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Suppliers and imports Importer · Distributor 6 min di lettura

Acquistiamo merci di marca fuori dall’UE e le vendiamo qui

Chi porta sul mercato UE merci di marca acquistate fuori dall’UE ne è l’importatore, anche se il marchio vende lo stesso modello qui. Ai sensi del GPSR e degli atti con marcatura CE deve accertare che valutazione e documentazione del fabbricante coprano la variante esatta, aggiungere i propri dati e le istruzioni nella lingua locale e non immettere ciò che non può verificare.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Acquistare al di fuori del canale ufficiale non cambia i ruoli giuridici. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, l’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo (articolo 3, punto 10), e per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione (articolo 3, punto 7). La Guida blu della Commissione chiarisce che l’immissione sul mercato riguarda ogni singolo prodotto e non un tipo di prodotto e che tutti i prodotti importati da paesi terzi, nuovi o usati, devono rispettare le disposizioni applicabili quando sono messi a disposizione per la prima volta nell’Unione (sezione 2.3).[1][4]

L’importatore deve verificare la parte del fabbricante per le proprie unità. Per i prodotti di consumo rientranti nel GPSR, prima di immettere il prodotto sul mercato l’importatore si assicura che esso sia conforme al requisito generale di sicurezza e che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e apposto sul prodotto l’identificativo e i propri recapiti (articolo 11, paragrafo 1); conserva una copia della documentazione tecnica per 10 anni (articolo 11, paragrafo 6). Per i prodotti con marcatura CE si applica invece l’atto settoriale, perché il capo III, sezione 1, del GPSR non si applica a tali prodotti (articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)). Ai sensi della direttiva Bassa tensione 2014/35/UE, l’importatore si assicura che la valutazione della conformità sia stata effettuata, che la documentazione tecnica esista e che il materiale rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti prescritti (articolo 8, paragrafo 2) e conserva una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni (articolo 8, paragrafo 8).[1][2]

La dichiarazione di conformità è redatta per un modello di prodotto e identifica il materiale che copre (direttiva Bassa tensione, allegato III, punto 4.2, e allegato IV). Le merci fabbricate per un altro mercato possono riportare un diverso riferimento di modello, una diversa spina o un diverso caricabatterie oppure marcature differenti. Che la dichiarazione del fabbricante le copra o no è un fatto da verificare, non un’ipotesi.[2]

L’importatore aggiunge ciò che spetta al mercato dell’UE: il proprio nome e indirizzo (GPSR, articolo 11, paragrafo 3; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 3) nonché istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile ai consumatori del paese di vendita (GPSR, articolo 11, paragrafo 4; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 4). Modificare il prodotto è un’altra questione. L’importatore che modifica un materiale già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità è considerato fabbricante (direttiva Bassa tensione, articolo 10) e, ai sensi del GPSR, una modifica sostanziale produce lo stesso effetto (articolo 13, paragrafo 2). Per le unità non progettate né fabbricate per il mercato dell’Unione, la Guida blu considera fabbricante chi le immette su tale mercato, con la valutazione della conformità che tale ruolo richiede (sezione 3.1). Alla frontiera la dogana sospende lo svincolo delle merci la cui documentazione manca o è dubbia (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1, lettera a)).[1][2][3][4]

Come risolverlo

  1. Riconoscere di essere l’importatore

    Lei è stabilito nell’UE e immette sul mercato dell’UE unità provenienti da un paese terzo. Ciò fa di Lei l’importatore di quelle unità, chiunque altro importi lo stesso modello attraverso il canale ufficiale del marchio. I Suoi obblighi riguardano le Sue unità. Se le unità non sono state progettate o fabbricate per il mercato dell’UE, la Guida blu della Commissione va oltre: chi le immette qui deve assumere il ruolo di fabbricante.

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  2. Individuare la variante esatta acquistata

    Si registrino il numero di modello, l’eventuale codice regionale, la spina o il caricabatterie, le marcature e le lingue riportate sul prodotto e sull’imballaggio. I prodotti fabbricati per altri mercati possono differire dalla versione UE in modi rilevanti ai fini della conformità.

  3. Procurarsi i documenti che coprono quella variante

    Si chieda al marchio o al suo rappresentante nell’UE la dichiarazione di conformità e si verifichi che indichi il Suo modello e la Sua variante. Ci si assicuri che la documentazione tecnica esista e che sia possibile metterla a disposizione di un’autorità su richiesta. Si conservi una copia propria della dichiarazione.

  4. Adeguare ciò che è specifico del mercato senza modificare il prodotto

    Si aggiungano i propri dati di importatore nonché le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua di ciascun paese di vendita. Non si sostituiscano da sé componenti come spine o caricabatterie: una modifica che può incidere sulla conformità può rendere fabbricante chi la effettua, con tutti i relativi obblighi.

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  5. Non immettere sul mercato ciò che non si può verificare

    Se i documenti non coprono la Sua variante o il marchio non li conferma, si trattengano le merci. L’importatore non deve immettere sul mercato un prodotto che ha motivo di ritenere non conforme.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Dichiarazione di conformità UE che indica il Suo modello e la Sua varianteIl fabbricante o il suo mandatarioDirettiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 8, e allegato IV
Conferma che la documentazione tecnica esiste e può essere messa a disposizioneIl fabbricanteGPSR, articolo 11, paragrafi 1 e 6; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafi 2 e 8
Registrazione della variante acquistata: modello, marcature, spina, lingueIl Suo controllo delle merci in ingressoA supporto del GPSR, articolo 11, paragrafo 1; direttiva Bassa tensione, articolo 8, paragrafo 2
Registri dei fornitori e dei clientiI Suoi sistemi di acquisto e di venditaGPSR, articolo 15, paragrafi 3 e 5; direttiva Bassa tensione, articolo 11

Se non si fa nulla

La dogana trattiene le merci

La dogana sospende lo svincolo per l’immissione in libera pratica quando manca la documentazione richiesta o questa è dubbia, oppure quando la marcatura CE è stata apposta in modo falso o fuorviante (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e c)).[3]

Si diventa fabbricante

L’importatore che modifica un materiale già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità assume gli obblighi del fabbricante (direttiva Bassa tensione, articolo 10). La Guida blu aggiunge che chi immette sul mercato dell’Unione un prodotto non progettato né fabbricato per tale mercato, o prodotti di seconda mano provenienti da un paese terzo, deve assumere il ruolo di fabbricante (sezione 3.1). Ai sensi del GPSR, una modifica sostanziale produce lo stesso effetto (articolo 13, paragrafi 2 e 3).[2]

Ritiro e sanzioni

Le autorità possono limitare il prodotto o ordinarne il ritiro o il richiamo (regolamento (UE) 2019/1020, articolo 14, paragrafo 4, lettera h)); gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del GPSR (articolo 44).[3]

Domande su questo problema

Il marchio vende già questo modello nell’UE. Abbiamo comunque degli obblighi?

Sì. La Guida blu afferma che l’immissione sul mercato riguarda ogni singolo prodotto e non un tipo di prodotto, e che i prodotti importati da paesi terzi, nuovi o usati, devono essere conformi quando sono messi a disposizione nell’UE per la prima volta. Le Sue unità sono immesse sul mercato da Lei.

Possiamo fare affidamento sui documenti dell’importatore UE?

Solo nella misura in cui coprono la Sua variante. La dichiarazione di conformità identifica un modello di prodotto. Se le Sue unità sono state fabbricate per un altro mercato, si verifichi che il modello dichiarato, le norme e le marcature siano gli stessi e se ne conservi una copia propria.

Il marchio si rifiuta di fornirci i documenti. Che fare?

Senza la dichiarazione e l’accesso alla documentazione tecnica non è possibile soddisfare le verifiche richieste all’importatore. L’importatore non deve immettere sul mercato un prodotto che ha motivo di ritenere non conforme: si trattengano quindi le merci finché non si dispone delle prove, oppure le si restituiscano.

Vale anche per merci di marca usate o ricondizionate?

Il GPSR si applica ai prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati, ad eccezione dei prodotti chiaramente contrassegnati come da riparare o da ricondizionare prima dell’uso (articolo 2, paragrafo 3). Per i prodotti con marcatura CE la Guida blu va oltre: chi immette sul mercato dell’Unione prodotti di seconda mano provenienti da un paese terzo deve assumere il ruolo di fabbricante (sezione 3.1).

L’importazione parallela è lecita secondo il diritto dei marchi?

È una questione distinta di diritto della proprietà intellettuale, che questa pagina non tratta. Gli obblighi di conformità dei prodotti si applicano qualunque sia la risposta.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2014/35/UE sul materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva Bassa tensione), testo consolidato del 30 maggio 2026 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Acquistiamo merci di marca fuori dall’UE e le vendiamo qui. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/parallel-import/
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