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UoMD: Direttiva sulle unità di misura (Direttiva 80/181/CEE), spiegato

La direttiva sulle unità di misura impone unità legali basate sul SI per ogni misurazione o indicazione di quantità nell’UE, vincolando fabbricanti, importatori, distributori, prestatori di servizi ed enti pubblici. Si applica dal 1° ottobre 1981; le indicazioni supplementari non metriche restano ammesse senza scadenza e le definizioni del SI del 2018 valgono dal 13 giugno 2020.

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Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

A chi si applica

Oggetto dell’atto

  • Gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura, ovunque ricorrano; da quando la direttiva 2009/3/CE ha sostituito l’articolo 2, lettera a), la direttiva non è più legata a particolari settori di azione dell’Unione
  • Le indicazioni di quantità su un prodotto, sul suo imballaggio e sulla sua etichetta, nelle sue istruzioni e nella sua documentazione tecnica, e nelle offerte, nelle schede e nel marketing che riportano una cifra di dimensione, peso, volume, lunghezza, area, capacità o simili
  • Le unità stesse: il capitolo I dell’allegato, fondato sulle sette unità di base del SI, sui loro multipli e sottomultipli decimali con i venti prefissi da yotta a yocto, sulle unità derivate SI con nomi speciali, sul litro, sulla tonnellata e sul bar, sulle unità definite sulla base di unità SI come il grado, il minuto, l’ora e il giorno, sull’elettronvolt e sull’unità di massa atomica unificata, sulle unità ammesse soltanto in settori specializzati e sulle unità composte formate da tutte queste
  • Ogni soggetto che esprime una tale indicazione: fabbricanti e confezionatori, importatori, distributori e rivenditori, prestatori di servizi, laboratori e pubblica amministrazione

Prodotti derivati e a valle

  • La direttiva stabilisce quale unità può essere usata, non se una quantità debba essere dichiarata né dove debba comparire sulla confezione; lo decidono le norme di settore che richiedono una dichiarazione della quantità netta, mentre la presente direttiva decide soltanto l’unità in cui essa è espressa (art. 1 e art. 2, lettera a))
  • Un’indicazione supplementare è una o più indicazioni di quantità in unità non contenute nel capitolo I che accompagnano un’indicazione in un’unità del capitolo I; è autorizzata senza data di scadenza, ma l’indicazione del capitolo I deve prevalere e i caratteri dell’altra indicazione non devono essere più grandi di quelli usati per la cifra del capitolo I (art. 3, parr. 1, 2 e 4)
  • Gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni di quantità in un’unica unità legale; la Danimarca non si è avvalsa di tale facoltà e il suo decreto sul SI ribadisce soltanto la regola della prevalenza (art. 3, par. 3; decreto n. 866/2021, § 3)
  • Le unità del capitolo II sono legali soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973, che il considerando 1 della direttiva 2009/3/CE individua nel Regno Unito e in Irlanda. L’articolo 1, lettera b), collega la deroga agli Stati membri, per cui all’interno dell’Unione oggi è l’Irlanda che il capitolo può ancora riguardare; il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, e lo status di cui oggi godono lì la pinta, il miglio e l’oncia troy è una questione di diritto del Regno Unito e non di questa direttiva. Il decreto danese riproduce soltanto il capitolo I, per cui nessuna di esse è un’unità legale in Danimarca (art. 1, lettera b); direttiva 2009/3/CE, considerando 1 e 10; decreto n. 866/2021, allegato 1)
  • Le unità dei capitoli III e IV erano legali soltanto fino a una data fissata da ciascuno Stato membro, che non poteva essere successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999; tali finestre si sono chiuse (art. 1, lettere c) e d))
  • La direttiva non pregiudica l’uso, nel trasporto aereo e marittimo e nel traffico ferroviario, di unità diverse da quelle che rende obbligatorie, quando sono stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri (art. 2, lettera b); decreto n. 866/2021, § 2)
  • Le unità che non sono o non sono più legali possono ancora essere usate per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio alla data di adozione della direttiva e per i componenti e le parti necessari per completare o sostituire parti di essi, anche se possono essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura; il decreto danese fissa tale data limite al 1° luglio 1977 (art. 4; decreto n. 866/2021, § 4)

Ruoli previsti dall’atto

Fabbricante o confezionatore che stabilisce le indicazioni di quantità

La direttiva non definisce alcun operatore economico. L’articolo 1 impone di usare unità legali per esprimere le quantità e l’articolo 2, lettera a), collega tale obbligo agli strumenti di misura utilizzati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di quantità espresse in unità di misura, per cui l’obbligo ricade anzitutto su chi decide le cifre riportate sul prodotto, sull’imballaggio, sulle istruzioni e sulla documentazione tecnica.

Fonte · art. 1 e art. 2, lettera a)
Importatore che introduce merci nell’Unione

Chiunque introduca un prodotto nel mercato dell’Unione assume lo stesso obbligo dell’articolo 1 per le indicazioni di quantità su ciò che qui fornisce; le merci preparate per il mercato di un paese terzo riportano spesso una cifra non metrica come indicazione prevalente, e l’articolo 4 ammette un’unità non legale soltanto per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio all’adozione della direttiva e per i componenti e le parti che completano o sostituiscono parti di essi.

Fonte · art. 1, art. 2, lettera a), e art. 4
Distributore, rivenditore o venditore online

Chiunque metta le merci a disposizione più a valle nella catena e ripeta o riformuli una quantità, su un’etichetta di scaffale, in una scheda, nel marketing o su un’unità rietichettata o riconfezionata, esprime un’indicazione di quantità ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e deve usare un’unità del capitolo I come cifra prevalente.

Fonte · art. 1, art. 2, lettera a), e art. 3, par. 4
Pubblica amministrazione, enti per la sanità e la sicurezza, laboratori e prestatori di servizi

Da quando la direttiva 2009/3/CE ha sostituito l’articolo 2, lettera a), gli obblighi non sono più limitati ad alcun settore specifico di azione dell’Unione: riguardano gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura, da chiunque siano usati, effettuate o espresse, il che comprende l’uso amministrativo, sanitario, di sicurezza e di laboratorio.

Fonte · considerando 2 e art. 1, punto 2)Fonte · art. 2, lettera a)

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UoMD si applica al suo prodotto?

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Le regole alla base di questa verifica
  1. Unità usate nel trasporto aereo e marittimo o nel traffico ferroviario in base a convenzioni o accordi internazionali, anziché le unità che la direttiva rende obbligatorie · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito La direttiva non pregiudica l’uso, nel settore del trasporto aereo e marittimo e del traffico ferroviario, di unità diverse da quelle che rende obbligatorie, quando tali unità sono stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri. Il decreto danese sul SI ribadisce la stessa eccezione per la navigazione, l’aviazione e il traffico ferroviario. L’eccezione copre soltanto le unità fissate da tale strumento; tutto il resto che lo stesso operatore stampa segue ancora il capitolo I. Fonte · art. 2, lettera b)Fonte · § 2
  2. Prodotti e apparecchiature già sul mercato o in servizio all’adozione della direttiva, e componenti e parti che completano o sostituiscono parti di essi · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le unità che non sono o non sono più legali possono essere usate per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio alla data di adozione della direttiva, e per i componenti e le parti di prodotti e apparecchiature necessari per completare o sostituire componenti o parti di tali prodotti e apparecchiature. Possono tuttavia essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura. La Danimarca fissa la data limite al 1° luglio 1977 anziché alla data di adozione. Nulla di tutto ciò si trasferisce alla nuova produzione. Fonte · art. 4Fonte · § 4
  3. Altre unità imperiali un tempo ammesse ai sensi dell’articolo 1, lettera c) o d), come acro, gallone, quarto, gill, oncia fluida, libbra, fathom o therm · qualsiasi · qualsiasi Non rientra nell’ambito Le unità del capitolo III erano legali soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973 e soltanto fino a una data fissata da tali Stati, che non poteva essere successiva al 31 dicembre 1994; le unità del capitolo IV alle stesse condizioni fino a una data non successiva al 31 dicembre 1999. Entrambe le finestre si sono chiuse, per cui l’acro, il gallone, il quarto, il gill, l’oncia fluida, la libbra, l’oncia avoirdupois, il piede quadrato, la iarda quadrata, il fathom e il therm non sono più unità legali in alcuna parte dell’Unione. Possono ancora comparire come indicazioni supplementari accanto a una cifra del capitolo I. Fonte · art. 1, lettere c) e d), art. 3 e allegato, capitoli III e IV
  4. Miglio, iarda, piede o pollice per la segnaletica stradale e la misurazione di distanze e velocità, pinta per la birra e il sidro alla spina e per il latte in contenitori restituibili, oncia troy per le transazioni in metalli preziosi · qualsiasi · qualsiasi Dipende Il miglio, la iarda, il piede e il pollice per la segnaletica stradale e la misurazione di distanze e velocità, la pinta per la mescita di birra e sidro alla spina e per il latte in contenitori restituibili, e l’oncia troy per le transazioni in metalli preziosi sono unità legali soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973. Il considerando 1 della direttiva 2009/3/CE individua tali deroghe in quelle applicate dal Regno Unito e dall’Irlanda e, dopo tale direttiva, esse non hanno più data di scadenza, perché il loro carattere locale e il numero limitato di prodotti interessati fanno sì che non creino ostacoli agli scambi. L’articolo 1, lettera b), collega la deroga agli Stati membri, per cui all’interno dell’Unione oggi è l’Irlanda che il capitolo può ancora riguardare; il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, e lo status di cui oggi godono lì la pinta, il miglio e l’oncia troy è una questione di diritto del Regno Unito e non di questa direttiva. Il decreto danese riproduce soltanto il capitolo I, per cui nessuna di esse è un’unità legale in Danimarca; al di fuori degli Stati membri interessati possono essere soltanto indicazioni supplementari. L’acro è stato soppresso dal capitolo II dalla direttiva 2009/3/CE. Fonte · art. 1, lettera b), e allegato, capitolo IIFonte · considerando 1 e 10 e art. 1, punto 1)Fonte · bilag 1
  5. Una seconda cifra non metrica mostrata accanto a quella metrica, per esempio un valore imperiale per un mercato di un paese terzo · Fabbricante o confezionatore che stabilisce le indicazioni di quantità, Importatore che introduce merci nell’Unione, Distributore, rivenditore o venditore online, Pubblica amministrazione, enti per la sanità e la sicurezza, laboratori e prestatori di servizi · qualsiasi Dipende Un’indicazione supplementare, cioè una o più indicazioni di quantità in unità non contenute nel capitolo I che accompagnano un’indicazione in un’unità del capitolo I, è autorizzata e, dopo la direttiva 2009/3/CE, tale autorizzazione non ha più data di scadenza; lo scopo è consentire agli esportatori dell’Unione di marcare i prodotti per paesi terzi che richiedono altre unità e di introdurre gradualmente nuove unità metriche sviluppate a livello internazionale. È lecita soltanto a due condizioni: l’indicazione del capitolo I deve prevalere e le indicazioni in unità non elencate nel capitolo I devono essere espresse in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I. Uno Stato membro può inoltre esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni in un’unica unità legale, cosa che la Danimarca non ha fatto. Una cifra non metrica stampata da sola, senza accanto la cifra del capitolo I, non è un’indicazione supplementare e non è ammessa. Fonte · art. 3, parr. da 1 a 4Fonte · considerando 3 e 6 e art. 1, punto 3)Fonte · § 3
  6. Indicazione di quantità su un prodotto, sul suo imballaggio o sulla sua etichetta, come contenuto netto, capacità, dimensioni o dosaggio, Quantità nelle istruzioni per l’uso, nei manuali, nelle schede tecniche, nei disegni e nella documentazione tecnica, Dimensioni, pesi, volumi e altre cifre di quantità nella pubblicità, nelle etichette di scaffale e nelle schede prodotto online, Indicazione di quantità mostrata sul display o sull’indicatore di uno strumento di misura, Misurazioni effettuate e strumenti usati per l’amministrazione pubblica, la sanità, la sicurezza, l’analisi di laboratorio e altri scopi ufficiali · Fabbricante o confezionatore che stabilisce le indicazioni di quantità, Importatore che introduce merci nell’Unione, Distributore, rivenditore o venditore online, Pubblica amministrazione, enti per la sanità e la sicurezza, laboratori e prestatori di servizi · qualsiasi Rientra nell’ambito Per esprimere le quantità devono essere usate unità legali di misura, e l’obbligo riguarda gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura, senza soglie dimensionali d’impresa e senza limiti a una particolare superficie o a un particolare settore di attività. In pratica la cifra prevalente deve essere un’unità del capitolo I: metro, chilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole o candela e le unità da esse costruite, i loro multipli decimali formati con i venti prefissi da yotta a yocto, il litro, la tonnellata e il bar, il grado, il minuto, l’ora e il giorno, e le unità ammesse soltanto in settori specializzati. La direttiva decide l’unità, non se una quantità debba essere dichiarata né dove; ciò è lasciato alle norme di settore. In Danimarca il decreto sul SI ribadisce l’obbligo e possono essere usate le regole di scrittura del suo allegato 2. Fonte · art. 1, lettera a), art. 2, lettera a), e allegato, capitolo I, punti da 1 a 5Fonte · considerando 2 e art. 1, punto 2)Fonte · § 1 e § 3, stk. 4
  7. qualsiasi · qualsiasi · qualsiasi Dipende L’applicabilità della regola sulle unità legali dipende dal fatto che ciò che si sta esaminando sia un’indicazione di quantità espressa in un’unità di misura, una misurazione effettuata o uno strumento di misura utilizzato, dal fatto che l’unità appartenga al capitolo I o a uno dei capitoli limitati, dallo Stato membro in cui le merci sono immesse sul mercato e dal fatto che una cifra non metrica compaia da sola o accompagni una cifra metrica prevalente. Fonte · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4

Date principali

  1. Adozione della direttiva 80/181/CEE del Consiglio, che sostituisce la direttiva 71/354/CEE e pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980 Fonte · titolo e riferimento di pubblicazioneFonte · informazioni sul documento
  2. Entrata in vigore e data di effetto della direttiva secondo quanto registrato su EUR-Lex Fonte · date, entrata in vigore e data di effetto
  3. Termine entro il quale gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, che dovevano essere in vigore prima del 1° luglio 1981, e informarne la Commissione Fonte · art. 7, lettera a)
  4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento e la direttiva 71/354/CEE è abrogata Fonte · art. 6 e art. 7, lettera a)
  5. Entra in vigore la direttiva 85/1/CEE del Consiglio, che fa tre cose: sostituisce la definizione del metro nel capitolo I, punto 1.1, con la definizione del 1983 (la lunghezza del percorso coperto nel vuoto dalla luce durante un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di secondo), aggiunge alle unità specializzate del capitolo I, punto 4, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei (1 mm Hg = 133,322 Pa) e il barn per la sezione d’urto efficace (1 b = 10⁻²⁸ m²) e riscrive la nota sui prefissi in modo che possano essere usati con tali unità, salvo che con il millimetro di mercurio, e che il multiplo di 10² are si chiami ettaro, e sopprime dal capitolo II l’unità della pressione arteriosa e ne sostituisce la nota; gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure il 1° luglio 1985 Fonte · art. 1, punti da 1 a 3, e art. 2Fonte · tabella delle modifiche e allegato, capitolo I, punto 4, con i contrassegni di modifica M1Fonte · relazioni tra documenti
  6. Notificata e in vigore la direttiva 89/617/CEE del Consiglio: sostituisce l’articolo 1, lettere b) e c), con tre lettere b), c) e d), cosicché le unità del capitolo II restano legali fino a una data fissata dagli Stati membri interessati e quelle del capitolo III e le nuove unità del capitolo IV fino a date non successive al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999, proroga l’autorizzazione delle indicazioni supplementari dell’articolo 3, paragrafo 2, dal 31 dicembre 1989 al 31 dicembre 1999 e sopprime l’articolo 3, paragrafo 5, aggiorna il riferimento alla norma ISO 2955 nell’articolo 5 dal 1° marzo 1974 al 15 maggio 1983, sopprime il secondo comma dell’articolo 6 e, nell’allegato, sostituisce il capitolo II, sopprime il fathom dal capitolo III e aggiunge il capitolo IV; gli Stati membri avevano 24 mesi dalla notifica Fonte · art. 1, punti da 1 a 5, art. 2 e art. 3 con la nota sulla notificaFonte · tabella delle modifiche, art. 1, lettere da b) a d), art. 3, art. 5, art. 6 e allegato, capitoli da II a IV, con i contrassegni di modifica M2
  7. Ultima data che uno Stato membro poteva fissare per le unità del capitolo III, le unità imperiali di lunghezza, area, volume, massa ed energia dell’articolo 1, lettera c); dopo la data fissata da ciascuno Stato esse hanno cessato di essere unità legali Fonte · art. 1, lettera c), e allegato, capitolo III
  8. Ultima data che uno Stato membro poteva fissare per le unità del capitolo IV dell’articolo 1, lettera d): il fathom per la navigazione marittima, la pinta e l’oncia fluida per alcune bevande in contenitori restituibili, il gill per le bevande alcoliche, l’oncia e la libbra per le merci vendute sfuse e il therm per la fornitura di gas Fonte · art. 1, lettera d), e allegato, capitolo IV
  9. Entra in vigore, il giorno della pubblicazione, la direttiva 1999/103/CE, adottata il 24 gennaio 2000 nonostante il numero 1999: proroga l’autorizzazione delle indicazioni supplementari dell’articolo 3, paragrafo 2, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2009, inserisce l’articolo 6 bis sull’ulteriore esame dell’attuazione e in particolare delle indicazioni supplementari secondo la procedura del comitato dell’articolo 18 della direttiva 71/316/CEE (dalla direttiva 2009/34/CE, il suo articolo 17, paragrafo 1, e il comitato del suo articolo 16) e modifica l’allegato al capitolo I, punto 1.1.1 (la definizione di temperatura Celsius), punto 1.2.1 (radiante e steradiante), nella tabella dei prefissi del punto 1.3 e al punto 3 sull’elettronvolt e sull’unità di massa atomica unificata; da recepire prima del 9 febbraio 2001 Fonte · considerando 4 e 5, art. 1, punti da 1 a 3, art. 2 e art. 4Fonte · art. 16, art. 17, par. 1, art. 20 e allegato IVFonte · tabella delle modifiche, art. 3, par. 2, art. 6 bis e allegato, capitolo I, punti 1.1.1, 1.2.1, 1.3 e 3, con i contrassegni di modifica M3
  10. Entra in vigore la direttiva 2009/3/CE: elimina la data di scadenza per le unità del capitolo II e per le indicazioni supplementari, riscrive l’articolo 2, lettera a), in modo che la direttiva non sia limitata a specifici settori di azione dell’Unione, inserisce l’obbligo di relazione dell’articolo 6 ter, sopprime l’acro dal capitolo II e riscrive le unità derivate SI del capitolo I Fonte · considerando da 1 a 3 e 10, art. 1 e art. 3
  11. Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2009/3/CE, dopo un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 2009 Fonte · art. 2, par. 1
  12. Le nuove definizioni delle unità di base del SI adottate alla 26ª riunione della Conferenza generale dei pesi e delle misure nel 2018 diventano efficaci a livello internazionale, sulla base di valori numerici fissati di sette costanti di definizione Fonte · considerando 3 e 4
  13. Entra in vigore la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione: sostituisce il capitolo I, sezione 1.1, dell’allegato con le definizioni, basate su costanti, delle sette unità di base del SI e del grado Celsius Fonte · art. 1, art. 3 e allegato
  14. Termine per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del mercato relativi alla direttiva e alla sua attuazione, con proposte ove opportuno Fonte · art. 6 ter
  15. Termine per gli Stati membri per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione Fonte · art. 2, par. 1
  16. Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione; è la data della versione consolidata della direttiva oggi in vigore Fonte · art. 2, par. 1Fonte · intestazione della versione consolidata
  17. Entra in vigore il decreto danese n. 866 dell’11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, che sostituisce il decreto n. 618 del 13 maggio 2020; ribadisce l’obbligo di usare le unità prescritte, l’eccezione per i trasporti, le norme sulle indicazioni supplementari e un’ammenda per le violazioni Fonte · da § 1 a § 6 e nota con l’elenco delle direttive attuate
  18. Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 80/181/CEE è il punto 6 del suo allegato I, per cui le autorità nazionali di vigilanza del mercato esercitano per essa i poteri di indagine e di applicazione del regolamento; la direttiva non figura né nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, né nell’allegato II Fonte · art. 2, par. 1, art. 4, par. 5, art. 14, art. 16, art. 41, art. 44, allegato I, punto 6, e allegato II
  19. La Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compresa la metrologia legale Fonte · cronologia delle versioni del 2 dicembre 2025

Che cosa si deve fare

Obblighi per ruolo

Fabbricante o confezionatore che stabilisce le indicazioni di quantità6
  • Esprimere ogni quantità sul prodotto, sul suo imballaggio, sulla sua etichetta, nelle sue istruzioni e nella sua documentazione tecnica in un’unità legale di misura, cioè un’unità del capitolo I dell’allegato, salvo che a quel caso specifico si applichi uno dei capitoli limitati o l’eccezione per i trasporti. art. 1 e art. 2, lettera a)
  • Costruire le cifre sulle sette unità di base del SI, il secondo, il metro, il chilogrammo, l’ampere, il kelvin, la mole e la candela, e sulle unità da esse derivate: le unità derivate SI con nomi speciali dal radiante al katal, il grado Celsius, i multipli decimali formati con i venti prefissi da yotta a yocto e i nomi specialmente autorizzati litro, tonnellata e bar. allegato, capitolo I, punti da 1.1 a 1.4
  • Usare le unità ammesse soltanto in settori specializzati esclusivamente all’interno di tali settori: la diottria per la vergenza dei sistemi ottici, il carato metrico per la massa delle pietre preziose, l’ara per la superficie di terreni agricoli e fabbricabili, il tex per la massa per unità di lunghezza di fili e filati tessili, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei e il barn per la sezione d’urto efficace. allegato, capitolo I, punto 4
  • Quando una cifra non metrica è mantenuta per un mercato di esportazione o per un pubblico abituato a essa, presentarla come indicazione supplementare accanto alla cifra del capitolo I, far prevalere l’indicazione del capitolo I e stampare l’altra indicazione in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I. art. 3, parr. 1, 2 e 4
  • Seguire le regole di composizione dell’allegato: formare i multipli e i sottomultipli dell’unità di massa apponendo i prefissi alla parola grammo e i loro simboli al simbolo g, apporre un prefisso al numeratore, al denominatore o a entrambe le parti di un’unità scritta come frazione e non usare mai prefissi composti formati accostando più prefissi. allegato, capitolo I, punto 1.3
  • Quando l’indicazione compare sul display o sull’indicatore di uno strumento di misura, verificare se lo Stato membro abbia richiesto indicazioni di quantità in un’unica unità legale; in Danimarca il decreto sul SI chiarisce quale unità SI si intende e offre le regole di scrittura del suo allegato 2, e possono essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura anche per le vecchie apparecchiature coperte dall’eccezione dell’articolo 4. art. 3, par. 3, e art. 4§ 3, stk. 4, e bilag 2
Importatore che introduce merci nell’Unione5
  • Prima di immettere merci sul mercato dell’Unione, verificare ogni indicazione di quantità che le accompagna, sul prodotto, sull’imballaggio, sull’etichetta, sul manuale e sui documenti di accompagnamento, e correggere ogni cifra non espressa in un’unità legale. art. 1 e art. 2, lettera a)
  • Per le merci preparate per il mercato di un paese terzo, non limitarsi a mantenere la cifra non metrica: sostituirla con una cifra del capitolo I oppure aggiungere la cifra del capitolo I e renderla prevalente, con i caratteri non metrici non più grandi. art. 3, parr. 1 e 4
  • Non fare affidamento sulla deroga dell’articolo 4 per i prodotti preesistenti se non si adatta davvero al caso: copre i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio all’adozione della direttiva e i componenti e le parti necessari per completare o sostituire parti di tali prodotti, e in Danimarca è formulata come merci e apparecchiature già immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977. art. 4§ 4
  • Non trattare le unità del capitolo II come generalmente disponibili: il miglio, la iarda, il piede, il pollice, la pinta e l’oncia troy sono unità legali soltanto negli Stati membri che le avevano autorizzate il 21 aprile 1973, e il decreto danese riproduce soltanto il capitolo I. art. 1, lettera b), e allegato, capitolo IIbilag 1
  • Cooperare con l’autorità di vigilanza del mercato: dal 16 luglio 2021 la direttiva è il punto 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui l’autorità può esigere informazioni e documenti, eseguire controlli, imporre azioni correttive, impedire che il prodotto sia messo a disposizione e farlo ritirare, richiamare o distruggere. art. 2, par. 1, art. 14, art. 16 e allegato I, punto 6
Distributore, rivenditore o venditore online4
  • Garantire che le etichette di scaffale, i cataloghi, le schede prodotto online e i testi di marketing rivolti agli utilizzatori finali nell’Unione riportino dimensioni, pesi, volumi, capacità e altre quantità in unità legali; l’obbligo segue l’indicazione di quantità, non la superficie su cui compare. art. 1 e art. 2, lettera a)considerando 2 e art. 1, punto 2)
  • Quando si rietichetta, si riconfeziona o si suddivide un prodotto, riportare l’unità legale sulla nuova etichetta e mantenere subordinata a essa ogni cifra non metrica, in caratteri non più grandi della corrispondente indicazione del capitolo I. art. 3, parr. 1 e 4
  • Non riformulare la quantità di un fornitore in un’unità di propria scelta e non convertire una cifra metrica in una non metrica come unica indicazione; una cifra non metrica da sola non è un’indicazione supplementare. art. 3, parr. 1 e 2
  • Verificare se le merci siano destinate a uno Stato membro in cui le unità del capitolo II sono ancora legali; al di fuori di tali Stati il miglio, la pinta e l’oncia troy possono comparire soltanto come indicazioni supplementari. art. 1, lettera b), e art. 3considerando 1
Pubblica amministrazione, enti per la sanità e la sicurezza, laboratori e prestatori di servizi2
  • Nel trasporto aereo e marittimo e nel traffico ferroviario possono essere usate unità diverse da quelle obbligatorie quando sono stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri; l’eccezione è limitata a tali unità e non apre la porta a un’etichettatura non metrica in generale. art. 2, lettera b)§ 2
  • Quando un rappresentante autorizzato o un’altra parte risponde di un prodotto nell’Unione, tenere presente che la direttiva 80/181/CEE non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, per cui l’obbligo di quel regolamento di disporre di un operatore economico stabilito nell’Unione non discende da questa direttiva; può comunque discendere da un altro atto che si applica allo stesso prodotto. art. 4, par. 1, e art. 4, par. 5

UoMD in sintesi

La direttiva sulle unità di misura (UoMD), formalmente direttiva 80/181/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura e che abroga la direttiva 71/354/CEE, stabilisce quali unità possono essere lecitamente usate per esprimere una quantità nell’Unione europea. L’articolo 1 indica le unità legali: quelle elencate nel capitolo I dell’allegato, cioè il sistema internazionale di unità; quelle del capitolo II soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973; e quelle dei capitoli III e IV soltanto negli stessi Stati e soltanto fino a una data che tali Stati dovevano fissare, non successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999 (art. 1). L’articolo 2, lettera a), come sostituito dalla direttiva 2009/3/CE, dice a che cosa si collega l’obbligo: gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura. Questa formulazione è volutamente ampia. Il considerando 2 della direttiva 2009/3/CE spiega che l’ambito di applicazione è coerente con l’obiettivo di mercato interno del trattato e non è limitato ad alcun settore specifico di azione della Comunità, ed è per questo che la formula più antica sugli scopi economici, di sanità pubblica, di sicurezza e amministrativi non descrive più il testo.

La direttiva è stata adottata il 20 dicembre 1979 e pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980; EUR-Lex registra la sua entrata in vigore e data di effetto al 21 dicembre 1979. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le leggi di attuazione prima del 1° luglio 1981 e applicarle dal 1° ottobre 1981, giorno in cui è stata abrogata la direttiva 71/354/CEE (art. 6 e art. 7, lettera a)). Da allora è stata modificata da cinque atti: la direttiva 85/1/CEE del Consiglio, la direttiva 89/617/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/103/CE, la direttiva 2009/3/CE e la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione. L’ultima ha portato nel diritto dell’Unione la ridefinizione del 2018 delle unità di base del SI, ed è per questo che la versione consolidata oggi in vigore è datata 13 giugno 2020.

Testo ufficiale Consultare la direttiva su EUR-Lex: versione consolidata del 13 giugno 2020 (CELEX 01980L0181-20200613), oppure l’atto come pubblicato nella GU L 39 (CELEX 31980L0181). La pagina di informazioni sul documento elenca le date, i cinque atti modificativi e le rettifiche.

Ambito di applicazione

La direttiva disciplina l’unità, non la dichiarazione. Non dice che una confezione debba riportare una quantità netta, né dove debba collocarsi la cifra; lo fanno le norme di settore. Dice che, quando una quantità è espressa in un’unità di misura, l’unità deve essere legale (art. 1 e art. 2, lettera a)). Poiché l’obbligo è scritto intorno a strumenti, misurazioni e indicazioni anziché intorno a una superficie di prodotto o a un settore economico, raggiunge allo stesso modo l’etichetta, l’imballaggio, le istruzioni, la scheda tecnica, l’etichetta di scaffale, la scheda online e il testo di marketing, e riguarda la pubblica amministrazione, gli enti per la sanità e la sicurezza e i laboratori quanto i fabbricanti, gli importatori e i distributori.

Quattro esclusioni contano. Primo, la direttiva non pregiudica l’uso, nel settore del trasporto aereo e marittimo e del traffico ferroviario, di unità diverse da quelle che rende obbligatorie, quando tali unità sono state stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri (art. 2, lettera b)). Secondo, le unità che non sono o non sono più legali possono ancora essere usate per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio alla data di adozione della direttiva, e per i componenti e le parti necessari per completare o sostituire componenti o parti di tali prodotti e apparecchiature, anche se possono essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura (art. 4). Terzo, le unità del capitolo II restano legali negli Stati membri che le avevano autorizzate il 21 aprile 1973 (art. 1, lettera b)). Quarto, gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni di quantità in un’unica unità legale (art. 3, par. 3).

I capitoli dell’allegato vanno letti come una gerarchia. Il capitolo I è quello generale e l’unico legale ovunque. Il capitolo II è la sopravvivenza ristretta: il miglio, la iarda, il piede e il pollice per la segnaletica stradale e la misurazione di distanze e velocità, la pinta per la mescita di birra e sidro alla spina e per il latte in contenitori restituibili, e l’oncia troy per le transazioni in metalli preziosi; il considerando 1 della direttiva 2009/3/CE li individua come le deroghe applicate dal Regno Unito e dall’Irlanda e spiega che sono state mantenute perché il loro carattere locale e il numero limitato di prodotti interessati non creavano ostacoli agli scambi, mentre l’acro è stato soppresso perché non era più usato lì per la registrazione fondiaria. L’articolo 1, lettera b), collega la deroga agli Stati membri, per cui all’interno dell’Unione oggi è l’Irlanda che il capitolo può ancora riguardare; il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, e lo status di cui oggi godono lì la pinta, il miglio e l’oncia troy è una questione di diritto del Regno Unito e non di questa direttiva. I capitoli III e IV erano transitori: sedici unità imperiali di lunghezza, area, volume, massa ed energia nel capitolo III e sette unità specifiche di settore nel capitolo IV, il fathom per la navigazione marittima, la pinta e l’oncia fluida per birra, sidro, acque, limonate e succhi di frutta in contenitori restituibili, il gill per le bevande alcoliche, l’oncia avoirdupois e la libbra per le merci vendute sfuse e il therm per la fornitura di gas. Entrambi i capitoli erano in vigore soltanto fino a una data che ciascuno Stato membro fissava ai sensi dell’articolo 1, lettere c) e d), che non poteva essere successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999.

Che cosa occorre fare

Usare come cifra prevalente un’unità del capitolo I

Il capitolo I inizia con le sette unità di base del SI e i loro multipli e sottomultipli decimali. Le unità di base sono il secondo, il metro, il chilogrammo, l’ampere, il kelvin, la mole e la candela (allegato, capitolo I, punto 1.1). Il punto 1.1.1 mantiene il grado Celsius come nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura, definito come la differenza tra due temperature termodinamiche in cui il riferimento è 273,15 kelvin, e rileva che un intervallo o una differenza di temperatura può essere espresso in entrambe le unità. Il punto 1.2 fissa la regola generale per le unità derivate SI, che sono espressioni algebriche formate come prodotti di potenze delle unità di base con un fattore numerico pari a 1, ed elenca le ventuno unità derivate con nomi e simboli speciali: radiante, steradiante, hertz, newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, ohm, siemens, farad, weber, tesla, henry, lumen, lux, becquerel, gray, sievert e katal, con il voltampere e il var indicati come nomi speciali dell’unità di potenza (allegato, capitolo I, punto 1.2.3).

Il punto 1.3 elenca i venti prefissi, da yotta a 10 alla 24 fino a yocto a 10 alla meno 24, e tre regole di composizione facili da sbagliare: i nomi e i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell’unità di massa si formano apponendo i prefissi alla parola grammo e i loro simboli al simbolo g; quando un’unità derivata è scritta come frazione, un prefisso può essere apposto alle unità al numeratore, al denominatore o a entrambi; e non si possono usare prefissi composti formati accostando più prefissi. Il punto 1.4 aggiunge i tre nomi specialmente autorizzati, il litro con il simbolo l o L, la tonnellata e il bar. Il punto 2 riguarda le unità definite sulla base di unità SI che non sono multipli decimali di esse, il giro, il grado centesimale o gon, il grado, il minuto e il secondo d’angolo, e il minuto, l’ora e il giorno. Il punto 3 riguarda le due unità i cui valori in SI sono ottenuti sperimentalmente, l’elettronvolt e l’unità di massa atomica unificata. Il punto 4 elenca le sei unità ammesse soltanto in settori specializzati: la diottria per la vergenza dei sistemi ottici, il carato metrico per la massa delle pietre preziose, l’ara per la superficie di terreni agricoli e fabbricabili, il tex per la massa per unità di lunghezza di fili e filati tessili, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei e il barn per la sezione d’urto efficace, con una nota secondo cui i prefissi possono essere usati con tutte tranne il millimetro di mercurio e il multiplo di 100 are si chiama ettaro. Il punto 5 consente unità composte formate combinando qualsiasi unità del capitolo I.

Le definizioni del 2018 delle unità di base

Dalla direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, le unità di base sono definite fissando i valori numerici di sette costanti di definizione anziché mediante manufatti o esperimenti. Il secondo è fissato dalla frequenza del cesio, la frequenza di transizione iperfine dello stato fondamentale non perturbato dell’atomo di cesio 133, a 9 192 631 770 hertz. Il metro è fissato dalla velocità della luce nel vuoto a 299 792 458 metri al secondo. Il chilogrammo è fissato dalla costante di Planck a 6,626 070 15 per 10 alla meno 34 joule secondo. L’ampere è fissato dalla carica elementare a 1,602 176 634 per 10 alla meno 19 coulomb. Il kelvin è fissato dalla costante di Boltzmann a 1,380 649 per 10 alla meno 23 joule per kelvin. La mole contiene esattamente 6,022 140 76 per 10 alla 23 entità elementari, il numero di Avogadro. La candela è fissata da un’efficacia luminosa di 683 lumen per watt per una radiazione monocromatica a 540 terahertz. La Conferenza generale dei pesi e delle misure ha adottato tali definizioni alla sua 26ª riunione nel 2018, efficaci a livello internazionale dal 20 maggio 2019; la direttiva della Commissione le ha portate nell’allegato, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 13 maggio 2020 e applicarla dal 13 giugno 2020, e la data di applicazione è stata resa uniforme di proposito affinché le definizioni producessero effetti ovunque contemporaneamente (direttiva (UE) 2019/1258, considerando da 3 a 7 e art. 2). Nulla è cambiato nella dimensione di un chilogrammo o di un metro; è cambiato soltanto il modo in cui sono ancorati.

Indicazioni supplementari

L’articolo 3, paragrafo 1, definisce un’indicazione supplementare come una o più indicazioni di quantità espresse in unità non contenute nel capitolo I che accompagnano un’indicazione di quantità espressa in un’unità contenuta in tale capitolo. L’articolo 3, paragrafo 2, come sostituito dalla direttiva 2009/3/CE, le autorizza senza riserve; prima di tale modifica l’autorizzazione era destinata a scadere il 31 dicembre 2009, e la ragione addotta per renderla permanente era evitare di creare ostacoli per le imprese dell’Unione che esportano verso paesi terzi che richiedono altre unità, con l’ulteriore osservazione che le indicazioni supplementari potevano anche consentire di introdurre gradualmente nuove unità metriche sviluppate a livello internazionale (direttiva 2009/3/CE, considerando 3 e 6).

Le condizioni sono precise. L’indicazione espressa in un’unità del capitolo I deve prevalere e in particolare le indicazioni espresse in unità non elencate nel capitolo I devono essere espresse in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I (art. 3, par. 4). Ne seguono due conseguenze. Una cifra non metrica stampata senza la cifra metrica accanto non è affatto un’indicazione supplementare e non è ammessa. E una cifra imperiale composta in un carattere più grande o più marcato di quella metrica viola la regola anche quando le due cifre sono presenti. Gli Stati membri possono inoltre esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni di quantità in un’unica unità legale (art. 3, par. 3); la Danimarca non si è avvalsa di tale facoltà, e il suo decreto ribadisce soltanto le regole della prevalenza e della dimensione dei caratteri e chiede che l’unità SI sia indicata in modo da chiarire quale unità si intende, offrendo regole di scrittura nel suo allegato 2 (decreto n. 866/2021, § 3).

Danimarca

La Danimarca attua la direttiva mediante il decreto n. 866 dell’11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, emanato dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell’attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. Il decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2021 e ha abrogato il decreto n. 618 del 13 maggio 2020. La sua nota elenca la direttiva e tutti e cinque gli atti modificativi. Il § 1 richiede le unità prescritte, cioè le unità SI del suo allegato 1, quando si usano strumenti di misura, si effettuano misurazioni e si indicano quantità in unità di misura, e il § 1, stk. 3, rinvia ai fattori di conversione dell’allegato 3 per le vecchie unità danesi. Il § 2 ribadisce l’eccezione per la navigazione, l’aviazione e il traffico ferroviario. Il § 3 autorizza le indicazioni supplementari, richiede che la cifra SI sia in evidenza e che i caratteri non SI abbiano al massimo la stessa dimensione e chiede che l’unità SI sia indicata senza ambiguità. Il § 4 ammette unità non prescritte per le merci e le apparecchiature già immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977 e per le parti sciolte e i componenti di tali merci. Il § 5 punisce con un’ammenda le violazioni del § 1, stk. 1 e 3, e del § 3, stk. 3, e punisce con un’ammenda chiunque, intenzionalmente o per grave negligenza, indichi un’unità SI in violazione del § 3, stk. 4, allo scopo di indurre in errore, con responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.

Un dettaglio merita attenzione: l’allegato 1 del decreto danese riproduce il capitolo I della direttiva e nient’altro. Il miglio, la pinta e l’oncia troy del capitolo II non sono unità legali danesi, e non lo sono nemmeno le unità imperiali dei capitoli III e IV scaduti; in Danimarca possono comparire soltanto come indicazioni supplementari accanto a una cifra SI prevalente.

Applicazione e sanzioni

A differenza delle direttive sulla marcatura CE, la direttiva 80/181/CEE non contiene alcun capo sulla vigilanza del mercato, alcuna procedura di salvaguardia e alcun articolo sulle sanzioni. L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, di informarne la Commissione e di permetterle di prendere visione dei progetti nel settore in tempo utile per formulare osservazioni. L’applicazione segue quindi il diritto nazionale, sostenuta dal 16 luglio 2021 dal regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva è il punto 6 dell’allegato I di tale regolamento, il che ne fa normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini del regolamento, per cui le autorità nazionali dispongono dei poteri dell’articolo 14 di esigere informazioni e documenti, eseguire controlli e accedere ai locali, e delle misure dell’articolo 16 per imporre azioni correttive, impedire che un prodotto sia messo a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, stabilire condizioni preliminari e avvertire gli utilizzatori finali. Due negazioni contano quanto l’affermazione: la direttiva è assente dall’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, per cui l’obbligo di disporre di un operatore economico stabilito nell’Unione non ne discende, ed è assente dall’allegato II, per cui neppure l’obbligo dell’articolo 41 a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni la raggiunge attraverso il regolamento.

In Danimarca i due strumenti non sono due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. Il decreto n. 866/2021 punisce con un’ammenda le violazioni dell’obbligo di unità legale e della regola della prevalenza e aggiunge un’ammenda distinta per l’indicazione ingannevole di un’unità SI. La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il SI e altre unità di misura contemplate dalla direttiva del Consiglio sulle unità di misura al punto 19 del § 2, stk. 1, abilita il ministro a stabilire norme sulla tecnica di misurazione e sull’uso delle unità per i settori di metrologia dei punti da 13 a 19 (§ 8 a), indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9) e le consente di autorizzare un’altra autorità pubblica o un’impresa pubblica o privata a svolgere il controllo metrologico (§ 9 a). I suoi strumenti vanno dagli avvertimenti e dagli ordini di cessare la commercializzazione ingannevole, porre rimedio, sospendere le vendite, ritirare, richiamare o distruggere (§ 14), attraverso i divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, con distruzione quando un divieto è ignorato (§ 16), fino agli ordini al proprietario di uno strumento usato quando il pagamento si basa sulla misurazione (§ 16 a). Il § 37 punisce con un’ammenda chi non ottempera a tali decisioni e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti per i settori di prodotto dei punti da 13 a 43, tra i quali rientrano le unità di misura; le società possono essere ritenute penalmente responsabili. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti.

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Fonti

Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.

Sanzioni

Applicato da La direttiva non contiene un articolo proprio sull’applicazione o sulle sanzioni: gli Stati membri adottano e applicano le leggi di recepimento ai sensi dell’articolo 7 e le fanno rispettare tramite le proprie autorità di metrologia e di vigilanza del mercato. Dal 16 luglio 2021 tali autorità agiscono con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 80/181/CEE al punto 6 del proprio allegato I; la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, per cui l’obbligo del regolamento di disporre di un operatore economico stabilito nell’Unione non vi si applica, e non figura nell’allegato II, per cui neppure l’obbligo sanzionatorio dell’articolo 41 di tale regolamento si estende ad essa. In Danimarca la direttiva è attuata dal decreto (bekendtgørelse) n. 866 dell’11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, emanato dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell’attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. La legge danese sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning) indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, e i compiti sono svolti dalla Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen, che può anche delegare il controllo metrologico a un’altra autorità pubblica o a un’impresa pubblica o privata. Gli strumenti sono gli ordini di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio a ciò che non rispetta le norme, di sospendere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere il prodotto, i divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, e gli ordini al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento. Il decreto sul SI prevede da solo soltanto ammende. La pena detentiva fino a 2 anni in circostanze aggravanti prevista dalla legge sui prodotti si collega ai reati elencati nel suo § 37, stk. 1, punti 1 e da 3 a 10 (in pratica, per questo settore di prodotto, la violazione dei requisiti di prodotto della legge stessa, la mancata fornitura di informazioni o di accesso all’autorità di controllo, o il mancato rispetto delle sue decisioni), e le unità di misura rientrano nella fascia di settori di prodotto del § 37, stk. 2. Non si collega alla violazione delle norme proprie del decreto sul SI, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono trovare applicazione in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5.

La direttiva stessa non stabilisce né sanzioni né una procedura di applicazione. L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi e di informarne la Commissione, insieme a ogni progetto di misura nel settore, per cui la sanzione si trova nel diritto nazionale. Dal 16 luglio 2021 il versante della vigilanza poggia sul regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva è il punto 6 del suo allegato I, il che ne fa normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini del regolamento, per cui le autorità di vigilanza del mercato dispongono dei poteri dell’articolo 14 di esigere documenti e informazioni, eseguire controlli e accedere ai locali, e delle misure dell’articolo 16 per imporre azioni correttive, impedire che il prodotto sia messo a disposizione, ritirarlo, richiamarlo o distruggerlo, stabilire condizioni preliminari per la sua messa a disposizione e avvertire gli utilizzatori finali. La direttiva non è elencata nell’allegato II di tale regolamento, per cui l’obbligo dell’articolo 41 di stabilire sanzioni per le violazioni non la raggiunge attraverso il regolamento, e non figura neppure nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5. In Danimarca il decreto n. 866 dell’11 maggio 2021 punisce con un’ammenda la violazione dell’obbligo di usare le unità prescritte e della regola della prevalenza, e punisce con un’ammenda chiunque, intenzionalmente o per grave negligenza, indichi un’unità SI in modo atto a indurre in errore, con responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale; il decreto è emanato ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell’attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. La legge sui prodotti indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo e le consente di avvertire gli utilizzatori, di cessare la commercializzazione ingannevole, di ordinare di porre rimedio al difetto, di sospendere le vendite, di ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, di vietare l’immissione sul mercato, la messa a disposizione, la fornitura o la messa in servizio e di ordinare al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento di renderlo conforme o di vietarne l’uso; le violazioni di tali decisioni sono punite con un’ammenda e, in circostanze aggravanti, con la reclusione fino a 2 anni. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · art. 7Fonte · art. 2, par. 1, art. 4, par. 5, art. 14, art. 16, art. 41, allegato I, punto 6, e allegato IIFonte · preambolo e § 5Fonte · § 18, stk. 1, e § 23, stk. 3Fonte · § 6, stk. 2, e § 7, stk. 1Fonte · § 18 e § 23, stk. 3Fonte · § 2, stk. 1, nr. 19, § 8 a, § 9, § 14, § 16, § 16 a e § 37Fonte

Che cosa è cambiato

Entrata in vigore, modifiche e voci di Compliance Radar per UoMD, dalla più recente.

  1. Orientamenti

    Guida ricostruita sul modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato della direttiva

    La guida è stata riscritta a partire dal testo consolidato del 13 giugno 2020, dalla direttiva 2009/3/CE, dalla direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, dal regolamento (UE) 2019/1020, dal decreto danese sul SI n. 866/2021 e dalla legge danese sui prodotti. Quattro affermazioni del testo precedente sono corrette: l’ambito di applicazione non è più quello degli scopi economici, di sanità pubblica, di sicurezza e amministrativi dell’articolo 2, lettera a), precedente al 2009, ma gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura; le indicazioni supplementari sono disciplinate dalla regola della prevalenza e dalla regola della dimensione dei caratteri dell’articolo 3, paragrafo 4, anziché da un generico criterio di rilievo; l’autorità danese è l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, con la Sikkerhedsstyrelsen come suo dipartimento Markedsovervågning dal gennaio 2026, ai sensi del decreto sul SI e della legge sui prodotti, e non la Sikkerhedsstyrelsen in astratto; e la guida illustra ora i capitoli limitati II, III e IV, l’eccezione per il trasporto aereo, marittimo e ferroviario dell’articolo 2, lettera b), e la deroga dell’articolo 4 per i prodotti preesistenti, nessuno dei quali era menzionato nel testo precedente.

    Fonte · da art. 1 ad art. 4 e allegato, capitoli da I a IV
  2. Si applica

    Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica alla direttiva come normativa dell’allegato I

    La direttiva 80/181/CEE è il punto 6 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, il che ne fa normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini di tale regolamento, per cui le autorità nazionali di vigilanza del mercato esercitano per le unità di misura i poteri dell’articolo 14 e le misure dell’articolo 16. La direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, per cui l’obbligo di disporre di un operatore economico stabilito nell’Unione non ne discende, e non figura nell’allegato II, per cui l’obbligo sanzionatorio dell’articolo 41 non la raggiunge attraverso il regolamento.

    Fonte · art. 2, par. 1, art. 4, par. 5, art. 14, art. 16, art. 41, art. 44, allegato I, punto 6, e allegato II
  3. Si applica

    Entra in vigore il decreto danese n. 866/2021 sul SI e altre unità legali

    Il decreto sostituisce il decreto n. 618 del 13 maggio 2020 e attua la direttiva come modificata fino alla 2019/1258. Richiede le unità prescritte quando si usano strumenti di misura, si effettuano misurazioni e si indicano quantità, mantiene l’eccezione per la navigazione, l’aviazione e il traffico ferroviario, autorizza le indicazioni supplementari con la cifra SI prevalente e i caratteri non SI non più grandi, chiede che l’unità SI sia indicata con chiarezza con regole di scrittura nel suo allegato 2, ammette unità non prescritte per le merci e le apparecchiature immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977 e punisce le violazioni con ammende.

    Fonte · da § 1 a § 6 e da bilag 1 a 3
  4. Si applica

    Gli Stati membri applicano le definizioni del SI basate su costanti

    Le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione si applicano dal 13 giugno 2020 in ogni Stato membro, deliberatamente a un’unica data affinché le definizioni siano attuate in modo uniforme; è la data della versione consolidata della direttiva oggi in vigore.

    Fonte · considerando 7 e art. 2, par. 1
  5. Modifica

    La direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione ridefinisce le unità di base del SI

    La sezione 1.1 del capitolo I dell’allegato è sostituita con le definizioni adottate alla 26ª riunione della Conferenza generale dei pesi e delle misure nel 2018, che fissano le sette unità di base mediante i valori numerici di sette costanti di definizione e mantengono il grado Celsius come nome speciale dell’unità derivata di temperatura.

    Fonte · considerando da 3 a 5, art. 1, art. 3 e allegato
  6. Si applica

    Gli Stati membri applicano le misure di recepimento della direttiva 2009/3/CE

    Il termine di recepimento era il 31 dicembre 2009 e le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 2010, per cui da tale data le indicazioni supplementari sono autorizzate senza data di scadenza, le unità del capitolo II mantengono il loro status senza data di chiusura e l’articolo 2, lettera a), riscritto disciplina l’ambito di applicazione.

    Fonte · art. 2, par. 1
  7. Modifica

    La direttiva 2009/3/CE elimina le date di scadenza e chiarisce l’ambito di applicazione

    L’articolo 1, lettera b), è sostituito in modo che le unità del capitolo II restino legali senza data di chiusura negli Stati membri che le avevano autorizzate il 21 aprile 1973, l’articolo 2, lettera a), è sostituito in modo che gli obblighi riguardino gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura, l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito in modo che le indicazioni supplementari siano semplicemente autorizzate, l’articolo 6 ter aggiunge un obbligo di relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2019, l’acro è soppresso dal capitolo II e le tabelle delle unità derivate SI del capitolo I sono riscritte.

    Fonte · considerando da 1 a 3, 8 e 10 e art. 1
  8. Modifica

    La direttiva 1999/103/CE proroga le indicazioni supplementari, inserisce l’articolo 6 bis e aggiorna l’allegato

    Sostituisce «31 dicembre 1999» con «31 dicembre 2009» nell’articolo 3, paragrafo 2, prorogando di altri dieci anni l’autorizzazione delle indicazioni supplementari, affinché gli esportatori dell’Unione potessero continuare a marcare i prodotti destinati a paesi terzi che non accettano la marcatura esclusivamente metrica. Inserisce l’articolo 6 bis, in base al quale le questioni relative all’attuazione e in particolare alle indicazioni supplementari devono essere ulteriormente esaminate e, ove necessario, sono adottate misure secondo la procedura del comitato dell’articolo 18 della direttiva 71/316/CEE del Consiglio. La direttiva 71/316/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2009/34/CE, il cui articolo 20 dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti a quest’ultima e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato IV; tale tavola fa dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 71/316/CEE l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/34/CE. Il comitato è quindi il comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive di cui all’articolo 16 della direttiva 2009/34/CE, ed è la via attraverso cui è stata adottata la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione. Un limite merita di essere conosciuto: il secondo comma dell’articolo 16 della direttiva 2009/34/CE esclude da tale procedura il capitolo dell’allegato della direttiva sulle unità che riguarda le unità di misura imperiali, per cui la Commissione non può modificare in questo modo i capitoli da II a IV: possono farlo solo il Consiglio e il Parlamento. E modifica l’allegato in quattro punti: il testo sotto la tabella del capitolo I, punto 1.1.1 (la definizione di temperatura Celsius), le definizioni delle unità supplementari SI radiante e steradiante che seguono la tabella del punto 1.2.1 (ISO 31-1:1992), la tabella dei prefissi del punto 1.3, che va da yotta a yocto, e il punto 3 sull’elettronvolt e sull’unità di massa atomica unificata. Adottata il 24 gennaio 2000 nonostante il numero 1999, in vigore il giorno della pubblicazione e da recepire prima del 9 febbraio 2001.

    Fonte · considerando 4 e 5, art. 1, punti da 1 a 3, art. 2 e art. 4Fonte · art. 16, art. 17, par. 1, art. 20 e allegato IVFonte · visti e considerando 2 e 8Fonte · tabella delle modifiche, art. 3, par. 2, art. 6 bis e allegato, capitolo I, punti 1.1.1, 1.2.1, 1.3 e 3, con i contrassegni di modifica M3
  9. Modifica

    La direttiva 89/617/CEE del Consiglio fissa le date di chiusura per i capitoli imperiali

    Sostituisce le lettere b) e c) dell’articolo 1 con tre lettere b), c) e d), cosicché le unità del capitolo II restano legali fino a una data fissata dagli Stati membri interessati, le unità del capitolo III fino a una data non successiva al 31 dicembre 1994 e le unità del capitolo IV, un capitolo creato da questa direttiva, fino a una data non successiva al 31 dicembre 1999, in ogni caso soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973. Nell’articolo 3 sostituisce «31 dicembre 1989» con «31 dicembre 1999» al paragrafo 2, prorogando di dieci anni l’autorizzazione delle indicazioni supplementari, e sopprime il paragrafo 5. Aggiorna il riferimento alla norma ISO 2955 nell’articolo 5 dal 1° marzo 1974 al 15 maggio 1983 e sopprime il secondo comma dell’articolo 6. Nell’allegato sostituisce il capitolo II, sopprime il fathom dal capitolo III e aggiunge il capitolo IV. Gli Stati membri avevano 24 mesi dalla notifica, avvenuta il 30 novembre 1989.

    Fonte · art. 1, punti da 1 a 5, art. 2 e art. 3 con la nota sulla notificaFonte · tabella delle modifiche, art. 1, lettere da b) a d), art. 3, art. 5, art. 6 e allegato, capitoli da II a IV, con i contrassegni di modifica M2
  10. Modifica

    La direttiva 85/1/CEE del Consiglio ridefinisce il metro e aggiunge il millimetro di mercurio e il barn

    Fa tre cose. Sostituisce la definizione dell’unità di lunghezza nel capitolo I, punto 1.1, con la definizione del 1983: «Il metro è la lunghezza del percorso coperto nel vuoto dalla luce durante un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di secondo» (diciassettesima CGPM (1983), risoluzione 1). Aggiunge due unità alla tabella dei settori specializzati del capitolo I, punto 4, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei (1 mm Hg = 133,322 Pa) e il barn per la sezione d’urto efficace (1 b = 10⁻²⁸ m²), e sostituisce la nota in modo che i prefissi del punto 1.3 possano essere usati con le unità di tale tabella, salvo il millimetro di mercurio, e che il multiplo di 10² are si chiami ettaro. E sopprime l’unità della pressione arteriosa dal capitolo II e ne sostituisce la nota. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure il 1° luglio 1985.

    Fonte · art. 1, punti da 1 a 3, e art. 2Fonte · tabella delle modifiche e allegato, capitolo I, punto 4, con i contrassegni di modifica M1
  11. Si applica

    Le misure nazionali si applicano e la direttiva 71/354/CEE è abrogata

    Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le leggi di recepimento prima del 1° luglio 1981 e applicarle dal 1° ottobre 1981, stessa data in cui è stata abrogata la direttiva 71/354/CEE sulle unità di misura.

    Fonte · art. 6 e art. 7, lettera a)
  12. In vigore

    Entra in vigore la direttiva 80/181/CEE del Consiglio

    Adottata il 20 dicembre 1979 e pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980, la direttiva ha prodotto effetti il 21 dicembre 1979 secondo le date registrate da EUR-Lex, con un termine di recepimento al 30 giugno 1981 e applicazione dal 1° ottobre 1981.

    Fonte · date, entrata in vigore e data di effettoFonte · art. 7, lettera a)

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Le domande più frequenti su UoMD

Quali unità di misura sono legali nell’UE?

Le unità del capitolo I dell’allegato. Partono dalle sette unità di base del SI, il secondo, il metro, il chilogrammo, l’ampere, il kelvin, la mole e la candela, aggiungono il grado Celsius e le unità derivate SI con nomi speciali, ventuno in tutto, dal radiante e dallo steradiante passando per newton, pascal, joule, watt, volt, ohm, farad, weber, tesla, henry, lumen, lux, becquerel, gray e sievert fino al katal, e ammettono i multipli e i sottomultipli decimali formati con i venti prefissi da yotta a yocto. Il capitolo I comprende anche il litro, la tonnellata e il bar specialmente autorizzati, le unità definite sulla base di unità SI che non sono multipli decimali di esse, il giro, il grado centesimale o gon, il grado, il minuto e il secondo d’angolo, il minuto, l’ora e il giorno, l’elettronvolt e l’unità di massa atomica unificata i cui valori sono ottenuti sperimentalmente, le sei unità ammesse soltanto in settori specializzati, la diottria, il carato metrico, l’ara, il tex, il millimetro di mercurio e il barn, e ogni unità composta formata combinandole.

Fonte · art. 1, lettera a), e allegato, capitolo I, punti da 1 a 5
Posso ancora mostrare pollici, libbre o once fluide accanto alla cifra metrica?

Sì. Un’indicazione supplementare, cioè una o più indicazioni di quantità in unità non contenute nel capitolo I che accompagnano un’indicazione in un’unità del capitolo I, è autorizzata, e la direttiva 2009/3/CE ha eliminato la data di scadenza del 31 dicembre 2009 che in precedenza gravava su di essa, per cui l’autorizzazione ora non ha limiti di tempo. La ragione addotta è evitare ostacoli per le imprese dell’Unione che esportano verso paesi terzi che richiedono altre unità e consentire di introdurre gradualmente nuove unità metriche sviluppate a livello internazionale. Valgono due condizioni: l’indicazione del capitolo I deve prevalere e le indicazioni in unità non elencate nel capitolo I devono essere in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I. Una cifra non metrica stampata da sola non è un’indicazione supplementare.

Fonte · art. 3, parr. 1, 2 e 4Fonte · considerando 3 e 6 e art. 1, punto 3)
La pinta, il miglio e l’oncia troy hanno dovuto scomparire?

No. L’articolo 1, lettera b), rende legali le unità del capitolo II negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973: il miglio, la iarda, il piede e il pollice per la segnaletica stradale e la misurazione di distanze e velocità, la pinta per la mescita di birra e sidro alla spina e per il latte in contenitori restituibili, e l’oncia troy per le transazioni in metalli preziosi. La direttiva 2009/3/CE ha eliminato per tali Stati l’obbligo di fissare una data di scadenza, osservando che le deroghe riguardavano il Regno Unito e l’Irlanda e che il loro carattere locale e il numero limitato di prodotti facevano sì che non costituissero un ostacolo agli scambi; la stessa direttiva ha soppresso l’acro dal capitolo II, perché non era più usato lì per la registrazione fondiaria. L’articolo 1, lettera b), collega la deroga agli Stati membri, per cui all’interno dell’Unione oggi è l’Irlanda che il capitolo può ancora riguardare; il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, e lo status di cui oggi godono lì la pinta, il miglio e l’oncia troy è una questione di diritto del Regno Unito e non di questa direttiva. Le unità dei capitoli III e IV erano diverse: potevano restare in vigore soltanto fino a una data fissata da ciascuno Stato membro, non successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999.

Fonte · art. 1, lettere da b) a d), e allegato, capitoli da II a IVFonte · considerando 1 e 10 e art. 1, punto 1)
Che cosa è cambiato con la ridefinizione del 2019 delle unità di base del SI?

La direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione ha sostituito la sezione 1.1 del capitolo I con le definizioni che la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha adottato alla sua 26ª riunione nel 2018, efficaci a livello internazionale dal 20 maggio 2019. Le sette unità di base sono ora fissate dai valori numerici di sette costanti di definizione: la frequenza del cesio di 9 192 631 770 hertz per il secondo, la velocità della luce nel vuoto di 299 792 458 metri al secondo per il metro, la costante di Planck di 6,626 070 15 per 10 alla meno 34 joule secondo per il chilogrammo, la carica elementare di 1,602 176 634 per 10 alla meno 19 coulomb per l’ampere, la costante di Boltzmann di 1,380 649 per 10 alla meno 23 joule per kelvin per il kelvin, il numero di Avogadro di 6,022 140 76 per 10 alla 23 entità per la mole, e un’efficacia luminosa di 683 lumen per watt a 540 terahertz per la candela. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 13 maggio 2020 e applicarla dal 13 giugno 2020, deliberatamente alla stessa data ovunque. I nomi, i simboli e i valori delle unità non sono cambiati, è cambiato soltanto il modo in cui sono definite.

Fonte · considerando da 3 a 7, art. 2 e allegatoFonte · allegato, capitolo I, punto 1.1
La direttiva si applica alla pubblicità e alle schede online, o soltanto alle etichette?

Non è scritta per superficie. L’articolo 1 dice che per esprimere le quantità devono essere usate unità legali, e l’articolo 2, lettera a), come sostituito dalla direttiva 2009/3/CE, collega l’obbligo agli strumenti di misura utilizzati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di quantità espresse in unità di misura. Il considerando 2 di tale direttiva dice esplicitamente che l’ambito di applicazione non è limitato ad alcun settore specifico di azione della Comunità, ed è per questo che la lettura precedente, che lo limitava a scopi economici, di sanità pubblica, di sicurezza e amministrativi, non corrisponde più al testo. Una cifra di dimensione, peso o volume in una scheda, in un catalogo, su un’etichetta di scaffale o in un testo di marketing è un’indicazione di quantità come quella sulla confezione. Ciò che la direttiva non fa è decidere se una quantità debba essere dichiarata, né dove; spetta alle norme di settore.

Fonte · art. 1 e art. 2, lettera a)Fonte · considerando 2 e art. 1, punto 2)
Ci sono eccezioni per il trasporto aereo, marittimo e ferroviario?

Sì, una. L’articolo 2, lettera b), dice che la direttiva non pregiudica l’uso, nel settore del trasporto aereo e marittimo e del traffico ferroviario, di unità, diverse da quelle che rende obbligatorie, che sono state stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri. Il decreto danese sul SI ribadisce la stessa eccezione per la navigazione, l’aviazione e il traffico ferroviario. L’eccezione è limitata alle unità che tali strumenti stabiliscono: non rende lecita in generale un’etichettatura non metrica per un operatore dei trasporti, e tutto il resto che tale operatore indica in un’unità di misura segue ancora il capitolo I.

Fonte · art. 2, lettera b)Fonte · § 2
E per le apparecchiature già in uso prima dell’entrata in vigore delle norme?

L’articolo 4 autorizza unità che non sono o non sono più legali per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio alla data di adozione della direttiva, e per i componenti e le parti di prodotti e apparecchiature necessari per completare o sostituire componenti o parti di tali prodotti e apparecchiature. Possono tuttavia essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura. La Danimarca scrive la stessa regola con una data fissa, ammettendo unità non prescritte per le merci e le apparecchiature immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977 e per le parti e i componenti sciolti che completano o sostituiscono parti di esse. Nulla di tutto ciò riguarda la nuova produzione, e nulla giustifica una cifra non metrica su un prodotto immesso oggi sul mercato.

Fonte · art. 4Fonte · § 4
Chi fa rispettare le norme sulle unità in Danimarca e quali sono le sanzioni?

La direttiva non ha un articolo sull’applicazione o sulle sanzioni; l’articolo 7 lo lascia al diritto nazionale e, dal 16 luglio 2021, le autorità nazionali agiscono con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva al punto 6 del suo allegato I. In Danimarca le norme sono nel decreto n. 866 dell’11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, emanato dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell’attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. Il decreto punisce con un’ammenda le violazioni dell’obbligo di usare le unità prescritte e della regola della prevalenza, e punisce con un’ammenda chiunque, intenzionalmente o per grave negligenza, indichi un’unità SI in modo da indurre in errore. La legge sui prodotti indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo, che può delegare il controllo metrologico, e le attribuisce gli ordini di avvertire, di cessare la commercializzazione ingannevole, di porre rimedio, di sospendere le vendite, di ritirare, richiamare o distruggere, i divieti e gli ordini al proprietario di uno strumento usato per misurazioni su cui si basa un pagamento. Il decreto sul SI prevede da solo soltanto ammende. La pena detentiva fino a 2 anni in circostanze aggravanti prevista dalla legge sui prodotti si collega ai reati elencati nel suo § 37, stk. 1, punti 1 e da 3 a 10 (in pratica, per questo settore di prodotto, la violazione dei requisiti di prodotto della legge stessa, la mancata fornitura di informazioni o di accesso all’autorità di controllo, o il mancato rispetto delle sue decisioni), e le unità di misura rientrano nella fascia di settori di prodotto del § 37, stk. 2. Non si collega alla violazione delle norme proprie del decreto sul SI, e i punti che poggiano sugli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020 non possono trovare applicazione in questo caso, perché la direttiva non figura nell’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen.

Fonte · preambolo e § 5Fonte · § 18, stk. 1, e § 23, stk. 3Fonte · § 6, stk. 2, e § 7, stk. 1Fonte · § 18 e § 23, stk. 3Fonte · § 2, stk. 1, nr. 19, § 8 a, § 9, § 9 a, § 14, § 16, § 16 a e § 37Fonte · art. 4, par. 5Fonte · allegato I, punto 6Fonte

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Fonti

  1. Testo consolidato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio sulle unità di misura, versione del 13 giugno 2020 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20200613
  2. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L0181
  3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e atti modificativi per il CELEX 31980L0181 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31980L0181
  4. Direttiva 2009/3/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE e che ha reso senza scadenza le indicazioni supplementari e le unità del capitolo II (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0003
  5. Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione che adegua l’allegato alle definizioni del 2018 delle unità di base del SI (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1258
  6. Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, che ha sostituito la direttiva 71/316/CEE e fornisce il comitato di cui all’articolo 6 bis (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034
  7. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il cui allegato I elenca la direttiva al punto 6 (EUR-Lex) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
  8. Unità di misura nell’UE (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/units-measurement-eu_en
  9. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
  10. Bekendtgørelse nr. 866 af 11. maj 2021 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/866
  11. Bekendtgørelse nr. 618 af 13. maj 2020 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder, abrogato il 14 maggio 2021 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/618
  12. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22
  13. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) https://www.sik.dk/erhverv/produkter/maaling-og-vaegt-metrologi/love-og-regler-0/regler-og-bekendtgoerelser-maaling-og-vaegt
  14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen

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Conphora (2026). UoMD: Direttiva sulle unità di misura (Direttiva 80/181/CEE), spiegato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/uomd/
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