RCD in parole semplici
La direttiva sulle imbarcazioni da diporto (RCD), formalmente direttiva 2013/53/UE, è la normativa dell’UE per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua. Stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti elencati nell’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione (art. 1). Tali prodotti sono le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni da diporto parzialmente completate, le moto d’acqua e le moto d’acqua parzialmente completate, i componenti elencati nell’allegato II quando sono immessi separatamente sul mercato, i motori di propulsione installati o specificamente destinati all’installazione su o in unità, i motori soggetti a una modifica importante del motore e le unità soggette a una trasformazione importante dell’imbarcazione (art. 2, paragrafo 1). Un’imbarcazione da diporto è qualsiasi unità, diversa da una moto d’acqua, destinata a fini sportivi e ricreativi con una lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m, qualunque sia il suo mezzo di propulsione; una moto d’acqua è un’unità di lunghezza dello scafo inferiore a 4 m per sport e diporto che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione ed è progettata per essere condotta da una persona seduta, in piedi o in ginocchio sopra lo scafo anziché all’interno di esso (art. 3, punti 2 e 3). I prodotti possono essere messi a disposizione o in servizio soltanto se non mettono in pericolo la salute, la sicurezza, i beni o l’ambiente quando sono correttamente mantenuti e utilizzati secondo la loro destinazione, e soltanto se soddisfano i requisiti essenziali applicabili dell’allegato I (art. 4). Un’imbarcazione conforme circola liberamente: gli Stati membri non possono ostacolarne la messa a disposizione o la messa in servizio, pur conservando il potere di regolamentare la navigazione su determinate acque purché ciò non richieda modifiche alle imbarcazioni conformi (artt. 5 e 6).
Il testo del 2013 ha sostituito la direttiva 94/25/CE, che contemplava le imbarcazioni da diporto da 2,5 m a 24 m e che la direttiva 2003/44/CE aveva già esteso alle moto d’acqua dotandola di limiti di scarico e di rumore (considerando 1 e 2). La rifusione ha allineato il regime al nuovo quadro legislativo, ha inasprito i limiti di scarico, ha armonizzato gli obblighi degli importatori privati e ha chiarito le esclusioni (considerando 4, 6, 20 e 32). È entrata in vigore il 17 gennaio 2014, gli Stati membri dovevano adottare, pubblicare e applicare le misure di recepimento entro il 18 gennaio 2016 e la direttiva 94/25/CE è stata abrogata con effetto da tale data (artt. 54, 56 e 57). La direttiva non è mai stata modificata. Su EUR-Lex sono registrate cinque rettifiche; soltanto la prima, nella GU L 297 del 13 novembre 2015, riguarda il testo inglese, all’articolo 47, lettera a), punto i), e all’allegato I, parte B, punto 1.1, lettera b).
Testo ufficiale Consulti la direttiva su EUR-Lex: direttiva 2013/53/UE (CELEX 32013L0053). La versione consolidata contiene la rettifica del 2015 ed è per il resto identica al testo originale, perché la direttiva non è stata modificata; la pagina di informazioni sul documento elenca le cinque rettifiche e l’abrogazione della direttiva 94/25/CE.
Ambito di applicazione
Le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono la parte letta più spesso in modo troppo ampio. Sono organizzate per parte dell’allegato I, non come esenzioni generali. Tredici categorie sono escluse dai requisiti di progettazione e costruzione della parte A: le unità destinate esclusivamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi da competizione e da allenamento, contrassegnate come tali; le canoe e i kayak progettati per essere azionati esclusivamente dalla forza umana, le gondole e i pedalò; le tavole a vela, descritte nel testo come tavole da surf progettate per essere azionate esclusivamente dal vento e condotte da persone in piedi; le tavole da surf; le unità storiche originali e le singole repliche progettate prima del 1950, costruite prevalentemente con i materiali originali e contrassegnate come tali; le unità sperimentali non immesse sul mercato dell’Unione; le unità costruite per uso proprio, purché non siano immesse sul mercato dell’Unione entro cinque anni dalla messa in servizio; le unità specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri per fini commerciali, indipendentemente dal numero di passeggeri; i sommergibili; i veicoli a cuscino d’aria; gli aliscafi; le unità a vapore a combustione esterna alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; e i veicoli anfibi (art. 2, paragrafo 2, lettera a).
Un elenco più breve è escluso dai requisiti sulle emissioni di scarico della parte B: i motori installati o destinati all’installazione su unità da regata, unità sperimentali, unità commerciali per passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d’aria, aliscafi e veicoli anfibi; gli originali e le singole repliche di motori storici basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati su imbarcazioni storiche o costruite per uso proprio; e i motori costruiti per uso proprio e non immessi sul mercato entro cinque anni (art. 2, paragrafo 2, lettera b). La parte C sul rumore esclude le imbarcazioni elencate alla lettera b) e le imbarcazioni costruite per uso proprio (art. 2, paragrafo 2, lettera c). Le unità a vapore sono quindi escluse soltanto dalla parte A, ma un motore di propulsione è definito come un motore a combustione interna ad accensione comandata o spontanea, per cui un impianto a vapore a combustione esterna resta comunque fuori dalla parte B (art. 3, punto 5). Le imbarcazioni storiche sono escluse dalla parte A ma non dalla parte C, per cui un’imbarcazione anteriore al 1950 con motore entrobordo senza scarico integrato rispetta comunque i limiti di rumore. E l’articolo 2, paragrafo 3, mantiene un’imbarcazione nell’ambito della direttiva quando potrebbe essere utilizzata anche per il noleggio o per la formazione sportiva e ricreativa, purché sia immessa sul mercato dell’Unione per fini ricreativi.
Gli obblighi gravano sugli operatori economici, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore (art. 3, punto 19), nonché su un soggetto che la direttiva individua espressamente: l’importatore privato, una persona stabilita nell’Unione che importa un prodotto da un paese terzo nell’ambito di un’attività non commerciale per metterlo in servizio per uso proprio (art. 3, punto 17). Un importatore o un distributore che vende con il proprio nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante (art. 11). In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 recepisce alla lettera l’ambito di applicazione e le esclusioni ed elenca le stesse tredici esclusioni come lettere da a) a m) del § 2, stk. 2, nr. 1.
Che cosa è necessario fare
Categorie di progettazione e requisiti essenziali
L’allegato I, parte A, punto 1, assegna a ciascuna imbarcazione una di quattro categorie di progettazione, definite soltanto dalla forza del vento sulla scala Beaufort e dall’altezza significativa dell’onda che essa è progettata per sopportare: categoria A per venti che possono superare la forza 8 e altezze dell’onda superiori a 4 m, escluse le condizioni anomale come tempesta, tempesta violenta, uragano, tornado e onde anomale; categoria B fino a forza 8 e 4 m inclusi; categoria C fino a forza 6 e 2 m inclusi; e categoria D fino a forza 4 e 0,3 m inclusi, con onde occasionali di altezza massima di 0,5 m. Le imbarcazioni di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite per sopportare tali parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiabilità e gli altri requisiti essenziali e per avere buone caratteristiche di manovra. La direttiva non dà un nome alle categorie.
I requisiti generali riguardano il numero di identificazione dell’unità (punto 2.1), la targhetta del costruttore (punto 2.2), la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo che una persona in acqua può raggiungere o azionare senza aiuto (punto 2.3), la visibilità a 360 gradi dalla postazione di governo principale a velocità e carico normali (punto 2.4) e il manuale del proprietario (punto 2.5). I requisiti di integrità e strutturali riguardano la struttura, la stabilità e il bordo libero, la galleggiabilità e il galleggiamento, con i multiscafi abitabili suscettibili di capovolgimento che devono restare a galla capovolti e le imbarcazioni inferiori a 6 m suscettibili di allagamento che necessitano di mezzi di galleggiamento; le aperture nello scafo, sul ponte e nella sovrastruttura; l’allagamento; il carico massimo raccomandato dal fabbricante; la stivazione della zattera di salvataggio per le categorie A e B e per le categorie C e D con lunghezza superiore a 6 m; la via di fuga in caso di capovolgimento e di incendio; e i punti di ancoraggio, ormeggio e rimorchio (punti da 3.1 a 3.9). Le caratteristiche di manovra devono essere soddisfacenti con il motore più potente per cui l’imbarcazione è progettata e la potenza nominale massima del motore è dichiarata nel manuale del proprietario (punto 4). I requisiti di installazione riguardano i motori entrobordo e i loro vani, la ventilazione, le parti esposte, la prevenzione dell’avviamento con marcia innestata per i fuoribordo oltre 500 N di spinta statica, il dispositivo di arresto automatico o di riduzione della velocità di una moto d’acqua che naviga senza il conducente, il dispositivo di arresto di emergenza sui fuoribordo a barra, gli impianti di carburante, gli impianti elettrici, lo sterzo con sterzo di emergenza per le imbarcazioni a vela e per quelle monomotore a comando remoto, gli impianti a gas, la protezione antincendio, le luci di navigazione e i segnali acustici conformi al COLREG 1972 o al CEVNI, e la prevenzione degli scarichi con servizi igienici collegati soltanto a una cassa di raccolta o a un sistema di trattamento (punto 5).
Emissioni di scarico e di rumore
I motori di propulsione devono recare il nome e l’indirizzo di contatto del fabbricante del motore, il tipo di motore e, se del caso, la famiglia di motori, un numero di serie unico e la marcatura CE, in modo durevole e leggibile per la normale vita del motore, su una parte che normalmente non viene sostituita e facilmente visibile a motore assemblato (allegato I, parte B, punto 1). Le emissioni devono restare entro i valori limite ricavati dal punto 2.1, tabella 1, e dal punto 2.2, tabelle 2 e 3. La tabella 2 riguarda i motori ad accensione spontanea e la tabella 3 i motori ad accensione comandata dal 18 gennaio 2016, ma la tabella 1 non è puramente storica: la tabella 2 rinvia ai valori della tabella 1 i motori ad accensione spontanea con cilindrata inferiore a 0,9 L per cilindro e potenza nominale inferiore a 37 kW, espressi come formule CO ≤ A + B/PN^n e HC ≤ A + B/PN^n con le costanti di tale tabella. La tabella 1 è anche il parametro per il periodo transitorio dell’articolo 55, paragrafo 2, per i motori fuoribordo dei piccoli fabbricanti (allegato I, parte B, punto 2). Le prove seguono i cicli E1, E3, E4 o E5 della norma ISO 8178-4:2007 con i fattori di ponderazione indicati e i carburanti di riferimento specificati, benzina e gasolio, salvo che un organismo notificato accetti un carburante specificato in una norma armonizzata (punti 2.3 e 2.4). Il fabbricante del motore deve fornire istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti per tutta la sua normale vita, stabilita mediante prove preliminari di durata e calcolo della fatica dei componenti: 480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 480 ore o 10 anni, 150 ore o 3 anni e 50 ore o 1 anno per le tre categorie di potenza dei motori entrobordo e entrofuoribordo ad accensione comandata, 350 ore o 5 anni per i motori delle moto d’acqua e 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo (punto 3). Ogni motore è corredato di un manuale del proprietario con le istruzioni di installazione, uso e manutenzione e la potenza del motore misurata secondo la norma armonizzata (punto 4).
Il rumore si applica alle imbarcazioni da diporto con motori entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato, alle moto d’acqua e ai motori fuoribordo e ai motori entrofuoribordo con scarico integrato (allegato I, parte C). Il livello massimo di pressione sonora è limitato in base alla potenza nominale di un singolo motore a 67, 72 e 75 dB, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori (punto 1.1). In alternativa alla misurazione del suono, un’imbarcazione da diporto con configurazione entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato si considera conforme se ha un numero di Froude pari o inferiore a 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari o inferiore a 40 e il motore e il sistema di scarico sono installati secondo le specifiche del fabbricante del motore; il numero di Froude è la velocità massima divisa per la radice quadrata della lunghezza alla linea di galleggiamento moltiplicata per 9,8 m/s al quadrato, e il rapporto potenza/dislocamento è la potenza nominale in kW divisa per il dislocamento in tonnellate (punti 1.2 e 1.3). Il manuale del proprietario deve riportare le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione, il sistema di scarico o il motore in una condizione che mantenga la conformità, e le norme di durabilità della parte B si applicano anche al rumore (punti 2 e 3).
Norme armonizzate
I prodotti conformi a norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerati conformi ai requisiti da tali norme contemplati (art. 14). La Commissione ha riunito i riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 del 12 ottobre 2022 e l’ha modificata tre volte, da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/550 del 12 marzo 2026, che ha aggiunto la norma EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica e la norma EN ISO 15085:2024 sulla protezione contro la caduta in mare e sui mezzi di risalita a bordo e ha soppresso il riferimento alla norma EN ISO 15085:2003 come modificata nel 2009 e nel 2018 con effetto dal 13 agosto 2027. La Commissione gestisce inoltre il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto, che lavora all’applicazione e all’interpretazione uniformi della direttiva da parte degli organismi notificati e delle altre parti interessate, e pubblica una guida all’applicazione della direttiva.
Valutazione della conformità
Il fabbricante applica i moduli dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE che gli articoli da 20 a 22 consentono, prima di immettere il prodotto sul mercato (art. 19, paragrafo 1). Per la progettazione e la costruzione delle imbarcazioni da diporto delle categorie A e B, le imbarcazioni da 2,5 m a meno di 12 m possono ricorrere al modulo A1 con prove sul prodotto sorvegliate, al modulo B esame UE del tipo insieme a C, D, E o F, al modulo G verifica di un unico prodotto o al modulo H garanzia totale della qualità, e le imbarcazioni da 12 m a 24 m devono ricorrere a B con C, D, E o F, a G o a H (art. 20, paragrafo 1, lettera a). Per la categoria C, le imbarcazioni da 2,5 m a meno di 12 m possono ricorrere al semplice controllo interno della produzione del modulo A quando sono rispettate le norme armonizzate relative a stabilità e bordo libero e a galleggiabilità e galleggiamento, e altrimenti partono da A1; le imbarcazioni da 12 m a 24 m ricorrono di nuovo a B con C, D, E o F, a G o a H (art. 20, paragrafo 1, lettera b). Per la categoria D, le imbarcazioni da 2,5 m a 24 m possono ricorrere ad A, A1, B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 1, lettera c). Le moto d’acqua possono ricorrere ad A, A1, B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 2) e i componenti a B con C, D, E o F, G o H (art. 20, paragrafo 3). Le emissioni di scarico seguono B con C, D, E o F, G o H quando le prove utilizzano la norma armonizzata, e B con C1 o G quando non la utilizzano (art. 21). Il rumore segue A1, G o H quando è utilizzata la norma armonizzata per la misurazione del rumore, G quando non lo è, e A, G o H quando è utilizzato il metodo del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento; le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrofuoribordo con scarico integrato ricorrono ad A1, G o H, oppure a G senza la norma (art. 22).
L’articolo 24 aggiunge le norme complementari: un esame UE del tipo ai sensi del modulo B è eseguito come tipo di produzione, che può contemplare più versioni quando le differenze non incidono sulla sicurezza o sulle prestazioni e le versioni sono indicate nel certificato; i controlli del modulo A1 sono eseguiti su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione e seguono l’allegato VI, che richiede una prova di stabilità, una prova di galleggiabilità e le prove di rumore sotto la responsabilità di un organismo notificato; la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati nei moduli A1 e C1 è esclusa; il modulo F per le emissioni di scarico segue l’allegato VII; e, ai sensi del modulo C, un organismo notificato esegue controlli casuali sul prodotto, salvo che il fabbricante operi con un sistema di qualità del modulo H. In forza dell’articolo 24, paragrafo 3, ogni percorso tranne il semplice modulo A coinvolge un organismo notificato. La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati pertinenti e i dettagli dei mezzi utilizzati per garantire la conformità, compresi i documenti elencati nell’allegato IX, e deve consentire di comprendere chiaramente la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità (art. 25).
Identificazione, targhetta del costruttore, marcatura CE e manuale del proprietario
Ogni imbarcazione reca un numero di identificazione contenente il codice del paese del fabbricante, il codice unico del fabbricante assegnato dall’autorità nazionale di uno Stato membro, un numero di serie unico, il mese e l’anno di produzione e l’anno del modello, strutturati come stabilisce la pertinente norma armonizzata (allegato I, parte A, punto 2.1). Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione fornisce la procedura: ogni Stato membro designa l’autorità o l’organismo nazionale che assegna il codice e comunica alla Commissione quale sia; un fabbricante stabilito nell’Unione si rivolge all’autorità del proprio Stato membro con la prova dello stabilimento prima di immettere un’imbarcazione sul mercato; un fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, si rivolge a un solo Stato membro, che verifica anzitutto il registro dei paesi terzi per accertarsi che nessun altro Stato membro abbia già assegnato un codice; ogni fabbricante riceve un solo codice per l’intero mercato dell’Unione; e gli Stati membri possono riscuotere un diritto. Quando un organismo notificato esegue una valutazione post-costruzione, il campo del codice del fabbricante riporta il codice di identificazione della valutazione post-costruzione dell’organismo, registrato nel registro degli organismi notificati.
Ogni imbarcazione reca inoltre una targhetta del costruttore applicata in modo permanente, montata separatamente dal numero di identificazione, con il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo di contatto del fabbricante, la marcatura CE, la categoria di progettazione, il carico massimo raccomandato dal fabbricante escluso il contenuto dei serbatoi fissi pieni e il numero di persone per cui l’imbarcazione è stata progettata; dopo una valutazione post-costruzione i recapiti comprendono quelli dell’organismo notificato (allegato I, parte A, punto 2.2). La marcatura CE è apposta alle unità, ai componenti e ai motori di propulsione in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, sulla targhetta del costruttore per un’imbarcazione, sul motore per un motore di propulsione e sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento per un componente troppo piccolo o inadatto a recarla, seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione o alla valutazione post-costruzione (artt. 17 e 18). La dichiarazione di conformità UE segue il modello dell’allegato IV, contiene gli elementi dei moduli utilizzati e dell’allegato V, è costantemente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro e accompagna ogni imbarcazione, ogni componente commercializzato separatamente e ogni motore di propulsione; un’imbarcazione parzialmente completata è accompagnata invece dalla dichiarazione dell’allegato III (art. 15). Ogni prodotto è fornito con un manuale del proprietario contenente le istruzioni e le informazioni di sicurezza necessarie per un uso sicuro, con attenzione all’allestimento, alla manutenzione, al funzionamento regolare, alla prevenzione dei rischi e alla gestione dei rischi, in una lingua stabilita dallo Stato membro (art. 7, paragrafo 7, e allegato I, parte A, punto 2.5).
Valutazione post-costruzione e importazioni private
La valutazione post-costruzione ai sensi dell’allegato V è il percorso di conformità equivalente per un prodotto il cui fabbricante non si è assunto la responsabilità della conformità. Si applica in quattro situazioni: un importatore privato che mette in servizio un prodotto il cui fabbricante non ha eseguito la valutazione della conformità; chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore o un’imbarcazione dopo una modifica importante del motore o una trasformazione importante dell’imbarcazione; chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’imbarcazione non contemplata dalla direttiva in modo che rientri nell’ambito di applicazione; e chiunque immetta sul mercato un’imbarcazione costruita per uso proprio prima della fine del periodo di cinque anni (art. 19, paragrafi da 2 a 4). Il considerando 25 ne limita l’uso per le importazioni all’importazione non commerciale da parte di importatori privati, per evitare abusi a fini commerciali.
La persona che si assume la responsabilità presenta la domanda a un organismo notificato e fornisce i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull’uso del prodotto dalla sua prima messa in servizio, tenendoli a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni. L’organismo esamina il singolo prodotto ed esegue i calcoli, le prove e le altre valutazioni necessari a dimostrare la conformità equivalente, rilascia un certificato e una relazione e ne conserva una copia per 10 anni, e appone o fa apporre il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE. Per un’imbarcazione l’organismo fa apporre anche il numero di identificazione, utilizzando il campo del codice del paese per il paese in cui l’organismo è stabilito e i campi del codice del fabbricante per il proprio codice di identificazione della valutazione post-costruzione seguito dal numero di serie del certificato, con i campi del mese e dell’anno che indicano quando si è svolta la valutazione. La persona responsabile appone poi la marcatura CE, applica la targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione, riporta sul prodotto il nome e l’indirizzo dell’organismo, redige la dichiarazione di conformità UE e la conserva per 10 anni dal rilascio del certificato (art. 12, allegato V).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano e fabbricano in conformità all’allegato I, redigono la documentazione tecnica ed eseguono la valutazione della conformità, redigono la dichiarazione e appongono la marcatura CE, conservano la documentazione e la dichiarazione per 10 anni, mantengono la produzione in serie conforme, eseguono prove a campione e tengono un registro dei reclami quando i rischi lo giustificano, riportano un numero di tipo, di lotto o di serie e il proprio nome e indirizzo di contatto, forniscono il manuale del proprietario nella lingua richiesta, adottano azioni correttive, informano le autorità dei rischi e collaborano su richiesta (art. 7). I rappresentanti autorizzati agiscono in base a un mandato che deve almeno consentire loro di conservare la dichiarazione e la documentazione per 10 anni, rispondere alle richieste motivate e collaborare con le autorità, e non possono assumere gli obblighi di progettazione o di documentazione (art. 8). Gli importatori immettono sul mercato soltanto prodotti conformi, verificano la valutazione, la documentazione, la marcatura CE, i documenti di accompagnamento e l’identificazione, aggiungono il proprio nome e indirizzo di contatto, assicurano il manuale del proprietario, proteggono il prodotto durante lo stoccaggio e il trasporto, eseguono prove a campione quando giustificate, adottano azioni correttive e conservano la dichiarazione per 10 anni (art. 9). I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la marcatura CE, i documenti, il manuale del proprietario e l’identificazione prima di mettere a disposizione un prodotto, lo proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e si assicurano che siano adottate azioni correttive (art. 10). Gli importatori privati subentrano negli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione, alla valutazione, al manuale del proprietario e alle informazioni alle autorità quando il fabbricante non vi ha provveduto (art. 12). Ogni operatore economico individua i propri fornitori e clienti per 10 anni e un importatore privato individua l’operatore che lo ha rifornito per lo stesso periodo (art. 13). Dal 16 luglio 2021 il regolamento (UE) 2019/1020 richiede inoltre un operatore economico stabilito nell’Unione, un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, per ogni prodotto contemplato dalla direttiva che sia immesso sul mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4).
Danimarca: chi fa che cosa
La Danimarca ripartisce la direttiva tra due decreti. Il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d’acqua (bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer), emanato dalla Søfartsstyrelsen, l’autorità marittima danese, ai sensi della legge sulla sicurezza marittima, è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha abrogato il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015. Recepisce tutto tranne i limiti di emissione e trasferisce all’Erhvervsstyrelsen i ruoli amministrativi che il decreto del 2015 attribuiva alla Søfartsstyrelsen: l’Erhvervsstyrelsen è l’autorità di notifica che designa gli organismi notificati danesi, con la DANAK che ne svolge la valutazione e il monitoraggio, l’organo che decide sui reclami contro le decisioni degli organismi notificati, l’autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 che assegna il codice unico del fabbricante e l’autorità di vigilanza del mercato per i prodotti contemplati dal decreto, mentre la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia (decreto n. 1548/2025, § 27, stk. 5 e stk. 8, § 39 e § 43, stk. 2). Il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, adottato ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente e della legge sull’ambiente marino, disciplina i limiti di scarico e di rumore, la marcatura dei motori e le norme di durabilità e affida la vigilanza alla Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, assistita dalla Miljøstyrelsen (decreto n. 1596/2021, § 1, § 6, § 11, § 12 e § 17).
Applicazione e sanzioni
L’articolo 43 applica ai prodotti contemplati dalla direttiva l’articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008; tali articoli sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, che elenca la direttiva come punto 46 del suo allegato I, per cui il riferimento va letto come riferito a tale regolamento. Quando un’autorità ha motivo sufficiente di ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza, per i beni o per l’ambiente, lo valuta, richiede all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirarlo o richiamarlo entro un termine ragionevole commisurato al rischio e informa un importatore privato dell’azione correttiva, della sospensione della messa in servizio o della sospensione dell’uso del prodotto; informa l’organismo notificato e, se non sono adottate azioni adeguate, adotta misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto, o vietano o limitano l’uso di un’imbarcazione importata privatamente, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Una misura si ritiene giustificata se né uno Stato membro né la Commissione sollevano obiezioni entro tre mesi (art. 44). Le misure contestate sono sottoposte alla procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione consulta le parti e adotta un atto di esecuzione che decide se la misura nazionale sia giustificata (art. 45). La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione degli articoli da 16 a 18 o non apposta, una dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione dell’allegato III mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un’identificazione del fabbricante o dell’importatore assente, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo non adempiuto dell’articolo 7 o dell’articolo 9, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro, oppure un divieto o una limitazione dell’uso di un prodotto importato privatamente (art. 46).
Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi, effettive, proporzionate e dissuasive e che possono essere aumentate se l’operatore o l’importatore privato ha già commesso in precedenza una violazione analoga (art. 53). In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 punisce le violazioni del decreto con un’ammenda o con la reclusione fino a 1 anno, estende la stessa pena alle violazioni dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/1020, alla mancata designazione di un rappresentante autorizzato quando è richiesto o alla designazione di un rappresentante privo dei poteri o dei mezzi per svolgere il compito, e al rappresentante che non consegna una copia del mandato, e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, se per lo stesso fatto o per un fatto analogo era già stato emesso un divieto o un’ingiunzione, o se è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili (decreto n. 1548/2025, § 56). Il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 punisce con un’ammenda l’immissione sul mercato o la messa in servizio di un prodotto che viola i limiti di emissione, la marcatura dei motori, i cicli di prova o i carburanti di prova, un divieto previsto dal suo § 18 o un’ingiunzione dell’autorità di vigilanza, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente o ha procurato un vantaggio economico; l’autorità di vigilanza può esigere documenti, dati e informazioni sulla catena di fornitura, acquistare campioni anche sotto identità di copertura e sottoporli a retroingegneria, e ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme (decreto n. 1596/2021, dal § 18 al § 21 e § 24).
Guide correlate
- Direttiva sulle attrezzature marittime (MED)
- Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (TPED)
- Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED)
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Fonti
- Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua come pubblicata nella GU L 354 del 28 dicembre 2013 (EUR-Lex)
- Testo consolidato della direttiva 2013/53/UE al 28 dicembre 2013 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0053 (EUR-Lex)
- Direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, abrogata con effetto dal 18 gennaio 2016 (EUR-Lex)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sulle procedure di identificazione delle unità (EUR-Lex)
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione che modifica l’elenco delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/1628 sui motori delle macchine mobili non stradali (EUR-Lex)
- Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto ai sensi della direttiva 2013/53/UE (Commissione europea, DG GROW)
- Settore delle imbarcazioni da diporto, il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto e la guida all’applicazione (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 1548 af 3. december 2025 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1596 af 30. juni 2021 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, abrogata il 1° gennaio 2026 (Retsinformation)
- Sikkerhedsstyrelsen, parte dell’Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.