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UAS: Regolamento UAS (Regolamento delegato (UE) 2019/945), spiegato

Il regolamento UAS stabilisce requisiti di progettazione, etichette di classe (da C0 a C6), valutazione della conformità, marcatura CE e obblighi degli operatori economici per i droni immessi sul mercato dell’UE. È in vigore dal 1° luglio 2019; dal 1° gennaio 2024 un drone impiegato nella categoria aperta richiede di norma un’etichetta di identificazione di classe.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • La progettazione e la fabbricazione di sistemi aeromobili senza equipaggio destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, e dei moduli aggiuntivi di identificazione remota, oltre alle norme sulla messa a disposizione sul mercato di UAS, kit di accessori e moduli aggiuntivi di identificazione remota e sulla loro libera circolazione nell’Unione
  • Prodotti del capo II: UAS destinati a essere impiegati secondo le norme della categoria aperta o mediante una dichiarazione operativa nella categoria specifica, diversi dagli UAS costruiti privatamente, recanti una delle sette etichette di identificazione di classe delle parti da 1 a 5, 16 e 17 dell’allegato, ossia C0, C1, C2, C3, C4, C5 e C6; kit di accessori di classe C5 secondo la parte 16; e moduli aggiuntivi di identificazione remota diretta secondo la parte 6
  • Capo III: UAS impiegati nella categoria certificata e nella categoria specifica diversamente che mediante dichiarazione, la cui progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate quando l’UAS ha una dimensione caratteristica di 3 metri o più ed è progettato per essere impiegato sopra assembramenti di persone, salvo che sia più leggero dell’aria, è progettato per trasportare persone, è progettato per trasportare merci pericolose e richiede un elevato livello di robustezza, oppure quando l’autorità competente ha concluso che il rischio operativo non può essere attenuato senza certificazione
  • Capo IV: operatori di UAS che hanno la sede principale di attività, sono stabiliti o risiedono in un paese terzo, se i loro UAS sono impiegati nell’Unione (art. 2, par. 3); tali operatori devono rispettare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni con UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo, cioè lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati e ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 (art. 1, art. 3, punto 34), e art. 41, par. 1)
  • Gli operatori economici della catena, definiti come il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l’importatore e il distributore dell’UAS, con l’importatore o il distributore considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto già sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità

Prodotti derivati e a valle

  • Il regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente al chiuso, e il regolamento di base in virtù del quale è adottato non si applica agli aeromobili e alle loro apparecchiature di controllo remoto quando svolgono attività o servizi militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera, di guardia costiera o analoghi sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro (art. 2, par. 4, del regolamento UAS; art. 2, par. 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139)
  • Le sette etichette di identificazione di classe corrispondono alle norme operative: C0 e C1 sono impiegate nella sottocategoria aperta A1, C2 nella sottocategoria A2, e C2, C3 e C4 nella sottocategoria A3, mentre C5 è l’aeromobile per lo scenario standard STS-01, cioè il volo a vista diretta su un’area terrestre controllata in un ambiente popolato, e C6 per lo scenario standard STS-02, cioè il volo oltre la vista diretta con osservatori dello spazio aereo, entrambi nella categoria specifica mediante dichiarazione operativa (art. 4, par. 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030, UAS.OPEN.040, UAS.STS-01.020 e UAS.STS-02.020 del suo allegato)
  • I limiti di classe sono obiettivi di progettazione cumulativi, non semplici fasce di massa: C0 è sotto i 250 g con una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s e un limite di altezza di 120 m; C1 è sotto i 900 g oppure trasmette meno di 80 J alla testa di una persona all’impatto alla velocità terminale, con gli stessi limiti di velocità e di altezza, un numero di serie, l’identificazione remota diretta, la geo-consapevolezza, le luci e un livello di potenza sonora entro i limiti della parte 15; C2 è sotto i 4 kg con una modalità a bassa velocità non superiore a 3 m/s, un collegamento di comando e controllo protetto e le stesse funzioni di identificazione e di consapevolezza; C3 è sotto i 25 kg e ha una dimensione caratteristica inferiore a 3 m; C4 è sotto i 25 kg senza modalità di controllo automatico oltre alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento; C5 segue i requisiti della classe C3 con una funzione di terminazione del volo, una modalità a bassa velocità di 5 m/s e il monitoraggio del collegamento; e C6 segue i requisiti della classe C3 con una velocità massima al suolo di 50 m/s, limiti programmabili del volume operativo e la terminazione del volo (allegato, parti da 1 a 5, 16 e 17)
  • Il controllo interno della produzione di cui alla parte 7 è disponibile soltanto per i prodotti valutati rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se il fabbricante ha applicato le norme armonizzate per tutti i requisiti per i quali tali norme esistono; le classi C1, C2 e C3 seguono sempre l’esame UE del tipo con conformità al tipo secondo la parte 8 oppure la garanzia della qualità totale secondo la parte 9, e la parte 9 non può essere usata per un UAS che è un giocattolo (art. 13, par. 2)
  • Il numero di identificazione dell’organismo notificato è aggiunto dopo la marcatura CE solo quando si applica la procedura di garanzia della qualità totale della parte 9; un prodotto valutato secondo la parte 8 reca la marcatura CE e l’etichetta di classe senza numero dell’organismo notificato, anche se un organismo notificato ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo (art. 16, par. 5, e art. 39, par. 1, lettera c))
  • Un UAS che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE deve rispettare anche tale direttiva, e i punti 4), 5) e 6) della parte 1 su controllabilità, riduzione al minimo delle lesioni e alimentazione elettrica non si applicano ai giocattoli di classe C0; un UAS che non è un giocattolo deve soddisfare i pertinenti requisiti di salute e sicurezza della direttiva 2006/42/CE soltanto per i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza del volo, un riferimento che dal 20 gennaio 2027 si legge alla luce del regolamento (UE) 2023/1230 (art. 4, par. 2, allegato, parte 1, punto 10), considerando 5 e 6 dell’atto di base; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, e art. 54, come rettificati dalla rettifica 32023R1230R(01)); la direttiva sui giocattoli è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli con effetto dal 1° agosto 2030, data dalla quale i tre riferimenti alla direttiva 2009/48/CE contenuti nel presente regolamento si leggono come riferimenti a tale regolamento (regolamento (UE) 2025/2509, art. 56 e art. 59)
  • La direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio si applica agli aeromobili senza equipaggio che non sono soggetti a certificazione e non sono destinati a funzionare soltanto su frequenze assegnate a uso aeronautico protetto, quando emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche al di sotto di 3.000 GHz, e la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica si applica quando essi esulano dalla direttiva radio, per cui la maggior parte dei droni per il consumo reca un’unica marcatura CE che copre più atti (considerando da 7 a 9 dell’atto di base e art. 14, par. 4)
  • Gli aggiornamenti software di un prodotto già messo a disposizione sul mercato possono essere effettuati solo se non incidono sulla conformità del prodotto, il che rende il firmware aggiornato via etere una questione di conformità e non soltanto di funzionalità (art. 4, par. 3)
  • Un prodotto conforme a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme ai requisiti che tali norme coprono; l’unica norma armonizzata finora elencata è la EN 4709-002:2023, Aerospace series - Unmanned Aircraft Systems - Part 002: Direct Remote identification, pubblicata con la decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione del 30 luglio 2024 e pubblicata con una restrizione: non conferisce la presunzione di conformità ai requisiti di trasmissione di cui al punto 12), lettera b), della parte 2, al punto 14), lettera b), della parte 3, al punto 9), lettera b), della parte 4 e al punto 3) della parte 6 dell’allegato (art. 12; decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione, art. 1 e allegato)
  • Le classi C5 e C6 si collocano al confine con la categoria specifica: un UAS di classe C5 può essere un UAS di classe C3 dotato di un kit di accessori che lo converte, l’etichetta di classe C5 deve allora essere applicata a ogni accessorio, il kit può essere immesso sul mercato da solo e non deve modificare il software dell’UAS di classe C3 (allegato, parte 16, punto 8))
  • Sono state pubblicate sette rettifiche all’atto originale, il 19 giugno 2019, il 25 giugno 2019, il 4 ottobre 2019, il 6 gennaio 2022, il 24 novembre 2022, il 27 giugno 2024 e il 12 gennaio 2026, ma nessuna riguarda la versione in lingua inglese: correggono rispettivamente le versioni ceca e spagnola, francese, danese e polacca, portoghese, rumena, ungherese e maltese, ed è per questo che il testo consolidato in inglese non riporta segni di rettifica (CELEX da 32019R0945R(01) a 32019R0945R(07))

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi apporta modifiche)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; l’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità al capo II, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 6.

Fonte · art. 3, punto 13), e art. 10
Rappresentante autorizzato

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; l’obbligo di progettare e fabbricare il prodotto in conformità all’allegato e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.

Fonte · art. 3, punto 14), e art. 7, par. 1
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.

Fonte · art. 3, punto 15)
Distributore (grossista, rivenditore o venditore online di droni)

Qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato.

Fonte · art. 3, punto 16)
Operatore di UAS, compresi gli operatori di UAS di paesi terzi

Qualsiasi persona giuridica o fisica che gestisce o intende gestire uno o più UAS; se l’operatore ha la sede principale di attività, è stabilito o risiede in un paese terzo, deve rispettare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni nello spazio aereo del cielo unico europeo, e l’autorità competente è quella del primo Stato membro in cui intende operare.

Fonte · art. 3, punto 4), e art. 41

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UAS si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. UAS destinato a essere impiegato esclusivamente al chiuso, Aeromobili senza equipaggio e relative apparecchiature di controllo remoto che svolgono attività militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera, di guardia costiera o analoghe sotto la responsabilità di uno Stato membro · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Il regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente al chiuso, e il regolamento di base su cui poggia non si applica agli aeromobili e alle loro apparecchiature di controllo remoto quando svolgono attività o servizi militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera, di guardia costiera o analoghi sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, intrapresi nell’interesse pubblico da un organismo investito di poteri di autorità pubblica o per suo conto. Si applicano invece le norme nazionali e, in Danimarca, le disposizioni separate del decreto sui droni relative alle autorità pubbliche; lo Stato membro deve comunque provvedere a che tali attività tengano debito conto degli obiettivi di sicurezza del regolamento di base. Fonte · art. 2, par. 4Fonte · art. 2, par. 3, lettera a)
  2. UAS costruito privatamente, assemblato o fabbricato per uso proprio del costruttore e non assemblato a partire da un kit pronto da montare immesso sul mercato da un fabbricante · qualsiasi · qualsiasi Dipende Un UAS assemblato o fabbricato per uso proprio del costruttore è escluso dal capo II, per cui non reca alcuna etichetta di identificazione di classe, alcuna marcatura CE ai sensi del presente regolamento né alcuna dichiarazione di conformità UE; un insieme di parti immesso sul mercato da un fabbricante come un unico kit pronto da montare non è costruito privatamente ed è nell’ambito di applicazione. Un UAS costruito privatamente può comunque essere impiegato nella categoria aperta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, nella sottocategoria A1 sotto i 250 g e nella sottocategoria A3 sotto i 25 kg, e quando è usato nella categoria specifica sotto i 120 metri richiede un modulo aggiuntivo di identificazione remota diretta conforme alla parte 6 dell’allegato, il cui numero di serie è trasmesso. Fonte · art. 2, par. 1, lettera a), art. 3, punto 22), e art. 40, parr. 4 e 5Fonte · art. 4, par. 1, lettera a), e allegato, punti UAS.OPEN.020 e UAS.OPEN.040
  3. Drone privo di etichetta di identificazione di classe, immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 · qualsiasi · qualsiasi Dipende Un drone privo di etichetta di identificazione di classe immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 può continuare a essere impiegato nella categoria aperta soltanto nella sottocategoria A1 se la sua massa massima al decollo, compreso il carico utile, è inferiore a 250 g, oppure nella sottocategoria A3 se è inferiore a 25 kg compresi carburante e carico utile; le norme transitorie più ampie dell’articolo 22, che consentivano l’impiego di UAS non conformi fino a 500 g, 2 kg e 25 kg a condizioni di competenza, sono cessate il 31 dicembre 2023. Nuovi esemplari di tale modello non possono essere immessi sul mercato per la categoria aperta, perché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 esige che l’UAS appartenga a una delle sette classi, sia costruito privatamente o soddisfi le condizioni dell’articolo 20. Fonte · art. 4, par. 1, lettera a), art. 20 e art. 22
  4. Drone che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE, commercializzato per bambini di età inferiore a 14 anni con una dichiarazione relativa ai giocattoli · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi apporta modifiche), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o venditore online di droni), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Dipende Un drone che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento e deve rispettare anche la direttiva sui giocattoli; i punti 4), 5) e 6) della parte 1, su controllabilità sicura, riduzione al minimo delle lesioni e alimentazione esclusivamente elettrica, non si applicano a un UAS di classe C0 che è un giocattolo, i requisiti di salute e sicurezza delle macchine dell’articolo 4, paragrafo 2, non si applicano affatto ai giocattoli, e la procedura di garanzia della qualità totale della parte 9 non può essere usata per valutare un giocattolo. In Danimarca un drone giocattolo con l’etichetta di classe C0, o sotto i 250 g e 19 m/s immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024, è esentato dal minimale assicurativo di responsabilità aeronautica. Fonte · art. 4, par. 2, art. 13, par. 2, lettera c), e allegato, parte 1, punto 10)Fonte · § 2, nr. 17, e § 4, stk. 3 e 4, che nella versione originale del 2023 erano stk. 2 e 3 prima della rinumerazione operata dal decreto n. 527/2025
  5. Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C0, sotto i 250 g compreso il carico utile, con velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s e limite di altezza di 120 m, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C1, sotto i 900 g o sotto gli 80 J di energia trasmessa, con identificazione remota diretta, geo-consapevolezza e un limite di potenza sonora, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C2, sotto i 4 kg, con una modalità a bassa velocità, un collegamento di comando e controllo protetto e un limite di potenza sonora, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C3, sotto i 25 kg e con dimensione caratteristica inferiore a 3 m, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C4, sotto i 25 kg senza modalità di controllo automatico oltre alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C5 per lo scenario standard STS-01, con terminazione del volo, modalità a bassa velocità di 5 m/s e monitoraggio del collegamento, Sistema aeromobile senza equipaggio di classe C6 per lo scenario standard STS-02, con limite di velocità di 50 m/s, limiti programmabili del volume operativo e terminazione del volo, Kit di accessori di classe C5 che converte un sistema aeromobile senza equipaggio di classe C3 in uno di classe C5, immesso sul mercato con o senza l’aeromobile, Modulo aggiuntivo di identificazione remota diretta ai sensi della parte 6 dell’allegato, compresi i moduli montati su aeromobili costruiti privatamente · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi apporta modifiche), Importatore, Distributore (grossista, rivenditore o venditore online di droni), Rappresentante autorizzato · qualsiasi Rientra nell’ambito Un UAS recante una delle sette etichette di identificazione di classe, un kit di accessori di classe C5 e un modulo aggiuntivo di identificazione remota diretta devono soddisfare i requisiti delle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato che li riguardano, seguire una delle tre procedure di valutazione della conformità dell’articolo 13, recare la marcatura CE, l’etichetta di identificazione di classe alta almeno 5 mm sull’aeromobile e sul suo imballaggio, l’indicazione della potenza sonora ove applicabile, un tipo e un numero di serie univoco conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, ed essere accompagnati dalle istruzioni del fabbricante, dalla nota informativa dell’EASA e da una dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione semplificata. Gli obblighi gravano sul fabbricante, sul rappresentante autorizzato, sull’importatore e sul distributore e non prevedono alcuna soglia dimensionale d’impresa; dal 16 luglio 2021 deve inoltre esistere un operatore economico stabilito nell’Unione per ogni prodotto immesso sul mercato. Fonte · art. 4, par. 1, art. 5, par. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 13, art. 14, art. 16 e allegato, parti da 1 a 6, 16 e 17
  6. UAS la cui progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate: 3 m o più sopra assembramenti di persone, progettato per trasportare persone, progettato per trasportare merci pericolose con elevata robustezza, oppure certificazione richiesta dall’autorità competente · qualsiasi · qualsiasi Dipende Quando l’UAS ha una dimensione caratteristica di 3 metri o più ed è progettato per essere impiegato sopra assembramenti di persone, salvo che sia più leggero dell’aria, è progettato per il trasporto di persone, è progettato per trasportare merci pericolose e richiede un elevato livello di robustezza, oppure quando l’autorità competente ha concluso, sulla base della valutazione del rischio dell’operatore, che il rischio di un’operazione della categoria specifica non può essere attenuato in modo adeguato senza certificazione, progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate e l’UAS deve soddisfare il regolamento (UE) n. 748/2012, il regolamento (UE) 2015/640 e il regolamento delegato (UE) 2024/1107 anziché il regime di classi del capo II. Gli UAS progettati o modificati specificamente a fini di ricerca, sperimentazione o scientifici e che probabilmente saranno prodotti in numeri molto limitati sono esclusi da tale obbligo e volano con un permesso di volo. Fonte · art. 2, par. 2, e art. 40, parr. 1, 1 bis, 2 e 2 bis
  7. UAS impiegato nella categoria specifica con autorizzazione operativa o certificato di operatore di UAS leggeri anziché con dichiarazione · qualsiasi · qualsiasi Dipende Un UAS usato nella categoria specifica che non richiede certificazione deve disporre delle capacità tecniche indicate nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o definite dal certificato di operatore di UAS leggeri; salvo che sia costruito privatamente, ogni UAS non soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 deve avere un numero di serie univoco conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, e ogni aeromobile senza equipaggio destinato a essere impiegato nella categoria specifica sotto i 120 metri deve montare un sistema di identificazione remota che carica il numero di registrazione dell’operatore, ne verifica l’integrità e trasmette periodicamente il numero di registrazione, il numero di serie, la marca temporale, la posizione, l’altezza, la rotta, la velocità al suolo, la posizione del pilota remoto e lo stato di emergenza. Quando l’operazione segue uno scenario standard mediante dichiarazione, l’aeromobile deve invece essere un UAS di classe C5 o C6 e si applica integralmente il capo II. Fonte · art. 2, par. 1, lettera a), e par. 2, e art. 40, parr. 3, 4 e 5Fonte · art. 5
  8. Operazioni con UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo da parte di un operatore stabilito, residente o con sede principale di attività in un paese terzo · Operatore di UAS, compresi gli operatori di UAS di paesi terzi · qualsiasi Rientra nell’ambito Un operatore di UAS con sede principale di attività, stabilimento o residenza in un paese terzo deve rispettare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni con UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo, e la sua autorità competente è quella del primo Stato membro in cui intende operare. Un certificato di competenza di pilota remoto o un certificato di operatore di UAS rilasciato in un paese terzo, o un documento equivalente, può essere riconosciuto soltanto se il paese terzo ha chiesto il riconoscimento, il documento è valido nello Stato di rilascio e la Commissione, previa consultazione dell’EASA, ha accertato che i requisiti di rilascio garantiscono lo stesso livello di sicurezza. Fonte · art. 2, par. 3, e art. 41
  9. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicazione del regime di prodotto dipende dalla categoria operativa cui l’UAS è destinato, dal fatto che rechi una delle sette etichette di identificazione di classe, dalla sua massa massima al decollo, dalla dimensione caratteristica e dalle capacità, dal fatto che sia costruito privatamente, sia un giocattolo o sia destinato esclusivamente all’uso al chiuso, dal momento in cui è stato immesso sul mercato e dal ruolo che Lei ricopre nella catena di fornitura. Fonte · art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 e art. 40

Date principali

  1. Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/945, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 152 dell’11 giugno 2019; da questa data decorrono i limiti di potenza sonora della parte 15 per le classi C1 e C2 Fonte · art. 42, riferimento alla GU e allegato, parte 15
  2. Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2020/1058: sono aggiunte le classi C5 e C6 e i kit di accessori di classe C5, il capo II è esteso alle operazioni dichiarate nella categoria specifica e l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020 diventa applicabile dal 16 luglio 2021 Fonte · artt. 1 e 2
  3. Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: hanno quindi effetto le categorie aperta, specifica e certificata, la registrazione degli operatori, le zone geografiche UAS e la corrispondenza tra classe e sottocategoria Fonte · art. 23, par. 1
  4. Entra in vigore il decreto danese n. 1735 del 24 novembre 2020 sulla vigilanza del mercato nel settore dei droni, che rende la Trafikstyrelsen autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto del regolamento delegato (UE) 2019/945 e le attribuisce poteri di ispezione, campionamento, ordine e pubblicazione Fonte · § 1, da § 3 a § 10 e § 13
  5. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008 richiamato dall’articolo 35 è soppresso, il regolamento (UE) 2018/1139 è il punto 70 dell’allegato I per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio, e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento UAS rende applicabile l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, per cui ogni UAS immesso sul mercato richiede un operatore economico stabilito nell’Unione Fonte · art. 4, art. 39, par. 1, art. 44 e allegato I, punto 70Fonte · art. 5, par. 3
  6. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/851, che corregge la versione in lingua portoghese dell’articolo 17, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), e della parte 8 dell’allegato con applicazione retroattiva dal 9 agosto 2020; le altre versioni linguistiche non sono interessate Fonte · considerando da 1 a 3 e art. 2
  7. Termine del periodo transitorio dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, durante il quale gli UAS non conformi alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 potevano ancora essere usati nella categoria aperta secondo condizioni basate sulla massa di 500 g, 2 kg e 25 kg Fonte · art. 22
  8. L’etichetta di identificazione di classe diventa la porta d’accesso alla categoria aperta: un UAS immesso sul mercato da questa data deve appartenere a una delle classi o essere costruito privatamente per potervi essere impiegato, mentre gli UAS immessi sul mercato prima di tale data possono ancora essere impiegati nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o A3 sotto i 25 kg; si applicano le dichiarazioni operative basate su scenari standard; entra in vigore il decreto danese n. 1649 del 12 dicembre 2023, che abroga il n. 2253 del 29 dicembre 2020 Fonte · art. 4, par. 1, lettera a), art. 20, art. 22 e art. 23, par. 2Fonte · § 3 e § 34
  9. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1108, che ridefinisce il sistema aeromobile senza equipaggio intorno all’unità di controllo e monitoraggio, riscrive le condizioni di certificazione dell’articolo 40 e aggiunge l’avviso di batteria scarica alle classi C1, C2 e C3 Fonte · art. 2, art. 3 e allegato II
  10. Si applica il regolamento delegato (UE) 2024/1108: hanno quindi effetto le condizioni della categoria certificata, la deroga per la ricerca e la sperimentazione e l’avviso di batteria scarica nelle parti 2, 3 e 4, insieme alle nuove norme di aeronavigabilità iniziale per gli UAS certificati Fonte · considerando 10 e art. 3
  11. Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1130, che corregge la versione in lingua olandese della parte 17 sulla classe C6; è la data limite del testo consolidato da cui è redatta questa guida Fonte · considerando 1 e art. 2
  12. Entra in vigore il decreto danese n. 527 del 20 maggio 2025, che modifica il decreto sui droni: i droni vincolati con sistema di propulsione seguono le norme sui droni a prescindere dalla massa al decollo, la registrazione dell’operatore ha validità di tre anni e il minimale assicurativo è abolito per i microdroni sotto i 250 g usati solo a titolo privato Fonte · § 1, nr. 4, nr. 7 e nr. 8, e § 2
  13. Cessano di essere valide le dichiarazioni rese in base a scenari standard nazionali accettate dagli Stati membri fino al 31 dicembre 2023: le operazioni nella categoria specifica mediante dichiarazione richiedono quindi uno scenario standard dell’appendice 1 e un UAS di classe C5 o C6 Fonte · art. 23, par. 4
  14. La direttiva 2006/42/CE sulle macchine è abrogata e il regolamento (UE) 2023/1230 si applica integralmente: il riferimento dell’articolo 4, paragrafo 2, ai requisiti di salute e sicurezza delle macchine per gli UAS che non sono giocattoli si legge quindi alla luce del regolamento macchine e della sua tavola di concordanza dell’allegato XII; le macchine immesse sul mercato in conformità alla direttiva prima di tale data possono ancora essere messe a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 12 della direttiva restano validi fino alla scadenza Fonte · art. 51, par. 2, art. 52, parr. 1 e 2, e art. 54, come rettificati dalla rettifica 32023R1230R(01), GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35, che ha sostituito ogni data del 14 gennaio, 14 luglio e 14 ottobre del regolamento (UE) 2023/1230 con una data del 20 gennaio, 20 luglio o 20 ottobre
  15. La direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è abrogata e il regolamento (UE) 2025/2509 si applica integralmente: i tre riferimenti alla direttiva sui giocattoli contenuti nel regolamento UAS, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e al punto 10 della parte 1 dell’allegato, si leggono come riferimenti al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli secondo la sua tavola di concordanza dell’allegato VIII; i giocattoli immessi sul mercato in conformità alla direttiva prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione, e i certificati di esame CE del tipo rilasciati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva restano validi fino al 1° febbraio 2031 Fonte · art. 56, art. 57, parr. 1 e 3, e art. 59

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi apporta modifiche)18
  • Decidere per quale classe è progettato l’UAS e soddisfare ogni requisito della parte corrispondente: per la classe C0 una massa massima al decollo inferiore a 250 g compreso il carico utile, una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s, un’altezza limitata a 120 m sopra il punto di decollo, controllabilità sicura, lesioni ridotte al minimo e assenza di spigoli vivi, alimentazione esclusivamente elettrica e una portata in modalità follow-me non superiore a 50 m; per la classe C1 meno di 900 g oppure meno di 80 J trasmessi alla testa di una persona alla velocità terminale, oltre a resistenza meccanica, un metodo di recupero dopo la perdita del collegamento o di terminazione del volo, luci comprendenti almeno una luce verde lampeggiante per la visibilità notturna e un avviso di batteria scarica; per la classe C2 meno di 4 kg con una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 3 m/s e un collegamento di comando e controllo protetto dall’accesso non autorizzato; per la classe C3 meno di 25 kg e una dimensione caratteristica inferiore a 3 m; per la classe C4 meno di 25 kg senza modalità di controllo automatico oltre alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento; per la classe C5 i requisiti della classe C3 senza il limite di altezza e l’obbligo di geo-consapevolezza, oltre a terminazione del volo, modalità a bassa velocità di 5 m/s e monitoraggio della qualità del collegamento; e per la classe C6 i requisiti della classe C3 oltre a un limite di velocità al suolo di 50 m/s, limiti programmabili del volume operativo, programmazione della traiettoria e terminazione del volo. art. 4, par. 1, e allegato, parti da 1 a 5, 16 e 17
  • Integrare le funzioni di identificazione e di consapevolezza richieste dalla classe: un sistema di identificazione remota diretta che accetta e verifica l’integrità del numero di registrazione dell’operatore di UAS e trasmette in tempo reale, con un protocollo aperto e documentato ricevibile da normali dispositivi mobili, il numero di registrazione e il codice di verifica, il numero di serie univoco, la marca temporale, la posizione geografica e l’altezza, la rotta misurata in senso orario dal nord reale, la velocità al suolo, la posizione del pilota remoto o il punto di decollo e lo stato di emergenza, resistendo alle manomissioni; e, per le classi C1, C2 e C3, una funzione di geo-consapevolezza con un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati delle zone geografiche UAS, un avviso quando è rilevata una violazione delle limitazioni dello spazio aereo e un avviso quando il posizionamento o la navigazione non sono in grado di supportare la funzione. allegato, parte 2, punti 12 e 13, parte 3, punti 14 e 15, e parte 4, punti 9 e 10
  • Determinare il livello di potenza sonora ponderato A delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 con il codice di prova del rumore della parte 13 (EN ISO 3744:2010) e mantenere gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa) delle classi C1 e C2 entro i limiti della parte 15 (81 dB per la C1; 81 + 18,5 lg(m/900) dB per la C2). allegato, parte 2, punti 8 e 9, parte 3, punti 10 e 11, parte 4, punto 6, parte 13 e parte 15
  • Apporre l’indicazione della potenza sonora garantita della parte 14, cioè il numero in dB con il simbolo LWA e il pittogramma, sull’aeromobile e sul suo imballaggio. allegato, parte 14
  • Redigere la documentazione tecnica della parte 10 prima di immettere il prodotto sul mercato e tenerla aggiornata: una descrizione completa del prodotto con fotografie o illustrazioni delle caratteristiche esterne, dei contrassegni e della disposizione interna, le versioni di tutto il software e firmware che incidono sulla conformità, le istruzioni del fabbricante e di installazione, i disegni e gli schemi di progettazione concettuale e di fabbricazione con le spiegazioni necessarie per comprenderli, l’elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte e le soluzioni adottate dove non lo sono state, una copia della dichiarazione di conformità UE, il certificato di esame UE del tipo se è stata usata la parte 8, i calcoli di progetto, i risultati degli esami e i rapporti di prova, le copie di quanto presentato all’organismo notificato, le prove a sostegno della soluzione progettuale e gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di stoccaggio; redigerla in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’organismo notificato o in una lingua che tale organismo accetti. art. 17 e allegato, parte 10
  • Eseguire la valutazione della conformità adatta al prodotto: il controllo interno della produzione della parte 7 soltanto per i prodotti valutati rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se sono state applicate le norme armonizzate per ogni requisito per il quale tali norme esistono; in caso contrario l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione della parte 8, oppure la conformità basata sulla garanzia della qualità totale della parte 9, che non può essere usata per un giocattolo. Le classi C1, C2 e C3 comportano quindi sempre un organismo notificato, e la valutazione deve tenere conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e prevedibili. art. 13 e allegato, parti 7, 8 e 9
  • Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello della parte 11, attestando che la conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 è stata dimostrata e indicando la classe dell’UAS e, per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa), il livello di potenza sonora garantito; tenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione sul mercato o di messa a disposizione e rilasciare un’unica dichiarazione quando si applicano più atti dell’Unione; corredare ogni prodotto di una sua copia o di una dichiarazione semplificata ai sensi della parte 12 che indichi l’indirizzo internet esatto del testo completo. Redigendola, ci si assume la responsabilità della conformità del prodotto. art. 6, par. 8, art. 14 e allegato, parti 11 e 12
  • Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta, oppure sull’imballaggio se le dimensioni non lo consentono, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato se è stata applicata la parte 9. art. 15 e art. 16
  • Apporre l’etichetta di identificazione di classe, alta almeno 5 mm, in modo visibile, leggibile e indelebile sull’aeromobile e sul suo imballaggio e su ogni accessorio di un kit di accessori di classe C5, senza contrassegni o segni fuorvianti. art. 16 e allegato, parti da 2 a 4, 16 e 17
  • Contrassegnare ogni UA con un tipo e, per gli aeromobili delle classi C1, C2, C3, C5 e C6 e per i moduli aggiuntivi di identificazione remota, con un numero di serie univoco conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, ripetuto nella dichiarazione di conformità UE o in quella semplificata. art. 6, par. 5, e allegato, parti da 2 a 4, 6, 16 e 17
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo del sito web e un unico indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 6, par. 6
  • Corredare il prodotto delle istruzioni del fabbricante richieste dalla parte pertinente e della nota informativa dell’EASA, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, come stabilisce lo Stato membro. art. 6, par. 7, e allegato, parte 1, punti 8 e 9, parte 2, punti 18 e 19, parte 3, punti 19 e 20, parte 4, punti 15 e 16, parte 5, punti 4 e 5, e parte 6, punto 5
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. art. 6, par. 3
  • Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche, del software e delle norme di riferimento, e garantire che gli aggiornamenti software non incidano sulla conformità. art. 6, par. 4
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione, svolgere indagini, tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informare i distributori. art. 6, par. 4
  • Correggere, ritirare o richiamare i prodotti non conformi e, se un prodotto presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. art. 6, par. 9
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • All’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un kit di accessori di classe C5, notificarla all’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale di attività. art. 6, parr. 10 e 11
Rappresentante autorizzato9
  • Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato dell’Unione, di fornire a un’autorità di vigilanza del mercato o di controllo alle frontiere, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, e di cooperare con tali autorità a qualsiasi azione volta a eliminare la non conformità dei prodotti oggetto del mandato o i rischi per la sicurezza che essi presentano. art. 7, par. 2
  • Non assumere l’obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare il prodotto in conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato né l’obbligo di redigere la documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. art. 7, par. 1
  • Se il mandato lo prevede, presentare la domanda di esame UE del tipo o di valutazione del sistema di qualità a un unico organismo notificato di propria scelta, indicando il proprio nome e indirizzo accanto a quelli del fabbricante. allegato, parte 8, modulo B, punto 3, e parte 9, punto 3, paragrafo 1
  • Se l’organismo notificato lo dispone, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. art. 16, par. 5
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • Se il fabbricante non è stabilito nell’Unione e non esiste un importatore, si può essere l’operatore economico stabilito nell’Unione che l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni UAS immesso sul mercato. art. 4, parr. 1 e 2art. 5, par. 3
  • In qualità di tale operatore economico, verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano e tenere a disposizione delle autorità la dichiarazione. art. 4, par. 3, lettera a)
  • In qualità di tale operatore economico, fornire informazioni su richiesta motivata, informare le autorità quando si ritiene che il prodotto presenti un rischio e cooperare all’azione correttiva. art. 4, par. 3, lettere da b) a d)
  • In qualità di tale operatore economico, far indicare il proprio nome e i propri recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. art. 4, par. 4
Importatore12
  • Immettere sul mercato dell’Unione soltanto prodotti conformi e, prima di immettere un prodotto sul mercato, verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata dell’articolo 13, abbia redatto la documentazione tecnica della parte 10, abbia apposto la marcatura CE e, ove richiesti, l’etichetta di identificazione di classe dell’UA e l’indicazione della potenza sonora, abbia applicato il tipo e il numero di serie univoco nonché il nome, la denominazione commerciale o il marchio, l’indirizzo del sito web e l’indirizzo postale, e che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, dalla nota informativa e dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione semplificata. art. 8, parr. 1 e 2
  • Non immettere un prodotto sul mercato quando si ritiene o si ha motivo di ritenere che non sia conforme alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, finché non sia stato reso conforme, e quando il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi informarne il fabbricante e le autorità nazionali competenti. art. 8, par. 2, secondo comma
  • Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, il sito web e l’indirizzo postale di contatto sul prodotto oppure, qualora ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità. art. 8, par. 3
  • Garantire che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, come stabilisce lo Stato membro, chiare, comprensibili e leggibili. art. 8, par. 4
  • Garantire che, finché il prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’articolo 4. art. 8, par. 5
  • Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione i prodotti messi a disposizione, svolgere indagini, tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informare i distributori. art. 8, par. 6
  • Se un prodotto che si è immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, fornendo i dettagli. art. 8, par. 7
  • All’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un kit di accessori di classe C5, notificarla all’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro della propria sede principale di attività. art. 8, par. 10
  • Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 8, par. 8
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente, in forma cartacea o elettronica e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 8, par. 9
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6. art. 10
Distributore (grossista, rivenditore o venditore online di droni)8
  • Agire con la dovuta diligenza rispetto al capo II e, prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE e, ove applicabili, l’etichetta di identificazione di classe dell’UA e l’indicazione della potenza sonora, che sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, dalla nota informativa e dalla dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione semplificata, e che il fabbricante e l’importatore abbiano applicato il tipo e il numero di serie nonché il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio, l’indirizzo del sito web e l’indirizzo postale. art. 9, parr. 1 e 2
  • Garantire che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, determinata dallo Stato membro interessato, e che tali documenti e l’eventuale etichettatura siano chiari, comprensibili e leggibili. art. 9, par. 2, secondo comma
  • Non mettere a disposizione un prodotto quando si ritiene o si ha motivo di ritenere che non sia conforme all’articolo 4, finché non sia stato reso conforme, e quando presenta un rischio informarne il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 9, par. 2, terzo comma
  • Garantire che, finché il prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all’articolo 4. art. 9, par. 3
  • Se un prodotto che si è messo a disposizione non è conforme, garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione, con i dettagli della non conformità e delle misure correttive. art. 9, par. 4
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente, in forma cartacea o elettronica e in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e cooperare a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi che esso presenta. art. 9, par. 5
  • Essere in grado di identificare, per 10 anni, presso le autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che hanno fornito il prodotto e quelli ai quali lo si è fornito. art. 11
  • Se si immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure si modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante dell’articolo 6. art. 10

UAS in sintesi

Il regolamento UAS, formalmente regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio, è la normativa di prodotto dell’UE per i droni. Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di sistemi aeromobili senza equipaggio destinati a essere impiegati secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di moduli aggiuntivi di identificazione remota, le norme per la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato e per la loro libera circolazione nell’Unione, i tipi di UAS la cui progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate e le norme per gli operatori di UAS con sede in paesi terzi che volano nello spazio aereo del cielo unico europeo (art. 1). Un UAS è un aeromobile senza equipaggio insieme alla sua unità di controllo e monitoraggio, e un aeromobile senza equipaggio è qualsiasi aeromobile che opera o è progettato per operare in modo autonomo o per essere pilotato a distanza senza un pilota a bordo (art. 3, punti 1) e 3)).

Il fulcro del regolamento è l’etichetta di identificazione di classe. Il capo II si applica agli UAS destinati alla categoria aperta, o a dichiarazioni operative nella categoria specifica, che non sono costruiti privatamente e recano una delle sette etichette di identificazione di classe stabilite nelle parti da 1 a 5, 16 e 17 dell’allegato, cioè C0, C1, C2, C3, C4, C5 e C6; si applica anche ai kit di accessori di classe C5 di cui alla parte 16 e ai moduli aggiuntivi di identificazione remota diretta di cui alla parte 6 (art. 2, par. 1). L’etichetta non è marketing: indica quale insieme di requisiti tecnici il drone soddisfa e, ai sensi del regolamento sull’esercizio, decide dove e a quale distanza dalle persone il drone può essere impiegato. Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2019; le classi C5 e C6 sono arrivate con il regolamento delegato (UE) 2020/1058 il 9 agosto 2020, e la modifica del 2024 ha ricostruito le condizioni di certificazione e ha aggiunto un avviso di batteria scarica alle classi C1, C2 e C3 dal 1° maggio 2025.

Testo ufficiale Consultare il regolamento su EUR-Lex: testo consolidato del 24 giugno 2025 (CELEX 02019R0945-20250624), che incorpora i regolamenti delegati (UE) 2020/1058, (UE) 2022/851, (UE) 2024/1108 e (UE) 2025/1130; l’atto originale (CELEX 32019R0945) e la pagina di informazioni sul documento elencano le modifiche e le sette rettifiche; nessuna di queste sette riguarda la versione inglese, ed è per questo che il testo consolidato inglese non riporta segni di rettifica. Le norme operative si trovano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, testo consolidato del 1° maggio 2025.

Ambito di applicazione

Il capo II, il capo sul prodotto, riguarda gli UAS con etichetta di classe per la categoria aperta e per le operazioni dichiarate nella categoria specifica, i kit di accessori di classe C5 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota diretta. Il capo III riguarda gli UAS impiegati nella categoria certificata e nella categoria specifica diversamente che mediante dichiarazione: dal 1° maggio 2025 la loro progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate quando l’UAS ha una dimensione caratteristica di 3 metri o più ed è progettato per essere impiegato sopra assembramenti di persone, salvo che sia più leggero dell’aria, è progettato per trasportare persone, è progettato per trasportare merci pericolose e richiede un’elevata robustezza per proteggere i terzi in caso di incidente, oppure quando l’autorità competente ha concluso, sulla base della valutazione del rischio dell’operatore, che il rischio non può essere attenuato senza certificazione (art. 40, par. 1). Il capo IV riguarda gli operatori di UAS stabiliti, residenti o con sede principale di attività in un paese terzo (art. 2, par. 3, e art. 41).

Tre casi restano fuori. Gli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente al chiuso non sono coperti affatto (art. 2, par. 4). Gli UAS costruiti privatamente, cioè gli aeromobili assemblati o fabbricati per uso proprio del costruttore ma non quelli assemblati a partire da un kit pronto da montare immesso sul mercato da un fabbricante, sono esclusi dal regime di classi (art. 2, par. 1, lettera a), e art. 3, punto 22)). E il regolamento di base su cui poggia il regolamento UAS non si applica agli aeromobili e alle loro apparecchiature di controllo remoto quando svolgono attività militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera, di guardia costiera o analoghe sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro (regolamento (UE) 2018/1139, art. 2, par. 3, lettera a)).

Altre normative di prodotto si applicano in parallelo. Un drone che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE deve rispettare anche la direttiva sui giocattoli, mentre i punti 4), 5) e 6) della parte 1 non si applicano ai giocattoli di classe C0; un drone che non è un giocattolo deve soddisfare i pertinenti requisiti di salute e sicurezza della direttiva 2006/42/CE soltanto per i rischi diversi dalla sicurezza del volo, un riferimento che si legge alla luce del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine una volta abrogata la direttiva il 20 gennaio 2027 (art. 4, par. 2; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, e art. 54, come rettificati dalla rettifica 32023R1230R(01), GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35). La direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio si applica ai droni che non sono soggetti a certificazione e non sono limitati alle frequenze aeronautiche protette, e la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica si applica quando la direttiva radio non si applica (considerando da 7 a 9). Quando più atti richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione di conformità UE li copre tutti (art. 14, par. 4).

Che cosa occorre fare

Le sette classi da C0 a C6

La classe C0 è un aeromobile sotto i 250 g compreso il carico utile, con una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s, un’altezza sopra il punto di decollo limitata a 120 m, controllabilità sicura, una progettazione che riduce al minimo le lesioni ed evita spigoli vivi, alimentazione esclusivamente elettrica e una portata in modalità follow-me non superiore a 50 m (parte 1). La classe C1 è sotto i 900 g, oppure trasmette meno di 80 J alla testa di una persona all’impatto alla velocità terminale, e aggiunge resistenza meccanica, un metodo affidabile di recupero dopo la perdita del collegamento o di terminazione del volo, un livello di potenza sonora entro i limiti della parte 15, un numero di serie conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, l’identificazione remota diretta, la geo-consapevolezza, un avviso di batteria scarica, luci di controllabilità e almeno una luce verde lampeggiante per la visibilità notturna (parte 2). La classe C2 è sotto i 4 kg e aggiunge una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 3 m/s per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa) e un collegamento di comando e controllo protetto dall’accesso non autorizzato (parte 3). La classe C3 è sotto i 25 kg con una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m (parte 4). La classe C4 è sotto i 25 kg e, fatto insolito, non deve poter disporre di modalità di controllo automatico oltre all’assistenza alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento (parte 5).

Le classi C5 e C6 sono state aggiunte per la categoria specifica mediante dichiarazione. Un UAS di classe C5 soddisfa i requisiti della classe C3 fatta eccezione per il limite di altezza e l’obbligo di geo-consapevolezza, e deve essere un aeromobile a rotore (non ad ala fissa), salvo che sia vincolato, mostrare al pilota remoto la sua altezza sopra la superficie, offrire una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 5 m/s, prevedere un mezzo affidabile e indipendente per terminare il volo che forzi la discesa, impedisca il movimento orizzontale motorizzato e riduca la dinamica dell’impatto, e consentire al pilota remoto di monitorare la qualità del collegamento con avvisi prima e in caso di perdita (parte 16). Un UAS di classe C6 soddisfa i requisiti della classe C3 fatta eccezione per il limite di altezza, la regola sull’alimentazione elettrica e l’obbligo di geo-consapevolezza, e aggiunge una velocità massima al suolo di 50 m/s, informazioni su posizione, velocità e altezza in volo, mezzi per evitare di violare un volume operativo programmabile, la terminazione del volo indipendente e la programmazione della traiettoria (parte 17).

Valutazione della conformità e organismi notificati

L’articolo 13 offre tre percorsi: il controllo interno della produzione di cui alla parte 7, l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui alla parte 8 e la conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui alla parte 9. La parte 7 è disponibile soltanto per la valutazione di un prodotto rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se il fabbricante ha applicato le norme armonizzate per ogni requisito per il quale tali norme esistono. Le classi C1, C2 e C3 comportano quindi sempre un organismo notificato. La parte 9 è preclusa ai prodotti che sono giocattoli. La valutazione deve tenere conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e prevedibili, e un prodotto conforme a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presume conforme ai requisiti che tali norme coprono (art. 12); l’unica norma armonizzata finora elencata è la EN 4709-002:2023 sull’identificazione remota diretta, pubblicata con la decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione del 30 luglio 2024 con una restrizione: non copre i requisiti di trasmissione del punto 12), lettera b), della parte 2, del punto 14), lettera b), della parte 3, del punto 9), lettera b), della parte 4 e del punto 3) della parte 6, per cui il fabbricante non può fare affidamento su di essa per tali punti.

Dichiarazione, marcatura CE, etichetta di classe e livello di potenza sonora

Il fabbricante redige la documentazione tecnica della parte 10 prima di immettere il prodotto sul mercato, la conserva insieme alla dichiarazione di conformità UE per 10 anni e redige la dichiarazione secondo il modello della parte 11, attestando che la conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 è stata dimostrata e identificando la classe e, per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa), il livello di potenza sonora garantito. Ogni prodotto è corredato di una copia della dichiarazione o della dichiarazione semplificata della parte 12 che reca l’indirizzo internet esatto del testo completo (art. 6, par. 8, e art. 14). Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante appone la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato solo se è stata usata la parte 9; l’etichetta di identificazione di classe, alta almeno 5 mm, sull’aeromobile, su ogni accessorio di un kit di classe C5 e sull’imballaggio, senza contrassegni fuorvianti; l’indicazione della potenza sonora della parte 14, ove applicabile; il tipo e il numero di serie univoco; e il nome, la denominazione commerciale o il marchio, l’indirizzo del sito web e un unico indirizzo postale di contatto del fabbricante (art. 15 e art. 16). Gli importatori aggiungono la propria identificazione (art. 8, par. 3).

Il rumore è misurato con il codice di prova della parte 13, basato sulla norma EN ISO 3744:2010, con i rotori a regime di volo stazionario alla massa massima al decollo su un piano riflettente e con una schiera emisferica di microfoni, ripetendo la misurazione finché due valori non differiscono di oltre 1 dB. La parte 15 fissa livelli massimi di potenza sonora soltanto per le classi C1 e C2 a rotore (non ad ala fissa), in tre colonne: dall’entrata in vigore, da due anni dopo e da quattro anni dopo. Per la classe C1, con una massa massima al decollo pari o superiore a 250 g e inferiore a 900 g, i limiti sono 85 dB, 83 dB e 81 dB. Per la classe C2, con una massa massima al decollo m pari o superiore a 900 g e inferiore a 4.000 g, sono 85 + 18,5 lg(m/900) dB, 83 + 18,5 lg(m/900) dB e 81 + 18,5 lg(m/900) dB, dove lg è il logaritmo in base 10. Poiché il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2019, la colonna dei due anni si è applicata dal 1° luglio 2021 e la colonna più severa si applica dal 1° luglio 2023, il che porta il tetto della classe C2 a 81 dB a 900 g e a circa 93 dB a 4.000 g.

Identificazione remota, geo-consapevolezza e nota informativa

Le classi C1, C2 e C3 devono montare un sistema di identificazione remota diretta che accetta il numero di registrazione dell’operatore di UAS, verifica l’integrità dell’intera stringa e segnala un errore se il controllo fallisce, e poi trasmette in tempo reale, con un protocollo aperto e documentato ricevibile da normali dispositivi mobili, il numero di registrazione e il codice di verifica, il numero di serie univoco dell’aeromobile, una marca temporale, la posizione geografica e l’altezza sopra la superficie o il punto di decollo, la rotta misurata in senso orario dal nord reale, la velocità al suolo, la posizione del pilota remoto o il punto di decollo e lo stato di emergenza, resistendo alle manomissioni. Le stesse classi devono disporre di geo-consapevolezza: un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati delle zone geografiche UAS senza degradarli, un avviso quando è rilevata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo e un avviso quando il posizionamento o la navigazione non sono in grado di supportare la funzione. Un modulo aggiuntivo distinto di identificazione remota diretta ai sensi della parte 6 trasmette il numero di serie proprio del modulo ed è il percorso per gli aeromobili costruiti privatamente nella categoria specifica (art. 40, par. 5). Ogni classe è corredata delle istruzioni del fabbricante e della nota informativa pubblicata dall’EASA sulle limitazioni e sugli obblighi applicabili, nella lingua stabilita dallo Stato membro.

Obblighi per ruolo

  • I fabbricanti progettano in conformità alla classe, eseguono la valutazione della conformità, detengono la documentazione tecnica, redigono la dichiarazione, appongono la marcatura CE, l’etichetta di classe, l’indicazione della potenza sonora, il tipo e il numero di serie e i propri recapiti, forniscono le istruzioni e la nota dell’EASA, mantengono la conformità della produzione in serie, sorvegliano gli aggiornamenti software, agiscono in caso di non conformità, mantengono la tracciabilità decennale e notificano all’autorità di vigilanza del mercato l’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un modulo aggiuntivo di classe C5 (art. 6).
  • I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato scritto che non può includere la progettazione conforme all’allegato né la redazione della documentazione tecnica, tengono a disposizione la dichiarazione e la documentazione per 10 anni, rispondono alle richieste motivate e cooperano all’azione correttiva (art. 7).
  • Gli importatori verificano la valutazione, la documentazione, i contrassegni e i documenti di accompagnamento prima di immettere un prodotto sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, agiscono in caso di non conformità, conservano la dichiarazione per 10 anni e notificano per le classi C5 e C6 (art. 8).
  • I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, l’etichetta di classe, l’indicazione della potenza sonora, i documenti e l’identificazione, garantiscono che le istruzioni e la nota siano nella lingua corretta, trattengono i prodotti che ritengono non conformi, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto e cooperano con le autorità (art. 9).
  • Gli operatori di UAS si registrano, caricano il numero di registrazione, mantengono aggiornati i dati di geo-consapevolezza e volano entro la sottocategoria o l’autorizzazione che la classe del loro aeromobile consente; gli operatori di paesi terzi seguono il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo (art. 41).

L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, diventa fabbricante per l’intero capo II (art. 10).

Le norme operative del regolamento (UE) 2019/947

Le norme di prodotto hanno valore pratico solo se il cliente può volare. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 si applica dal 31 dicembre 2020 e suddivide le operazioni nelle categorie aperta, specifica e certificata. La categoria aperta richiede che l’UAS appartenga a una delle sette classi, sia costruito privatamente o soddisfi le condizioni transitorie dell’articolo 20, sia sotto i 25 kg, sia mantenuto a vista diretta, entro 120 metri dal punto più vicino della superficie, a distanza di sicurezza dalle persone, mai sopra assembramenti di persone, e non trasporti merci pericolose né lasci cadere materiali (art. 4). Gli aeromobili di classe C0 e C1 volano nella sottocategoria A1, quelli di classe C2 nella A2 a una distanza orizzontale minima dalle persone non coinvolte, e quelli delle classi C2, C3 e C4 nella A3 ben lontano da aree residenziali, commerciali e ricreative. Le operazioni al di fuori di tali limiti richiedono un’autorizzazione operativa dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oppure una dichiarazione operativa quando l’operazione corrisponde allo scenario standard STS-01, cioè il volo a vista diretta su un’area terrestre controllata in un ambiente popolato con un aeromobile di classe C5, oppure allo scenario STS-02, cioè il volo oltre la vista diretta con osservatori dello spazio aereo e un aeromobile di classe C6 (art. 5). Le dichiarazioni basate su scenari standard nazionali hanno cessato di essere valide il 1° gennaio 2026 (art. 23, par. 4).

La transizione è ormai chiusa. L’articolo 22 consentiva aeromobili privi di etichetta nella categoria aperta fino al 31 dicembre 2023 a condizioni basate sulla massa, e l’articolo 20 consente tuttora di impiegare nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o nella A3 sotto i 25 kg i droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2024 un drone appena immesso sul mercato senza etichetta di classe non può essere impiegato lecitamente nella categoria aperta, salvo che sia costruito privatamente, ed è per questo che il contrassegno di classe è diventato un argomento di vendita quell’autunno.

Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sui prodotti immessi sul mercato dell’Unione e il controllo su quelli che vi entrano, e devono far cooperare le proprie autorità di vigilanza del mercato e di controllo alle frontiere con le autorità competenti per l’aviazione designate a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, avvalendosi del sistema di segnalazione degli eventi del regolamento (UE) n. 376/2014 (art. 35). Gli articoli del regolamento (CE) n. 765/2008 ivi richiamati sono stati soppressi il 16 luglio 2021 dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/1020 e si leggono come riferimenti a tale regolamento, il cui allegato I elenca il regolamento (UE) 2018/1139 al punto 70 per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio; l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento UAS rende inoltre applicabile dalla stessa data l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui ogni UAS immesso sul mercato richiede un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione. L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 sui principi generali della marcatura CE, richiamato nell’articolo 15, resta in vigore.

Quando un’autorità ha sufficienti motivi per ritenere che un prodotto presenti un rischio, lo valuta rispetto a tutto il capo II, impone azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; una misura cui non si sia sollevata obiezione è ritenuta giustificata dopo tre mesi, e la procedura di salvaguardia dell’Unione risolve i disaccordi (artt. da 36 a 38). L’articolo 39 elenca undici forme di non conformità formale cui occorre porre fine, dalla marcatura CE apposta in violazione delle norme o non apposta affatto, passando per la mancanza dell’etichetta di identificazione di classe, dell’indicazione della potenza sonora, del numero di serie, del manuale o della nota informativa, fino a una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta e la mancanza dell’identificazione del fabbricante o dell’importatore.

Il regolamento stesso non stabilisce sanzioni, perché è un atto delegato della Commissione; l’obbligo di prevedere sanzioni si trova un livello più in alto, nell’articolo 131 del regolamento (UE) 2018/1139, che impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni di tale regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base. Le sanzioni vere e proprie provengono dal diritto nazionale. In Danimarca il decreto n. 1735 del 24 novembre 2020 sulla vigilanza del mercato nel settore dei droni rende la Trafikstyrelsen l’autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto e le consente di esigere l’accesso, senza autorizzazione giudiziaria, a libri contabili, documenti, informazioni, locali commerciali, magazzini e mezzi di trasporto, di prelevare gratuitamente qualsiasi prodotto a fini di prova, di ottenere pareri di esperti, di ordinare avvertimenti agli utilizzatori, la cessazione della commercializzazione ingannevole, azioni correttive, la sospensione delle vendite, il ritiro, il richiamo o la distruzione, di ordinare a un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti riferiti a un drone non conforme, di agire in luogo dell’operatore quando questi non può essere localizzato e di pubblicare le proprie misure; rifiutare l’accesso, trattenere documenti o prodotti, ignorare un ordine o omettere di riferire sulle misure adottate è punito con un’ammenda, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale (decreto n. 1735/2020, da § 3 a § 12). Sul versante operativo, il decreto n. 1649 del 12 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 e modificato dal decreto n. 527 del 20 maggio 2025, rende la Trafikstyrelsen l’autorità competente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e punisce con un’ammenda le violazioni delle sue norme in materia di assicurazione, competenza, distanza e zone (decreto n. 1649/2023, § 33). I droni non rientrano tra i settori di prodotto della legge danese sui prodotti, per cui il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che prosegue dal gennaio 2026 l’attività della Sikkerhedsstyrelsen, non svolge alcun ruolo nella vigilanza sui prodotti drone.

Come Conphora può aiutare

Conphora monitora il regolamento UAS, le sue modifiche, le norme operative del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e i decreti danesi, e confronta i Suoi droni con i requisiti di classe, i percorsi di valutazione della conformità, gli obblighi di marcatura e di istruzioni e le date transitorie, segnalando le lacune relative all’etichetta di identificazione di classe, alla marcatura CE, all’indicazione della potenza sonora, al numero di serie, alla dichiarazione di conformità UE e alla documentazione tecnica prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma aiuta a mantenere un’unica dichiarazione che copra le norme su UAS, apparecchiature radio, compatibilità elettromagnetica, giocattoli e macchine cui lo stesso prodotto è soggetto, a tenere i registri decennali e la tracciabilità di fornitori e clienti, e La avvisa quando cambia un requisito di classe, una norma armonizzata, un decreto danese o il quadro operativo.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sugli UAS immessi sul mercato dell’Unione e il controllo su quelli che vi entrano, e le loro autorità di vigilanza del mercato e di controllo alle frontiere devono cooperare con le autorità competenti designate a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; l’articolo 35, paragrafo 1, richiama ancora l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato, l’articolo 35, paragrafo 2, richiama l’articolo 15, paragrafo 5, e gli articoli 27, 28 e 29 per il controllo sui prodotti che vi entrano, l’articolo 35, paragrafo 3, richiama i sistemi di informazione degli articoli 22 e 23, e l’articolo 36, paragrafo 1, richiama l’articolo 21; tutti questi riferimenti si leggono come riferimenti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, data in cui il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, che comprendeva gli articoli da 15 a 29, è stato soppresso dall’articolo 39, paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020, mentre l’articolo 30 sui principi generali della marcatura CE, richiamato nell’articolo 15 e nell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), si trova nel capo IV e rimane in vigore. Il regolamento (UE) 2019/1020 elenca il regolamento (UE) 2018/1139 al punto 70 del proprio allegato I, nella misura in cui riguarda la progettazione, la produzione e l’immissione sul mercato degli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di quel regolamento, per quanto concerne gli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti e apparecchiature per controllarli a distanza; è dunque il regolamento di base, e non il presente atto delegato, a figurare nell’elenco, e il regolamento (UE) 2019/945 non compare neppure nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5; inoltre l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento UAS rende applicabile l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, per cui ogni UAS immesso sul mercato richiede un operatore economico stabilito nell’Unione. In Danimarca la Trafikstyrelsen è l’autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto ai sensi del decreto (bekendtgørelse) n. 1735 del 24 novembre 2020 sulla vigilanza del mercato nel settore dei droni (bekendtgørelse om markedsovervågning af droneområdet), emanato in base alla legge danese sull’aviazione, e la stessa autorità è l’autorità competente per le operazioni con i droni ai sensi del decreto n. 1649 del 12 dicembre 2023, che integra il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947; il versante di prodotto non è mai passato alla Sikkerhedsstyrelsen né al suo successore, il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, perché la legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) non annovera i droni tra i propri settori di prodotto. Gli strumenti sono l’azione correttiva, il divieto o la limitazione della messa a disposizione, il ritiro o il richiamo, gli ordini di porre fine alle non conformità formali, come la mancanza della marcatura CE, dell’etichetta di identificazione di classe, dell’indicazione della potenza sonora, del numero di serie, del manuale, della nota informativa, della dichiarazione di conformità UE, della documentazione tecnica o dell’identificazione dell’operatore, e, in Danimarca, gli ordini di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di rimediare, di sospendere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere un drone, gli ordini a un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti riferiti a un drone non conforme, e le ammende con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

Il regolamento delegato (UE) 2019/945 non contiene un articolo proprio sulle sanzioni, perché è un atto delegato della Commissione adottato ai sensi degli articoli 58 e 61 del regolamento (UE) 2018/1139; l’obbligo di prevedere sanzioni si trova invece nel regolamento di base. L’articolo 131 del regolamento (UE) 2018/1139 impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni di tale regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla sua base, e di rendere tali sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1020 non aggiunge nulla, perché riguarda soltanto la normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato II di tale regolamento, e né il regolamento (UE) 2018/1139 né il presente regolamento figurano in tale elenco. Tutto il resto passa attraverso il capo sulla vigilanza del mercato e il diritto nazionale. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza o per altri interessi pubblici lo valutano rispetto a tutti i requisiti del capo II, impongono senza indugio all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare o richiamare il prodotto entro un termine proporzionato al rischio, informano l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, adottano misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione, ritirare o richiamare il prodotto, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; una misura cui non si sia sollevata obiezione entro tre mesi è ritenuta giustificata e la procedura di salvaguardia dell’Unione risolve le controversie, e un prodotto conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo. La non conformità formale deve cessare in undici casi elencati: una marcatura CE apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 15 o 16, la mancanza della marcatura CE o del tipo, un numero dell’organismo notificato mancante o apposto in modo errato quando è stata applicata la parte 9, la mancanza dell’etichetta di identificazione di classe, la mancanza dell’indicazione della potenza sonora ove richiesta, la mancanza del numero di serie o un numero in formato errato, la mancanza del manuale o della nota informativa, una dichiarazione di conformità UE mancante, non redatta o redatta in modo errato, una documentazione tecnica mancante o incompleta, oppure la mancanza del nome, della denominazione commerciale, del marchio, dell’indirizzo del sito web o dell’indirizzo postale del fabbricante o dell’importatore; se la non conformità persiste, lo Stato membro limita o vieta la messa a disposizione oppure fa ritirare o richiamare il prodotto. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e acquisire prodotti, imporre azioni correttive, vietare la messa a disposizione e far ritirare, richiamare o distruggere i prodotti. In Danimarca la Trafikstyrelsen vigila sui requisiti di prodotto ai sensi del decreto n. 1735 del 24 novembre 2020 e può esigere l’accesso, senza autorizzazione giudiziaria, a libri contabili, documenti, informazioni, locali commerciali, magazzini e mezzi di trasporto dell’impresa, prelevare gratuitamente qualsiasi prodotto a fini di prova, ordinare all’operatore di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di sospendere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere il prodotto, ordinare a un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che lo riguardano, agire in luogo dell’operatore quando questi non può essere localizzato o indotto a conformarsi, e pubblicare le misure; è inflitta un’ammenda a chiunque rifiuti l’accesso, trattenga documenti, rifiuti di consegnare un prodotto, non ottemperi a un ordine o ometta di riferire sulle misure adottate, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale. Anche le violazioni del decreto danese sui droni che integra il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, compresi i requisiti in materia di assicurazione, competenza, distanza e zone, sono punite con un’ammenda.

Fonte · art. 35, art. 36, art. 37, art. 38 e art. 39Fonte · art. 4, art. 14, art. 16, art. 39, par. 1, art. 41, allegato I, punto 70, e allegato IIFonte · da § 3 a § 12Fonte · § 33Fonte · art. 58, art. 61 e art. 131

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per UAS, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato

    La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del regolamento delegato (UE) 2019/945 del 24 giugno 2025, dai quattro atti modificativi, dal testo consolidato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 del 1° maggio 2025, dal regolamento (UE) 2018/1139, dal regolamento (UE) 2019/1020, dal regolamento (UE) 2023/1230 e dai decreti danesi n. 1735/2020, n. 1649/2023 e n. 527/2025. Due correzioni rispetto alla versione precedente: il sistema di classi va da C0 a C6, sette classi, e non da C0 a C4, perché il regolamento delegato (UE) 2020/1058 ha aggiunto le classi C5 e C6 e i kit di accessori di classe C5 dal 9 agosto 2020; e l’applicazione in Danimarca fa capo alla Trafikstyrelsen su entrambi i versanti, come autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto ai sensi del decreto n. 1735/2020 e come autorità competente per le operazioni ai sensi del decreto n. 1649/2023, e non soltanto per le operazioni e la registrazione degli operatori. I limiti di classe esatti, i percorsi di valutazione della conformità e i casi in cui occorre un organismo notificato, il codice di prova del rumore e i limiti di potenza sonora della parte 15, i requisiti di marcatura e di istruzioni, l’elenco di non conformità formali dell’articolo 39, le condizioni di certificazione dell’articolo 40 come riscritte nel 2024, il modulo aggiuntivo di identificazione remota e il kit di accessori di classe C5 sostituiscono ora la precedente descrizione generale, e il riferimento alla vigilanza del mercato dell’articolo 35 si legge come riferimento al regolamento (UE) 2019/1020.

    Fonte · art. 2, art. 13, art. 16, art. 35, art. 39 e art. 40, e allegato, parti da 1 a 17
  2. Si applica

    Le dichiarazioni basate su scenari standard nazionali cessano di essere valide

    Le dichiarazioni che gli Stati membri hanno accettato fino al 31 dicembre 2023 sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti cessano di essere valide, per cui un’operazione nella categoria specifica mediante dichiarazione deve seguire lo scenario standard STS-01 o STS-02 dell’appendice 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e quindi usare un UAS di classe C5 o C6 valutato ai sensi delle parti 16 e 17 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945.

    Fonte · art. 23, par. 4, e allegato, appendice 1
  3. Si applica

    Entra in vigore il decreto danese n. 527 del 20 maggio 2025

    Il decreto danese sui droni è modificato: un drone vincolato con sistema di propulsione deve seguire le norme sui droni a prescindere dalla massa al decollo, la registrazione come operatore di UAS ha validità di tre anni e deve essere rinnovata, il minimale assicurativo di 0,75 milioni di DSP non si applica ai microdroni sotto i 250 g con velocità massima di 19 m/s usati solo a fini privati o ricreativi, e sono aggiunte nuove definizioni di scopo commerciale, di aeroporti IMC e VMC e di stampa.

    Fonte · § 1, nr. 3, nr. 4, nr. 7 e nr. 8, e § 2
  4. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1130

    Il regolamento delegato del 18 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2025, corregge un errore nella versione in lingua olandese del terzo paragrafo, punto 3, della parte 17 dell’allegato, uno dei requisiti per un sistema aeromobile senza equipaggio di classe C6; le altre versioni linguistiche, compresa quella inglese, non sono interessate. La sua entrata in vigore è la data limite della versione consolidata da cui è redatta questa guida.

    Fonte · considerando 1 e 2 e art. 2
  5. Si applica

    Si applica la modifica del 2024: unità di controllo e monitoraggio, nuove condizioni di certificazione, avviso di batteria scarica

    Il regolamento delegato (UE) 2024/1108 produce effetti dopo una transizione volta a dare ai soggetti interessati il tempo di conformarsi al nuovo quadro di aeronavigabilità iniziale per gli UAS certificati: il sistema aeromobile senza equipaggio è ora l’aeromobile più la sua unità di controllo e monitoraggio, l’articolo 40, paragrafo 1, elenca i quattro casi in cui progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate, gli UAS per la ricerca e la sperimentazione prodotti in numeri molto limitati volano invece con un permesso di volo, gli UAS certificati seguono i regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) 2015/640 e (UE) 2024/1107, e le classi C1, C2 e C3 devono avvisare il pilota remoto quando la batteria dell’aeromobile o della sua unità di controllo e monitoraggio è scarica.

    Fonte · considerando 10, art. 2, art. 3 e allegato II
  6. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1108

    Il regolamento delegato del 13 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 maggio 2024, modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 sull’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda le definizioni di sistema aeromobile senza equipaggio, unità di controllo e monitoraggio e collegamento C2, le condizioni di certificazione dell’articolo 40 e l’avviso di batteria scarica nelle parti 2, 3 e 4 dell’allegato; si applica dal 1° maggio 2025.

    Fonte · art. 2, art. 3 e allegato II
  7. Si applica

    L’etichetta di identificazione di classe diventa la porta d’accesso alla categoria aperta

    Da questa data un UAS immesso sul mercato deve appartenere a una delle sette classi, essere costruito privatamente o soddisfare le condizioni dell’articolo 20 per poter essere impiegato nella categoria aperta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. I droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 privi di etichetta di classe possono ancora essere impiegati, ma soltanto nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o nella sottocategoria A3 sotto i 25 kg. Iniziano ad applicarsi anche le dichiarazioni operative secondo gli scenari standard dell’appendice 1 e in Danimarca entra in vigore il decreto n. 1649 del 12 dicembre 2023, che abroga il decreto n. 2253 del 29 dicembre 2020.

    Fonte · art. 4, par. 1, lettera a), art. 20 e art. 23, par. 2Fonte · § 34
  8. Si applica

    Fine del periodo transitorio della categoria aperta per i droni privi di etichetta

    Termina il periodo transitorio dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/425. Fino a questa data gli UAS non conformi alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 potevano essere usati nella categoria aperta secondo condizioni basate sulla massa: sotto i 500 g secondo i requisiti operativi della sottocategoria A1 con un livello di competenza definito a livello nazionale, sotto i 2 kg a una distanza orizzontale minima di 50 metri dalle persone con la competenza della sottocategoria A2, e sotto i 25 kg secondo i requisiti della sottocategoria A3.

    Fonte · art. 22
  9. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/851

    Il regolamento delegato del 22 marzo 2022, pubblicato nella GU L 150 del 1° giugno 2022, corregge errori nella versione in lingua portoghese dell’articolo 17, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), e dei punti 3, secondo e quinto comma, del modulo B della parte 8 dell’allegato che ne alteravano il significato; le altre versioni linguistiche non sono interessate e la correzione si applica retroattivamente dal 9 agosto 2020 nell’interesse della parità di condizioni e della certezza del diritto.

    Fonte · considerando da 1 a 3 e art. 2
  10. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, che gli articoli 35 e 36 del regolamento UAS richiamano, è soppresso; il regolamento (UE) 2018/1139 è il punto 70 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda la progettazione, la produzione e l’immissione sul mercato degli aeromobili senza equipaggio e dei relativi motori, eliche, parti e apparecchiature di controllo remoto; e l’articolo 5, paragrafo 3, inserito dal regolamento delegato (UE) 2020/1058, rende applicabile da questa data l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui ogni UAS immesso sul mercato richiede un operatore economico stabilito nell’Unione. L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 sui principi generali della marcatura CE, richiamato dall’articolo 15, non è interessato.

    Fonte · art. 4, art. 39, par. 1, art. 44 e allegato I, punto 70Fonte · art. 5, par. 3, e art. 15
  11. Si applica

    Entra in vigore il decreto danese n. 1735 del 24 novembre 2020

    La Danimarca attribuisce alla propria autorità dell’aviazione, allora Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen e oggi Trafikstyrelsen, il ruolo di autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto del regolamento delegato (UE) 2019/945, con poteri di ispezionare documenti e locali senza autorizzazione giudiziaria, prelevare gratuitamente prodotti a fini di prova, ordinare avvertimenti, rimedi, sospensioni delle vendite, ritiro, richiamo o distruzione, ordinare a interfacce online di rimuovere i contenuti riferiti a droni non conformi, agire in luogo dell’operatore e pubblicare le misure, il tutto sorretto da ammende.

    Fonte · § 1, da § 3 a § 12 e § 13Fonte · l’autorità emanante e § 1
  12. Si applica

    Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

    Le norme operative producono effetti dopo che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 le ha posticipate dal 1° luglio 2020: le categorie aperta, specifica e certificata, le sottocategorie A1, A2 e A3 con i relativi requisiti di classe, la competenza del pilota remoto, la registrazione degli operatori di UAS, le zone geografiche UAS e la designazione delle autorità competenti nazionali. Da questa data l’etichetta di identificazione di classe ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/945 ha una conseguenza operativa diretta.

    Fonte · art. 23, par. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 14, art. 15 e art. 17
  13. Modifica

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2020/1058

    Il regolamento delegato del 27 aprile 2020, pubblicato nella GU L 232 del 20 luglio 2020, crea le classi C5 e C6 nelle parti 16 e 17 dell’allegato insieme ai kit di accessori di classe C5, estende il capo II agli UAS oggetto di una dichiarazione operativa nella categoria specifica così che l’allegato si legge come parti da 1 a 6, 16 e 17, aggiunge le definizioni di unità di comando, servizio di collegamento C2 e notte, impone numeri di serie conformi alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 e l’identificazione remota per gli UAS della categoria specifica sotto i 120 metri, aggiunge il requisito di illuminazione notturna e l’obbligo di notifica per le classi C5 e C6, e rende applicabile dal 16 luglio 2021 l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020.

    Fonte · art. 1 e art. 2
  14. In vigore

    Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2019/945

    Adottato il 12 marzo 2019 ai sensi degli articoli 58 e 61 del regolamento (UE) 2018/1139 e sulla base del parere EASA n. 01/2018, e pubblicato nella GU L 152 dell’11 giugno 2019, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza recepimento, e da questa data decorrono i periodi transitori della parte 15 dell’allegato per i livelli massimi di potenza sonora delle classi C1 e C2.

    Fonte · art. 42, considerando 49 e allegato, parte 15

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Le domande più frequenti su UAS

Che cosa sono le classi di drone da C0 a C6 e che cosa significano?

Sono le sette etichette di identificazione di classe che un UAS deve recare per essere impiegato nella categoria aperta o mediante una dichiarazione operativa nella categoria specifica. La classe C0 è sotto i 250 g con una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s e un limite di altezza di 120 m; la classe C1 è sotto i 900 g oppure trasmette meno di 80 J alla testa di una persona all’impatto alla velocità terminale e aggiunge identificazione remota diretta, geo-consapevolezza, illuminazione notturna, un avviso di batteria scarica e un limite di potenza sonora; la classe C2 è sotto i 4 kg con una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 3 m/s e un collegamento di comando e controllo protetto dall’accesso non autorizzato; la classe C3 è sotto i 25 kg e ha una dimensione caratteristica inferiore a 3 m; la classe C4 è sotto i 25 kg senza modalità di controllo automatico oltre alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento; la classe C5, aggiunta nel 2020, segue i requisiti della classe C3 con in più la terminazione del volo, una modalità a bassa velocità di 5 m/s e il monitoraggio del collegamento; e la classe C6 segue la classe C3 con in più un limite di velocità al suolo di 50 m/s, limiti programmabili del volume operativo e la terminazione del volo. Le classi C0 e C1 sono impiegate nella sottocategoria aperta A1, la C2 nella A2, e le C2, C3 e C4 nella A3, mentre C5 e C6 sono gli aeromobili per gli scenari standard STS-01 e STS-02 nella categoria specifica.

Fonte · art. 2, par. 1, lettera a), e allegato, parti da 1 a 5, 16 e 17Fonte · allegato, punti UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030, UAS.OPEN.040, UAS.STS-01.020 e UAS.STS-02.020
Posso ancora vendere o impiegare un drone senza etichetta di classe C?

Un drone privo di etichetta di identificazione di classe e non costruito privatamente può essere impiegato nella categoria aperta solo se è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024, e in tal caso soltanto nella sottocategoria A1 se la sua massa massima al decollo, compreso il carico utile, è inferiore a 250 g, oppure nella sottocategoria A3 se è inferiore a 25 kg compresi carburante e carico utile. Le norme transitorie più ampie dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che consentivano di impiegare aeromobili privi di etichetta fino a 500 g, 2 kg e 25 kg a condizioni di competenza e di distanza, sono cessate il 31 dicembre 2023. Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), esige che un UAS della categoria aperta appartenga a una delle classi, sia costruito privatamente o soddisfi le condizioni dell’articolo 20, i nuovi esemplari immessi sul mercato dal 1° gennaio 2024 senza etichetta di classe non possono essere impiegati lecitamente in tale categoria, ed è per questo che i rivenditori hanno smesso di metterli in vendita; la Trafikstyrelsen ha condotto una campagna pubblica sul cambiamento e ribadisce che i rivenditori sono responsabili di ciò che vendono.

Fonte · art. 4, par. 1, lettera a), art. 20 e art. 22Fonte
Ho bisogno di un organismo notificato per il mio drone?

Dipende dalla classe. Il controllo interno della produzione della parte 7 dell’allegato, senza organismo notificato, è disponibile soltanto quando si valuta un prodotto rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se si sono applicate le norme armonizzate per ogni requisito per il quale tali norme esistono. Per le classi C1, C2 e C3 occorre ricorrere all’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione della parte 8, oppure alla conformità basata sulla garanzia della qualità totale della parte 9, preclusa ai prodotti che sono giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE. Il numero di identificazione dell’organismo notificato segue la marcatura CE solo se è stata usata la parte 9.

Fonte · art. 13, art. 16, par. 5, e allegato, parti 7, 8 e 9
Che rapporto c’è tra il regolamento (UE) 2019/945 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947?

Sono una coppia adottata nella stessa primavera ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139: il 2019/945 è la normativa di prodotto e il 2019/947 è la normativa operativa. Il 2019/945 stabilisce che cosa deve essere un drone, i requisiti di classe, la valutazione della conformità, la marcatura CE e l’etichetta di identificazione di classe, e gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori; il 2019/947 stabilisce le categorie aperta, specifica e certificata, le sottocategorie A1, A2 e A3, la competenza del pilota remoto, la registrazione degli operatori, le zone geografiche UAS, le autorizzazioni operative, gli scenari standard STS-01 e STS-02 e la designazione delle autorità competenti nazionali. Il ponte è l’etichetta di classe: la classe che un drone reca ai sensi del 2019/945 decide in quale sottocategoria o scenario standard può essere impiegato ai sensi del 2019/947, e l’articolo 35, paragrafo 3, del 2019/945 impone alle autorità di vigilanza del mercato e di controllo alle frontiere di cooperare con le autorità designate a norma dell’articolo 17 del 2019/947.

Fonte · art. 1, art. 2 e art. 35, par. 3Fonte · art. 4, art. 5, art. 6, art. 14, art. 15 e art. 17
Che altro deve rispettare un drone oltre al regolamento UAS?

Di norma più atti contemporaneamente. Un UAS che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE deve rispettare anche la direttiva sui giocattoli, e un UAS che non è un giocattolo deve soddisfare i pertinenti requisiti di salute e sicurezza della direttiva 2006/42/CE per i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza del volo, un riferimento che si legge alla luce del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine una volta abrogata la direttiva il 20 gennaio 2027. La direttiva 2009/48/CE è a sua volta abrogata dal regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli con effetto dal 1° agosto 2030, per cui da tale data i riferimenti ai giocattoli dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e del punto 10 della parte 1 dell’allegato si leggono come riferimenti al regolamento sulla sicurezza dei giocattoli; i giocattoli immessi sul mercato prima di allora possono ancora essere messi a disposizione e i certificati di esame CE del tipo restano validi fino al 1° febbraio 2031. La direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio si applica agli aeromobili senza equipaggio che non sono soggetti a certificazione, non sono destinati a funzionare soltanto su frequenze assegnate a uso aeronautico protetto ed emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche al di sotto di 3.000 GHz, e la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica si applica quando la direttiva radio non si applica. Quando più atti dell’Unione richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione di conformità UE li copre tutti e la marcatura CE vale per l’insieme.

Fonte · art. 4, par. 2, art. 14, par. 4, e considerando da 5 a 9 dell’atto di baseFonte · art. 51, par. 2, e art. 54
Chi vigila in Danimarca sulle norme di prodotto per i droni?

La Trafikstyrelsen. Il decreto n. 1735 del 24 novembre 2020 sulla vigilanza del mercato nel settore dei droni, in vigore dal 1° gennaio 2021 ed emanato in base alla legge danese sull’aviazione, rende la Trafikstyrelsen l’autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto del regolamento delegato (UE) 2019/945, salvo che altre norme dispongano diversamente, e le attribuisce il potere di esigere l’accesso, senza autorizzazione giudiziaria, a libri contabili, documenti, informazioni, locali commerciali, magazzini e mezzi di trasporto, di prelevare gratuitamente qualsiasi prodotto per prove ed esami tecnici, di ottenere pareri di esperti, di ordinare avvertimenti agli utilizzatori, la cessazione della commercializzazione ingannevole, azioni correttive, la sospensione delle vendite, il ritiro, il richiamo o la distruzione, di ordinare a un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti riferiti a un drone non conforme, di agire in luogo dell’operatore e di pubblicare le misure. La stessa autorità è l’autorità competente per le operazioni con i droni ai sensi del decreto n. 1649 del 12 dicembre 2023, che integra il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ed è applicato dal 1° gennaio 2024. I droni non rientrano tra i settori di prodotto della legge danese sui prodotti, per cui il dipartimento di vigilanza del mercato dell’Erhvervsstyrelsen, subentrato ai compiti della Sikkerhedsstyrelsen nel gennaio 2026, non svolge alcun ruolo in questo ambito.

Fonte · § 1, da § 3 a § 10 e § 13Fonte · § 1, § 3 e § 34
Che cos’è un kit di accessori di classe C5?

Un UAS di classe C5 può essere costruito come tale, oppure può essere un UAS di classe C3 dotato di un kit di accessori che lo converte in uno di classe C5. Quando si usa il percorso della conversione, l’etichetta di classe C5 deve essere applicata a ogni accessorio del kit, il kit può convertire soltanto un UAS di classe C3 che non sia un aeromobile ad ala fissa, salvo che sia vincolato, e che fornisca le interfacce necessarie, e non deve modificare il software dell’UAS di classe C3. Il kit può essere immesso sul mercato indipendentemente dall’aeromobile e in tal caso il fabbricante deve immettere sul mercato un unico kit di conversione che non altera la conformità dell’UAS di classe C3 alla parte 4, fa sì che l’UAS convertito soddisfi i requisiti supplementari della classe C5 ed è accompagnato da istruzioni che elencano ogni UAS di classe C3 cui si adatta e ne spiegano l’installazione e il funzionamento. Perché l’operazione sia lecita secondo lo scenario standard STS-01, l’UAS deve essere accompagnato da entrambe le dichiarazioni di conformità UE e recare l’etichetta di classe C5.

Fonte · art. 2, par. 1, lettera b), e allegato, parte 16, punto 8)Fonte · allegato, punto UAS.STS-01.030
Il regolamento UAS si applica a un drone costruito da me o usato solo al chiuso?

No in entrambi i casi, con una precisazione. Il regolamento non si applica affatto agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente al chiuso, e un UAS costruito privatamente, cioè assemblato o fabbricato per uso proprio del costruttore e non assemblato a partire da un kit pronto da montare immesso sul mercato da un fabbricante, è escluso dal capo sul prodotto, per cui non reca alcuna etichetta di classe, alcuna marcatura CE ai sensi del presente regolamento né alcuna dichiarazione di conformità UE. Un aeromobile costruito privatamente può comunque essere impiegato nella categoria aperta, nella sottocategoria A1 sotto i 250 g e nella sottocategoria A3 sotto i 25 kg, e quando è impiegato nella categoria specifica sotto i 120 metri deve montare un modulo aggiuntivo di identificazione remota diretta conforme alla parte 6 dell’allegato, il cui numero di serie è trasmesso al posto di quello dell’aeromobile. I voli militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera e di guardia costiera sotto la responsabilità di uno Stato membro esulano del tutto dal regolamento di base.

Fonte · art. 2, par. 1, lettera a), e par. 4, art. 3, punto 22), e art. 40, parr. 4 e 5Fonte · art. 2, par. 3, lettera a)

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Fonti

  1. Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui sistemi aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 24 giugno 2025 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R0945-20250624
  2. Regolamento delegato (UE) 2019/945 come pubblicato nella GU L 152 dell’11 giugno 2019 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
  3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32019R0945 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R0945
  4. Regolamento delegato (UE) 2020/1058 che introduce le due nuove classi UAS C5 e C6 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1058
  5. Regolamento delegato (UE) 2022/851 che corregge la versione in lingua portoghese (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0851
  6. Regolamento delegato (UE) 2024/1108 sull’aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1108
  7. Regolamento delegato (UE) 2025/1130 che corregge la versione in lingua olandese (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1130
  8. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo alle norme e alle procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 1° maggio 2025 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R0947-20250501
  9. Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce l’EASA (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1139
  10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  11. Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027, testo consolidato del 27 luglio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20260727
  12. Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R(01)
  13. Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE dal 1° agosto 2030 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2509
  14. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione sulla norma armonizzata EN 4709-002:2023 per l’identificazione remota diretta (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024D2103
  15. Pagina del settore dei droni civili (aeromobili senza equipaggio) (EASA) https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones
  16. Contesto del quadro normativo sui droni (EASA) https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background
  17. Norme armonizzate per i sistemi aeromobili senza equipaggio (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/unmanned-aircraft-systems_en
  18. Bekendtgørelse nr. 1735 af 24. november 2020 om markedsovervågning af droneområdet (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1735
  19. Bekendtgørelse nr. 1649 af 12. december 2023 om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1649
  20. Bekendtgørelse nr. 527 af 20. maj 2025 om ændring af dronebekendtgørelsen (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/527
  21. Den åbne kategori: sottocategorie A1, A2 e A3 e contrassegni di classe (Trafikstyrelsen) https://www.trafikstyrelsen.dk/publikationsliste/luftfart-publikationer/2024/jan/den-aabne-kategori
  22. Hold øje med C-mærket: il cambiamento del contrassegno di classe del 1° gennaio 2024 (Trafikstyrelsen) https://www.trafikstyrelsen.dk/nyheder/2023/nov/nye-droneregler-kan-paavirke-black-friday-koeb

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Conphora compliance team, Redazione di conformità, Conphora
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24 settembre 2026
Prossima revisione
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Conphora (2026). UAS: Regolamento UAS (Regolamento delegato (UE) 2019/945), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/uas/
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