Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere dagli operatori economici documenti, specifiche tecniche, dati e informazioni sulla catena di fornitura (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14). Ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti possono inoltre chiedere una descrizione completa del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive (art. 15). Si legga la lettera per individuarne la base giuridica, si risponda entro il termine indicato con documenti anziché con assicurazioni e ci si avvalga del diritto di essere sentiti.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Una lettera di un’autorità di vigilanza del mercato poggia su due regolamenti. Il regolamento (UE) 2019/1020 conferisce a ogni autorità nazionale un insieme definito di poteri: esigere dagli operatori economici i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni pertinenti sulla conformità, in qualsiasi forma e ovunque siano conservati; esigere informazioni sulla catena di fornitura, sulla rete di distribuzione, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche; effettuare ispezioni senza preavviso; acquisire campioni sotto copertura di identità; e imporre agli operatori di adottare le azioni adeguate per far cessare una non conformità o eliminare un rischio (art. 14, par. 4).[2]
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti applica tali poteri ai prodotti di consumo (art. 23, par. 1) e vi aggiunge un proprio obbligo di cooperazione. Su richiesta, l’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare una descrizione completa del rischio presentato dal prodotto, i reclami correlati e gli incidenti noti, e una descrizione di ogni misura correttiva adottata; indica inoltre chi gli ha fornito il prodotto o i suoi componenti e a chi lo ha fornito (art. 15, parr. 2 e 3). Tali informazioni devono poter essere presentate rispettivamente per 10 anni e per sei anni (art. 15, parr. 4 e 5).[1]
Quando un’autorità constata che un prodotto è tale da compromettere la salute o la sicurezza oppure non è conforme, impone all’operatore di adottare, senza indugio, un’azione correttiva adeguata e proporzionata entro un termine da essa specificato; l’azione può spaziare dalla messa in conformità del prodotto al ritiro, al richiamo e all’avviso al pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, parr. 2 e 3). Se l’operatore non agisce, è l’autorità stessa a provvedere al ritiro, al richiamo o al divieto (art. 16, par. 5).[2]
Il regolamento tutela anche l’operatore. Ogni misura, decisione o ordine deve indicare i motivi esatti su cui si fonda, deve essere comunicato senza indugio insieme ai mezzi di ricorso e ai termini previsti dal diritto nazionale e può essere adottato solo dopo che l’operatore abbia avuto la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza della misura lo renda impossibile (art. 18).[2]
Come risolverlo
-
Individuare di che tipo di lettera si tratta
Una richiesta di documenti o di informazioni, l’obbligo di adottare un’azione correttiva entro un termine fissato dall’autorità, oppure una misura o una decisione. Le tre ipotesi richiedono risposte diverse: la prima con documenti, la seconda con un piano e una data, la terza con le Sue osservazioni e, se necessario, con un rimedio previsto dal diritto nazionale.
-
Raccogliere i documenti indicati nella lettera
La documentazione tecnica con l’analisi interna dei rischi, i rapporti di prova, la dichiarazione di conformità UE ove la normativa di settore la richieda e le informazioni sulla tracciabilità: chi Le ha fornito il prodotto o i suoi componenti e a chi Lei li ha forniti. Produca ciò che manca anziché spiegare perché manca.
Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console -
Verificare il prodotto rispetto al requisito citato dall’autorità
Esamini i requisiti applicabili al prodotto e registri che cosa è soddisfatto, che cosa non lo è e che cosa richiede una prova, in modo che la Sua risposta si fondi su fatti verificati. Se l’autorità ha ragione, lo dica e indichi l’azione correttiva.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Rispondere per iscritto, entro il termine, nella lingua richiesta
Risponda alle domande precise allegando i documenti, nella lingua richiesta dall’autorità. Indichi che cosa ha fatto, che cosa farà e entro quando. Conservi una copia della lettera, della Sua risposta e della data di invio.
-
Avvalersi dei diritti procedurali quando è proposta una misura
Ogni misura, decisione o ordine deve indicare i motivi esatti su cui si fonda e informarLa dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dal diritto nazionale. Prima che sia adottata, Lei ha la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza lo renda impossibile.
-
Tenere aperta la pratica fino alla chiusura da parte dell’autorità
Le autorità possono chiedere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e decidere se e quando la misura correttiva sia stata completata. Riferisca su quanto ha promesso, nei tempi in cui lo ha promesso.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica con l’analisi interna dei rischi | Il fabbricante | GPSR, art. 9, par. 2 |
| Una descrizione completa del rischio, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive | Lei, su richiesta dell’autorità | GPSR, art. 15, par. 2 |
| Informazioni di tracciabilità a monte e a valle | I Suoi registri di acquisto e di vendita | GPSR, art. 15, par. 3 |
| Dichiarazione di conformità UE | Il fabbricante, ove si applichi la normativa di armonizzazione dell’Unione | La normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile; regolamento (UE) 2019/1020, art. 4, par. 3, lett. a), per gli atti elencati all’art. 4, par. 5 |
| Informazioni sulla catena di fornitura e sulle quantità | I Suoi registri di distribuzione e di magazzino | Regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. b) |
Se non si fa nulla
L’autorità interviene di propria iniziativa
Se l’operatore non adotta l’azione correttiva o la non conformità persiste, l’autorità provvede affinché il prodotto sia ritirato o richiamato, oppure affinché la sua messa a disposizione sia vietata o limitata, e ne informa il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, par. 5).[2]
Il lavoro dell’autorità è a Suo carico
Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità a recuperare dall’operatore la totalità dei costi delle loro attività relative alla non conformità, comprese le prove e lo stoccaggio (regolamento (UE) 2019/1020, art. 15).[2]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del regolamento sulla vigilanza del mercato e del GPSR (regolamento (UE) 2019/1020, art. 41; GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
L’autorità può presentarsi da noi senza preavviso?
Sì. Tra i poteri figurano le ispezioni in loco senza preavviso e i controlli fisici sui prodotti, nonché l’accesso ai locali utilizzati dall’operatore per la propria attività (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. d) ed e)).
Possono acquistare il nostro prodotto senza dircelo?
Sì. Le autorità possono acquisire campioni di prodotti, anche sotto copertura di identità, ispezionarli ed effettuarne l’ingegneria inversa (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lett. j)).
Possiamo replicare prima che decidano?
Prima che una misura, una decisione o un ordine sia adottato, Lei ha la possibilità di essere sentito entro un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, salvo che l’urgenza, fondata su motivi di salute o di sicurezza, lo renda impossibile; in tal caso è sentito appena possibile dopo e la misura è riesaminata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 18, par. 3).
Il nostro prodotto non reca la marcatura CE. Il regolamento sulla vigilanza del mercato si applica comunque?
Per i prodotti di consumo rientranti nel GPSR, l’art. 23 rende applicabili gli articoli pertinenti del regolamento (UE) 2019/1020, compresi i poteri di cui all’art. 14, le misure di cui all’art. 16 e i diritti procedurali di cui all’art. 18.
Per quanto tempo dobbiamo essere in grado di produrre le informazioni?
La descrizione dei rischi, dei reclami, degli incidenti e delle misure correttive per 10 anni, e le informazioni sulla tracciabilità per sei anni, a decorrere dal momento in cui Le è stato fornito il prodotto o Lei lo ha fornito (GPSR, art. 15, parr. 4 e 5).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authority-letter/
Conphora (2026) Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authority-letter/ (consultato il 13 ottobre 2026).
@misc{conphora2026unaletteradallautoritdiv,
author = {Conphora},
title = {Una lettera dall’autorità di vigilanza del mercato},
year = {2026},
url = {https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/authority-letter/},
note = {Consultato il 13 ottobre 2026}
} See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company