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Batteries and electronics Manufacturer · Importer · Online seller 5 min di lettura

Vendiamo elettronica e non siamo registrati per i RAEE

Ai sensi della direttiva RAEE 2012/19/UE è produttore chi immette per la prima volta apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato di uno Stato membro con il proprio nome o le importa. I produttori si registrano nel registro nazionale, finanziano raccolta e trattamento dei rifiuti dei propri prodotti, applicano il simbolo del bidone barrato e comunicano le quantità immesse.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La direttiva RAEE 2012/19/UE pone a carico dei produttori il costo della raccolta e del trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 15 agosto 2018 si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, classificate nelle sei categorie dell’allegato III, con un breve elenco di esclusioni (art. 2, par. 1, lett. b), e parr. 3 e 4). Per apparecchiatura si intende qualsiasi prodotto che, per funzionare correttamente, dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici ed è progettato per una tensione non superiore a 1.000 V in corrente alternata o a 1.500 V in corrente continua (art. 3, par. 1, lett. a)).[1]

Chi sia il produttore dipende dal paese, non dallo stabilimento. Un’impresa è produttore in uno Stato membro se vi è stabilita e fabbrica apparecchiature con il proprio nome, rivende con il proprio marchio apparecchiature di altri fornitori oppure immette sul mercato, a titolo professionale, apparecchiature provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro. È produttore anche l’impresa che vende mediante tecniche di comunicazione a distanza in uno Stato membro in cui non è stabilita (art. 3, par. 1, lett. f)). Il rivenditore non è il produttore quando sull’apparecchiatura compare il marchio del produttore.[1]

Ogni Stato membro tiene un registro dei produttori per monitorare la conformità (art. 16, par. 1). I produttori si registrano fornendo le informazioni dell’allegato X, parte A, le tengono aggiornate e comunicano le quantità immesse sul mercato e i rifiuti raccolti e trattati, per categoria, ai sensi dell’allegato X, parte B (art. 16, par. 2).[1]

L’obbligo di finanziamento segue il prodotto. I produttori finanziano almeno la raccolta presso i punti di raccolta e il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti domestici dei propri prodotti, individualmente o tramite un sistema collettivo, e forniscono una garanzia all’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato (art. 12, parr. 1 e 3). Marchiano i prodotti con il simbolo del bidone barrato dell’allegato IX e con un marchio che indichi l’immissione sul mercato dopo il 13 agosto 2005, preferibilmente secondo la norma EN 50419:2022 (art. 14, par. 4, e art. 15, par. 2), e informano gli impianti di trattamento su ogni nuovo tipo di apparecchiatura entro un anno (art. 15, par. 1).[1]

Come risolverlo

  1. Verifichi che i prodotti rientrino nell’ambito di applicazione

    Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono apparecchiature che, per funzionare correttamente, dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, progettate per una tensione non superiore a 1.000 V in corrente alternata o a 1.500 V in corrente continua. Dal 15 agosto 2018 la direttiva si applica a tutte tali apparecchiature, classificate in sei categorie, ad eccezione di quelle escluse dall’art. 2, parr. 3 e 4, come gli impianti fissi di grandi dimensioni e i mezzi di trasporto diversi dai veicoli elettrici a due ruote non omologati.

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  2. Stabilisca se è il produttore

    È produttore in uno Stato membro se vi è stabilito e fabbrica apparecchiature con il proprio nome, rivende con il proprio marchio apparecchiature di altri fornitori oppure immette sul mercato, a titolo professionale, apparecchiature provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro. Il rivenditore non è il produttore se sull’apparecchiatura compare il marchio del produttore. La vendita a distanza verso un altro paese è un caso a sé.

  3. Si iscriva nel registro nazionale

    Ogni Stato membro tiene un registro dei produttori. Al momento della registrazione si indicano nome e indirizzo, numero di identificazione nazionale e codice fiscale, le categorie di apparecchiature, l’uso domestico o non domestico, i marchi, le modalità con cui si adempie l’obbligo di finanziamento e la tecnica di vendita, e si tengono aggiornate tali informazioni.

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  4. Organizzi il finanziamento della restituzione

    Per le apparecchiature domestiche, ogni produttore finanzia la raccolta presso i punti di raccolta e il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti dei propri prodotti, individualmente o tramite un sistema collettivo. All’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato il produttore fornisce una garanzia che ne assicura il finanziamento, ad esempio tramite un sistema collettivo, un’assicurazione di riciclaggio o un conto bancario vincolato. Le apparecchiature business-to-business seguono regole di finanziamento proprie.

  5. Marchi i prodotti e informi gli impianti di trattamento

    Apponga su ogni prodotto il simbolo del bidone barrato, preferibilmente conforme alla norma EN 50419:2022, e un marchio che indichi l’immissione sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Se le dimensioni o la funzione non lo consentono, stampi il simbolo sull’imballaggio, sulle istruzioni e sulla garanzia. Entro un anno dall’immissione sul mercato di un nuovo tipo, fornisca gratuitamente agli impianti di trattamento le informazioni su componenti, materiali e sostanze pericolose.

  6. Comunichi ciò che immette sul mercato

    Comunichi al registro, per categoria, la quantità di apparecchiature immesse sul mercato nazionale, in peso, e le quantità raccolte, riciclate, recuperate e smaltite. La Commissione stabilisce con atto di esecuzione il formato della registrazione e della comunicazione e la frequenza delle comunicazioni (art. 16, par. 3).

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Registrazione nel registro nazionale dei produttoriL’impresa o il suo rappresentante autorizzatoDirettiva RAEE, art. 16, par. 2, lett. a)–b), e allegato X, parte A
Prova della garanzia finanziaria o dell’adesione a un sistemaIl sistema collettivo, l’assicuratore o la bancaDirettiva RAEE, art. 12, par. 3
Comunicazioni sulle apparecchiature immesse sul mercatoL’impresa, al registro nazionaleDirettiva RAEE, art. 16, par. 2, lett. c), e allegato X, parte B
Informazioni per gli impianti di trattamento e di riutilizzo per ogni nuovo tipo di apparecchiaturaL’impresa, in qualità di produttoreDirettiva RAEE, art. 15, par. 1

Se non si fa nulla

La garanzia è dovuta all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato

Gli Stati membri provvedono affinché ogni produttore fornisca, all’atto dell’immissione di un prodotto sul mercato, una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i relativi rifiuti sarà finanziata (direttiva RAEE, art. 12, par. 3).[1]

I dati del registro sono ciò che gli ispettori controllano per primo

Gli Stati membri ispezionano e monitorano l’attuazione della direttiva, e tali ispezioni riguardano almeno le informazioni comunicate nel registro dei produttori (direttiva RAEE, art. 23, par. 1, lett. a)).[1]

Sanzioni previste dal diritto nazionale

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva (direttiva RAEE, art. 22).[1]

Domande su questo problema

Rivendiamo soltanto prodotti di marca acquistati nel nostro paese. Siamo produttori?

Di norma no. Il rivenditore non è il produttore se sull’apparecchiatura compare il marchio del produttore (direttiva RAEE, art. 3, par. 1, lett. f), punto ii)). È produttore chi importa direttamente l’apparecchiatura da un paese terzo o da un altro Stato membro e la immette sul mercato a titolo professionale (art. 3, par. 1, lett. f), punto iii)).

Una sola registrazione vale per tutti i paesi dell’UE?

No. Ogni Stato membro tiene un proprio registro e il produttore è registrato in ciascuno Stato membro in cui è produttore (direttiva RAEE, art. 16, par. 1). I registri nazionali rimandano ai siti web degli altri per agevolare la registrazione (art. 16, par. 2, lett. d)).

Il prodotto è troppo piccolo per il simbolo del bidone. Che cosa si fa?

In casi eccezionali, quando le dimensioni o la funzione del prodotto lo richiedono, il simbolo è stampato sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia (direttiva RAEE, art. 14, par. 4).

Possiamo indicare il costo del riciclaggio nel prezzo?

Gli Stati membri possono esigere che i produttori indichino agli acquirenti, al momento della vendita, i costi di raccolta, trattamento e smaltimento, fino al limite della migliore stima dei costi effettivi (direttiva RAEE, art. 14, par. 1). Se sia obbligatorio dipende dal diritto nazionale.

I distributori partecipano alla restituzione?

Sì. Al momento della fornitura di un nuovo prodotto, i distributori assicurano che l’apparecchiatura usata di tipo equivalente possa essere restituita loro gratuitamente, con la formula «uno contro uno», salvo che lo Stato membro si avvalga della deroga; i negozi con una superficie di vendita di apparecchiature elettroniche di almeno 400 m² accettano la restituzione gratuita dei rifiuti di piccolissime dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm), salvo che una valutazione dimostri che sistemi di raccolta alternativi siano almeno altrettanto efficaci (direttiva RAEE, art. 5, par. 2, lett. b) e c)).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (testo consolidato dell’8 aprile 2024) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197 del 24.7.2012) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Vendiamo elettronica e non siamo registrati per i RAEE. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/weee-registration/
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