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Chemicals and materials Manufacturer · Importer 7 min di lettura

I clienti chiedono di sostanze chimiche nei nostri capi

Abbigliamento e altri tessili devono rispettare le restrizioni dell’allegato XVII del REACH: coloranti azoici che rilasciano ammine elencate, etossilati di nonilfenolo, sostanze CMR dell’appendice 12 e, dal 10 ottobre 2026, PFHxA e sostanze correlate in abbigliamento e calzature per consumatori. Conservi dichiarazioni e rapporti di prova per materiale; tratti le SVHC a parte.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

I limiti chimici per l’abbigliamento e gli altri tessili non derivano dalle regole sull’etichettatura dei tessili. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 riguarda le denominazioni delle fibre, l’etichettatura della composizione fibrosa, le parti non tessili di origine animale e l’analisi delle fibre (art. 1). I limiti derivano dal REACH, il regolamento (CE) n. 1907/2006. Ai sensi dell’art. 67, par. 1, una sostanza contenuta in un articolo per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non può essere immessa sul mercato se non è conforme a tale restrizione.[2][1]

Diverse voci dell’allegato XVII riguardano i tessili. La voce 43 vieta i coloranti azoici che possono rilasciare le ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 oltre 30 mg/kg negli articoli tessili e in cuoio che possono entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o con la cavità orale, come abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, cappelli, calzature, guanti e borse, e tali articoli non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi (punti 1 e 2). La voce 46 bis vieta dal 3 febbraio 2021 gli etossilati di nonilfenolo allo 0,01 % in peso o più negli articoli tessili che si prevede vengano lavati in acqua. La voce 61 vieta il dimetilfumarato oltre 0,1 mg/kg in qualsiasi articolo.[1]

La voce 72, in applicazione dal 1° novembre 2020, fissa limiti per le sostanze CMR dell’appendice 12 in abbigliamento e relativi accessori, in altri tessili con un contatto con la pelle analogo a quello dell’abbigliamento e in calzature, quando sono destinati ai consumatori. I limiti si misurano nel materiale omogeneo: ad esempio 1 mg/kg dopo estrazione per i composti di cadmio, cromo VI, arsenico e piombo, 5 mg/kg per il benzene, 1 mg/kg per diversi idrocarburi policiclici aromatici e 75 mg/kg per la formaldeide. La voce esenta il cuoio naturale, le pellicce e le pelli, i dispositivi di chiusura e le decorazioni non tessili, gli articoli di seconda mano, le moquette e i tappeti e i prodotti disciplinati dai regolamenti sui DPI e sui dispositivi medici; i tessili monouso sono esentati dal paragrafo relativo ai tessili diversi dall’abbigliamento (punti da 3 a 5).[1]

La voce più recente per i tessili riguarda un gruppo di PFAS. La voce 79 limita il PFHxA, i suoi sali e le sostanze correlate al PFHxA. Dal 10 ottobre 2026 non possono essere presenti a 25 ppb o più per il PFHxA e i suoi sali, o a 1.000 ppb o più per le sostanze correlate, misurati nel materiale omogeneo, in tessili, cuoio, pellicce e pelli di abbigliamento e relativi accessori destinati al grande pubblico, né in calzature destinate al grande pubblico. Gli altri tessili per consumatori seguono dal 10 ottobre 2027. Gli articoli immessi sul mercato prima di ciascuna data sono esenti. Sono esclusi i dispositivi di protezione individuale contro determinati rischi di categoria III, i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro e i tessili per l’edilizia (punto 3). La voce 68 limita dal 25 febbraio 2023 i PFCA C9-C14 negli articoli, a 25 ppb per gli acidi e i loro sali e a 260 ppb per le sostanze correlate. La voce 82 aggiunge una definizione più ampia di PFAS, ma nel testo consolidato del 22 giugno 2026 si applica soltanto alle schiume antincendio.[1]

I clienti confondono spesso questi limiti con le sostanze estremamente preoccupanti. L’art. 33 prevede un obbligo distinto: il fornitore di un articolo contenente una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso fornisce ai destinatari il nome della sostanza e le informazioni per l’uso sicuro, e ai consumatori su richiesta. Nella comunicazione tenga presente che dal 27 settembre 2026 presentare come caratteristica distintiva della propria offerta requisiti di legge che si applicano a tutti i prodotti della categoria rientra tra le pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 10 bis).[1][3]

I limiti chimici non sostituiscono gli obblighi generali di sicurezza. L’abbigliamento non ha un atto di armonizzazione specifico. Le restrizioni del REACH si applicano insieme al regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, il regolamento (UE) 2023/988, perciò fabbricanti e importatori rispettano entrambi: la restrizione e gli obblighi del GPSR in materia di analisi dei rischi, documentazione tecnica, identificazione e indirizzo (artt. 9 e 11).[4]

Come risolverlo

  1. Ordini i prodotti in base alle voci che si applicano

    Abbigliamento, accessori e tessili a contatto con la pelle rientrano nella voce dell’appendice 12. I tessili e il cuoio a contatto prolungato con la pelle rientrano nella voce sui coloranti azoici. I tessili lavabili rientrano nella voce sugli NPE. Abbigliamento e calzature per consumatori rientrano nella voce sul PFHxA dal 10 ottobre 2026, gli altri tessili per consumatori dal 10 ottobre 2027.

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  2. Verifichi le date del PFHxA rispetto alle scorte

    I limiti per il PFHxA sono 25 ppb per il PFHxA e i suoi sali e 1.000 ppb per le sostanze correlate al PFHxA. Gli articoli immessi sul mercato prima del 10 ottobre 2026 sono esenti dalla prima data. Chieda ai fornitori di finissaggi idrorepellenti e antimacchia quale chimica utilizzino e pianifichi gli ordini in funzione della data.

  3. Ottenga dichiarazioni e prove per ogni materiale omogeneo

    Diversi limiti si misurano nel materiale omogeneo o per parte dell’articolo. Chieda ai fornitori una dichiarazione per ciascuna voce pertinente e sottoponga a prova i materiali a rischio, come i tessuti tinti, i tessuti rivestiti o finiti, le stampe e le parti in cuoio, con i metodi indicati dalle voci.

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  4. Risponda al cliente con lo strumento giusto

    Una risposta sulle restrizioni indica a quali voci dell’allegato XVII si è conformi. Una domanda sulle sostanze estremamente preoccupanti è un obbligo distinto ai sensi dell’art. 33 del REACH, con la soglia dello 0,1 % per articolo. Nella risposta tenga separati i due aspetti.

  5. Non pubblicizzi come pregio un divieto di legge

    Dal 27 settembre 2026 presentare come caratteristica distintiva della propria offerta requisiti imposti per legge a tutti i prodotti della categoria è una pratica commerciale sleale. Un’asserzione come «privo di» una sostanza già vietata per tutti gli abiti richiede cautela.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Dichiarazioni dei fornitori rispetto alle voci pertinenti dell’allegato XVII, per materialeI fornitori di tessuti, accessori e finissaggiRegolamento (CE) n. 1907/2006, art. 67, par. 1; allegato XVII, voci 43, 46 bis, 68, 72 e 79
Rapporti di prova per i materiali a rischio più elevatoUn laboratorio, con i metodi indicati nelle vociRegolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, voce 43 e appendice 10
Una dichiarazione scritta sulle SVHC, se richiestaIl fornitore dell’articoloRegolamento (CE) n. 1907/2006, art. 33

Se non si fa nulla

L’articolo potrebbe non poter essere immesso sul mercato

Una sostanza contenuta in un articolo per la quale l’allegato XVII prevede una restrizione non può essere immessa sul mercato se non è conforme alle condizioni di tale restrizione (regolamento (CE) n. 1907/2006, art. 67, par. 1).[1]

PFHxA negli abiti per consumatori dal 10 ottobre 2026

Dal 10 ottobre 2026 il PFHxA e i suoi sali a 25 ppb o più, oppure le sostanze correlate al PFHxA a 1.000 ppb o più, non possono essere presenti in tessili, cuoio, pellicce e pelli di abbigliamento e relativi accessori o di calzature destinati al grande pubblico (REACH, allegato XVII, voce 79, punto 1).[1]

Obblighi verso i clienti che chiedono delle SVHC

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate oltre lo 0,1 % p/p deve fornire ai destinatari il nome della sostanza e le informazioni per l’uso sicuro, e ai consumatori che ne facciano richiesta (regolamento (CE) n. 1907/2006, art. 33, parr. 1 e 2).[1]

Domande su questo problema

Il regolamento sull’etichettatura dei tessili dice qualcosa sulle sostanze chimiche?

No. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 stabilisce le regole sulle denominazioni delle fibre, sull’etichettatura della composizione fibrosa, sulle parti non tessili di origine animale e sull’analisi delle fibre (art. 1). I limiti chimici per i tessili derivano dall’allegato XVII del REACH.

Tutti i PFAS sono vietati nell’abbigliamento?

Non come gruppo unico. La voce 79 limita il PFHxA, i suoi sali e le sostanze correlate in abbigliamento e calzature per consumatori dal 10 ottobre 2026. La voce 68 limita dal 25 febbraio 2023 i PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate negli articoli. PFOA, PFOS e PFHxS rientrano nel regolamento sugli inquinanti organici persistenti. La voce 82 riguarda i PFAS solo nelle schiume antincendio.

Quali sostanze comprende l’appendice 12?

Elenca sostanze CMR con limiti nel materiale omogeneo, ad esempio composti di cadmio, cromo VI, arsenico e piombo a 1 mg/kg dopo estrazione, benzene a 5 mg/kg, diversi idrocarburi policiclici aromatici a 1 mg/kg e formaldeide a 75 mg/kg (REACH, allegato XVII, appendice 12).

Gli indumenti di seconda mano sono coperti?

La voce 72 non si applica a indumenti, accessori, tessili o calzature di seconda mano (punto 3, lett. c)), e la voce 46 bis non si applica ai tessili di seconda mano né ai tessili nuovi fabbricati senza NPE esclusivamente da tessili riciclati (punto 2). Verifichi ogni voce, perché le esenzioni differiscono.

Qual è il limite per gli etossilati di nonilfenolo?

Dal 3 febbraio 2021 gli articoli tessili che si prevede vengano lavati in acqua non possono contenere NPE allo 0,01 % in peso o più dell’articolo o di ciascuna sua parte (REACH, allegato XVII, voce 46 bis, punto 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (testo consolidato del 22 giugno 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili (testo consolidato del 15 febbraio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). I clienti chiedono di sostanze chimiche nei nostri capi. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/textile-chemicals/
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