La TPED in parole semplici
La direttiva sulle attrezzature a pressione trasportabili (TPED), formalmente direttiva 2010/35/UE, è la normativa dell’Unione per i recipienti e le cisterne che trasportano merci pericolose sotto pressione. Stabilisce norme dettagliate sulle attrezzature a pressione trasportabili per migliorarne la sicurezza e garantirne la libera circolazione nell’Unione (art. 1, paragrafo 1). Ciò che la distingue dalle altre normative sulle attrezzature a pressione è che non contiene requisiti tecnici propri. Tutto ciò che è tecnico — costruzione, prove, valutazione della conformità, documentazione tecnica, ispezione periodica, ispezione intermedia, controlli eccezionali e qualifica degli organismi di ispezione — è definito per rinvio agli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, ossia alla sezione I.1 dell’allegato I (l’ADR per la strada), alla sezione II.1 dell’allegato II (il RID per la ferrovia) e alla sezione III.1 dell’allegato III (l’ADN per le vie navigabili interne) (art. 2, punti 2 e da 15 a 22). Dopo la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, che gli Stati membri dovevano applicare entro il 30 giugno 2025, tali sezioni rinviano all’ADR, al RID e all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2025, quindi il contenuto tecnico vigente cambia secondo il ciclo internazionale mentre il numero della direttiva resta lo stesso.
La direttiva ha sostituito la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, adottata il 29 aprile 1999 come primo passo per migliorare la sicurezza dei trasporti di queste attrezzature, e l’ha allineata sia alla direttiva 2008/68/CE, che aveva esteso gli accordi internazionali al traffico nazionale, sia al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti della decisione n. 768/2008/CE (considerando da 1 a 6). È stata adottata il 16 giugno 2010, pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2010; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 30 giugno 2011, e le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE — cinque atti in tutto — sono state abrogate con effetto dal 1° luglio 2011 (art. 39, art. 42 e art. 43). La direttiva (UE) 2024/2749 ha aggiunto il capo 5 bis sulle procedure di emergenza, in vigore dal 28 novembre 2024 e applicato dagli Stati membri dal 30 maggio 2026 (direttiva (UE) 2024/2749, art. 3, art. 11 e art. 12).
Testo ufficiale Legga la direttiva su EUR-Lex: testo consolidato del 30 maggio 2026 (CELEX 02010L0035-20260530), che incorpora la direttiva (UE) 2024/2749 e la rettifica del 2025; l’atto originale (CELEX 32010L0035) e la pagina di informazioni documentali riportano la modifica e l’abrogazione delle cinque direttive precedenti. I requisiti tecnici si trovano nel testo consolidato della direttiva 2008/68/CE.
Campo di applicazione
Per attrezzature a pressione trasportabili si intendono due famiglie di dispositivi. La prima comprende tutti i recipienti a pressione, le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE — le bombole per gas e i recipienti analoghi disciplinati dalle norme sul trasporto. La seconda comprende le cisterne, i veicoli-batteria e i carri-batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), le relative valvole e, ove opportuno, altri accessori, come contemplati dal capitolo 6.8 di tali allegati. Entrambe rientrano nel campo soltanto quando le attrezzature sono utilizzate conformemente agli allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con le cifre 6 e 7 nel codice di classificazione, e per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi specificate nell’allegato I della direttiva (art. 2, punto 1).
L’allegato I elenca sei numeri UN esterni alla classe 2: UN 1051 acido cianidrico stabilizzato con meno del 3 % di acqua (classe 6.1), UN 1052 fluoruro di idrogeno anidro (classe 8), UN 1745 pentafluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1746 trifluoruro di bromo (classe 5.1), UN 1790 acido fluoridrico con più dell’85 % di fluoruro di idrogeno (classe 8) e UN 2495 pentafluoruro di iodio (classe 5.1); le voci per UN 1745, UN 1746 e UN 2495 escludono il trasporto in cisterne (allegato I). La definizione traccia poi i propri confini: le cartucce di gas UN 2037 sono incluse, mentre sono esclusi gli aerosol UN 1950, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi respiratori, gli estintori UN 1044, le attrezzature esentate ai sensi del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e quelle esentate dalle norme di costruzione e di prova degli imballaggi in base alle disposizioni speciali del capitolo 3.3 di tali allegati (art. 2, punto 1).
L’articolo 1, paragrafo 2, definisce poi tre situazioni contemplate dalla direttiva, e contano quanto le attrezzature stesse. Essa si applica alle attrezzature nuove che non recano i marchi di conformità delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, ai fini della loro messa a disposizione sul mercato; alle attrezzature che recano i marchi della presente direttiva o di quelle quattro, ai fini delle loro ispezioni periodiche, ispezioni intermedie, controlli eccezionali e dell’uso; e alle attrezzature che non recano i marchi della direttiva 1999/36/CE, ai fini della rivalutazione della conformità. Non si applica alle attrezzature immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state rivalutate, né alle attrezzature utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi effettuato conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE (art. 1, paragrafi 3 e 4). Le attrezzature che non sono attrezzature a pressione trasportabili ricadono altrove: la direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione esclude dal proprio campo di applicazione le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE, quindi i recipienti fissi, le tubazioni e i complessi seguono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i semplici recipienti saldati per aria o azoto seguono la direttiva 2014/29/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, paragrafo 2, lettera s)).
Gli obblighi ricadono su sei tipi di soggetti. Fabbricante, mandatario, importatore e distributore sono la catena nota, ma la direttiva aggiunge il proprietario, ossia qualsiasi persona stabilita nell’Unione che possiede le attrezzature, e l’operatore, ossia qualsiasi persona stabilita nell’Unione che le utilizza, dove per utilizzo si intende il riempimento, lo stoccaggio temporaneo connesso al trasporto, lo svuotamento e il riempimento successivo (art. 2, punti 5 e da 8 a 13). Tutti e sei sono operatori economici quando agiscono nell’ambito di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a pagamento o a titolo gratuito (art. 2, punto 14), e un importatore o un distributore che immette attrezzature sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica attrezzature già sul mercato in modo tale da poterne alterare la conformità, è considerato fabbricante (art. 10). Gli Stati membri possono stabilire requisiti in loco per lo stoccaggio a medio o lungo termine o per l’uso in loco, ma non possono aggiungere requisiti per le attrezzature in sé (art. 3).
Che cosa deve fare
Valutazione della conformità rispetto agli allegati della direttiva 2008/68/CE
I fabbricanti devono assicurarsi, al momento dell’immissione sul mercato, che le attrezzature siano state progettate, fabbricate e documentate conformemente ai requisiti degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva (art. 4, paragrafo 1), e conservare la documentazione tecnica specificata in tali allegati per il periodo ivi indicato (art. 4, paragrafo 3). Le attrezzature nuove ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono rispettare i requisiti pertinenti di valutazione della conformità, ispezione periodica, ispezione intermedia e controlli eccezionali di tali allegati e dei capi 3 e 4 della direttiva; le attrezzature ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che recano già un marchio di conformità, devono rispettare le specifiche della documentazione secondo cui sono state fabbricate e restare nel regime di ispezione (art. 12, paragrafi 1 e 2). I certificati di valutazione della conformità e di rivalutazione della conformità e i rapporti delle ispezioni periodiche, delle ispezioni intermedie e dei controlli eccezionali rilasciati da un organismo notificato sono validi in tutti gli Stati membri, e per le parti smontabili di attrezzature ricaricabili può essere eseguita una valutazione della conformità separata (art. 12, paragrafo 3).
Il marchio π
Le attrezzature che hanno superato la valutazione della conformità recano il marchio π, che indica la conformità ai requisiti applicabili di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva (art. 2, punto 16). È apposto soltanto dal fabbricante oppure, nei casi di rivalutazione, secondo quanto previsto dall’allegato III, e per le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE dall’organismo notificato o sotto la sua sorveglianza; può essere apposto soltanto sulle attrezzature che soddisfano tali requisiti o i requisiti di rivalutazione dell’articolo 13, e su nessun’altra attrezzatura (art. 14, paragrafi 1 e 2). Apponendolo o facendolo apporre, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili, e ai fini della direttiva esso è l’unico marchio che attesta tale conformità (art. 14, paragrafi 3 e 4). Sono vietati i marchi, i segni e le iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma del marchio π, e ogni altro marchio deve lasciarne intatte la visibilità, la leggibilità e il significato (art. 14, paragrafo 5). Le parti smontabili di attrezzature ricaricabili con funzione diretta di sicurezza devono a loro volta recare il marchio π (art. 14, paragrafo 6).
Le modalità sono nell’articolo 15. Il marchio è costituito dal simbolo nella forma indicata all’articolo 15, paragrafo 1, nel rispetto delle proporzioni del disegno graduato e senza che la griglia faccia parte del marchio; l’altezza minima è di 5 mm, o di 2,5 mm per le attrezzature con diametro pari o inferiore a 140 mm. È apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sulle attrezzature o sulla loro targhetta dati e sulle parti smontabili di sicurezza, prima che le attrezzature o tali parti siano immesse sul mercato, ed è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che ha partecipato alle ispezioni e alle prove iniziali, apposto da tale organismo o, secondo le sue istruzioni, dal fabbricante. La data di un’ispezione periodica o, se del caso, intermedia è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile, e quando le bombole per gas già conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE non recano il marchio π, la prima ispezione periodica ai sensi della presente direttiva lo aggiunge prima di tale numero (art. 15, paragrafi da 2 a 8).
Ispezione periodica, ispezione intermedia e controlli eccezionali
L’ispezione periodica, l’ispezione intermedia e il controllo eccezionale sono definiti ciascuno come la procedura omonima stabilita negli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 2, punti 18, 19 e 20), quindi gli intervalli e i metodi sono quelli propri delle norme sul trasporto. Gli organismi notificati li eseguono secondo i termini della loro notifica e tali procedure (art. 26, paragrafo 1). La conseguenza pratica per un’impresa è negli articoli 8 e 9: il proprietario che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature non siano conformi a tali allegati, compresi i requisiti di ispezione periodica, non deve né metterle a disposizione né utilizzarle finché non siano state rese conformi, e l’operatore può utilizzare solo attrezzature conformi (art. 8, paragrafo 1, e art. 9, paragrafo 1). Un recipiente al di fuori di un intervallo di ispezione valido non può quindi essere legittimamente riempito o utilizzato finché non sia stato nuovamente ispezionato.
Rivalutazione della conformità
La rivalutazione della conformità è la procedura intrapresa su richiesta del proprietario o dell’operatore per le attrezzature fabbricate e immesse sul mercato prima della data di attuazione della direttiva 1999/36/CE (art. 2, punto 17, e art. 13), e l’allegato III la stabilisce passo per passo. Il proprietario o l’operatore mette a disposizione di un organismo notificato di tipo A conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 e notificato per la rivalutazione le informazioni che consentono all’organismo di identificare con precisione le attrezzature — origine, regole di progettazione e, per le bombole di acetilene, dettagli del materiale poroso — comprese, se del caso, eventuali restrizioni d’uso prescritte e eventuali annotazioni su possibili danni o riparazioni eseguite (allegato III, punto 2). L’organismo valuta, sulla base di tali informazioni e, se del caso, di ulteriori ispezioni, se le attrezzature offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE (allegato III, punto 3). Se il risultato è soddisfacente, le attrezzature sono sottoposte all’ispezione periodica prevista da tali allegati; se questa è superata, il marchio π è apposto dall’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica, o sotto la sua sorveglianza, seguito dal suo numero di identificazione, e tale organismo rilascia un certificato di rivalutazione con l’identificazione degli organismi coinvolti, il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore, i dati identificativi compresi i numeri di serie e la data di rilascio (allegato III, punti 4 e 6).
Quando i recipienti a pressione sono stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare la rivalutazione dei singoli recipienti, comprese le relative valvole e altri accessori, da parte di un organismo notificato per l’ispezione periodica, purché il tipo sia stato valutato da un organismo di tipo A responsabile della rivalutazione e sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo; tale certificato deve riportare la dicitura che non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti (allegato III, punti 5 e 7). Apponendo o facendo apporre il marchio π, il proprietario o l’operatore indica di assumersi la responsabilità della conformità delle attrezzature a tutti i requisiti applicabili nello stato in cui si trovano al momento della rivalutazione (allegato III, punto 8). In Danimarca è l’Erhvervsstyrelsen che può consentire la via semplificata per i recipienti fabbricati in serie (decreto n. 483/2026, § 5).
Organismi notificati
Un organismo notificato è un organismo di ispezione che soddisfa i requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni degli articoli 20 e 26, notificato conformemente all’articolo 22 (art. 2, punto 24). Deve essere costituito secondo il diritto nazionale e avere personalità giuridica, e deve partecipare ai lavori di normazione pertinenti e a quelli del gruppo di coordinamento settoriale, o informarne il proprio personale addetto alla valutazione, e applicare le decisioni e i documenti amministrativi di tale gruppo come orientamenti generali (art. 20, paragrafi 3 e 4). Un’autorità competente ai sensi di tali allegati può essa stessa essere un organismo notificato, purché soddisfi i requisiti e non agisca anche come autorità di notifica (art. 20, paragrafo 2). La domanda di notifica è presentata all’autorità di notifica dello Stato membro di stabilimento e deve descrivere le attività di valutazione della conformità, ispezione periodica, ispezione intermedia, controllo eccezionale e rivalutazione, le procedure, le attrezzature richieste e un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo soddisfa l’articolo 20 (art. 21). La Commissione e gli altri Stati membri sono informati tramite lo strumento elettronico della Commissione, l’organismo può operare soltanto se non sono sollevate obiezioni entro due settimane e i servizi di ispezione interni del richiedente non possono essere notificati (art. 22). La Commissione assegna un unico numero di identificazione, anche quando l’organismo è notificato ai sensi di più atti dell’Unione, e pubblica e tiene aggiornato l’elenco degli organismi notificati ai sensi della direttiva (art. 23). Un organismo notificato da uno Stato membro può operare in tutti, e l’autorità di notifica conserva la responsabilità della sorveglianza (art. 26, paragrafo 3). In Danimarca gli organismi notificati devono essere persone giuridiche stabilite in Danimarca, accreditate dalla DANAK per il compito in questione e conformi agli articoli 20, 21, 26, 27 e 29; l’Erhvervsstyrelsen li designa, la DANAK li valuta e ne cura la vigilanza, e i reclami contro le loro decisioni sono presentati all’Erhvervsstyrelsen entro 4 settimane (decreto n. 483/2026, § 6 e § 10).
Obblighi per ruolo
I fabbricanti progettano, fabbricano e documentano secondo gli allegati, fanno eseguire la valutazione della conformità, appongono il marchio π, conservano la documentazione tecnica, adottano azioni correttive e informano le autorità quando le attrezzature presentano un rischio, documentano ogni caso di questo tipo, rispondono alle richieste motivate in una lingua comprensibile all’autorità e forniscono agli operatori solo informazioni conformi (art. 4). I mandatari agiscono in base a un mandato che non può includere gli obblighi di progettazione, fabbricazione, documentazione o marcatura e che deve comprendere almeno la conservazione della documentazione tecnica, la risposta alle richieste motivate e la cooperazione con le autorità; la loro identità e il loro indirizzo compaiono sul certificato di conformità (art. 5). Gli importatori verificano la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, il marchio π e il certificato di conformità del fabbricante prima di immettere le attrezzature sul mercato, aggiungono i propri dati di contatto nel certificato o con esso, proteggono la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto, conservano una copia della documentazione tecnica e adottano azioni correttive (art. 6). I distributori verificano il marchio π, il certificato di conformità e l’indirizzo di contatto dell’importatore prima di mettere le attrezzature a disposizione, le proteggono durante lo stoccaggio e il trasporto e fanno in modo che siano adottate azioni correttive (art. 7). I proprietari non devono mettere a disposizione né utilizzare attrezzature che ritengono non conformi, anche per quanto riguarda l’ispezione periodica, e proteggono la conformità durante lo stoccaggio e il trasporto (art. 8); gli operatori possono utilizzare solo attrezzature conformi e devono informare il proprietario e le autorità di un rischio (art. 9). L’articolo 8 non si applica ai privati che utilizzano le attrezzature per uso personale o domestico o per attività ricreative o sportive (art. 8, paragrafo 4). Ogni operatore economico deve, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, identificare per almeno 10 anni i propri fornitori e i propri clienti (art. 11).
Procedure di emergenza dal 2026
La direttiva (UE) 2024/2749 ha inserito il capo 5 bis. Le sue misure si applicano soltanto se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 per le attrezzature a pressione trasportabili, soltanto alle attrezzature designate come beni rilevanti per la crisi ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento e soltanto durante una modalità di emergenza del mercato interno attivata, mentre l’articolo 33 quater, paragrafo 7, continua ad applicarsi dopo la scadenza o la disattivazione della modalità (art. 33 bis). Gli organismi notificati trattano allora in via prioritaria le domande relative a tali attrezzature, indipendentemente dal fatto che siano state presentate prima o dopo l’attivazione, senza costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti, e compiono sforzi ragionevoli per aumentare la propria capacità di prova (art. 33 ter). Uno Stato membro può, su richiesta debitamente motivata di un operatore economico, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di attrezzature specifiche elencate per le quali non sono state eseguite le procedure degli organismi notificati ma la conformità agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva è stata dimostrata secondo le procedure indicate nell’autorizzazione; la Commissione ne è informata immediatamente e adotta un atto di esecuzione che estende l’autorizzazione a tutta l’Unione, dopodiché le attrezzature devono recare l’informazione che sono immesse sul mercato come bene rilevante per la crisi, in modo chiaro e in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro (art. 33 quater, paragrafi da 1 a 4). Fabbricanti e importatori dichiarano la conformità sotto la propria esclusiva responsabilità; l’autorizzazione stabilisce le procedure di dimostrazione, i requisiti di tracciabilità, una data di cessazione che non può andare oltre la modalità di emergenza, i requisiti di valutazione continua della conformità e le misure da adottare al termine della modalità; tali attrezzature non recano il marchio π e l’articolo 16 non si applica loro, e le autorità di vigilanza del mercato conservano tutti i poteri correttivi e restrittivi ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 33 quater, paragrafi da 5 a 8). La vigilanza del mercato per le attrezzature elencate è resa prioritaria, coordinata attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti, con il massimo impegno per l’assistenza reciproca, compresi gruppi di esperti e capacità di prova (art. 33 quinquies). In Danimarca l’Erhvervsstyrelsen rilascia le autorizzazioni, informa la Commissione e gli altri Stati membri e dà priorità alla vigilanza, e le informazioni e l’etichettatura devono essere in danese o in inglese (decreto n. 483/2026, § 7 e § 8).
Applicazione e sanzioni
Gli articoli 16 e 30 rinviano ancora al regolamento (CE) n. 765/2008, il cui capo III, articoli da 15 a 29, è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1020 a decorrere dal 16 luglio 2021, e l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 prevede che i riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza del suo allegato III: l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva è oggi l’articolo 19 del regolamento, e l’articolo 21, citato per l’azione correttiva, è oggi l’articolo 18. È proprio l’inserimento della direttiva al punto 37 dell’allegato I a farla rientrare nel capo del regolamento dedicato alla vigilanza del mercato (regolamento (UE) 2019/1020, art. 39, paragrafi 1 e 2, allegato I punto 37 e allegato III). Quando le autorità di uno Stato membro hanno agito ai sensi delle norme sulla vigilanza del mercato o hanno motivo sufficiente di ritenere che le attrezzature presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela dell’interesse pubblico, le valutano rispetto a tutti i requisiti della direttiva, con la cooperazione degli operatori economici come necessario, compreso l’accesso ai locali e ai campioni; se non sono conformi, richiedono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine ragionevole e proporzionato al rischio e informano l’organismo notificato interessato (art. 30, paragrafo 1). Quando la non conformità non è limitata al loro territorio, informano la Commissione e gli altri Stati membri; quando l’operatore non agisce, adottano provvedimenti provvisori che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano le attrezzature e ne danno notifica, precisando se la non conformità è dovuta a un difetto delle attrezzature o a carenze nelle norme o nei codici tecnici richiamati negli allegati della direttiva 2008/68/CE (art. 30, paragrafi da 2 a 6). Un provvedimento al quale nessuno Stato membro né la Commissione solleva obiezioni entro due mesi è ritenuto giustificato (art. 30, paragrafo 7). Le obiezioni avviano la procedura di salvaguardia dell’Unione, nella quale la Commissione decide se il provvedimento nazionale è giustificato, nel qual caso tutti gli Stati membri ritirano le attrezzature, e altrimenti lo Stato membro revoca il proprio provvedimento (art. 31). Le attrezzature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo (art. 32), e la non conformità formale — un marchio π apposto in violazione degli articoli 12, 13, 14 o 15, l’assenza del marchio π, una documentazione tecnica non disponibile o non completa, o qualsiasi mancato rispetto degli allegati della direttiva 2008/68/CE e della direttiva — deve cessare, in mancanza di che le attrezzature sono limitate, vietate, richiamate o ritirate (art. 33).
Le sanzioni sono nazionali. L’articolo 14, paragrafo 7, impone agli Stati membri di garantire la corretta attuazione delle norme sul marchio π, di intervenire contro l’uso improprio e di prevedere sanzioni per le violazioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituire un deterrente efficace contro l’uso improprio. La direttiva è inoltre il punto 15 dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, relativo alla normativa priva di disposizioni sulle sanzioni, quindi l’articolo 41 di tale regolamento aggiunge l’obbligo generale di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni che comportano obblighi per gli operatori economici. In Danimarca il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 attua la direttiva riproducendola come allegato 1 e punisce con una sanzione pecuniaria, salvo che siano dovute pene più severe in base ad altre leggi, le violazioni del suo § 4, del § 7, comma 3, sulle informazioni e sull’etichettatura in danese o in inglese dei beni rilevanti per la crisi e delle disposizioni dell’allegato 1, nonché l’inosservanza di decisioni, ordini e divieti, con responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del capo 5 del codice penale (decreto n. 483/2026, § 11). La legge sui prodotti elenca la direttiva al § 2 come settore di prodotti n. 6, designa l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e prevede ordini di avvertire gli utilizzatori e di porre fine alla pubblicità ingannevole, divieti, ordini di rimediare, di cessare la vendita, di ritirare, richiamare o distruggere, e sanzioni pecuniarie. La disposizione della legge sui prodotti sulla marcatura (§ 15) riguarda soltanto la marcatura CE, che le attrezzature a pressione trasportabili non recano; un marchio π apposto in violazione degli articoli da 12 a 15 costituisce invece una violazione dell’allegato 1 del decreto, punibile con una sanzione pecuniaria ai sensi del suo § 11, comma 1, punto 1, e l’autorità di controllo agisce mediante gli ordini e i divieti generali dei §§ 14 e 16 della legge sui prodotti. Il decreto stesso prevede soltanto sanzioni pecuniarie (§ 11). La disposizione sanzionatoria della legge sui prodotti può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti — pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o morte, reiterazione o violazioni sistematiche a scopo di lucro — ma soltanto per i reati elencati al § 37, comma 1, punti 1 e da 3 a 10, cioè le violazioni dei requisiti di prodotto della legge stessa, dell’obbligo di fornire informazioni e accesso all’autorità di controllo e delle sue decisioni, nei settori di prodotti contemplati dal § 2, comma 1, punti da 1 a 11 o da 13 a 43; le attrezzature a pressione trasportabili sono il settore di prodotti n. 6 e rientrano quindi in tale fascia. Essa non si estende alle violazioni delle norme proprie del decreto, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono applicarsi in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5 (LBK n. 22/2026, § 2, stk. 1, nr. 6, § 9, § 14, § 15, § 16 e § 37; decreto n. 483/2026, § 11; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, paragrafo 5). La Sikkerhedsstyrelsen svolge il controllo delle attrezzature a pressione trasportabili dal 1° dicembre 2018 ed è dal gennaio 2026 il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, mentre la guida della stessa autorità di controllo sulle attrezzature a pressione precisa che l’Arbejdstilsynet resta l’autorità di vigilanza del mercato per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione fabbricati su ordinazione e per le attrezzature importate da paesi terzi per le attività offshore di petrolio e gas ai sensi della legge sulla sicurezza offshore. Tale guida è scritta per le attrezzature a pressione e i recipienti a pressione, non per le attrezzature a pressione trasportabili, il cui campo di applicazione è fissato dagli allegati ADR e RID della direttiva 2008/68/CE e che non conoscono la categoria «fabbricato su ordinazione»; per le attrezzature a pressione trasportabili può applicarsi soltanto il ramo offshore. Tale ripartizione opera attraverso il § 9, comma 2, della legge sui prodotti, secondo cui l’autorità che vigila su altre normative relative a rischi specifici per determinati prodotti è l’autorità di controllo competente; il decreto n. 483 del 28 maggio 2026 non menziona affatto l’Arbejdstilsynet, e la legge sui prodotti non lo designa per questo settore di prodotti (LBK n. 22/2026, § 9, stk. 1 e 2; decreto n. 483/2026; Sikkerhedsstyrelsen, pagine sulle regole e sul controllo; Erhvervsstyrelsen, pagina sulla Sikkerhedsstyrelsen). Le norme di trasporto in sé — l’ADR su strada, il RID per ferrovia e l’ADN sulle vie navigabili interne — sono fatte rispettare dalle autorità dei trasporti e della gestione delle emergenze e non dall’autorità di controllo dei prodotti.
Guide correlate
- Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED)
- Direttiva sui recipienti semplici a pressione (SPVD)
- Direttiva sulle attrezzature ATEX
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Conphora monitora la direttiva 2010/35/UE, gli allegati della direttiva 2008/68/CE che recano l’ADR, il RID e l’ADN e le direttive delegate che li aggiornano, nonché i decreti danesi, e confronta le Sue attrezzature a pressione trasportabili con la definizione dell’articolo 2, le sostanze dell’allegato I, le esclusioni e le tre situazioni dell’articolo 1, paragrafo 2, segnalando le lacune nella valutazione della conformità, nel certificato di conformità, nella documentazione tecnica, nel marchio π e nel numero dell’organismo notificato e negli intervalli di ispezione prima che diventino problemi di applicazione. La piattaforma La aiuta a conservare la documentazione e le registrazioni decennali di fornitori e clienti, combina il fascicolo TPED con le altre dichiarazioni di cui le stesse attrezzature possono avere bisogno e La avvisa quando cambiano le edizioni dell’ADR, del RID e dell’ADN richiamate dalla direttiva 2008/68/CE, quando un decreto danese si sposta o quando l’attivazione di una modalità di emergenza riguarda le Sue attrezzature.
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Fonti
- Direttiva 2010/35/UE sulle attrezzature a pressione trasportabili, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Direttiva 2010/35/UE come pubblicata nella GU L 165 del 30 giugno 2010 (EUR-Lex)
- Informazioni documentali, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32010L0035 (EUR-Lex)
- Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, testo consolidato del 12 maggio 2026 (EUR-Lex)
- Trasporto interno di merci pericolose, sintesi della direttiva 2008/68/CE (EUR-Lex)
- Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, le specifiche comuni e la vigilanza del mercato durante un’emergenza del mercato interno (EUR-Lex)
- Direttiva 1999/36/CE del Consiglio sulle attrezzature a pressione trasportabili, abrogata dal 1° luglio 2011 (EUR-Lex)
- Decisione 2001/107/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2003 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex)
- Decisione 2003/525/CE della Commissione che differisce al 1° luglio 2005 la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE per fusti a pressione, pacchi di bombole e cisterne (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Banca dati degli organismi notificati, Single Market Compliance Space (Commissione europea)
- Bekendtgørelse nr. 483 af 28. maj 2026 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler for transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Kontrol med transportabelt trykbærende udstyr (Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Markedsovervågning)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.