Dichiariamo contenuto riciclato e ci chiedono le prove
Un’asserzione sul contenuto riciclato è un’asserzione ambientale secondo la direttiva sulle pratiche commerciali sleali: deve essere esatta, riguardare la parte indicata ed essere provata. Per gli imballaggi il regolamento (UE) 2025/40 fissa dal 2030 quote minime di riciclato nella plastica e un formato armonizzato delle etichette. Indichi quota e componente e conservi le prove per lotto.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Dichiarare che un prodotto o il suo imballaggio contiene materiale riciclato è un’asserzione ambientale. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE definisce asserzione ambientale qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatoria, in qualsiasi forma, che affermi o suggerisca che un prodotto abbia un impatto positivo o ridotto sull’ambiente (art. 2, lett. o)), e considera ingannevole un’asserzione che inganna o può ingannare il consumatore medio sulle caratteristiche principali del prodotto, tra cui la composizione e le caratteristiche ambientali (art. 6, par. 1, lett. b)).[1]
Dal 27 settembre 2026 uno schema di asserzione sul contenuto riciclato è vietato in modo assoluto. Il punto 4 ter dell’allegato I vieta un’asserzione ambientale sull’intero prodotto quando riguarda soltanto un suo aspetto. Il considerando 11 della direttiva (UE) 2024/825 porta l’esempio di un prodotto commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» quando soltanto l’imballaggio è fatto di materiale riciclato. Le asserzioni esatte restano possibili, ma devono indicare quale parte e in quale misura ed essere supportate da prove. Un giudice o un’autorità può esigere tali prove e ritenere l’asserzione inesatta in loro assenza (art. 12).[1][2][1]
Per gli imballaggi, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il regolamento (UE) 2025/40, che si applica dal 12 agosto 2026 (art. 71), rende il contenuto riciclato un requisito di legge per la plastica. L’art. 7, par. 1, prevede che entro il 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione sulla metodologia, se successivo, ogni parte in plastica di un imballaggio contenga quote minime di contenuto riciclato derivante da rifiuti di plastica post-consumo, calcolate come media per stabilimento di fabbricazione e per anno: 30 % per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, 10 % per gli altri imballaggi in plastica sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie monouso in plastica per bevande e 35 % per gli altri imballaggi in plastica. Quote più elevate si applicano dal 1° gennaio 2040 (art. 7, par. 2). La conformità si dimostra nelle informazioni tecniche di cui all’allegato VII (art. 7, par. 6) e la Commissione deve adottare la metodologia di calcolo e verifica entro il 31 dicembre 2026 (art. 7, par. 8). EUR-Lex segnala un ricorso dinanzi al Tribunale (causa T-243/25) volto all’annullamento parziale dell’art. 7, parr. 1, 2 e 5, lett. b); tale ricorso non sospende l’applicazione dell’articolo.[3]
Il PPWR disciplina anche le etichette sul contenuto riciclato. Quando un imballaggio rientrante nell’art. 7 riporta un’etichetta sulla quota di contenuto riciclato, dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo il relativo atto di esecuzione, se successivo, l’etichetta deve seguire le specifiche della Commissione e la metodologia di cui all’art. 7, par. 8 (art. 12, par. 4). Per le vendite online le informazioni dell’etichetta devono essere disponibili anche prima dell’acquisto (art. 12, par. 5) e nessun operatore può esporre marchi che possano indurre in errore o creare confusione sulle caratteristiche di sostenibilità dell’imballaggio (art. 12, par. 8).[3]
Quando il minimo diventa legge, smette di essere un argomento di vendita. Presentare come caratteristica distintiva dell’offerta un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della categoria è sleale in ogni caso (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, allegato I, punto 10 bis).[1]
Come risolverlo
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Chiarisca a che cosa si riferisce l’asserzione
Riguarda il prodotto, l’imballaggio o un singolo componente? La percentuale è in peso dell’intero articolo o di un solo materiale? Un’asserzione che lascia intendere che l’intero prodotto sia riciclato quando lo è soltanto l’imballaggio è vietata in ogni caso.
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Risalga con le prove fino al materiale
Chieda ai fornitori documenti che colleghino la quota di riciclato ai Suoi lotti: dichiarazioni sui materiali, certificati dei riciclatori e registri di produzione. La semplice dichiarazione di un fornitore di «usare materiale riciclato» non dimostra la quota presente nel Suo prodotto.
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Riformuli l’asserzione in linea con le prove
Indichi la quota, il materiale e la parte, per esempio «corpo della bottiglia in PET riciclato al 50 %». Precisi se si tratta di materiale pre-consumo o post-consumo solo se le Sue prove lo dimostrano. Elimini le asserzioni che non può comprovare per ogni lotto in vendita.
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Per gli imballaggi in plastica, si prepari ai minimi del PPWR
Dal 1° gennaio 2030, o tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione sulla metodologia, se successivo, le parti in plastica degli imballaggi devono contenere quote minime stabilite di contenuto riciclato post-consumo, calcolate per stabilimento di fabbricazione e per anno. I fabbricanti o gli importatori dimostrano la conformità nelle informazioni tecniche dell’imballaggio.
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Allinei le etichette degli imballaggi al formato armonizzato
Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’atto di esecuzione, se successivo, un’etichetta sull’imballaggio che indica la quota di contenuto riciclato deve rispettare le specifiche della Commissione e la metodologia di cui all’art. 7, par. 8. Fino ad allora qualsiasi etichetta sul contenuto riciclato non deve indurre in errore.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Formulazione dell’asserzione per prodotto e canale, con la parte e la quota che riguarda | Il marketing, insieme alla gestione del prodotto | Direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 4 ter |
| Prove dei fornitori e dei riciclatori che collegano la quota di riciclato ai Suoi lotti | I fornitori di materiali e i riciclatori | Direttiva 2005/29/CE, art. 12 |
| Dati sul contenuto riciclato nella documentazione tecnica dell’imballaggio | Il fabbricante o l’importatore dell’imballaggio | Regolamento (UE) 2025/40, art. 7, par. 6, e allegato VII |
Se non si fa nulla
Le asserzioni sulla parte per il tutto sono vietate
Formulare un’asserzione ambientale sull’intero prodotto quando riguarda soltanto un determinato aspetto è sleale in ogni caso. L’esempio della stessa direttiva è «realizzato con materiale riciclato» quando soltanto l’imballaggio è riciclato (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 4 ter; direttiva (UE) 2024/825, considerando 11).[1]
Senza prove l’asserzione è inesatta
Un giudice o un’autorità può esigere le prove di un’asserzione di fatto e ritenerla inesatta se le prove non sono fornite o sono insufficienti (direttiva 2005/29/CE, art. 12).[1]
I marchi fuorvianti sugli imballaggi sono vietati
Gli operatori economici non possono fornire né esporre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei consumatori in merito ai requisiti di sostenibilità, ad altre caratteristiche o alle opzioni di gestione dei rifiuti degli imballaggi oggetto di etichettatura armonizzata (regolamento (UE) 2025/40, art. 12, par. 8).[3]
Domande su questo problema
Quali quote minime si applicano agli imballaggi in plastica?
Dal 2030: 30 % per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, 10 % per gli altri imballaggi in plastica sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie monouso in plastica per bevande e 35 % per gli altri imballaggi in plastica. Dal 2040 le quote salgono rispettivamente al 50 %, 25 %, 65 % e 65 % (regolamento (UE) 2025/40, art. 7, parr. 1 e 2).
Possiamo pubblicizzare che il nostro imballaggio rispetta il minimo di legge?
Con cautela. Presentare come caratteristica distintiva della propria offerta requisiti imposti dalla legge a tutti i prodotti della categoria è sleale in ogni caso (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 10 bis). Una volta applicabile il minimo dell’art. 7, una quota superiore è un dato che vale la pena indicare; il minimo in sé no.
Il contenuto riciclato raccolto fuori dall’UE conta ai fini del PPWR?
Può contare, se è stato raccolto secondo norme di raccolta differenziata equivalenti a quelle dell’UE e riciclato in un impianto soggetto a norme equivalenti sulle emissioni (regolamento (UE) 2025/40, art. 7, par. 3). Gli atti di esecuzione ai sensi dell’art. 7, parr. 8 e 10, stabiliscono la metodologia di calcolo, verifica ed equivalenza.
Alcuni tipi di imballaggio sono esenti dai minimi?
Sì, tra gli altri gli imballaggi in plastica compostabile, alcuni imballaggi di medicinali e dispositivi medici, gli imballaggi di merci pericolose e le parti in plastica di peso inferiore al 5 % dell’unità di imballaggio (regolamento (UE) 2025/40, art. 7, parr. 4 e 5).
Fonti
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Dichiariamo contenuto riciclato e ci chiedono le prove. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/recycled-content-claim/
Conphora (2026) Dichiariamo contenuto riciclato e ci chiedono le prove. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/recycled-content-claim/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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