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Labelling and packaging Manufacturer · Importer · Online seller 6 min di lettura

Non sappiamo se siamo produttori di imballaggi

Secondo il regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), è produttore il fabbricante, l’importatore o il distributore che per primo mette a disposizione imballaggi, o prodotti imballati, nel territorio di uno Stato membro, anche a distanza a utilizzatori finali di un altro Paese. Lo si stabilisce per Paese e per flusso di imballaggi: da ciò dipende dove ci si registra e si paga.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) distingue due questioni facili da confondere: chi fabbrica gli imballaggi e chi è il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore. Il fabbricante è chiunque fabbrichi imballaggi o un prodotto imballato; chi fa progettare o fabbricare imballaggi o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio d’impresa è il fabbricante, anche se è visibile un altro marchio (art. 3, par. 1, punto 13, lett. a)).[1]

Il produttore è definito dalla prima messa a disposizione in un Paese. È produttore qualsiasi fabbricante, importatore o distributore a cui si applichi uno dei cinque casi, a prescindere dalla tecnica di vendita, compresi i contratti a distanza (art. 3, par. 1, punto 15). Le lettere a) e b) riguardano l’impresa stabilita in uno Stato membro che mette per primo a disposizione, dall’interno e sullo stesso territorio, imballaggi per il trasporto, di servizio o della produzione primaria, oppure prodotti imballati in altri imballaggi. Le lettere c) e d) riguardano l’impresa stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo che mette per primo a disposizione tali imballaggi o prodotti imballati nel territorio di un altro Stato membro direttamente a utilizzatori finali. La lettera e) riguarda l’impresa stabilita in uno Stato membro che disimballa prodotti imballati senza essere utilizzatore finale, a meno che un altro soggetto sia il produttore ai sensi delle lettere da a) a d).[1]

La nozione di «contratto a distanza» è ripresa dalla direttiva sui diritti dei consumatori (art. 3, par. 1, punto 14, che rinvia all’art. 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE): un contratto concluso tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema organizzato di vendita a distanza, con l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, come un negozio online. Poiché la definizione si applica a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, non sono escluse nemmeno le altre vendite a distanza. L’importatore è una persona stabilita nell’Unione che immette sul mercato imballaggi provenienti da un Paese terzo (punto 17); il distributore è qualsiasi altra persona della catena di fornitura che mette a disposizione imballaggi (punto 18).[1][2]

Per i titolari di marchio molto piccoli vale una regola particolare. Se la persona che fa realizzare imballaggi con il proprio nome o marchio d’impresa è una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, come applicabile l’11 febbraio 2025, e il suo fornitore di imballaggi si trova nello stesso Stato membro, il fornitore è il fabbricante (art. 3, par. 1, punto 13, lett. b)). L’articolo 15, paragrafo 12, estende questa regola agli obblighi del fabbricante quando il fornitore è situato nell’Unione.[1]

Essere produttore ha conseguenze in ciascun Paese. I produttori si registrano in ogni Stato membro in cui mettono per la prima volta a disposizione imballaggi o in cui disimballano prodotti imballati (art. 44, par. 2) e non vi possono vendere finché non sono registrati (art. 44, par. 4). Per tali imballaggi sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore secondo i sistemi degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE (art. 45, par. 1) e possono affidarla a un’organizzazione per la responsabilità del produttore (art. 46, par. 1).[1]

Come risolverlo

  1. Ricostruire ogni flusso di imballaggi fino alla prima messa a disposizione

    Per ogni linea di prodotti, segua l’imballaggio dal fornitore all’utilizzatore finale, Paese per Paese. Annoti chi mette per primo a disposizione l’imballaggio, o il prodotto imballato, nel territorio di ciascuno Stato membro e se tale impresa vi è stabilita.

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  2. Applicare i cinque casi di produttore

    È produttore se è stabilito in uno Stato membro e vi mette per primo a disposizione imballaggi o prodotti imballati; se vende direttamente a utilizzatori finali in un altro Stato membro, dall’UE o da un Paese terzo; oppure se disimballa prodotti imballati senza essere utilizzatore finale, a meno che un altro soggetto sia già il produttore.

  3. Trattare a parte gli imballaggi per il trasporto, di servizio e di produzione

    La definizione cita gli imballaggi per il trasporto, gli imballaggi di servizio e gli imballaggi della produzione primaria separatamente dagli altri imballaggi, monouso o riutilizzabili. Rientrano quindi anche i cartoni di spedizione, la pellicola per i bancali e i sacchetti riempiti al banco, non soltanto la scatola del punto vendita.

  4. Verificare anche il proprio ruolo di fabbricante

    Far progettare o fabbricare imballaggi o un prodotto imballato con il proprio nome o marchio d’impresa rende fabbricante, anche se è visibile un altro marchio. Fa eccezione la microimpresa che si approvvigiona di imballaggi da un fornitore dello stesso Stato membro: in tal caso il fornitore è il fabbricante. Per gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 15 basta un fornitore situato ovunque nell’Unione.

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  5. Registrare l’esito e i Paesi a cui si applica

    Rediga per ogni Paese una decisione di una pagina: il caso della definizione di produttore che si applica, i tipi di imballaggio e il tonnellaggio annuo previsto. Tale nota guida la registrazione, la comunicazione dei dati e la scelta di un’organizzazione per la responsabilità del produttore.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Una decisione sulla qualità di produttore per ogni Stato membroLei, sulla base dei Suoi dati di vendita e di logisticaPPWR, art. 3, par. 1, punto 15
Quantitativi annui di imballaggi per Paese e per materialeLei o la Sua organizzazione per la responsabilità del produttorePPWR, art. 44, parr. 7 e 8, allegato IX, parte B

Se non si fa nulla

Nessuna vendita prima della registrazione

I produttori non possono mettere a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro, né disimballarli, se essi o il loro rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in tale Stato (PPWR, art. 44, par. 4).[1]

Marketplace e fornitori di servizi di logistica chiedono prove

Le piattaforme online rientranti nelle norme del regolamento sui servizi digitali sui professionisti (non le micropiattaforme e le piccole piattaforme, salvo se designate come di dimensioni molto grandi) ottengono il Suo numero di registrazione e un’autocertificazione prima di consentire che offra imballaggi o prodotti imballati ai consumatori, e i fornitori di servizi di logistica sospendono il servizio finché le informazioni restano incomplete (PPWR, art. 45, parr. 4 e 8).[1]

I distributori controllano il registro

Prima di mettere a disposizione un imballaggio, il distributore verifica che il produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore sia registrato (PPWR, art. 19, par. 2, lett. a)).[1]

Domande su questo problema

Vendiamo solo a imprese. Possiamo essere produttori?

Sì. La definizione riguarda la prima messa a disposizione di imballaggi nel territorio di uno Stato membro, senza limitarsi alle vendite ai consumatori; solo i casi di vendita in un altro Stato membro sono limitati alle vendite direttamente agli utilizzatori finali (PPWR, art. 3, par. 1, punto 15, lett. da a) a d)).

Siamo fuori dall’UE e spediamo direttamente ai consumatori. Siamo produttori?

Sì. Il fabbricante, l’importatore o il distributore stabilito in un Paese terzo che mette per la prima volta a disposizione in uno Stato membro, direttamente a utilizzatori finali, imballaggi o prodotti imballati è produttore (PPWR, art. 3, par. 1, punto 15, lett. c) e d)).

Disimballiamo le merci e le reimballiamo. Questo ci rende produttori?

Può farlo. L’impresa stabilita in uno Stato membro che disimballa prodotti imballati senza essere utilizzatore finale è produttore, a meno che un’altra persona sia il produttore ai sensi delle lettere da a) a d) (PPWR, art. 3, par. 1, punto 15, lett. e)).

Il produttore è sempre il fabbricante?

No. Il fabbricante è definito da chi realizza o contrassegna l’imballaggio (art. 3, par. 1, punto 13); il produttore da chi lo mette per primo a disposizione in un Paese (punto 15). Un importatore o un distributore può essere il produttore di imballaggi fabbricati da un’altra impresa.

Dobbiamo rivolgerci a un’organizzazione per la responsabilità del produttore?

Il regolamento consente ai produttori di affidarle i propri obblighi e consente agli Stati membri di renderlo obbligatorio (PPWR, art. 46, par. 1). Verifichi la regola di ciascun Paese in cui è produttore.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Non sappiamo se siamo produttori di imballaggi. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/packaging-producer-or-not/
Verificato
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