Vendiamo ricondizionati e ci chiedono prove di sicurezza
Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti si applica ai prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati: un prodotto ricondizionato venduto ai consumatori deve essere sicuro (artt. 2, par. 3, e 5). Registri ciò che controlla, ripara e sostituisce, conservi con ogni unità identificazione e informazioni di sicurezza e valuti se il Suo intervento La rende fabbricante.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
I prodotti usati non sono fuori dalla disciplina sulla sicurezza dei prodotti. Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR) si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati (art. 2, par. 3), e gli operatori economici possono immettere o mettere a disposizione soltanto prodotti sicuri (art. 5). Le esclusioni sono due e ristrette: i prodotti da riparare o da ricondizionare prima dell’uso, se messi a disposizione come tali e chiaramente contrassegnati come tali (art. 2, par. 3), e gli oggetti d’antiquariato, cioè prodotti come gli oggetti da collezione per i quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi standard di sicurezza all’avanguardia (artt. 2, par. 2, lett. i), e 3, punto 28).[1]
L’impresa che rivende prodotti usati è di norma un distributore. Prima di mettere un prodotto a disposizione verifica che l’identificativo, i dati del fabbricante e dell’importatore, le istruzioni e le informazioni di sicurezza siano presenti (art. 12, par. 1), e non deve mettere a disposizione un prodotto che ha motivo di ritenere non sicuro o privo di tali elementi (art. 12, par. 3). Quando il prodotto è offerto online, l’offerta riporta il fabbricante, l’identificazione del prodotto e le avvertenze (art. 19). La sicurezza si valuta, tra l’altro, in base alle caratteristiche del prodotto, alla sua presentazione e alle istruzioni, nonché ai consumatori che probabilmente lo useranno (art. 6, par. 1). Un’unità immessa per la prima volta sul mercato prima del 13 dicembre 2024 e conforme alla vecchia direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti può ancora essere messa a disposizione (art. 51), e gli orientamenti della Commissione precisano che i nuovi requisiti di identificazione e di contatto del GPSR non si applicano a tale unità (comunicazione della Commissione C/2025/6233, sezione 2.1).[1][4]
Il ricondizionamento solleva la questione di chi sia il fabbricante. La persona diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente un prodotto è considerata fabbricante per la parte interessata, o per l’intero prodotto se la modifica ne incide sulla sicurezza (art. 13, par. 2). Una modifica è sostanziale quando incide sulla sicurezza, modifica il prodotto in un modo non previsto nella valutazione del rischio iniziale e cambia la natura del pericolo, crea un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio (art. 13, par. 3). La Guida blu della Commissione traccia la stessa linea per i prodotti CE: i prodotti riparati senza diventare nuovi non richiedono una nuova valutazione della conformità, anche se si usano ricambi migliori, mentre un prodotto soggetto a modifiche importanti che ne alterano le prestazioni, la destinazione o il tipo originali deve essere considerato nuovo.[1][2]
Per i prodotti CE, il momento decide quale disciplina si applica. Un atto CE si applica quando il prodotto è immesso sul mercato e fino a quando raggiunge l’utilizzatore finale; una volta raggiunto l’utilizzatore finale, il prodotto non è più nuovo e l’atto non si applica più, salvo che per i prodotti usati importati da un paese terzo, che devono essere conformi quando entrano per la prima volta nel mercato dell’Unione (Guida blu, sezione 2.1). La Guida blu colloca i prodotti usati già presenti sul mercato dell’Unione e forniti ai consumatori sotto le regole generali sulla sicurezza dei prodotti, e il GPSR ha sostituito tali regole (art. 50, par. 2). Conphora ritiene perciò che il GPSR si applichi integralmente, compresi gli articoli 12 e 13, alla rivendita di un prodotto CE usato, perché a tale vendita non si applica alcun atto CE. L’eccezione per i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione (art. 2, par. 1, terzo comma, lett. b)) non fa venire meno questi articoli. Se il ricondizionamento rende il prodotto nuovo ai sensi dell’atto CE, quell’atto si applica di nuovo, con una nuova valutazione della conformità, la marcatura CE e la dichiarazione a Suo nome.[1][2]
Come risolverlo
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Suddividere le scorte per origine e tipo di prodotto
Separi le unità già presenti sul mercato dell’UE da quelle usate che Lei porta da fuori dell’Unione: queste ultime entrano nel mercato per la prima volta e devono rispettare l’intera disciplina di prodotto, con Lei nel ruolo di importatore o, per i prodotti con marcatura CE, di fabbricante. Annoti per ogni tipo di prodotto quali atti si applicano.
Verifica di conformità gratuitaMotore di conformità Free Apri -
Descrivere per iscritto il processo di ricondizionamento di ogni modello
Indichi che cosa viene controllato, quali verifiche funzionali e di sicurezza vengono eseguite, quali parti vengono sostituite e con che cosa, e che cosa fa scartare un’unità. Prima di rimettere in vendita il modello, controlli che non risulti tra i richiami pubblicati. Conservi la registrazione per unità o per lotto.
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Stabilire se l’intervento è una riparazione o una modifica
Riportare un prodotto alle condizioni originali con parti identiche o simili è una riparazione. Una modifica non prevista nella valutazione del rischio iniziale, che crea un nuovo pericolo o aumenta il rischio, è una modifica sostanziale e La rende fabbricante di ciò che ha modificato.
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Conservare con l’unità identificazione, dati del fabbricante e istruzioni
Non rimuova né copra il numero di tipo o di serie, il nome e l’indirizzo del fabbricante o le avvertenze. Fornisca le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua dell’acquirente, su carta o nella forma messa a disposizione dal fabbricante, salvo che il prodotto possa essere usato in sicurezza anche senza.
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Descrivere il prodotto con sincerità nell’offerta
Indichi che il prodotto è usato o ricondizionato e riporti nell’offerta online il fabbricante, l’identificazione del prodotto e le avvertenze. Contrassegni in modo chiaro le unità vendute da riparare o da ricondizionare e non le presenti come pronte all’uso.
Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Registrazione del ricondizionamento per unità o per lotto: controlli, esiti, parti sostituite | La Sua officina o il partner che ricondiziona | GPSR, artt. 5 e 14 |
| Identificazione originale del prodotto e dati del fabbricante sull’unità | Il prodotto | GPSR, artt. 9, parr. 5 e 6, e 12, par. 1 |
| Istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua del paese di vendita | Il fabbricante originale, fornite da Lei | GPSR, artt. 9, par. 7, e 12, par. 1 |
| Analisi del rischio e documentazione tecnica per un prodotto modificato in modo sostanziale | Lei, in quanto fabbricante della modifica | GPSR, artt. 9, par. 2, e 13, par. 2 |
| Registri sulla provenienza di ogni unità e sui destinatari della vendita | I Suoi sistemi di acquisto e di vendita | GPSR, art. 15, parr. 3 e 5 |
Se non si fa nulla
Ricondizionare può renderLa fabbricante
La persona diversa dal fabbricante che modifica sostanzialmente un prodotto è considerata fabbricante per la parte interessata dalla modifica, o per l’intero prodotto se la modifica incide sulla sua sicurezza (GPSR, art. 13, par. 2).[1]
Un’unità dubbia non può essere venduta
Il distributore che ha motivo di ritenere che un prodotto non sia sicuro o sia privo di identificazione, dati del fabbricante o istruzioni non lo mette a disposizione finché non sia stato reso conforme (GPSR, art. 12, par. 3).[1]
Responsabilità per il prodotto modificato
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a decorrere dal 9 dicembre 2026, chi modifica sostanzialmente un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e poi lo mette a disposizione è considerato fabbricante ai fini della responsabilità per danno da prodotti (direttiva (UE) 2024/2853, art. 8, par. 2).[3]
Domande su questo problema
Un prodotto CE ricondizionato richiede una nuova dichiarazione di conformità?
No, se è stato soltanto riparato. La Guida blu della Commissione afferma che i prodotti riparati che non sono considerati nuovi non sono sottoposti di nuovo alla valutazione della conformità. Un prodotto le cui prestazioni, la cui destinazione o il cui tipo sono stati modificati in modo che il pericolo sia cambiato o il rischio sia aumentato è considerato nuovo, e chi lo ha modificato assume gli obblighi del fabbricante.
Possiamo vendere unità non collaudate come «per ricambi» o «da riparare»?
Il GPSR non si applica ai prodotti da riparare o da ricondizionare prima dell’uso, se sono messi a disposizione come tali e sono chiaramente contrassegnati come tali (art. 2, par. 3). L’esclusione riguarda soltanto questo caso, non un prodotto presentato come pronto all’uso.
Importiamo prodotti usati da fuori dell’UE. Che cosa cambia?
Vengono immessi per la prima volta sul mercato dell’Unione. La Guida blu precisa che la normativa di armonizzazione si applica allora ai prodotti usati e di seconda mano come a quelli nuovi, anche se fabbricati prima dell’applicazione della normativa, e che chi immette sul mercato dell’Unione prodotti di seconda mano da un paese terzo deve assumere il ruolo del fabbricante (sezione 3.1).
Vendiamo merce ricondizionata con il nostro marchio. Chi è il fabbricante?
Lo è Lei. Chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante (GPSR, art. 13, par. 1). La Guida blu aggiunge che un prodotto modificato e venduto con un nome diverso da quello del fabbricante originale va considerato nuovo.
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- La «Guida blu» sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
- Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’applicazione, da parte delle imprese, del quadro legislativo dell’UE in materia di sicurezza generale dei prodotti (C/2025/6233) EUR-Lex · consultato il 5 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vendiamo ricondizionati e ci chiedono prove di sicurezza. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/second-hand-refurbished/
Conphora (2026) Vendiamo ricondizionati e ci chiedono prove di sicurezza. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/second-hand-refurbished/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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