Il richiamo è concluso e vogliamo evitarne un altro
Ai sensi del regolamento (UE) 2023/988, l’autorità di vigilanza del mercato può decidere se e quando una misura correttiva possa considerarsi completata. Il fabbricante aggiorna documentazione tecnica e analisi dei rischi, mantiene conforme la produzione in serie e registra il richiamo. Si verifichino i prodotti con componenti o lotto in comune. I documenti vanno conservati per 10 anni.
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Perché accade
Un richiamo ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti non termina quando l’impresa ritiene di aver fatto abbastanza. Le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere all’operatore economico relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e possono decidere se e quando la misura correttiva possa considerarsi completata (art. 15, par. 6). Il regolamento (UE) 2019/1020 impone loro di disporre di procedure per verificare che l’azione correttiva prevista sia stata adottata (art. 11, par. 7, lett. b)) e il GPSR applica tale disposizione ai prodotti di consumo mediante l’art. 23, par. 1.[1][2]
Quanto segue è il normale obbligo del fabbricante, ora con informazioni nuove. Prima di immettere un prodotto sul mercato, il fabbricante effettua un’analisi interna dei rischi ed elabora la documentazione tecnica, che contiene, se del caso, un’analisi dei possibili rischi e le soluzioni adottate per eliminarli o attenuarli, compreso l’esito dei rapporti di prova (art. 9, par. 2). Tale documentazione deve essere mantenuta aggiornata e tenuta a disposizione delle autorità per 10 anni (art. 9, par. 3). I fabbricanti garantiscono inoltre l’esistenza di procedure affinché i prodotti fabbricati in serie restino conformi al requisito generale di sicurezza (art. 9, par. 4). Un richiamo indica che una di queste procedure potrebbe dover cambiare.[1]
L’interesse dell’autorità non si limita al prodotto richiamato. Una volta individuato un prodotto pericoloso, essa può chiedere al fabbricante informazioni sugli altri prodotti fabbricati con la stessa procedura, contenenti gli stessi componenti o appartenenti allo stesso lotto di produzione, interessati dal medesimo rischio (art. 23, par. 3). Il richiamo e le misure correttive vanno inseriti nel registro interno, accanto ai reclami che li hanno determinati (artt. 9, par. 12, e 11, par. 10), e la descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti e le misure correttive devono poter essere esibiti per 10 anni (art. 15, par. 4).[1]
La prevenzione ripaga anche alla prossima ispezione. Le autorità scelgono i controlli secondo un approccio basato sul rischio, che considera, tra l’altro, i precedenti di non conformità dell’operatore economico e i reclami dei consumatori (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 3).[2]
Come risolverlo
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Ottenga la conferma della chiusura, senza darla per scontata
L’autorità può chiedere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e può decidere se e quando la misura correttiva possa considerarsi completata (GPSR, art. 15, par. 6). Invii una relazione finale con i dati sulle adesioni e chieda come l’autorità registrerà la chiusura. Fino ad allora, mantenga attivo il richiamo.
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Individui la causa all’origine e aggiorni l’analisi dei rischi
Metta per iscritto che cosa ha causato il pericolo: progettazione, un componente, il cambio di un fornitore, la produzione, le istruzioni o un uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Aggiorni l’analisi interna dei rischi e la documentazione tecnica in modo che descrivano il prodotto com’è ora, compresi i nuovi rapporti di prova.
Convalida dei prodottiMotore di conformità Apri nella console -
Verifichi i prodotti affini
Esamini ogni altro prodotto fabbricato con la stessa procedura, con gli stessi componenti o nello stesso lotto di produzione. Una volta individuato un prodotto pericoloso, l’autorità può chiedere proprio queste informazioni all’impresa: svolga la verifica prima che lo faccia.
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Corregga i controlli di produzione
I fabbricanti devono disporre di procedure che mantengano la produzione in serie conforme al requisito generale di sicurezza. Aggiunga il controllo che avrebbe intercettato questo difetto e stabilisca come le modifiche dei fornitori Le verranno comunicate in futuro.
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Chiuda la pratica nel registro e formi il team
Registri il richiamo e le misure correttive nel registro interno, accanto ai reclami che lo hanno originato. Condivida quanto appreso con acquisti, sviluppo prodotto e assistenza clienti, così che il prossimo reclamo dello stesso tipo sia riconosciuto per tempo.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| La decisione dell’autorità, o la sua conferma, che la misura è completata, ove la adotti | L’autorità di vigilanza del mercato | GPSR, art. 15, par. 6 |
| La documentazione tecnica e l’analisi interna dei rischi aggiornate | Il fabbricante | GPSR, art. 9, parr. 2 e 3 |
| La voce di registro relativa al richiamo e alle sue misure correttive | Il fabbricante o l’importatore | GPSR, artt. 9, par. 12, e 11, par. 10 |
| Le informazioni sugli altri prodotti con la stessa procedura, gli stessi componenti o lo stesso lotto | Il fabbricante, su richiesta dell’autorità | GPSR, art. 23, par. 3 |
Se non si fa nulla
È l’autorità a verificare, non Lei
Le autorità di vigilanza del mercato stabiliscono procedure per verificare che l’azione correttiva che gli operatori economici dovevano adottare sia stata adottata (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 7, lett. b), applicato dall’art. 23, par. 1, del GPSR).[2]
Il Suo storico Le si ritorcerà contro la volta successiva
Nello scegliere quali controlli effettuare, le autorità tengono conto, tra l’altro, dei precedenti di non conformità dell’operatore economico (regolamento (UE) 2019/1020, art. 11, par. 3, lett. c)).[2]
Sanzioni previste dal diritto nazionale
Ogni Stato membro stabilisce sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento (GPSR, art. 44).[1]
Domande su questo problema
Chi decide che il richiamo è concluso?
L’autorità di vigilanza del mercato può decidere se e quando la misura correttiva possa considerarsi completata (GPSR, art. 15, par. 6). La decisione dell’impresa di interrompere il richiamo non ne costituisce la chiusura.
Dobbiamo modificare la documentazione tecnica dopo un richiamo?
I fabbricanti devono mantenere aggiornata la documentazione tecnica (GPSR, art. 9, par. 3). Se il prodotto, l’analisi dei rischi o le soluzioni adottate sono cambiati a causa del richiamo, la documentazione deve riportarlo.
L’autorità può chiedere informazioni sugli altri nostri prodotti?
Sì. Una volta individuato un prodotto pericoloso, l’autorità può chiedere al fabbricante informazioni sugli altri prodotti fabbricati con la stessa procedura, contenenti gli stessi componenti o appartenenti allo stesso lotto di produzione, interessati dal medesimo rischio (GPSR, art. 23, par. 3).
Per quanto tempo si conservano i documenti del richiamo?
La descrizione del rischio, i reclami, gli incidenti noti e le misure correttive devono poter essere esibiti per 10 anni; le informazioni sulla tracciabilità per sei anni (GPSR, art. 15, parr. 4 e 5). I dati personali nel registro dei reclami vengono cancellati al più tardi dopo cinque anni (artt. 9, par. 13, e 11, par. 11).
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (testo consolidato del 12 agosto 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Il richiamo è concluso e vogliamo evitarne un altro. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/after-the-recall/
Conphora (2026) Il richiamo è concluso e vogliamo evitarne un altro. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/after-the-recall/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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