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Incidents, recalls and authorities Manufacturer · Importer · Distributor 5 min di lettura

Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere dagli operatori economici documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla catena di fornitura (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14). Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti possono inoltre chiedere una descrizione completa del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive (art. 15). Si legga la lettera per individuarne la base giuridica, si risponda entro il termine indicato con documenti anziché con assicurazioni e ci si avvalga del diritto di essere sentiti.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Una lettera di un’autorità di vigilanza del mercato poggia su due regolamenti. Il regolamento (UE) 2019/1020 conferisce a ogni autorità nazionale un insieme definito di poteri: esigere dagli operatori economici i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni pertinenti sulla conformità, in qualsiasi forma e ovunque siano conservati; esigere informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche; effettuare ispezioni senza preavviso; acquisire campioni sotto copertura di identità; e imporre agli operatori di adottare le azioni adeguate per far cessare una non conformità o eliminare un rischio (art. 14, par. 4).[2]

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti applica tali poteri ai prodotti di consumo (art. 23, par. 1) e vi aggiunge un proprio obbligo di cooperazione. Su richiesta, l’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, i reclami correlati e gli incidenti noti, e una descrizione di ogni misura correttiva adottata; indica inoltre chi gli ha fornito il prodotto o i suoi componenti e a chi lo ha fornito (art. 15, parr. 2 e 3). Tali informazioni devono poter essere presentate rispettivamente per 10 anni e per sei anni (art. 15, parr. 4 e 5).[1]

Quando un’autorità constata che un prodotto è tale da compromettere la salute o la sicurezza oppure non è conforme, impone all’operatore di adottare, senza indugio, un’azione correttiva adeguata e proporzionata entro un termine da essa specificato; l’azione può spaziare dalla messa in conformità del prodotto al ritiro, al richiamo e all’avviso al pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 2 e 3). Se l’operatore non agisce, è l’autorità stessa a provvedere al ritiro, al richiamo o al divieto (art. 16, par. 5).[2]

Il regolamento tutela anche l’operatore. Ogni misura, decisione o ordine deve indicare i motivi esatti su cui si fonda, deve essere comunicato senza indugio insieme ai mezzi di ricorso e ai termini previsti dal diritto nazionale e può essere adottato solo dopo che l’operatore abbia avuto la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza della misura lo renda impossibile (art. 18).[2]

Come risolverlo

  1. Individuare di che tipo di lettera si tratta

    Una richiesta di documenti o di informazioni, l’obbligo di adottare un’azione correttiva entro un termine fissato dall’autorità, oppure una misura o una decisione. Le tre ipotesi richiedono risposte diverse: la prima con documenti, la seconda con un piano e una data, la terza con le Sue osservazioni e, se necessario, con un rimedio previsto dal diritto nazionale.

  2. Raccogliere i documenti indicati nella lettera

    La documentazione tecnica con l’analisi interna dei rischi, i rapporti di prova, la dichiarazione di conformità UE ove la normativa di settore la richieda e le informazioni sulla tracciabilità: chi Le ha fornito il prodotto o i suoi componenti e a chi Lei li ha forniti. Produca ciò che manca anziché spiegare perché manca.

    Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console
  3. Verificare il prodotto rispetto al requisito citato dall’autorità

    Esamini i requisiti applicabili al prodotto e registri che cosa è soddisfatto, che cosa non lo è e che cosa richiede una prova, in modo che la Sua risposta si fondi su fatti verificati. Se l’autorità ha ragione, lo dica e indichi l’azione correttiva.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  4. Rispondere per iscritto, entro il termine, nella lingua richiesta

    Risponda alle domande precise allegando i documenti, nella lingua richiesta dall’autorità. Indichi che cosa ha fatto, che cosa farà e entro quando. Conservi una copia della lettera, della Sua risposta e della data di invio.

  5. Avvalersi dei diritti procedurali quando è proposta una misura

    Ogni misura, decisione o ordine deve indicare i motivi esatti su cui si fonda e informarLa dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale. Prima che sia adottata, Lei ha la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza lo renda impossibile.

  6. Tenere aperta la pratica fino alla chiusura da parte dell’autorità

    Le autorità possono chiedere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e decidere se e quando la misura correttiva sia stata completata. Riferisca su quanto ha promesso, nei tempi in cui lo ha promesso.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Documentazione tecnica con l’analisi interna dei rischiIl fabbricanteGPSR, art. 9, par. 2
Una descrizione completa del rischio, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttiveLei, su richiesta dell’autoritàGPSR, art. 15, par. 2
Informazioni di tracciabilità a monte e a valleI Suoi registri di acquisto e di venditaGPSR, art. 15, par. 3
Dichiarazione di conformità UEIl fabbricante, ove si applichi la normativa di armonizzazione dell’UnioneLa normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a), per gli atti elencati all’art. 4, par. 5
Informazioni sulla catena di fornitura e sulle quantitàI Suoi registri di distribuzione e di magazzinoRegolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. b)

Se non si fa nulla

L’autorità interviene di propria iniziativa

Se l’operatore non adotta l’azione correttiva o la non conformità persiste, l’autorità provvede affinché il prodotto sia ritirato o richiamato, oppure affinché la sua messa a disposizione sia vietata o limitata, e ne informa il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 5).[2]

Il lavoro dell’autorità è a Suo carico

Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità a recuperare dall’operatore la totalità dei costi delle loro attività relative alla non conformità, comprese le prove e lo stoccaggio (regolamento (UE) 2019/1020, art. 15).[2]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del regolamento sulla vigilanza del mercato e del GPSR (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41; GPSR, art. 44).[1]

Domande su questo problema

L’autorità può presentarsi da noi senza preavviso?

Sì. Tra i poteri figurano le ispezioni in loco senza preavviso e i controlli fisici sui prodotti, nonché l’accesso ai locali utilizzati dall’operatore per la propria attività (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. d) ed e)).

Possono acquistare il nostro prodotto senza dircelo?

Sì. Le autorità possono acquisire campioni di prodotti, anche sotto copertura di identità, ispezionarli ed effettuarne l’ingegneria inversa (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. j)).

Possiamo replicare prima che decidano?

Prima che una misura, una decisione o un ordine sia adottato, Lei ha la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza, fondata su motivi di salute o di sicurezza, lo renda impossibile; in tal caso è sentito appena possibile dopo e la misura è riesaminata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 18, par. 3).

Il nostro prodotto non reca la marcatura CE. Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica comunque?

Per i prodotti di consumo rientranti nel GPSR, l’art. 23 rende applicabili gli articoli pertinenti del regolamento (UE) 2019/1020, compresi i poteri di cui all’art. 14, le misure di cui all’art. 16 e i diritti procedurali di cui all’art. 18.

Per quanto tempo dobbiamo essere in grado di produrre le informazioni?

La descrizione dei rischi, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive per 10 anni, e le informazioni sulla tracciabilità per sei anni, a decorrere dal momento in cui Le è stato fornito il prodotto o Lei lo ha fornito (GPSR, art. 15, parr. 4 e 5).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authority-letter/
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