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Labelling and packaging Manufacturer · Importer · Distributor 7 min di lettura

Non sappiamo cosa ci chiedano le regole sugli imballaggi

Il regolamento (UE) 2025/40 si applica dal 12 agosto 2026 a tutti gli imballaggi e sostituisce la direttiva 94/62/CE. Alcuni obblighi valgono già: limiti per le sostanze, fascicolo di conformità, nome e indirizzo sull’imballaggio. Altri seguono: etichette armonizzate dal 12 agosto 2028 e, dal 2030, riduzione, riciclabilità e contenuto riciclato. Si mappino prima imballaggi e ruolo.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio stabilisce requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi in materia di sostenibilità ambientale ed etichettatura, nonché regole sulla responsabilità estesa del produttore, sulla prevenzione dei rifiuti e sulla raccolta e il trattamento dei rifiuti di imballaggio (articolo 1, paragrafo 1). Si applica a tutti gli imballaggi, qualunque sia il materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggio (articolo 2, paragrafo 1). È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 22 gennaio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71).[1]

Sostituisce una direttiva. La direttiva 94/62/CE è abrogata con effetto dal 12 agosto 2026, con alcune eccezioni: l’identificazione dei materiali di cui al suo articolo 8, paragrafo 2, continua a valere fino a 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sulle etichette; il requisito essenziale sulla riduzione di cui al suo allegato II, punto 1, primo trattino, fino al 31 dicembre 2029; le sue disposizioni sugli obiettivi di riciclaggio degli Stati membri, sul loro calcolo e sulla relativa comunicazione fino al 31 dicembre 2028, e la trasmissione dei dati alla Commissione fino al 31 dicembre 2029 (articolo 70, paragrafo 1). Poiché il regolamento è direttamente applicabile, le stesse regole valgono ora in ogni Stato membro, ma la registrazione e i contributi per la responsabilità del produttore passano ancora attraverso registri e sistemi nazionali.[1][2]

I requisiti di prodotto degli articoli da 5 a 12 hanno date diverse. Il limite di 100 mg/kg per i metalli pesanti (articolo 5, paragrafo 4) e i limiti per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti dal 12 agosto 2026 (articolo 5, paragrafo 5) si applicano già. L’etichettatura armonizzata segue dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione (articolo 12, paragrafo 1); la riduzione degli imballaggi entro il 1° gennaio 2030 (articolo 10, paragrafo 1); la progettazione ai fini del riciclaggio dal 1° gennaio 2030 oppure 24 mesi dopo gli atti delegati (articolo 6, paragrafo 2); il contenuto riciclato minimo nelle parti in plastica entro il 1° gennaio 2030 oppure 3 anni dopo l’atto di esecuzione (articolo 7, paragrafo 1); e le restrizioni su determinati formati di imballaggio dell’allegato V dal 1° gennaio 2030 (articolo 25, paragrafo 1). Dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono pendenti ricorsi che chiedono l’annullamento di parti del regolamento, tra cui l’articolo 7 (causa T-243/25) e le restrizioni sui formati dell’allegato V; un ricorso pendente non sospende le disposizioni.[1]

I doveri seguono il ruolo. Il fabbricante è chiunque fabbrichi imballaggi o prodotti imballati, oppure li faccia progettare o fabbricare e li commercializzi con il proprio nome o marchio (articolo 3, paragrafo 1, punto 13). Immette sul mercato soltanto imballaggi conformi, esegue la valutazione della conformità di cui all’articolo 38, redige la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e indica il proprio nome e indirizzo postale sull’imballaggio o tramite un supporto di dati (articolo 15, paragrafi 1, 2 e 6). Gli importatori verificano che ciò sia stato fatto e aggiungono i propri dati (articolo 18, paragrafi 2 e 3); i distributori verificano la registrazione, l’etichettatura e i dati degli operatori prima di vendere (articolo 19, paragrafo 2).[1]

La responsabilità del produttore si aggiunge a questi obblighi. I produttori si registrano in ogni Stato membro in cui mettono a disposizione imballaggi per la prima volta (articolo 44, paragrafo 2) e sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore per tali imballaggi (articolo 45, paragrafo 1). Chi sia produttore è definito separatamente dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, e non sempre coincide con l’impresa che è fabbricante.[1]

Come risolverlo

  1. Mappare le unità di imballaggio e il proprio ruolo per ciascuna

    Si elenchi ogni unità di imballaggio immessa sul mercato o messa a disposizione: imballaggi per la vendita, imballaggi raggruppati, imballaggi per il trasporto e imballaggi per il commercio elettronico. Per ciascuna si indichi se si è fabbricante (la si produce o la si fa produrre con il proprio nome o marchio), importatore di imballaggi da un paese terzo oppure distributore.

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  2. Distinguere ciò che si applica subito da ciò che entra in vigore gradualmente

    Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026, ma diversi requisiti hanno scadenze successive proprie. Si riportino le date in una tabella per unità di imballaggio e si legga ciascuna nell’articolo stesso, perché molte decorrono da una data fissa o da un atto della Commissione, se successivo.

  3. Verificare i limiti già vincolanti

    La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti non può superare 100 mg/kg. Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori ai valori limite dell’articolo 5, paragrafo 5. Si richiedano i dati ai fornitori di imballaggi.

  4. Predisporre il fascicolo di conformità e la dichiarazione

    Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, il fabbricante esegue la valutazione della conformità di cui all’allegato VII, redige la documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità UE e riporta sull’imballaggio il proprio nome, l’indirizzo postale e un numero di identificazione. Gli importatori verificano che ciò sia stato fatto.

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  5. Seguire gli atti della Commissione che fissano i dettagli

    Etichette, metodo dello spazio vuoto, classi di riciclabilità e formati del registro dei produttori dipendono da atti di esecuzione e delegati. Se ne segua l’adozione, perché diversi termini decorrono dalla data della loro entrata in vigore.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Documentazione tecnica per ogni unità di imballaggioIl fabbricantePPWR, articoli 15, paragrafo 2, e 38, allegato VII
Dichiarazione di conformità UE per l’imballaggioIl fabbricantePPWR, articolo 39
Informazioni dei fornitori di imballaggi su materiali e sostanzeIl fornitore di imballaggi o di materiali per imballaggioPPWR, articolo 16

Se non si fa nulla

La documentazione mancante può far ritirare l’imballaggio dal mercato

Una dichiarazione di conformità mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l’assenza dei dati del fabbricante costituiscono una non conformità formale; se persiste, lo Stato membro vieta l’imballaggio oppure ne dispone il richiamo o il ritiro (PPWR, articolo 62, paragrafo 1, lettere da a) a f), e paragrafo 2).[1]

I distributori verificano prima di vendere

Il distributore verifica che il produttore sia registrato, che l’imballaggio sia etichettato e che siano indicati i dati del fabbricante e dell’importatore, e non mette a disposizione l’imballaggio se ha motivo di ritenere che non sia conforme o che manchino i dati del fabbricante o dell’importatore (PPWR, articolo 19, paragrafi 2 e 3).[1]

Si applicano sanzioni nazionali

Gli Stati membri stabiliscono entro il 12 febbraio 2027 sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; per la violazione degli articoli da 24 a 29 sono previste anche sanzioni amministrative pecuniarie (PPWR, articolo 68, paragrafi 1 e 2).[1]

Domande su questo problema

La direttiva 94/62/CE è ancora in vigore?

È abrogata con effetto dal 12 agosto 2026, salvo alcune disposizioni che continuano a valere per un periodo transitorio: l’identificazione dei materiali di cui al suo articolo 8, paragrafo 2, il requisito essenziale sulla riduzione (allegato II, punto 1, primo trattino, tramite l’articolo 9, paragrafi 1 e 2) fino al 31 dicembre 2029, e le disposizioni sugli obiettivi di riciclaggio degli Stati membri, sul loro calcolo e sulla relativa comunicazione fino al 31 dicembre 2028 (PPWR, articolo 70, paragrafo 1).

Il regolamento si applica anche agli imballaggi per il trasporto e a quelli B2B?

Sì. Si applica a tutti gli imballaggi, qualunque sia il materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggio, siano essi prodotti da industria, commercio al dettaglio, uffici, servizi o nuclei domestici (PPWR, articolo 2, paragrafo 1).

Quando serve la nuova etichetta armonizzata?

Dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione sull’etichetta, se successivo (PPWR, articolo 12, paragrafo 1). Gli imballaggi fabbricati o importati prima di tale data possono essere messi a disposizione per 3 anni dalla data in cui si applica l’obbligo di etichettatura (articolo 12, paragrafo 12).

Noi rivendiamo soltanto merci imballate. Che cosa dobbiamo fare?

I distributori agiscono con la dovuta diligenza, verificano la registrazione del produttore, l’etichettatura e i dati del fabbricante e dell’importatore e fanno in modo che lo stoccaggio e il trasporto non pregiudichino la conformità (PPWR, articolo 19, paragrafi da 1 a 3).

Quando si applicano la riciclabilità e il contenuto riciclato?

La progettazione ai fini del riciclaggio si applica dal 1° gennaio 2030 oppure 24 mesi dopo gli atti delegati, se successivo; il contenuto riciclato minimo nelle parti in plastica dal 1° gennaio 2030 oppure 3 anni dopo l’atto di esecuzione, se successivo (PPWR, articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (testo consolidato del 4 luglio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non sappiamo cosa ci chiedano le regole sugli imballaggi. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/packaging-rules-meaning/
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