Abbiamo un’asserzione ambientale senza prove a sostegno
Per la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, un giudice o un’autorità può esigere la prova di un’asserzione di fatto e ritenerla inesatta se manca o è insufficiente. Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali generiche senza eccellente prestazione riconosciuta sono sempre vietate. Si ritirino o si restringano quelle non dimostrabili e si conservino le prove delle altre.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Le asserzioni ambientali sono disciplinate dal diritto dei consumatori. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali, direttiva 2005/29/CE, vieta le pratiche commerciali sleali (articolo 5, paragrafo 1), e una pratica è ingannevole se contiene informazioni false o inganna, o è idonea a ingannare, il consumatore medio, persino quando l’informazione è corretta in fatto, anche attraverso la sua presentazione complessiva (articolo 6, paragrafo 1). Tra le principali caratteristiche che essa elenca figurano le caratteristiche ambientali o sociali e gli aspetti di circolarità come durabilità, riparabilità e riciclabilità (articolo 6, paragrafo 1, lettera b), come modificato dalla direttiva (UE) 2024/825).[1][2]
È sulle prove che molte asserzioni cadono. Ai sensi dell’articolo 12, gli Stati membri attribuiscono a giudici e autorità amministrative il potere di esigere che il professionista fornisca prove dell’esattezza delle asserzioni di fatto e di considerarle inesatte se le prove richieste non sono fornite o sono ritenute insufficienti. La direttiva consente inoltre alle persone con un interesse legittimo, compresi i concorrenti, di agire contro le pratiche sleali (articolo 11, paragrafo 1). Un’asserzione pubblicata senza un fascicolo di prove è dunque un’asserzione che non si può difendere quando qualcuno lo chiede.[1]
La direttiva (UE) 2024/825 ha reso illecite in ogni caso diverse asserzioni ambientali. Gli Stati membri dovevano adottare le misure entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026 (articolo 4, paragrafo 1). L’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali elenca ora, tra l’altro, le asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non può dimostrare un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta pertinente all’asserzione (punto 4 bis), le asserzioni sull’intero prodotto o sull’intera attività che riguardano soltanto un aspetto (punto 4 ter) e le asserzioni secondo cui un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra grazie alla compensazione (punto 4 quater). Per queste non si chiede se il consumatore sia stato ingannato: la pratica è sleale in quanto tale (articolo 5, paragrafo 5).[1][2]
I considerando offrono esempi. «Rispettoso dell’ambiente», «ecologico», «verde», «favorevole al clima», «biodegradabile» e «a base biologica» sono asserzioni generiche quando non sono specificate sullo stesso supporto. «Imballaggio favorevole al clima» è generico, mentre «il 100 % dell’energia usata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» è specifico (direttiva (UE) 2024/825, considerando 9). Per eccellente prestazione ambientale riconosciuta si intende la conformità all’Ecolabel UE, a un sistema ufficialmente riconosciuto conforme alla norma EN ISO 14024 o la migliore prestazione ai sensi di altro diritto dell’Unione (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, articolo 2, lettera s)).[2]
Una distinta direttiva sulle asserzioni ambientali è stata proposta dalla Commissione nel marzo 2023 per stabilire regole dettagliate di fondatezza e verifica. Il 4 ottobre 2026 EUR-Lex indica la procedura 2023/0085(COD) come in corso, con fasi di prima lettura e senza alcun atto adottato: non è dunque legge. Le sanzioni per le violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali sono stabilite a livello nazionale. Quando sono irrogate nell’ambito dell’applicazione coordinata ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, deve essere possibile infliggere ammende il cui importo massimo sia pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista negli Stati membri interessati, oppure ad almeno 2 milioni di EUR se non sono disponibili dati sul fatturato (articolo 13, paragrafi 3 e 4).[3][1]
Come risolverlo
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Annotare con precisione che cosa si afferma, dove e da quando
Si copi l’asserzione parola per parola, con le immagini, i colori e i simboli che la accompagnano, e si elenchino tutti i luoghi in cui compare: confezioni a magazzino, pagine prodotto, schede sui marketplace, pubblicità e flussi verso i rivenditori. La domanda riguarda l’asserzione così come la vede il consumatore, non l’intenzione interna.
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Raccogliere le prove che esistono oggi
Si riuniscano rapporti di prova, certificati dei fornitori, dati sul ciclo di vita e calcoli. Si controlli ciascun documento: riguarda questo prodotto, l’intero prodotto o una sola parte, e il periodo dell’asserzione? Una prova che copre soltanto l’imballaggio non può sostenere un’asserzione sul prodotto.
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Decidere per ogni asserzione: mantenere, restringere o rimuovere
Si mantenga un’asserzione solo se le prove la coprono per intero. La si restringa a ciò che le prove dimostrano, indicandolo con chiarezza sullo stesso supporto. Si rimuovano le asserzioni generiche come «ecologico» se non si può dimostrare un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta, e le asserzioni climatiche sul prodotto basate sulla compensazione delle emissioni.
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Rispondere alla richiesta per iscritto
Si inviino le prove per le asserzioni che si mantengono. Per quelle rimosse, si comunichi che sono state ritirate, da quali canali e a partire da quale data. Non si invii materiale generico sulla sostenibilità al posto delle prove relative all’asserzione specifica.
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Fermare nuove scorte e nuove campagne con la vecchia asserzione
Si modifichi la grafica per la prossima tiratura, si aggiornino schede e flussi e si indichi ai rivenditori quali asserzioni rimuovere. Le confezioni già stampate sono una decisione commerciale; l’asserzione riportata su di esse è comunque valutata per come giunge ai consumatori.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un registro delle asserzioni ambientali in uso, con testo, canale e data | Marketing ed e-commerce | Direttiva 2005/29/CE, articolo 2, lettera o) (asserzione ambientale) |
| Il fascicolo di prove per ogni asserzione mantenuta, o la decisione di ritirarla | Il responsabile dell’asserzione | Direttiva 2005/29/CE, articolo 12 |
| La prova di un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta per ogni asserzione generica | La licenza Ecolabel UE o un sistema ufficialmente riconosciuto conforme alla norma EN ISO 14024 | Direttiva 2005/29/CE, articolo 2, lettera s), e allegato I, punto 4 bis |
Se non si fa nulla
Senza prove l’asserzione è considerata inesatta
Le autorità o i giudici possono esigere che il professionista fornisca prove dell’esattezza delle asserzioni di fatto e possono considerarle inesatte se le prove non sono fornite o sono insufficienti (direttiva 2005/29/CE, articolo 12).[1]
Alcune asserzioni ambientali sono vietate in ogni caso
Le asserzioni ambientali generiche senza eccellente prestazione ambientale riconosciuta, le asserzioni sull’intero prodotto che riguardano un solo aspetto e le asserzioni climatiche basate sulla compensazione figurano nell’elenco delle pratiche in ogni caso sleali (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punti da 4 bis a 4 quater).[1]
Sanzioni e rimedi per i consumatori
Le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri. Quando sono irrogate ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (applicazione coordinata), deve essere possibile infliggere ammende il cui importo massimo sia pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista negli Stati membri interessati. I consumatori danneggiati devono poter accedere a rimedi come il risarcimento o la riduzione del prezzo (direttiva 2005/29/CE, articoli 11 bis e 13).[1]
Domande su questo problema
Basta che l’asserzione sia vera?
No. Un’asserzione può ingannare per la sua presentazione complessiva anche se l’informazione è corretta in fatto (direttiva 2005/29/CE, articolo 6, paragrafo 1). E se alla richiesta non si possono fornire le prove, l’autorità o il giudice possono considerare l’asserzione inesatta (articolo 12).
La direttiva sulle asserzioni ambientali stabilisce le regole sulle prove?
Non come legge. La Commissione ha proposto una direttiva sulle asserzioni ambientali (Green Claims) nel marzo 2023 (COM(2023) 166). Il 4 ottobre 2026 EUR-Lex indica la procedura 2023/0085(COD) come in corso, con fasi di prima lettura nel 2023 e nel 2024 e nessuna direttiva adottata. Le regole applicabili sono quelle della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825.
Che cosa si intende per eccellente prestazione ambientale riconosciuta?
Una prestazione conforme al regolamento (CE) n. 66/2010 sull’Ecolabel UE, ai marchi di qualità ecologica di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 ufficialmente riconosciuti negli Stati membri, oppure la migliore prestazione ambientale ai sensi di altro diritto dell’Unione, come la classe energetica A (direttiva 2005/29/CE, articolo 2, lettera s); direttiva (UE) 2024/825, considerando 10).
Possiamo mantenere un’asserzione se la rendiamo più specifica?
Un’asserzione la cui specificazione è fornita in termini chiari e ben visibili sullo stesso supporto non è un’asserzione ambientale generica (direttiva 2005/29/CE, articolo 2, lettera p)). Deve comunque essere esatta e dimostrata e non deve esagerare il beneficio.
Fonti
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Proposta di direttiva sulla fondatezza e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali), COM(2023) 166 EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Abbiamo un’asserzione ambientale senza prove a sostegno. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/green-claim-no-evidence/
Conphora (2026) Abbiamo un’asserzione ambientale senza prove a sostegno. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/green-claim-no-evidence/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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