Vogliamo vendere un cosmetico nell’UE
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009, un cosmetico può essere immesso sul mercato dell’UE solo se è designata una persona responsabile stabilita nell’UE. Prima del lancio essa assicura la valutazione della sicurezza da un valutatore qualificato, tiene il fascicolo di informazione sul prodotto, verifica gli ingredienti rispetto agli allegati e notifica il prodotto alla Commissione.
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Perché accade
Il regolamento sui cosmetici, regolamento (CE) n. 1223/2009, si applica dall’11 luglio 2013 (art. 40) e riguarda qualsiasi prodotto cosmetico messo a disposizione sul mercato (art. 1). Un prodotto cosmetico è qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle parti esterne del corpo umano, sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei (art. 2, par. 1, lett. a). Una sostanza o miscela destinata a essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata non è un cosmetico (art. 2, par. 2), e a sua volta il regolamento sui dispositivi medici non si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento sui cosmetici (regolamento (UE) 2017/745, art. 1, par. 6, lett. e).[1][2]
Il regolamento ruota attorno a una sola persona. Possono essere immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici per i quali sia designata nell’UE una persona giuridica o fisica come persona responsabile (art. 4, par. 1). Per un prodotto fabbricato nell’UE tale persona è il fabbricante stabilito nell’UE; per un prodotto importato ogni importatore è responsabile dei prodotti che immette sul mercato; l’uno e l’altro possono designare con mandato scritto, accettato per iscritto, un’altra persona stabilita nell’UE (art. 4, parr. da 3 a 5). Il distributore diventa persona responsabile se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o se lo modifica in modo da poter incidere sulla conformità, ma la traduzione delle informazioni non costituisce una modifica di questo tipo (art. 4, par. 6).[1]
La persona responsabile assicura gli adempimenti che devono essere soddisfatti prima del lancio (art. 5, par. 1). Il prodotto deve essere sicuro per la salute umana nelle condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili (art. 3). Esso è sottoposto a una valutazione della sicurezza e viene predisposta una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico conforme all’allegato I, a cura di una persona in possesso di una qualifica in farmacia, tossicologia, medicina o in una disciplina analoga (art. 10, parr. 1 e 2). La fabbricazione è conforme alle buone pratiche di fabbricazione, presunte quando si seguono le norme armonizzate (art. 8). Un fascicolo di informazione sul prodotto è conservato per dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo lotto e reso facilmente accessibile all’indirizzo indicato sull’etichetta (art. 11).[1]
La formulazione si verifica rispetto agli allegati. I cosmetici non devono contenere le sostanze vietate dell’allegato II né sostanze soggette a restrizioni usate al di fuori delle condizioni dell’allegato III, e coloranti, conservanti e filtri UV devono figurare negli allegati da IV a VI ed essere usati nel rispetto delle relative condizioni (art. 14). Le sostanze classificate come CMR sono vietate, salvo le limitate eccezioni previste (art. 15), e i prodotti contenenti nanomateriali sono notificati sei mesi prima dell’immissione sul mercato, fatte salve alcune eccezioni (art. 16, par. 3). L’articolo 18, paragrafo 1, vieta nell’UE le sperimentazioni animali eseguite per soddisfare i requisiti del regolamento e l’immissione sul mercato di prodotti la cui formulazione finale o i cui ingredienti siano stati sperimentati su animali a tale scopo; l’articolo 18, paragrafo 2, ha limitato il termine per l’attuazione di tali divieti all’11 marzo 2009, e all’11 marzo 2013 per le prove di tossicità a dose ripetuta, di tossicità per la riproduzione e di tossicocinetica. La Corte di giustizia ha statuito che il divieto di commercializzazione può riguardare ingredienti sperimentati su animali al di fuori dell’UE per vendere in paesi terzi, se i dati sono utilizzati per dimostrare la sicurezza per il mercato dell’UE (C-592/14).[1][3]
Prima del lancio, la persona responsabile notifica alla Commissione per via elettronica la categoria e il nome del prodotto, il proprio nome e indirizzo, il paese di origine per le importazioni, lo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, una persona di contatto, i nanomateriali, le sostanze CMR e la formulazione quadro (art. 13, par. 1) e, una volta immesso il prodotto sul mercato, l’etichettatura originale (art. 13, par. 2). L’etichetta deve riportare le informazioni dell’articolo 19 e le asserzioni non devono suggerire caratteristiche che il prodotto non possiede (art. 20, par. 1). La Commissione ha proposto modifiche al regolamento (COM(2025) 531): si tratta di una proposta, non di diritto vigente.[1]
Come risolverlo
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Verificare che il prodotto sia un cosmetico
Un cosmetico è una sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle parti esterne del corpo umano, sui denti o sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. I prodotti destinati a essere ingeriti, inalati, iniettati o impiantati non sono cosmetici.
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Designare la persona responsabile
Per un prodotto fabbricato nell’UE la persona responsabile è il fabbricante stabilito nell’UE; per un prodotto importato lo è ciascun importatore. L’uno e l’altro possono designare con mandato scritto un’altra persona stabilita nell’UE, che lo accetta per iscritto. Un fabbricante con sede al di fuori dell’UE deve designarne una per i prodotti fabbricati nell’UE.
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Verificare la formulazione rispetto agli allegati
Si controlla ogni ingrediente rispetto alle sostanze vietate dell’allegato II, alle restrizioni dell’allegato III e agli elenchi positivi di coloranti, conservanti e filtri UV degli allegati da IV a VI. Si verificano le classificazioni CMR e si notificano i nanomateriali sei mesi prima dell’immissione sul mercato, salvo che si applichi un’eccezione.
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Far eseguire la valutazione della sicurezza e predisporre la relazione
Prima del lancio una persona in possesso di un diploma in farmacia, tossicologia, medicina o in una disciplina analoga esegue la valutazione della sicurezza, e viene predisposta una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico conforme all’allegato I. La relazione tiene conto dell’uso previsto e dell’esposizione sistemica a ciascun ingrediente ed è tenuta aggiornata.
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Costituire il fascicolo di informazione sul prodotto e seguire le buone pratiche di fabbricazione
Il fascicolo contiene la descrizione del prodotto, la relazione sulla sicurezza, il metodo di fabbricazione con una dichiarazione sulle buone pratiche di fabbricazione, la prova degli effetti dichiarati ove giustificata e i dati su eventuali sperimentazioni animali. Va reso facilmente accessibile all’indirizzo indicato sull’etichetta.
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Notificare il prodotto ed etichettarlo prima del lancio
La notifica va presentata alla Commissione per via elettronica prima dell’immissione sul mercato: categoria e nome, persona responsabile, paese di origine per le importazioni, Stato membro di immissione sul mercato, persona di contatto, nanomateriali, sostanze CMR e formulazione quadro. All’immissione sul mercato si notificano l’etichettatura originale e, se ragionevolmente leggibile, una fotografia dell’imballaggio. L’etichetta si redige come prescrive l’articolo 19.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Il mandato scritto e l’accettazione, se la persona responsabile non è il fabbricante né l’importatore | Il fabbricante o l’importatore e la persona designata | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 4, parr. da 3 a 5 |
| La relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico | La persona responsabile, con un valutatore della sicurezza qualificato | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 10 e allegato I |
| Il fascicolo di informazione sul prodotto | La persona responsabile | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 11 |
| La notifica elettronica alla Commissione | La persona responsabile | Regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 13, parr. 1 e 2 |
Se non si fa nulla
Senza persona responsabile non si accede al mercato
Possono essere immessi sul mercato solo i cosmetici per i quali sia designata nell’UE una persona responsabile (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 4, par. 1).[1]
I distributori trattengono i prodotti non conformi
Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che un cosmetico non sia conforme non può metterlo a disposizione finché non è stato reso conforme e, se presenta un rischio per la salute umana, ne informa la persona responsabile e le autorità (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 6, par. 3).[1]
Gli effetti indesiderabili gravi vanno comunicati
La persona responsabile e i distributori notificano senza ritardo gli effetti indesiderabili gravi all’autorità competente dello Stato membro in cui si sono verificati, con il nome del prodotto e le eventuali misure correttive adottate (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 23, par. 1).[1]
Le asserzioni devono corrispondere al prodotto
Nell’etichettatura, nella messa a disposizione e nella pubblicità non si possono usare diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri segni che suggeriscano caratteristiche o funzioni che il prodotto non possiede (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 20, par. 1).[1]
Domande su questo problema
Un marchio extra-UE può essere la persona responsabile?
No. La persona responsabile è una persona giuridica o fisica designata nell’UE (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 4, par. 1). Un fabbricante extra-UE designa con mandato scritto una persona stabilita nell’UE, oppure l’importatore è la persona responsabile dei prodotti che immette sul mercato (art. 4, parr. 4 e 5).
Chi può eseguire la valutazione della sicurezza?
Una persona in possesso di un diploma o di altro titolo comprovante una formazione universitaria in farmacia, tossicologia, medicina o in una disciplina analoga, oppure di una formazione riconosciuta equivalente da uno Stato membro (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 10, par. 2). Ogni Stato membro può stabilire quali discipline siano analoghe e quali livelli di qualifica siano sufficienti (Corte di giustizia, C-13/17).
Dobbiamo notificare ogni paese separatamente?
La persona responsabile presenta alla Commissione un’unica notifica elettronica prima dell’immissione sul mercato, indicando lo Stato membro di immissione (art. 13, par. 1). Il distributore che, di propria iniziativa, traduce l’etichettatura per vendere in un altro Stato membro presenta le proprie informazioni (art. 13, par. 3).
Un integratore alimentare o un filler iniettabile è un cosmetico?
No. Una sostanza o miscela destinata a essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è un prodotto cosmetico (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 2, par. 2).
Il nostro fornitore può provare gli ingredienti sugli animali?
Il regolamento vieta l’immissione sul mercato di cosmetici la cui formulazione finale o i cui ingredienti siano stati sperimentati su animali per soddisfarne i requisiti, e vieta tali sperimentazioni nell’UE (regolamento (CE) n. 1223/2009, art. 18, parr. 1 e 2). Le prove eseguite fuori dall’UE per altri mercati possono rientrare nel divieto se i dati servono a dimostrare la sicurezza per il mercato dell’UE (Corte di giustizia, C-592/14).
Fonti
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (testo consolidato del 18 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (testo consolidato del 19 luglio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2016, European Federation for Cosmetic Ingredients, C-592/14 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, Fédération des entreprises de la beauté, C-13/17 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Vogliamo vendere un cosmetico nell’UE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/cosmetic-product-launch/
Conphora (2026) Vogliamo vendere un cosmetico nell’UE. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/cosmetic-product-launch/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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