Non sappiamo come etichettare le nostre batterie
L’articolo 13 del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 prevede le indicazioni in più fasi. Il simbolo di raccolta differenziata è obbligatorio dal 18 agosto 2025, con Cd o Pb sotto di esso oltre le soglie. L’etichetta informativa e quelle di capacità o durata seguono dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo l’atto di esecuzione, se successivo. Il codice QR è richiesto dal 18 febbraio 2027.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
L’etichettatura delle batterie ai sensi del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 avviene per fasi, definite dall’articolo 13 e dall’allegato VI. La prima fase si applica già. Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie recano il simbolo di raccolta differenziata riportato nell’allegato VI, parte B (art. 13, par. 4). Il simbolo copre almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria, fino a un massimo di 5 × 5 cm; per le celle cilindriche, almeno l’1,5 % della superficie. Se risultasse inferiore a 0,47 × 0,47 cm, la batteria non è tenuta a recarlo e sull’imballaggio è stampato un simbolo di almeno 1 × 1 cm. Le batterie contenenti più di 0,002 % di cadmio o più di 0,004 % di piombo recano Cd o Pb sotto il simbolo, con dimensioni pari ad almeno un quarto di esso (art. 13, par. 5).[1]
La seconda fase è l’etichetta informativa. Dal 18 agosto 2026 oppure 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sulle specifiche armonizzate delle etichette, se tale data è successiva, le batterie recano un’etichetta con le informazioni generali dell’allegato VI, parte A (art. 13, par. 1): il fabbricante, la categoria e l’identificazione della batteria, il luogo e la data di fabbricazione, il peso, la capacità, la composizione chimica, le sostanze pericolose diverse da mercurio, cadmio o piombo, l’agente estinguente utilizzabile e le materie prime critiche in quantità superiore a 0,1 % in peso. Con lo stesso calendario, le batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI recano un’etichetta di capacità e le batterie portatili non ricaricabili un’etichetta con la durata media minima in applicazioni specifiche e la dicitura «non ricaricabile» (art. 13, parr. 2 e 3). La Commissione doveva adottare gli atti di esecuzione entro il 18 agosto 2025 (art. 13, par. 10).[1]
La terza fase è digitale. Dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie recano un codice QR (art. 13, par. 6), che per le batterie LMT, le batterie industriali di capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici rimanda al passaporto della batteria e, per le altre batterie, alle informazioni dell’etichetta, alla dichiarazione di conformità UE, alla relazione sul dovere di diligenza e alle informazioni sui rifiuti.[1]
Alcune indicazioni non rientrano nell’articolo 13. I fabbricanti riportano sulla batteria l’identificazione del modello e un numero di lotto, di serie o di prodotto (art. 38, par. 6), nonché il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio e l’indirizzo postale con un unico punto di contatto (art. 38, par. 7); gli importatori aggiungono i propri dati (art. 41, par. 3). La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato (art. 20). Le etichette e il codice QR sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile e figurano sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento solo se la natura e le dimensioni della batteria non lo consentono (art. 13, par. 7).[1]
Come risolverlo
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Applicare subito il simbolo di raccolta e i marchi dei metalli pesanti
Dal 18 agosto 2025 tutte le batterie recano il simbolo di raccolta differenziata riportato nell’allegato VI, parte B, che copre almeno il 3 % del lato più grande, fino a 5 × 5 cm (l’1,5 % della superficie per le celle cilindriche). Le batterie con più di 0,002 % di cadmio o 0,004 % di piombo recano inoltre Cd o Pb sotto il simbolo, con dimensioni pari ad almeno un quarto di esso.
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Aggiungere i dati di fabbricante, importatore e identificazione
La batteria reca l’identificazione del modello e un numero di lotto, di serie o di prodotto. Sulla batteria figurano il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio del fabbricante e il suo indirizzo postale con un unico punto di contatto; gli importatori aggiungono i propri. Se le dimensioni non lo consentono, si usano l’imballaggio o un documento di accompagnamento.
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Preparare l’etichetta informativa generale
L’allegato VI, parte A, elenca il contenuto dell’etichetta: fabbricante, categoria e identificazione della batteria, luogo e data di fabbricazione, peso, capacità, composizione chimica, sostanze pericolose diverse da mercurio, cadmio o piombo, agente estinguente utilizzabile e materie prime critiche in quantità superiore a 0,1 % in peso. Raccolga questi dati per ciascun modello di batteria presso il fornitore.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Aggiungere l’etichetta di capacità o di durata per il Suo tipo di batteria
Le batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI recano un’etichetta con la propria capacità. Le batterie portatili non ricaricabili recano un’etichetta con la durata media minima in applicazioni specifiche e la dicitura «non ricaricabile». Segua le specifiche armonizzate che la Commissione stabilisce con atto di esecuzione per tali etichette.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Pianificare il codice QR per il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie recano un codice QR. Per le batterie LMT, industriali di capacità superiore a 2 kWh e per veicoli elettrici il codice QR rimanda al passaporto della batteria; per le altre batterie, alle informazioni dell’etichetta, alla dichiarazione di conformità, alla relazione sul dovere di diligenza, ove applicabile, e alle informazioni sui rifiuti.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un esemplare dell’etichetta nella documentazione tecnica | Il fabbricante della batteria | Regolamento sulle batterie, allegato VIII, parte A, punto 2, lett. d) |
| I dati dell’etichetta per ciascun modello di batteria (allegato VI, parte A) | Il fabbricante della batteria e i suoi fornitori | Regolamento sulle batterie, art. 13, par. 1 |
| Informazioni agli utilizzatori finali sul significato di etichette e simboli | Il produttore o la sua organizzazione per la responsabilità del produttore | Regolamento sulle batterie, art. 74, par. 1, lett. e) |
Se non si fa nulla
I distributori devono controllare le etichette
Prima di mettere a disposizione una batteria, i distributori verificano che rechi la marcatura CE, che sia contrassegnata ed etichettata ai sensi dell’articolo 13 e che riporti i dati del fabbricante e dell’importatore (regolamento sulle batterie, art. 42, par. 2, lett. b) e d)).[1]
I recapiti mancanti sono una non conformità formale
Le informazioni mancanti, false o incomplete sul fabbricante o sull’importatore a norma degli articoli 38, paragrafo 7, o 41, paragrafo 3, devono cessare su richiesta; se persistono, lo Stato membro limita o vieta la batteria oppure ne dispone il ritiro o il richiamo (regolamento sulle batterie, art. 83).[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (regolamento sulle batterie, art. 93).[1]
Domande su questo problema
La batteria è troppo piccola per il simbolo di raccolta. Che cosa si fa?
Se il simbolo risultasse inferiore a 0,47 × 0,47 cm, la batteria non è tenuta a recarlo; sull’imballaggio è invece stampato un simbolo di almeno 1 × 1 cm (regolamento sulle batterie, art. 13, par. 4).
Le etichette possono andare sull’imballaggio invece che sulla batteria?
Le etichette e il codice QR sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Solo se ciò non è possibile o non è giustificato dalla natura e dalle dimensioni della batteria figurano sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, par. 7).
Da quando è obbligatoria l’etichetta informativa generale?
Dal 18 agosto 2026 oppure 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sulle specifiche armonizzate delle etichette, se tale data è successiva (art. 13, parr. 1 e 10). Verifichi la data di tale atto di esecuzione prima di fissare la grafica.
Una batteria ricondizionata mantiene la vecchia etichetta?
No. Le batterie preparate per il riutilizzo, destinate a un altro uso o rigenerate ricevono nuove etichette o marcature, con le informazioni sul cambiamento di status accessibili tramite il codice QR (art. 13, par. 9).
La marcatura CE va apposta anche sulla batteria?
Sì. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile prima della sua immissione sul mercato, oppure sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la natura della batteria non lo consente (regolamento sulle batterie, art. 20, parr. 1 e 2).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (testo consolidato del 13 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191 del 28.7.2023) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non sappiamo come etichettare le nostre batterie. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/battery-labelling/
Conphora (2026) Non sappiamo come etichettare le nostre batterie. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/battery-labelling/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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