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Incidents, recalls and authorities Manufacturer · Online seller 5 min di lettura

Non riusciamo a raggiungere i clienti che hanno acquistato il prodotto

Il regolamento (UE) 2023/988 impone di avvisare direttamente e senza indebito ritardo i consumatori identificabili, usando i dati dei clienti (art. 35, paragrafo 1); i mercati online avvisano chi ha acquistato da loro (art. 22, paragrafo 12). Per gli altri si diffonde un avviso di richiamo chiaro e visibile su sito web, social media, newsletter e punti vendita.

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Verificato il 30 settembre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti trasforma la raggiungibilità degli acquirenti in un obbligo con un ordine di priorità. In un richiamo per la sicurezza dei prodotti, o quando un avviso di sicurezza deve raggiungere i consumatori, gli operatori economici, ciascuno secondo gli obblighi di cui agli artt. da 9 a 12, e i fornitori di mercati online ai sensi dell’art. 22, paragrafo 12, provvedono affinché tutti i consumatori interessati che possono essere identificati siano avvisati direttamente e senza indebito ritardo. Gli operatori e i mercati online che raccolgono dati personali dei propri clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi di sicurezza (art. 35, paragrafo 1).[1]

I dati di registrazione vanno trattati con cura, ma sono destinati a essere utilizzati. Quando un operatore gestisce un sistema di registrazione dei prodotti o un programma di fedeltà per altre finalità, deve offrire ai clienti la possibilità di fornire recapiti distinti per finalità di sicurezza soltanto; tali dati sono limitati al minimo e utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o di avviso di sicurezza (art. 35, paragrafo 2). La Commissione può, mediante atto di esecuzione, richiedere possibilità di registrazione per specifiche categorie di prodotti (art. 35, paragrafo 3).[1]

Solo quando non è possibile contattare direttamente tutti i consumatori interessati subentra l’avviso pubblico. In tal caso operatori e mercati online, secondo le rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo o di sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali adeguati, assicurando la più ampia diffusione possibile: il sito web dell’impresa, i canali social media, le newsletter e i punti vendita e, se del caso, annunci sui mass media e su altri canali, accessibili alle persone con disabilità (art. 35, paragrafo 4). L’avviso scritto segue l’art. 36.[1]

I mercati online raggiungono gli acquirenti che Lei non vede. Devono avvisare direttamente tutti i consumatori interessati che hanno acquistato il prodotto in questione tramite le proprie interfacce non appena hanno conoscenza effettiva di un richiamo, pubblicare le informazioni sul richiamo sulle proprie interfacce, informare l’operatore quando rimuovono un’offerta e cooperare con le autorità e con gli operatori per garantire richiami efficaci, anche evitando di ostacolarli (art. 22, paragrafo 12). I distributori, da parte loro, garantiscono che le misure correttive siano adottate e forniscono le informazioni di cui dispongono sul rischio e sul numero di prodotti interessati (art. 12, paragrafo 4).[1]

Il consiglio della Commissione alle imprese è di incoraggiare i clienti a registrare i propri acquisti e di spiegare che i dati saranno utilizzati solo per contattarli in caso di problemi. Se la risposta resta scarsa, le autorità di vigilanza del mercato possono richiedere ulteriori azioni correttive, compreso l’avviso al pubblico, e provvedere esse stesse al richiamo se l’operatore non interviene (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, paragrafi 3 e 5).[3][2]

Come risolverlo

  1. Elencare ogni fonte di dati sugli acquirenti in Suo possesso

    Ordini del negozio online, garanzie e registrazioni dei prodotti, programmi di fedeltà, richieste all’assistenza clienti e recapiti forniti dai consumatori per finalità di sicurezza. Il regolamento impone agli operatori che raccolgono dati dei clienti di utilizzarli per richiami e avvisi di sicurezza: la domanda non è quindi se possa farlo, ma dove si trovino questi dati.

  2. Chiedere a distributori e mercati online di avvisare i propri acquirenti

    I distributori hanno un obbligo proprio: garantire che le misure correttive siano adottate e avvisare i consumatori che possono identificare. I mercati online devono avvisare direttamente tutti i consumatori che hanno acquistato il prodotto tramite le proprie interfacce non appena vengono a conoscenza del richiamo, pubblicare le informazioni sul richiamo e cooperare per renderlo efficace. Invii a ciascuno di essi i numeri di lotto, l’avviso e il rimedio e chieda i relativi conteggi.

    Gestione dei richiamiStrumenti Apri l’app
  3. Estendere la diffusione dove i dati si fermano

    Per i consumatori che nessuno può identificare, diffonda un avviso di richiamo chiaro e visibile attraverso i canali di più ampia portata: il sito web dell’impresa, i canali social media, le newsletter e i punti vendita e, se del caso, annunci sui mass media. Lo renda accessibile alle persone con disabilità.

  4. Misurare la risposta e ripetere

    Conti le unità vendute, gli acquirenti avvisati e le unità restituite per canale e per paese. Le autorità possono chiedere relazioni periodiche sui progressi e decidere quando la misura correttiva si considera conclusa: una risposta scarsa è quindi un motivo per ripetere l’avviso, non per chiudere il caso.

  5. Predisporre la registrazione per la prossima volta

    Offra ai consumatori un modo per registrare il prodotto, oppure per indicare recapiti distinti utilizzati solo per finalità di sicurezza, e conservi tali dati nella misura minima. I fabbricanti devono comunque rendere disponibili canali di comunicazione pubblici per reclami e questioni di sicurezza, e gli importatori verificano che esistano.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Notifiche dirette inviate agli acquirenti identificatiI Suoi dati dei clienti e quelli di distributori e mercati onlineGPSR, art. 35, paragrafo 1, e art. 22, paragrafo 12, lettera a)
L’avviso di richiamo come pubblicato in ciascun canaleL’operatore economico responsabile del richiamoGPSR, artt. 35, paragrafo 4, e 36
Un registro di canali, date e coperturaIl Suo registro dei richiamiA supporto delle relazioni sui progressi di cui al GPSR, art. 15, paragrafo 6
Dati di vendita e di tracciabilità per canaleI Suoi registri di vendita e quelli dei Suoi distributoriGPSR, artt. 12, paragrafo 4, e 15, paragrafo 3

Se non si fa nulla

L’autorità avvisa il pubblico al Suo posto

Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre all’operatore di richiamare il prodotto e di avvisare il pubblico oppure, quando il rischio sussiste solo in determinate condizioni o per determinati utilizzatori finali, di avvisare gli utilizzatori finali a rischio; se l’operatore non interviene, provvedono esse stesse al richiamo e informano il pubblico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 16, paragrafo 3, lettere c) e g), paragrafi 4 e 5).[2]

Il richiamo non si chiude

Le autorità possono chiedere relazioni periodiche sui progressi e decidere se o quando la misura correttiva possa considerarsi conclusa (GPSR, art. 15, paragrafo 6).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]

Domande su questo problema

Possiamo usare i dati del programma di fedeltà per contattare gli acquirenti?

Il regolamento lo impone: gli operatori che raccolgono dati personali dei propri clienti devono utilizzare tali informazioni per richiami e avvisi di sicurezza (GPSR, art. 35, paragrafo 1). I dati raccolti solo per finalità di sicurezza devono essere limitati al minimo e utilizzati esclusivamente per un richiamo o un avviso di sicurezza (art. 35, paragrafo 2).

I mercati online devono collaborare?

Sì. Devono avvisare direttamente tutti i consumatori interessati che hanno acquistato il prodotto tramite le proprie interfacce non appena hanno conoscenza effettiva del richiamo, pubblicare le informazioni sul richiamo sulle proprie interfacce e cooperare con le autorità e con gli operatori per garantire richiami efficaci (GPSR, art. 22, paragrafo 12).

Basta un avviso sul nostro sito web?

No. I consumatori identificabili vengono avvisati prima direttamente. Sito web, social media, newsletter e punti vendita sono i canali per chi non può essere raggiunto direttamente (GPSR, art. 35, paragrafi 1 e 4).

Dobbiamo fare pubblicità sui giornali o in televisione?

Il regolamento cita gli annunci sui mass media «se del caso» tra i canali per ottenere la più ampia diffusione possibile (GPSR, art. 35, paragrafo 4). Se siano opportuni dipende da quanti acquirenti restano irraggiunti e dalla gravità del rischio.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
  2. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti EUR-Lex · consultato il 27 settembre 2026
  3. Safety Gate: richiami di prodotti pericolosi Commissione europea · consultato il 27 settembre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
30 settembre 2026
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Conphora (2026). Non riusciamo a raggiungere i clienti che hanno acquistato il prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/reach-the-buyers/
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