{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "POPs",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pops/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pops.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/pops/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-30",
  "regulation": {
    "code": "POPs",
    "name": "Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)",
    "shortName": "Regolamento POP",
    "reference": "Regolamento (UE) 2019/1021",
    "celex": "32019R1021",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021",
    "actType": "Regolamento",
    "category": "Chemicals & Substances",
    "inForce": "2019-07-15",
    "appliesFrom": "2019-07-15",
    "changing": true,
    "video": "regulation-pops"
  },
  "answer": "Il regolamento POP vieta la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso dei 32 inquinanti organici persistenti elencati nell’allegato I, tollerandone solo le tracce di contaminazione, e impone di distruggere i rifiuti che superano i limiti dell’allegato IV. Si applica dal 15 luglio 2019; l’atto delegato più recente aggiunge il clorpirifos dal 30 settembre 2026.",
  "description": "Guida al regolamento POP: le 32 sostanze vietate dell’allegato I e i relativi limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali (PFOA, PFOS, PFHxS, PBDE, HBCDD, SCCP, UV-328, Dechlorane Plus), le esenzioni e le loro date di scadenza, i limiti per i rifiuti dell’allegato IV, le date chiave, gli obblighi e l’applicazione in Danimarca.",
  "enforcedBy": "Il regolamento è applicato dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’articolo 19, coordinate tramite il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e dotate dei poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004 (da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato); in Danimarca vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025). Gli strumenti sono: ordini di ripristinare la conformità, di cessare la vendita, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli; il sequestro; il potere di ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, di far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a); le ammende; e la reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo la salute o l’ambiente o in cui l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2019-06-20",
      "label": "Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano il regolamento (UE) 2019/1021 come rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · titolo"
    },
    {
      "date": "2019-07-15",
      "label": "Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 169 del 25 giugno 2019; il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti alla rifusione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 21 e art. 22"
    },
    {
      "date": "2019-10-15",
      "label": "Termine per gli Stati membri per comunicare alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione, tre mesi dopo l’entrata in vigore",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 19"
    },
    {
      "date": "2020-07-04",
      "label": "Il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono inseriti nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2020/784, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e di 1 mg/kg per i composti correlati al PFOA",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784 · art. 2 e allegato, punti 1 e 2"
    },
    {
      "date": "2020-07-16",
      "label": "Termine per gli Stati membri per notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 14"
    },
    {
      "date": "2020-12-03",
      "label": "Fine della deroga transitoria per il PFOA nei dispositivi medici non impiantabili, negli inchiostri da stampa al lattice e nei nanorivestimenti al plasma",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 9"
    },
    {
      "date": "2023-06-10",
      "label": "Si applica il regolamento (UE) 2022/2400: nuovi limiti per i rifiuti nell’allegato IV, tra cui 500 mg/kg per la somma dei PBDE, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 5 μg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, 500 mg/kg per l’HBCDD, e nuove righe per pentaclorofenolo, dicofol, PFOA e PFHxS",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400 · art. 3 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-08-18",
      "label": "Si applica il regolamento delegato (UE) 2023/866: il limite di 1 mg/kg per il PFOA nelle micropolveri di PTFE scade, salvo per il trasporto e il trattamento volto a ridurre il contenuto di PFOA, e l’esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF è soppressa",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-08-28",
      "label": "Il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS sono inseriti nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2023/1608 con limiti di 0,025 mg/kg e di 1 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-12-31",
      "label": "Il limite di 5 μg/kg dell’allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri volanti degli impianti a biomassa per la produzione di calore ed energia; fino al 30 dicembre 2023 si applicava il limite di 10 μg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 21 bis, par. 1"
    },
    {
      "date": "2024-10-17",
      "label": "Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2555 e 2024/2570: il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’HBCDD scende da 100 mg/kg a 75 mg/kg e il metossicloro è inserito con un limite di 0,01 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555 · art. 2 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-01-01",
      "label": "Il limite di 5 μg/kg dell’allegato IV per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili si applica alle ceneri e alla fuliggine delle abitazioni private; fino al 31 dicembre 2024 si applicava il limite di 15 μg/kg per PCDD/PCDF",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 21 bis, par. 2"
    },
    {
      "date": "2025-08-04",
      "label": "L’UV-328 è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2025/843 con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg e con esenzioni per veicoli a motore, rivestimenti industriali, provette per prelievo di sangue, polarizzatori, carta fotografica, aeromobili e parti di ricambio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-10-15",
      "label": "Il Dechlorane Plus è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2025/1930 con un limite di 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e con esenzioni per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini, la radioterapia e le parti di ricambio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-11-17",
      "label": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1482: la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE nelle miscele e negli articoli è limitata a 10 mg/kg, con una deroga di 500 mg/kg per il materiale recuperato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-12-03",
      "label": "Si applicano i limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali del PFOS, pari a 0,025 mg/kg per il PFOS e i suoi sali e a 1 mg/kg per i composti correlati al PFOS, e termina la deroga per il PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718 · art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 6"
    },
    {
      "date": "2025-12-30",
      "label": "Il limite per la somma dei PBDE nelle miscele e negli articoli costituiti da materiale recuperato o che lo contengono, e nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato, scende da 500 mg/kg a 350 mg/kg; il limite per i rifiuti dell’allegato IV per la somma dei PBDE scende a 350 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b) e c); allegato IV, riga PBDE, punto b)"
    },
    {
      "date": "2025-12-31",
      "label": "Termine per gli Stati membri per individuare e mettere fuori uso le apparecchiature contenenti più dello 0,005 % di PCB in volumi superiori a 0,05 dm3",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PCB"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2457: l’Agenzia riferisce sui limiti per i rifiuti su richiesta della Commissione, gli allegati IV e V sono modificati con atto delegato e la delega di potere vale cinque anni a decorrere da questa data; scade il riesame da parte della Commissione delle esenzioni per l’HBCDD",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457 · art. 4 e art. 5; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce HBCDD, punto 1"
    },
    {
      "date": "2026-08-28",
      "label": "Termine per la Commissione per riesaminare il limite di 0,1 mg/kg per il PFHxS nelle miscele concentrate di schiume antincendio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFHxS, punto 3"
    },
    {
      "date": "2026-09-30",
      "label": "Il clorpirifos è inserito nell’allegato I dal regolamento delegato (UE) 2026/1423 senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2026-12-31",
      "label": "Termine per il primo riesame da parte della Commissione della deroga per il bromuro di perfluorottile contenente ioduro di perfluorottile nella produzione farmaceutica; poi ogni quattro anni fino al 31 dicembre 2036",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 7"
    },
    {
      "date": "2027-05-17",
      "label": "Il limite per la somma dei PBDE nei giocattoli e negli articoli per sedute, sonno, igiene, alimentazione, trasporto e protezione dei bambini costituiti da materiale recuperato o che lo contengono scende a 10 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. c)"
    },
    {
      "date": "2027-08-04",
      "label": "Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 10 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. b)"
    },
    {
      "date": "2027-12-30",
      "label": "Il limite per la somma dei PBDE nel materiale recuperato scende a 200 mg/kg e il limite per i rifiuti dell’allegato IV a 200 mg/kg; termine per la Commissione per riesaminare i limiti per i rifiuti dell’allegato IV relativi a SCCP, PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, HBCDD, PFOA e PFHxS",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b); allegato IV"
    },
    {
      "date": "2028-04-15",
      "label": "Dopo questa data il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali del Dechlorane Plus scende da 1.000 mg/kg a 1 mg/kg; la Commissione valuta le esenzioni per il settore aerospaziale, la diagnostica per immagini e la radioterapia entro il 1° aprile 2028",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punti 1 e 3"
    },
    {
      "date": "2028-08-03",
      "label": "Fine dei limiti specifici di 1 mg/kg e 10 mg/kg per il PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFOA, punto 4 bis"
    },
    {
      "date": "2029-08-04",
      "label": "Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 1 mg/kg",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1, lett. c)"
    },
    {
      "date": "2030-02-26",
      "label": "Scadenza delle esenzioni per il Dechlorane Plus per le applicazioni aerospaziali, spaziali e della difesa, di diagnostica per immagini e di radioterapia",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce Dechlorane Plus, punto 2, lett. da a) a c)"
    },
    {
      "date": "2030-08-04",
      "label": "Scadenza delle esenzioni per l’UV-328 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, le provette per prelievo di sangue, i polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. da a) a f)"
    },
    {
      "date": "2043-12-31",
      "label": "Termine ultimo delle esenzioni per le parti di ricambio contenenti UV-328 e Dechlorane Plus nei veicoli a motore, nelle macchine e negli strumenti industriali, salvo che la vita utile termini prima",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 2, lett. g); voce Dechlorane Plus, punto 2, lett. d)"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione",
      "celex": "32020R0784",
      "date": "2020-07-04",
      "summary": "Adottato l’8 aprile 2020 e pubblicato il 15 giugno 2020, ha aggiunto all’allegato I, parte A, il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA con limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e di 1 mg/kg per i composti correlati al PFOA, limiti più elevati per gli intermedi isolati trasportati e per le micropolveri di PTFE, esenzioni temporanee per la fotolitografia dei semiconduttori, i rivestimenti fotografici, i tessili protettivi, i dispositivi medici invasivi e impiantabili, la fabbricazione di PTFE e PVDF e le schiume antincendio installate, una deroga per la produzione farmaceutica e una deroga transitoria fino al 3 dicembre 2020 per gli altri dispositivi medici, gli inchiostri da stampa al lattice e i nanorivestimenti al plasma; si applica dal 4 luglio 2020.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione",
      "celex": "32020R1203",
      "date": "2020-09-07",
      "summary": "Adottato il 9 giugno 2020, ha riscritto il punto 4 della voce PFOS in modo che la fabbricazione e l’immissione sul mercato come agente antinebbia per la cromatura dura non decorativa con cromo (VI) in sistemi a circuito chiuso fossero consentite solo fino al 7 settembre 2025, fatti salvi la comunicazione da parte degli Stati membri entro il 7 settembre 2024 e il riesame da parte della Commissione di un’ulteriore proroga di cinque anni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1203 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione",
      "celex": "32020R1204",
      "date": "2020-09-07",
      "summary": "Adottato il 9 giugno 2020, ha aggiunto il dicofol all’allegato I, parte A, senza alcuna esenzione, a seguito del suo inserimento nell’allegato A della convenzione di Stoccolma alla nona Conferenza delle Parti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1204 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione",
      "celex": "32021R0115",
      "date": "2021-02-22",
      "summary": "Adottato il 27 novembre 2020, ha modificato la voce PFOA: il limite di 20 mg/kg per gli intermedi si riferisce ora ai composti fluorochimici con una catena carboniosa perfluorurata di sei atomi o meno, la condizione dei 400 kilogray per le micropolveri di PTFE è stata soppressa e un nuovo punto 10 ha fissato un limite di 2 mg/kg per il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA nei dispositivi medici diversi da quelli invasivi e impiantabili.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0115 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione",
      "celex": "32021R0277",
      "date": "2021-03-15",
      "summary": "Adottato il 16 dicembre 2020, ha fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri in sostanze, miscele e articoli, per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli di legno e facilitare l’applicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0277 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione",
      "celex": "32022R2291",
      "date": "2022-12-13",
      "summary": "Adottato l’8 settembre 2022, ha fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene in sostanze, miscele e articoli, dopo che la sostanza era stata rilevata come impurità in pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici, toner, applicazioni per legno e tessili e materie plastiche.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2291 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2022/2400",
      "celex": "32022R2400",
      "date": "2022-12-29",
      "summary": "Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, applicabile dal 10 giugno 2023, ha riscritto i limiti per i rifiuti dell’allegato IV: la somma dei cinque PBDE 500 mg/kg, poi 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; SCCP 1.500 mg/kg; PCDD/PCDF insieme ai PCB diossina-simili 5 μg/kg; HBCDD 500 mg/kg; e nuove righe per pentaclorofenolo (100 mg/kg), dicofol (50 mg/kg), PFOA (1 mg/kg e 40 mg/kg) e PFHxS (1 mg/kg e 40 mg/kg). Ha aggiunto i corrispondenti limiti dell’allegato V, parte 2, i fattori di equivalenza tossica per i PCB diossina-simili, l’articolo transitorio 21 bis sulle ceneri e una valutazione da parte della Commissione sulla classificazione dei rifiuti contenenti POP come pericolosi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400 · art. 1, art. 2, art. 3 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione",
      "celex": "32023R0866",
      "date": "2023-05-18",
      "summary": "Adottato il 24 febbraio 2023 e applicabile dal 18 agosto 2023, ha limitato il limite di 1 mg/kg di PFOA per le micropolveri di PTFE alle micropolveri trasportate o trattate per portare il contenuto di PFOA al di sotto di 0,025 mg/kg, ha spostato al 25 agosto 2023 il riesame del limite per gli intermedi e ha soppresso l’esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione",
      "celex": "32023R1608",
      "date": "2023-08-28",
      "summary": "Adottato il 30 maggio 2023, ha aggiunto il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche, con limiti di 0,025 mg/kg per il PFHxS e i suoi sali, di 1 mg/kg per la somma dei composti correlati al PFHxS e di 0,1 mg/kg nelle miscele concentrate di schiume antincendio, quest’ultimo da riesaminare entro il 28 agosto 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione",
      "celex": "32024R2555",
      "date": "2024-10-17",
      "summary": "Adottato il 21 marzo 2024, ha abbassato da 100 mg/kg a 75 mg/kg il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’esabromociclododecano in sostanze, miscele e articoli, ha mantenuto 100 mg/kg per il polistirene riciclato usato nell’isolamento in EPS e XPS per edifici e opere di ingegneria civile e ha richiesto un riesame da parte della Commissione entro il 1° gennaio 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione",
      "celex": "32024R2570",
      "date": "2024-10-17",
      "summary": "Adottato il 22 luglio 2024, ha aggiunto il metossicloro all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg, corrispondente al limite massimo di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione",
      "celex": "32025R0718",
      "date": "2025-07-17",
      "summary": "Adottato il 14 aprile 2025, ha ridenominato la voce PFOS in «PFOS, suoi sali e composti correlati al PFOS», ha allineato i relativi limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali a quelli del PFOA, con 0,025 mg/kg per il PFOS e i suoi sali e 1 mg/kg per la somma dei composti correlati al PFOS con effetto dal 3 dicembre 2025, e ha soppresso l’esenzione per la cromatura dura e il punto sui metodi analitici.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione",
      "celex": "32025R1399",
      "date": "2025-08-03",
      "summary": "Adottato il 5 maggio 2025, ha prorogato dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025 l’uso delle schiume antincendio contenenti PFOA già installate negli impianti, ha aggiunto fino al 3 agosto 2028 un limite di 1 mg/kg per il PFOA e i suoi sali e di 10 mg/kg per i composti correlati al PFOA in tali schiume, ha fissato 10 mg/kg per la somma nelle schiume prive di fluoro provenienti da apparecchiature pulite, ha definito la schiuma antincendio, ha soppresso le clausole di riesame per gli intermedi e i dispositivi medici e ha confermato che gli articoli in uso alla scadenza di un’esenzione possono continuare a essere utilizzati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1399 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione",
      "celex": "32025R0843",
      "date": "2025-08-04",
      "summary": "Adottato il 5 maggio 2025, ha aggiunto l’UV-328 all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg dal 4 agosto 2025, di 10 mg/kg dal 4 agosto 2027 e di 1 mg/kg dal 4 agosto 2029, ed esenzioni fino al 4 agosto 2030 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, i separatori delle provette per prelievo di sangue, le pellicole dei polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili, oltre a esenzioni per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione",
      "celex": "32025R1930",
      "date": "2025-10-15",
      "summary": "Adottato il 15 maggio 2025, ha aggiunto il Dechlorane Plus all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e di 1 mg/kg dopo tale data, esenzioni fino al 26 febbraio 2030 per il settore aerospaziale, spaziale e della difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia, esenzioni per le parti di ricambio e le riparazioni fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 e una valutazione da parte della Commissione sulla proroga entro il 1° aprile 2028.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione",
      "celex": "32025R1482",
      "date": "2025-11-17",
      "summary": "Adottato il 24 luglio 2025, ha sostituito il punto 2 delle cinque voci PBDE: la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE è limitata a 10 mg/kg nelle miscele e negli articoli, con deroghe di 500 mg/kg, poi 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027 per le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, e di 500 mg/kg, 350 mg/kg e 10 mg/kg dal 17 maggio 2027 per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato; i materiali a contatto con gli alimenti sono esclusi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) 2025/2457",
      "celex": "32025R2457",
      "date": "2026-01-01",
      "summary": "Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2025 sulla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici, pubblicato il 12 dicembre 2025, ha affidato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche il compito di riferire entro 12 mesi sugli impatti dell’introduzione o della modifica dei limiti di concentrazione degli allegati IV e V, con un parere del suo comitato per l’analisi socioeconomica, ha consentito agli Stati membri di comunicare i dati di monitoraggio ambientale tramite l’Agenzia europea dell’ambiente, ha reso modificabili gli allegati IV e V con atto delegato, ha rinnovato per cinque anni dal 1° gennaio 2026 la delega di potere, ha aggiunto una clausola di riesame all’articolo 21 ter e ha sostituito le clausole di riesame dell’allegato IV, così che la Commissione riesamini con atto delegato entro il 30 dicembre 2027 i limiti per i rifiuti relativi a SCCP, diossine, HBCDD, PFOA e PFHxS.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457 · art. 4 e art. 5"
    },
    {
      "reference": "Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione",
      "celex": "32026R1423",
      "date": "2026-09-30",
      "summary": "Adottato il 30 giugno 2026 e pubblicato il 10 settembre 2026, aggiunge il clorpirifos all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche, poiché la sostanza non è approvata nell’Unione ai sensi dei regolamenti sui prodotti fitosanitari e sui biocidi, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg in sostanze, miscele e articoli; entra in vigore il 30 settembre 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · art. 1, art. 2 e allegato"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Le sostanze elencate nell’allegato I, in quanto tali, in miscele o in articoli: la loro fabbricazione, immissione sul mercato e uso sono vietati, fatte salve le esenzioni dell’articolo 4 e della voce stessa",
      "Le 32 voci dell’allegato I, parte A, al 1° gennaio 2026: i cinque PBDE, il PFOS, il DDT, il clordano, gli esaclorocicloesani incluso il lindano, la dieldrina, l’endrina, l’eptacloro, l’endosulfan, l’esaclorobenzene, il clordecone, l’aldrina, il pentaclorobenzene, i PCB, il mirex, il toxafene, l’esabromobifenile, l’HBCDD, l’esaclorobutadiene, il pentaclorofenolo, i naftaleni policlorurati, gli SCCP, il PFOA, il dicofol, il PFHxS, il metossicloro, l’UV-328 e il Dechlorane Plus; il clorpirifos si aggiunge il 30 settembre 2026",
      "I rifiuti costituiti da una qualsiasi delle 30 sostanze dell’allegato IV, che le contengono o ne sono contaminati, i quali devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente a meno che il contenuto sia inferiore al limite dell’allegato IV",
      "Le scorte di sostanze, miscele o articoli che sono costituiti da una sostanza degli allegati I o II o la contengono",
      "Le emissioni delle sostanze dell’allegato III (diossine e furani, PCB, esaclorobenzene, IPA, pentaclorobenzene, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati), che gli Stati membri censiscono e riducono"
    ],
    "derived": [
      "L’allegato I, parte B (sostanze elencate solo nel protocollo), e l’allegato II (sostanze soggette a restrizioni) non contengono attualmente alcuna voce; ogni sostanza elencata figura nell’allegato I, parte A, ed è quindi vietata anziché limitata (allegato I e allegato II)",
      "«Immissione sul mercato», «articolo», «sostanza», «miscela», «fabbricazione», «uso» e «importazione» hanno il significato del regolamento REACH: l’importazione è quindi immissione sul mercato e un materiale riciclato contenente una sostanza elencata rientra nel divieto come uno vergine (art. 2, punti da 1 a 7)",
      "Una sostanza presente solo come contaminante in tracce non intenzionale, cioè presente per caso in quantità minima, al di sotto della quale non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento, a una concentrazione pari o inferiore a quella indicata nella sua voce dell’allegato I, è esclusa dal divieto (art. 2, punto 12, e art. 4, par. 1, lett. b))",
      "Gli articoli già in uso prima della data in cui il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 è divenuto applicabile a una sostanza possono continuare a essere utilizzati e, per una sostanza inserita dopo il 15 luglio 2019, gli articoli prodotti prima della data di inserimento beneficiano di un periodo di sei mesi (art. 4, par. 2)",
      "Il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o il riutilizzo di una sostanza dell’allegato IV, da sola, sono vietati; i rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere recuperati ai sensi della normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti (art. 7, par. 3, e art. 7, par. 4, lett. a))",
      "Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli del regolamento, conformemente al TFUE (art. 1)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "articles-listed-substance",
        "label": "Articoli come tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici o mobili contenenti una sostanza elencata al di sopra del relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali (PFAS, ritardanti di fiamma bromurati, SCCP, UV-328, Dechlorane Plus)"
      },
      {
        "id": "recovered-material-articles",
        "label": "Miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato con residui di PBDE o HBCDD (materie plastiche riciclate, polistirene, giocattoli e articoli per l’infanzia ottenuti da riciclato)"
      },
      {
        "id": "substances-mixtures",
        "label": "Sostanze in quanto tali o in miscele (prodotti chimici, schiume antincendio, inchiostri, rivestimenti, intermedi)"
      },
      {
        "id": "waste-pops",
        "label": "Rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati"
      },
      {
        "id": "stockpile",
        "label": "Scorta di una sostanza, miscela o articolo elencato detenuta da un’impresa"
      },
      {
        "id": "exempted-use-annex-i",
        "label": "Uso coperto da un’esenzione specifica nella voce dell’allegato I (decaBDE nelle parti di ricambio di aeromobili e veicoli, UV-328 nei veicoli a motore, Dechlorane Plus nel settore aerospaziale o nella diagnostica per immagini, PFOA nelle schiume antincendio già installate)"
      },
      {
        "id": "laboratory-reference",
        "label": "Sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento"
      },
      {
        "id": "utc-below-limit",
        "label": "Sostanza presente solo come contaminante in tracce non intenzionale a una concentrazione pari o inferiore al limite indicato nella sua voce dell’allegato I"
      },
      {
        "id": "articles-in-use-before-listing",
        "label": "Articoli già in uso prima che il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 divenisse applicabile alla sostanza"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante o formulatore",
        "definition": "Chiunque fabbrichi una sostanza, in quanto tale, in una miscela o in un articolo; «fabbricazione» ha il significato di cui all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si rivolge all’attività e non a un operatore determinato, pertanto è vincolata ogni persona fisica o giuridica che la svolga.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punto 5, e art. 3, par. 1"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "Chiunque importi una sostanza, una miscela o un articolo nell’Unione; «importazione» e «immissione sul mercato» hanno il significato di cui all’articolo 3, punti 10 e 12, del REACH, pertanto introdurre nell’Unione merci contenenti una sostanza elencata è immissione sul mercato ed è vietato, salvo che si applichi un’esenzione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punti 1 e 7, e art. 3, par. 1"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore, rivenditore o utilizzatore a valle",
        "definition": "Chiunque immetta sul mercato o utilizzi una sostanza, una miscela o un articolo; «immissione sul mercato» e «uso» hanno il significato di cui all’articolo 3, punti 12 e 24, del REACH. Il regolamento non prevede un ruolo distinto di distributore: chiunque fornisca o utilizzi una sostanza elencata oltre il relativo limite viola l’articolo 3.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punti 1 e 6, e art. 3, par. 1"
      },
      {
        "id": "other",
        "label": "Detentore di una scorta, produttore o detentore di rifiuti, operatore dei rifiuti",
        "definition": "Il detentore di una scorta di sostanze, miscele o articoli che sono costituiti da una sostanza degli allegati I o II o la contengono, nonché i produttori e i detentori di rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati, compresi gli operatori che li smaltiscono o li recuperano; «rifiuto», «smaltimento» e «recupero» hanno il significato di cui alla direttiva 2008/98/CE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punti da 8 a 10 e punto 13, art. 5 e art. 7"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "laboratory-reference"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 3 non si applica a una sostanza utilizzata per la ricerca in laboratorio su piccola scala o come campione di riferimento; le norme sui rifiuti dell’articolo 7 restano applicabili quando la sostanza diventa rifiuto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 4, par. 1, lett. a), e art. 7"
      },
      {
        "categories": [
          "utc-below-limit"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale a una concentrazione pari o inferiore a quella specificata nella sua voce dell’allegato I, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS o PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE in miscele e articoli, 75 mg/kg per l’HBCDD, 5 mg/kg per il pentaclorofenolo, 10 mg/kg per l’esaclorobenzene, 100 mg/kg per l’UV-328 fino al 4 agosto 2027 e 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028; le voci prive di limite, come il DDT o il dicofol, non offrono alcuna tolleranza.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 2, punto 12, art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A"
      },
      {
        "categories": [
          "articles-in-use-before-listing"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente in articoli già in uso prima della data in cui il regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 è divenuto applicabile ad essa, o in tale data, pertanto l’uso continuato è consentito; se tali articoli possano essere nuovamente immessi sul mercato dipende dalla voce, che per PBDE, PFOS, PFOA e decaBDE consente solo l’«uso», mentre per l’endosulfan, l’esaclorobutadiene e i naftaleni policlorurati consente l’«immissione sul mercato e l’uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 4, par. 2, e allegato I, parte A"
      },
      {
        "categories": [
          "exempted-use-annex-i"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "La fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso sono consentiti solo per lo scopo, alle condizioni e fino alla data indicati nella voce: decaBDE nelle parti di ricambio di veicoli a motore prodotti prima del 15 luglio 2019 fino al 2036 o al termine della vita utile, con articoli identificabili mediante etichettatura; UV-328 nei veicoli a motore terrestri, nei rivestimenti, nelle provette per prelievo di sangue, nei polarizzatori, nella carta fotografica e negli aeromobili fino al 4 agosto 2030; Dechlorane Plus nel settore aerospaziale, nella difesa, nella diagnostica per immagini e nella radioterapia fino al 26 febbraio 2030; PFOA nelle schiume antincendio già installate negli impianti non oltre il 3 dicembre 2025, salvo entro i limiti di 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 3, par. 1, e allegato I, parte A, voci decaBDE, PFOA, UV-328 e Dechlorane Plus"
      },
      {
        "categories": [
          "waste-pops"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite (50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi e dei PCB, 100 mg/kg per pentaclorofenolo ed esaclorobutadiene, 350 mg/kg per la somma dei PBDE fino al 29 dicembre 2027, 500 mg/kg per l’HBCDD, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 1 mg/kg per PFOA o PFHxS e i loro sali, 5 μg/kg per diossine e PCB diossina-simili) devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante le operazioni dell’allegato V, parte 1; il recupero del POP stesso è vietato e il detentore deve garantire la tracciabilità.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 7, parr. 2, 3, 4 e 6, allegato IV e allegato V"
      },
      {
        "categories": [
          "stockpile"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso deve essere gestita come rifiuto ai sensi dell’articolo 7; una scorta superiore a 50 kg di una sostanza il cui uso è ancora consentito deve essere notificata all’autorità competente entro 12 mesi dall’inserimento e successivamente ogni anno e deve essere gestita in modo sicuro, conformemente alla direttiva 2012/18/UE.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punto 13, e art. 5"
      },
      {
        "categories": [
          "recovered-material-articles"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato possono contenere i cinque PBDE fino a una somma di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, e i giocattoli o gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato fino a 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e a 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; il polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS può contenere HBCDD fino a 100 mg/kg; i materiali a contatto con gli alimenti sono esclusi dalla deroga per i PBDE e rientrano nel limite di 10 mg/kg.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1"
      },
      {
        "categories": [
          "articles-listed-substance",
          "substances-mixtures"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor",
          "other"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "La fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso di una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, sono vietati oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali, senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa; gli SCCP sono ammessi solo al di sotto dell’1 % in peso nelle sostanze o nelle miscele e dello 0,15 % negli articoli, mentre PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono ammessi solo fino a 0,025 mg/kg.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dalla presenza di una sostanza elencata oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali, dalla copertura del caso da parte di un’esenzione dell’articolo 4 o di un’esenzione specifica della voce e dal fatto che il materiale sia diventato rifiuto.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 3, art. 4 e art. 7"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Non fabbricare una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, e non immettere sul mercato né utilizzare tali sostanze, miscele o articoli, salvo che l’articolo 4 o la voce stessa lo consenta.",
        "id": "pops-mfr-manufacture-annex-substance",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 3, par. 1, e art. 4"
      },
      {
        "text": "Mantenere l’eventuale presenza residua di una sostanza elencata al di sotto del limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 75 mg/kg per l’HBCDD, 0,01 mg/kg per il metossicloro e, dal 30 settembre 2026, 0,01 mg/kg per il clorpirifos; se una voce non fissa alcun limite, non vi è tolleranza.",
        "id": "pops-mfr-keep-residual-presence",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · allegato"
      },
      {
        "text": "Se ci si avvale di un’esenzione specifica, rispettarne lo scopo e la data di scadenza e soddisfarne le condizioni: gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE devono essere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi per tutto il ciclo di vita, le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
        "id": "pops-mfr-stay-purpose-end",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6; voce PFOA, punti 4 bis e 6"
      },
      {
        "text": "Se ci si avvale di un’esenzione specifica, la si può utilizzare solo entro il suo scopo, la sua data di scadenza e le sue condizioni; le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
        "id": "pops-mfr-exemption-conditions",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6; voce PFOA, punti 4 bis e 6"
      },
      {
        "text": "Rendere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi, per tutto il ciclo di vita, gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato in base a un’esenzione specifica.",
        "id": "pops-mfr-label-decabde-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 6"
      },
      {
        "text": "Fabbricare o utilizzare una sostanza della parte A come intermedio in sistema chiuso limitato al sito solo se la voce reca un’annotazione in tal senso, il proprio Stato membro ha notificato il segretariato della convenzione e si è dimostrato all’autorità competente che il processo trasforma la sostanza in sostanze non POP in condizioni di rigoroso contenimento, comunicando le quantità effettive o stimate e la contaminazione residua.",
        "id": "pops-mfr-manufacture-use-part",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punto 11, e art. 4, par. 3"
      },
      {
        "text": "Gestire come rifiuto una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso e comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, conservandola in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente.",
        "id": "pops-mfr-manage-stockpile-listed",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
        "id": "pops-mfr-manage-stockpile-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
        "id": "pops-mfr-report-stockpile",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "In qualità di produttore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminarli con sostanze dell’allegato IV e assicurare che i rifiuti superiori ai limiti dell’allegato IV siano destinati alla distruzione o alla trasformazione irreversibile anziché al riciclaggio.",
        "id": "pops-mfr-producer-waste-undertake",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 7, par. 1 e art. 7, par. 2"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Non importare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali: l’importazione è immissione sul mercato e il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica ad essa senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
        "id": "pops-imp-import-substances-mixtures",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punti 1 e 7, e art. 3, par. 1"
      },
      {
        "text": "Ottenere dai fornitori, ed eseguire prove ove necessario, prove che tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici e altri articoli rispettino i limiti delle voci, in particolare i limiti di 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, di 1 mg/kg per i relativi composti correlati, dello 0,15 % in peso per gli SCCP negli articoli, di 10 mg/kg per la somma dei PBDE negli articoli non costituiti da materiale recuperato, di 100 mg/kg per l’UV-328 fino al 4 agosto 2027 e di 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028.",
        "id": "pops-imp-obtain-evidence-suppliers",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 4, par. 1, lett. b), e allegato I, parte A"
      },
      {
        "text": "Per gli articoli ottenuti da materiale recuperato, applicare i limiti di deroga per la somma dei PBDE di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga.",
        "id": "pops-imp-apply-derogation-limits",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2"
      },
      {
        "text": "Importare articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli importati contenenti decaBDE in base alle esenzioni specifiche sono ammessi fino alla scadenza di tali esenzioni e devono essere etichettati come se fossero prodotti in base all’esenzione; gli articoli con UV-328 per veicoli a motore, rivestimenti, provette per prelievo di sangue, polarizzatori, carta fotografica e aeromobili fino al 4 agosto 2030; il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.",
        "id": "pops-imp-import-articles-containing",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 7; voce UV-328, punto 2; voce Dechlorane Plus, punto 2"
      },
      {
        "text": "Gli articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus possono essere importati solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli con decaBDE fino alla scadenza delle esenzioni specifiche, gli articoli con UV-328 per gli usi elencati fino al 4 agosto 2030, il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.",
        "id": "pops-imp-exemption-bound-import",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punto 7; voce UV-328, punto 2; voce Dechlorane Plus, punto 2"
      },
      {
        "text": "Etichettare gli articoli importati contenenti decaBDE in base a un’esenzione specifica come se fossero stati prodotti in base a tale esenzione, in modo che siano identificabili per tutto il ciclo di vita.",
        "id": "pops-imp-label-decabde-articles",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce decaBDE, punti 6 e 7"
      },
      {
        "text": "Quando una sostanza è aggiunta di recente all’allegato I, gli articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile ad essa, o in tale data, possono ancora essere immessi sul mercato per sei mesi; successivamente possono continuare a essere utilizzati solo gli articoli già in uso.",
        "id": "pops-imp-articles-produced-date",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 4, par. 2"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto le scorte di sostanze per le quali non è consentito alcun uso.",
        "id": "pops-imp-report-stockpile-above",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
        "id": "pops-imp-report-stockpile",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
        "id": "pops-imp-manage-stockpile-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Non immettere sul mercato né utilizzare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali; il divieto vincola ogni persona della catena di fornitura, non solo il fabbricante o l’importatore.",
        "id": "pops-dist-place-market-use",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punti 1 e 6, e art. 3, par. 1"
      },
      {
        "text": "Verificare che le merci ottenute da plastica o polistirene riciclati rispettino i limiti per il materiale recuperato relativi alla somma dei PBDE (350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia dal 17 maggio 2027) e all’HBCDD (75 mg/kg, 100 mg/kg solo nel polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS).",
        "id": "pops-dist-check-goods-made",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1"
      },
      {
        "text": "Distinguere gli articoli già in uso, che possono continuare a essere utilizzati, dalle vendite di seconda mano: una voce che consente solo l’«uso» degli articoli già in uso prima della data di inserimento non autorizza a immetterli nuovamente sul mercato, mentre le voci relative a endosulfan, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati consentono l’«immissione sul mercato e l’uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data.",
        "id": "pops-dist-distinguish-articles-already",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 4, par. 2, e allegato I, parte A"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto ai sensi dell’articolo 7 le giacenze invendibili di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso.",
        "id": "pops-dist-report-stockpile-above",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
        "id": "pops-dist-report-stockpile",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
        "id": "pops-dist-manage-stockpile-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Consegnare le giacenze richiamate o invendibili al canale di smaltimento disposto dall’autorità di vigilanza danese; ai sensi della kemikalieloven l’autorità può imporre il richiamo di un prodotto presso i rivenditori e gli utilizzatori e la sua distruzione, e i rivenditori e gli utilizzatori devono restituirlo secondo le istruzioni.",
        "id": "pops-dist-hand-recalled-unsellable",
        "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 · § 48, stk. 2 e stk. 3"
      }
    ],
    "other": [
      {
        "text": "In qualità di produttore o detentore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminare i rifiuti con sostanze dell’allegato IV.",
        "id": "pops-oth-producer-holder-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 7, par. 1"
      },
      {
        "text": "Smaltire o recuperare senza indebito ritardo i rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite, mediante un’operazione dell’allegato V, parte 1 (trattamento fisico-chimico D9, incenerimento D10, recupero di energia R1 tranne che per i rifiuti di PCB, o recupero limitato di metalli R4), in modo che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente; una sostanza elencata può essere isolata durante il pretrattamento solo se poi è distrutta allo stesso modo.",
        "id": "pops-oth-dispose-recover-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 7, par. 2, allegato IV e allegato V, parte 1"
      },
      {
        "text": "Non effettuare operazioni di smaltimento o di recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al riutilizzo, da sola, di una sostanza dell’allegato IV.",
        "id": "pops-oth-carry-out-disposal",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 7, par. 3"
      },
      {
        "text": "I rifiuti con un contenuto di POP inferiore ai limiti dell’allegato IV possono essere smaltiti o recuperati in altro modo ai sensi della normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti; per i rifiuti dell’allegato V, parte 2, come ceneri volanti, terra e pietre o rifiuti dello spazzacamino, l’autorità competente può in casi eccezionali autorizzare lo stoccaggio permanente fino ai limiti della parte 2, una volta dimostrato che la decontaminazione non è fattibile e che la distruzione non è l’opzione ambientalmente preferibile e fornite le informazioni sul contenuto di POP.",
        "id": "pops-oth-waste-pop-content",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 7, par. 4, e allegato V, parte 2"
      },
      {
        "text": "Conservare le registrazioni di controllo e tracciabilità prescritte dall’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE per i rifiuti contenenti una sostanza dell’allegato IV o da essa contaminati; gli Stati membri devono garantire tale controllo.",
        "id": "pops-oth-keep-control-traceability",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 7, par. 6"
      },
      {
        "text": "In qualità di detentore di una scorta, gestire come rifiuto una scorta di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso e comunicare una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, gestendola conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE.",
        "id": "pops-oth-holder-stockpile-manage",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5"
      },
      {
        "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita, conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE.",
        "id": "pops-oth-manage-stockpile-waste",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 1 e art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
        "id": "pops-oth-report-stockpile",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 5, par. 2"
      },
      {
        "text": "Applicare i limiti transitori per le ceneri: 5 μg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nelle ceneri volanti degli impianti a biomassa dal 31 dicembre 2023 e nelle ceneri e nella fuliggine delle abitazioni private dal 1° gennaio 2025.",
        "id": "pops-oth-apply-transitional-ash",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 21 bis"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "pops-mfr-manufacture-annex-substance",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non fabbricare una sostanza dell’allegato I, in quanto tale, in una miscela o in un articolo, e non immettere sul mercato né utilizzare tali sostanze, miscele o articoli, salvo che l’articolo 4 o la voce stessa lo consenta.",
      "article": "Art. 3(1) and Art. 4",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-keep-residual-presence",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mantenere l’eventuale presenza residua di una sostanza elencata al di sotto del limite per i contaminanti in tracce non intenzionali indicato nella relativa voce, ad esempio 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, 1 mg/kg per i relativi composti correlati, 10 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 75 mg/kg per l’HBCDD, 0,01 mg/kg per il metossicloro e, dal 30 settembre 2026, 0,01 mg/kg per il clorpirifos; se una voce non fissa alcun limite, non vi è tolleranza.",
      "article": "Art. 4(1)(b) and Annex I, Part A; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · Annex",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-stay-purpose-end",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Se ci si avvale di un’esenzione specifica, rispettarne lo scopo e la data di scadenza e soddisfarne le condizioni: gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE devono essere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi per tutto il ciclo di vita, le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, point 6; PFOA entry, points 4a and 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-exemption-conditions",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se ci si avvale di un’esenzione specifica, la si può utilizzare solo entro il suo scopo, la sua data di scadenza e le sue condizioni; le schiume antincendio contenenti PFOA non possono essere utilizzate per l’addestramento e il PFOA nelle schiume installate è tollerato solo fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, point 6; PFOA entry, points 4a and 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-label-decabde-articles",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Rendere identificabili mediante etichettatura o altri mezzi, per tutto il ciclo di vita, gli articoli in cui il decaBDE è utilizzato in base a un’esenzione specifica.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, point 6",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-manufacture-use-part",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Fabbricare o utilizzare una sostanza della parte A come intermedio in sistema chiuso limitato al sito solo se la voce reca un’annotazione in tal senso, il proprio Stato membro ha notificato il segretariato della convenzione e si è dimostrato all’autorità competente che il processo trasforma la sostanza in sostanze non POP in condizioni di rigoroso contenimento, comunicando le quantità effettive o stimate e la contaminazione residua.",
      "article": "Art. 2(11) and Art. 4(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-manage-stockpile-listed",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Gestire come rifiuto una scorta di una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso e comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, conservandola in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-manage-stockpile-waste",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-report-stockpile",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-mfr-producer-waste-undertake",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In qualità di produttore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminarli con sostanze dell’allegato IV e assicurare che i rifiuti superiori ai limiti dell’allegato IV siano destinati alla distruzione o alla trasformazione irreversibile anziché al riciclaggio.",
      "article": "Art. 7(1) and Art. 7(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-imp-import-substances-mixtures",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non importare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali: l’importazione è immissione sul mercato e il divieto dell’articolo 3, paragrafo 1, si applica ad essa senza alcuna soglia dimensionale dell’impresa.",
      "article": "Art. 2(1), Art. 2(7) and Art. 3(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-imp-obtain-evidence-suppliers",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Ottenere dai fornitori, ed eseguire prove ove necessario, prove che tessili, rivestimenti, materie plastiche, prodotti elettronici e altri articoli rispettino i limiti delle voci, in particolare i limiti di 0,025 mg/kg per PFOA, PFOS e PFHxS e i loro sali, di 1 mg/kg per i relativi composti correlati, dello 0,15 % in peso per gli SCCP negli articoli, di 10 mg/kg per la somma dei PBDE negli articoli non costituiti da materiale recuperato, di 100 mg/kg per l’UV-328 fino al 4 agosto 2027 e di 1.000 mg/kg per il Dechlorane Plus fino al 15 aprile 2028.",
      "article": "Art. 4(1)(b) and Annex I, Part A",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-imp-apply-derogation-limits",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per gli articoli ottenuti da materiale recuperato, applicare i limiti di deroga per la somma dei PBDE di 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e di 200 mg/kg successivamente, e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia di 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e di 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; per i materiali a contatto con gli alimenti non è prevista alcuna deroga.",
      "article": "Annex I, Part A, PBDE entries, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-imp-import-articles-containing",
      "role": "importer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Importare articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli importati contenenti decaBDE in base alle esenzioni specifiche sono ammessi fino alla scadenza di tali esenzioni e devono essere etichettati come se fossero prodotti in base all’esenzione; gli articoli con UV-328 per veicoli a motore, rivestimenti, provette per prelievo di sangue, polarizzatori, carta fotografica e aeromobili fino al 4 agosto 2030; il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, point 7; UV-328 entry, point 2; Dechlorane Plus entry, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-imp-exemption-bound-import",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Gli articoli contenenti decaBDE, UV-328 o Dechlorane Plus possono essere importati solo per gli scopi e fino alle date indicati nella voce: gli articoli con decaBDE fino alla scadenza delle esenzioni specifiche, gli articoli con UV-328 per gli usi elencati fino al 4 agosto 2030, il Dechlorane Plus per il settore aerospaziale, la difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia fino al 26 febbraio 2030.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, point 7; UV-328 entry, point 2; Dechlorane Plus entry, point 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-imp-label-decabde-articles",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Etichettare gli articoli importati contenenti decaBDE in base a un’esenzione specifica come se fossero stati prodotti in base a tale esenzione, in modo che siano identificabili per tutto il ciclo di vita.",
      "article": "Annex I, Part A, decaBDE entry, points 6 and 7",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-imp-articles-produced-date",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando una sostanza è aggiunta di recente all’allegato I, gli articoli prodotti prima della data in cui il regolamento diventa applicabile ad essa, o in tale data, possono ancora essere immessi sul mercato per sei mesi; successivamente possono continuare a essere utilizzati solo gli articoli già in uso.",
      "article": "Art. 4(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-imp-report-stockpile-above",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto le scorte di sostanze per le quali non è consentito alcun uso.",
      "article": "Art. 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-imp-report-stockpile",
      "role": "importer",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-imp-manage-stockpile-waste",
      "role": "importer",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-dist-place-market-use",
      "role": "distributor",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Non immettere sul mercato né utilizzare sostanze, miscele o articoli contenenti una sostanza dell’allegato I oltre il relativo limite per i contaminanti in tracce non intenzionali; il divieto vincola ogni persona della catena di fornitura, non solo il fabbricante o l’importatore.",
      "article": "Art. 2(1), Art. 2(6) and Art. 3(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-dist-check-goods-made",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che le merci ottenute da plastica o polistirene riciclati rispettino i limiti per il materiale recuperato relativi alla somma dei PBDE (350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia dal 17 maggio 2027) e all’HBCDD (75 mg/kg, 100 mg/kg solo nel polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS).",
      "article": "Annex I, Part A, PBDE entries, point 2; HBCDD entry, point 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-dist-distinguish-articles-already",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Distinguere gli articoli già in uso, che possono continuare a essere utilizzati, dalle vendite di seconda mano: una voce che consente solo l’«uso» degli articoli già in uso prima della data di inserimento non autorizza a immetterli nuovamente sul mercato, mentre le voci relative a endosulfan, esaclorobutadiene e naftaleni policlorurati consentono l’«immissione sul mercato e l’uso» degli articoli già in uso prima del 10 luglio 2012 o in tale data.",
      "article": "Art. 4(2) and Annex I, Part A",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-dist-report-stockpile-above",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Comunicare all’autorità competente una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, e gestire come rifiuto ai sensi dell’articolo 7 le giacenze invendibili di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-dist-report-stockpile",
      "role": "distributor",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-dist-manage-stockpile-waste",
      "role": "distributor",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-dist-hand-recalled-unsellable",
      "role": "distributor",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Consegnare le giacenze richiamate o invendibili al canale di smaltimento disposto dall’autorità di vigilanza danese; ai sensi della kemikalieloven l’autorità può imporre il richiamo di un prodotto presso i rivenditori e gli utilizzatori e la sua distruzione, e i rivenditori e gli utilizzatori devono restituirlo secondo le istruzioni.",
      "article": "§ 48, stk. 2 and stk. 3",
      "sourceUrl": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200"
    },
    {
      "id": "pops-oth-producer-holder-waste",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In qualità di produttore o detentore di rifiuti, compiere ogni ragionevole sforzo per evitare di contaminare i rifiuti con sostanze dell’allegato IV.",
      "article": "Art. 7(1)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-dispose-recover-waste",
      "role": "other",
      "kind": "procedure",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Smaltire o recuperare senza indebito ritardo i rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite, mediante un’operazione dell’allegato V, parte 1 (trattamento fisico-chimico D9, incenerimento D10, recupero di energia R1 tranne che per i rifiuti di PCB, o recupero limitato di metalli R4), in modo che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente; una sostanza elencata può essere isolata durante il pretrattamento solo se poi è distrutta allo stesso modo.",
      "article": "Art. 7(2), Annex IV and Annex V, Part 1",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-oth-carry-out-disposal",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Non effettuare operazioni di smaltimento o di recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al riutilizzo, da sola, di una sostanza dell’allegato IV.",
      "article": "Art. 7(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-waste-pop-content",
      "role": "other",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "I rifiuti con un contenuto di POP inferiore ai limiti dell’allegato IV possono essere smaltiti o recuperati in altro modo ai sensi della normativa ordinaria dell’Unione sui rifiuti; per i rifiuti dell’allegato V, parte 2, come ceneri volanti, terra e pietre o rifiuti dello spazzacamino, l’autorità competente può in casi eccezionali autorizzare lo stoccaggio permanente fino ai limiti della parte 2, una volta dimostrato che la decontaminazione non è fattibile e che la distruzione non è l’opzione ambientalmente preferibile e fornite le informazioni sul contenuto di POP.",
      "article": "Art. 7(4) and Annex V, Part 2",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "id": "pops-oth-keep-control-traceability",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Conservare le registrazioni di controllo e tracciabilità prescritte dall’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE per i rifiuti contenenti una sostanza dell’allegato IV o da essa contaminati; gli Stati membri devono garantire tale controllo.",
      "article": "Art. 7(6)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-holder-stockpile-manage",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "In qualità di detentore di una scorta, gestire come rifiuto una scorta di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso e comunicare una scorta superiore a 50 kg di una sostanza ancora consentita entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno, gestendola conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE.",
      "article": "Art. 5",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-manage-stockpile-waste",
      "role": "other",
      "kind": "standing",
      "level": "company",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Gestire come rifiuto una scorta costituita da una sostanza elencata per la quale non è consentito alcun uso, o che la contiene, e conservare in modo sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente qualsiasi scorta consentita, conformemente alle soglie e ai requisiti della direttiva 2012/18/UE.",
      "article": "Art. 5(1) and Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-report-stockpile",
      "role": "other",
      "kind": "submission",
      "level": "company",
      "timing": "periodic",
      "text": "Comunicare all’autorità competente, con l’indicazione della natura e dell’entità, una scorta superiore a 50 kg di una sostanza elencata il cui uso è ancora consentito, entro 12 mesi dal suo inserimento e successivamente ogni anno.",
      "article": "Art. 5(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "id": "pops-oth-apply-transitional-ash",
      "role": "other",
      "kind": "evidence",
      "level": "lot",
      "timing": "per-lot",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Applicare i limiti transitori per le ceneri: 5 μg/kg per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nelle ceneri volanti degli impianti a biomassa dal 31 dicembre 2023 e nelle ceneri e nella fuliggine delle abitazioni private dal 1° gennaio 2025.",
      "article": "Art. 21a",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    }
  ],
  "requirementsHash": "a8917a58efbc8838",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 16 luglio 2020. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili dell’amministrazione e dell’applicazione, riferisce sulle attività di applicazione, sulle violazioni e sulle sanzioni e coordina l’applicazione tramite il forum di scambio di informazioni sull’applicazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La vigilanza del mercato si basa sul regolamento (UE) 2019/1020, il cui allegato I elenca il regolamento (CE) n. 850/2004, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1021 da quando la rifusione lo ha abrogato. In Danimarca il regolamento è applicato ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven): vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen); l’autorità di vigilanza deve far ripristinare la legalità di una situazione illecita e può ordinare al responsabile di cessare la vendita, di informare gli utilizzatori del pericolo, di eliminarne la causa, di richiamare la sostanza, la miscela o l’articolo presso i rivenditori e gli utilizzatori e di distruggerli, può sequestrare le merci illecite, ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a); la violazione dei regolamenti dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda, fino alla reclusione di due anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha causato danno o pericolo per la salute umana o animale o per l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico, e le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili. Le norme sui rifiuti dell’articolo 7 e degli allegati IV e V sono applicate separatamente in Danimarca ai sensi della legge sulla protezione dell’ambiente (miljøbeskyttelsesloven) e del decreto sui rifiuti, tramite i comuni e Miljøstyrelsen.",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 8, par. 2, art. 13, par. 1, lett. a), art. 14 e art. 19; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · art. 2, par. 1, e allegato I, punto 16; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, nr. 3 e § 60; https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer"
  },
  "checklist": [
    "Esaminare ogni famiglia di prodotti alla ricerca delle 32 sostanze dell’allegato I, in particolare trattamenti e rivestimenti PFAS (PFOA, PFOS, PFHxS), ritardanti di fiamma bromurati (i cinque PBDE, HBCDD, esabromobifenile), SCCP nelle materie plastiche e nella gomma, UV-328 nelle materie plastiche e nei rivestimenti, Dechlorane Plus nei prodotti elettronici e negli adesivi e, dal 30 settembre 2026, clorpirifos (articolo 3, paragrafo 1, e allegato I).",
    "Raccogliere dichiarazioni dei fornitori e, dove il rischio lo giustifichi, rapporti di prova rispetto al limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di ciascuna voce, ricordando che le voci prive di limite non ammettono alcuna tolleranza (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e allegato I).",
    "Trattare separatamente i prodotti con contenuto riciclato: monitorare la somma dei PBDE rispetto a 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e a 200 mg/kg successivamente, il limite di 10 mg/kg per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia dal 17 maggio 2027 e i limiti dell’HBCDD di 75 mg/kg o 100 mg/kg (allegato I, voci PBDE e HBCDD).",
    "Associare ogni uso di una sostanza elencata a un’esenzione specifica della relativa voce, registrarne la data di scadenza e le condizioni e pianificare la sostituzione prima che scada: le esenzioni per UV-328 e Dechlorane Plus durano fino al 2030, quelle per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043 (allegato I, parte A).",
    "Inserire in calendario le riduzioni progressive: PBDE da 350 a 200 mg/kg il 30 dicembre 2027, UV-328 da 100 a 10 mg/kg il 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg il 4 agosto 2029, Dechlorane Plus da 1.000 a 1 mg/kg dopo il 15 aprile 2028, limiti per le schiume con PFOA fino al 3 agosto 2028 (allegato I, parte A).",
    "Verificare le scorte: gestire come rifiuto le giacenze di una sostanza per la quale non è consentito alcun uso e notificare all’autorità competente, entro 12 mesi e successivamente ogni anno, le scorte superiori a 50 kg di sostanze ancora consentite (articolo 5).",
    "Pianificare il fine vita: i rifiuti superiori ai limiti dell’allegato IV devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente mediante un’operazione dell’allegato V, parte 1, e non possono essere riciclati; deve inoltre essere garantita la tracciabilità ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/98/CE (articolo 7 e allegati IV e V).",
    "Seguire gli atti delegati che aggiungono sostanze o modificano limiti, uno per sostanza, e i riesami dei limiti per i rifiuti dell’allegato IV da parte della Commissione previsti entro il 30 dicembre 2027 (articolo 15 e allegato IV).",
    "Confrontare l’allegato XVII del REACH, la direttiva RoHS e la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, cui rinviano le voci POP per le apparecchiature elettriche, i giocattoli e i materiali a contatto con gli alimenti, in modo che la stessa sostanza sia trattata in modo coerente (allegato I, voci PBDE)."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quali sostanze vieta il regolamento POP?",
      "a": "L’allegato I, parte A, elenca 32 voci al 1° gennaio 2026: tetra-, penta-, esa-, epta- e decabromodifeniletere, PFOS, DDT, clordano, esaclorocicloesani incluso il lindano, dieldrina, endrina, eptacloro, endosulfan, esaclorobenzene, clordecone, aldrina, pentaclorobenzene, PCB, mirex, toxafene, esabromobifenile, esabromociclododecano, esaclorobutadiene, pentaclorofenolo, naftaleni policlorurati, paraffine clorurate a catena corta, PFOA, dicofol, PFHxS, metossicloro, UV-328 e Dechlorane Plus. Il clorpirifos diventa la 33ª voce il 30 settembre 2026. La loro fabbricazione, immissione sul mercato e uso sono vietati, in quanto tali, in miscele o in articoli; l’allegato I, parte B, e l’allegato II non elencano attualmente alcuna sostanza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 3, par. 1, allegato I e allegato II; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · art. 2 e allegato"
    },
    {
      "q": "Quali sono i limiti per i PFAS nel regolamento POP?",
      "a": "PFOA, PFOS e PFHxS con i loro sali sono tollerati solo come contaminanti in tracce non intenzionali fino a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso) in sostanze, miscele e articoli, e i relativi composti correlati fino a 1 mg/kg come somma; i valori per il PFOS si applicano dal 3 dicembre 2025. Esistono limiti più elevati per casi circoscritti: 20 mg/kg per i composti correlati al PFOA negli intermedi isolati trasportati per i composti fluorochimici C6, 2 mg/kg nei dispositivi medici non invasivi, 1 mg/kg e 10 mg/kg nelle schiume antincendio già installate negli impianti fino al 3 agosto 2028 e 0,1 mg/kg per il PFHxS nelle miscele concentrate di schiume antincendio. I rifiuti contenenti PFOA o PFHxS oltre 1 mg/kg per l’acido e i suoi sali, o 40 mg/kg per la somma dei composti correlati, devono essere distrutti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PFOS, PFOA e PFHxS; allegato IV"
    },
    {
      "q": "Che cos’è un contaminante in tracce non intenzionale?",
      "a": "Un livello di una sostanza presente per caso in quantità minima, al di sotto del quale la sostanza non può essere utilizzata in modo significativo, e al di sopra del limite di rilevamento dei metodi di rilevamento esistenti, tale da consentire il controllo e l’applicazione. L’articolo 3 non si applica a una sostanza presente come contaminante in tracce non intenzionale nei termini specificati nella sua voce dell’allegato I: ogni voce fissa quindi la concentrazione tollerata e, se una voce non ne fissa alcuna, qualsiasi presenza è vietata.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 2, punto 12, e art. 4, par. 1, lett. b)"
    },
    {
      "q": "Posso vendere prodotti ottenuti da plastica riciclata contenente ritardanti di fiamma bromurati?",
      "a": "Solo entro i limiti di deroga. Le miscele e gli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato possono contenere la somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE fino a 350 mg/kg fino al 29 dicembre 2027 e a 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027; i giocattoli e gli articoli per sedute, sonno, igiene, alimentazione, trasporto e protezione dei bambini ottenuti da materiale recuperato fino a 350 mg/kg fino al 16 maggio 2027 e a 10 mg/kg dal 17 maggio 2027; tutte le altre miscele e articoli 10 mg/kg. I materiali a contatto con gli alimenti non beneficiano di alcuna deroga. Il polistirene riciclato per l’isolamento degli edifici in EPS e XPS può contenere HBCDD fino a 100 mg/kg, altrimenti 75 mg/kg. I rifiuti oltre 350 mg/kg di PBDE, o 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027, non possono essere riciclati e devono essere distrutti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; voce HBCDD, punto 1; allegato IV"
    },
    {
      "q": "Come tratta i rifiuti il regolamento POP?",
      "a": "I rifiuti costituiti da una sostanza dell’allegato IV, che la contengono o ne sono contaminati oltre il relativo limite di concentrazione devono essere smaltiti o recuperati senza indebito ritardo in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP, mediante trattamento fisico-chimico (D9), incenerimento (D10), recupero di energia (R1, non per i rifiuti di PCB) o recupero limitato di metalli (R4), come elencato nell’allegato V, parte 1. Il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o il riutilizzo del POP stesso sono vietati. I rifiuti al di sotto dei limiti dell’allegato IV possono essere trattati secondo la normativa ordinaria sui rifiuti e, per i rifiuti dell’allegato V, parte 2, un’autorità competente può in via eccezionale consentire lo stoccaggio permanente fino a limiti più elevati. L’allegato IV ha 30 righe, con 50 mg/kg per la maggior parte dei pesticidi e dei PCB, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 500 mg/kg per l’HBCDD e 5 μg/kg per le diossine e i PCB diossina-simili.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 7, allegato IV e allegato V"
    },
    {
      "q": "I prodotti già presenti sul mercato prima dell’inserimento di una sostanza sono esenti?",
      "a": "Gli articoli già in uso prima della data in cui il regolamento, o il regolamento (CE) n. 850/2004, è divenuto applicabile alla sostanza, o in tale data, possono continuare a essere utilizzati e, per una sostanza aggiunta dopo il 15 luglio 2019, gli articoli prodotti prima della data di inserimento, o in tale data, possono ancora essere forniti per sei mesi. Le voci aggiungono regole specifiche: gli articoli con decaBDE in uso prima del 15 luglio 2019, gli articoli con PFOA in uso prima del 4 luglio 2020 e gli articoli con PFOS o PBDE in uso prima del 25 agosto 2010 possono essere utilizzati, e gli articoli in uso alla scadenza di un’esenzione per PFOA, UV-328 o Dechlorane Plus possono continuare a essere utilizzati. L’uso continuato non significa che l’articolo possa essere nuovamente immesso sul mercato, salvo che la voce lo preveda.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 4, par. 2, e allegato I, parte A"
    },
    {
      "q": "Chi applica il regolamento POP in Danimarca e quali sono le sanzioni?",
      "a": "Vigila l’ispettorato per le sostanze chimiche di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) ai sensi della legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, kemikalieloven), che consente all’autorità di vigilanza di ordinare la cessazione delle vendite, il richiamo dei prodotti presso i rivenditori e gli utilizzatori e la loro distruzione, di sequestrare le merci illecite, di ordinare al titolare di un’interfaccia online di modificare o rimuovere i contenuti che si riferiscono a sostanze, miscele o articoli non conformi (§ 50) e, se l’ordine non viene rispettato o le vendite illecite si ripetono, di far bloccare l’interfaccia online con decisione del giudice su sua richiesta (§ 50 a). La violazione di un regolamento dell’UE sulle sostanze, sulle miscele e sugli articoli disciplinati dalla legge è punita con un’ammenda e la pena può arrivare alla reclusione fino a due anni per le violazioni intenzionali o gravemente colpose che danneggiano o mettono in pericolo la salute o l’ambiente, oppure se l’autore ha ottenuto o mirava a ottenere un vantaggio economico; le imprese possono essere sanzionate come persone giuridiche. Il regolamento stesso impone che le sanzioni degli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive.",
      "source": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 · § 45, § 48, § 48 b, § 50, § 50 a, § 59 e § 60; https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 14"
    },
    {
      "q": "Come vengono aggiunte nuove sostanze al regolamento POP?",
      "a": "Le sostanze entrano negli allegati con atto delegato della Commissione, uno per sostanza, dopo che l’Unione ha sostenuto con una decisione del Consiglio il loro inserimento nella convenzione di Stoccolma o nel protocollo UNECE, oppure per adeguare le voci esistenti al progresso scientifico e tecnico; gli allegati IV e V sono modificati allo stesso modo dal 1° gennaio 2026. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche assiste la Commissione, pubblica un avviso e una consultazione di otto settimane quando è preparata una proposta di inserimento e riferisce sugli impatti dei nuovi limiti per i rifiuti entro 12 mesi da una richiesta della Commissione. Gli atti delegati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro due mesi, prorogabili di due mesi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · art. 3, par. 4, art. 8, par. 1, art. 15 e art. 18"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2027-12-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Il limite PBDE per il materiale recuperato scende a 200 mg/kg; scadono i riesami dei limiti per i rifiuti",
      "summary": "Da questa data la somma dei cinque PBDE nelle miscele e negli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, e nei rifiuti, è limitata a 200 mg/kg; entro la stessa data la Commissione deve aver riesaminato i limiti dell’allegato IV per SCCP, PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, HBCDD, PFOA e PFHxS e, se del caso, averli abbassati con atto delegato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. b); allegato IV"
    },
    {
      "date": "2027-08-04",
      "kind": "applies",
      "title": "Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’UV-328 scende a 10 mg/kg",
      "summary": "Due anni dopo l’inserimento, l’UV-328 è tollerato in sostanze, miscele e articoli solo fino a 10 mg/kg (0,001 % in peso); il limite scende a 1 mg/kg il 4 agosto 2029.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce UV-328, punto 1"
    },
    {
      "date": "2027-05-17",
      "kind": "applies",
      "title": "Limite PBDE di 10 mg/kg per giocattoli e articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato",
      "summary": "I giocattoli di cui alla direttiva 2009/48/CE e gli articoli destinati a facilitare la seduta, il sonno, il relax, l’igiene, il cambio e la cura generale del corpo, l’alimentazione, la suzione, il trasporto e la protezione dei bambini, contenenti o costituiti da materiale recuperato, possono contenere i cinque PBDE solo fino a una somma di 10 mg/kg.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2, lett. c)"
    },
    {
      "date": "2026-09-30",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/1423: inserito il clorpirifos",
      "summary": "Il clorpirifos, inserito nell’allegato A della convenzione di Stoccolma alla dodicesima Conferenza delle Parti nel 2025, è aggiunto all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche e con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,01 mg/kg (0,000001 % in peso) in sostanze, miscele e articoli; l’atto è stato adottato il 30 giugno 2026 e pubblicato il 10 settembre 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta a partire dal testo consolidato del 1° gennaio 2026",
      "summary": "Il testo è stato ricostruito a partire dal testo consolidato, dai 18 atti modificativi e dalla legge danese sulle sostanze chimiche (kemikalielov): precisa ora che l’allegato I, parte B, e l’allegato II non contengono sostanze (il testo precedente descriveva l’allegato II come un elenco di sostanze soggette a restrizioni), indica i limiti vigenti per i contaminanti in tracce non intenzionali e per i rifiuti con le relative date di riduzione e nomina l’autorità di vigilanza danese e le disposizioni sanzionatorie.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, allegato II e allegato IV"
    },
    {
      "date": "2026-01-01",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2025/2457: relazioni dell’Agenzia e atti delegati per gli allegati sui rifiuti",
      "summary": "L’Agenzia europea per le sostanze chimiche riferisce, entro 12 mesi da una richiesta della Commissione, sugli impatti di limiti nuovi o modificati degli allegati IV e V, con un parere del suo comitato per l’analisi socioeconomica; gli allegati IV e V sono ora modificati con atto delegato, la delega di potere vale cinque anni dal 1° gennaio 2026, i dati di monitoraggio ambientale possono essere comunicati tramite l’Agenzia europea dell’ambiente e le clausole di riesame dell’allegato IV rinviano ora ad atti delegati entro il 30 dicembre 2027.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457 · art. 4 e art. 5"
    },
    {
      "date": "2025-12-30",
      "kind": "applies",
      "title": "I limiti PBDE scendono a 350 mg/kg per il materiale recuperato e per i rifiuti",
      "summary": "La somma di tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE nelle miscele e negli articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato, compresi i giocattoli e gli articoli per l’infanzia, è limitata a 350 mg/kg e il limite per i rifiuti dell’allegato IV per la stessa somma scende da 500 mg/kg a 350 mg/kg.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voci PBDE, punto 2; allegato IV, riga PBDE, punto b)"
    },
    {
      "date": "2025-12-03",
      "kind": "applies",
      "title": "Limiti PFOS allineati al PFOA; termina la deroga per le schiume antincendio con PFOA",
      "summary": "Si applicano i punti 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2025/718: il PFOS e i suoi sali sono tollerati solo fino a 0,025 mg/kg e i composti correlati al PFOS fino a 1 mg/kg come somma. Lo stesso giorno termina la deroga per l’uso di schiume antincendio contenenti PFOA già installate negli impianti; il PFOA residuo in tali schiume è tollerato fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718 · art. 2 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101 · allegato I, parte A, voce PFOA, punti 4 bis e 6"
    },
    {
      "date": "2025-11-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1482: nuovi limiti PBDE per miscele e articoli",
      "summary": "Il limite generale per i contaminanti in tracce non intenzionali per la somma dei cinque PBDE nelle miscele e negli articoli è di 10 mg/kg, con deroghe per il materiale recuperato (500 mg/kg, poi 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027) e per i giocattoli e gli articoli per l’infanzia ottenuti da materiale recuperato (500 mg/kg, 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg dal 17 maggio 2027); i materiali a contatto con gli alimenti sono esclusi dalle deroghe.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-10-15",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1930: inserito il Dechlorane Plus",
      "summary": "Il Dechlorane Plus, compresi i suoi isomeri syn e anti, è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 1.000 mg/kg fino al 15 aprile 2028 e di 1 mg/kg successivamente, esenzioni fino al 26 febbraio 2030 per il settore aerospaziale, spaziale e della difesa, la diagnostica per immagini e la radioterapia, ed esenzioni per le parti di ricambio e le riparazioni fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043; la Commissione valuta la proroga entro il 1° aprile 2028.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-08-04",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/843: inserito l’UV-328",
      "summary": "L’UV-328 è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 100 mg/kg, che scende a 10 mg/kg il 4 agosto 2027 e a 1 mg/kg il 4 agosto 2029, ed esenzioni fino al 4 agosto 2030 per i veicoli a motore terrestri, i rivestimenti industriali e per impieghi gravosi, i separatori delle provette per prelievo di sangue, le pellicole dei polarizzatori, la carta fotografica e gli aeromobili, oltre a esenzioni per le parti di ricambio fino al termine della vita utile o al 31 dicembre 2043.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-08-03",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1399: schiume antincendio con PFOA prorogate al 3 dicembre 2025",
      "summary": "L’uso di schiume antincendio contenenti PFOA già installate negli impianti è prorogato dal 4 luglio 2025 al 3 dicembre 2025, il PFOA residuo in tali schiume è tollerato fino a 1 mg/kg e 10 mg/kg fino al 3 agosto 2028, le schiume prive di fluoro provenienti da apparecchiature pulite fino a 10 mg/kg, è definita la schiuma antincendio, sono soppresse le clausole di riesame per gli intermedi e i dispositivi medici e gli articoli in uso alla scadenza di un’esenzione possono continuare a essere utilizzati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1399 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2025-07-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/718: voce PFOS ridenominata, esenzione per la cromatura soppressa",
      "summary": "La voce PFOS è ridenominata «PFOS, suoi sali e composti correlati al PFOS», l’esenzione per la cromatura dura, valida fino al 7 settembre 2025, e il punto sui metodi analitici sono soppressi e i nuovi limiti di 0,025 mg/kg e 1 mg/kg si applicano dal 3 dicembre 2025.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2024-10-17",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2555 e 2024/2570: limite HBCDD abbassato, inserito il metossicloro",
      "summary": "Il limite per i contaminanti in tracce non intenzionali dell’esabromociclododecano scende da 100 mg/kg a 75 mg/kg, con 100 mg/kg mantenuti per il polistirene riciclato nell’isolamento degli edifici in EPS e XPS e un riesame entro il 1° gennaio 2026; il metossicloro è aggiunto all’allegato I, parte A, con un limite di 0,01 mg/kg e senza esenzioni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555 · art. 1, art. 2 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-08-28",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/1608: inserito il PFHxS",
      "summary": "Il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati al PFHxS sono aggiunti all’allegato I, parte A, senza esenzioni specifiche, con limiti di 0,025 mg/kg per il PFHxS e i suoi sali, di 1 mg/kg per la somma dei composti correlati e di 0,1 mg/kg nelle miscele concentrate di schiume antincendio, quest’ultimo da riesaminare entro il 28 agosto 2026.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-06-10",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il regolamento (UE) 2022/2400: nuovi limiti per i rifiuti negli allegati IV e V",
      "summary": "I limiti dell’allegato IV diventano 500 mg/kg per la somma dei cinque PBDE, 1.500 mg/kg per gli SCCP, 5 μg/kg per PCDD/PCDF insieme ai PCB diossina-simili e 500 mg/kg per l’HBCDD, con nuove righe per pentaclorofenolo (100 mg/kg), dicofol (50 mg/kg), PFOA (1 mg/kg e 40 mg/kg) e PFHxS (1 mg/kg e 40 mg/kg); l’allegato V, parte 2, acquisisce limiti corrispondenti e i fattori di equivalenza tossica dei PCB diossina-simili, e si applicano valori transitori per le ceneri ai sensi dell’articolo 21 bis.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400 · art. 1, art. 3 e allegato"
    },
    {
      "date": "2023-05-18",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/866: PFOA nelle micropolveri di PTFE",
      "summary": "Con applicazione dal 18 agosto 2023, il limite di 1 mg/kg per il PFOA nelle micropolveri di PTFE è circoscritto alle micropolveri trasportate o trattate per portare il contenuto al di sotto di 0,025 mg/kg, il riesame del limite per gli intermedi è spostato al 25 agosto 2023 e l’esenzione per il PFOA nella fabbricazione di PTFE e PVDF è soppressa perché non più utilizzata nell’Unione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2022-12-29",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2022/2400",
      "summary": "Adottato il 23 novembre 2022 e pubblicato il 9 dicembre 2022, il regolamento che modifica gli allegati IV e V è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 giugno 2023; ha inoltre inserito l’articolo transitorio 21 bis sulle ceneri e ha chiesto alla Commissione di valutare entro 36 mesi la classificazione come pericolosi dei rifiuti contenenti POP oltre i limiti dell’allegato IV.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400 · art. 1, art. 2 e art. 3"
    },
    {
      "date": "2022-12-13",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/2291: limite per l’esaclorobenzene",
      "summary": "È fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene in sostanze, miscele e articoli, dopo che la sostanza era stata rilevata come impurità in pesticidi, solventi, inchiostri, rivestimenti, vernici, toner, applicazioni per legno e tessili e materie plastiche.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2291 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2021-03-15",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/277: limite per il pentaclorofenolo",
      "summary": "È fissato un limite per i contaminanti in tracce non intenzionali di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri in sostanze, miscele e articoli, per consentire il riciclaggio dei trucioli di legno e facilitare l’applicazione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0277 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2021-02-22",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/115: voce PFOA adeguata",
      "summary": "La voce PFOA acquisisce un limite di 2 mg/kg per i dispositivi medici diversi da quelli invasivi e impiantabili, il limite per gli intermedi è precisato ai composti fluorochimici con una catena carboniosa perfluorurata di sei atomi o meno e la condizione dei 400 kilogray per le micropolveri di PTFE è soppressa.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0115 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2020-09-07",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2020/1203 e 2020/1204: esenzione PFOS per la cromatura, inserito il dicofol",
      "summary": "L’esenzione per il PFOS come agente antinebbia nella cromatura dura non decorativa con cromo (VI) in sistemi a circuito chiuso è limitata al 7 settembre 2025 con comunicazione entro il 7 settembre 2024, e il dicofol è aggiunto all’allegato I, parte A, senza alcuna esenzione.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1203 · art. 1, art. 2 e allegato; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1204 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2020-07-04",
      "kind": "amendment",
      "title": "Si applica il regolamento delegato (UE) 2020/784: inserito il PFOA",
      "summary": "Il PFOA, i suoi sali e i composti correlati al PFOA sono aggiunti all’allegato I, parte A, con limiti per i contaminanti in tracce non intenzionali di 0,025 mg/kg e 1 mg/kg, esenzioni temporanee per semiconduttori, rivestimenti fotografici, tessili protettivi, dispositivi medici e schiume antincendio installate e una deroga transitoria fino al 3 dicembre 2020; l’atto si applica dal 4 luglio 2020, data in cui sarebbe iniziata ad applicarsi la restrizione REACH sul PFOA.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2019-07-15",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2019/1021",
      "summary": "Adottato il 20 giugno 2019 come rifusione del regolamento (CE) n. 850/2004 e pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019, il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; gli Stati membri avevano tempo fino al 15 ottobre 2019 per designare le autorità competenti e fino al 16 luglio 2020 per notificare le norme sulle sanzioni.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021 · art. 14, art. 19, art. 21 e art. 22"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, testo consolidato del 1° gennaio 2026 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1021-20260101"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1021 nel testo pubblicato nella GU L 169 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1021 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1021"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione che inserisce il PFOA (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0784"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione sull’esenzione per la cromatura con PFOS (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1203"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione che inserisce il dicofol (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1204"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione che modifica la voce PFOA (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0115"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione sul pentaclorofenolo (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0277"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione sull’esaclorobenzene (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2291"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V sui limiti per i rifiuti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2400"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione sul PFOA nelle micropolveri di PTFE (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0866"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione che inserisce il PFHxS (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1608"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione sull’esabromociclododecano (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2555"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione che inserisce il metossicloro (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2570"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione sui limiti per il PFOS (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0718"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione sul PFOA nelle schiume antincendio (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1399"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione che inserisce l’UV-328 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0843"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione che inserisce il Dechlorane Plus (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1930"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2025/1482 della Commissione sui limiti per i PBDE nel materiale recuperato (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1482"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2025/2457 sulla riattribuzione di compiti scientifici e tecnici (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R2457"
    },
    {
      "label": "Regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione che inserisce il clorpirifos (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1423"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Rifiuti contenenti POP (Commissione europea, DG Ambiente)",
      "url": "https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-containing-pops_en"
    },
    {
      "label": "Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) (Miljøstyrelsen)",
      "url": "https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-persistente-organiske-miljoegifte-pop-stoffer"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om kemikalier, LBK nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione di conformità normativa, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-14",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/pops/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/pops/"
    }
  }
}