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Suppliers and imports Importer 6 min di lettura

Non mettiamo il nostro nome di importatore sul prodotto

L’importatore UE deve riportare il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l’indirizzo di contatto su ogni prodotto immesso sul mercato. GPSR e atti con marcatura CE, come la direttiva Bassa tensione, ammettono imballaggio o documento allegato solo se il prodotto non può recarli. Corregga la grafica del prossimo ordine ed etichetti le scorte prima della spedizione.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Il nome dell’importatore sul prodotto è un obbligo a sé. Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), gli importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, il proprio indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l’indirizzo di un punto di contatto unico. Le informazioni sono riportate sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e un’eventuale etichetta aggiuntiva non deve oscurare le informazioni che il fabbricante era tenuto a fornire (art. 11, par. 3). I dati del fabbricante sono un requisito distinto, previsto dall’art. 9, par. 6.[1]

I prodotti soggetti a un atto con marcatura CE seguono tale atto. Per i prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione non si applica il capo III, sezione 1, del GPSR, che contiene l’art. 11 (art. 2, par. 1, terzo comma, lettera b)). L’obbligo dell’importatore è allora stabilito dalla direttiva Bassa tensione 2014/35/UE: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale l’importatore può essere contattato, sull’apparecchio oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato (art. 8, par. 3). Gli altri atti con marcatura CE contengono articoli analoghi.[1][2]

La Guida blu della Commissione spiega come leggere «se ciò non è possibile». Di regola i dati dell’importatore vanno sul prodotto. Solo se ciò non è possibile possono andare sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, e la Guida porta come esempio il caso in cui l’importatore dovrebbe aprire l’imballaggio per aggiungere i propri dati. L’indirizzo è quello al quale l’importatore può essere contattato, in particolare dalle autorità, e può essere un indirizzo del servizio clienti. Un indirizzo web può essere indicato in aggiunta, ma non al posto dell’indirizzo postale (sezione 4.2.2.2).[4]

I dati sono controllati più a valle nella catena. I distributori verificano che l’importatore abbia rispettato l’art. 11, par. 3, prima di mettere un prodotto a disposizione e non devono venderlo finché non sia reso conforme (GPSR, art. 12, parr. 1 e 3). Alla frontiera la dogana sospende l’immissione in libera pratica quando un prodotto non è etichettato come richiesto e, per i prodotti soggetti agli atti con marcatura CE elencati all’art. 4, par. 5, del regolamento (UE) 2019/1020, quando non sono indicati il nome e l’indirizzo postale dell’operatore economico responsabile (art. 26, par. 1, lettere b) e d)).[1][3]

Come risolverlo

  1. Verificare che cosa riporta oggi ogni unità

    Prelevi dalle scorte un’unità di ogni modello importato e annoti il nome e l’indirizzo che compaiono sul prodotto, sull’imballaggio e nelle istruzioni. Su un prodotto importato sono attesi due insiemi di dati: quelli del fabbricante e i Suoi. Elenchi i modelli in cui mancano i Suoi.

  2. Individuare la regola per ciascun modello

    I prodotti di consumo senza un atto con marcatura CE seguono l’articolo del GPSR sull’importatore, che richiede un indirizzo postale e uno elettronico. I prodotti soggetti a un atto con marcatura CE seguono tale atto, ad esempio la direttiva Bassa tensione, che richiede un indirizzo postale. Annoti la regola per modello prima di modificare la grafica.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  3. Decidere dove riportare i Suoi dati

    Il prodotto stesso ha la precedenza. L’imballaggio o un documento di accompagnamento sono la soluzione di ripiego solo se il prodotto non può recare i dati, ad esempio perché è troppo piccolo o perché dovrebbe aprire un imballaggio sigillato per etichettarlo. Se ricorre alla soluzione di ripiego, annoti il motivo.

  4. Far stampare i dati dalla fabbrica sugli ordini futuri

    Invii alla fabbrica la grafica con il Suo nome e indirizzo accanto a quelli del fabbricante e la inserisca nella specifica d’ordine. Controlli le prime unità di produzione rispetto alla grafica prima della spedizione della merce.

    Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console
  5. Etichettare le scorte prima che escano dal magazzino

    Alle unità già in magazzino applichi, prima di venderle, un’etichetta durevole con i Suoi dati. La collochi in modo che non copra né il nome del fabbricante, né l’identificativo, né la marcatura CE, né alcuna avvertenza. Registri quali lotti ha rietichettato e quando.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Grafica dell’etichetta con i dati del fabbricante e dell’importatoreLa fabbrica, con l’aggiunta dei Suoi datiGPSR, art. 11, par. 3; direttiva Bassa tensione, art. 8, par. 3
Una nota sul motivo per cui i dati sono sull’imballaggio o su un documento, se è il casoIl Suo fascicolo di prodottoGPSR, art. 11, par. 3; Guida blu, sezione 4.2.2.2
Registro dei lotti rietichettatiIl Suo magazzinoSupporta la tracciabilità ai sensi dell’art. 15, par. 3, del GPSR

Se non si fa nulla

La dogana blocca la spedizione

La dogana sospende l’immissione in libera pratica quando un prodotto non è contrassegnato o etichettato come richiede la normativa dell’Unione applicabile e, per i prodotti soggetti agli atti con marcatura CE elencati, quando mancano il nome e l’indirizzo postale dell’operatore responsabile (regolamento (UE) 2019/1020, art. 26, par. 1, lettere b) e d)).[3]

I rivenditori smettono di vendere il prodotto

Prima di mettere a disposizione un prodotto, il distributore verifica che l’importatore abbia rispettato l’art. 11, par. 3, e non deve metterlo a disposizione finché non sia reso conforme (GPSR, art. 12, parr. 1 e 3).[1]

Ordini e sanzioni

Le autorità possono imporre di porre fine alla non conformità e, se questa persiste, limitare o ritirare il prodotto (regolamento (UE) 2019/1020, art. 14, par. 4, lettere g) e h)). Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del GPSR (art. 44).[3]

Domande su questo problema

È consentito un adesivo?

La legge richiede i dati sul prodotto e non prescrive come applicarli. Un’etichetta sul prodotto è sufficiente, purché resti leggibile e non oscuri alcuna informazione che il fabbricante era tenuto a riportare sull’etichetta (GPSR, art. 11, par. 3).

Possiamo usare l’indirizzo del servizio clienti?

Secondo la Guida blu della Commissione, l’indirizzo dell’importatore è quello al quale può essere contattato, in particolare dalle autorità, e non deve necessariamente coincidere con il luogo di stabilimento. Si può aggiungere un sito web, ma questo non può sostituire l’indirizzo postale.

I dati del fabbricante ci sono già. Non basta?

No. La Guida blu prevede che un prodotto importato riporti due indirizzi: quello del fabbricante, fuori dall’UE, e quello dell’importatore, all’interno dell’UE. I Suoi dati indicano alle autorità e ai consumatori chi risponde del prodotto nell’Unione.

I dati possono andare solo sul cartone di spedizione?

Solo se il prodotto non può recarli. La soluzione di ripiego prevista dall’art. 11, par. 3, del GPSR e dall’art. 8, par. 3, della direttiva Bassa tensione è l’imballaggio o un documento che accompagna il prodotto. La Guida blu cita come esempio di impossibilità il dover aprire l’imballaggio.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (testo consolidato del 29 maggio 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2014/35/UE concernente il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva Bassa tensione), testo consolidato del 30 maggio 2026 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  4. La «Guida blu» all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01) Commissione europea, tramite EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non mettiamo il nostro nome di importatore sul prodotto. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/importer-name-on-product/
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