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Labelling and packaging Manufacturer · Importer 6 min di lettura

Serve l’etichetta energetica e la registrazione in EPREL

Il fornitore di un gruppo di prodotti coperto da un atto delegato registra ogni nuovo modello in EPREL, la banca dati UE dei prodotti, prima di immettere sul mercato la prima unità, e fornisce con ogni unità un’etichetta e una scheda accurate (regolamento (UE) 2017/1369). Si individui prima l’atto delegato: stabilisce etichetta, scheda e visualizzazione online.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2017/1369 è un quadro. Si applica ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e ne prevede l’etichettatura, nonché informazioni standard sull’efficienza energetica e sul consumo di energia e di altre risorse durante l’uso (articolo 1, paragrafo 1). I requisiti dettagliati derivano da atti delegati, uno per ciascun gruppo di prodotti, che definiscono i prodotti interessati, il formato dell’etichetta da A a G, la scheda informativa del prodotto, la documentazione tecnica, le tolleranze di verifica e le modalità di visualizzazione dell’etichetta nella vendita a distanza (articolo 16, paragrafi 1, 3 e 4). Il regolamento si applica dal 1° agosto 2017; l’articolo sulla banca dati si applica dal 1° gennaio 2019 (articolo 21).[1]

Gli obblighi gravano principalmente sul fornitore: il fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione (articolo 2, punto 14). Il fornitore provvede affinché ogni unità sia accompagnata, a titolo gratuito, da un’etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate, consegna etichette e schede al rivenditore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e predispone una documentazione tecnica sufficiente a valutarne l’esattezza (articolo 3, paragrafi da 1 a 3). I prodotti non possono essere progettati in modo da modificare le prestazioni in condizioni di prova (articolo 3, paragrafo 5).[1]

La banca dati dei prodotti è l’elemento centrale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 la denomina EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (articolo 2, paragrafo 1), e dal 22 ottobre 2024 solo i fornitori verificati possono registrarvi o modificarvi i modelli; una persona giuridica dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell’Unione con un sigillo elettronico qualificato (articoli 3 e 4). Prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello coperto da un atto delegato, il fornitore inserisce il modello nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati (articolo 4, paragrafo 1). La parte pubblica contiene i dati del fornitore, l’identificativo del modello, l’etichetta elettronica, le classi e i parametri e la scheda informativa del prodotto; la parte relativa alla conformità contiene i modelli equivalenti e le parti indicate della documentazione tecnica, quali i parametri misurati, i calcoli e le norme applicate (articolo 12, paragrafo 5, e allegato I). Un prodotto con modifiche rilevanti per l’etichetta è un nuovo modello (articolo 4, paragrafo 4), e le informazioni sulla conformità sono conservate per 15 anni dopo l’ultima unità, salvo che un atto delegato preveda un periodo più breve (articolo 4, paragrafo 6).[1][6]

I rivenditori espongono l’etichetta in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, e rendono disponibile la scheda informativa del prodotto (articolo 5, paragrafo 1). Fornitori e rivenditori rinviano alla classe energetica e alla gamma di classi nelle pubblicità visive e nel materiale promozionale tecnico, e non espongono etichette ingannevoli né etichette che imitano l’etichetta energetica su prodotti che non rientrano nel suo ambito di applicazione (articolo 6). La Corte ha stabilito che l’obbligo pubblicitario di cui all’articolo 6, lettera a), si applica anche ai gruppi di prodotti coperti da un atto delegato adottato ai sensi della vecchia direttiva 2010/30/UE; se tale atto non dice come, la classe e la gamma sono indicate come sull’etichetta, purché ciò resti leggibile e visibile, oppure in modo equivalente (causa C-761/22, ordinanza del 5 ottobre 2023). L’atto delegato precisa i dettagli. Per gli apparecchi di refrigerazione, ad esempio, il fornitore mette a disposizione dei rivenditori un’etichetta elettronica e il rivenditore la mostra vicino al prezzo sulla pagina web, eventualmente mediante una visualizzazione annidata (regolamento delegato (UE) 2019/2016, articoli 3, paragrafo 1, lettera g), e 4, lettera b), allegato VIII).[1][2][7]

L’applicazione delle norme è nazionale all’interno di un quadro UE. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni (articolo 7, paragrafo 4), le autorità possono recuperare dal fornitore i costi delle prove (articolo 8, paragrafo 5) e il regolamento figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano le misure correttive di quest’ultimo (articolo 16). Molti gruppi di prodotti con etichetta sono soggetti anche a requisiti di progettazione ecocompatibile: quando i modelli delle classi E, F o G non possono più essere immessi sul mercato a causa di una misura di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile ai sensi della direttiva 2009/125/CE, tali classi sono mostrate in grigio sull’etichetta (articolo 11, paragrafo 10). Per i prodotti disciplinati da misure di esecuzione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, le norme di tale direttiva sulla marcatura CE e sulla dichiarazione continuano ad applicarsi in base alle disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2024/1781 finché tali misure non sono abrogate o dichiarate obsolete (articolo 79, paragrafo 1, lettera b)). Una proposta della Commissione, COM(2026) 565, modificherebbe i regolamenti (UE) 2017/1369 e 2020/740 in materia di semplificazione e opzioni digitali per l’etichettatura energetica e degli pneumatici; il 4 ottobre 2026 EUR-Lex la riporta come semplice proposta.[1][3][4][5]

Come risolverlo

  1. Individuare l’atto delegato del gruppo di prodotti

    Il regolamento quadro si applica nel dettaglio solo se la Commissione ha adottato un atto delegato per il gruppo di prodotti, ad esempio gli apparecchi di refrigerazione. Tale atto definisce i prodotti interessati e stabilisce il formato dell’etichetta, la scheda informativa del prodotto, la documentazione tecnica e le modalità di visualizzazione dell’etichetta online.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Stabilire se si è il fornitore

    Il fornitore è il fabbricante stabilito nell’Unione, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione. Al fornitore spettano gli obblighi relativi a etichetta, banca dati e documentazione. Il rivenditore che si limita a vendere ha gli obblighi di visualizzazione.

  3. Registrare il modello in EPREL prima della prima unità

    Prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello coperto da un atto delegato, si inserisce il modello nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti: dati del fornitore, identificativo del modello, etichetta in formato elettronico, classi e parametri, parametri della scheda informativa del prodotto e le parti indicate della documentazione tecnica. Possono registrarsi solo i fornitori verificati; dal 22 ottobre 2024 un’impresa dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell’UE con un sigillo elettronico qualificato.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  4. Fornire etichette e schede con ogni unità e ai rivenditori

    Ogni unità è accompagnata, a titolo gratuito, da un’etichetta stampata e da una scheda informativa del prodotto accurate, salvo che l’atto delegato consenta di rendere disponibile la scheda tramite la banca dati. Le etichette e le schede stampate vanno consegnate al rivenditore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, e le etichette elettroniche vanno messe a disposizione dei negozi online quando l’atto delegato lo prevede.

  5. Indicare la classe nella pubblicità e online

    Le pubblicità visive e il materiale promozionale tecnico relativi a un modello specifico rinviano alla sua classe energetica e alla gamma di classi riportata sull’etichetta. Ciò vale anche per i gruppi di prodotti ancora soggetti a un atto delegato precedente; se tale atto non dice come, le indicazioni si mostrano come sull’etichetta, in modo leggibile e visibile. I rivenditori che vendono a distanza visualizzano l’etichetta secondo quanto prescrive l’atto delegato, ad esempio vicino al prezzo o mediante una visualizzazione annidata.

  6. Trattare le modifiche rilevanti per l’etichetta come un nuovo modello

    Una modifica rilevante per l’etichetta o per la scheda informativa del prodotto rende il prodotto un nuovo modello, che richiede una propria registrazione nella banca dati. Si indichi nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato unità di un modello.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
La registrazione EPREL di ciascun modello, parte pubblica e parte relativa alla conformitàIl fornitoreRegolamento (UE) 2017/1369, articoli 4, paragrafo 1, e 12, paragrafo 5, allegato I
Documentazione tecnica sufficiente a valutare l’esattezza dell’etichetta e della scheda, compresi i rapporti di provaIl fornitore, sulla base di prove proprie o di terziRegolamento (UE) 2017/1369, articoli 2, punto 23, e 3, paragrafo 3
L’etichetta stampata e la scheda informativa del prodotto per ciascuna unità, e le versioni elettroniche per i rivenditoriIl fornitoreRegolamento (UE) 2017/1369, articolo 3, paragrafi 1 e 2; atto delegato del gruppo di prodotti

Se non si fa nulla

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni e meccanismi di applicazione effettivi, proporzionati e dissuasivi per le violazioni del regolamento e dei relativi atti delegati (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 7, paragrafo 4).[1]

I costi delle prove possono ricadere sul fornitore

In caso di non conformità, le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di recuperare dal fornitore i costi del controllo dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 8, paragrafo 5).[1]

La non conformità va sanata subito

Fornitori e rivenditori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e adottano immediatamente le misure per sanare la non conformità di cui sono responsabili, di propria iniziativa o su richiesta (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 6, lettera b)); il regolamento figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, di cui si applicano le misure correttive (articolo 16).[3]

Domande su questo problema

Da quando la registrazione in EPREL è obbligatoria?

L’obbligo relativo alla banca dati di cui all’articolo 4 si applica dal 1° gennaio 2019, mentre il resto del regolamento si applica dal 1° agosto 2017 (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 21). Dal 1° gennaio 2019 ogni nuovo modello viene registrato prima dell’immissione sul mercato della prima unità (articolo 4, paragrafo 1).

Vendiamo i prodotti solo nel nostro negozio online. Che cosa dobbiamo fare?

In qualità di rivenditore si espone l’etichetta fornita dal fornitore, anche nella vendita a distanza online, e si rende disponibile la scheda informativa del prodotto (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 5, paragrafo 1). Se manca un’etichetta, la si chieda al fornitore, che deve consegnarla entro cinque giorni lavorativi (articoli 3, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2).

Possiamo affiancare all’etichetta un nostro marchio di efficienza?

Per un prodotto coperto da un atto delegato, solo se non è tale da indurre in errore o confondere i clienti sul consumo di energia o di altre risorse (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 6, lettera c)). Le etichette che imitano l’etichetta energetica sono vietate sui prodotti non coperti da un atto delegato e sui prodotti non connessi all’energia (articolo 6, lettere d) ed e)).

Un apparecchio di seconda mano è coperto?

No, a meno che non sia importato da un paese terzo. Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione i mezzi di trasporto (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 1, paragrafo 2).

Che cosa accade quando la scala dell’etichetta viene riclassificata?

Per un periodo che inizia quattro mesi prima della data fissata dall’atto delegato per la visualizzazione dell’etichetta riclassificata, il fornitore consegna ai rivenditori sia le etichette e le schede esistenti sia quelle riclassificate (regolamento (UE) 2017/1369, articolo 11, paragrafo 13, lettera a)).

L’etichetta energetica sostituisce i requisiti di progettazione ecocompatibile?

No. I requisiti di progettazione ecocompatibile sono un insieme di regole distinto. Per i prodotti disciplinati da misure di esecuzione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, continuano ad applicarsi le sue norme sulla marcatura CE e sulla dichiarazione finché tali misure non sono abrogate o dichiarate obsolete (regolamento (UE) 2024/1781, articolo 79, paragrafo 1, lettera b); direttiva 2009/125/CE, articolo 5, paragrafo 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2017/1369 che stabilisce un quadro per l’etichettatura energetica (testo consolidato del 1° maggio 2021) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento delegato (UE) 2019/2016 sull’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione (testo consolidato del 30 settembre 2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. Regolamento (UE) 2024/1781 che istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  5. Direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (testo consolidato del 4 dicembre 2012) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  6. Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 che stabilisce le modalità operative della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  7. Ordinanza della Corte del 5 ottobre 2023, causa C-761/22 (classe energetica nelle pubblicità visive) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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Conphora compliance team
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4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Serve l’etichetta energetica e la registrazione in EPREL. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/energy-label/
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