UoMD in sintesi
La direttiva sulle unità di misura (UoMD), formalmente direttiva 80/181/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura e che abroga la direttiva 71/354/CEE, stabilisce quali unità possono essere lecitamente usate per esprimere una quantità nell’Unione europea. L’articolo 1 indica le unità legali: quelle elencate nel capitolo I dell’allegato, cioè il sistema internazionale di unità; quelle del capitolo II soltanto negli Stati membri in cui erano autorizzate il 21 aprile 1973; e quelle dei capitoli III e IV soltanto negli stessi Stati e soltanto fino a una data che tali Stati dovevano fissare, non successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999 (art. 1). L’articolo 2, lettera a), come sostituito dalla direttiva 2009/3/CE, dice a che cosa si collega l’obbligo: gli strumenti di misura utilizzati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di quantità espresse in unità di misura. Questa formulazione è volutamente ampia. Il considerando 2 della direttiva 2009/3/CE spiega che l’ambito di applicazione è coerente con l’obiettivo di mercato interno del trattato e non è limitato ad alcun settore specifico di azione della Comunità, ed è per questo che la formula più antica sugli scopi economici, di sanità pubblica, di sicurezza e amministrativi non descrive più il testo.
La direttiva è stata adottata il 20 dicembre 1979 e pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980; EUR-Lex registra la sua entrata in vigore e data di effetto al 21 dicembre 1979. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le leggi di attuazione prima del 1° luglio 1981 e applicarle dal 1° ottobre 1981, giorno in cui è stata abrogata la direttiva 71/354/CEE (art. 6 e art. 7, lettera a)). Da allora è stata modificata da cinque atti: la direttiva 85/1/CEE del Consiglio, la direttiva 89/617/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/103/CE, la direttiva 2009/3/CE e la direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione. L’ultima ha portato nel diritto dell’Unione la ridefinizione del 2018 delle unità di base del SI, ed è per questo che la versione consolidata oggi in vigore è datata 13 giugno 2020.
Testo ufficiale Consultare la direttiva su EUR-Lex: versione consolidata del 13 giugno 2020 (CELEX 01980L0181-20200613), oppure l’atto come pubblicato nella GU L 39 (CELEX 31980L0181). La pagina di informazioni sul documento elenca le date, i cinque atti modificativi e le rettifiche.
Ambito di applicazione
La direttiva disciplina l’unità, non la dichiarazione. Non dice che una confezione debba riportare una quantità netta, né dove debba collocarsi la cifra; lo fanno le norme di settore. Dice che, quando una quantità è espressa in un’unità di misura, l’unità deve essere legale (art. 1 e art. 2, lettera a)). Poiché l’obbligo è scritto intorno a strumenti, misurazioni e indicazioni anziché intorno a una superficie di prodotto o a un settore economico, raggiunge allo stesso modo l’etichetta, l’imballaggio, le istruzioni, la scheda tecnica, l’etichetta di scaffale, la scheda online e il testo di marketing, e riguarda la pubblica amministrazione, gli enti per la sanità e la sicurezza e i laboratori quanto i fabbricanti, gli importatori e i distributori.
Quattro esclusioni contano. Primo, la direttiva non pregiudica l’uso, nel settore del trasporto aereo e marittimo e del traffico ferroviario, di unità diverse da quelle che rende obbligatorie, quando tali unità sono state stabilite da convenzioni o accordi internazionali che vincolano l’Unione o gli Stati membri (art. 2, lettera b)). Secondo, le unità che non sono o non sono più legali possono ancora essere usate per i prodotti e le apparecchiature già sul mercato o in servizio alla data di adozione della direttiva, e per i componenti e le parti necessari per completare o sostituire componenti o parti di tali prodotti e apparecchiature, anche se possono essere richieste unità legali per gli indicatori degli strumenti di misura (art. 4). Terzo, le unità del capitolo II restano legali negli Stati membri che le avevano autorizzate il 21 aprile 1973 (art. 1, lettera b)). Quarto, gli Stati membri possono esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni di quantità in un’unica unità legale (art. 3, par. 3).
I capitoli dell’allegato vanno letti come una gerarchia. Il capitolo I è quello generale e l’unico legale ovunque. Il capitolo II è la sopravvivenza ristretta: il miglio, la iarda, il piede e il pollice per la segnaletica stradale e la misurazione di distanze e velocità, la pinta per la mescita di birra e sidro alla spina e per il latte in contenitori restituibili, e l’oncia troy per le transazioni in metalli preziosi; il considerando 1 della direttiva 2009/3/CE li individua come le deroghe applicate dal Regno Unito e dall’Irlanda e spiega che sono state mantenute perché il loro carattere locale e il numero limitato di prodotti interessati non creavano ostacoli agli scambi, mentre l’acro è stato soppresso perché non era più usato lì per la registrazione fondiaria. L’articolo 1, lettera b), collega la deroga agli Stati membri, per cui all’interno dell’Unione oggi è l’Irlanda che il capitolo può ancora riguardare; il Regno Unito ha lasciato l’Unione il 31 gennaio 2020, e lo status di cui oggi godono lì la pinta, il miglio e l’oncia troy è una questione di diritto del Regno Unito e non di questa direttiva. I capitoli III e IV erano transitori: sedici unità imperiali di lunghezza, area, volume, massa ed energia nel capitolo III e sette unità specifiche di settore nel capitolo IV, il fathom per la navigazione marittima, la pinta e l’oncia fluida per birra, sidro, acque, limonate e succhi di frutta in contenitori restituibili, il gill per le bevande alcoliche, l’oncia avoirdupois e la libbra per le merci vendute sfuse e il therm per la fornitura di gas. Entrambi i capitoli erano in vigore soltanto fino a una data che ciascuno Stato membro fissava ai sensi dell’articolo 1, lettere c) e d), che non poteva essere successiva al 31 dicembre 1994 e al 31 dicembre 1999.
Che cosa occorre fare
Usare come cifra prevalente un’unità del capitolo I
Il capitolo I inizia con le sette unità di base del SI e i loro multipli e sottomultipli decimali. Le unità di base sono il secondo, il metro, il chilogrammo, l’ampere, il kelvin, la mole e la candela (allegato, capitolo I, punto 1.1). Il punto 1.1.1 mantiene il grado Celsius come nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura, definito come la differenza tra due temperature termodinamiche in cui il riferimento è 273,15 kelvin, e rileva che un intervallo o una differenza di temperatura può essere espresso in entrambe le unità. Il punto 1.2 fissa la regola generale per le unità derivate SI, che sono espressioni algebriche formate come prodotti di potenze delle unità di base con un fattore numerico pari a 1, ed elenca le ventuno unità derivate con nomi e simboli speciali: radiante, steradiante, hertz, newton, pascal, joule, watt, coulomb, volt, ohm, siemens, farad, weber, tesla, henry, lumen, lux, becquerel, gray, sievert e katal, con il voltampere e il var indicati come nomi speciali dell’unità di potenza (allegato, capitolo I, punto 1.2.3).
Il punto 1.3 elenca i venti prefissi, da yotta a 10 alla 24 fino a yocto a 10 alla meno 24, e tre regole di composizione facili da sbagliare: i nomi e i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell’unità di massa si formano apponendo i prefissi alla parola grammo e i loro simboli al simbolo g; quando un’unità derivata è scritta come frazione, un prefisso può essere apposto alle unità al numeratore, al denominatore o a entrambi; e non si possono usare prefissi composti formati accostando più prefissi. Il punto 1.4 aggiunge i tre nomi specialmente autorizzati, il litro con il simbolo l o L, la tonnellata e il bar. Il punto 2 riguarda le unità definite sulla base di unità SI che non sono multipli decimali di esse, il giro, il grado centesimale o gon, il grado, il minuto e il secondo d’angolo, e il minuto, l’ora e il giorno. Il punto 3 riguarda le due unità i cui valori in SI sono ottenuti sperimentalmente, l’elettronvolt e l’unità di massa atomica unificata. Il punto 4 elenca le sei unità ammesse soltanto in settori specializzati: la diottria per la vergenza dei sistemi ottici, il carato metrico per la massa delle pietre preziose, l’ara per la superficie di terreni agricoli e fabbricabili, il tex per la massa per unità di lunghezza di fili e filati tessili, il millimetro di mercurio per la pressione arteriosa e la pressione di altri liquidi corporei e il barn per la sezione d’urto efficace, con una nota secondo cui i prefissi possono essere usati con tutte tranne il millimetro di mercurio e il multiplo di 100 are si chiama ettaro. Il punto 5 consente unità composte formate combinando qualsiasi unità del capitolo I.
Le definizioni del 2018 delle unità di base
Dalla direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, le unità di base sono definite fissando i valori numerici di sette costanti di definizione anziché mediante manufatti o esperimenti. Il secondo è fissato dalla frequenza del cesio, la frequenza di transizione iperfine dello stato fondamentale non perturbato dell’atomo di cesio 133, a 9 192 631 770 hertz. Il metro è fissato dalla velocità della luce nel vuoto a 299 792 458 metri al secondo. Il chilogrammo è fissato dalla costante di Planck a 6,626 070 15 per 10 alla meno 34 joule secondo. L’ampere è fissato dalla carica elementare a 1,602 176 634 per 10 alla meno 19 coulomb. Il kelvin è fissato dalla costante di Boltzmann a 1,380 649 per 10 alla meno 23 joule per kelvin. La mole contiene esattamente 6,022 140 76 per 10 alla 23 entità elementari, il numero di Avogadro. La candela è fissata da un’efficacia luminosa di 683 lumen per watt per una radiazione monocromatica a 540 terahertz. La Conferenza generale dei pesi e delle misure ha adottato tali definizioni alla sua 26ª riunione nel 2018, efficaci a livello internazionale dal 20 maggio 2019; la direttiva della Commissione le ha portate nell’allegato, gli Stati membri dovevano recepirla entro il 13 maggio 2020 e applicarla dal 13 giugno 2020, e la data di applicazione è stata resa uniforme di proposito affinché le definizioni producessero effetti ovunque contemporaneamente (direttiva (UE) 2019/1258, considerando da 3 a 7 e art. 2). Nulla è cambiato nella dimensione di un chilogrammo o di un metro; è cambiato soltanto il modo in cui sono ancorati.
Indicazioni supplementari
L’articolo 3, paragrafo 1, definisce un’indicazione supplementare come una o più indicazioni di quantità espresse in unità non contenute nel capitolo I che accompagnano un’indicazione di quantità espressa in un’unità contenuta in tale capitolo. L’articolo 3, paragrafo 2, come sostituito dalla direttiva 2009/3/CE, le autorizza senza riserve; prima di tale modifica l’autorizzazione era destinata a scadere il 31 dicembre 2009, e la ragione addotta per renderla permanente era evitare di creare ostacoli per le imprese dell’Unione che esportano verso paesi terzi che richiedono altre unità, con l’ulteriore osservazione che le indicazioni supplementari potevano anche consentire di introdurre gradualmente nuove unità metriche sviluppate a livello internazionale (direttiva 2009/3/CE, considerando 3 e 6).
Le condizioni sono precise. L’indicazione espressa in un’unità del capitolo I deve prevalere e in particolare le indicazioni espresse in unità non elencate nel capitolo I devono essere espresse in caratteri non più grandi di quelli della corrispondente indicazione del capitolo I (art. 3, par. 4). Ne seguono due conseguenze. Una cifra non metrica stampata senza la cifra metrica accanto non è affatto un’indicazione supplementare e non è ammessa. E una cifra imperiale composta in un carattere più grande o più marcato di quella metrica viola la regola anche quando le due cifre sono presenti. Gli Stati membri possono inoltre esigere che gli strumenti di misura riportino indicazioni di quantità in un’unica unità legale (art. 3, par. 3); la Danimarca non si è avvalsa di tale facoltà, e il suo decreto ribadisce soltanto le regole della prevalenza e della dimensione dei caratteri e chiede che l’unità SI sia indicata in modo da chiarire quale unità si intende, offrendo regole di scrittura nel suo allegato 2 (decreto n. 866/2021, § 3).
Danimarca
La Danimarca attua la direttiva mediante il decreto n. 866 dell’11 maggio 2021 sul sistema internazionale di unità, SI, e altre unità legali, emanato dalla Sikkerhedsstyrelsen ai sensi del § 18, stk. 1, e del § 23, stk. 3, della legge danese n. 1518 del 18 dicembre 2018 sulla promozione delle imprese, il cui § 18, stk. 1, prevedeva allora che il ministro stabilisse norme in materia di metrologia, comprese le unità di misura applicabili. Tale potere è poi passato altrove: la legge n. 782 del 4 maggio 2021 ha trasferito la metrologia alla legge sui prodotti con effetto dal 1° luglio 2021, e il potere normativo del ministro per le unità di misura è ora il § 8 a, mentre le unità di misura sono il settore di prodotto n. 19 del § 2, stk. 1. Il § 7, stk. 1, della legge n. 782/2021 mantiene in vigore le norme adottate ai sensi del capitolo 8 della legge sulla promozione delle imprese finché non siano abrogate o sostituite da norme adottate ai sensi della legge sui prodotti, ed è per questo che il decreto n. 866/2021, emanato sette settimane prima che il trasferimento producesse effetti, resta in vigore, e che il § 18 dell’attuale testo consolidato della legge sulla promozione delle imprese (LBK n. 230 del 29 febbraio 2024) non contiene più alcun potere in materia di metrologia. I due strumenti non sono dunque due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. Il decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2021 e ha abrogato il decreto n. 618 del 13 maggio 2020. La sua nota elenca la direttiva e tutti e cinque gli atti modificativi. Il § 1 richiede le unità prescritte, cioè le unità SI del suo allegato 1, quando si usano strumenti di misura, si effettuano misurazioni e si indicano quantità in unità di misura, e il § 1, stk. 3, rinvia ai fattori di conversione dell’allegato 3 per le vecchie unità danesi. Il § 2 ribadisce l’eccezione per la navigazione, l’aviazione e il traffico ferroviario. Il § 3 autorizza le indicazioni supplementari, richiede che la cifra SI sia in evidenza e che i caratteri non SI abbiano al massimo la stessa dimensione e chiede che l’unità SI sia indicata senza ambiguità. Il § 4 ammette unità non prescritte per le merci e le apparecchiature già immesse sul mercato o messe in uso prima del 1° luglio 1977 e per le parti sciolte e i componenti di tali merci. Il § 5 punisce con un’ammenda le violazioni del § 1, stk. 1 e 3, e del § 3, stk. 3, e punisce con un’ammenda chiunque, intenzionalmente o per grave negligenza, indichi un’unità SI in violazione del § 3, stk. 4, allo scopo di indurre in errore, con responsabilità penale delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale.
Un dettaglio merita attenzione: l’allegato 1 del decreto danese riproduce il capitolo I della direttiva e nient’altro. Il miglio, la pinta e l’oncia troy del capitolo II non sono unità legali danesi, e non lo sono nemmeno le unità imperiali dei capitoli III e IV scaduti; in Danimarca possono comparire soltanto come indicazioni supplementari accanto a una cifra SI prevalente.
Applicazione e sanzioni
A differenza delle direttive sulla marcatura CE, la direttiva 80/181/CEE non contiene alcun capo sulla vigilanza del mercato, alcuna procedura di salvaguardia e alcun articolo sulle sanzioni. L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare, pubblicare e applicare le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, di informarne la Commissione e di permetterle di prendere visione dei progetti nel settore in tempo utile per formulare osservazioni. L’applicazione segue quindi il diritto nazionale, sostenuta dal 16 luglio 2021 dal regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva è il punto 6 dell’allegato I di tale regolamento, il che ne fa normativa di armonizzazione dell’Unione ai fini del regolamento, per cui le autorità nazionali dispongono dei poteri dell’articolo 14 di esigere informazioni e documenti, eseguire controlli e accedere ai locali, e delle misure dell’articolo 16 per imporre azioni correttive, impedire che un prodotto sia messo a disposizione, ordinare il ritiro, il richiamo o la distruzione, stabilire condizioni preliminari e avvertire gli utilizzatori finali. Due negazioni contano quanto l’affermazione: la direttiva è assente dall’elenco dell’articolo 4, paragrafo 5, per cui l’obbligo di disporre di un operatore economico stabilito nell’Unione non ne discende, ed è assente dall’allegato II, per cui neppure l’obbligo dell’articolo 41 a carico degli Stati membri di stabilire sanzioni la raggiunge attraverso il regolamento.
In Danimarca i due strumenti non sono due regimi paralleli ma una transizione: il decreto è la norma sostanziale, mentre la legge sui prodotti fornisce l’autorità di controllo, i poteri e le sanzioni. Il decreto n. 866/2021 punisce con un’ammenda le violazioni dell’obbligo di unità legale e della regola della prevalenza e aggiunge un’ammenda distinta per l’indicazione ingannevole di un’unità SI. La legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026) elenca il SI e altre unità di misura contemplate dalla direttiva del Consiglio sulle unità di misura al punto 19 del § 2, stk. 1, abilita il ministro a stabilire norme sulla tecnica di misurazione e sull’uso delle unità per i settori di metrologia dei punti da 13 a 19 (§ 8 a), indica l’Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo (§ 9) e le consente di autorizzare un’altra autorità pubblica o un’impresa pubblica o privata a svolgere il controllo metrologico (§ 9 a). I suoi strumenti vanno dagli avvertimenti e dagli ordini di cessare la commercializzazione ingannevole, porre rimedio, sospendere le vendite, ritirare, richiamare o distruggere (§ 14), attraverso i divieti di immissione sul mercato, di messa a disposizione, di fornitura o di messa in servizio, con distruzione quando un divieto è ignorato (§ 16), fino agli ordini al proprietario di uno strumento usato quando il pagamento si basa sulla misurazione (§ 16 a). Il § 37 punisce con un’ammenda chi non ottempera a tali decisioni e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni in circostanze aggravanti per i settori di prodotto dei punti da 13 a 43, tra i quali rientrano le unità di misura; le società possono essere ritenute penalmente responsabili. Dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell’Erhvervsstyrelsen e svolge gli stessi compiti.
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Fonti
- Testo consolidato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio sulle unità di misura, versione del 13 giugno 2020 (EUR-Lex)
- Direttiva 80/181/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 39 del 15 febbraio 1980 (EUR-Lex)
- Informazioni sul documento, date, rettifiche e atti modificativi per il CELEX 31980L0181 (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/3/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE (EUR-Lex)
- Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione sulle definizioni delle unità di base del SI (EUR-Lex)
- Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico, che ha sostituito la direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)
- Unità di misura nell’UE (Commissione europea, DG GROW)
- Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW)
- Bekendtgørelse nr. 866 af 11. maj 2021 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (Retsinformation)
- Bekendtgørelse nr. 618 af 13. maj 2020 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (Retsinformation)
- Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)
- Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen)
- Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce una consulenza legale.