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Suppliers and imports Importer · Manufacturer 6 min di lettura

Abbiamo un nuovo fornitore e vogliamo prima i documenti

Prima del primo ordine si stabilisca quali documenti richiede ogni tipo di prodotto secondo il diritto UE, si verifichi chi è il vero fabbricante e si concordi di ricevere la documentazione tecnica e un campione di riferimento. L’importatore conserva una copia del fascicolo e, su richiesta, indica i propri fornitori (GPSR, articoli 11, paragrafo 6, e 15).

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La qualificazione del fornitore è il momento meno costoso per sistemare la conformità, perché gli obblighi decorrono prima che venga venduta la prima unità. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, l’importatore deve garantire, prima di immettere un prodotto sul mercato, che esso soddisfi il requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto l’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica, abbia apposto sul prodotto un identificativo e ne abbia indicato il nome e gli indirizzi (articolo 11, paragrafo 1). L’importatore conserva una copia di tale documentazione per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (articolo 11, paragrafo 6).[1]

L’identità del fornitore conta in due direzioni. Il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante figurano sul prodotto (articolo 9, paragrafo 6). E, su richiesta, ogni operatore economico deve indicare chi gli ha fornito il prodotto, o una parte, un componente o un software integrato in esso, e deve poter presentare tali informazioni per sei anni dalla fornitura (articolo 15, paragrafi 3 e 5). La Guida blu della Commissione aggiunge che l’importatore non necessita di un mandato del fabbricante, ma deve assicurarsi di poter stabilire un contatto con il fabbricante, per esempio per mettere la documentazione tecnica a disposizione di un’autorità. Considera una buona prassi per gli importatori fare riferimento alla normativa UE applicabile nel contratto con il fornitore e garantirsi l’accesso al fascicolo tecnico, oppure l’impegno firmato del fabbricante a fornirlo (nota 139).[1][4]

Per i prodotti rientranti nella normativa di armonizzazione dell’Unione, i documenti sono stabiliti dall’atto di settore. Per gli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, come la direttiva Bassa tensione, l’operatore economico responsabile stabilito nell’Unione verifica inoltre che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte e che la documentazione possa essere messa a disposizione su richiesta (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4, paragrafo 3, lettera a)). La dogana sospende lo svincolo dei prodotti che arrivano senza la documentazione richiesta dalla relativa normativa dell’Unione (articolo 26, paragrafo 1, lettera a)).[2]

Una questione più recente riguarda il modo in cui i prodotti sono ottenuti. Il regolamento (UE) 2024/3015 vieta agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, o di esportare, prodotti ottenuti con lavoro forzato (articolo 3), definiti come prodotti per i quali è stato impiegato lavoro forzato, in tutto o in parte, in qualsiasi fase di estrazione, raccolta, produzione o fabbricazione (articolo 2, punto 7). Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2027 (articolo 39) e precisa che non crea obblighi di dovuta diligenza ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto dell’Unione o nazionale (articolo 1, paragrafo 3).[3]

Come risolverlo

  1. Stabilire l’insieme dei documenti per tipo di prodotto prima di chiederli

    Chiedere «tutti i certificati» significa ottenere quello che il fornitore ha a disposizione. Si stabilisca prima che cosa richiede la legge per ciascun tipo di prodotto: per un prodotto GPSR l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica, per un prodotto con marcatura CE anche la dichiarazione di conformità UE ed eventuali certificati dell’organismo notificato. Si invii al fornitore questo elenco, prodotto per prodotto.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  2. Verificare chi è il fornitore

    Si accerti se si tratta della fabbrica o di una società commerciale e si registrino l’entità giuridica, il suo indirizzo e il sito di produzione. Il nome e gli indirizzi del fabbricante figureranno sul prodotto e, su richiesta, Lei deve poter indicare chi Le ha fornito il prodotto, e chi ha fornito parti o componenti, per anni dopo la consegna.

  3. Concordare l’accesso alla documentazione tecnica

    In qualità di importatore di un prodotto GPSR Lei conserva per 10 anni una copia della documentazione tecnica (per gli atti CE, la dichiarazione, con il fascicolo a disposizione su richiesta) e deve poter contattare il fabbricante quando un’autorità lo chiede. Si faccia della consegna del fascicolo, e dei suoi aggiornamenti, una condizione del primo ordine anziché una promessa per più tardi.

  4. Approvare un campione di riferimento

    Si faccia verificare il primo campione di produzione rispetto alla documentazione e all’etichetta e lo si conservi, oppure se ne conservino fotografie e misurazioni dettagliate, come riferimento per le consegne successive. È il punto di partenza quando una spedizione appare diversa.

  5. Chiedere informazioni sul lavoro forzato nella catena di fornitura

    Dal 14 dicembre 2027 gli operatori economici non possono immettere né mettere a disposizione prodotti ottenuti con lavoro forzato, in qualsiasi fase di estrazione, produzione o fabbricazione. Il regolamento non aggiunge alcun nuovo obbligo di dovuta diligenza, ma le domande rientrano nella fase di qualificazione: da dove provengono i materiali e chi vi lavora.

  6. Registrare l’approvazione

    Si chiuda la qualificazione con un registro datato per prodotto: i documenti ricevuti, le lacune ancora aperte con un responsabile e una data, il campione di riferimento e la decisione. Questo registro è ciò che si mostra più tardi a un rivenditore o a un’autorità.

    Generatore di documentazioneMotore di conformità Apri nella console

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Scheda del fornitore: entità giuridica, indirizzo, sito di produzione e identità del fabbricanteIl fornitoreGPSR, articolo 9, paragrafo 6, e articolo 15, paragrafo 3
Documentazione tecnica per prodotto, con l’analisi dei rischiIl fabbricante, con una copia conservata da LeiGPSR, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 6
Dichiarazione di conformità UE ed eventuale certificato dell’organismo notificato, per i prodotti con marcatura CEIl fabbricanteRegolamento (UE) 2019/1020, articolo 4, paragrafo 3, lettera a), per gli atti elencati all’articolo 4, paragrafo 5
Registro del campione di riferimento e decisione di approvazioneI Suoi fascicoli della qualitàGPSR, articolo 14

Se non si fa nulla

La prima spedizione arriva senza fascicolo

Prima di immettere un prodotto sul mercato, l’importatore deve garantire che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica (GPSR, articolo 11, paragrafo 1); senza di essa i beni non possono essere venduti e la dogana può sospenderne lo svincolo se manca la documentazione richiesta (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1, lettera a)).[1]

Non si riesce a indicare il proprio fornitore quando viene richiesto

Su richiesta, gli operatori economici indicano chi ha fornito loro il prodotto o una parte, un componente o un software integrato, e devono poterlo fare per sei anni (GPSR, articolo 15, paragrafi 3 e 5).[1]

Prodotti colpiti dal divieto sul lavoro forzato

Dal 14 dicembre 2027 gli operatori economici non possono immettere né mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, né esportare, prodotti ottenuti con lavoro forzato (regolamento (UE) 2024/3015, articoli 3 e 39).[3]

Domande su questo problema

Quali documenti dovremmo chiedere a un nuovo fornitore?

Quelli che la legge richiede per il tipo di prodotto. Per un prodotto GPSR: l’analisi dei rischi e la documentazione tecnica, compresi, se del caso, i risultati delle prove (articolo 9, paragrafo 2). Per un prodotto con marcatura CE: la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE ed eventuali certificati dell’organismo notificato richiesti dall’atto.

Il fornitore condivide i documenti solo dopo l’ordine. Dobbiamo accettarlo?

Si può ordinare, ma non si possono immettere i beni sul mercato finché non si è garantito che la documentazione esista (GPSR, articolo 11, paragrafo 1). Si faccia della consegna del fascicolo una condizione di spedizione o di pagamento.

Il regolamento sul lavoro forzato si applica già?

È entrato in vigore il 13 dicembre 2024 e si applica dal 14 dicembre 2027 (regolamento (UE) 2024/3015, articolo 39). Otto articoli relativi alle autorità e agli strumenti della Commissione si applicano dal 13 dicembre 2024, tra cui la banca dati sulle aree o sui prodotti a rischio di lavoro forzato (articolo 8) e gli orientamenti per gli operatori economici (articolo 11), da predisporre entrambi entro il 14 giugno 2026. Il divieto vero e proprio è all’articolo 3.

Un audit della fabbrica è sufficiente?

Un audit mostra come funziona una fabbrica, non se un prodotto specifico rispetta le norme UE. La prova a livello di prodotto è la documentazione tecnica e, per i prodotti con marcatura CE, la dichiarazione di conformità (GPSR, articolo 9, paragrafo 2; regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4, paragrafo 3, lettera a)).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con lavoro forzato sul mercato dell’Unione EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. La «Guida blu» sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

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5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Abbiamo un nuovo fornitore e vogliamo prima i documenti. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/new-supplier-onboarding/
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