{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "FtLblD",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ftlbld/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ftlbld.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ftlbld/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-12",
  "regulation": {
    "code": "FtLblD",
    "name": "Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature in vendita al consumatore",
    "shortName": "Direttiva sull’etichettatura delle calzature",
    "reference": "Direttiva 94/11/CE",
    "celex": "31994L0011",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0011",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "Labelling & Packaging",
    "inForce": "1994-05-09",
    "appliesFrom": "1996-03-23",
    "changing": false,
    "video": "regulation-ftlbld"
  },
  "answer": "La direttiva sull’etichettatura delle calzature impone di indicare il materiale di tomaia, fodera e suola esterna sulle calzature vendute ai consumatori dell’UE; ne risponde il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o il primo importatore. Si applica dal 23 marzo 1996; dal 16 luglio 2021 la vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020.",
  "description": "Guida alla FtLblD: la direttiva sull’etichettatura delle calzature, quali calzature rientrano nel campo di applicazione, le tre parti e i quattro gruppi di materiali, la regola dell’80 %, pittogrammi o parole danesi, chi risponde dell’etichetta, date principali, controlli in Danimarca e come adeguarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva, che il regolamento (UE) 2019/1020 elenca nell’allegato I (punto 8) come normativa di armonizzazione dell’Unione; in Danimarca l’autorità di controllo ai sensi del § 9 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026, testo consolidato che elenca la direttiva nel § 2, stk. 1, nr. 21) è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning è l’ex Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, e applica il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. Gli strumenti sono le ispezioni nei negozi e nei negozi online, gli ordini di correggere l’etichettatura ai sensi del § 14 della legge e le sanzioni pecuniarie ai sensi del § 18 del decreto e del § 37, stk. 1 della legge, che in circostanze aggravanti possono arrivare alla reclusione fino a due anni per i reati elencati nel § 37, stk. 2, con responsabilità delle imprese ai sensi del § 19 del decreto e del § 37, stk. 5 della legge; la direttiva stessa rinvia alla legislazione nazionale per le misure contro le calzature non conformi e, essendo elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020, si affida all’articolo 41 di tale regolamento per l’obbligo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1994-03-23",
      "label": "La direttiva 94/11/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · blocco del titolo"
    },
    {
      "date": "1994-04-19",
      "label": "Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 100, pag. 37",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · intestazione (riferimento GU)"
    },
    {
      "date": "1994-05-09",
      "label": "Entrata in vigore secondo le informazioni sul documento di EUR-Lex; la direttiva non contiene un articolo proprio sull’entrata in vigore",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento, data di entrata in vigore"
    },
    {
      "date": "1995-09-23",
      "label": "Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento e ne informano la Commissione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 1"
    },
    {
      "date": "1996-03-23",
      "label": "Gli Stati membri applicano le misure di etichettatura (data quale rettificata dal corrigendum del 24 febbraio 1996)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 2 e corrigendum C1"
    },
    {
      "date": "1997-09-23",
      "label": "Fine della deroga per le scorte fatturate o consegnate al dettagliante prima del 23 marzo 1996",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 2"
    },
    {
      "date": "2004-05-01",
      "label": "L’atto di adesione del 2003 aggiunge all’allegato I le indicazioni scritte in ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento, atto modificativo 12003TN02/01/F; testo consolidato, allegato I (marcatore A1)"
    },
    {
      "date": "2007-01-01",
      "label": "Si applica la direttiva 2006/96/CE del Consiglio: le indicazioni scritte in bulgaro e rumeno sono aggiunte all’allegato I",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0096 · art. 2, art. 3 e allegato, parte D, punto 1"
    },
    {
      "date": "2013-07-01",
      "label": "Si applica la direttiva 2013/15/UE del Consiglio: le indicazioni scritte in croato sono aggiunte all’allegato I",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0015 · art. 2, art. 3 e allegato, parte B"
    },
    {
      "date": "2021-07-01",
      "label": "Danimarca: entra in vigore il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, che sostituisce il decreto n. 759 del 15 settembre 1995",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 20"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020; la direttiva è elencata nell’allegato I (punto 8) e nell’allegato II (punto 7)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 44, allegato I e allegato II"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 236 del 23 settembre 2003)",
      "celex": "12003TN02/01/F",
      "date": "2004-05-01",
      "summary": "Aggiunge le indicazioni scritte in ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco per le tre parti della calzatura e i quattro gruppi di materiali dell’allegato I (marcatore A1 nel testo consolidato). Nessuna modifica delle regole di etichettatura in sé.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · elenco degli atti modificativi e allegato I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2006/96/CE del Consiglio",
      "celex": "32006L0096",
      "date": "2007-01-01",
      "summary": "Adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania: la parte D, punto 1 dell’allegato aggiunge le indicazioni scritte in bulgaro e rumeno dopo quelle in slovacco ai punti 1, lettere da a) a c), e 2, lettera a), punti i) e ii), e lettere b) e c) dell’allegato I. Gli Stati membri dovevano conformarsi entro la data di adesione; la direttiva è entrata in vigore con il trattato di adesione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0096 · art. 2, art. 3 e allegato, parte D, punto 1"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2013/15/UE del Consiglio",
      "celex": "32013L0015",
      "date": "2013-07-01",
      "summary": "Adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Croazia: la parte B dell’allegato aggiunge le indicazioni scritte in croato per la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna e per i quattro gruppi di materiali dell’allegato I. Gli Stati membri applicano le misure dalla data di adesione della Croazia.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0015 · art. 2, art. 3 e allegato, parte B"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "L’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature in vendita al consumatore, intendendo per calzature tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede, comprese le parti commercializzate separatamente di cui all’allegato I",
      "Le tre parti della calzatura definite nell’allegato I: la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna",
      "I quattro gruppi di materiali dell’allegato I: cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile e altri materiali, ciascuno con un pittogramma e indicazioni scritte nelle lingue ufficiali",
      "Gli esempi dell’allegato II: scarpe per uso interno o esterno, stivaletti, mezzi stivali, stivali al ginocchio e stivali alti fino alla coscia, sandali, espadrillas, scarpe da tennis, da corsa e altre scarpe sportive, calzature sportive speciali con chiodi o tacchetti e stivali da pattinaggio, da sci, da lotta, da pugilato e da ciclismo, scarpette da ballo, calzature in gomma o plastica stampata, soprascarpe, calzature monouso con suola applicata e calzature ortopediche e, di regola, i prodotti del capitolo 64 della nomenclatura combinata",
      "Gli operatori che rispondono dell’etichetta: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, altrimenti la persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità, e il distributore al dettaglio"
    ],
    "derived": [
      "Sono esclusi quattro gruppi: le calzature usate e già indossate; le calzature di protezione rientranti nella direttiva 89/686/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018, con i riferimenti da intendersi come riferimenti a tale regolamento); le calzature rientranti nella direttiva 76/769/CEE (abrogata dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1° giugno 2009, con i riferimenti alla direttiva abrogata da intendersi come riferimenti a tale regolamento); e le calzature giocattolo (art. 1, par. 1; regolamento (UE) 2016/425, art. 46; regolamento (CE) n. 1907/2006, art. 139; decreto n. 1046/2021, § 2)",
      "Il materiale da indicare è quello che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l’80 % del volume della suola esterna; se nessun materiale raggiunge l’80 %, si indicano i due materiali principali (art. 4, par. 1)",
      "Accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette e occhielli sono esclusi nella classificazione della tomaia (art. 1, par. 2, punto iii)",
      "Per materiale tessile si intendono i prodotti contemplati dalla direttiva 71/307/CEE sulle denominazioni dei tessili e successive modifiche; il decreto danese definisce un prodotto tessile rinviando al regolamento (UE) n. 1007/2011, che oggi disciplina le denominazioni delle fibre tessili (allegato I, punto 2, lettera b); decreto n. 1046/2021, § 3, nr. 5)",
      "Gli Stati membri non possono vietare né ostacolare l’immissione sul mercato di calzature conformi alla direttiva applicando disposizioni nazionali di etichettatura non armonizzate, e informazioni testuali supplementari possono accompagnare l’etichetta richiesta (art. 3 e art. 5)",
      "La direttiva 94/11/CE è rilevante per il SEE: è elencata al punto 3e del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE, e le stesse regole di etichettatura si applicano quindi alle calzature immesse sul mercato in Norvegia, Islanda e Liechtenstein in base alla legislazione di attuazione di tali Stati (decisione del Comitato misto SEE, CELEX 21997D0710(15), art. 1)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "consumer-footwear",
        "label": "Calzature in vendita al consumatore: scarpe, stivali, sandali, pantofole, calzature sportive e sportive speciali, soprascarpe, calzature monouso e ortopediche (allegato II)"
      },
      {
        "id": "footwear-parts-sold-separately",
        "label": "Parti di calzature commercializzate separatamente, di cui all’allegato I"
      },
      {
        "id": "non-standard-structure",
        "label": "Calzature in cui nessun materiale raggiunge l’80 % di una parte, oppure in cui manca una parte, come la fodera"
      },
      {
        "id": "online-distance-selling",
        "label": "Calzature vendute ai consumatori online o a distanza"
      },
      {
        "id": "b2b-professional-footwear",
        "label": "Calzature vendute a imprese o per uso professionale e non offerte ai consumatori"
      },
      {
        "id": "second-hand-footwear",
        "label": "Calzature usate e già indossate"
      },
      {
        "id": "protective-footwear-ppe",
        "label": "Calzature di protezione rientranti nelle norme sui DPI (direttiva 89/686/CEE, oggi regolamento (UE) 2016/425)"
      },
      {
        "id": "reach-restricted-footwear",
        "label": "Calzature rientranti nella direttiva 76/769/CEE, oggi regolamento REACH (CE) n. 1907/2006"
      },
      {
        "id": "toy-footwear",
        "label": "Calzature giocattolo"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (compresi i titolari di marchio)",
        "definition": "Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, sceglie tra pittogrammi e indicazioni scritte e risponde della fornitura dell’etichetta e dell’esattezza delle informazioni in essa contenute; la direttiva non definisce ulteriormente il termine. In Danimarca l’importatore o il distributore che immette le calzature sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2 e art. 4, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 7 e § 15"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione",
        "definition": "Il rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comunità può scegliere tra pittogrammi e indicazioni scritte e risponde, insieme al fabbricante, della fornitura dell’etichetta e della sua esattezza; secondo il decreto danese il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato con mandato scritto, il mandato può comprendere gli obblighi di etichettatura del fabbricante ai sensi dei §§ da 4 a 6 del decreto e il rappresentante deve svolgere i compiti indicati nel mandato.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2 e art. 4, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 8 e § 9"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore (la persona che per prima immette le calzature sul mercato dell’Unione)",
        "definition": "Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, l’obbligo di fornire l’etichetta e di garantire l’esattezza delle informazioni ricade sulla persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 10 e § 11"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore al dettaglio (vende ai consumatori, in negozio o online)",
        "definition": "Il distributore al dettaglio resta responsabile di garantire che le calzature che vende riportino l’etichettatura appropriata prescritta dalla direttiva; il decreto danese aggiunge che l’etichetta e il significato degli eventuali pittogrammi devono essere visibili e accessibili al consumatore prima dell’acquisto, online come nei negozi fisici.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · da § 12 a § 14; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "second-hand-footwear",
          "protective-footwear-ppe",
          "reach-restricted-footwear",
          "toy-footwear"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 1, paragrafo 1 esclude dalla direttiva le calzature usate e già indossate, le calzature di protezione rientranti nella direttiva 89/686/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2016/425 con effetto dal 21 aprile 2018, con i riferimenti alla direttiva da intendersi come riferimenti a tale regolamento), le calzature rientranti nella direttiva 76/769/CEE (abrogata dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 con effetto dal 1° giugno 2009, con i riferimenti alla direttiva abrogata da intendersi come riferimenti a tale regolamento) e le calzature giocattolo; il decreto danese ripete le stesse quattro esclusioni.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425 · art. 46; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907 · art. 139; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 2"
      },
      {
        "categories": [
          "b2b-professional-footwear"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "La direttiva si applica all’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature in vendita al consumatore; le calzature che non sono mai offerte ai consumatori ne restano fuori, mentre le calzature da lavoro o professionali vendute ai consumatori e non rientranti tra le calzature di protezione ai sensi delle norme sui DPI devono essere etichettate come qualsiasi altra calzatura.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 1 e allegato II"
      },
      {
        "categories": [
          "non-standard-structure"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "other",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Se nessun materiale costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia o della fodera e soletta di pulizia, o del volume della suola esterna, l’etichetta indica i due materiali principali utilizzati nella composizione; accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette e occhielli sono ignorati nella classificazione della tomaia, e la suola esterna è classificata in base al volume dei suoi materiali.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 2, punti iii) e iv) e art. 4, par. 1"
      },
      {
        "categories": [
          "online-distance-selling"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "other",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I requisiti di etichettatura riguardano le calzature immesse sul mercato e non dipendono dal canale di vendita; in Danimarca le regole si applicano sia alle vendite online sia ai negozi fisici, e il distributore al dettaglio deve rendere visibili al consumatore l’etichetta e il significato degli eventuali pittogrammi prima dell’acquisto, ad esempio nella pagina del prodotto in cui le calzature vengono aggiunte al carrello.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 2, par. 1 e art. 4; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 13; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-footwear",
          "footwear-parts-sold-separately"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "other",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede, comprese le parti commercializzate separatamente, immessi sul mercato per la vendita al consumatore devono riportare l’etichetta dei materiali; l’obbligo ricade sul fabbricante o sul suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione, altrimenti sulla persona che per prima immette le calzature sul mercato dell’Unione, e il distributore al dettaglio resta responsabile di vendere solo calzature etichettate, senza alcuna soglia dimensionale per le imprese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 1, art. 2, par. 1, art. 4, par. 5 e allegato II"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che l’articolo sia una calzatura con suola applicata in vendita al consumatore, dal fatto che si applichi una delle quattro esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dal ruolo che l’operatore ricopre nella catena di fornitura.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1 e art. 4, par. 5"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Individui le tre parti da etichettare secondo le definizioni dell’allegato I: la tomaia è la faccia esterna dell’elemento strutturale fissato alla suola esterna; la fodera e soletta di pulizia sono il rivestimento della tomaia e la soletta, che costituiscono l’interno della calzatura; la suola esterna è la parte inferiore soggetta a usura per abrasione e fissata alla tomaia.",
        "id": "ftlbld-mfr-identify-parts-labelled",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 2, punto i) e allegato I, punto 1"
      },
      {
        "text": "Classifichi il materiale di ciascuna parte come cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali secondo le definizioni dell’allegato I: il cuoio è la pelle con la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo da essere imputrescibile, con un eventuale rivestimento superficiale o finitura incollata di spessore non superiore a 0,15 mm; il cuoio rivestito ha un rivestimento di spessore superiore a 0,15 mm ma non superiore a un terzo dello spessore totale; la pelle ridotta in fibre, frammenti o polvere e ricostituita in fogli non è cuoio.",
        "id": "ftlbld-mfr-classify-material-part",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · allegato I, punto 2"
      },
      {
        "text": "Applichi la regola dell’80 %: indichi il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l’80 % del volume della suola esterna; se nessun materiale raggiunge l’80 %, indichi i due materiali principali. Escluda dalla classificazione della tomaia accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette e occhielli.",
        "id": "ftlbld-mfr-apply-rule-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 2, punti iii) e iv) e art. 4, par. 1"
      },
      {
        "text": "Scelga i pittogrammi dell’allegato I oppure le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato; le indicazioni danesi dell’allegato I sono Overdel, Foring og bindsål e Ydersål per le parti e Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer e Andre materialer per i gruppi di materiali, e il decreto danese accetta pittogrammi o testo in danese.",
        "id": "ftlbld-mfr-choose-annex-pictograms",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2 e allegato I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 4, stk. 2"
      },
      {
        "text": "Apponga le informazioni ad almeno una calzatura di ogni paio mediante stampa, incollatura, goffratura o un’etichetta applicata, in modo che siano visibili, saldamente fissate e accessibili, con pittogrammi abbastanza grandi da rendere le informazioni facilmente comprensibili e mai in modo tale da indurre in errore il consumatore.",
        "id": "ftlbld-mfr-affix-information-least",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 3 e art. 4, par. 4"
      },
      {
        "text": "Fornisca l’etichetta e risponda dell’esattezza delle informazioni in essa contenute; questa responsabilità ricade su di Lei o sul Suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e passa al primo importatore solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità.",
        "id": "ftlbld-mfr-supply-label-answer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5"
      },
      {
        "text": "Aggiunga ulteriori informazioni testuali solo accanto a quelle richieste e usi il termine «pieno fiore» (full grain leather) soltanto per il cuoio che conserva la superficie originaria del fiore messa a nudo dalla rimozione dell’epidermide, senza che alcuna parte della superficie sia stata asportata mediante smerigliatura, scamosciatura o spaccatura.",
        "id": "ftlbld-mfr-add-further-textual",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 5 e allegato I, punto 2, lettera a), punto i)"
      },
      {
        "text": "In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato; l’importatore o il distributore che commercializza calzature con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante e assume tali obblighi.",
        "id": "ftlbld-mfr-label-footwear-accordance",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 7 e § 15"
      },
      {
        "text": "In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato.",
        "id": "ftlbld-mfr-label-before-placing-denmark",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 7"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "Se il fabbricante L’ha nominata suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, può scegliere tra i pittogrammi dell’allegato I e le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato.",
        "id": "ftlbld-oth-make-choice-between",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2"
      },
      {
        "text": "Condivide la responsabilità del fabbricante per la fornitura dell’etichetta e per l’esattezza delle informazioni in essa contenute; solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità tale obbligo passa alla persona che per prima immette le calzature sul mercato della Comunità.",
        "id": "ftlbld-oth-share-manufacturers-responsibility",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5"
      },
      {
        "text": "In Danimarca agisca in base a un mandato scritto del fabbricante, che può comprendere gli obblighi di etichettatura dei §§ da 4 a 6 del decreto, e svolga i compiti indicati nel mandato.",
        "id": "ftlbld-oth-act-written-mandate",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 8 e § 9"
      },
      {
        "text": "Il mancato svolgimento dei compiti indicati nel mandato è un illecito sanzionabile con ammenda in Danimarca; il distinto illecito di non aver conferito al rappresentante autorizzato un mandato scritto è commesso dal fabbricante, non da Lei.",
        "id": "ftlbld-oth-failing-carry-out",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 18, nr. 2 e nr. 3; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, fornisca l’etichetta e risponda dell’esattezza delle sue informazioni in quanto persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità.",
        "id": "ftlbld-imp-supply-label-answer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5"
      },
      {
        "text": "Prima di immettere le calzature sul mercato verifichi che ogni paio riporti l’etichetta dei materiali articolata nelle tre parti, nella forma (pittogrammi o parole) e nella lingua richieste nello Stato membro di consumo, su almeno una scarpa, visibile, saldamente fissata e accessibile, con pittogrammi abbastanza grandi da essere compresi.",
        "id": "ftlbld-imp-check-placing-footwear",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2, art. 4, par. 3 e art. 4, par. 4"
      },
      {
        "text": "In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di immetterle sul mercato e non le immetta sul mercato se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, finché non siano state etichettate correttamente.",
        "id": "ftlbld-imp-ensure-footwear-labelled",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 10 e § 11, stk. 1"
      },
      {
        "text": "Se viene a sapere, o dovrebbe sapere, che calzature già immesse sul mercato non sono etichettate correttamente, adotti immediatamente le misure necessarie per farle etichettare conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto.",
        "id": "ftlbld-imp-immediately-take-measures",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 11, stk. 2"
      },
      {
        "text": "Se immette le calzature sul mercato con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume gli obblighi di etichettatura del fabbricante.",
        "id": "ftlbld-imp-treated-manufacturer-take",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 15"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Venda solo calzature che riportano l’etichettatura prescritta dalla direttiva; il distributore al dettaglio ne resta responsabile anche se l’etichetta è fornita dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato o dal primo importatore.",
        "id": "ftlbld-dist-sell-footwear-bears",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5"
      },
      {
        "text": "In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di metterle a disposizione sul mercato e, se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, non le metta a disposizione finché non siano state etichettate correttamente.",
        "id": "ftlbld-dist-ensure-footwear-labelled",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 12 e § 14"
      },
      {
        "text": "Renda l’etichetta visibile e accessibile al consumatore prima dell’acquisto, in negozio e nel negozio online.",
        "id": "ftlbld-dist-make-label-visible",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 13, stk. 1; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
      },
      {
        "text": "Informi per iscritto il consumatore del significato degli eventuali pittogrammi prima dell’acquisto, ad esempio con un poster alla parete, volantini informativi in negozio o nella pagina di vendita in cui le calzature vengono aggiunte al carrello; la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l’omessa informazione del consumatore per iscritto, perciò conservi la spiegazione in forma scritta.",
        "id": "ftlbld-dist-inform-consumer-writing",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 13, stk. 2, og § 18, nr. 9; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
      },
      {
        "text": "Se vende calzature con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume i relativi obblighi di etichettatura.",
        "id": "ftlbld-dist-treated-manufacturer-take",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 15"
      },
      {
        "text": "Si aspetti ispezioni nei negozi e nei negozi online: il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen controlla l’etichettatura delle calzature in entrambi i canali e può ordinarLe di correggerla, ed è un illecito sanzionabile con ammenda mettere a disposizione sul mercato calzature non etichettate, omettere di verificarne l’etichettatura prima di farlo oppure omettere di rendere visibile l’etichetta o di spiegare i pittogrammi prima dell’acquisto.",
        "id": "ftlbld-dist-expect-inspections-shops",
        "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 17 e § 18, da nr. 7 a nr. 10"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "ftlbld-mfr-identify-parts-labelled",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Individui le tre parti da etichettare secondo le definizioni dell’allegato I: la tomaia è la faccia esterna dell’elemento strutturale fissato alla suola esterna; la fodera e soletta di pulizia sono il rivestimento della tomaia e la soletta, che costituiscono l’interno della calzatura; la suola esterna è la parte inferiore soggetta a usura per abrasione e fissata alla tomaia.",
      "article": "Art. 1(2)(i) and Annex I, point 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-classify-material-part",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Classifichi il materiale di ciascuna parte come cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali secondo le definizioni dell’allegato I: il cuoio è la pelle con la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo da essere imputrescibile, con un eventuale rivestimento superficiale o finitura incollata di spessore non superiore a 0,15 mm; il cuoio rivestito ha un rivestimento di spessore superiore a 0,15 mm ma non superiore a un terzo dello spessore totale; la pelle ridotta in fibre, frammenti o polvere e ricostituita in fogli non è cuoio.",
      "article": "Annex I, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-apply-rule-label",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Applichi la regola dell’80 %: indichi il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l’80 % del volume della suola esterna; se nessun materiale raggiunge l’80 %, indichi i due materiali principali. Escluda dalla classificazione della tomaia accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette e occhielli.",
      "article": "Art. 1(2)(iii), Art. 1(2)(iv) and Art. 4(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-choose-annex-pictograms",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Scelga i pittogrammi dell’allegato I oppure le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato; le indicazioni danesi dell’allegato I sono Overdel, Foring og bindsål e Ydersål per le parti e Læder, Overtrukket læder, Tekstil-materialer e Andre materialer per i gruppi di materiali, e il decreto danese accetta pittogrammi o testo in danese.",
      "article": "Art. 4(2) and Annex I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 4, stk. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-affix-information-least",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Apponga le informazioni ad almeno una calzatura di ogni paio mediante stampa, incollatura, goffratura o un’etichetta applicata, in modo che siano visibili, saldamente fissate e accessibili, con pittogrammi abbastanza grandi da rendere le informazioni facilmente comprensibili e mai in modo tale da indurre in errore il consumatore.",
      "article": "Art. 4(3) and Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-supply-label-answer",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fornisca l’etichetta e risponda dell’esattezza delle informazioni in essa contenute; questa responsabilità ricade su di Lei o sul Suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e passa al primo importatore solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-add-further-textual",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Aggiunga ulteriori informazioni testuali solo accanto a quelle richieste e usi il termine «pieno fiore» (full grain leather) soltanto per il cuoio che conserva la superficie originaria del fiore messa a nudo dalla rimozione dell’epidermide, senza che alcuna parte della superficie sia stata asportata mediante smerigliatura, scamosciatura o spaccatura.",
      "article": "Art. 5 and Annex I, point 2(a)(i)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-label-footwear-accordance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato; l’importatore o il distributore che commercializza calzature con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante e assume tali obblighi.",
      "article": "§ 7 and § 15",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-mfr-label-before-placing-denmark",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato.",
      "article": "§ 7",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-oth-make-choice-between",
      "role": "other",
      "kind": "decision",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se il fabbricante L’ha nominata suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, può scegliere tra i pittogrammi dell’allegato I e le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato.",
      "article": "Art. 4(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-oth-share-manufacturers-responsibility",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Condivide la responsabilità del fabbricante per la fornitura dell’etichetta e per l’esattezza delle informazioni in essa contenute; solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità tale obbligo passa alla persona che per prima immette le calzature sul mercato della Comunità.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-oth-act-written-mandate",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca agisca in base a un mandato scritto del fabbricante, che può comprendere gli obblighi di etichettatura dei §§ da 4 a 6 del decreto, e svolga i compiti indicati nel mandato.",
      "article": "§ 8 and § 9",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-oth-failing-carry-out",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Il mancato svolgimento dei compiti indicati nel mandato è un illecito sanzionabile con ammenda in Danimarca; il distinto illecito di non aver conferito al rappresentante autorizzato un mandato scritto è commesso dal fabbricante, non da Lei.",
      "article": "§ 18, nr. 2 and nr. 3; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-imp-supply-label-answer",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, fornisca l’etichetta e risponda dell’esattezza delle sue informazioni in quanto persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-imp-check-placing-footwear",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Prima di immettere le calzature sul mercato verifichi che ogni paio riporti l’etichetta dei materiali articolata nelle tre parti, nella forma (pittogrammi o parole) e nella lingua richieste nello Stato membro di consumo, su almeno una scarpa, visibile, saldamente fissata e accessibile, con pittogrammi abbastanza grandi da essere compresi.",
      "article": "Art. 4(2), Art. 4(3) and Art. 4(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-imp-ensure-footwear-labelled",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di immetterle sul mercato e non le immetta sul mercato se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, finché non siano state etichettate correttamente.",
      "article": "§ 10 and § 11, stk. 1",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-imp-immediately-take-measures",
      "role": "importer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "text": "Se viene a sapere, o dovrebbe sapere, che calzature già immesse sul mercato non sono etichettate correttamente, adotti immediatamente le misure necessarie per farle etichettare conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto.",
      "article": "§ 11, stk. 2",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-imp-treated-manufacturer-take",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se immette le calzature sul mercato con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume gli obblighi di etichettatura del fabbricante.",
      "article": "§ 15",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-sell-footwear-bears",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Venda solo calzature che riportano l’etichettatura prescritta dalla direttiva; il distributore al dettaglio ne resta responsabile anche se l’etichetta è fornita dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato o dal primo importatore.",
      "article": "Art. 4(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-ensure-footwear-labelled",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di metterle a disposizione sul mercato e, se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, non le metta a disposizione finché non siano state etichettate correttamente.",
      "article": "§ 12 and § 14",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-make-label-visible",
      "role": "distributor",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "at-listing",
      "text": "Renda l’etichetta visibile e accessibile al consumatore prima dell’acquisto, in negozio e nel negozio online.",
      "article": "§ 13, stk. 1; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-inform-consumer-writing",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Informi per iscritto il consumatore del significato degli eventuali pittogrammi prima dell’acquisto, ad esempio con un poster alla parete, volantini informativi in negozio o nella pagina di vendita in cui le calzature vengono aggiunte al carrello; la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l’omessa informazione del consumatore per iscritto, perciò conservi la spiegazione in forma scritta.",
      "article": "§ 13, stk. 2, og § 18, nr. 9; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-treated-manufacturer-take",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se vende calzature con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume i relativi obblighi di etichettatura.",
      "article": "§ 15",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "id": "ftlbld-dist-expect-inspections-shops",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Si aspetti ispezioni nei negozi e nei negozi online: il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen controlla l’etichettatura delle calzature in entrambi i canali e può ordinarLe di correggerla, ed è un illecito sanzionabile con ammenda mettere a disposizione sul mercato calzature non etichettate, omettere di verificarne l’etichettatura prima di farlo oppure omettere di rendere visibile l’etichetta o di spiegare i pittogrammi prima dell’acquisto.",
      "article": "§ 17 and § 18, nr. 7 to nr. 10",
      "sourceUrl": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    }
  ],
  "requirementsHash": "38aad9f07846d4ee",
  "penalties": {
    "text": "La direttiva stessa non contiene un articolo sulle sanzioni: impone agli Stati membri di garantire che tutte le calzature immesse sul mercato rispettino i suoi requisiti di etichettatura e, se vengono immesse sul mercato calzature non conformi a tali requisiti, di adottare le misure appropriate specificate nella legislazione nazionale. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è elencata nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 come normativa di armonizzazione dell’Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le sue violazioni ai sensi dell’articolo 41 di tale regolamento. In Danimarca il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 consente all’autorità di controllo di emettere ordini ai sensi del § 14 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato quando le calzature non sono etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6, e il § 18 del decreto punisce con un’ammenda il fabbricante che omette di etichettare le calzature, il rappresentante autorizzato privo di mandato scritto o che non svolge i propri compiti, l’importatore o il distributore che immette sul mercato o mette a disposizione calzature non etichettate o omette di intervenire in proposito, e il distributore al dettaglio che non rende visibile l’etichetta o non spiega i pittogrammi prima dell’acquisto; le imprese rispondono ai sensi del § 19 del decreto. La legge aggiunge, nel § 37, stk. 1, un’ammenda per l’operatore economico che viola il dovere generale del § 5 di immettere sul mercato solo prodotti conformi e per l’operatore che non ottempera a una decisione dell’autorità di controllo, compreso un ordine ai sensi del § 14, stk. 1; poiché l’etichettatura delle calzature è uno dei settori di prodotto elencati nel § 2, stk. 1, nr. 21 della legge, la pena per tali reati può arrivare alla reclusione fino a due anni in circostanze aggravanti (pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o la morte, recidiva o violazione sistematica a fini di lucro, § 37, stk. 2) e le imprese possono essere chiamate a rispondere ai sensi del § 37, stk. 5.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 41 e allegato II, punto 7; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · da § 17 a § 19; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 21, § 5, stk. 1, § 14, stk. 1, e § 37, stk. 1, 2 e 5"
  },
  "checklist": [
    "Verifichi che l’articolo sia una calzatura con suola applicata in vendita al consumatore e che non si applichi nessuna delle quattro esclusioni dell’articolo 1, paragrafo 1: calzature usate e già indossate, calzature di protezione ai sensi delle norme sui DPI, calzature rientranti nelle restrizioni REACH, calzature giocattolo.",
    "Stabilisca il Suo ruolo per ciascun modello: fabbricante o rappresentante autorizzato nell’Unione, primo importatore o distributore al dettaglio, ricordando che in Danimarca gli importatori e i distributori con marchio proprio sono considerati fabbricanti (decreto § 15).",
    "Misuri la composizione della tomaia e della fodera e soletta di pulizia in base alla superficie e quella della suola esterna in base al volume, escludendo dal calcolo accessori e rinforzi della tomaia (articolo 1, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 1).",
    "Assegni ciascuna parte a cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali secondo le definizioni dell’allegato I, verificando ogni rivestimento rispetto ai limiti di 0,15 mm e di un terzo dello spessore.",
    "Applichi la regola dell’80 % e, se nessun materiale la raggiunge, indichi i due materiali principali (articolo 4, paragrafo 1).",
    "Scelga pittogrammi o indicazioni scritte nella lingua di ciascun paese di vendita; per la Danimarca, i pittogrammi o le parole danesi (articolo 4, paragrafo 2, decreto § 4).",
    "Apponga l’etichetta su almeno una scarpa di ogni paio, stampata, incollata, goffrata o applicata, visibile, saldamente fissata e accessibile, con pittogrammi abbastanza grandi da essere leggibili (articolo 4, paragrafi 3 e 4).",
    "Per i negozi e i negozi online, mostri l’etichetta e spieghi i pittogrammi per iscritto prima dell’acquisto, poiché la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l’omessa informazione del consumatore per iscritto, e registri chi fornisce ciascuna etichetta in modo che la responsabilità per la sua esattezza sia chiara (articolo 4, paragrafo 5, decreto § 13 e § 18, nr. 9)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quando ha iniziato ad applicarsi la direttiva sull’etichettatura delle calzature?",
      "a": "La direttiva 94/11/CE è stata adottata il 23 marzo 1994, pubblicata nella GU L 100 del 19 aprile 1994 ed è entrata in vigore il 9 maggio 1994. Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 23 settembre 1995 e applicarle dal 23 marzo 1996, con le scorte fatturate o consegnate ai dettaglianti prima di tale data esentate fino al 23 settembre 1997. La sostanza delle regole non è cambiata da allora; le tre modifiche hanno solo aggiunto versioni linguistiche delle indicazioni scritte con l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, nel 2007 e nel 2013.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6 ed elenco degli atti modificativi; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento"
    },
    {
      "q": "Quali calzature devono riportare l’etichetta dei materiali?",
      "a": "Tutti gli articoli con suola applicata destinati a proteggere o coprire il piede che sono in vendita al consumatore, comprese le parti commercializzate separatamente. L’allegato II elenca alcuni esempi: scarpe basse o con tacco per uso interno o esterno, stivaletti, mezzi stivali, stivali al ginocchio e stivali alti fino alla coscia, sandali, espadrillas, scarpe da tennis, da corsa e altre scarpe sportive, calzature sportive speciali con chiodi o tacchetti, stivali da pattinaggio, da sci, da lotta, da pugilato e da ciclismo, scarpette da ballo, calzature in gomma o plastica stampata, soprascarpe, calzature monouso con suola applicata e calzature ortopediche e, di regola, i prodotti del capitolo 64 della nomenclatura combinata. Sono escluse le calzature usate e già indossate, le calzature di protezione ai sensi delle norme sui DPI, le calzature rientranti nella direttiva 76/769/CEE (oggi le restrizioni REACH) e le calzature giocattolo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 1 e allegato II"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve indicare esattamente l’etichetta?",
      "a": "Il materiale di ciascuna delle tre parti, la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna, espresso come cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali mediante pittogramma o parole. Il materiale indicato è quello che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l’80 % del volume della suola esterna; se nessun materiale raggiunge l’80 %, si indicano i due materiali principali. Accessori e rinforzi quali fibbie, bordature, ornamenti, linguette e occhielli non contano nella classificazione della tomaia.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 1, par. 2, art. 4, par. 1 e allegato I"
    },
    {
      "q": "Posso usare i pittogrammi al posto delle parole danesi?",
      "a": "Sì. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione sceglie tra i pittogrammi dell’allegato I e le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue stabilite dallo Stato membro in cui le calzature sono vendute, e gli Stati membri devono provvedere affinché i consumatori siano adeguatamente informati del significato dei pittogrammi. Il decreto danese accetta i pittogrammi o il testo in danese e impone al distributore al dettaglio di informare per iscritto il consumatore del significato dei pittogrammi prima dell’acquisto; la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l’omessa informazione del consumatore per iscritto, perciò conservi la spiegazione in forma scritta.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 2 e allegato I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 4, stk. 2, § 13, stk. 2, og § 18, nr. 9"
    },
    {
      "q": "Devono avere l’etichetta entrambe le scarpe di un paio?",
      "a": "No. Etichettare significa apporre le informazioni richieste ad almeno una calzatura di ogni paio, mediante stampa, incollatura, goffratura o un’etichetta applicata. L’etichetta deve essere visibile, saldamente fissata e accessibile, i pittogrammi devono essere abbastanza grandi da essere facilmente compresi e l’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 3 e art. 4, par. 4"
    },
    {
      "q": "Chi risponde dell’etichetta: il marchio, l’importatore o il negozio?",
      "a": "Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione risponde della fornitura dell’etichetta e dell’esattezza delle sue informazioni. Se nessuno dei due è stabilito nell’Unione, l’obbligo ricade sulla persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato dell’Unione, in pratica l’importatore. Il distributore al dettaglio resta responsabile di garantire che le calzature che vende riportino l’etichettatura prescritta. In Danimarca il decreto precisa la ripartizione per fabbricanti (§ 7), rappresentanti autorizzati (§§ 8 e 9), importatori (§§ 10 e 11) e distributori al dettaglio (§§ da 12 a 14), e considera fabbricanti gli importatori e i distributori con marchio proprio (§ 15).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4, par. 5; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · da § 7 a § 15"
    },
    {
      "q": "Che cosa succede se in Danimarca si vendono calzature senza un’etichetta corretta?",
      "a": "Il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen, l’ex Sikkerhedsstyrelsen e parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, ispeziona l’etichettatura delle calzature nei negozi e online. Può ordinare all’operatore economico di correggere l’etichettatura ai sensi del § 14 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato, e il § 18 del decreto prevede ammende per chi omette di etichettare le calzature, per chi immette sul mercato o mette a disposizione calzature non etichettate, per chi non rende visibile l’etichetta o non spiega i pittogrammi prima dell’acquisto, per il fabbricante che non conferisce al proprio rappresentante autorizzato un mandato scritto e per il rappresentante autorizzato che trascura i compiti indicati nel mandato; le imprese possono essere sanzionate ai sensi del § 19.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · da § 17 a § 19; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-12",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida rielaborata secondo il modello SPEC-62 a partire dal testo consolidato",
      "summary": "La pagina contiene ora il modello strutturato e il testo è stato riscritto a partire dal testo consolidato del 1° luglio 2013. Correzioni rispetto al testo precedente: l’autorità di controllo danese è Erhvervsstyrelsen (dipartimento Markedsovervågning, l’ex Sikkerhedsstyrelsen) ai sensi della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato e del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, non Sikkerhedsstyrelsen come autorità distinta; le date principali (entrata in vigore il 9 maggio 1994, applicazione il 23 marzo 1996, deroga per le scorte fino al 23 settembre 1997) e le tre modifiche legate agli ampliamenti sono ora indicate con esattezza; la regola dell’80 % è enunciata per ciascuna parte nei termini della direttiva; sono aggiunti gli obblighi propri del distributore al dettaglio ai sensi del decreto danese.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 4 e art. 6; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica all’etichettatura delle calzature",
      "summary": "Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica da questa data ed elenca la direttiva 94/11/CE nell’allegato I (punto 8) come normativa di armonizzazione dell’Unione e nell’allegato II (punto 7) come normativa priva di disposizioni sulle sanzioni, cosicché gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni ai sensi dell’articolo 41; le autorità di vigilanza del mercato si avvalgono dei poteri del regolamento quando controllano le etichette delle calzature.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 41, art. 44, allegato I e allegato II"
    },
    {
      "date": "2021-07-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Danimarca: nuovo decreto sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili",
      "summary": "È entrato in vigore il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 sull’etichettatura delle calzature e sull’etichettatura e marcatura dei prodotti tessili, adottato ai sensi del § 8 e del § 37, stk. 6 e 7 della legge n. 799 del 9 giugno 2020 sui prodotti e sulla vigilanza del mercato come modificata dalla legge n. 782 del 4 maggio 2021, disposizioni che oggi sono il § 8 e il § 37, stk. 3 e 4 della lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026. Abroga il decreto n. 759 del 15 settembre 1995, riformula le regole di etichettatura della direttiva con il danese come lingua delle indicazioni scritte, ripartisce gli obblighi tra fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori al dettaglio e rende sanzionabili con ammenda le violazioni.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046 · § 1, § 4, § 18 e § 20; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
    },
    {
      "date": "2013-07-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "La direttiva 2013/15/UE del Consiglio aggiunge le indicazioni in croato",
      "summary": "A motivo dell’adesione della Croazia, la parte B dell’allegato della direttiva del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10 giugno 2013) aggiunge all’allegato I le indicazioni scritte in croato per la tomaia, la fodera e soletta di pulizia e la suola esterna e per i quattro gruppi di materiali; gli Stati membri applicano le misure dalla data di adesione della Croazia.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0015 · art. 2, art. 3 e allegato, parte B"
    },
    {
      "date": "2007-01-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "La direttiva 2006/96/CE del Consiglio aggiunge le indicazioni in bulgaro e rumeno",
      "summary": "A motivo dell’adesione di Bulgaria e Romania, la parte D, punto 1 dell’allegato della direttiva del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20 dicembre 2006) aggiunge le indicazioni scritte in bulgaro e rumeno ai punti 1, lettere da a) a c), e 2, lettere da a) a c) dell’allegato I; la direttiva è entrata in vigore con il trattato di adesione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0096 · art. 2, art. 3 e allegato, parte D, punto 1"
    },
    {
      "date": "2004-05-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "L’atto di adesione del 2003 aggiunge nove versioni linguistiche",
      "summary": "L’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 236 del 23 settembre 2003) ha aggiunto all’allegato I le indicazioni scritte in ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco, indicate con il marcatore A1 nel testo consolidato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · elenco degli atti modificativi e allegato I; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento"
    },
    {
      "date": "1997-09-23",
      "kind": "applies",
      "title": "Fine della deroga per le scorte",
      "summary": "Le scorte fatturate o consegnate al dettagliante prima del 23 marzo 1996 sono state esentate dalle misure nazionali fino a questa data; da qui in poi tutte le calzature in vendita al consumatore hanno dovuto riportare l’etichetta dei materiali.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 2"
    },
    {
      "date": "1996-03-23",
      "kind": "applies",
      "title": "Gli Stati membri applicano le misure di etichettatura",
      "summary": "Le misure di recepimento che gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare entro il 23 settembre 1995 si applicano da questa data, come rettificata dal corrigendum pubblicato nella GU L 47 del 24 febbraio 1996 (marcatore C1 nel testo consolidato). Tre anni dopo l’applicazione la Commissione doveva riferire al Consiglio sulle difficoltà incontrate dagli operatori.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 1, art. 6, par. 2, art. 6, par. 4 e corrigendum C1"
    },
    {
      "date": "1994-05-09",
      "kind": "in-force",
      "title": "La direttiva 94/11/CE entra in vigore",
      "summary": "Adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 23 marzo 1994 e pubblicata nella GU L 100 del 19 aprile 1994, la direttiva è entrata in vigore il 9 maggio 1994 secondo le informazioni sul documento di EUR-Lex; non contiene un articolo proprio sull’entrata in vigore ed è rivolta agli Stati membri, che dovevano recepirla entro il 23 settembre 1995.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011 · informazioni sul documento; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701 · art. 6, par. 1 e art. 7"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 94/11/CE sull’etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature, testo consolidato del 1° luglio 2013 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701"
    },
    {
      "label": "Direttiva 94/11/CE come pubblicata nella GU L 100 del 19 aprile 1994 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0011"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31994L0011 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2006/96/CE del Consiglio che adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci, adesione di Bulgaria e Romania (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0096"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci, adesione della Croazia (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0015"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425"
    },
    {
      "label": "Industria calzaturiera, regole di etichettatura (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/footwear-industry_en"
    },
    {
      "label": "Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori della conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-12",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/ftlbld/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/ftlbld/"
    }
  }
}