico mancano dati obbligatori. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/cosmetics-label/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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