La MED in parole semplici
La direttiva sull’equipaggiamento marittimo (MED), formalmente direttiva 2014/90/UE, è l’atto dell’UE che disciplina l’equipaggiamento di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento che le navi battenti bandiera di uno Stato membro devono portare a bordo. Il suo obiettivo è rafforzare la sicurezza in mare e prevenire l’inquinamento marino mediante l’applicazione uniforme degli strumenti internazionali pertinenti relativi all’equipaggiamento marittimo collocato a bordo di navi dell’UE, e garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all’interno dell’Unione (art. 1). La direttiva non scrive regole tecniche proprie: i requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e le norme di prova sono quelli degli strumenti internazionali, cioè le convenzioni SOLAS, MARPOL e COLREG con le risoluzioni e le circolari dell’IMO che le attuano, e le norme di prova dell’IMO, dell’ISO, dell’IEC, del CEN, del Cenelec, dell’ITU, dell’ETSI, della Commissione e delle autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dell’Unione (art. 2, punti da 3) a 5)). La conformità è dimostrata mediante la valutazione di un organismo notificato e resa visibile dal marchio del timone anziché dalla marcatura CE (art. 4, par. 2 e art. 9).
Trattandosi di una direttiva, opera attraverso il diritto nazionale: gli Stati membri dovevano recepirla entro il 18 settembre 2016 e applicarla da tale data, quando la direttiva 96/98/CE del Consiglio è stata abrogata (art. 39 e art. 40). È stata modificata due volte, dalla direttiva delegata (UE) 2021/1206 (la norma per i laboratori nell’allegato III) e dal regolamento sull’intelligenza artificiale, regolamento (UE) 2024/1689, che ha aggiunto l’articolo 8, paragrafo 5; un corrigendum pubblicato nella GU L 146 dell’11 giugno 2018 ha corretto il rinvio al punto 1 dell’allegato III. Ciò che le imprese applicano ogni giorno è il regolamento di esecuzione della Commissione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, sostituito ogni anno, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 in vigore dal 31 agosto 2026.
Testo ufficiale Legga la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2014/90/UE (CELEX 32014L0090), oppure il testo consolidato del 2 agosto 2026, che comprende entrambe le modifiche. L’elenco attuale dell’equipaggiamento è l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434.
Campo di applicazione
La direttiva si applica all’equipaggiamento collocato o da collocare a bordo di una nave dell’UE e per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera, indipendentemente dal fatto che la nave si trovi nell’Unione quando è dotata dell’equipaggiamento (art. 3, par. 1). Una nave dell’UE è una nave battente bandiera di uno Stato membro e rientrante nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali (art. 2, punto 2), per cui l’equipaggiamento per navi battenti bandiera non UE, e per navi al di fuori della SOLAS, della MARPOL e della COLREG, è escluso dalla direttiva. Se l’equipaggiamento rientrante nella direttiva rientra anche in altra normativa dell’Unione, è soggetto solo alla presente direttiva ai fini dell’articolo 1 (art. 3, par. 2).
Gli articoli coperti derivano dal regolamento di esecuzione: per ciascun articolo di equipaggiamento marittimo per il quale le convenzioni richiedono l’approvazione dello Stato di bandiera, la Commissione indica i requisiti e le norme di prova e le date a partire dalle quali si applicano per l’immissione sul mercato e per la collocazione a bordo, tenendo conto dei tempi della costruzione navale (art. 35, par. 2). L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 è organizzato in capitoli dedicati alle dotazioni di salvataggio, alla prevenzione dell’inquinamento marino, all’equipaggiamento antincendio, all’equipaggiamento di navigazione, all’equipaggiamento di radiocomunicazione, all’equipaggiamento richiesto ai sensi della COLREG 72, ad altro equipaggiamento di sicurezza e all’equipaggiamento della SOLAS, capitolo II-1, con un nono capitolo che elenca a solo titolo informativo gli articoli non soggetti alla certificazione MED; ogni riga indica la regola SOLAS o MARPOL che richiede l’approvazione, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità, la prima immissione sul mercato e l’ultima collocazione a bordo (regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, art. 1 e allegato). Gli articoli inseriti per la prima volta dai regolamenti del 2024 e del 2025 possono seguire le omologazioni nazionali del tipo fino al 4 settembre 2027 e al 23 settembre 2028 rispettivamente (regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, art. 3).
Gli obblighi ricadono sugli operatori economici: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore (art. 2, punti da 10) a 14)). L’importatore o il distributore che immette sul mercato o colloca a bordo l’equipaggiamento con il proprio nome o marchio, o modifica l’equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità, è considerato fabbricante (art. 14, par. 3). Un fabbricante non situato in almeno uno Stato membro deve nominare un rappresentante autorizzato per l’Unione con mandato scritto (art. 13, par. 1). Gli Stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato o la collocazione a bordo di equipaggiamento conforme, né rifiutare i relativi certificati della nave (art. 6), e quando una nave non UE passa alla bandiera di uno Stato membro il suo equipaggiamento è ispezionato e deve recare il marchio del timone o essere accettato come equivalente all’equipaggiamento certificato ai sensi della direttiva al 18 settembre 2016, in mancanza di che è sostituito (art. 7).
Che cosa deve fare
Requisiti e norme
L’equipaggiamento marittimo collocato a bordo di una nave dell’UE a partire dal 18 settembre 2016 deve rispettare i requisiti di progettazione, costruzione e prestazione degli strumenti internazionali applicabili al momento della collocazione a bordo, e la conformità è dimostrata esclusivamente in conformità alle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità dell’articolo 15 (art. 4, par. 1 e 2). Gli Stati membri verificano la conformità quando rilasciano, vistano o rinnovano i certificati previsti dalle convenzioni per le navi e devono mantenere l’equipaggiamento già a bordo conforme agli strumenti ad esso applicabili (art. 5). L’Unione persegue lo sviluppo di norme internazionali presso l’IMO e gli organismi di normazione; solo in assenza di una norma, o quando una norma esistente presenta una grave lacuna, la Commissione può adottare con atto delegato specifiche tecniche e norme di prova armonizzate provvisorie, messe a disposizione gratuitamente (art. 8, par. da 1 a 4); il regolamento delegato (UE) 2024/1295 sulle manichette antincendio ne è un esempio. Dal 2 agosto 2026, per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza, la Commissione tiene conto in tale lavoro dei requisiti per i sistemi ad alto rischio del capo III, sezione 2 del regolamento sull’IA (art. 8, par. 5).
Valutazione della conformità con un organismo notificato
Le procedure sono stabilite nell’allegato II e coinvolgono sempre un organismo notificato (art. 15, par. 1 e 2). Se il regolamento di esecuzione prescrive l’esame CE del tipo (modulo B), l’organismo notificato esamina la progettazione tecnica, sottopone a prova i campioni e rilascia un certificato di esame CE del tipo; la documentazione tecnica del fabbricante deve comprendere un’analisi dei rischi, disegni, l’elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili con le soluzioni adottate, calcoli e rapporti di prova, e la domanda è presentata a un unico organismo notificato di scelta del fabbricante (allegato II, modulo B, punti da 3 a 6). La produzione è poi coperta dalla garanzia della qualità della produzione (modulo D), dalla garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o dalla verifica del prodotto, di ogni prodotto o su base statistica (modulo F); l’organismo notificato verifica il sistema di qualità o i prodotti e il suo numero di identificazione è apposto su ogni prodotto sotto la sua responsabilità (allegato II, moduli da D a F). Quando gli insiemi di equipaggiamento sono prodotti singolarmente o in piccole quantità e non in serie, può essere utilizzata la verifica CE dell’unità (modulo G) (art. 15, par. 2, lettera b) e allegato II, modulo G). La Commissione tiene nel proprio sistema informativo un elenco aggiornato dell’equipaggiamento approvato e delle domande ritirate o rifiutate (art. 15, par. 3); l’EMSA gestisce tale portale MED e la segreteria tecnica del gruppo MarED degli organismi notificati e coordina l’aggiornamento annuale dell’elenco dell’equipaggiamento.
Dichiarazione di conformità UE e marchio del timone
La dichiarazione di conformità UE attesta che i requisiti dell’articolo 4 sono stati dimostrati, segue il modello dell’allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti ed è tenuta aggiornata; redigendola, il fabbricante si assume la responsabilità (art. 16, par. da 1 a 3). Una copia deve essere fornita alla nave quando l’equipaggiamento è collocato a bordo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera comprendendo almeno una lingua comunemente usata nei trasporti marittimi, e conservata a bordo fino alla rimozione dell’equipaggiamento; un’altra copia va all’organismo notificato (art. 16, par. 4 e 5).
L’equipaggiamento conforme reca il marchio del timone nella forma stabilita dall’allegato I; il marchio non può essere apposto su nessun altro prodotto e segue i principi generali dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, con i riferimenti alla marcatura CE intesi come riferimenti al marchio del timone (art. 9). È apposto al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile, sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, oppure altrimenti sull’imballaggio e sui documenti, seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall’anno (art. 10). Le componenti del marchio del timone devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, non inferiore a 5 mm, derogabile per i dispositivi di piccole dimensioni (allegato I).
L’etichetta elettronica
Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione, i fabbricanti possono utilizzare un’etichetta elettronica adeguata e affidabile al posto del marchio del timone o in aggiunta ad esso per gli articoli individuati dalla Commissione, con gli articoli 9 e 10 che si applicano mutatis mutandis (art. 11, par. 1 e 3). Il regolamento delegato (UE) 2018/414 elenca gli articoli che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 stabilisce i criteri tecnici: etichette RFID apposte in modo permanente o codici data-matrix leggibili otticamente, che devono riportare il simbolo del proprio allegato quando sostituiscono il marchio del timone (regolamento delegato (UE) 2018/414, art. 1; regolamento di esecuzione (UE) 2018/608, da art. 1 ad art. 3). La direttiva consente che l’etichetta integri il marchio del timone entro tre anni e lo sostituisca cinque anni dopo l’adozione di tali criteri (art. 11, par. 5 e 6).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti garantiscono, apponendo il marchio del timone, che l’equipaggiamento sia stato progettato e fabbricato conformemente alle specifiche e alle norme attuate; redigono la documentazione tecnica, fanno eseguire la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione, appongono il marchio, conservano la documentazione e la dichiarazione per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell’equipaggiamento, mantengono la conformità della produzione in serie e fanno eseguire nuove valutazioni quando l’allegato II lo richiede, riportano l’identificativo e il proprio unico indirizzo di contatto, forniscono le istruzioni di installazione e d’uso, adottano misure correttive e informano le autorità dei rischi, e forniscono informazioni, accesso ai locali e campioni su richiesta motivata (art. 12). I rappresentanti autorizzati, obbligatori per i fabbricanti al di fuori dell’UE, agiscono in base a un mandato che deve almeno comprendere la conservazione dei documenti per lo stesso periodo, la fornitura di informazioni e la cooperazione con le autorità, e non possono assumere la responsabilità della progettazione e della fabbricazione né la documentazione tecnica (art. 13). Gli importatori aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto al prodotto; importatori e distributori forniscono informazioni sulla conformità su richiesta motivata e cooperano all’eliminazione dei rischi, diventano fabbricanti quando vendono con il proprio marchio o modificano l’equipaggiamento e, come tutti gli operatori, individuano su richiesta i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni dall’apposizione del marchio del timone (art. 14).
Deroghe
Esistono tre deroghe dello Stato di bandiera. Le prime due sono concesse con un certificato rilasciato dallo Stato membro di bandiera che accompagna sempre l’equipaggiamento; la terza funziona diversamente, come indicato di seguito. Per l’innovazione tecnica, l’amministrazione dello Stato di bandiera può consentire equipaggiamento che non ha seguito le procedure di valutazione della conformità se le prove dimostrano che rispetta gli obiettivi della direttiva, comunicando i dettagli e le relazioni di prova alla Commissione e agli altri Stati membri, e la Commissione può esigere il ritiro dell’autorizzazione entro 12 mesi (art. 30). Per le prove o la valutazione, l’equipaggiamento non conforme può essere collocato a bordo per il periodo più breve necessario, purché non sostituisca l’equipaggiamento conforme, che deve restare a bordo pronto all’uso (art. 31). In circostanze eccezionali, quando l’equipaggiamento deve essere sostituito in un porto al di fuori dell’Unione e non è praticamente possibile procurarsi equipaggiamento recante il marchio del timone, può essere collocato a bordo altro equipaggiamento certificato da uno Stato membro dell’IMO con immediata comunicazione allo Stato di bandiera, e se è dimostrato che l’equipaggiamento recante il marchio del timone non è disponibile sul mercato lo Stato membro di bandiera può rilasciare un certificato provvisorio di approvazione e informarne immediatamente la Commissione (art. 32).
Controlli e sanzioni
Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato in conformità al quadro dell’UE in materia di vigilanza del mercato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore dell’equipaggiamento marittimo e delle responsabilità che le convenzioni internazionali attribuiscono alle amministrazioni dello Stato di bandiera; l’articolo 25 cita ancora il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, e lo stesso vale per il rinvio al suo articolo 19 nell’articolo 12, paragrafo 10 e al suo articolo 21 nel quarto comma dell’articolo 26, paragrafo 1; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso l’intero capo III, articoli da 15 a 29, per cui tutti tali riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e la direttiva è elencata come punto 58 del suo allegato I (art. 25, par. 1 e 2, art. 12, par. 10 e art. 26, par. 1; regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, par. 1, punto 4), art. 44 e allegato I, punto 58). La vigilanza può comprendere controlli documentali e controlli dell’equipaggiamento recante il marchio del timone prima o dopo la sua collocazione a bordo, limitati a bordo a esami che mantengano l’equipaggiamento pienamente funzionante, e le autorità possono richiedere campioni a spese del fabbricante (art. 25, par. 3 e 4). Se si ritiene che l’equipaggiamento presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l’ambiente, l’autorità lo valuta, esige azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informa l’organismo notificato e, se l’operatore non agisce, vieta o limita la messa a disposizione o la collocazione a bordo, ritira o richiama l’equipaggiamento e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, che hanno quattro mesi per sollevare obiezioni prima che la misura sia considerata giustificata (art. 26). La Commissione decide sulle misure contestate mediante la procedura di salvaguardia e può intervenire in caso di carenze delle norme di prova (art. 27); l’equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo (art. 28). La non conformità formale, come un marchio del timone apposto in violazione degli articoli 9 o 10, un marchio del timone mancante, una dichiarazione mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro (art. 29). Gli organismi notificati rifiutano un certificato se gli obblighi del fabbricante non sono rispettati e sospendono, limitano o ritirano i certificati se i prodotti non sono più conformi (art. 23).
La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni. È elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 tra le normative di armonizzazione dell’Unione prive di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41 e allegato II). In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull’equipaggiamento delle navi (bekendtgørelse om udstyr i skibe), adottato da Søfartsstyrelsen, l’Autorità marittima danese, ai sensi della lov om sikkerhed til søs e modificato dai decreti n. 1161 del 2016, n. 1493 del 2018 e n. 251 del 2022, l’ultimo dei quali recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206. Søfartsstyrelsen è l’autorità di notifica, con DANAK designata per valutare e sorvegliare gli organismi notificati (BEK nr. 422/2016, § 1). Le violazioni del decreto sono punite con l’ammenda o la reclusione fino a un anno, fino a due anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, ha fatto seguito a un precedente divieto o ordine per la stessa materia o per una materia analoga, o ha procurato o mirava a procurare un vantaggio economico, e le imprese rispondono ai sensi del capitolo 5 del codice penale (BEK nr. 422/2016, § 2). Ai sensi della lov om sikkerhed til søs, Søfartsstyrelsen può ordinare a chiunque commercializzi un prodotto pericoloso di adottare le misure necessarie, compresa la cessazione della fornitura o della commercializzazione e il richiamo dei prodotti, può avvalersi dei poteri di controllo della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato per i prodotti rientranti nella direttiva, può trattenere una nave priva dell’equipaggiamento prescritto o con equipaggiamento difettoso, può ordinare di porre rimedio a qualsiasi violazione entro un termine, e l’inosservanza dei suoi ordini è punita con l’ammenda o la reclusione fino a un anno (LBK nr. 221/2022, § 4, stk. 4 e 5, § 14, stk. 2, § 18 e § 28). La direttiva non figura tra gli atti elencati nel § 2 della legge danese sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (LBK nr. 22/2026), per cui tale legge si applica all’equipaggiamento marittimo solo mediante il rinvio contenuto nella lov om sikkerhed til søs.
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Fonti
- Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, testo consolidato del 2 agosto 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2014/90/UE come pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0090 (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione che modifica l’allegato III per quanto riguarda la norma per i laboratori di prova (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 105 che modifica la direttiva 2014/90/UE (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione sui requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e sulle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione che individua gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell’etichettatura elettronica (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione che stabilisce i criteri tecnici per le etichette elettroniche per l’equipaggiamento marittimo (EUR-Lex)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione sulle specifiche tecniche armonizzate e sulle norme di prova per le manichette antincendio (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 41 e allegati I e II (EUR-Lex)
- Azioni dell’UE in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, sezione sull’equipaggiamento marittimo (Commissione europea, DG MOVE)
- Direttiva sull’equipaggiamento marittimo, MarED e portale MED dei prodotti approvati (Agenzia europea per la sicurezza marittima)
- Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 422 af 17. maj 2016 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 251 af 21. februar 2022 (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 221 af 11. februar 2022 (Retsinformation)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.