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Incidents, recalls and authorities Manufacturer · Importer · Online seller 5 min di lettura

L’acquisto di prova di un’autorità ha dato esito negativo

Le autorità di vigilanza del mercato possono acquistare e provare campioni, anche sotto identità di copertura (reg. (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. j)). Se l’esito è negativo, impongono un’azione correttiva entro un termine fissato; di norma si ha prima diritto di essere sentiti (art. 18, par. 3). Si ottenga il rapporto, si risponda con prove proprie e si corregga il prodotto.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La vigilanza del mercato non attende i reclami. Il regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità di effettuare controlli adeguati sulle caratteristiche dei prodotti, su scala adeguata, mediante controlli documentali e, ove opportuno, controlli fisici e di laboratorio basati su campioni adeguati, scelti secondo un approccio basato sul rischio (art. 11, par. 3). Tra i poteri minimi che gli Stati membri devono conferire alle autorità vi è quello di acquisire campioni di prodotti, anche sotto identità di copertura, di ispezionarli e di sottoporli a ingegneria inversa (art. 14, par. 4, lett. j)). Per i prodotti di consumo disciplinati dal regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, l’art. 23, par. 1, applica queste disposizioni insieme agli artt. da 12 a 15, 16, parr. da 1 a 5, 18 e 19 del regolamento (UE) 2019/1020.[2]

Quando un campione non supera la prova, l’autorità deve agire. Se un prodotto, usato per l’uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, rischia di compromettere la salute o la sicurezza oppure non è conforme, l’autorità impone all’operatore economico di adottare senza indugio un’azione correttiva appropriata e proporzionata entro un termine da essa specificato (art. 16, parr. 1 e 2). L’azione può consistere nel rendere conforme il prodotto, nell’impedirne la messa a disposizione, nel ritirarlo o richiamarlo e allertare il pubblico, oppure in altre misure elencate all’art. 16, par. 3.[2]

L’operatore dispone di diritti procedurali. Ogni misura deve indicare la motivazione esatta ed essere comunicata senza indugio, con le informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e sui relativi termini (art. 18, parr. 1 e 2). Prima dell’adozione della misura, all’operatore deve essere data la possibilità di essere sentito entro un termine adeguato, non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza lo renda impossibile (art. 18, par. 3). Se l’operatore presenta rapporti di prova o certificati di un organismo di valutazione della conformità accreditato, l’autorità ne tiene debitamente conto (art. 11, par. 5).[2]

Il GPSR aggiunge gli obblighi propri dell’operatore. Ogni operatore economico collabora con le autorità alle azioni che potrebbero eliminare o attenuare i rischi e, su richiesta, fornisce una descrizione completa del rischio, dei reclami connessi, degli incidenti noti e delle misure correttive, nonché le informazioni sulla tracciabilità (GPSR, art. 15, parr. da 1 a 3). Se il fabbricante o l’importatore ritiene che il prodotto sia pericoloso, adotta immediatamente misure correttive, informa i consumatori e notifica, tramite il Safety Business Gateway, le autorità degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione (artt. 9, par. 8, e 11, par. 8). Per gli esemplari del lotto che un importatore non ha ancora immesso sul mercato, l’obbligo di informare il fabbricante e di provvedere affinché le autorità siano informate si applica già prima dell’immissione (art. 11, par. 2).[1]

Come risolverlo

  1. Ottenere il rapporto di prova completo e l’identità del campione

    Si chiedono il rapporto completo, la norma o il requisito rispetto al quale è stata eseguita la prova e le modalità di identificazione del campione: dove e quando è stato acquistato, il tipo, il numero di lotto o di serie. Senza il lotto non è possibile stabilire quali esemplari condividano il risultato.

  2. Confrontare il risultato con le proprie prove

    Si affianca il punto non superato alla documentazione tecnica, all’analisi interna dei rischi e ai propri rapporti di prova. Si verifica se il campione corrisponde alla variante e al lotto coperti dai propri rapporti. L’autorità deve tenere debitamente conto di un rapporto di prova accreditato in possesso dell’operatore, quindi lo si invii se riguarda lo stesso punto.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  3. Stabilire quali esemplari sono interessati

    Si ricostruiscono lotto e componenti a monte e a valle: chi ha fornito il prodotto, a chi è stato fornito, quanti esemplari sono in magazzino e in circolazione e in quali Stati membri. L’autorità può chiedere esattamente queste informazioni.

  4. Rispondere entro il termine e avvalersi del diritto di essere sentiti

    Prima dell’adozione di una misura, all’operatore deve essere data la possibilità di essere sentito entro un termine adeguato, non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che la misura sia urgente. Si risponde per iscritto, con le proprie prove e con l’azione correttiva proposta.

  5. Eseguire l’azione correttiva

    Si rende il prodotto conforme, se ne impedisce la messa a disposizione oppure lo si ritira o lo si richiama, a seconda del rischio. Se il prodotto è pericoloso, il fabbricante o l’importatore informa i consumatori e le autorità di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway; il distributore provvede affinché le autorità siano informate (GPSR, art. 9, par. 8, art. 11, par. 8 e art. 12, par. 4).

    Gestione dei richiamiStrumenti Apri l’app

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
La misura dell’autorità, o la misura proposta, con la motivazione e il rapporto di prova su cui si fondaL’autorità di vigilanza del mercatoRegolamento (UE) 2019/1020, art. 18, parr. 1 e 2 (motivazione e comunicazione della misura)
Documentazione tecnica con l’analisi interna dei rischi e i rapporti di provaIl fabbricante; una copia presso l’importatoreGPSR, art. 9, par. 2 e art. 11, par. 6
Informazioni di tracciabilità e sulle quantità del lotto interessatoI propri registri di acquisto e di venditaGPSR, art. 15, par. 3; regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. b)
Una descrizione della misura correttiva adottataL’operatore, all’autoritàGPSR, art. 15, par. 2, lett. b)

Se non si fa nulla

L’autorità adotta direttamente la misura

Se l’operatore economico non adotta l’azione correttiva, oppure la non conformità o il rischio persistono, le autorità di vigilanza del mercato provvedono al ritiro o al richiamo del prodotto, oppure vietano o limitano la sua messa a disposizione, e ne informano il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 5).[2]

Le spese di prova possono essere a carico dell’operatore

Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità a recuperare dall’operatore economico la totalità dei costi delle loro attività relative alla non conformità, compresi i costi delle prove (regolamento (UE) 2019/1020, art. 15, parr. 1 e 2, applicato dal GPSR, art. 23, par. 1).[2]

Le prove viaggiano

Le prove utilizzate da un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro possono essere usate nelle indagini delle autorità di un altro Stato membro senza ulteriori requisiti formali (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 6).[2]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del GPSR da parte degli operatori economici (GPSR, art. 44); tra i poteri dell’autorità vi è anche quello di irrogare sanzioni (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. i)).[1]

Domande su questo problema

Un’autorità può acquistare il nostro prodotto senza dire chi è?

Sì. Le autorità hanno il potere di acquisire campioni di prodotti, anche sotto identità di copertura, di ispezionarli e di sottoporli a ingegneria inversa per individuare la non conformità e ottenere prove (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. j)).

Il nostro laboratorio interno ha superato il prodotto. Conta?

Se si presentano rapporti di prova o certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, l’autorità deve tenerne debitamente conto (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 5). Non è tenuta ad accettarli come risolutivi.

Di quanto tempo disponiamo per rispondere?

L’autorità fissa il termine per l’azione correttiva (art. 16, par. 2). Prima dell’adozione di una misura si deve essere sentiti entro un termine adeguato, non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza lo escluda; in tal caso si è sentiti non appena possibile dopo (art. 18, par. 3).

Vendiamo solo online. È un problema che ci riguarda?

Un test non superato può portare l’autorità a rivolgersi a qualsiasi operatore della catena. I distributori che hanno motivo di ritenere che un prodotto non sia conforme non devono metterlo a disposizione finché non è stato reso conforme e devono informarne il fabbricante o l’importatore (GPSR, art. 12, parr. 3 e 4).

Un test non superato comporta sempre un richiamo?

No. L’azione correttiva può consistere nel rendere conforme il prodotto, nell’impedirne la messa a disposizione, oppure nel ritirarlo o richiamarlo (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 3). Quale sia adatta dipende dal rischio e da dove si trovano gli esemplari.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). L’acquisto di prova di un’autorità ha dato esito negativo. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/test-purchase-failed/
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