{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "AerD",
  "locale": "it",
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  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/aerd.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/aerd/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "AerD",
    "name": "Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol",
    "shortName": "Direttiva sui generatori aerosol",
    "reference": "Direttiva 75/324/CEE del Consiglio",
    "celex": "31975L0324",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324",
    "actType": "Direttiva",
    "category": "Labelling & Packaging",
    "inForce": "1975-05-21",
    "appliesFrom": "1976-11-21",
    "changing": false,
    "video": "regulation-aerd"
  },
  "answer": "La direttiva sui generatori aerosol armonizza costruzione, prove, infiammabilità ed etichettatura dei generatori da 50 ml e impone al responsabile dell’immissione sul mercato il simbolo «3» (epsilon rovesciato). Recepita entro il 21 novembre 1976, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2016/2037: il limite di 15 bar per i gas compressi non infiammabili vale dal 12 febbraio 2018.",
  "description": "Guida alla direttiva AerD sui generatori aerosol: quali generatori in metallo, vetro e plastica rientrano nell’ambito di applicazione, dai 50 ml ai limiti di capacità dell’allegato, le regole su pressione, infiammabilità ed etichettatura, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le date chiave e come conformarsi.",
  "enforcedBy": "Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 75/324/CEE del Consiglio nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II; in Danimarca la disciplina è costituita dal decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol (bekendtgørelse, come modificato da ultimo dal n. 1336 del 29 novembre 2017) e dalla legge sui prodotti, LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026, il cui § 2, comma 1, n. 8 comprende la direttiva sugli aerosol, e l’autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, in cui è confluita a gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato i generatori aerosol da Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018). Gli strumenti sono la clausola di salvaguardia della direttiva (divieti provvisori di vendita o condizioni particolari per i generatori conformi che presentano un pericolo), le azioni correttive, il ritiro e il richiamo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e le sanzioni nazionali: in Danimarca ammende ai sensi del decreto e, ai sensi della legge sui prodotti, ammende o, in presenza di circostanze aggravanti, la reclusione fino a 2 anni.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "1975-05-20",
      "label": "Adozione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio; pubblicazione nella GU L 147 del 9 giugno 1975",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324 · titolo e blocco della firma"
    },
    {
      "date": "1975-05-21",
      "label": "Notifica agli Stati membri ed entrata in vigore; il termine di recepimento di 18 mesi decorre da questa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324 · art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento"
    },
    {
      "date": "1976-11-21",
      "label": "Termine entro cui gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324 · art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento"
    },
    {
      "date": "1994-02-17",
      "label": "Entrata in vigore della direttiva 94/1/CE: etichettatura di infiammabilità e deroga dell’art. 9 bis per i contenuti senza rischio di accensione (poi tutto sostituito); recepimento entro il 1° ottobre 1994, applicazione dal 1° aprile 1995",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001 · art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2008-04-29",
      "label": "Entrata in vigore della direttiva 2008/47/CE: analisi dei pericoli, nuova classificazione di infiammabilità e relative prove, limite del 90 % di fase liquida, limiti di pressione di 12 bar e 13,2 bar e prove finali alternative; recepimento entro il 29 ottobre 2009",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2010-04-29",
      "label": "Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/47/CE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "date": "2013-04-09",
      "label": "Entrata in vigore della direttiva 2013/10/UE: etichettatura allineata al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008; recepimento entro il 19 marzo 2014",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 3, par. 1, e art. 4"
    },
    {
      "date": "2013-06-19",
      "label": "L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti una sostanza",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 3, par. 1"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "label": "L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti miscele; le miscele immesse sul mercato prima di questa data non devono essere rietichettate fino al 1° giugno 2017",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 2 e art. 3, par. 1"
    },
    {
      "date": "2016-12-12",
      "label": "Entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2037: limite di 15 bar a 50 °C per i propellenti non infiammabili compressi o disciolti e diciture di etichettatura allineate alle categorie di aerosol del CLP; recepimento entro il 12 dicembre 2017",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · art. 2, par. 1, e art. 3"
    },
    {
      "date": "2018-02-12",
      "label": "Le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/2037 si applicano in tutti gli Stati membri; è la data del testo consolidato vigente",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; la direttiva 75/324/CEE del Consiglio è elencata nel suo allegato I (punto 4) e nell’allegato II",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 44, allegato I, punto 4, e allegato II"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Direttiva 94/1/CE",
      "celex": "31994L0001",
      "date": "1994-02-17",
      "summary": "Direttiva della Commissione del 6 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 23 del 28 gennaio 1994, adottata in applicazione della clausola di salvaguardia dopo il passaggio dai CFC a propellenti estremamente infiammabili: ha sostituito l’art. 8, par. 1, lettera d), ha inserito l’art. 9 bis (una deroga all’etichettatura di infiammabilità quando i dati di prova mostrano l’assenza di rischio di accensione, con la dicitura «X % in massa del contenuto è infiammabile») e ha sostituito i punti 1.8, 2.2 e 2.3 dell’allegato con criteri di infiammabilità e diciture di etichetta tratti dalla direttiva 67/548/CEE. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 1° ottobre 1994 e applicare le disposizioni dal 1° aprile 1995. Ciascuna di queste disposizioni è stata poi sostituita dalla direttiva 2008/47/CE o dalla direttiva 2013/10/UE, per cui nel testo consolidato non sopravvive alcun testo della direttiva 94/1/CE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001 · art. 1, art. 2, art. 3 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · elenco degli atti modificativi (M1)"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 807/2003",
      "celex": "32003R0807",
      "date": "2003-06-05",
      "summary": "Regolamento del Consiglio del 14 aprile 2003, pubblicato nella GU L 122 del 16 maggio 2003, che adegua le disposizioni sulla comitatologia di una serie di atti del Consiglio: ha riscritto l’art. 7 in modo che la Commissione sia assistita dal Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol e ha soppresso i vecchi paragrafi procedurali dell’art. 6; non ha modificato alcun requisito tecnico.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 6, art. 7 ed elenco degli atti modificativi (M2)"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2008/47/CE",
      "celex": "32008L0047",
      "date": "2008-04-29",
      "summary": "Direttiva della Commissione dell’8 aprile 2008, pubblicata nella GU L 96 del 9 aprile 2008, che adegua la direttiva al progresso tecnico: ha aggiunto l’art. 8, par. 1 bis (la dicitura «X % in massa del contenuto è infiammabile» per i generatori con componenti infiammabili non classificati come infiammabili), ha abrogato l’art. 9 bis e ha riscritto l’allegato con l’obbligo di analizzare i pericoli, compreso il rischio di inalazione, nuove definizioni di contenuto infiammabile (punto 1.8), la classificazione in non infiammabile, infiammabile ed estremamente infiammabile con le prove della distanza di accensione, dello spazio chiuso e della schiuma (punti 1.9, 1.10 e 6.3), il limite del 90 % di fase liquida a 50 °C, una pressione massima a 50 °C di 12 bar o di 13,2 bar per i propellenti non infiammabili (punto 3.1.2), la soppressione dei punti 3.1.3, 4.1.5 e 4.2.4 e metodi alternativi di prova finale a caldo e a freddo approvati da un’autorità competente (punto 6.1.4). Recepimento entro il 29 ottobre 2009, applicazione dal 29 aprile 2010.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · art. 2, art. 3 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 219/2009",
      "celex": "32009R0219",
      "date": "2009-04-20",
      "summary": "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, pubblicato nella GU L 87 del 31 marzo 2009: ha assoggettato alla procedura di regolamentazione con controllo dell’art. 5 bis della decisione 1999/468/CE l’adeguamento dell’allegato al progresso tecnico (art. 5), la procedura di comitato (art. 7, par. 2) e gli adeguamenti tecnici successivi a una misura di salvaguardia (art. 10, par. 3). Tale decisione è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011 dal 1° marzo 2011, ma l’art. 12 di quel regolamento mantiene gli effetti dell’art. 5 bis per gli atti di base esistenti che vi rinviano, per cui la procedura continua a disciplinare le modifiche dell’allegato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 5, art. 7, par. 2, art. 10, par. 3 ed elenco degli atti modificativi (M4); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182 · art. 12 e art. 16"
    },
    {
      "reference": "Direttiva 2013/10/UE",
      "celex": "32013L0010",
      "date": "2013-04-09",
      "summary": "Direttiva della Commissione del 19 marzo 2013, pubblicata nella GU L 77 del 20 marzo 2013, che adegua le disposizioni sull’etichettatura al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 prima che esso sostituisse le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE il 1° giugno 2015: l’art. 8, par. 1 si applica ora fatto salvo il CLP e consente un’etichetta per i generatori fino a 150 ml, l’allegato ha acquisito le definizioni CLP di sostanza e di miscela (punti 1.7 bis e 1.7 ter) e i punti da 2.2 a 2.4 sono stati sostituiti da un punto 2.2 sull’etichettatura basato sul CLP (indicazione di pericolo H229, consigli di prudenza P210, P251, P410 + P412 e P102, avvertenze e gli elementi dell’etichetta per gli aerosol infiammabili) e dal limite di fase liquida del punto 2.3. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 19 marzo 2014 e applicare le disposizioni dal 19 giugno 2013 per i generatori contenenti una sostanza e dal 1° giugno 2015 per le miscele; le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non dovevano essere rietichettate fino al 1° giugno 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 1, art. 2, art. 3 e art. 4"
    },
    {
      "reference": "Direttiva (UE) 2016/2037",
      "celex": "32016L2037",
      "date": "2016-12-12",
      "summary": "Direttiva della Commissione del 21 novembre 2016, pubblicata nella GU L 314 del 22 novembre 2016: ha sostituito il punto 3.1.2 dell’allegato con una tabella delle pressioni massime a 50 °C per i generatori in metallo, 12 bar per i gas liquefatti con un campo di infiammabilità, 13,2 bar per i gas liquefatti senza tale campo e, come novità, 15 bar per i gas compressi o disciolti senza campo di infiammabilità, come azoto, aria compressa o anidride carbonica, e ha sostituito il punto 2.2 in modo che l’etichetta rinvii agli elementi dell’etichetta delle categorie di aerosol 1, 2 e 3 della tabella 2.3.1 dell’allegato I del CLP, come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013, senza nuovi obblighi. Non ha modificato i limiti di capacità né le disposizioni per i generatori in vetro o in plastica. Recepimento entro il 12 dicembre 2017, applicazione in tutti gli Stati membri dal 12 febbraio 2018, senza periodo transitorio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · considerando da 2 a 7, art. 1, art. 2 e art. 3"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Recipienti non riutilizzabili in metallo, vetro o plastica che contengono un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e sono muniti di un dispositivo di erogazione che espelle il contenuto sotto forma di particelle in sospensione in un gas, di schiuma, pasta o polvere o allo stato liquido",
      "Generatori con una capacità massima pari o superiore a 50 ml e fino ai limiti dell’allegato: 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto, 150 ml per il vetro non protetto, e gli stessi limiti per i generatori in plastica a seconda che possano frantumarsi allo scoppio",
      "Aerosol di uso quotidiano e professionale come deodoranti, lacche per capelli, vernici spray, lubrificanti, spray detergenti, schiume, gel e insetticidi, qualunque sia il contenuto, poiché la direttiva non prevede esclusioni per tipo di prodotto",
      "Il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol, che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) e risponde dell’analisi dei pericoli, della costruzione, delle prove e dell’etichettatura",
      "Sia il pericolo legato alla pressione (pressioni di prova e di scoppio, limiti di riempimento, prove finali) sia il pericolo di infiammabilità (classificazione in non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile e i corrispondenti elementi di etichetta CLP), oltre al rischio di inalazione nell’analisi dei pericoli"
    ],
    "derived": [
      "Il simbolo «3» (epsilon rovesciato) è la marcatura di conformità propria della direttiva, apposta dal responsabile dell’immissione sul mercato; la direttiva non prevede la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE né organismi notificati e gli Stati membri devono impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo (art. 3, art. 8, par. 1, lettera b), e art. 9)",
      "La direttiva non è allineata al nuovo quadro legislativo: non definisce fabbricante, importatore né distributore e l’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sull’operatore economico responsabile nell’Unione non le si applica, perché la direttiva 75/324/CEE del Consiglio non figura tra gli atti elencati all’art. 4, par. 5, di tale regolamento; la vigilanza del mercato segue tuttavia il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II (regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 5, allegato I e allegato II)",
      "L’etichettatura si applica fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008: la classe di infiammabilità stabilita dall’allegato determina quali elementi dell’etichetta della categoria di aerosol CLP e quale avvertenza porta il generatore, e per i prodotti di consumo si aggiunge P102 (art. 8, par. 1, e allegato, punto 2.2)",
      "I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE (direttiva 2014/68/UE, art. 1, par. 2, lettera d))",
      "L’allegato cita la direttiva 94/55/CE per il metodo di prova finale a freddo e per l’autorità competente che approva prove finali alternative; tale direttiva è stata abrogata dal 30 giugno 2009 dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, per cui i rinvii vanno letti come rinvii alle disposizioni dell’ADR applicate tramite la direttiva 2008/68/CE e all’autorità designata ai sensi di essa (allegato, punti 6.1.4.1, lettera c), e 6.1.4.3, lettera e); direttiva 2008/68/CE, art. 12, par. 1)",
      "Gli Stati membri possono subordinare la commercializzazione sul proprio territorio al fatto che le diciture dell’etichetta siano nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali; la Danimarca richiede il danese (art. 8, par. 2; decreto n. 247 del 14 marzo 2014, § 5)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "metal-aerosol-dispenser",
        "label": "Generatore aerosol in metallo (lattina in banda stagnata o alluminio) con capacità totale da 50 ml a 1.000 ml"
      },
      {
        "id": "coated-glass-aerosol-dispenser",
        "label": "Generatore aerosol in vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto in modo permanente, da 50 ml a 220 ml"
      },
      {
        "id": "uncoated-glass-aerosol-dispenser",
        "label": "Generatore aerosol in vetro non protetto, da 50 ml a 150 ml, riempito con gas liquefatto o disciolto"
      },
      {
        "id": "plastic-aerosol-dispenser",
        "label": "Generatore aerosol in plastica (trattato come vetro protetto o non protetto a seconda che possa frantumarsi allo scoppio)"
      },
      {
        "id": "flammable-propellant-aerosol",
        "label": "Aerosol con contenuto o propellente infiammabile (per esempio butano, propano, etere dimetilico o un liquido infiammabile)"
      },
      {
        "id": "non-flammable-propellant-aerosol",
        "label": "Aerosol con propellente non infiammabile compresso o disciolto (azoto, aria compressa, anidride carbonica)"
      },
      {
        "id": "medicinal-cosmetic-aerosol",
        "label": "Aerosol medicinale, cosmetico, alimentare o biocida in un recipiente rientrante nella definizione della direttiva"
      },
      {
        "id": "under-50-ml-dispenser",
        "label": "Generatore aerosol con capacità massima inferiore a 50 ml (campioni, formati da viaggio)"
      },
      {
        "id": "over-capacity-dispenser",
        "label": "Recipiente al di sopra del limite di capacità dell’allegato per il suo materiale (metallo oltre 1.000 ml, vetro protetto oltre 220 ml, vetro non protetto oltre 150 ml)"
      },
      {
        "id": "refillable-pressure-container",
        "label": "Recipiente a pressione ricaricabile o riutilizzabile (flacone spray ricaricabile, cartuccia di gas, bombola)"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "other",
        "label": "Responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol",
        "definition": "Il principale soggetto obbligato della direttiva, non definito ulteriormente: la persona che appone il simbolo «3» (epsilon rovesciato) come prova di conformità, il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, che deve analizzare i pericoli e progettare, costruire e provare il generatore di conseguenza, che garantisce le prove di cui al punto 6.1 dell’allegato e che tiene a disposizione, all’indirizzo indicato sull’etichetta, il metodo del calore di combustione e l’eventuale approvazione di una prova finale alternativa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 8, par. 1, lettera a), allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3"
      },
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante o riempitore del generatore aerosol",
        "definition": "La direttiva non definisce un fabbricante né un riempitore: l’allegato nomina il fabbricante soltanto per la prova di caduta dei recipienti in vetro protetto (punto 6.1.3) e l’art. 8, par. 1, lettera c), richiede marcature in codice che identifichino il lotto di riempimento. Un riempitore o un produttore di lattine che commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo è il responsabile dell’immissione sul mercato e risponde di tutti gli obblighi di tale ruolo; in caso contrario esegue la costruzione e le prove che il responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 8, par. 1, lettere a) e c), allegato, punti 6.1.3 e 6.1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Non definito dalla direttiva, che è anteriore al nuovo quadro legislativo. L’importatore il cui nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore è il responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dell’art. 8, par. 1, lettera a), e deve poter dimostrare che l’analisi dei pericoli, le prove e l’etichettatura sono state eseguite; l’obbligo dell’operatore economico responsabile dell’art. 4 del regolamento (UE) 2019/1020 non si estende ai generatori aerosol, perché la direttiva non è elencata all’art. 4, par. 5, di tale regolamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8, par. 1, lettera a); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 5"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o rivenditore)",
        "definition": "Non definito dalla direttiva, che si rivolge al responsabile dell’immissione sul mercato. Il resto della catena è raggiunto dalla legge nazionale di recepimento: il decreto danese si applica a chi immette sul mercato o mette a disposizione sul mercato aerosol e ad altri soggetti vincolati ai sensi del proprio allegato 1, e consente di immettere sul mercato o di mettere a disposizione aerosol soltanto se sono conformi all’allegato.",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 3 e § 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "under-50-ml-dispenser"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "La direttiva non si applica ai generatori aerosol con una capacità massima inferiore a 50 ml; per tali prodotti possono comunque applicarsi la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti e quella sulle sostanze chimiche.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1"
      },
      {
        "categories": [
          "over-capacity-dispenser"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "I generatori con una capacità massima superiore al limite previsto per il loro materiale, 1.000 ml per il metallo (punto 3.1), 220 ml per il vetro protetto (punto 4.1.1), 150 ml per il vetro non protetto (punto 4.2.1) e i corrispondenti limiti per la plastica (punti 5.1 e 5.2), non rientrano nella direttiva; possono allora applicarsi altre disposizioni sulle attrezzature a pressione o sul trasporto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1 e allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2"
      },
      {
        "categories": [
          "refillable-pressure-container"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Un generatore aerosol è per definizione un recipiente non riutilizzabile; i recipienti a pressione ricaricabili o riutilizzabili non sono generatori aerosol ai sensi della direttiva e sono valutati invece ai sensi della direttiva sulle attrezzature a pressione, della normativa sulle attrezzature a pressione trasportabili o dell’ADR.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "metal-aerosol-dispenser",
          "coated-glass-aerosol-dispenser",
          "uncoated-glass-aerosol-dispenser",
          "plastic-aerosol-dispenser",
          "medicinal-cosmetic-aerosol"
        ],
        "roles": [
          "other",
          "manufacturer",
          "importer"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica con un gas sotto pressione e un dispositivo di erogazione, da 50 ml o più e entro il limite di capacità per il suo materiale, è un generatore aerosol qualunque sia il contenuto; il responsabile dell’immissione sul mercato (in pratica il riempitore, il titolare del marchio o l’importatore il cui nome figura sulla lattina) deve analizzare i pericoli, rispettare le regole di costruzione, pressione e riempimento, eseguire le prove, classificare l’infiammabilità, etichettare ai sensi del CLP e apporre il simbolo «3». Non esiste una soglia dimensionale per l’impresa.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1, art. 2, art. 3, art. 8 e allegato, punti 2, 2.1, 2.2, da 3 a 6"
      },
      {
        "categories": [
          "flammable-propellant-aerosol",
          "non-flammable-propellant-aerosol"
        ],
        "roles": [
          "other",
          "manufacturer",
          "importer"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "È il propellente a determinare la classificazione e il limite di pressione, non l’applicabilità: gli aerosol sono classificati come non infiammabili, infiammabili o estremamente infiammabili ai sensi del punto 1.9 dell’allegato ed etichettati con la corrispondente categoria di aerosol CLP, e i generatori in metallo possono raggiungere 12 bar a 50 °C con un gas liquefatto infiammabile, 13,2 bar con un gas liquefatto non infiammabile e 15 bar con un gas compresso o disciolto non infiammabile.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 1.8, 1.9, 2.2 e 3.1.2"
      },
      {
        "categories": [
          "metal-aerosol-dispenser",
          "coated-glass-aerosol-dispenser",
          "uncoated-glass-aerosol-dispenser",
          "plastic-aerosol-dispenser",
          "flammable-propellant-aerosol",
          "non-flammable-propellant-aerosol",
          "medicinal-cosmetic-aerosol"
        ],
        "roles": [
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "La direttiva si rivolge soltanto al responsabile dell’immissione sul mercato; se un grossista o un rivenditore abbia obblighi dipende dalla legge nazionale di recepimento. In Danimarca il decreto riguarda chi mette a disposizione aerosol sul mercato, per cui un distributore può fornire soltanto generatori conformi all’allegato e recanti la marcatura richiesta in danese.",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 3, § 4 e § 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8, par. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità della direttiva dipende dal fatto che il recipiente sia non riutilizzabile e in metallo, vetro o plastica, con un gas sotto pressione e un dispositivo di erogazione, che la sua capacità massima sia pari o superiore a 50 ml ed entro il limite per il suo materiale e dal ruolo che l’operatore ricopre rispetto all’immissione sul mercato del generatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1, art. 2 e art. 3"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "other": [
      {
        "text": "Analizzare i pericoli dei propri generatori aerosol, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e sulla base di tale analisi progettare, costruire e provare il generatore e redigere le eventuali indicazioni particolari sul suo uso.",
        "id": "aerd-oth-analyse-hazards-aerosol",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punto 2"
      },
      {
        "text": "Costruire il generatore riempito in modo che sia conforme all’allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio, con una valvola che chiuda il generatore in modo praticamente ermetico e sia protetta, per esempio da un cappuccio, contro l’apertura involontaria e il deterioramento, e con una resistenza meccanica che il contenuto non possa compromettere nemmeno in caso di stoccaggio prolungato.",
        "id": "aerd-oth-build-filled-dispenser",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti da 2.1.1 a 2.1.3"
      },
      {
        "text": "Rispettare i limiti di capacità, di pressione di prova e di riempimento per il materiale del recipiente: metallo fino a 1.000 ml con una pressione di prova di almeno 10 bar (o superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar) e una pressione a 50 °C non superiore a 12 bar, 13,2 bar o 15 bar a seconda del propellente; vetro protetto fino a 220 ml e vetro non protetto fino a 150 ml con le pressioni di prova e di riempimento dei punti 4.1 e 4.2; plastica trattata come vetro protetto o non protetto; e una fase liquida a 50 °C non superiore al 90 % della capacità netta.",
        "id": "aerd-oth-keep-capacity-test-pressure",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2"
      },
      {
        "text": "Garantire le prove di cui al punto 6.1: la prova idraulica sui recipienti vuoti, una pressione di scoppio dei recipienti vuoti in metallo superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova, la prova di caduta per il vetro protetto e un’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante la prova in bagno di acqua calda o un metodo alternativo a caldo o a freddo approvato, scartando ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita.",
        "id": "aerd-oth-guarantee-tests-point",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti da 6.1.1 a 6.1.4"
      },
      {
        "text": "Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiederne l’approvazione a un’autorità competente con un fascicolo tecnico che descriva il metodo, e tenere l’approvazione, il fascicolo tecnico (in una lingua ufficiale dell’Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
        "id": "aerd-oth-apply-competent-authority",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punto 6.1.4.3"
      },
      {
        "text": "Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiedere a un’autorità competente l’approvazione del metodo, con un fascicolo tecnico che lo descriva.",
        "id": "aerd-oth-apply-alternative-test-approval",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punto 6.1.4.3"
      },
      {
        "text": "Tenere l’approvazione, il fascicolo tecnico sulla prova finale alternativa (in una lingua ufficiale dell’Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
        "id": "aerd-oth-keep-alternative-test-file",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punto 6.1.4.3"
      },
      {
        "text": "Classificare ogni aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili, eseguendo la prova di infiammabilità della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma di cui al punto 6.3 quando le soglie del punto 1.9 non bastano a stabilire la classe e, se ci si basa sul calore di combustione, descrivere il metodo usato in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell’Unione all’indirizzo dell’etichetta.",
        "id": "aerd-oth-classify-aerosol-non-flammable",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 1.8, 1.9, 1.10 e 6.3"
      },
      {
        "text": "Riportare su ogni generatore, o su un’etichetta applicata ad esso quando il generatore contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il proprio nome e indirizzo o marchio, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le marcature in codice che identificano il lotto di riempimento, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi dell’etichetta del punto 2.2: l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive, che le istruzioni per l’uso distinte devono riportare; se il contenuto comprende componenti infiammabili senza che l’aerosol sia classificato infiammabile, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile».",
        "id": "aerd-oth-mark-dispenser-label",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 8, par. 1, art. 8, par. 1 bis e allegato, punto 2.2"
      },
      {
        "text": "Riportare su ogni generatore, o su un’etichetta applicata ad esso quando contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato.",
        "id": "aerd-oth-mark-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera a)"
      },
      {
        "text": "Apporre su ogni generatore, in modo visibile, leggibile e indelebile, il simbolo «3» (epsilon rovesciato) per attestare che è conforme alla direttiva e al suo allegato.",
        "id": "aerd-oth-affix-inverted-epsilon",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8, par. 1, lettera b)"
      },
      {
        "text": "Riportare su ogni generatore marcature in codice che identifichino il suo lotto di riempimento.",
        "id": "aerd-oth-mark-filling-batch",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera c)"
      },
      {
        "text": "Riportare su ogni generatore il contenuto netto in peso e in volume.",
        "id": "aerd-oth-mark-net-contents",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera e)"
      },
      {
        "text": "Etichettare ogni generatore con gli elementi del punto 2.2: l’avvertenza e gli elementi CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive, riportate anche nelle istruzioni distinte; quando i componenti infiammabili non rendono infiammabile l’aerosol, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile».",
        "id": "aerd-oth-label-hazard-precautions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera d), art. 8, par. 1 bis e allegato, punto 2.2"
      },
      {
        "text": "Usare la lingua o le lingue che uno Stato membro richiede per le diciture dell’etichetta e non usare mai marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3»; in Danimarca la marcatura deve essere in danese.",
        "id": "aerd-oth-use-language-languages",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 2 e art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5"
      }
    ],
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Fabbricare recipienti che resistano alla pressione di prova idraulica per 25 secondi senza perdite né, per il metallo e la plastica, deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2, e scartare i recipienti in metallo con deformazioni asimmetriche o rilevanti.",
        "id": "aerd-mfr-make-containers-withstand",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 1.2, 6.1.1.1 e 6.1.1.2"
      },
      {
        "text": "Per i recipienti in vetro protetto, assicurarsi che il rivestimento in plastica o di altro tipo impedisca la proiezione di particelle di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo, e verificarlo con la prova di caduta.",
        "id": "aerd-mfr-ensure-plastic-other",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 4.1.2 e 6.1.3"
      },
      {
        "text": "Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente e applicare marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento, poiché gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione e dichiarare inidoneo l’intero lotto se una nuova prova dà esito negativo.",
        "id": "aerd-mfr-fill-pressure-liquid",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera c), e allegato, punti 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 e 6.2.2"
      },
      {
        "text": "Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente; gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione e dichiarare inidoneo l’intero lotto se una nuova prova dà esito negativo.",
        "id": "aerd-mfr-fill-within-limits",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 e 6.2.2"
      },
      {
        "text": "Applicare a ogni generatore marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento.",
        "id": "aerd-mfr-apply-batch-code",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, lettera c)"
      },
      {
        "text": "Eseguire l’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante il bagno in acqua calda o un’alternativa approvata e, quando il contenuto modifica le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo, applicare un metodo di prova finale a freddo.",
        "id": "aerd-mfr-carry-out-final",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2"
      },
      {
        "text": "Se si commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo o marchio, si è il responsabile dell’immissione sul mercato e si deve apporre il simbolo «3» e rispondere di ogni obbligo di tale ruolo.",
        "id": "aerd-mfr-person-responsible-marketing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8, par. 1, lettere a) e b)"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile dell’immissione sul mercato: apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l’analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l’etichettatura dell’allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all’indirizzo dell’etichetta.",
        "id": "aerd-imp-person-responsible-marketing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 8, par. 1, lettera a), e allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3"
      },
      {
        "text": "Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile della sua immissione sul mercato e si risponde di ogni obbligo di tale ruolo.",
        "id": "aerd-imp-become-person-responsible",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3 e art. 8, par. 1, lettera a)"
      },
      {
        "text": "Apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l’analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l’etichettatura dell’allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
        "id": "aerd-imp-affix-inverted-epsilon",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 8, par. 1, lettera b), e allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3"
      },
      {
        "text": "Verificare prima dell’importazione che i generatori rispettino il minimo di 50 ml e il limite di capacità per il materiale, i limiti di pressione e di fase liquida e l’ispezione finale, e che l’etichetta rechi il simbolo «3», il codice del lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi di pericolo basati sul CLP per la classe di infiammabilità.",
        "id": "aerd-imp-check-import-dispensers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1, art. 8, par. 1, e allegato, punti 2.2, 2.3, 3, 4, 5 e 6.1.4"
      },
      {
        "text": "Far predisporre le diciture dell’etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e assicurarsi che nulla sul generatore possa essere confuso con il simbolo «3».",
        "id": "aerd-imp-have-label-wording",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 2 e art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5"
      },
      {
        "text": "Cooperare con la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, che comprende la direttiva tramite il proprio allegato I, e adottare le azioni correttive, il ritiro o il richiamo richiesti dall’autorità; un generatore conforme che risulti presentare un pericolo può essere vietato in via provvisoria o subordinato a condizioni particolari ai sensi della clausola di salvaguardia.",
        "id": "aerd-imp-cooperate-market-surveillance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 16 e allegato I, punto 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 10"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Fornire soltanto generatori che recano il simbolo «3», il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il codice del lotto, il contenuto netto e gli elementi dell’etichetta di infiammabilità; in Danimarca gli aerosol possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi all’allegato 1 del decreto e la marcatura è in danese.",
        "id": "aerd-dist-supply-dispensers-bear",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 3, § 4 e § 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1"
      },
      {
        "text": "Non aggiungere marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3».",
        "id": "aerd-dist-add-markings-inscriptions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5, comma 2"
      },
      {
        "text": "Rispettare le decisioni, gli ordini e i divieti dell’autorità di vigilanza del mercato: in Danimarca si applica un’ammenda a chiunque violi il § 4 o il § 5 del decreto o il suo allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, e le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili.",
        "id": "aerd-dist-follow-market-surveillance",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 16"
      },
      {
        "text": "Se un generatore fornito risulta non conforme o pericoloso, cooperare all’azione correttiva, al ritiro o al richiamo richiesti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti.",
        "id": "aerd-dist-cooperate-corrective-action",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 16; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, comma 1, n. 8, e § 9"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "aerd-oth-analyse-hazards-aerosol",
      "role": "other",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "risk-analysis",
      "text": "Analizzare i pericoli dei propri generatori aerosol, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e sulla base di tale analisi progettare, costruire e provare il generatore e redigere le eventuali indicazioni particolari sul suo uso.",
      "article": "Annex, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-build-filled-dispenser",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Costruire il generatore riempito in modo che sia conforme all’allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio, con una valvola che chiuda il generatore in modo praticamente ermetico e sia protetta, per esempio da un cappuccio, contro l’apertura involontaria e il deterioramento, e con una resistenza meccanica che il contenuto non possa compromettere nemmeno in caso di stoccaggio prolungato.",
      "article": "Annex, points 2.1.1 to 2.1.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-keep-capacity-test-pressure",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Rispettare i limiti di capacità, di pressione di prova e di riempimento per il materiale del recipiente: metallo fino a 1.000 ml con una pressione di prova di almeno 10 bar (o superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar) e una pressione a 50 °C non superiore a 12 bar, 13,2 bar o 15 bar a seconda del propellente; vetro protetto fino a 220 ml e vetro non protetto fino a 150 ml con le pressioni di prova e di riempimento dei punti 4.1 e 4.2; plastica trattata come vetro protetto o non protetto; e una fase liquida a 50 °C non superiore al 90 % della capacità netta.",
      "article": "Annex, points 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 and 5.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-guarantee-tests-point",
      "role": "other",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Garantire le prove di cui al punto 6.1: la prova idraulica sui recipienti vuoti, una pressione di scoppio dei recipienti vuoti in metallo superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova, la prova di caduta per il vetro protetto e un’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante la prova in bagno di acqua calda o un metodo alternativo a caldo o a freddo approvato, scartando ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita.",
      "article": "Annex, points 6.1.1 to 6.1.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-apply-competent-authority",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiederne l’approvazione a un’autorità competente con un fascicolo tecnico che descriva il metodo, e tenere l’approvazione, il fascicolo tecnico (in una lingua ufficiale dell’Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
      "article": "Annex, point 6.1.4.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-apply-alternative-test-approval",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiedere a un’autorità competente l’approvazione del metodo, con un fascicolo tecnico che lo descriva.",
      "article": "Annex, point 6.1.4.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-keep-alternative-test-file",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Tenere l’approvazione, il fascicolo tecnico sulla prova finale alternativa (in una lingua ufficiale dell’Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
      "article": "Annex, point 6.1.4.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-classify-aerosol-non-flammable",
      "role": "other",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Classificare ogni aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili, eseguendo la prova di infiammabilità della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma di cui al punto 6.3 quando le soglie del punto 1.9 non bastano a stabilire la classe e, se ci si basa sul calore di combustione, descrivere il metodo usato in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell’Unione all’indirizzo dell’etichetta.",
      "article": "Annex, points 1.8, 1.9, 1.10 and 6.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-mark-dispenser-label",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Riportare su ogni generatore, o su un’etichetta applicata ad esso quando il generatore contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il proprio nome e indirizzo o marchio, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le marcature in codice che identificano il lotto di riempimento, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi dell’etichetta del punto 2.2: l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive, che le istruzioni per l’uso distinte devono riportare; se il contenuto comprende componenti infiammabili senza che l’aerosol sia classificato infiammabile, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile».",
      "article": "Art. 3, Art. 8(1), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-mark-name-address",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Riportare su ogni generatore, o su un’etichetta applicata ad esso quando contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato.",
      "article": "Art. 8(1)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-affix-inverted-epsilon",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre su ogni generatore, in modo visibile, leggibile e indelebile, il simbolo «3» (epsilon rovesciato) per attestare che è conforme alla direttiva e al suo allegato.",
      "article": "Art. 3 and Art. 8(1)(b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-mark-filling-batch",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Riportare su ogni generatore marcature in codice che identifichino il suo lotto di riempimento.",
      "article": "Art. 8(1)(c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-mark-net-contents",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Riportare su ogni generatore il contenuto netto in peso e in volume.",
      "article": "Art. 8(1)(e)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-label-hazard-precautions",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "instructions-and-safety-information",
      "text": "Etichettare ogni generatore con gli elementi del punto 2.2: l’avvertenza e gli elementi CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive, riportate anche nelle istruzioni distinte; quando i componenti infiammabili non rendono infiammabile l’aerosol, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile».",
      "article": "Art. 8(1)(d), Art. 8(1a) and Annex, point 2.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-oth-use-language-languages",
      "role": "other",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Usare la lingua o le lingue che uno Stato membro richiede per le diciture dell’etichetta e non usare mai marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3»; in Danimarca la marcatura deve essere in danese.",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-make-containers-withstand",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fabbricare recipienti che resistano alla pressione di prova idraulica per 25 secondi senza perdite né, per il metallo e la plastica, deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2, e scartare i recipienti in metallo con deformazioni asimmetriche o rilevanti.",
      "article": "Annex, points 1.2, 6.1.1.1 and 6.1.1.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-ensure-plastic-other",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per i recipienti in vetro protetto, assicurarsi che il rivestimento in plastica o di altro tipo impedisca la proiezione di particelle di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo, e verificarlo con la prova di caduta.",
      "article": "Annex, points 4.1.2 and 6.1.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-fill-pressure-liquid",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente e applicare marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento, poiché gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione e dichiarare inidoneo l’intero lotto se una nuova prova dà esito negativo.",
      "article": "Art. 8(1)(c) and Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-fill-within-limits",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente; gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un’ora di produzione e dichiarare inidoneo l’intero lotto se una nuova prova dà esito negativo.",
      "article": "Annex, points 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 and 6.2.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-apply-batch-code",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Applicare a ogni generatore marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento.",
      "article": "Art. 8(1)(c)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-carry-out-final",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "text": "Eseguire l’ispezione finale di ogni generatore riempito mediante il bagno in acqua calda o un’alternativa approvata e, quando il contenuto modifica le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo, applicare un metodo di prova finale a freddo.",
      "article": "Annex, points 6.1.4.1 and 6.1.4.2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-mfr-person-responsible-marketing",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se si commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo o marchio, si è il responsabile dell’immissione sul mercato e si deve apporre il simbolo «3» e rispondere di ogni obbligo di tale ruolo.",
      "article": "Art. 3 and Art. 8(1)(a) and (b)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-person-responsible-marketing",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile dell’immissione sul mercato: apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l’analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l’etichettatura dell’allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all’indirizzo dell’etichetta.",
      "article": "Art. 3, Art. 8(1)(a) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-become-person-responsible",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile della sua immissione sul mercato e si risponde di ogni obbligo di tale ruolo.",
      "article": "Art. 3 and Art. 8(1)(a)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-affix-inverted-epsilon",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "ce-marking",
      "text": "Apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l’analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l’etichettatura dell’allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all’indirizzo indicato sull’etichetta.",
      "article": "Art. 3, Art. 8(1)(b) and Annex, points 1.10, 2, 6.1 and 6.1.4.3",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-check-import-dispensers",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare prima dell’importazione che i generatori rispettino il minimo di 50 ml e il limite di capacità per il materiale, i limiti di pressione e di fase liquida e l’ispezione finale, e che l’etichetta rechi il simbolo «3», il codice del lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi di pericolo basati sul CLP per la classe di infiammabilità.",
      "article": "Art. 1, Art. 8(1) and Annex, points 2.2, 2.3, 3, 4, 5 and 6.1.4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-have-label-wording",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Far predisporre le diciture dell’etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e assicurarsi che nulla sul generatore possa essere confuso con il simbolo «3».",
      "article": "Art. 8(2) and Art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-imp-cooperate-market-surveillance",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Cooperare con la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, che comprende la direttiva tramite il proprio allegato I, e adottare le azioni correttive, il ritiro o il richiamo richiesti dall’autorità; un generatore conforme che risulti presentare un pericolo può essere vietato in via provvisoria o subordinato a condizioni particolari ai sensi della clausola di salvaguardia.",
      "article": "Art. 16 and Annex I, point 4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · Art. 10",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "id": "aerd-dist-supply-dispensers-bear",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fornire soltanto generatori che recano il simbolo «3», il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il codice del lotto, il contenuto netto e gli elementi dell’etichetta di infiammabilità; in Danimarca gli aerosol possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi all’allegato 1 del decreto e la marcatura è in danese.",
      "article": "§ 3, § 4 and § 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · Art. 8(1)",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247"
    },
    {
      "id": "aerd-dist-add-markings-inscriptions",
      "role": "distributor",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non aggiungere marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3».",
      "article": "Art. 9; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 5, stk. 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "id": "aerd-dist-follow-market-surveillance",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Rispettare le decisioni, gli ordini e i divieti dell’autorità di vigilanza del mercato: in Danimarca si applica un’ammenda a chiunque violi il § 4 o il § 5 del decreto o il suo allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, e le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili.",
      "article": "§ 8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · Art. 16",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247"
    },
    {
      "id": "aerd-dist-cooperate-corrective-action",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "sharedKey": "authority-cooperation",
      "text": "Se un generatore fornito risulta non conforme o pericoloso, cooperare all’azione correttiva, al ritiro o al richiamo richiesti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti.",
      "article": "Art. 16; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, stk. 1, nr. 8, and § 9",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    }
  ],
  "requirementsHash": "a9f3389f31da4ccf",
  "penalties": {
    "text": "La direttiva non contiene alcun articolo sulle sanzioni: obbliga gli Stati membri a impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo «3» e offre loro una clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato membro che accerti, su basi motivate, che generatori aerosol conformi presentano un pericolo per la sicurezza o la salute può vietarne provvisoriamente la vendita o subordinarla a condizioni particolari, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, che procede a consultazioni entro sei settimane e può adottare adeguamenti tecnici. Per il resto l’applicazione passa dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I e nell’allegato II: le autorità impongono azioni correttive per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio, impediscono che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato o lo fanno ritirare o richiamare, e gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa elencata. In Danimarca il decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol punisce con un’ammenda chi violi il proprio § 4 o § 5 o l’allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, con responsabilità penale delle persone giuridiche, e la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell’8 gennaio 2026), che comprende la direttiva sugli aerosol al § 2, comma 1, n. 8, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo al § 9, prevede al § 37 ammende e, per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti quali pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 9 e art. 10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 16, art. 41, allegato I, punto 4, e allegato II; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, § 9 e § 37"
  },
  "checklist": [
    "Confermare che il prodotto sia un generatore aerosol: un recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica con un gas compresso, liquefatto o disciolto e un dispositivo di erogazione, con capacità massima pari o superiore a 50 ml ed entro il limite per il suo materiale, 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro protetto, 150 ml per il vetro non protetto (artt. 1 e 2, allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2).",
    "Stabilire chi è il responsabile dell’immissione sul mercato, il cui nome e indirizzo figurano sulla lattina, e accertarsi che tale soggetto sia titolare dell’analisi dei pericoli, delle prove e del simbolo «3» (artt. 3 e 8, par. 1, lettera a)).",
    "Eseguire e documentare l’analisi dei pericoli, compreso il rischio di inalazione quando lo spray e il contenuto lo giustificano, e farne la guida per progettazione, costruzione, prove e indicazioni particolari sull’uso (allegato, punto 2).",
    "Verificare il recipiente rispetto alla pressione di prova, alla pressione di scoppio, alla pressione di riempimento e al limite del 90 % di fase liquida per il materiale e il propellente, usando il limite di 12, 13,2 o 15 bar a 50 °C per i generatori in metallo (allegato, punti 2.3, da 3.1 a 3.1.2, 4.1, 4.2 e 5).",
    "Eseguire le prove idraulica, di scoppio e di caduta, per quanto applicabili, e l’ispezione finale di ogni generatore riempito con il bagno in acqua calda, oppure ottenere l’approvazione di un’autorità competente per un metodo alternativo a caldo o a freddo e tenere l’approvazione e il fascicolo tecnico all’indirizzo dell’etichetta (allegato, punti da 6.1.1 a 6.1.4).",
    "Classificare l’aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione e alla massa dei componenti infiammabili, con la prova della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma quando necessario, e documentare il metodo del calore di combustione (allegato, punti da 1.8 a 1.10 e 6.3).",
    "Progettare l’etichetta: nome e indirizzo o marchio, simbolo «3», codice del lotto, contenuto netto in peso e in volume, l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3, P102 per i prodotti di consumo, le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive e la dicitura «X % in massa del contenuto è infiammabile» ove pertinente; usare un’etichetta applicata per i generatori da 150 ml o meno (art. 8, parr. 1 e 1 bis, allegato, punto 2.2).",
    "Tradurre le diciture dell’etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e ripetere le precauzioni d’uso in eventuali istruzioni distinte (art. 8, par. 2, allegato, punto 2.2, lettera e), decreto n. 247/2014, § 5).",
    "Verificare che nessun’altra marcatura sul generatore somigli al simbolo «3» e che la classificazione CLP del contenuto sia coerente con la classe di aerosol indicata (art. 9, art. 8, par. 1).",
    "Predisporre la rintracciabilità dei lotti e una procedura per azioni correttive, ritiro o richiamo, in modo da poter rispondere a una misura di salvaguardia o a un ordine di vigilanza del mercato (art. 8, par. 1, lettera c), art. 10, regolamento (UE) 2019/1020, art. 16)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Che cos’è la marcatura «3» (epsilon rovesciato) sulle bombolette aerosol?",
      "a": "È il simbolo di conformità della direttiva sui generatori aerosol. Il responsabile dell’immissione sul mercato del generatore aerosol lo appone come prova che il generatore soddisfa la direttiva e il suo allegato; gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione di un generatore conforme e devono impedire qualsiasi marcatura che possa essere confusa con il simbolo. Non è la marcatura CE: la direttiva non prevede la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE né organismi notificati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 3, art. 4, art. 8, par. 1, lettera b), e art. 9"
    },
    {
      "q": "Quali generatori aerosol rientrano nella direttiva 75/324/CEE e quali dimensioni sono escluse?",
      "a": "Qualsiasi recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica che contenga un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza un liquido, una pasta o una polvere, e abbia un dispositivo di erogazione che espelle il contenuto come spray, schiuma, pasta, polvere o liquido. Sono esclusi i generatori con capacità massima inferiore a 50 ml, come pure i recipienti al di sopra dei limiti dell’allegato: 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro rivestito di plastica o altrimenti protetto, 150 ml per il vetro non protetto, e gli stessi limiti per i generatori in plastica a seconda che possano frantumarsi allo scoppio. Il contenuto non incide sull’applicabilità; la direttiva non prevede esclusioni per i prodotti medicinali, cosmetici o di altro tipo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 1, art. 2 e allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2"
    },
    {
      "q": "Che cosa deve essere riportato su un generatore aerosol?",
      "a": "In modo visibile, leggibile e indelebile sul generatore, o su un’etichetta applicata quando il generatore contiene 150 ml o meno: il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell’immissione sul mercato, il simbolo «3», le marcature in codice che identificano il lotto di riempimento, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi del punto 2.2 dell’allegato, cioè l’avvertenza e gli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 3 (non infiammabile, «Attenzione»), di categoria 2 (infiammabile, «Attenzione») o di categoria 1 (estremamente infiammabile, «Pericolo»), il consiglio di prudenza P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d’uso aggiuntive. Se il contenuto comprende componenti infiammabili ma l’aerosol non è classificato infiammabile, l’etichetta riporta «X % in massa del contenuto è infiammabile». Gli Stati membri possono richiedere la propria lingua nazionale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, art. 8, par. 1 bis, art. 8, par. 2 e allegato, punto 2.2"
    },
    {
      "q": "Come si classifica l’infiammabilità di un aerosol?",
      "a": "In base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili. Un aerosol è estremamente infiammabile se contiene l’85 % o più di componenti infiammabili e il suo calore di combustione è pari o superiore a 30 kJ/g, e non infiammabile se contiene l’1 % o meno di componenti infiammabili e il calore di combustione è inferiore a 20 kJ/g. Ogni altro aerosol è classificato estremamente infiammabile oppure sottoposto a prova: gli aerosol spray con la prova della distanza di accensione (infiammabili se l’accensione avviene a 15 cm o più ma meno di 75 cm, estremamente infiammabili a 75 cm o più e, se non si verifica accensione, con la prova dello spazio chiuso), con una regola più rigorosa per i calori di combustione pari o superiori a 20 kJ/g, e gli aerosol schiuma con la prova di infiammabilità della schiuma sull’altezza e sulla durata della fiamma.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 1.8, 1.9, 1.9.1, 1.9.2 e 6.3"
    },
    {
      "q": "Quali sono i limiti di pressione per le bombolette aerosol?",
      "a": "Per i generatori in metallo la pressione a 50 °C non può superare 12 bar con un gas liquefatto che ha un campo di infiammabilità nell’aria, 13,2 bar con un gas liquefatto che non lo ha e 15 bar con gas compressi o disciolti che non lo hanno; quest’ultimo valore è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2016/2037 e si applica dal 12 febbraio 2018 per favorire i propellenti azoto, aria compressa e anidride carbonica. La pressione di prova di un recipiente in metallo è di almeno 10 bar, oppure superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar, e la pressione di scoppio è superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova. I generatori in vetro e in plastica hanno proprie pressioni di prova (almeno 12 bar per il vetro riempito con gas compresso o disciolto e almeno 10 bar per il vetro protetto riempito con gas liquefatto, punti 4.1.3 e 4.2.2) e pressioni di riempimento inferiori (punti 4.1.4 e 4.2.3), e la fase liquida a 50 °C non può mai superare il 90 % della capacità netta.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 e 6.1.2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · art. 1, lettera b), e art. 2"
    },
    {
      "q": "Ogni bomboletta aerosol deve passare per un bagno in acqua calda?",
      "a": "Ogni generatore aerosol riempito deve superare un’ispezione finale. Il metodo di riferimento è il bagno in acqua calda, in cui la pressione interna deve raggiungere il valore che il contenuto eserciterebbe a 50 °C e ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita è scartato. Dalla direttiva 2008/47/CE possono essere usati al suo posto metodi di prova finale a caldo che danno la stessa pressione, temperatura e precisione di rilevamento, oppure un metodo di prova finale a freddo in linea con l’alternativa ADR, se un’autorità competente ha approvato il metodo sulla base di un fascicolo tecnico; l’approvazione, il fascicolo e le eventuali relazioni di controllo devono essere conservati all’indirizzo indicato sull’etichetta. I contenuti che modificano le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo dovrebbero essere provati con un metodo a freddo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · allegato, punti da 6.1.4.1 a 6.1.4.3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · allegato, punto 3, lettera j)"
    },
    {
      "q": "Che rapporto c’è tra la direttiva sui generatori aerosol, il CLP e la direttiva sulle attrezzature a pressione?",
      "a": "Le disposizioni di etichettatura della direttiva si applicano fatto salvo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008: la direttiva fissa la classe di infiammabilità dell’aerosol e rinvia agli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3, mentre il CLP continua a disciplinare la classificazione e l’etichettatura del contenuto per i pericoli per la salute e per l’ambiente. Dalla direttiva 2013/10/UE l’allineamento si applica ai generatori contenenti una sostanza dal 19 giugno 2013 e alle miscele dal 1° giugno 2015. I generatori aerosol disciplinati dalla direttiva sono esclusi dalla direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE, e i recipienti a pressione ricaricabili, che non sono generatori aerosol, rientrano invece in tale direttiva o nella normativa sulle attrezzature a pressione trasportabili.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 8, par. 1, e allegato, punto 2.2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 3, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068 · art. 1, par. 2, lettera d)"
    },
    {
      "q": "Chi fa rispettare la normativa sugli aerosol in Danimarca e quali sono le sanzioni?",
      "a": "Dal 1° dicembre 2018 Sikkerhedsstyrelsen è responsabile del controllo dei generatori aerosol, in sostituzione di Arbejdstilsynet, e da gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen è un dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, con gli stessi compiti; Arbejdstilsynet mantiene i prodotti realizzati su ordinazione o importati per attività offshore di petrolio e gas. Le disposizioni danesi sono il decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol, modificato dal n. 1336 del 29 novembre 2017 per recepire la direttiva (UE) 2016/2037 dal 12 febbraio 2018, e la legge sui prodotti, che elenca la direttiva sugli aerosol tra gli atti da essa contemplati. Il decreto punisce con un’ammenda le violazioni dei propri requisiti o di un ordine o divieto; la legge sui prodotti prevede ammende e, in circostanze aggravanti per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni.",
      "source": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere; https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere; https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247 · § 8; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336 · § 1 e § 2; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22 · § 2, § 9 e § 37"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 12 febbraio 2018",
      "summary": "Il corpo del testo è stato riscritto a partire dalla direttiva consolidata e dai suoi atti modificativi: i limiti di capacità, i valori di pressione e di prova, la classificazione di infiammabilità, gli elementi dell’etichetta basati sul CLP, le date di recepimento e di applicazione di ciascuna modifica e la base giuridica danese (decreto n. 247/2014 come modificato dal n. 1336/2017, la legge sui prodotti LBK n. 22/2026 e il trasferimento del controllo a Sikkerhedsstyrelsen il 1° dicembre 2018 e a Erhvervsstyrelsen a gennaio 2026) derivano ora dalle fonti citate. La sezione sulle «modifiche successive», priva di date nel testo precedente, è stata sostituita dall’elenco datato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · da art. 1 ad art. 11 e allegato"
    },
    {
      "date": "2021-07-16",
      "kind": "applies",
      "title": "Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai generatori aerosol",
      "summary": "Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica dal 16 luglio 2021 ed elenca la direttiva 75/324/CEE del Consiglio nel proprio allegato I (punto 4) e nell’allegato II, per cui i poteri di azione correttiva, ritiro e richiamo dell’art. 16 e la disposizione sulle sanzioni dell’art. 41 riguardano i generatori aerosol; la direttiva non figura tra gli atti dell’art. 4, par. 5, per cui l’obbligo dell’operatore economico responsabile dell’art. 4 non si applica.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 4, par. 5, art. 16, art. 41, art. 44, allegato I, punto 4, e allegato II"
    },
    {
      "date": "2018-02-12",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il limite di 15 bar per i propellenti non infiammabili compressi",
      "summary": "Le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/2037 si applicano in tutti gli Stati membri: i generatori in metallo con gas compressi o disciolti privi di campo di infiammabilità possono raggiungere 15 bar a 50 °C e il punto 2.2 dell’allegato rinvia agli elementi dell’etichetta CLP per gli aerosol di categoria da 1 a 3. In Danimarca il decreto n. 1336 del 29 novembre 2017 è entrato in vigore nella stessa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · art. 1 e art. 2, par. 1; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336 · § 2"
    },
    {
      "date": "2016-12-12",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2037: pressione massima e diciture CLP",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 21 novembre 2016 ha sostituito i punti 2.2 e 3.1.2 dell’allegato, aggiungendo il limite di 15 bar a 50 °C per i propellenti non infiammabili compressi o disciolti accanto ai limiti di 12 bar e 13,2 bar e allineando le diciture dell’etichetta alle categorie di aerosol del CLP come modificato dal regolamento (UE) n. 487/2013; recepimento entro il 12 dicembre 2017, applicazione dal 12 febbraio 2018, senza periodo transitorio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037 · art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "kind": "applies",
      "title": "L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti miscele",
      "summary": "Dal 1° giugno 2015 l’etichettatura della direttiva 2013/10/UE si applica ai generatori contenenti miscele, lo stesso giorno in cui il CLP ha sostituito le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; le miscele immesse sul mercato prima di tale data potevano essere vendute senza rietichettatura fino al 1° giugno 2017.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 2 e art. 3, par. 1"
    },
    {
      "date": "2013-06-19",
      "kind": "applies",
      "title": "L’etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti una sostanza",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 19 giugno 2013 le disposizioni di recepimento della direttiva 2013/10/UE ai generatori contenenti una singola sostanza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 3, par. 1"
    },
    {
      "date": "2013-04-09",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore della direttiva 2013/10/UE: etichettatura adeguata al CLP",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 19 marzo 2013 ha fatto applicare l’art. 8, par. 1 fatto salvo il CLP, ha consentito un’etichetta applicata per i generatori da 150 ml o meno, ha aggiunto le definizioni CLP di sostanza e di miscela e ha sostituito i punti dell’allegato su etichettatura e fase liquida con le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza e le avvertenze del CLP; recepimento entro il 19 marzo 2014.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010 · art. 1, art. 3 e art. 4"
    },
    {
      "date": "2010-04-29",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica l’allegato riformulato della direttiva 2008/47/CE",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 29 aprile 2010 le disposizioni di recepimento: analisi dei pericoli, nuova classificazione di infiammabilità e relative prove, limite del 90 % di fase liquida, limiti di 12 bar e 13,2 bar e metodi alternativi di prova finale.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · art. 2, par. 1"
    },
    {
      "date": "2009-04-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 219/2009: procedura di regolamentazione con controllo",
      "summary": "Gli artt. 5, 7, par. 2, e 10, par. 3, rinviano ora alla procedura di regolamentazione con controllo dell’art. 5 bis della decisione 1999/468/CE per adeguare l’allegato al progresso tecnico; il regolamento (UE) n. 182/2011 ha poi abrogato tale decisione ma ha mantenuto gli effetti dell’art. 5 bis per gli atti esistenti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 5, art. 7, par. 2, e art. 10, par. 3; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182 · art. 12"
    },
    {
      "date": "2008-04-29",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore della direttiva 2008/47/CE: analisi dei pericoli, prove di infiammabilità, pressione e ispezione finale",
      "summary": "La direttiva della Commissione dell’8 aprile 2008 ha aggiunto l’art. 8, par. 1 bis, ha abrogato l’art. 9 bis e ha riscritto l’allegato con l’obbligo di analisi dei pericoli, le definizioni di contenuto infiammabile, le classi non infiammabile, infiammabile ed estremamente infiammabile con le prove della distanza di accensione, dello spazio chiuso e della schiuma, il limite del 90 % di fase liquida, i limiti di 12 bar e 13,2 bar e metodi alternativi di prova finale approvati da un’autorità competente; recepimento entro il 29 ottobre 2009, applicazione dal 29 aprile 2010.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047 · art. 2, art. 3 e allegato"
    },
    {
      "date": "2003-06-05",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore del regolamento (CE) n. 807/2003: procedura di comitato",
      "summary": "Il regolamento del Consiglio del 14 aprile 2003 ha riscritto l’art. 7 in modo che la Commissione sia assistita dal Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol e ha soppresso i paragrafi procedurali dell’art. 6, senza modificare alcun requisito tecnico.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212 · art. 6, art. 7 ed elenco degli atti modificativi (M2)"
    },
    {
      "date": "1995-04-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica l’etichettatura di infiammabilità della direttiva 94/1/CE",
      "summary": "Gli Stati membri applicano dal 1° aprile 1995 le disposizioni di recepimento della direttiva 94/1/CE: contenuto infiammabile definito con riferimento alla direttiva 67/548/CEE, simbolo della fiamma e avvertenze sull’etichetta e deroga dell’art. 9 bis, tutti poi sostituiti dalle direttive 2008/47/CE e 2013/10/UE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "1994-02-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrata in vigore della direttiva 94/1/CE: etichettatura di infiammabilità dopo l’abbandono dei CFC",
      "summary": "La direttiva della Commissione del 6 gennaio 1994, adottata dopo che uno Stato membro aveva invocato la clausola di salvaguardia contro i propellenti estremamente infiammabili che sostituivano i CFC, ha sostituito l’art. 8, par. 1, lettera d), ha inserito l’art. 9 bis e ha riscritto i punti 1.8, 2.2 e 2.3 dell’allegato; recepimento entro il 1° ottobre 1994.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001 · considerando, art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "1976-11-21",
      "kind": "applies",
      "title": "Termine di recepimento della direttiva 75/324/CEE del Consiglio",
      "summary": "Gli Stati membri disponevano di 18 mesi dalla notifica del 21 maggio 1975 per mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva; la Grecia (1981) e la Spagna e il Portogallo (1986) vi sono state assoggettate dai rispettivi atti di adesione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324 · art. 11, par. 1, e le date e gli atti modificativi nelle informazioni sul documento"
    },
    {
      "date": "1975-05-21",
      "kind": "in-force",
      "title": "Notifica ed entrata in vigore della direttiva 75/324/CEE del Consiglio",
      "summary": "Adottata il 20 maggio 1975 e pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975, la direttiva ha avuto effetto con la notifica agli Stati membri il 21 maggio 1975; ha armonizzato le regole su capacità, pressione, prove e marcatura dei generatori aerosol e ha introdotto il simbolo di conformità «3» (epsilon rovesciato).",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324 · art. 3, art. 11 e le date nelle informazioni sul documento"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Direttiva 75/324/CEE del Consiglio sui generatori aerosol, testo consolidato del 12 febbraio 2018 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212"
    },
    {
      "label": "Direttiva 75/324/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per CELEX 31975L0324 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324"
    },
    {
      "label": "Direttiva 94/1/CE della Commissione che adegua alcuni aspetti tecnici della direttiva 75/324/CEE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio che adegua le disposizioni sulla comitatologia negli atti del Consiglio (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R0807"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2008/47/CE della Commissione che adegua la direttiva 75/324/CEE al progresso tecnico (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 219/2009 sulla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2013/10/UE della Commissione che adegua le disposizioni sull’etichettatura al regolamento CLP (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010"
    },
    {
      "label": "Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione sulla pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e sull’etichettatura CLP (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I punto 4 e allegato II (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, art. 1, par. 2, lettera d), che esclude i generatori aerosol (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068"
    },
    {
      "label": "Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, art. 12, che abroga la direttiva 94/55/CE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0068"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione, art. 12 sulla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), richiamato all’art. 8, par. 1, e all’allegato, punto 2.2 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272"
    },
    {
      "label": "Direttiva sui generatori aerosol (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en"
    },
    {
      "label": "Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere"
    },
    {
      "label": "Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning)",
      "url": "https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere"
    },
    {
      "label": "Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen, da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen)",
      "url": "https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1336"
    },
    {
      "label": "Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redattori di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-14",
  "links": {
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    "related": {
      "en": "/regulations/aerd/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/aerd/"
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}