Il marketing vuole dichiarare che il prodotto è sostenibile
Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali generiche come «ecologico» o «verde» sono vietate nell’UE, salvo che si possa dimostrare un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta; per «sostenibile» occorre di più. La direttiva (UE) 2024/825 vieta anche i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non istituiti da un’autorità pubblica, nonché le dichiarazioni di neutralità climatica fondate sulla compensazione. Ogni asserzione va resa specifica e le prove vanno raccolte prima della pubblicazione.
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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Le asserzioni ambientali rientrano da anni nella direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali: un’asserzione che inganna il consumatore è illecita e il professionista deve poterla comprovare. Ciò che cambia è quanto spazio resta all’interpretazione. La direttiva (UE) 2024/825 aggiunge pratiche ambientali all’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 27 marzo 2026 e le regole si applicano dal 27 settembre 2026.[1]
Per un’impresa che produce beni, quattro aggiunte sono particolarmente rilevanti. È vietata un’asserzione ambientale generica se il professionista non è in grado di dimostrare un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta e pertinente all’asserzione. È vietata un’asserzione sull’intero prodotto quando riguarda soltanto un suo aspetto. È vietato un marchio di sostenibilità, a meno che non si basi su un sistema di certificazione o non sia istituito da un’autorità pubblica. È vietata l’asserzione secondo cui un prodotto è neutro per il clima perché le emissioni sono compensate.[1]
Le asserzioni sul futuro sono considerate ingannevoli, a meno che non poggino su impegni chiari, oggettivi, accessibili al pubblico e verificabili, definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, controllato periodicamente da un esperto terzo indipendente.[1]
Poiché la direttiva opera attraverso il diritto dei consumatori e non attraverso la normativa sui prodotti, la sua applicazione spetta alle autorità per la tutela dei consumatori di ciascuno Stato membro e, secondo il diritto nazionale, possono agire anche i concorrenti e le organizzazioni dei consumatori.[2]
Come risolverlo
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Raccolga tutte le asserzioni ambientali che utilizza oggi
Imballaggi, pagine prodotto, pubblicità, social media e materiale di vendita. Includa anche immagini, colori e simboli che suggeriscono un beneficio ambientale, non soltanto le parole.
Scanner GreenWashingStrumenti Apri l’app -
Classifichi le asserzioni per tipo
Asserzioni generiche, asserzioni sull’intero prodotto valide per una sola parte, asserzioni sulle prestazioni future e marchi. Ogni tipo ha una propria regola nella direttiva.
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Renda specifica ogni asserzione
Indichi che cosa è migliore, in che misura, rispetto a che cosa e per quale parte del prodotto o del suo ciclo di vita. Un’asserzione che non può essere resa specifica va eliminata.
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Raccolga le prove prima di pubblicare l’asserzione
Conservi un fascicolo per ogni asserzione, con i dati, il metodo e la data. Gli obiettivi futuri richiedono un piano dettagliato e realistico, verificato periodicamente da un esperto indipendente.
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Riesamini i suoi marchi
Mantenga i marchi che derivano da un sistema di certificazione o da un’autorità pubblica e ritiri il simbolo ideato internamente.
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Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.
Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Un inventario delle asserzioni, per canale e per prodotto | Il marketing, insieme al responsabile della conformità | La base per valutare ciascuna asserzione |
| Un fascicolo di prove per ogni asserzione | Dati di prova, dati sul ciclo di vita, dichiarazioni dei fornitori e certificati | Il professionista deve poter comprovare le asserzioni di fatto (direttiva 2005/29/CE, art. 12) |
| Il piano di attuazione alla base di un’asserzione sul futuro | La direzione, con obiettivi misurabili, risorse e verifica indipendente | Direttiva 2005/29/CE, art. 6, par. 2, lett. d), come inserita dalla direttiva (UE) 2024/825 |
| Il certificato alla base di ogni marchio | Il sistema di certificazione o l’autorità pubblica titolare del marchio | Direttiva 2005/29/CE, allegato I, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/825 |
Se non si fa nulla
L’asserzione costituisce una pratica commerciale sleale
Le pratiche vietate figurano nell’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, per cui non occorre valutarne l’effetto sul consumatore.[1]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE, art. 13).[2]
Imballaggi da ristampare e campagne ritirate
Un’asserzione da eliminare va eliminata da ogni canale e da ogni confezione, compresi gli imballaggi già stampati.
Domande su questo problema
Possiamo ancora usare la parola «sostenibile»?
Non da sola. La parola da sola è un’asserzione ambientale generica e il considerando 10 della direttiva (UE) 2024/825 precisa che asserzioni come «sostenibile», «consapevole» o «responsabile» non possono fondarsi unicamente su un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta, perché riguardano anche caratteristiche sociali. Renda specifica l’asserzione sullo stesso mezzo di comunicazione e conservi le prove di ciò che afferma.
Si applica la direttiva sulle asserzioni ambientali (Green Claims)?
No. La direttiva Green Claims è una proposta distinta della Commissione del marzo 2023 (COM(2023) 166); il 4 ottobre 2026 EUR-Lex indicava la sua procedura, 2023/0085(COD), come in corso e senza alcun atto adottato, per cui non è diritto vigente. Le regole qui descritte derivano dalla direttiva (UE) 2024/825, che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
Che cosa si può dire sulla «neutralità climatica» basata sulla compensazione?
È vietato affermare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra in virtù della compensazione.
Le regole si applicano al marketing business-to-business?
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali riguarda le pratiche nei confronti dei consumatori. Sono coperte le asserzioni che raggiungono i consumatori attraverso le pagine di un distributore o attraverso l’imballaggio.
Fonti
- Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori EUR-Lex · consultato il 21 settembre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 5 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il marketing vuole dichiarare che il prodotto è sostenibile. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/green-claim/
Conphora (2026) Il marketing vuole dichiarare che il prodotto è sostenibile. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/green-claim/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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