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Sustainability and green claims Manufacturer · Online seller 5 min di lettura

Definiamo il nostro prodotto neutro per il clima

Dal 27 settembre 2026 dichiarare un prodotto neutro, a impatto ridotto o positivo sul clima in virtù della compensazione delle emissioni è una pratica sleale in ogni caso (direttiva (UE) 2024/825). Elimini le asserzioni basate sulla compensazione, mantenga solo quelle fondate sull’impatto reale del ciclo di vita e presenti a parte i crediti di carbonio.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

Le asserzioni climatiche basate sulla compensazione sono state il bersaglio più visibile della direttiva (UE) 2024/825. La direttiva modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/CE e aggiunge all’allegato I, l’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, il punto 4 quater: «asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra». Gli Stati membri dovevano adottare le misure nazionali entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026 (art. 4, par. 1).[2]

I considerando spiegano la logica e forniscono esempi. Tali asserzioni inducono i consumatori a ritenere che riguardino il prodotto stesso o la sua catena di fornitura e di produzione, oppure che il suo consumo non abbia alcun impatto ambientale. Gli esempi indicati sono «neutro per il clima», «CO2 neutrale certificato», «positivo per il clima», «net zero climatico», «compensato per il clima», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO2 limitata». Le asserzioni dovrebbero essere ammesse solo se fondate sull’impatto effettivo del prodotto lungo il suo ciclo di vita, e non sulla compensazione di emissioni esterne alla catena del valore del prodotto (considerando 12).[2]

Poiché la pratica figura nell’elenco dell’allegato I, è sleale in quanto tale. Non occorre valutare caso per caso se il consumatore medio sia stato indotto in errore (art. 5, par. 5, della direttiva 2005/29/CE). Il marchio di un programma di compensazione non cambia questo esito. La stessa direttiva vieta inoltre i marchi di sostenibilità che non si basano su un sistema di certificazione o non sono istituiti da un’autorità pubblica (allegato I, punto 2 bis).[1]

Restano aperte due strade. La prima: un’impresa può pubblicizzare i propri investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti di crediti di carbonio, purché tale informazione non sia ingannevole (considerando 12). La seconda: si possono fare asserzioni sulla riduzione delle emissioni del prodotto stesso se sono specifiche e comprovabili. Ai sensi dell’art. 12, infatti, un’autorità o un giudice può esigere le prove e, in loro assenza, considerare l’asserzione inesatta.[1][2]

Anche gli obiettivi sono asserzioni. L’art. 6, par. 2, lett. d), inserito dalla direttiva (UE) 2024/825, qualifica come azione ingannevole la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza impegni chiari, oggettivi, accessibili al pubblico e verificabili, definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico. Il piano deve comprendere obiettivi misurabili e vincolati a scadenze, nonché altri elementi come l’assegnazione di risorse, ed essere verificato periodicamente da un esperto terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.[1]

Come risolverlo

  1. Individui ogni asserzione e ogni marchio climatico

    Passi in rassegna imballaggi, pagine prodotto, pubblicità e schede dei rivenditori alla ricerca di «neutro per il clima», «CO2 neutrale», «a emissioni zero», «net zero», «compensato per il clima», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO2 limitata», nonché dei logo dei programmi di compensazione. Diverse di queste espressioni sono esempi forniti dalla stessa direttiva (considerando 12).

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  2. Stabilisca su che cosa si fonda ogni asserzione

    Per ciascuna asserzione verifichi se si fonda sulla compensazione di emissioni esterne alla catena del valore del prodotto o su una riduzione misurata delle emissioni del prodotto lungo il suo ciclo di vita. Molte asserzioni mescolano le due cose. Solo la seconda può sostenere un’asserzione sul prodotto.

  3. Elimini le asserzioni sul prodotto fondate sulla compensazione

    L’asserzione secondo cui il prodotto è neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra in virtù della compensazione è vietata in ogni caso. La tolga dalle confezioni alla prima ristampa e da tutti i canali online. Anche il logo «neutro per il clima» di un terzo, basato sulla compensazione, rientra nella stessa regola.

  4. Dica che cosa ha fatto davvero, in termini specifici

    Se le emissioni del prodotto lungo il ciclo di vita sono state ridotte, indichi di quanto, rispetto a che cosa, per quale fase del ciclo di vita e con quale metodo di misurazione. Gli investimenti in progetti di crediti di carbonio possono essere descritti, purché non siano presentati come ciò che rende neutro il prodotto.

  5. Sostenga gli obiettivi futuri con un piano verificato

    Un obiettivo come «net zero entro il 2040» è un’asserzione su prestazioni ambientali future. Richiede impegni chiari, pubblici e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e vincolati a scadenze, risorse e verifiche periodiche da parte di un esperto indipendente, le cui conclusioni siano pubbliche.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Elenco delle asserzioni e dei marchi climatici per prodotto e canale, con il fondamento di ciascunoMarketing e sostenibilitàDirettiva 2005/29/CE, allegato I, punto 4 quater
Calcolo del ciclo di vita alla base di ogni asserzione di riduzione mantenutaLa Sua funzione sostenibilità o un consulente esternoDirettiva 2005/29/CE, art. 12
Piano di attuazione e relazioni di verifica indipendente per gli obiettivi futuriLa direzione e un esperto terzo indipendenteDirettiva 2005/29/CE, art. 6, par. 2, lett. d)

Se non si fa nulla

Vietata senza alcuna valutazione dell’effetto sui consumatori

Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni rientra nell’elenco delle pratiche sleali in ogni caso (direttiva 2005/29/CE, allegato I, punto 4 quater; art. 5, par. 5).[1]

Gli obiettivi futuri senza un piano sono ingannevoli

Un’asserzione ambientale sulle prestazioni future priva di impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili, definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico e verificati periodicamente da un esperto indipendente, è un’azione ingannevole (direttiva 2005/29/CE, art. 6, par. 2, lett. d)).[1]

Concorrenti e autorità possono agire

Gli Stati membri devono offrire a chi ha un interesse legittimo, compresi i concorrenti, i mezzi per agire in giudizio o presentare un reclamo a un’autorità (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 1). Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale (art. 13).[1]

Domande su questo problema

Possiamo ancora acquistare crediti di carbonio e parlarne?

Sì. Il divieto non impedisce alle imprese di pubblicizzare gli investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti di crediti di carbonio, purché l’informazione non sia ingannevole e rispetti il diritto dell’Unione (direttiva (UE) 2024/825, considerando 12). Non deve però suggerire che il prodotto stesso sia neutro.

Anche «CO2 ridotta» rientra nel divieto?

Se la riduzione deriva dalla compensazione, sì: il divieto copre le asserzioni di impatto neutro, ridotto e positivo basate sulla compensazione. Una riduzione delle emissioni del prodotto lungo il suo ciclo di vita può essere dichiarata se è specifica e comprovata (direttiva (UE) 2024/825, considerando 12).

Il divieto vale anche per le asserzioni riferite all’impresa?

Il punto 4 quater riguarda le asserzioni su un prodotto, ossia un bene o un servizio (considerando 12). Un’asserzione sull’intera attività rientra nel punto 4 ter se riguarda una sola attività, e un obiettivo net zero è un’asserzione sul futuro ai sensi dell’art. 6, par. 2, lett. d). Un’asserzione dell’impresa fondata sulla compensazione può comunque ingannare ai sensi dell’art. 6.

Da quando si applica?

Gli Stati membri dovevano adottare le norme nazionali entro il 27 marzo 2026 e applicarle dal 27 settembre 2026 (direttiva (UE) 2024/825, art. 4, par. 1). Il testo consolidato della direttiva sulle pratiche commerciali sleali su EUR-Lex riporta i nuovi punti a partire da tale data.

Fonti

  1. Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Definiamo il nostro prodotto neutro per il clima. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/climate-neutral-claim/
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