Esc

La ricerca nel sito arriverà con il catalogo della piattaforma. Nel frattempo, parta da uno di questi:

TPED Maritime & Transport 13 min

TPED: Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (Direttiva 2010/35/UE), spiegato

La direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili rende vincolanti in tutta l’UE i requisiti ADR, RID e ADN di valutazione della conformità e ispezione per recipienti, cisterne e contenitori di gas, introduce il marchio π e vincola l’intera catena fino agli operatori. Si applica dal 1° luglio 2011; la direttiva (UE) 2024/2749 aggiunge procedure di emergenza dal 30 maggio 2026.

Free account · no card · opens in the Demo Company

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Attrezzature a pressione trasportabili nuove che non recano i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini della loro messa a disposizione sul mercato
  • Attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità della presente direttiva o delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini delle loro ispezioni periodiche, ispezioni intermedie, controlli eccezionali e dell’uso
  • Attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità della direttiva 1999/36/CE, ai fini della rivalutazione della conformità
  • Le attrezzature in sé: tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, nonché le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli e le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 di tali allegati, quando sono utilizzati in conformità agli allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I della direttiva; sono incluse le cartucce di gas UN 2037
  • Gli operatori economici della catena e dell’uso: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, proprietari e operatori che agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito

Prodotti derivati e a valle

  • Per allegati della direttiva 2008/68/CE si intendono la sezione I.1 dell’allegato I (l’ADR per la strada), la sezione II.1 dell’allegato II (il RID per la ferrovia) e la sezione III.1 dell’allegato III (l’ADN per le vie navigabili interne); dopo la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che gli Stati membri applicano dal 30 giugno 2025, tali sezioni rinviano all’ADR, al RID e all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025 (art. 2, punto 2, della direttiva; allegati da I a III della direttiva 2008/68/CE)
  • La direttiva non contiene specifiche tecniche proprie: la valutazione della conformità, l’ispezione periodica, l’ispezione intermedia, il controllo eccezionale, la norma di accreditamento per gli organismi notificati, la documentazione tecnica e i periodi di conservazione sono tutti definiti per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 2, punti 15 e da 18 a 22, art. 4, paragrafo 3, art. 12 e art. 20)
  • Sei numeri UN esterni alla classe 2 sono elencati nell’allegato I e rientrano quindi nel campo di applicazione: UN 1051 acido cianidrico stabilizzato con meno del 3 % di acqua (classe 6.1), UN 1052 fluoruro di idrogeno anidro (classe 8), UN 1745 pentafluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1746 trifluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1790 acido fluoridrico con più dell’85 % di fluoruro di idrogeno (classe 8) e UN 2495 pentafluoruro di iodio (classe 5.1); per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 la voce esclude il trasporto in cisterne (allegato I)
  • Sette gruppi sono esclusi dalla definizione stessa: gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, le attrezzature esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati e i gas o gli oggetti della classe 2 con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione (art. 2, punto 1)
  • La direttiva non si applica alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne) che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE (art. 1, paragrafi 3 e 4)
  • Per operatore, nella direttiva, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che utilizza attrezzature a pressione trasportabili, e per utilizzo il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo; il proprietario è la persona stabilita nell’Unione che possiede le attrezzature. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico (art. 2, punti 5, 12, 13 e 14)
  • Un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 4 (art. 10)
  • Gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco delle attrezzature a pressione trasportabili nel loro territorio, ma non possono aggiungere requisiti per le attrezzature in sé (art. 3); possono inoltre mantenere le disposizioni nazionali elencate nell’allegato II sui dispositivi di raccordo e sui codici colore, e gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a – 20 °C possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di esercizio dei materiali destinati alle attrezzature utilizzate nel trasporto nazionale di merci pericolose, finché non saranno aggiunte agli allegati della direttiva 2008/68/CE le temperature di riferimento per le zone climatiche; in tal caso il numero di identificazione dell’organismo notificato nel marchio π è seguito da «– 40 °C» o da un altro marchio pertinente approvato dall’autorità competente, sulle attrezzature e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza (art. 34 e allegato II)
  • Le attrezzature che non sono attrezzature a pressione trasportabili sono disciplinate da altre norme: la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i recipienti fissi, le tubazioni e i complessi seguono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE (art. 1, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2014/68/UE)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti, oppure le fa progettare o fabbricare e le commercializza con il proprio nome o marchio; un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante e assume gli obblighi dell’articolo 4.

Fonte · Art. 2, point (8), and Art. 10
Mandatario

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per agire a suo nome in relazione a determinati compiti; gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature secondo gli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π e di redigere la documentazione tecnica non possono far parte del mandato.

Fonte · Art. 2, point (9), and Art. 5(1)
Importatore

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti, provenienti da un paese terzo.

Fonte · Art. 2, point (10)
Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall’importatore)

Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili, o loro parti.

Fonte · Art. 2, point (11)
Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo)

Il proprietario è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che possiede attrezzature a pressione trasportabili; l’operatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che le utilizza, dove per utilizzo si intende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito, ed entrambi hanno obblighi ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 13. Si noti che il termine «operatore» della direttiva designa l’utilizzatore delle attrezzature, non chi le immette sul mercato.

Fonte · Art. 2, points (5), (12), (13) and (14), Art. 8, Art. 9, Art. 11 and Art. 13

Vende dall’esterno dell’UE? Parta da qui →

TPED si applica al suo prodotto?

Tre domande e una prima risposta basata sulle regole di ambito del regolamento stesso. Non serve un account.

Le regole alla base di questa verifica
  1. Aerosol UN 1950, Recipienti criogenici aperti, Bombole per gas per apparecchi respiratori, Estintori UN 1044, Attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE o esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati, Attrezzature per gas o oggetti della classe 2 con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, Attrezzature per sostanze pericolose di classi diverse dalla classe 2 non elencate nell’allegato I della direttiva · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Queste attrezzature sono escluse dalla definizione stessa di attrezzature a pressione trasportabili, quindi nessuna parte della direttiva si applica loro. L’articolo 2, punto 1, contempla soltanto i recipienti a pressione del capitolo 6.2 e le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria e i contenitori per gas a elementi multipli del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE quando sono utilizzati per gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per le sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I; include poi espressamente le cartucce di gas UN 2037 ed esclude espressamente gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 di tali allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3. Tali attrezzature devono comunque rispettare le norme di trasporto che le riguardano e, ove pertinente, altra normativa sui prodotti. Fonte · Art. 2, point (1), and Annex I
  2. Attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, Attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito L’articolo 1, paragrafo 3, esclude le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a rivalutazione della conformità, e l’articolo 1, paragrafo 4, esclude le attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE, per non ostacolare tali operazioni di trasporto. Le attrezzature del primo gruppo possono essere ricondotte nella direttiva in qualsiasi momento mediante la procedura di rivalutazione dell’allegato III, dopodiché recano il marchio π e circolano liberamente. Fonte · Art. 1(3), Art. 1(4) and recital 13Fonte · Art. 4
  3. Recipienti fissi, tubazioni, complessi e semplici recipienti a pressione che non sono attrezzature a pressione trasportabili · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva riguarda soltanto i recipienti e le cisterne di trasporto dei capitoli 6.2 e 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE. I recipienti fissi, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e a pressione e i complessi con pressione superiore a 0,5 bar seguono la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE; la direttiva 2014/68/UE esclude a sua volta dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i due regimi non si sovrappongono. Fonte · Art. 1(2) and Art. 2, point (1)Fonte · Art. 1(2)(s)
  4. Recipienti a pressione, comprese le bombole per gas, e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, Cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC) e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, Cartucce di gas UN 2037, Parti smontabili di attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con funzione diretta di sicurezza, come valvole e altri accessori forniti separatamente, Attrezzature per le sei sostanze pericolose esterne alla classe 2 elencate nell’allegato I: UN 1051, UN 1052, UN 1745, UN 1746, UN 1790 e UN 2495 · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato), Importatore, Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall’importatore), Mandatario · qualsiasi Rientra nell’ambito Le attrezzature nuove che non recano già i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE devono essere progettate, fabbricate e documentate conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva, essere sottoposte con un organismo notificato alla procedura di valutazione della conformità prevista da tali allegati, essere accompagnate dal certificato di conformità specificato negli allegati e recare il marchio π seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali prima di essere immesse sul mercato. Le parti smontabili di attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza recano il marchio π a pieno titolo e possono essere valutate separatamente. Gli obblighi vincolano fabbricanti, mandatari, importatori e distributori e non prevedono alcuna soglia dimensionale d’impresa; in Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 rende la direttiva diritto danese e vincola gli stessi operatori. Fonte · Art. 1(2)(a), Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 12(1) and (3), Art. 14 and Art. 15Fonte · § 1, § 3 and § 4
  5. Attrezzature che recano già il marchio π o i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, presentate per ispezione periodica, ispezione intermedia, controllo eccezionale o uso · qualsiasi · qualsiasi Rientra nell’ambito Le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE restano nel campo della direttiva per tutta la loro vita utile. Devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate e sottoporsi a ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e controlli eccezionali conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE; la data dell’ispezione periodica o intermedia è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile e, per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano il marchio π, la prima ispezione periodica ai sensi della presente direttiva aggiunge il marchio π prima di tale numero. I proprietari non devono mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritengono non conformi, compresi i requisiti di ispezione periodica, finché non siano state rese conformi. Fonte · Art. 1(2)(b), Art. 8(1), Art. 9(1), Art. 12(2), Art. 14(1) and Art. 15(7) and (8)
  6. Attrezzature più vecchie prive dei marchi della direttiva 1999/36/CE che il proprietario o l’operatore desidera far rivalutare per poterle far circolare e utilizzare liberamente · qualsiasi · qualsiasi Dipende Le attrezzature fabbricate e messe in servizio prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne) rientrano nella direttiva soltanto ai fini della rivalutazione della conformità, una procedura che il proprietario o l’operatore richiede. Il proprietario o l’operatore fornisce a un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su danni o riparazioni; l’organismo valuta se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Se la valutazione è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte a un’ispezione periodica, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile di tale ispezione, o sotto la sua sorveglianza, e seguito dal suo numero di identificazione, e viene rilasciato un certificato di rivalutazione. Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, uno Stato membro può consentire la rivalutazione dei singoli recipienti da parte dell’organismo notificato per l’ispezione periodica, una volta che il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo; in Danimarca è l’Erhvervsstyrelsen a concedere tale autorizzazione. Fonte · Art. 1(2)(c), Art. 13, Art. 26(2) and Annex III, points 1 to 8Fonte · § 5
  7. Attrezzature che un privato intende utilizzare o utilizza per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive · Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo) · qualsiasi Dipende L’articolo 8 sugli obblighi dei proprietari non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per le proprie attività ricreative o sportive, e l’obbligo di identificazione dell’articolo 11 vincola gli operatori economici, che per definizione agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico. Si tratta di una deroga limitata a tali disposizioni: le attrezzature in sé devono comunque rispettare gli allegati della direttiva 2008/68/CE e la direttiva, compresi gli intervalli di ispezione periodica, e un’impresa che riempie, stocca, svuota o riempie di nuovo tali attrezzature resta un operatore ai sensi dell’articolo 9. Fonte · Art. 2, points (13) and (14), Art. 8(4), Art. 9 and Art. 11
  8. Recipienti a pressione, comprese le bombole per gas, e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, Cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC) e relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, Cartucce di gas UN 2037, Parti smontabili di attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con funzione diretta di sicurezza, come valvole e altri accessori forniti separatamente, Attrezzature per le sei sostanze pericolose esterne alla classe 2 elencate nell’allegato I: UN 1051, UN 1052, UN 1745, UN 1746, UN 1790 e UN 2495 · Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo) · qualsiasi Rientra nell’ambito Proprietari e operatori hanno obblighi propri. Il proprietario che ritiene le attrezzature non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, deve informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio, deve documentare ogni caso di questo tipo e le misure correttive, deve evitare che le condizioni di stoccaggio e trasporto ne compromettano la conformità e può fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati e alla direttiva. L’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi e deve informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato quando le attrezzature presentano un rischio. Entrambi devono essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni. Fonte · Art. 8, Art. 9, Art. 11 and Art. 12(2)
  9. Attrezzature a pressione trasportabili designate come beni rilevanti per la crisi durante una modalità di emergenza del mercato interno · Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato), Importatore, Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall’importatore), Mandatario, Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo) · qualsiasi Dipende Il capo 5 bis si applica soltanto quando la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande relative a tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova; su richiesta debitamente motivata, uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione. Tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 sulla libera circolazione non si applica loro, il fabbricante e l’importatore dichiarano la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità e la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, nel qual caso le attrezzature recano informazioni che le identificano come bene rilevante per la crisi. In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen rilascia tali autorizzazioni e le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese. Fonte · Art. 33a, Art. 33b, Art. 33c and Art. 33dFonte · § 7 and § 8
  10. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che le attrezzature siano un recipiente a pressione del capitolo 6.2 oppure una cisterna, un veicolo-batteria o un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli del capitolo 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, da quali merci pericolose trasportino, dal fatto che rientrino in una delle esclusioni dell’articolo 2, punto 1, dal momento in cui sono state immesse sul mercato, dal fatto che rechino già un marchio di conformità e dal ruolo che Lei riveste nella catena o nell’uso. Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 12

Date principali

  1. Viene adottata la direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, come primo passo per migliorare la sicurezza dei trasporti garantendo al tempo stesso la libera circolazione; è l’atto che la direttiva 2010/35/UE aggiorna e abroga, e la data della sua attuazione è il limite per la rivalutazione della conformità Fonte · recital 1, recitals 13 and 14, Art. 1(2)(c), Art. 13 and Art. 39
  2. 1° luglio 2001 — data di attuazione della direttiva 1999/36/CE ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e quindi il limite cui rinviano gli articoli 1, paragrafi 2, lettera c), e 3, e 13, l’articolo 2, punto 17, e l’allegato III della direttiva 2010/35/UE Fonte · Art. 17(1)
  3. 1° luglio 2005 — data differita di attuazione per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne. L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE consentiva di differire la data per le attrezzature prive di specifiche tecniche dettagliate; la Commissione se ne è avvalsa due volte, differendola al 1° luglio 2003 con la decisione 2001/107/CE e poi al 1° luglio 2005 con la decisione 2003/525/CE. Per questo l’allegato III, punto 1, della direttiva 2010/35/UE parla al plurale di date di attuazione: sono attrezzature che possono essere sottoposte a rivalutazione della conformità quelle giunte sul mercato prima del 1° luglio 2001 oppure, se si tratta di fusti a pressione, pacchi di bombole o cisterne, prima del 1° luglio 2005 Fonte · Art. 17(2)Fonte · Art. 1Fonte · Art. 1 and Art. 3
  4. Entra in vigore la direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 260 del 30 settembre 2008; i suoi allegati estendono l’ADR, il RID e l’ADN al trasporto nazionale e forniscono tutti i requisiti tecnici che la direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili rende applicabili nel mercato interno Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 3 and Art. 13Fonte
  5. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2010/35/UE sulla base dell’articolo 91 TFUE, allineando le norme sulle attrezzature a pressione trasportabili alla direttiva 2008/68/CE e al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE Fonte · title, legal basis and recitals 3, 4 and 6
  6. Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 165 del 30 giugno 2010 Fonte · Art. 43 and OJ reference
  7. Termine entro il quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Fonte · Art. 42(1)
  8. Le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono abrogate e i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE si intendono fatti alla presente direttiva; in Danimarca il decreto n. 732 del 27 giugno 2011 di attuazione della direttiva 2010/35/UE si applica fino alla sua sostituzione nel 2013 Fonte · Art. 39Fonte · § 11, stk. 3
  9. Gli Stati membri devono applicare l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), al più tardi da questa data; una domanda di notifica deve quindi essere corredata di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento, che attesti che l’organismo di ispezione soddisfa l’articolo 20 Fonte · Art. 21(2)(d) and Art. 42(3)
  10. Gli Stati membri devono applicare le misure nazionali ai recipienti a pressione, alle relative valvole e agli altri accessori utilizzati per il trasporto di pentafluoruro di bromo (UN 1745), trifluoruro di bromo (UN 1746) e pentafluoruro di iodio (UN 2495) al più tardi da questa data; in Danimarca il decreto n. 685 del 10 giugno 2013 entra in vigore lo stesso giorno e abroga il decreto n. 732 del 27 giugno 2011 Fonte · Art. 42(4) and Annex IFonte · § 11
  11. La Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili in Danimarca; secondo la sua guida sulle attrezzature a pressione, l’Arbejdstilsynet mantiene le attrezzature fabbricate su ordinazione e quelle importate per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore Fonte
  12. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sopprime il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dagli articoli 16 e 30 della direttiva, ed elenca la direttiva al punto 37 del proprio allegato I e al punto 15 del proprio allegato II, relativo alla normativa priva di disposizioni sulle sanzioni; la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, e quindi l’obbligo previsto da tale articolo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione non ne discende Fonte · Art. 4(5), Art. 39(1), Art. 41, Art. 44, Annex I point 37 and Annex II point 15
  13. Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L dell’8 novembre 2024; aggiunge alla direttiva le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e il capo 5 bis sulle procedure di emergenza Fonte · Art. 3 and Art. 12
  14. Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749, pubblicata nella GU L, 2025/90340 del 22 aprile 2025. È una rettifica della versione inglese e corregge un solo punto di questa direttiva: nell’articolo 33 quater, paragrafo 9, inserito nella direttiva 2010/35/UE, il rinvio alle procedure di valutazione della conformità è stato corretto da «articolo 18» ad «articolo 12», che è la disposizione di questa direttiva sulla conformità. Compare come indicazione C1 all’articolo 33 quater, paragrafo 9, del testo consolidato Fonte · C1 mark at Art. 33c(9) and the corrigendum note in the amendment table
  15. Termine per gli Stati membri per applicare la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che ha sostituito le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE con l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025; quelle edizioni sono i requisiti tecnici che il marchio π ora attesta Fonte · Art. 1, Art. 2 and Art. 3Fonte · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1
  16. La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili FonteFonte · § 2, stk. 1, nr. 6, and § 9
  17. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 Fonte · Art. 11(1)
  18. Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, quindi le procedure di emergenza degli articoli da 33 bis a 33 quinquies possono essere attivate; in Danimarca entra in vigore il decreto n. 483 del 28 maggio 2026, che abroga il decreto n. 685 del 10 giugno 2013, colloca le norme danesi sotto la legge sui prodotti, sostituisce l’Arbejdstilsynet con l’Erhvervsstyrelsen e aggiunge le procedure di emergenza come § 7 e § 8 Fonte · Art. 11(2)Fonte · § 6, § 7, § 8, § 12 and § 13

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chiunque modifichi attrezzature già sul mercato)10
  • Al momento dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili, assicurarsi che siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, il che dal 30 giugno 2025 significa l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025. La direttiva non stabilisce requisiti tecnici propri, quindi le norme di costruzione, prova e marcatura provengono dal capitolo 6.2 per i recipienti a pressione e dal capitolo 6.8 per cisterne, veicoli-batteria e carri-batteria e contenitori per gas a elementi multipli. Art. 2, points (1) and (2), and Art. 4(1)Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1
  • Far dimostrare la conformità delle attrezzature mediante la procedura di valutazione della conformità prevista dagli allegati della direttiva 2008/68/CE, eseguita da un organismo notificato per tale attività ai sensi della direttiva; per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata, e i certificati di valutazione della conformità rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri. Art. 2, points (15) and (24), Art. 4(2), Art. 12(1) and (3) and Art. 26(1)
  • Apporre il marchio π, e solo sulle attrezzature che soddisfano i requisiti di valutazione della conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva o i requisiti di rivalutazione dell’articolo 13. Rispettare le proporzioni del disegno graduato dell’articolo 15, paragrafo 1, l’altezza minima di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, apporlo in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, e farlo seguire dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o secondo le sue istruzioni. Art. 14(1) to (6) and Art. 15(1) to (6)
  • Non apporre marchi, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π, e apporre ogni altro marchio in modo da non pregiudicare la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π; il marchio π è l’unico marchio che attesta la conformità ai fini della direttiva e, apponendolo o facendolo apporre, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili. Art. 14(3), (4) and (5)
  • Conservare la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE per il periodo ivi indicato. Art. 4(3)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. Art. 4(6)
  • Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive. Art. 4(4) and Art. 4(5)
  • Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 4(7)
  • Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
  • Durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata per attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi, dichiarare sotto la Sua esclusiva responsabilità che le attrezzature immesse sul mercato in virtù di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 33 quater sono conformi a tutti i requisiti applicabili degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, completare le procedure di valutazione della conformità indicate dall’autorità nazionale competente e non apporre il marchio π su tali attrezzature. Art. 33a, Art. 33c(5), (6) and (7)
Mandatario7
  • Agire solo in base a un mandato scritto del fabbricante. Art. 5(1)
  • Gli obblighi di progettare, fabbricare e documentare le attrezzature conformemente agli allegati della direttiva 2008/68/CE, di apporre il marchio π dopo aver dimostrato la conformità e di redigere la documentazione tecnica restano in capo al fabbricante e non possono far parte del Suo mandato. Art. 5(1)
  • Tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti. Art. 5(2)(a)
  • Su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature oggetto del Suo mandato. Art. 5(2)(b) and (c)
  • Assicurarsi che la Sua identità e il Suo indirizzo siano indicati sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 5(3)
  • Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 5(4)
  • Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
Importatore10
  • Immettere sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di immetterle, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata e redatto la documentazione tecnica, che le attrezzature rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità specificato in tali allegati. Art. 6(1) and Art. 6(2)
  • Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non immetterle sul mercato finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 6(2)
  • Indicare il Suo nome e l’indirizzo al quale può essere contattato sul certificato di conformità specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE o in un documento allegato ad esso; è l’indirizzo di contatto che i distributori devono verificare prima di mettere a disposizione le attrezzature. Art. 6(3) and Art. 7(1)
  • Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 6(4)
  • Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei immesse sul mercato non siano conformi, adottare immediatamente le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo. Art. 6(5)
  • Tenere una copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno il periodo specificato negli allegati della direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti e assicurarsi che possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 6(6)
  • Su richiesta motivata, fornire all’autorità nazionale competente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, in una lingua da essa facilmente comprensibile, e cooperare, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature. Art. 6(7)
  • Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 6(8)
  • Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
  • Se immette attrezzature sul mercato con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità ai requisiti applicabili, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4. Art. 10
Distributore (qualsiasi fornitore nella catena diverso dal fabbricante o dall’importatore)8
  • Mettere a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva e, prima di metterle a disposizione, verificare che rechino il marchio π e che siano accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo di contatto dell’importatore. Art. 7(1)
  • Quando ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi, non metterle a disposizione finché non siano state rese conformi e, se presentano un rischio, informare il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 7(1)
  • Assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 7(2)
  • Quando ritiene o ha motivo di ritenere che attrezzature da Lei messe a disposizione non siano conformi, assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per renderle conformi, ritirarle o richiamarle e, se presentano un rischio, informare immediatamente il fabbricante, se del caso l’importatore e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui le ha messe a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate; documentare tutti i casi di questo tipo. Art. 7(3)
  • Su richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità in una lingua da essa facilmente comprensibile e cooperare a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature da Lei messe a disposizione. Art. 7(4)
  • Fornire agli operatori solo informazioni conformi ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva. Art. 7(5)
  • Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
  • Se vende attrezzature con il Suo nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già immesse sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell’articolo 4. Art. 10
Proprietario od operatore (le imprese che possiedono attrezzature a pressione trasportabili e quelle che le riempiono, le stoccano, le svuotano e le riempiono di nuovo)8
  • In qualità di proprietario, non mettere a disposizione né utilizzare attrezzature a pressione trasportabili che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, o alla direttiva, finché non siano state rese conformi; se presentano un rischio, informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato e documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive. Art. 8(1)
  • In qualità di proprietario, assicurarsi che, finché le attrezzature sono sotto la Sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne compromettano la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Art. 8(2)
  • In qualità di proprietario, fornire agli operatori solo informazioni conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva. Art. 8(3)
  • Quando attrezzature più vecchie non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, richiedere una rivalutazione della conformità: mettere a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione, dettagli del materiale poroso per le bombole di acetilene, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite. Apponendo o facendo apporre il marchio π dopo una rivalutazione soddisfacente, Lei si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione. Art. 13 and Annex III, points 2, 4 and 8
  • Cooperare come necessario con le autorità di vigilanza del mercato quando valutano attrezzature che presentano un rischio, anche consentendo l’accesso ai locali e fornendo campioni. Art. 30(1) and (3)
  • Assicurarsi che siano adottate tutte le azioni correttive appropriate per le attrezzature che presentano un rischio e che Lei ha messo a disposizione o utilizza in tutta l’Unione. Art. 32(2)
  • Su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni ogni operatore economico che Le ha fornito attrezzature a pressione trasportabili e ogni operatore economico al quale Lei le ha fornite. Art. 11
  • I privati che utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive sono esclusi dagli obblighi dei proprietari dell’articolo 8; restano contemplati le attrezzature in sé e qualsiasi impresa che le riempie, le stocca, le svuota o le riempie di nuovo. Art. 8(4) and Art. 9

La TPED in parole semplici

La direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (TPED), formalmente direttiva 2010/35/UE, è la normativa dell’Unione per i recipienti e le cisterne che trasportano merci pericolose sotto pressione. Stabilisce norme dettagliate sulle attrezzature a pressione trasportabili per migliorarne la sicurezza e garantirne la libera circolazione nell’Unione (art. 1, paragrafo 1). Ciò che la distingue dalle altre normative sulle attrezzature a pressione è che non contiene requisiti tecnici propri. Tutto ciò che è tecnico — costruzione, prove, valutazione della conformità, documentazione tecnica, ispezione periodica, ispezione intermedia, controlli eccezionali e qualifica degli organismi di ispezione — è definito per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, ossia alla sezione I.1 dell’allegato I (l’ADR per la strada), alla sezione II.1 dell’allegato II (il RID per la ferrovia) e alla sezione III.1 dell’allegato III (l’ADN per le vie navigabili interne) (art. 2, punti 2 e da 15 a 22). Dopo la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che gli Stati membri dovevano applicare entro il 30 giugno 2025, tali sezioni rinviano all’ADR, al RID e all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025, quindi il contenuto tecnico vigente cambia secondo il ciclo internazionale mentre il numero della direttiva resta lo stesso.

La direttiva ha sostituito la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, adottata il 29 aprile 1999 come primo passo per migliorare la sicurezza dei trasporti di queste attrezzature, e l’ha allineata sia alla direttiva 2008/68/CE, che aveva esteso gli accordi internazionali al traffico nazionale, sia al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE (considerando da 1 a 6). È stata adottata il 16 giugno 2010, pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2010; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE — cinque atti in tutto — sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011 (art. 39, art. 42 e art. 43). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 3, art. 11 e art. 12).

Testo ufficiale Legga la direttiva su EUR-Lex: testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02010L0035-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749 e la rettifica del 2025; l’atto originale (CELEX 32010L0035) e la pagina di informazioni documentali riportano la modifica e l’abrogazione delle cinque direttive precedenti. I requisiti tecnici si trovano nel testo consolidato della direttiva 2008/68/CE.

Campo di applicazione

Per attrezzature a pressione trasportabili si intendono due famiglie di dispositivi. La prima comprende tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE — le bombole per gas e i recipienti analoghi disciplinati dalle norme sul trasporto. La seconda comprende le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 di tali allegati. Entrambe rientrano nel campo soltanto quando le attrezzature sono utilizzate conformemente agli allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I della direttiva (art. 2, punto 1).

L’allegato I elenca sei numeri UN esterni alla classe 2: UN 1051 acido cianidrico stabilizzato con meno del 3 % di acqua (classe 6.1), UN 1052 fluoruro di idrogeno anidro (classe 8), UN 1745 pentafluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1746 trifluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1790 acido fluoridrico con più dell’85 % di fluoruro di idrogeno (classe 8) e UN 2495 pentafluoruro di iodio (classe 5.1); le voci per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 escludono il trasporto in cisterne (allegato I). La definizione traccia poi i propri confini: le cartucce di gas UN 2037 sono incluse, mentre sono esclusi gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati (art. 2, punto 1).

L’articolo 1, paragrafo 2, definisce poi tre situazioni contemplate dalla direttiva, e contano quanto le attrezzature stesse. Essa si applica alle attrezzature nuove che non recano i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini della loro messa a disposizione sul mercato; alle attrezzature che recano i marchi della presente direttiva o di quelle quattro, ai fini delle loro ispezioni periodiche, ispezioni intermedie, controlli eccezionali e dell’uso; e alle attrezzature che non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, ai fini della rivalutazione della conformità. Non si applica alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state rivalutate, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE (art. 1, paragrafi 3 e 4). Le attrezzature che non sono attrezzature a pressione trasportabili ricadono altrove: la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i recipienti fissi, le tubazioni e i complessi seguono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, paragrafo 2, lettera s)).

Gli obblighi ricadono su sei tipi di soggetti. Fabbricante, mandatario, importatore e distributore sono la catena nota, ma la direttiva aggiunge il proprietario, ossia qualsiasi persona stabilita nell’Unione che possiede le attrezzature, e l’operatore, ossia qualsiasi persona stabilita nell’Unione che le utilizza, dove per utilizzo si intende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo (art. 2, punti 5 e da 8 a 13). Tutti e sei sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito (art. 2, punto 14), e un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10). Gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco, ma non possono aggiungere requisiti per le attrezzature in sé (art. 3).

Che cosa deve fare

Valutazione della conformità rispetto agli allegati della direttiva 2008/68/CE

I fabbricanti devono assicurarsi, al momento dell’immissione sul mercato, che le attrezzature siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva (art. 4, paragrafo 1), e conservare la documentazione tecnica specificata in tali allegati per il periodo ivi indicato (art. 4, paragrafo 3). Le attrezzature nuove ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono rispettare i requisiti pertinenti di valutazione della conformità, ispezione periodica, ispezione intermedia e controlli eccezionali di tali allegati e dei capi 3 e 4 della direttiva; le attrezzature ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che recano già un marchio di conformità, devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate e restare nel regime di ispezione (art. 12, paragrafi 1 e 2). I certificati di valutazione della conformità e di rivalutazione della conformità e i rapporti delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie e dei controlli eccezionali rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri, e per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata (art. 12, paragrafo 3).

Il marchio π

Le attrezzature che hanno superato la valutazione della conformità recano il marchio π, che indica la conformità ai requisiti applicabili di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva (art. 2, punto 16). È apposto soltanto dal fabbricante oppure, nei casi di rivalutazione, secondo quanto previsto dall’allegato III, e per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE dall’organismo notificato o sotto la sua sorveglianza; può essere apposto soltanto sulle attrezzature che soddisfano tali requisiti o i requisiti di rivalutazione dell’articolo 13, e su nessun’altra attrezzatura (art. 14, paragrafi 1 e 2). Apponendolo o facendolo apporre, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, e ai fini della direttiva esso è l’unico marchio che attesta tale conformità (art. 14, paragrafi 3 e 4). Sono vietati i marchi, i segni e le iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π, e ogni altro marchio deve lasciarne intatte la visibilità, la leggibilità e il significato (art. 14, paragrafo 5). Le parti smontabili di attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza devono a loro volta recare il marchio π (art. 14, paragrafo 6).

Le modalità sono nell’articolo 15. Il marchio è costituito dal simbolo nella forma indicata all’articolo 15, paragrafo 1, nel rispetto delle proporzioni del disegno graduato e senza che la griglia faccia parte del marchio; l’altezza minima è di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm. È apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, ed è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o, secondo le sue istruzioni, dal fabbricante. La data di un’ispezione periodica o, se del caso, intermedia è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile, e quando le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE non recano il marchio π, la prima ispezione periodica ai sensi della presente direttiva lo aggiunge prima di tale numero (art. 15, paragrafi da 2 a 8).

Ispezione periodica, ispezione intermedia e controlli eccezionali

L’ispezione periodica, l’ispezione intermedia e il controllo eccezionale sono definiti ciascuno come la procedura omonima stabilita negli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 2, punti 18, 19 e 20), quindi gli intervalli e i metodi sono quelli propri delle norme sul trasporto. Gli organismi notificati li eseguono secondo i termini della loro notifica e tali procedure (art. 26, paragrafo 1). La conseguenza pratica per un’impresa è negli articoli 8 e 9: il proprietario che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi a tali allegati, compresi i requisiti di ispezione periodica, non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, e l’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi (art. 8, paragrafo 1, e art. 9, paragrafo 1). Un recipiente al di fuori di un intervallo di ispezione valido non può quindi essere legittimamente riempito o utilizzato finché non sia stato nuovamente ispezionato.

Rivalutazione della conformità

La rivalutazione della conformità è la procedura intrapresa su richiesta del proprietario o dell’operatore per le attrezzature fabbricate e immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (art. 2, punto 17, e art. 13), e l’allegato III la stabilisce passo per passo. Il proprietario o l’operatore mette a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che consentono all’organismo di identificare con precisione le attrezzature — origine, regole di progettazione e, per le bombole di acetilene, dettagli del materiale poroso — comprese, se del caso, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite (allegato III, punto 2). L’organismo valuta, sulla base di tali informazioni e, se del caso, di ulteriori ispezioni, se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE (allegato III, punto 3). Se il risultato è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte all’ispezione periodica prevista da tali allegati; se questa è superata, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica, o sotto la sua sorveglianza, seguito dal suo numero di identificazione, e tale organismo rilascia un certificato di rivalutazione con l’identificazione degli organismi coinvolti, il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore, i dati identificativi compresi i numeri di serie e la data di rilascio (allegato III, punti 4 e 6).

Quando i recipienti a pressione sono stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare la rivalutazione dei singoli recipienti, comprese le relative valvole e altri accessori, da parte di un organismo notificato per l’ispezione periodica, purché il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A responsabile della rivalutazione e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo; tale certificato deve riportare la dicitura che non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti (allegato III, punti 5 e 7). Apponendo o facendo apporre il marchio π, il proprietario o l’operatore indica di assumersi la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione (allegato III, punto 8). In Danimarca è l’Erhvervsstyrelsen che può consentire la via semplificata per i recipienti fabbricati in serie (decreto n. 483/2026, § 5).

Organismi notificati

Un organismo notificato è un organismo di ispezione che soddisfa i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni degli articoli 20 e 26, notificato conformemente all’articolo 22 (art. 2, punto 24). Deve essere costituito secondo il diritto nazionale e avere personalità giuridica, e deve partecipare ai lavori di normazione pertinenti e a quelli del gruppo di coordinamento settoriale, o informarne il proprio personale addetto alla valutazione, e applicare le decisioni e i documenti amministrativi di tale gruppo come orientamenti generali (art. 20, paragrafi 3 e 4). Un’autorità competente ai sensi di tali allegati può essa stessa essere un organismo notificato, purché soddisfi i requisiti e non agisca anche come autorità di notifica (art. 20, paragrafo 2). La domanda di notifica è presentata all’autorità di notifica dello Stato membro di stabilimento e deve descrivere le attività di valutazione della conformità, ispezione periodica, ispezione intermedia, controllo eccezionale e rivalutazione, le procedure, le attrezzature richieste e un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo soddisfa l’articolo 20 (art. 21). La Commissione e gli altri Stati membri sono informati tramite lo strumento elettronico della Commissione, l’organismo può operare soltanto se non sono sollevate obiezioni entro due settimane e i servizi di ispezione interni del richiedente non possono essere notificati (art. 22). La Commissione assegna un unico numero di identificazione, anche quando l’organismo è notificato ai sensi di più atti dell’Unione, e pubblica e tiene aggiornato l’elenco degli organismi notificati ai sensi della direttiva (art. 23). Un organismo notificato da uno Stato membro può operare in tutti, e l’autorità di notifica conserva la responsabilità della sorveglianza (art. 26, paragrafo 3). In Danimarca gli organismi notificati devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate dalla DANAK per il compito in questione e conformi agli articoli 20, 21, 26, 27 e 29; l’Erhvervsstyrelsen li designa, la DANAK li valuta e ne cura la vigilanza, e i reclami contro le loro decisioni sono presentati all’Erhvervsstyrelsen entro 4 settimane (decreto n. 483/2026, § 6 e § 10).

Obblighi per ruolo

I fabbricanti progettano, fabbricano e documentano secondo gli allegati, fanno eseguire la valutazione della conformità, appongono il marchio π, conservano la documentazione tecnica, adottano azioni correttive e informano le autorità quando le attrezzature presentano un rischio, documentano ogni caso di questo tipo, rispondono alle richieste motivate in una lingua comprensibile all’autorità e forniscono agli operatori solo informazioni conformi (art. 4). I mandatari agiscono in base a un mandato che non può includere gli obblighi di progettazione, fabbricazione, documentazione o marcatura e che deve comprendere almeno la conservazione della documentazione tecnica, la risposta alle richieste motivate e la cooperazione con le autorità; la loro identità e il loro indirizzo compaiono sul certificato di conformità (art. 5). Gli importatori verificano la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, il marchio π e il certificato di conformità del fabbricante prima di immettere le attrezzature sul mercato, aggiungono i propri dati di contatto nel certificato o con esso, proteggono la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, conservano una copia della documentazione tecnica e adottano azioni correttive (art. 6). I distributori verificano il marchio π, il certificato di conformità e l’indirizzo di contatto dell’importatore prima di mettere le attrezzature a disposizione, le proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 7). I proprietari non devono mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritengono non conformi, anche per quanto riguarda l’ispezione periodica, e proteggono la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto (art. 8); gli operatori possono utilizzare solo attrezzature conformi e devono informare il proprietario e le autorità di un rischio (art. 9). L’articolo 8 non si applica ai privati che utilizzano le attrezzature per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive (art. 8, paragrafo 4). Ogni operatore economico deve, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni i propri fornitori e i propri clienti (art. 11).

Procedure di emergenza dal 2026

La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano soltanto se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, mentre l’articolo 33 quater, paragrafo 7, continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità (art. 33 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande relative a tali attrezzature, indipendentemente dal fatto che siano state presentate prima o dopo l’attivazione, senza costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la propria capacità di prova (art. 33 ter). Uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche elencate per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva è stata dimostrata secondo le procedure indicate nell’autorizzazione; la Commissione ne è informata immediatamente e adotta un atto di esecuzione che estende l’autorizzazione a tutta l’Unione, dopodiché le attrezzature devono recare l’informazione che sono immesse sul mercato come bene rilevante per la crisi, in modo chiaro e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro (art. 33 quater, paragrafi da 1 a 4). Fabbricanti e importatori dichiarano la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità; l’autorizzazione stabilisce le procedure di dimostrazione, i requisiti di tracciabilità, una data di cessazione che non può andare oltre la modalità di emergenza, i requisiti di valutazione continua della conformità e le misure da adottare al termine della modalità; tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 non si applica loro, e le autorità di vigilanza del mercato conservano tutti i poteri correttivi e restrittivi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 33 quater, paragrafi da 5 a 8). La vigilanza del mercato per le attrezzature elencate è resa prioritaria, coordinata attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, con il massimo impegno per l’assistenza reciproca, compresi gruppi di esperti e capacità di prova (art. 33 quinquies). In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, informa la Commissione e gli altri Stati membri e dà priorità alla vigilanza, e le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 483/2026, § 7 e § 8).

Applicazione e sanzioni

Gli articoli 16 e 30 rinviano ancora al regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo III, articoli da 15 a 29, è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, paragrafi 1 e 2, allegato I punto 37 e allegato III). Quando le autorità di uno Stato membro hanno agito ai sensi delle norme sulla vigilanza del mercato o hanno motivo sufficiente di ritenere che le attrezzature presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell’interesse pubblico, le valutano rispetto a tutti i requisiti della direttiva, con la cooperazione degli operatori economici come necessario, compreso l’accesso ai locali e ai campioni; se non sono conformi, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio e informano l’organismo notificato interessato (art. 30, paragrafo 1). Quando la non conformità non è limitata al loro territorio, informano la Commissione e gli altri Stati membri; quando l’operatore non agisce, adottano provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano le attrezzature e ne danno notifica, precisando se la non conformità è dovuta a un difetto delle attrezzature o a carenze nelle norme o nei codici tecnici richiamati negli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 30, paragrafi da 2 a 6). Un provvedimento al quale nessuno Stato membro né la Commissione solleva obiezioni entro due mesi è ritenuto giustificato (art. 30, paragrafo 7). Le obiezioni avviano la procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione decide se il provvedimento nazionale è giustificato, nel qual caso tutti gli Stati membri ritirano le attrezzature, e altrimenti lo Stato membro revoca il proprio provvedimento (art. 31). Le attrezzature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 32), e la non conformità formale — un marchio π apposto in violazione degli articoli 12, 13, 14 o 15, l’assenza del marchio π, una documentazione tecnica non disponibile o non completa, o qualsiasi mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva — deve cessare, in mancanza di che le attrezzature sono limitate, vietate, richiamate o ritirate (art. 33).

Le sanzioni sono nazionali. L’articolo 14, paragrafo 7, impone agli Stati membri di garantire la corretta attuazione delle norme sul marchio π, di intervenire contro l’uso improprio e di prevedere sanzioni per le violazioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituire un deterrente efficace contro l’uso improprio. La direttiva è inoltre il punto 15 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, relativo alla normativa priva di disposizioni sulle sanzioni, quindi l’articolo 41 di tale regolamento aggiunge l’obbligo generale di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni che comportano obblighi per gli operatori economici. In Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 attua la direttiva riproducendola come allegato 1 e punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che siano dovute pene più severe in base ad altre leggi, le violazioni del suo § 4, del § 7, comma 3, sulle informazioni e sull’etichettatura in danese o in inglese dei beni rilevanti per la crisi e delle disposizioni dell’allegato 1, nonché l’inosservanza di decisioni, ordini e divieti, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capo 5 del codice penale (decreto n. 483/2026, § 11). La legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 6, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori e di porre fine alla pubblicità ingannevole, divieti, ordini di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere, e sanzioni pecuniarie. La disposizione della legge sui prodotti sulla marcatura (§ 15) riguarda soltanto la marcatura CE, che le attrezzature a pressione trasportabili non recano; un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15 costituisce invece una violazione dell’allegato 1 del decreto, punibile con una sanzione pecuniaria ai sensi del suo § 11, comma 1, punto 1, e l’autorità di controllo agisce mediante gli ordini e i divieti generali dei §§ 14 e 16 della legge sui prodotti. Il decreto stesso prevede soltanto sanzioni pecuniarie (§ 11). La disposizione sanzionatoria della legge sui prodotti può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o morte, reiterazione o violazioni sistematiche a scopo di lucro — ma soltanto per i reati elencati al § 37, comma 1, punti 1 e da 3 a 10, cioè le violazioni dei requisiti di prodotto della legge stessa, dell’obbligo di fornire informazioni e accesso all’autorità di controllo e delle sue decisioni, nei settori di prodotti contemplati dal § 2, comma 1, punti da 1 a 11 o da 13 a 43; le attrezzature a pressione trasportabili sono il settore di prodotti n. 6 e rientrano quindi in tale fascia. Essa non si estende alle violazioni delle norme proprie del decreto, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono applicarsi in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5 (LBK n. 22/2026, § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 e § 37; decreto n. 483/2026, § 11; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, paragrafo 5). La Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti (LBK n. 22/2026, § 9, stk. 1 e 2; decreto n. 483/2026; Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle regole e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina sulla Sikkerhedsstyrelsen). Le norme di trasporto in sé — l’ADR su strada, il RID per ferrovia e l’ADN sulle vie navigabili interne — sono fatte rispettare dalle autorità dei trasporti e della gestione delle emergenze e non dall’autorità di controllo dei prodotti.

Guide correlate

Come La aiuta Conphora

Conphora monitora la direttiva 2010/35/UE, gli allegati della direttiva 2008/68/CE che recano l’ADR, il RID e l’ADN e le direttive delegate che li aggiornano, nonché i decreti danesi, e confronta le Sue attrezzature a pressione trasportabili con la definizione dell’articolo 2, le sostanze dell’allegato I, le esclusioni e le tre situazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, segnalando le lacune nella valutazione della conformità, nel certificato di conformità, nella documentazione tecnica, nel marchio π e nel numero dell’organismo notificato e negli intervalli di ispezione prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a conservare la documentazione e le registrazioni decennali di fornitori e clienti, combina il fascicolo TPED con le altre dichiarazioni di cui le stesse attrezzature possono avere bisogno e La avvisa quando cambiano le edizioni dell’ADR, del RID e dell’ADN richiamate dalla direttiva 2008/68/CE, quando un decreto danese si sposta o quando l’attivazione di una modalità di emergenza riguarda le Sue attrezzature.

Scopra come funziona Conphora · Consulti i piani e i prezzi

Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva lungo l’intero ciclo di vita delle attrezzature, non solo al momento della vendita: l’articolo 2, punto 26, definisce la vigilanza del mercato come le attività e i provvedimenti volti ad assicurare che le attrezzature a pressione trasportabili siano conformi, durante il loro ciclo di vita, alla direttiva 2008/68/CE e alla presente direttiva; gli articoli 16 e 30 citano ancora il regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo III, articoli da 15 a 29, è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato. La direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quindi per le attrezzature a pressione trasportabili l’obbligo di avere un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile del prodotto non discende da tale articolo; essa è invece elencata al punto 15 dell’allegato II dello stesso regolamento, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, e pertanto l’articolo 41 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le relative violazioni. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto n. 483 del 28 maggio 2026 sulla costruzione delle attrezzature a pressione trasportabili (bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr), che riproduce la direttiva, come modificata, nel suo allegato 1, si fonda sulla legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) e dal 30 maggio 2026 ha sostituito il decreto n. 685 del 10 giugno 2013; la legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 6 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, compito svolto dal 1° dicembre 2018 dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti. L’Erhvervsstyrelsen designa inoltre gli organismi notificati danesi sulla base dell’accreditamento DANAK, tratta i reclami contro le loro decisioni entro 4 settimane, rilascia le autorizzazioni di emergenza dell’articolo 33 quater e dà priorità alla vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 33 quinquies. Gli strumenti sono la valutazione delle attrezzature che presentano un rischio, l’azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine proporzionato al rischio, i provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione quando l’operatore non agisce, l’ordine di porre fine a una non conformità formale, come un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15, l’assenza del marchio π o una documentazione tecnica mancante o incompleta, e le sanzioni nazionali, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi.

La direttiva lascia le sanzioni agli Stati membri. L’articolo 14, paragrafo 7, impone loro di garantire la corretta attuazione delle norme che disciplinano il marchio π, di intervenire in caso di uso improprio del marchio e di prevedere sanzioni per le violazioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituire un deterrente efficace contro l’uso improprio. Poiché la direttiva è elencata al punto 15 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, l’articolo 41 di tale regolamento impone inoltre agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni che comportano obblighi per gli operatori economici. La via dell’applicazione passa per gli articoli da 30 a 33: le autorità di vigilanza del mercato valutano le attrezzature che hanno motivo sufficiente di ritenere presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell’interesse pubblico, impongono all’operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare le attrezzature o di richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio, informano l’organismo notificato interessato e, se l’operatore non agisce, adottano provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione sul loro mercato nazionale, ritirano o richiamano le attrezzature e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri; un provvedimento al quale nessuno Stato membro né la Commissione solleva obiezioni entro due mesi è ritenuto giustificato e le controversie seguono la procedura di salvaguardia dell’Unione. Le attrezzature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo, e la non conformità formale, ossia un marchio π apposto in violazione degli articoli 12, 13, 14 o 15, l’assenza del marchio π, una documentazione tecnica non disponibile o non completa, o qualsiasi mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva, deve cessare, in mancanza di che le attrezzature sono limitate, vietate, richiamate o ritirate. In Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che siano dovute pene più severe in base ad altre leggi, le violazioni del suo § 4 sull’immissione sul mercato, la messa a disposizione e l’uso, del § 7, comma 3, sulle informazioni e sull’etichettatura in danese o in inglese dei beni rilevanti per la crisi e della direttiva riprodotta nel suo allegato 1, nonché l’inosservanza di decisioni, ordini o divieti, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capo 5 del codice penale; la legge sui prodotti elenca la direttiva come settore di prodotti n. 6 e attribuisce all’autorità di controllo ordini di avvertire gli utilizzatori e di porre fine alla pubblicità ingannevole, divieti, ordini di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere, e sanzioni pecuniarie. La disposizione della legge sui prodotti sulla marcatura (§ 15) riguarda soltanto la marcatura CE, che le attrezzature a pressione trasportabili non recano; un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15 costituisce invece una violazione dell’allegato 1 del decreto, punibile con una sanzione pecuniaria ai sensi del suo § 11, comma 1, punto 1, e l’autorità di controllo agisce mediante gli ordini e i divieti generali dei §§ 14 e 16 della legge sui prodotti. Il decreto stesso prevede soltanto sanzioni pecuniarie (§ 11). La disposizione sanzionatoria della legge sui prodotti può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o morte, reiterazione o violazioni sistematiche a scopo di lucro — ma soltanto per i reati elencati al § 37, comma 1, punti 1 e da 3 a 10, cioè le violazioni dei requisiti di prodotto della legge stessa, dell’obbligo di fornire informazioni e accesso all’autorità di controllo e delle sue decisioni, nei settori di prodotti contemplati dal § 2, comma 1, punti da 1 a 11 o da 13 a 43; le attrezzature a pressione trasportabili sono il settore di prodotti n. 6 e rientrano quindi in tale fascia. Essa non si estende alle violazioni delle norme proprie del decreto, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono applicarsi in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5. L’autorità di controllo è l’Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning prosegue dal gennaio 2026 i compiti della Sikkerhedsstyrelsen; l’Arbejdstilsynet resta responsabile delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate su misura e di quelle importate per le attività offshore di petrolio e gas.

Fonte · Art. 14(7), Art. 30, Art. 31, Art. 32 and Art. 33Fonte · Art. 4(5), Art. 39(1) and (2), Art. 41, Annex I point 37, Annex II point 15 and Annex IIIFonte · § 4, § 7, § 11 and § 12Fonte · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 and § 37FonteFonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per TPED, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato

    La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato della direttiva 2010/35/UE del 30 maggio 2026, dell’atto di base, della direttiva (UE) 2024/2749, del testo consolidato della direttiva 2008/68/CE del 12 maggio 2026, della direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del regolamento (UE) 2019/1020, della direttiva 2014/68/UE, dei decreti danesi n. 685 del 10 giugno 2013 e n. 483 del 28 maggio 2026, della legge sui prodotti e delle pagine della Sikkerhedsstyrelsen. Diverse affermazioni della guida precedente sono corrette: le regole tecniche provengono dai capitoli 6.2 e 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e non dall’ADR, dal RID e dall’ADN in astratto, e tali allegati rinviano alle edizioni del 1° gennaio 2025 dalla direttiva delegata (UE) 2025/149; le esclusioni esatte dell’articolo 2, punto 1, e le sei sostanze dell’allegato I sostituiscono la precedente descrizione generale del campo di applicazione; sono indicate le regole sul marchio π degli articoli 14 e 15, comprese le altezze minime di 5 mm e 2,5 mm; l’affermazione precedente secondo cui la direttiva abrogata era la sola direttiva 1999/36/CE è corretta in cinque direttive abrogate; sono aggiunte le date di applicazione scaglionate del 1° luglio 2011, del 1° gennaio 2012 e del 1° luglio 2013; l’affermazione precedente secondo cui la Sikkerhedsstyrelsen è l’autorità competente è corretta in Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo tramite il suo dipartimento Markedsovervågning, con l’Arbejdstilsynet per le attrezzature su misura e offshore; il decreto danese di attuazione è il decreto n. 483 del 28 maggio 2026; e il riferimento alla vigilanza del mercato negli articoli 16 e 30 è letto come riferito al regolamento (UE) 2019/1020.

    Fonte · Art. 1, Art. 2, Art. 12 to Art. 15, Art. 39, Art. 42 and Annexes I to III
  2. Si applica

    Si applicano le procedure di emergenza; in vigore il decreto danese n. 483/2026

    Gli Stati membri applicano dal 30 maggio 2026 le misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/2749, quindi le procedure del capo 5 bis per le attrezzature a pressione trasportabili rilevanti per la crisi possono essere attivate dalla Commissione durante una modalità di emergenza del mercato interno. In Danimarca entra in vigore il decreto n. 483 del 28 maggio 2026, che abroga il decreto n. 685 del 10 giugno 2013, colloca le norme danesi sotto la legge sui prodotti, sostituisce l’Arbejdstilsynet con l’Erhvervsstyrelsen come autorità che designa e vigila sugli organismi notificati e tratta i reclami, aggiunge i § 7 e § 8 sulle procedure di emergenza con etichettatura in danese o in inglese e ripropone la direttiva, come modificata, nell’allegato 1.

    Fonte · Art. 11(2)Fonte · § 6, § 7, § 8, § 12 and § 13
  3. Si applica

    Le edizioni del 1° gennaio 2025 di ADR, RID e ADN diventano la base tecnica

    La direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, ha sostituito la sezione I.1 dell’allegato I, la sezione II.1 dell’allegato II e la sezione III.1 dell’allegato III della direttiva 2008/68/CE con l’ADR, il RID e l’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025, e gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2025. Poiché la direttiva 2010/35/UE definisce la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, l’ispezione periodica e intermedia e i controlli eccezionali per rinvio a tali allegati, il contenuto di ciascuno di questi obblighi si è spostato con essi.

    Fonte · Art. 1 and Art. 2Fonte · Annex I Section I.1, Annex II Section II.1 and Annex III Section III.1
  4. Modifica

    Pubblicata la rettifica della direttiva (UE) 2024/2749

    Rettifica della direttiva (UE) 2024/2749, pubblicata nella GU L, 2025/90340 del 22 aprile 2025. È una rettifica della versione inglese e corregge un solo punto di questa direttiva: nell’articolo 33 quater, paragrafo 9, inserito nella direttiva 2010/35/UE, il rinvio alle procedure di valutazione della conformità è stato corretto da «articolo 18» ad «articolo 12», che è la disposizione di questa direttiva sulla conformità. Compare come indicazione C1 all’articolo 33 quater, paragrafo 9, del testo consolidato.

    Fonte · amendment table and the C1 mark at Art. 33c(9)
  5. Modifica

    Entra in vigore la direttiva (UE) 2024/2749

    La direttiva del 9 ottobre 2024, pubblicata nella GU L l’8 novembre 2024, aggiunge all’articolo 2 della direttiva 2010/35/UE le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e inserisce il capo 5 bis, articoli da 33 bis a 33 quinquies, sulla priorità della valutazione della conformità, sulle autorizzazioni nazionali senza le procedure degli organismi notificati, sulla vigilanza del mercato resa prioritaria e sull’assistenza reciproca durante una modalità di emergenza del mercato interno, insieme alla procedura di comitato dell’articolo 38 bis; recepimento entro il 29 maggio 2026.

    Fonte · Art. 3, Art. 11 and Art. 12
  6. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008

    Il capo III, articoli da 15 a 29, del regolamento (CE) n. 765/2008, citato dagli articoli 16 e 30 della direttiva, è soppresso, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato; la direttiva è inoltre elencata al punto 15 del suo allegato II, tra gli atti della normativa di armonizzazione dell’Unione privi di disposizioni sulle sanzioni, quindi l’articolo 41 del regolamento impone sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, quindi l’obbligo del regolamento di avere un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile del prodotto non discende da tale articolo per le attrezzature a pressione trasportabili.

    Fonte · Art. 4(5), Art. 39(1) and (2), Art. 41, Art. 44, Annex I point 37, Annex II point 15 and Annex III
  7. Si applica

    La Sikkerhedsstyrelsen assume il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili in Danimarca

    Dal 1° dicembre 2018 la Sikkerhedsstyrelsen è responsabile della vigilanza generale del mercato sulle attrezzature a pressione trasportabili; secondo la guida dell’autorità di controllo sulle attrezzature a pressione, l’Arbejdstilsynet mantiene la responsabilità delle attrezzature fabbricate su ordinazione e di quelle importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas contemplate dalla legge sulla sicurezza offshore — per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

    FonteFonte
  8. Si applica

    La direttiva si applica alle attrezzature per UN 1745, UN 1746 e UN 2495; in vigore il decreto danese n. 685/2013

    Gli Stati membri dovevano applicare le disposizioni di recepimento ai recipienti a pressione, alle relative valvole e agli altri accessori utilizzati per il trasporto di pentafluoruro di bromo, trifluoruro di bromo e pentafluoruro di iodio al più tardi dal 1° luglio 2013. In Danimarca il decreto n. 685 del 10 giugno 2013 è entrato in vigore lo stesso giorno, riproducendo la direttiva come suo allegato 1 e abrogando il decreto n. 732 del 27 giugno 2011.

    Fonte · Art. 42(4) and Annex IFonte · § 1 and § 11
  9. Si applica

    La direttiva 2010/35/UE sostituisce le cinque direttive precedenti

    Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di recepimento entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011, con i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE da intendersi fatti alla presente direttiva. I certificati CEE di approvazione del modello rilasciati ai sensi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE e i certificati CE di esame del progetto rilasciati ai sensi della direttiva 1999/36/CE sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo degli allegati della direttiva 2008/68/CE e seguono le loro norme di riconoscimento a durata limitata, e le valvole e gli accessori marcati ai sensi della direttiva 97/23/CE conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/36/CE possono ancora essere utilizzati.

    Fonte · Art. 39, Art. 40 and Art. 42(1)
  10. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 2010/35/UE

    Adottata il 16 giugno 2010 sulla base dell’articolo 91 TFUE per aggiornare la direttiva 1999/36/CE alla luce della direttiva 2008/68/CE e del quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE, e pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri avevano tempo fino al 30 giugno 2011 per recepirla, fino al 1° gennaio 2012 per applicare l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), e fino al 1° luglio 2013 per applicarla alle attrezzature per UN 1745, UN 1746 e UN 2495.

    Fonte · recitals 1 to 6, Art. 42 and Art. 43

Le domande più frequenti su TPED

Da quando si applica la direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili?

La direttiva è stata adottata il 16 giugno 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 giugno 2010 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2010, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le leggi di recepimento entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011, con i riferimenti alla direttiva 1999/36/CE da intendersi fatti alla presente direttiva. Due date successive completano il quadro: l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), ossia il certificato di accreditamento nella domanda di notifica, doveva essere applicato al più tardi dal 1° gennaio 2012, e le norme dovevano essere applicate ai recipienti a pressione, alle valvole e agli accessori per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 al più tardi dal 1° luglio 2013. La direttiva (UE) 2024/2749 ha poi aggiunto le procedure di emergenza, recepite entro il 29 maggio 2026 e applicate dal 30 maggio 2026.

Fonte · Art. 39, Art. 42 and Art. 43Fonte · Art. 11 and Art. 12
Le mie attrezzature rientrano nella TPED?

La direttiva contempla tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, nonché le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli e le relative valvole e altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8, quando le attrezzature sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi elencate nell’allegato I, che sono i sei numeri UN 1051, 1052, 1745, 1746, 1790 e 2495. Le cartucce di gas UN 2037 sono espressamente incluse. Sono espressamente esclusi gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 di tali allegati e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3. La direttiva non si applica nemmeno alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state rivalutate, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi.

Fonte · Art. 1(2) to (4), Art. 2, point (1), and Annex I
Che cos’è il marchio π e in che cosa si distingue dalla marcatura CE?

Il marchio π indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti di valutazione della conformità applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva, ed è l’unico marchio che attesta tale conformità ai fini della direttiva; le attrezzature soggette alla TPED non recano la marcatura CE ai sensi di questa direttiva. Può essere apposto solo dal fabbricante oppure, in caso di rivalutazione, secondo quanto previsto dall’allegato III, e per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE dall’organismo notificato o sotto la sua sorveglianza. Deve rispettare le proporzioni del disegno graduato dell’articolo 15, paragrafo 1, avere un’altezza di almeno 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm, essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili con funzione diretta di sicurezza prima che siano immesse sul mercato, e deve essere seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali. Sono vietati i marchi che possano indurre in errore i terzi circa il suo significato o la sua forma.

Fonte · Art. 2, point (16), Art. 14 and Art. 15
Chi esegue le ispezioni periodiche e intermedie e che cosa accade se una bombola è scaduta?

L’ispezione periodica, l’ispezione intermedia e il controllo eccezionale sono definiti per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE, che stabiliscono sia le procedure sia gli intervalli, e sono eseguiti dagli organismi notificati ai sensi della direttiva secondo i termini della loro notifica. Le attrezzature che recano già il marchio π o i marchi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE restano soggette a tali controlli per tutta la loro vita utile e devono inoltre rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate. La data dell’ispezione periodica o, se del caso, intermedia è apposta insieme al numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile. Il proprietario che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi a tali allegati, compresi i requisiti di ispezione periodica, non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, e l’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi; un recipiente scaduto non può quindi essere legittimamente riempito o utilizzato finché non sia stato nuovamente ispezionato. I rapporti delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie e dei controlli eccezionali rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri.

Fonte · Art. 2, points (18) to (20), Art. 8(1), Art. 9(1), Art. 12(2) and (3), Art. 15(7) and Art. 26(1)
Come funziona la rivalutazione della conformità per bombole e cisterne più vecchie?

La rivalutazione della conformità è la procedura intrapresa su richiesta del proprietario o dell’operatore per la valutazione successiva di attrezzature fabbricate e immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (1° luglio 2001, oppure 1° luglio 2005 per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne), ed è stabilita dall’allegato III. Il proprietario o l’operatore fornisce a un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che identificano con precisione le attrezzature, tra cui origine, regole di progettazione e, per le bombole di acetilene, dettagli del materiale poroso, insieme a eventuali restrizioni d’uso prescritte e a eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni. Sulla base di tali informazioni e, se del caso, di ulteriori ispezioni, l’organismo valuta se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE. Se il risultato è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte a un’ispezione periodica; se questa è superata, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica, o sotto la sua sorveglianza, seguito dal suo numero di identificazione, e viene rilasciato un certificato di rivalutazione. Per i recipienti a pressione fabbricati in serie, uno Stato membro può consentire la rivalutazione dei singoli recipienti da parte dell’organismo notificato per l’ispezione periodica, una volta che il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo, che deve precisare che non autorizza la fabbricazione.

Fonte · Art. 2, point (17), Art. 13 and Annex III, points 1 to 8
Chi fa rispettare la TPED in Danimarca?

La direttiva è attuata dal decreto n. 483 del 28 maggio 2026 sulla costruzione delle attrezzature a pressione trasportabili, in vigore dal 30 maggio 2026, che riproduce la direttiva, come modificata, nel suo allegato 1 e ha sostituito il decreto n. 685 del 10 giugno 2013. Il decreto si fonda sulla legge sui prodotti, che elenca la direttiva come settore di prodotti n. 6 e designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo; la Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti. L’Erhvervsstyrelsen designa gli organismi notificati danesi, che devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate dalla DANAK per il compito e conformi agli articoli 20, 21, 26, 27 e 29 della direttiva, ne cura la vigilanza, tratta i reclami contro le loro decisioni entro 4 settimane, può consentire la rivalutazione semplificata dei recipienti fabbricati in serie e rilascia le autorizzazioni di emergenza. Le norme sul trasporto su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne sono invece fatte rispettare dalle autorità dei trasporti e della gestione delle emergenze, non dall’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · § 1, § 3, § 5, § 6, § 7, § 10, § 12 and § 13Fonte · § 2, stk. 1, nr. 6, § 9 and § 37FonteFonte
Che cosa ha cambiato la direttiva (UE) 2024/2749 per le attrezzature a pressione trasportabili?

Ha aggiunto all’articolo 2 le definizioni di beni rilevanti per la crisi e di modalità di emergenza del mercato interno e ha inserito il capo 5 bis, articoli da 33 bis a 33 quinquies, insieme a una procedura di comitato all’articolo 38 bis che si avvale del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE. Le misure si applicano soltanto se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata. Gli organismi notificati danno allora priorità alle domande relative a tali attrezzature senza costi aggiuntivi sproporzionati e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la capacità di prova; uno Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità è stata dimostrata secondo quanto prescritto dall’autorizzazione; la Commissione può estendere l’autorizzazione a tutta l’Unione, nel qual caso le attrezzature devono recare l’informazione che sono immesse sul mercato come bene rilevante per la crisi; tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 sulla libera circolazione non si applica loro; e la vigilanza del mercato per le attrezzature elencate è resa prioritaria con assistenza reciproca tra le autorità. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento dal 30 maggio 2026.

Fonte · Art. 3 and Art. 11Fonte · Art. 2, points (27) and (28), Art. 33a to Art. 33d and Art. 38a
I proprietari e gli operatori di bombole per gas hanno obblighi propri?

Sì. La direttiva è insolita tra le direttive sui prodotti perché pone obblighi su chi possiede e utilizza le attrezzature, non soltanto su chi le immette sul mercato. Il proprietario non deve mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritiene o ha motivo di ritenere non conformi agli allegati della direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti di ispezione periodica, finché non siano state rese conformi, deve informare il fabbricante, l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato quando presentano un rischio, deve documentare tali casi e le misure correttive, deve evitare che le condizioni di stoccaggio e trasporto ne compromettano la conformità e può fornire agli operatori solo informazioni conformi. L’operatore, ossia chiunque riempia, stocchi temporaneamente in relazione al trasporto, svuoti o riempia di nuovo le attrezzature, può utilizzare solo attrezzature conformi e deve informare il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato quando le attrezzature presentano un rischio. Entrambi sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico e devono identificare i propri fornitori e clienti per almeno 10 anni. L’articolo 8 non si applica ai privati che utilizzano le attrezzature per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive.

Fonte · Art. 2, points (5), (12), (13) and (14), Art. 8, Art. 9 and Art. 11

Segua TPED: una e-mail a settimana quando cambia

Rettifiche, orientamenti, tendenze di Safety Gate e nuovi articoli sui regolamenti che segue. Nient’altro.

Fonti

  1. Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02010L0035-20260530
  2. Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, come pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0035
  3. Informazioni documentali, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32010L0035 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010L0035
  4. Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, testo consolidato del 12 maggio 2026, i cui allegati recano l’ADR, il RID e l’ADN (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02008L0068-20260512
  5. Trasporto interno di merci pericolose, sintesi della direttiva 2008/68/CE (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html
  6. Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione che introduce negli allegati della direttiva 2008/68/CE le edizioni del 1° gennaio 2025 dell’ADR, del RID e dell’ADN (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0149
  7. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749
  8. Direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, abrogata dal 1° luglio 2011 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31999L0036
  9. Decisione 2001/107/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2003 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001D0107
  10. Decisione 2003/525/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2005 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003D0525
  11. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  12. Banca dati degli organismi notificati, Single Market Compliance Space (Commissione europea) https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies/notified-body-list
  13. Bekendtgørelse nr. 483 af 28. maj 2026 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/483
  14. Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr, abrogato dal 30 maggio 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/685
  15. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  16. Regler for transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-transportabelt-trykbaerende-udstyr
  17. Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/vejledninger/kontrol-transportabelt-trykbaerende-udstyr
  18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

Informazioni su questa guida

Rivista da
Conphora compliance team, Redattori di conformità, Conphora
Rivista il
24 settembre 2026
Prossima revisione
13 marzo 2027
Cita questa pagina
Conphora (2026). TPED: Direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (Direttiva 2010/35/UE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tped/
Rivista il
Demo Company

See TPED handled end to end

Thirteen products, the documents retailers ask for, supplier requests and this year's deadlines — a complete, read-only example. Open it with a free account; no card, no trial clock.

Free account · no card · opens in the Demo Company