UAS in sintesi
Il regolamento UAS, formalmente regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio, è la normativa di prodotto dell’UE per i droni. Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di sistemi aeromobili senza equipaggio destinati a essere impiegati secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di moduli aggiuntivi di identificazione remota, le norme per la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato e per la loro libera circolazione nell’Unione, i tipi di UAS la cui progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate e le norme per gli operatori di UAS con sede in paesi terzi che volano nello spazio aereo del cielo unico europeo (art. 1). Un UAS è un aeromobile senza equipaggio insieme alla sua unità di controllo e monitoraggio, e un aeromobile senza equipaggio è qualsiasi aeromobile che opera o è progettato per operare in modo autonomo o per essere pilotato a distanza senza un pilota a bordo (art. 3, punti 1) e 3)).
Il fulcro del regolamento è l’etichetta di identificazione di classe. Il capo II si applica agli UAS destinati alla categoria aperta, o a dichiarazioni operative nella categoria specifica, che non sono costruiti privatamente e recano una delle sette etichette di identificazione di classe stabilite nelle parti da 1 a 5, 16 e 17 dell’allegato, cioè C0, C1, C2, C3, C4, C5 e C6; si applica anche ai kit di accessori di classe C5 di cui alla parte 16 e ai moduli aggiuntivi di identificazione remota diretta di cui alla parte 6 (art. 2, par. 1). L’etichetta non è marketing: indica quale insieme di requisiti tecnici il drone soddisfa e, ai sensi del regolamento sull’esercizio, decide dove e a quale distanza dalle persone il drone può essere impiegato. Il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2019; le classi C5 e C6 sono arrivate con il regolamento delegato (UE) 2020/1058 il 9 agosto 2020, e la modifica del 2024 ha ricostruito le condizioni di certificazione e ha aggiunto un avviso di batteria scarica alle classi C1, C2 e C3 dal 1° maggio 2025.
Testo ufficiale Consultare il regolamento su EUR-Lex: testo consolidato del 24 giugno 2025 (CELEX 02019R0945-20250624), che incorpora i regolamenti delegati (UE) 2020/1058, (UE) 2022/851, (UE) 2024/1108 e (UE) 2025/1130; l’atto originale (CELEX 32019R0945) e la pagina di informazioni sul documento elencano le modifiche e le sette rettifiche; nessuna di queste sette riguarda la versione inglese, ed è per questo che il testo consolidato inglese non riporta segni di rettifica. Le norme operative si trovano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, testo consolidato del 1° maggio 2025.
Ambito di applicazione
Il capo II, il capo sul prodotto, riguarda gli UAS con etichetta di classe per la categoria aperta e per le operazioni dichiarate nella categoria specifica, i kit di accessori di classe C5 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota diretta. Il capo III riguarda gli UAS impiegati nella categoria certificata e nella categoria specifica diversamente che mediante dichiarazione: dal 1° maggio 2025 la loro progettazione, produzione e manutenzione devono essere certificate quando l’UAS ha una dimensione caratteristica di 3 metri o più ed è progettato per essere impiegato sopra assembramenti di persone, salvo che sia più leggero dell’aria, è progettato per trasportare persone, è progettato per trasportare merci pericolose e richiede un’elevata robustezza per proteggere i terzi in caso di incidente, oppure quando l’autorità competente ha concluso, sulla base della valutazione del rischio dell’operatore, che il rischio non può essere attenuato senza certificazione (art. 40, par. 1). Il capo IV riguarda gli operatori di UAS stabiliti, residenti o con sede principale di attività in un paese terzo (art. 2, par. 3, e art. 41).
Tre casi restano fuori. Gli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente al chiuso non sono coperti affatto (art. 2, par. 4). Gli UAS costruiti privatamente, cioè gli aeromobili assemblati o fabbricati per uso proprio del costruttore ma non quelli assemblati a partire da un kit pronto da montare immesso sul mercato da un fabbricante, sono esclusi dal regime di classi (art. 2, par. 1, lettera a), e art. 3, punto 22)). E il regolamento di base su cui poggia il regolamento UAS non si applica agli aeromobili e alle loro apparecchiature di controllo remoto quando svolgono attività militari, doganali, di polizia, di ricerca e soccorso, antincendio, di controllo di frontiera, di guardia costiera o analoghe sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro (regolamento (UE) 2018/1139, art. 2, par. 3, lettera a)).
Altre normative di prodotto si applicano in parallelo. Un drone che è un giocattolo ai sensi della direttiva 2009/48/CE deve rispettare anche la direttiva sui giocattoli, mentre i punti 4), 5) e 6) della parte 1 non si applicano ai giocattoli di classe C0; un drone che non è un giocattolo deve soddisfare i pertinenti requisiti di salute e sicurezza della direttiva 2006/42/CE soltanto per i rischi diversi dalla sicurezza del volo, un riferimento che si legge alla luce del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine una volta abrogata la direttiva il 20 gennaio 2027 (art. 4, par. 2; regolamento (UE) 2023/1230, art. 51, par. 2, e art. 54, come rettificati dalla rettifica 32023R1230R(01), GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35). La direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio si applica ai droni che non sono soggetti a certificazione e non sono limitati alle frequenze aeronautiche protette, e la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica si applica quando la direttiva radio non si applica (considerando da 7 a 9). Quando più atti richiedono una dichiarazione, un’unica dichiarazione di conformità UE li copre tutti (art. 14, par. 4).
Che cosa occorre fare
Le sette classi da C0 a C6
La classe C0 è un aeromobile sotto i 250 g compreso il carico utile, con una velocità massima in volo orizzontale di 19 m/s, un’altezza sopra il punto di decollo limitata a 120 m, controllabilità sicura, una progettazione che riduce al minimo le lesioni ed evita spigoli vivi, alimentazione esclusivamente elettrica e una portata in modalità follow-me non superiore a 50 m (parte 1). La classe C1 è sotto i 900 g, oppure trasmette meno di 80 J alla testa di una persona all’impatto alla velocità terminale, e aggiunge resistenza meccanica, un metodo affidabile di recupero dopo la perdita del collegamento o di terminazione del volo, un livello di potenza sonora entro i limiti della parte 15, un numero di serie conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, l’identificazione remota diretta, la geo-consapevolezza, un avviso di batteria scarica, luci di controllabilità e almeno una luce verde lampeggiante per la visibilità notturna (parte 2). La classe C2 è sotto i 4 kg e aggiunge una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 3 m/s per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa) e un collegamento di comando e controllo protetto dall’accesso non autorizzato (parte 3). La classe C3 è sotto i 25 kg con una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m (parte 4). La classe C4 è sotto i 25 kg e, fatto insolito, non deve poter disporre di modalità di controllo automatico oltre all’assistenza alla stabilizzazione del volo e all’assistenza in caso di perdita del collegamento (parte 5).
Le classi C5 e C6 sono state aggiunte per la categoria specifica mediante dichiarazione. Un UAS di classe C5 soddisfa i requisiti della classe C3 fatta eccezione per il limite di altezza e l’obbligo di geo-consapevolezza, e deve essere un aeromobile a rotore (non ad ala fissa), salvo che sia vincolato, mostrare al pilota remoto la sua altezza sopra la superficie, offrire una modalità a bassa velocità selezionabile non superiore a 5 m/s, prevedere un mezzo affidabile e indipendente per terminare il volo che forzi la discesa, impedisca il movimento orizzontale motorizzato e riduca la dinamica dell’impatto, e consentire al pilota remoto di monitorare la qualità del collegamento con avvisi prima e in caso di perdita (parte 16). Un UAS di classe C6 soddisfa i requisiti della classe C3 fatta eccezione per il limite di altezza, la regola sull’alimentazione elettrica e l’obbligo di geo-consapevolezza, e aggiunge una velocità massima al suolo di 50 m/s, informazioni su posizione, velocità e altezza in volo, mezzi per evitare di violare un volume operativo programmabile, la terminazione del volo indipendente e la programmazione della traiettoria (parte 17).
Valutazione della conformità e organismi notificati
L’articolo 13 offre tre percorsi: il controllo interno della produzione di cui alla parte 7, l’esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui alla parte 8 e la conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui alla parte 9. La parte 7 è disponibile soltanto per la valutazione di un prodotto rispetto alle parti 1, 5, 6, 16 o 17, cioè le classi C0, C4, C5 e C6 e i moduli aggiuntivi di identificazione remota, e soltanto se il fabbricante ha applicato le norme armonizzate per ogni requisito per il quale tali norme esistono. Le classi C1, C2 e C3 comportano quindi sempre un organismo notificato. La parte 9 è preclusa ai prodotti che sono giocattoli. La valutazione deve tenere conto di tutte le condizioni di funzionamento previste e prevedibili, e un prodotto conforme a norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale si presume conforme ai requisiti che tali norme coprono (art. 12); l’unica norma armonizzata finora elencata è la EN 4709-002:2023 sull’identificazione remota diretta, pubblicata con la decisione di esecuzione (UE) 2024/2103 della Commissione del 30 luglio 2024 con una restrizione: non copre i requisiti di trasmissione del punto 12), lettera b), della parte 2, del punto 14), lettera b), della parte 3, del punto 9), lettera b), della parte 4 e del punto 3) della parte 6, per cui il fabbricante non può fare affidamento su di essa per tali punti.
Dichiarazione, marcatura CE, etichetta di classe e livello di potenza sonora
Il fabbricante redige la documentazione tecnica della parte 10 prima di immettere il prodotto sul mercato, la conserva insieme alla dichiarazione di conformità UE per 10 anni e redige la dichiarazione secondo il modello della parte 11, attestando che la conformità alle parti da 1 a 6, 16 e 17 è stata dimostrata e identificando la classe e, per gli aeromobili a rotore (non ad ala fissa), il livello di potenza sonora garantito. Ogni prodotto è corredato di una copia della dichiarazione o della dichiarazione semplificata della parte 12 che reca l’indirizzo internet esatto del testo completo (art. 6, par. 8, e art. 14). Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante appone la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato solo se è stata usata la parte 9; l’etichetta di identificazione di classe, alta almeno 5 mm, sull’aeromobile, su ogni accessorio di un kit di classe C5 e sull’imballaggio, senza contrassegni fuorvianti; l’indicazione della potenza sonora della parte 14, ove applicabile; il tipo e il numero di serie univoco; e il nome, la denominazione commerciale o il marchio, l’indirizzo del sito web e un unico indirizzo postale di contatto del fabbricante (art. 15 e art. 16). Gli importatori aggiungono la propria identificazione (art. 8, par. 3).
Il rumore è misurato con il codice di prova della parte 13, basato sulla norma EN ISO 3744:2010, con i rotori a regime di volo stazionario alla massa massima al decollo su un piano riflettente e con una schiera emisferica di microfoni, ripetendo la misurazione finché due valori non differiscono di oltre 1 dB. La parte 15 fissa livelli massimi di potenza sonora soltanto per le classi C1 e C2 a rotore (non ad ala fissa), in tre colonne: dall’entrata in vigore, da due anni dopo e da quattro anni dopo. Per la classe C1, con una massa massima al decollo pari o superiore a 250 g e inferiore a 900 g, i limiti sono 85 dB, 83 dB e 81 dB. Per la classe C2, con una massa massima al decollo m pari o superiore a 900 g e inferiore a 4.000 g, sono 85 + 18,5 lg(m/900) dB, 83 + 18,5 lg(m/900) dB e 81 + 18,5 lg(m/900) dB, dove lg è il logaritmo in base 10. Poiché il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2019, la colonna dei due anni si è applicata dal 1° luglio 2021 e la colonna più severa si applica dal 1° luglio 2023, il che porta il tetto della classe C2 a 81 dB a 900 g e a circa 93 dB a 4.000 g.
Identificazione remota, geo-consapevolezza e nota informativa
Le classi C1, C2 e C3 devono montare un sistema di identificazione remota diretta che accetta il numero di registrazione dell’operatore di UAS, verifica l’integrità dell’intera stringa e segnala un errore se il controllo fallisce, e poi trasmette in tempo reale, con un protocollo aperto e documentato ricevibile da normali dispositivi mobili, il numero di registrazione e il codice di verifica, il numero di serie univoco dell’aeromobile, una marca temporale, la posizione geografica e l’altezza sopra la superficie o il punto di decollo, la rotta misurata in senso orario dal nord reale, la velocità al suolo, la posizione del pilota remoto o il punto di decollo e lo stato di emergenza, resistendo alle manomissioni. Le stesse classi devono disporre di geo-consapevolezza: un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati delle zone geografiche UAS senza degradarli, un avviso quando è rilevata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo e un avviso quando il posizionamento o la navigazione non sono in grado di supportare la funzione. Un modulo aggiuntivo distinto di identificazione remota diretta ai sensi della parte 6 trasmette il numero di serie proprio del modulo ed è il percorso per gli aeromobili costruiti privatamente nella categoria specifica (art. 40, par. 5). Ogni classe è corredata delle istruzioni del fabbricante e della nota informativa pubblicata dall’EASA sulle limitazioni e sugli obblighi applicabili, nella lingua stabilita dallo Stato membro.
Obblighi per ruolo
- I fabbricanti progettano in conformità alla classe, eseguono la valutazione della conformità, detengono la documentazione tecnica, redigono la dichiarazione, appongono la marcatura CE, l’etichetta di classe, l’indicazione della potenza sonora, il tipo e il numero di serie e i propri recapiti, forniscono le istruzioni e la nota dell’EASA, mantengono la conformità della produzione in serie, sorvegliano gli aggiornamenti software, agiscono in caso di non conformità, mantengono la tracciabilità decennale e notificano all’autorità di vigilanza del mercato l’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un modulo aggiuntivo di classe C5 (art. 6).
- I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato scritto che non può includere la progettazione conforme all’allegato né la redazione della documentazione tecnica, tengono a disposizione la dichiarazione e la documentazione per 10 anni, rispondono alle richieste motivate e cooperano all’azione correttiva (art. 7).
- Gli importatori verificano la valutazione, la documentazione, i contrassegni e i documenti di accompagnamento prima di immettere un prodotto sul mercato, aggiungono la propria identificazione, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando i rischi lo giustificano, agiscono in caso di non conformità, conservano la dichiarazione per 10 anni e notificano per le classi C5 e C6 (art. 8).
- I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, l’etichetta di classe, l’indicazione della potenza sonora, i documenti e l’identificazione, garantiscono che le istruzioni e la nota siano nella lingua corretta, trattengono i prodotti che ritengono non conformi, tutelano la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto e cooperano con le autorità (art. 9).
- Gli operatori di UAS si registrano, caricano il numero di registrazione, mantengono aggiornati i dati di geo-consapevolezza e volano entro la sottocategoria o l’autorizzazione che la classe del loro aeromobile consente; gli operatori di paesi terzi seguono il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo (art. 41).
L’importatore o il distributore che vende con il proprio nome o marchio, oppure modifica un prodotto già sul mercato in modo tale da poter influire sulla conformità, diventa fabbricante per l’intero capo II (art. 10).
Le norme operative del regolamento (UE) 2019/947
Le norme di prodotto hanno valore pratico solo se il cliente può volare. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 si applica dal 31 dicembre 2020 e suddivide le operazioni nelle categorie aperta, specifica e certificata. La categoria aperta richiede che l’UAS appartenga a una delle sette classi, sia costruito privatamente o soddisfi le condizioni transitorie dell’articolo 20, sia sotto i 25 kg, sia mantenuto a vista diretta, entro 120 metri dal punto più vicino della superficie, a distanza di sicurezza dalle persone, mai sopra assembramenti di persone, e non trasporti merci pericolose né lasci cadere materiali (art. 4). Gli aeromobili di classe C0 e C1 volano nella sottocategoria A1, quelli di classe C2 nella A2 a una distanza orizzontale minima dalle persone non coinvolte, e quelli delle classi C2, C3 e C4 nella A3 ben lontano da aree residenziali, commerciali e ricreative. Le operazioni al di fuori di tali limiti richiedono un’autorizzazione operativa dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, oppure una dichiarazione operativa quando l’operazione corrisponde allo scenario standard STS-01, cioè il volo a vista diretta su un’area terrestre controllata in un ambiente popolato con un aeromobile di classe C5, oppure allo scenario STS-02, cioè il volo oltre la vista diretta con osservatori dello spazio aereo e un aeromobile di classe C6 (art. 5). Le dichiarazioni basate su scenari standard nazionali hanno cessato di essere valide il 1° gennaio 2026 (art. 23, par. 4).
La transizione è ormai chiusa. L’articolo 22 consentiva aeromobili privi di etichetta nella categoria aperta fino al 31 dicembre 2023 a condizioni basate sulla massa, e l’articolo 20 consente tuttora di impiegare nella sottocategoria A1 sotto i 250 g o nella A3 sotto i 25 kg i droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2024 un drone appena immesso sul mercato senza etichetta di classe non può essere impiegato lecitamente nella categoria aperta, salvo che sia costruito privatamente, ed è per questo che il contrassegno di classe è diventato un argomento di vendita quell’autunno.
Applicazione e sanzioni
Gli Stati membri organizzano la vigilanza del mercato sui prodotti immessi sul mercato dell’Unione e il controllo su quelli che vi entrano, e devono far cooperare le proprie autorità di vigilanza del mercato e di controllo alle frontiere con le autorità competenti per l’aviazione designate a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, avvalendosi del sistema di segnalazione degli eventi del regolamento (UE) n. 376/2014 (art. 35). Gli articoli del regolamento (CE) n. 765/2008 ivi richiamati sono stati soppressi il 16 luglio 2021 dall’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/1020 e si leggono come riferimenti a tale regolamento, il cui allegato I elenca il regolamento (UE) 2018/1139 al punto 70 per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio; l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento UAS rende inoltre applicabile dalla stessa data l’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui ogni UAS immesso sul mercato richiede un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione. L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 sui principi generali della marcatura CE, richiamato nell’articolo 15, resta in vigore.
Quando un’autorità ha sufficienti motivi per ritenere che un prodotto presenti un rischio, lo valuta rispetto a tutto il capo II, impone azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, adotta misure provvisorie, informandone la Commissione e gli altri Stati membri; una misura cui non si sia sollevata obiezione è ritenuta giustificata dopo tre mesi, e la procedura di salvaguardia dell’Unione risolve i disaccordi (artt. da 36 a 38). L’articolo 39 elenca undici forme di non conformità formale cui occorre porre fine, dalla marcatura CE apposta in violazione delle norme o non apposta affatto, passando per la mancanza dell’etichetta di identificazione di classe, dell’indicazione della potenza sonora, del numero di serie, del manuale o della nota informativa, fino a una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta e la mancanza dell’identificazione del fabbricante o dell’importatore.
Il regolamento stesso non stabilisce sanzioni, perché è un atto delegato della Commissione; l’obbligo di prevedere sanzioni si trova un livello più in alto, nell’articolo 131 del regolamento (UE) 2018/1139, che impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni di tale regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base. Le sanzioni vere e proprie provengono dal diritto nazionale. In Danimarca il decreto n. 1735 del 24 novembre 2020 sulla vigilanza del mercato nel settore dei droni rende la Trafikstyrelsen l’autorità di vigilanza per i requisiti di prodotto e le consente di esigere l’accesso, senza autorizzazione giudiziaria, a libri contabili, documenti, informazioni, locali commerciali, magazzini e mezzi di trasporto, di prelevare gratuitamente qualsiasi prodotto a fini di prova, di ottenere pareri di esperti, di ordinare avvertimenti agli utilizzatori, la cessazione della commercializzazione ingannevole, azioni correttive, la sospensione delle vendite, il ritiro, il richiamo o la distruzione, di ordinare a un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti riferiti a un drone non conforme, di agire in luogo dell’operatore quando questi non può essere localizzato e di pubblicare le proprie misure; rifiutare l’accesso, trattenere documenti o prodotti, ignorare un ordine o omettere di riferire sulle misure adottate è punito con un’ammenda, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capitolo 5 del codice penale (decreto n. 1735/2020, da § 3 a § 12). Sul versante operativo, il decreto n. 1649 del 12 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024 e modificato dal decreto n. 527 del 20 maggio 2025, rende la Trafikstyrelsen l’autorità competente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e punisce con un’ammenda le violazioni delle sue norme in materia di assicurazione, competenza, distanza e zone (decreto n. 1649/2023, § 33). I droni non rientrano tra i settori di prodotto della legge danese sui prodotti, per cui il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che prosegue dal gennaio 2026 l’attività della Sikkerhedsstyrelsen, non svolge alcun ruolo nella vigilanza sui prodotti drone.
Come Conphora può aiutare
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Fonti
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 sui sistemi aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 24 giugno 2025 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945 come pubblicato nella GU L 152 dell’11 giugno 2019 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32019R0945 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1058 che introduce le due nuove classi UAS C5 e C6 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2022/851 che corregge la versione in lingua portoghese (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1108 sull’aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2025/1130 che corregge la versione in lingua olandese (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo all’esercizio di aeromobili senza equipaggio, testo consolidato del 1° maggio 2025 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce l’EASA (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva 2006/42/CE dal 20 gennaio 2027, testo consolidato del 27 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, che abroga la direttiva 2009/48/CE dal 1° agosto 2030 (EUR-Lex)
- Pagina del settore dei droni civili (aeromobili senza equipaggio) (EASA)
- Contesto del quadro normativo sui droni (EASA)
- Norme armonizzate per i sistemi aeromobili senza equipaggio (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1735 af 24. november 2020 om markedsovervågning af droneområdet (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1649 af 12. december 2023 om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 527 af 20. maj 2025 om ændring af dronebekendtgørelsen (Retsinformation)
- Den åbne kategori: sottocategorie A1, A2 e A3 e contrassegni di classe (Trafikstyrelsen)
- Hold øje med C-mærket: il cambiamento del contrassegno di classe del 1° gennaio 2024 (Trafikstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.