{
  "$schema": "https://www.conphora.com/schemas/regulation-page.json",
  "code": "DetR",
  "locale": "it",
  "url": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/detr/",
  "json": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/detr.json",
  "summaryPdf": "https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/detr/summary.pdf",
  "dateModified": "2026-09-11",
  "regulation": {
    "code": "DetR",
    "name": "Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti",
    "shortName": "Regolamento sui detergenti",
    "reference": "Regolamento (CE) n. 648/2004",
    "celex": "32004R0648",
    "eurlex": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648",
    "actType": "Regulation",
    "category": "Chemicals & Substances",
    "inForce": "2005-10-08",
    "appliesFrom": "2005-10-08",
    "changing": false,
    "video": "regulation-detr"
  },
  "answer": "Il regolamento sui detergenti armonizza le norme per detergenti e tensioattivi nel mercato dell’UE: tensioattivi biodegradabili, etichettatura di ingredienti e dosaggio, limiti al fosforo, con la responsabilità del fabbricante, cioè di chi immette il prodotto sul mercato. Si applica dall’8 ottobre 2005 e sarà abrogato dal 23 settembre 2029 dal regolamento (UE) 2026/405.",
  "description": "Guida al regolamento sui detergenti (DetR): a chi si applica, biodegradabilità dei tensioattivi, etichettatura degli ingredienti e delle sostanze profumate allergizzanti, scheda degli ingredienti, limiti al fosforo, date chiave e passaggio al regolamento (UE) 2026/405 il 23 settembre 2029.",
  "enforcedBy": "Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 fanno rispettare il regolamento con le misure di controllo dell’articolo 10, la clausola di salvaguardia dell’articolo 15 e i poteri di vigilanza del mercato del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento (CE) n. 648/2004 nel suo allegato I; in Danimarca l’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) vigila sui detergenti in base alla legge sulle sostanze chimiche (lov om kemikalier, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025). Gli strumenti sono ordini di porre fine alla situazione illecita, di sospendere la vendita, di avvisare gli utilizzatori, di rimuovere la causa, di richiamare o distruggere il prodotto (kemikalieloven § 48), il fermo delle partite non conformi e il ritiro, il richiamo o la limitazione provvisori di un detergente che presenta un rischio (articoli 15 e 18), nonché sanzioni nazionali che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive: in Danimarca una multa per la violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge sulle sostanze chimiche (§ 59, comma 1, n. 1), che arriva alla reclusione fino a due anni quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici o l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico (§ 59, comma 2), con responsabilità penale delle imprese ai sensi del § 60 e un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi del § 61.",
  "keyDates": [
    {
      "date": "2004-03-31",
      "label": "Adozione del regolamento (CE) n. 648/2004 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648 · titolo e formula di firma dopo l’art. 19"
    },
    {
      "date": "2004-04-08",
      "label": "Pubblicazione nella GU L 104 dell’8 aprile 2004, pag. 1",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R0648 · riferimento alla Gazzetta ufficiale"
    },
    {
      "date": "2005-10-08",
      "label": "Entrata in vigore e applicazione diretta in tutti gli Stati membri; nello stesso giorno sono abrogate le direttive 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la raccomandazione 89/542/CEE",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648 · art. 17 e art. 19"
    },
    {
      "date": "2006-07-11",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 907/2006: l’allegato III è sostituito e ISO 10708:1997 è aggiunto come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · art. 1, par. 1, art. 2 e allegato I"
    },
    {
      "date": "2007-01-12",
      "label": "Si applica il nuovo allegato VII: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l’imballaggio riporta l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti e l’elenco pubblico usa i nomi INCI",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · art. 1, par. 2, art. 2, considerando da 3 a 5 e allegato II"
    },
    {
      "date": "2009-01-20",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1336/2008: in tutto il testo il termine «preparato» è sostituito da «miscela» per allinearsi al regolamento CLP",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336 · art. 1, par. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2009-04-20",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009: l’articolo 12 sulla procedura di comitato è sostituito (M3 nel testo consolidato)",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 12 (M3); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219"
    },
    {
      "date": "2009-06-27",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 551/2009: l’allegato V elenca il primo tensioattivo in deroga, alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO), per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019; l’allegato VI (tensioattivi vietati) resta vuoto",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551 · art. 1, art. 2 e allegati I e II"
    },
    {
      "date": "2012-04-19",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) n. 259/2012: articolo 4 bis e allegato VI bis sui limiti al fosforo, definizioni di detergente per bucato per consumatori e di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori, etichettatura del dosaggio all’articolo 11, par. 4, e nell’allegato VII B, atti delegati agli articoli 13 e 13 bis, nonché i nuovi articoli 14, 16 e 18",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2013-06-30",
      "label": "I detergenti per bucato per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura non possono più essere immessi sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis e allegato VI bis, punto 1"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "label": "Si applicano i punti 2 e 3 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1336/2008: l’articolo 9, par. 1, e l’articolo 11, par. 1, rinviano al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) in luogo delle vecchie direttive sulla classificazione",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336 · art. 1, par. 2, art. 1, par. 3 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2017-01-01",
      "label": "I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard non possono più essere immessi sul mercato",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis, art. 16, par. 2 e allegato VI bis, punto 2"
    },
    {
      "date": "2019-06-27",
      "label": "Termine della deroga dell’allegato V per gli alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO) nelle applicazioni industriali",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · allegato V"
    },
    {
      "date": "2026-03-02",
      "label": "Il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, firmato l’11 febbraio 2026, è pubblicato nella GU L 2026/405",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · titolo e intestazione della Gazzetta ufficiale; https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124"
    },
    {
      "date": "2026-03-22",
      "label": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/405; da questa data si applicano l’articolo 4, parr. 3 e 4, che fissano scadenze di biodegradabilità al 23 marzo 2032 per le pellicole e al 23 marzo 2034 per le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 %",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 31, par. 2 e art. 37"
    },
    {
      "date": "2029-09-23",
      "label": "Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato; il regolamento (UE) 2026/405 si applica integralmente; detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima di questa data in conformità al vecchio regolamento possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 35, art. 36, par. 1 e art. 37"
    },
    {
      "date": "2030-09-23",
      "label": "Termine del periodo transitorio: detergenti e tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino a questa data",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 36, par. 2"
    }
  ],
  "amendedBy": [
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione",
      "celex": "32006R0907",
      "date": "2006-07-11",
      "summary": "Il regolamento della Commissione del 20 giugno 2006 ha sostituito l’allegato III, aggiungendo ISO 10708:1997 come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale, e ha sostituito l’allegato VII a decorrere dal 12 gennaio 2007: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l’imballaggio deve riportare l’indirizzo del sito web dove è consultabile l’elenco degli ingredienti, l’elenco pubblico usa i nomi INCI e le sezioni C e D dell’allegato VII sono state allineate.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · art. 1, art. 2, considerando da 2 a 6 e allegati I e II"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 1336/2008",
      "celex": "32008R1336",
      "date": "2009-01-20",
      "summary": "Il regolamento di allineamento al CLP del 16 dicembre 2008 ha sostituito in tutto il testo la parola «preparato» con «miscela» e, con effetto dal 1° giugno 2015, ha riscritto la frase introduttiva dell’articolo 9, par. 1, e dell’articolo 11, par. 1, in modo che gli obblighi di informazione e di etichettatura si applichino fatti salvi l’articolo 45 e le norme di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 219/2009",
      "celex": "32009R0219",
      "date": "2009-04-20",
      "summary": "Il regolamento «omnibus» sulla comitatologia dell’11 marzo 2009 ha sostituito l’articolo 12 sulla procedura di comitato; il regolamento (UE) n. 259/2012 ne ha poi soppresso il paragrafo 3 e ha trasferito l’adeguamento degli allegati agli atti delegati ai sensi degli articoli 13 e 13 bis.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 12 (M3 e M5); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione",
      "celex": "32009R0551",
      "date": "2009-06-27",
      "summary": "Il regolamento della Commissione del 25 giugno 2009 ha sostituito gli allegati V e VI: l’allegato V elenca il tensioattivo alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO), CAS 147993-59-7, in deroga per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019, dopo la valutazione dell’autorità competente tedesca, mentre l’allegato VI sui tensioattivi vietati o limitati resta vuoto; le tabelle usano ora l’intestazione «numero CE», che comprende i numeri Einecs, ELINCS e NLP.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551 · art. 1, art. 2, considerando da 6 a 11 e allegati I e II"
    },
    {
      "reference": "Regolamento (UE) n. 259/2012",
      "celex": "32012R0259",
      "date": "2012-04-19",
      "summary": "Il regolamento sui fosfati del 14 marzo 2012 ha aggiunto le definizioni di detergente per bucato per consumatori, di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori, di immissione sul mercato e di messa a disposizione sul mercato, ha inserito l’articolo 4 bis e l’allegato VI bis, che limitano il fosforo totale a meno di 0,5 g per dose nei detergenti per bucato per consumatori dal 30 giugno 2013 e a meno di 0,3 g per dosaggio standard nei detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori dal 1° gennaio 2017, ha reso obbligatoria l’etichettatura del dosaggio dell’allegato VII B per entrambi tramite l’articolo 11, par. 4, ha sostituito gli articoli 13 e 14 con poteri di atti delegati e con una clausola di libera circolazione che consente norme nazionali sui fosfati per gli altri detergenti, e ha sostituito l’articolo 15, par. 1, e gli articoli 16 e 18 su misure di salvaguardia, relazione della Commissione e sanzioni, compreso il fermo delle partite.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259 · art. 1, art. 2 e allegato"
    }
  ],
  "scope": {
    "appliesTo": [
      "Detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma e per uso domestico, collettivo o industriale, oltre alle miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, agli ammorbidenti per tessuti, alle miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e ad altre miscele per la pulizia e il lavaggio",
      "Tensioattivi per detergenti, venduti da soli o come ingredienti",
      "Detergenti per bucato per consumatori e detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, che sono soggetti anche ai limiti al fosforo e all’etichettatura del dosaggio",
      "Detergenti industriali e per collettività usati al di fuori dell’ambito domestico da personale specializzato, con un’etichettatura più leggera e una via di deroga per i tensioattivi che non superano la biodegradabilità finale",
      "Il fabbricante, cioè la persona responsabile dell’immissione del detergente o del tensioattivo sul mercato dell’Unione, compresi produttori, importatori, confezionatori per conto proprio e chiunque modifichi le caratteristiche o l’etichettatura"
    ],
    "derived": [
      "L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è immissione sul mercato: l’importatore è quindi il fabbricante ai sensi del regolamento e deve essere stabilito nella Comunità (art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2)",
      "Un distributore che non modifica le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio non è un fabbricante, ma lo è chi riconfeziona, rietichetta o agisce come importatore (art. 2, par. 10)",
      "I tensioattivi che sono sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII sulla biodegradabilità alle condizioni dell’articolo 3, par. 1, e il detergente che li contiene è allora etichettato come contenente un disinfettante, mentre l’etichettatura dell’allegato VII A e gli altri obblighi del regolamento restano applicabili; l’articolo 3, par. 1, cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 dal regolamento (UE) n. 528/2012, il cui articolo 96 dispone che i riferimenti a essa si intendono fatti a detto regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII; l’esenzione si applica quindi oggi ai sensi del regolamento sui biocidi, come la formula anche il regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2",
      "Il regolamento si applica fatti salvi il regolamento REACH e le norme di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP, compresa la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP (art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1)",
      "Il regolamento (UE) 2026/405 abroga il regolamento con effetto dal 23 settembre 2029 e aggiunge i detergenti con microrganismi, l’etichettatura digitale, la fornitura con ricarica, un passaporto digitale del prodotto e obblighi espliciti per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori (regolamento (UE) 2026/405, art. 2, par. 1, artt. da 8 a 12, art. 21, art. 35 e art. 37)"
    ],
    "categories": [
      {
        "id": "consumer-laundry-detergent",
        "label": "Detergente per bucato per uso non professionale, anche nelle lavanderie pubbliche"
      },
      {
        "id": "consumer-dishwasher-detergent",
        "label": "Detergente per lavastoviglie automatiche per uso non professionale"
      },
      {
        "id": "other-consumer-detergent",
        "label": "Altro detergente per consumatori con sapone o tensioattivi: detersivo per piatti a mano, prodotto multiuso, per la cucina, per il bagno o per superfici"
      },
      {
        "id": "auxiliary-washing-product",
        "label": "Prodotto ausiliario per il lavaggio: ammollo, brillantante, candeggina per bucato o ammorbidente"
      },
      {
        "id": "industrial-institutional-detergent",
        "label": "Detergente industriale o per collettività usato al di fuori dell’ambito domestico da personale specializzato"
      },
      {
        "id": "surfactant-for-detergents",
        "label": "Tensioattivo venduto come ingrediente per detergenti"
      },
      {
        "id": "disinfectant-surfactant-detergent",
        "label": "Detergente il cui tensioattivo è una sostanza attiva biocida usata come disinfettante"
      },
      {
        "id": "solvent-cleaner-no-surfactant",
        "label": "Prodotto per la pulizia di superfici senza sapone né tensioattivi, come un detergente a base di solventi o abrasivo"
      },
      {
        "id": "personal-care-soap",
        "label": "Sapone, gel doccia o altro prodotto per la pulizia del corpo umano"
      }
    ],
    "roles": [
      {
        "id": "manufacturer",
        "label": "Fabbricante (il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato, compresi titolari di marchio e confezionatori)",
        "definition": "La persona fisica o giuridica responsabile dell’immissione sul mercato di un detergente o di un tensioattivo per detergenti; in particolare, si considera fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto o chiunque modifichi le caratteristiche di un detergente o di un tensioattivo per detergenti, oppure ne crei o modifichi l’etichettatura. I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità e rispondono della conformità dei propri prodotti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 10, art. 3, par. 2 e art. 3, par. 3"
      },
      {
        "id": "importer",
        "label": "Importatore",
        "definition": "L’importazione nel territorio doganale dell’Unione è considerata immissione sul mercato e l’importatore è considerato fabbricante; l’importatore assume quindi tutti gli obblighi del fabbricante previsti dal regolamento per i detergenti e i tensioattivi che introduce nell’Unione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 9 e art. 2, par. 10"
      },
      {
        "id": "distributor",
        "label": "Distributore (grossista o dettagliante)",
        "definition": "Il distributore che non modifica le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio di un detergente, o di un tensioattivo per detergenti, non è considerato fabbricante, salvo che agisca come importatore; i distributori devono rispettare i requisiti linguistici nazionali per l’etichettatura del contenuto e del dosaggio.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 10 e art. 11, par. 5"
      }
    ],
    "rules": [
      {
        "categories": [
          "personal-care-soap"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "out-of-scope",
        "note": "Per lavaggio ai sensi del regolamento si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure; un prodotto destinato a essere messo a contatto con le parti esterne del corpo umano esclusivamente o principalmente per pulirle è un prodotto cosmetico ai sensi dell’articolo 2, par. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 e segue invece le norme sui cosmetici.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1 e art. 2, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223 · art. 2, par. 1, lett. a)"
      },
      {
        "categories": [
          "disinfectant-surfactant-detergent"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "I tensioattivi che sono anche sostanze attive biocide usate come disinfettanti sono esentati dagli allegati II, III, IV e VIII (le prove di biodegradabilità) se sono elencati o autorizzati ai sensi delle norme sui biocidi e sono allora trattati come disinfettanti in etichetta; il detergente richiede comunque l’etichettatura dell’allegato VII A e gli altri obblighi del regolamento. L’articolo 3, par. 1, cita ancora la direttiva 98/8/CE, ma tale direttiva è stata abrogata con effetto dal 1° settembre 2013 dal regolamento (UE) n. 528/2012, il cui articolo 96 dispone che i riferimenti a essa si intendono fatti a detto regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza del suo allegato VII; il regolamento (UE) 2026/405, art. 4, par. 2, formula la stessa esenzione nei termini del regolamento (UE) n. 528/2012, comprendendo le sostanze attive incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate o nell’allegato I di tale regolamento, le sostanze attive del programma di riesame ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione e i costituenti di disinfettanti che possono essere messi a disposizione o utilizzati ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 3, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 4, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0528 · art. 96"
      },
      {
        "categories": [
          "solvent-cleaner-no-surfactant"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’articolo 2, par. 1, annovera tra i detergenti le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio, e la Commissione ha chiarito nel regolamento (CE) n. 907/2006 che le norme sull’etichettatura si applicano a tutti i detergenti, contengano o meno tensioattivi; i limiti di biodegradabilità degli articoli da 3 a 7 riguardano solo i tensioattivi, quindi un detergente privo di tensioattivi è soggetto agli obblighi di etichettatura e di scheda, ma non alle prove di biodegradabilità.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1, art. 4 e art. 13, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · considerando 6"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-laundry-detergent"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un detergente per bucato per consumatori è soggetto a tutti gli obblighi del regolamento e, inoltre, dal 30 giugno 2013 non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella dose raccomandata per un carico standard di lavatrice in acqua dura; il suo imballaggio deve riportare le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B per acqua dolce, media e dura e il numero di carichi standard per confezione.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1 bis, art. 4 bis, art. 11, par. 4, allegato VI bis, punto 1 e allegato VII B"
      },
      {
        "categories": [
          "consumer-dishwasher-detergent"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "Un detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori è soggetto a tutti gli obblighi del regolamento e, inoltre, dal 1° gennaio 2017 non può essere immesso sul mercato se il suo tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard; il suo imballaggio deve indicare il dosaggio standard in grammi, millilitri o pastiglie per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1 ter, art. 4 bis, art. 11, par. 4, allegato VI bis, punto 2 e allegato VII B"
      },
      {
        "categories": [
          "other-consumer-detergent",
          "auxiliary-washing-product"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I detergenti, le miscele ausiliarie per il lavaggio, gli ammorbidenti per tessuti e le miscele per la pulizia venduti al grande pubblico devono usare tensioattivi con biodegradabilità finale, riportare l’etichettatura dell’articolo 11 con la dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A e le sostanze profumate allergizzanti, indicare un sito web per l’elenco degli ingredienti e disporre di una scheda degli ingredienti a disposizione del personale medico; a essi non si applica alcun limite unionale al fosforo, ma gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per tali detergenti.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1, art. 3, art. 4, art. 9, art. 11, art. 14, par. 2 e allegato VII A"
      },
      {
        "categories": [
          "industrial-institutional-detergent"
        ],
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          "manufacturer",
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          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I detergenti industriali e per collettività devono rispettare gli stessi limiti di biodegradabilità, ma i loro fabbricanti possono chiedere una deroga per i tensioattivi che non superano l’allegato III ma superano la biodegradabilità primaria dell’allegato II; inoltre, quando il detergente è destinato al settore industriale e per collettività e non è messo a disposizione del grande pubblico, l’etichettatura del contenuto dell’allegato VII A e l’elenco dei siti web dell’allegato VII D possono essere sostituiti da schede tecniche, schede di dati di sicurezza o un mezzo appropriato analogo; le norme sul dosaggio dell’allegato VII B si applicano solo ai detergenti venduti al grande pubblico.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 12, art. 4, par. 2, art. 4, par. 3, art. 5, art. 6 e allegato VII A, B e D"
      },
      {
        "categories": [
          "surfactant-for-detergents"
        ],
        "roles": [
          "manufacturer",
          "importer",
          "distributor"
        ],
        "size": "any",
        "result": "in-scope",
        "note": "I tensioattivi per detergenti devono rispettare, al momento dell’immissione sul mercato, i criteri di biodegradabilità finale dell’allegato III, e il loro fabbricante deve conservare i risultati delle prove dell’allegato III e, in caso di richiesta di deroga, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV; l’etichettatura dell’imballaggio dell’articolo 11 è scritta per i detergenti posti in vendita al consumatore.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 1, par. 2, art. 3, par. 1, art. 4, par. 1, art. 9, par. 1 e art. 11, par. 2"
      },
      {
        "categories": [
          "*"
        ],
        "roles": [
          "*"
        ],
        "size": "any",
        "result": "depends",
        "note": "L’applicabilità del regolamento dipende dal fatto che il prodotto sia un detergente o un tensioattivo per detergenti ai sensi dell’articolo 2, che sia venduto al grande pubblico o al settore industriale e per collettività e che Lei sia il soggetto responsabile della sua immissione sul mercato; il regolamento non prevede alcuna soglia dimensionale per le imprese.",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 1, art. 2 e art. 3"
      }
    ]
  },
  "obligations": {
    "manufacturer": [
      {
        "text": "Essere stabiliti nella Comunità e assumere la responsabilità della conformità dei propri detergenti e tensioattivi al regolamento e ai suoi allegati e, ove pertinente, alle norme sui biocidi e alle altre norme comunitarie.",
        "id": "detr-mfr-established-community-take",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 3, par. 1, art. 3, par. 2 e art. 3, par. 3"
      },
      {
        "text": "Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato; per i detergenti industriali o per collettività, chiedere all’autorità competente e alla Commissione una deroga quando un tensioattivo non supera l’allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell’80 % dell’allegato II.",
        "id": "detr-mfr-use-surfactants-meet",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4, art. 5, art. 6, allegato II e allegato III"
      },
      {
        "text": "Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato.",
        "id": "detr-mfr-use-biodegradable-surfactants",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 e allegato III"
      },
      {
        "text": "Per un detergente industriale o per collettività con un tensioattivo che non supera l’allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell’80 % dell’allegato II, chiedere all’autorità competente e alla Commissione una deroga prima di utilizzarlo.",
        "id": "detr-mfr-apply-industrial-derogation",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 5, art. 6 e allegato II"
      },
      {
        "text": "Far eseguire le prove secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio e tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove.",
        "id": "detr-mfr-have-tests-carried",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 7, art. 9, par. 1, art. 9, par. 2 e allegato I"
      },
      {
        "text": "Far eseguire le prove secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio.",
        "id": "detr-mfr-test-under-standards",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 7 e allegato I"
      },
      {
        "text": "Tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove.",
        "id": "detr-mfr-hold-test-results",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Tenere una scheda degli ingredienti secondo l’allegato VII C, che indichi il detergente e il fabbricante ed elenchi ogni ingrediente in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda.",
        "id": "detr-mfr-keep-ingredient-datasheet",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 9, par. 3 e allegato VII C"
      },
      {
        "text": "Etichettare l’imballaggio destinato ai consumatori in modo leggibile, visibile e indelebile con il nome del prodotto e la denominazione commerciale, il nome o il marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, nonché l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; riportare le stesse informazioni sui documenti che accompagnano le spedizioni alla rinfusa.",
        "id": "detr-mfr-label-consumer-packaging",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 2"
      },
      {
        "text": "Dichiarare il contenuto secondo l’allegato VII A: le diciotto classi di componenti elencate, dai fosfati e dalle quattro classi di tensioattivi ai candeggianti, all’EDTA, all’NTA, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai policarbossilati, nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la nomenclatura comune; sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome; oltre all’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, alle istruzioni per l’uso e alle precauzioni particolari.",
        "id": "detr-mfr-declare-contents-annex",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 3 e allegato VII A"
      },
      {
        "text": "Per i detergenti per bucato per consumatori, indicare le quantità o il dosaggio raccomandati in millilitri o grammi per carico standard con acqua dolce, media e dura, il numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, nonché la capacità e le graduazioni di un eventuale misurino; per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, indicare il dosaggio standard per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti, con le varianti per durezza dell’acqua ove pertinente.",
        "id": "detr-mfr-give-recommended-quantities",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 4 e allegato VII B"
      },
      {
        "text": "Pubblicare l’elenco degli ingredienti su un sito web secondo l’allegato VII D, con i nomi INCI o la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti, le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome, senza fasce percentuali né numeri CAS, liberamente accessibile, aggiornato e collegato a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS; sono esentati i detergenti industriali e per collettività che dispongono di una scheda tecnica o di sicurezza.",
        "id": "detr-mfr-publish-ingredient-list",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · allegato VII D"
      },
      {
        "text": "Mantenere il tenore totale di fosforo al di sotto di 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura nei detergenti per bucato per consumatori e al di sotto di 0,3 g per dosaggio standard nei detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori; i prodotti pari o superiori a tali limiti non possono essere immessi sul mercato.",
        "id": "detr-mfr-keep-total-phosphorus",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis e allegato VI bis"
      },
      {
        "text": "Rispettare i requisiti linguistici nazionali per l’etichettatura del contenuto e del dosaggio e ricordare che l’etichettatura del regolamento si applica fatti salvi gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP.",
        "id": "detr-mfr-respect-national-language",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 9, par. 1, art. 11, par. 1 e art. 11, par. 5"
      }
    ],
    "importer": [
      {
        "text": "Considerare l’importazione nel territorio doganale dell’Unione come immissione sul mercato: in quanto importatore Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi degli articoli 3, 4, 4 bis, 9 e 11 per i detergenti e i tensioattivi che introduce, ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede.",
        "id": "detr-imp-treat-import-union",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2"
      },
      {
        "text": "Ottenere dal fabbricante di un Paese terzo, e tenere a disposizione delle autorità competenti, i risultati di biodegradabilità finale dell’allegato III per ogni tensioattivo, la documentazione su come sono state eseguite le prove e la prova che Lei può fare affidamento sui risultati delle prove.",
        "id": "detr-imp-obtain-non-eu-producer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 7, art. 9, par. 1 e art. 9, par. 2"
      },
      {
        "text": "Compilare la scheda degli ingredienti dell’allegato VII C con la composizione completa, i numeri CAS e le fasce di peso ed essere in grado di consegnarla al personale medico senza indugio e gratuitamente.",
        "id": "detr-imp-compile-annex-vii",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 9, par. 3 e allegato VII C"
      },
      {
        "text": "Apporre sull’imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, insieme ai recapiti per ottenere la scheda, alla dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A, alle sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %, all’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, alle informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
        "id": "detr-imp-put-name-trade",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 2, art. 11, par. 3, art. 11, par. 4, art. 11, par. 5 e allegato VII A e B"
      },
      {
        "text": "Apporre sull’imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, insieme all’indirizzo, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono da cui ottenere la scheda.",
        "id": "detr-imp-mark-name-address",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 2"
      },
      {
        "text": "Riportare sull’imballaggio destinato ai consumatori la dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A, comprese le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % e l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
        "id": "detr-imp-declare-contents",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 3, art. 11, par. 5 e allegato VII A"
      },
      {
        "text": "Per i detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori, riportare sull’imballaggio le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
        "id": "detr-imp-give-dosage-information",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 4, art. 11, par. 5 e allegato VII B"
      },
      {
        "text": "Verificare il tenore di fosforo prima dell’importazione: i detergenti per bucato per consumatori pari o superiori a 0,5 g per dose e i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori pari o superiori a 0,3 g per dosaggio standard non possono essere immessi sul mercato.",
        "id": "detr-imp-check-phosphorus-content",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis e allegato VI bis"
      },
      {
        "text": "Aspettarsi che le autorità competenti pongano in stato di fermo le partite di detergenti non conformi al regolamento e ne impediscano la messa a disposizione; gli Stati membri devono prevedere tali misure nelle loro norme sanzionatorie.",
        "id": "detr-imp-expect-competent-authorities",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 18"
      }
    ],
    "distributor": [
      {
        "text": "Se vende un detergente senza modificarne le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio, non è il fabbricante; se riconfeziona, rietichetta, crea una propria etichetta a marchio del distributore, modifica il prodotto o agisce come importatore, diventa fabbricante con tutti i relativi obblighi.",
        "id": "detr-dist-labelling-packaging-manufacturer",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 10"
      },
      {
        "text": "Quando lo Stato membro richiede l’etichettatura nella propria lingua nazionale, rispettare tale requisito per la dichiarazione del contenuto e le informazioni sul dosaggio.",
        "id": "detr-dist-comply-requirement-contents",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 5"
      },
      {
        "text": "Mettere a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al regolamento: i prodotti conformi circolano liberamente, mentre le autorità competenti possono impedire la messa a disposizione di quelli non conformi e porre in stato di fermo le partite.",
        "id": "detr-dist-make-available-detergents",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 3, par. 1, art. 14, par. 1 e art. 18"
      },
      {
        "text": "Verificare che l’imballaggio destinato ai consumatori che Lei vende riporti nome, indirizzo e numero di telefono del soggetto responsabile, il recapito per la scheda, la dichiarazione del contenuto con le sostanze profumate allergizzanti, l’indirizzo del sito web e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, le informazioni sul dosaggio, in modo che un prodotto con etichettatura incompleta non finisca sui suoi scaffali.",
        "id": "detr-dist-check-consumer-packaging",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 11, par. 2, art. 11, par. 3 e art. 11, par. 4"
      },
      {
        "text": "Prepararsi al 23 settembre 2029, quando il regolamento (UE) 2026/405 sostituisce il regolamento e attribuisce ai distributori obblighi propri nel suo articolo 11, accanto alle norme sulla fornitura con ricarica e sui casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano a importatori e distributori.",
        "id": "detr-dist-prepare-september-2029",
        "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 11, art. 12, art. 13 e art. 37"
      }
    ]
  },
  "requirements": [
    {
      "id": "detr-mfr-established-community-take",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Essere stabiliti nella Comunità e assumere la responsabilità della conformità dei propri detergenti e tensioattivi al regolamento e ai suoi allegati e, ove pertinente, alle norme sui biocidi e alle altre norme comunitarie.",
      "article": "Art. 3(1), Art. 3(2) and Art. 3(3)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-use-surfactants-meet",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato; per i detergenti industriali o per collettività, chiedere all’autorità competente e alla Commissione una deroga quando un tensioattivo non supera l’allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell’80 % dell’allegato II.",
      "article": "Art. 4, Art. 5, Art. 6, Annex II and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-use-biodegradable-surfactants",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Utilizzare solo tensioattivi che soddisfano i criteri dell’allegato III per la biodegradazione aerobica finale: almeno il 60 % di mineralizzazione entro 28 giorni in una delle sei prove del punto A, o almeno il 70 % nei due metodi DOC del punto B ove giustificato.",
      "article": "Art. 4 and Annex III",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-apply-industrial-derogation",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "submission",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per un detergente industriale o per collettività con un tensioattivo che non supera l’allegato III ma supera la prova di biodegradabilità primaria dell’80 % dell’allegato II, chiedere all’autorità competente e alla Commissione una deroga prima di utilizzarlo.",
      "article": "Art. 5, Art. 6 and Annex II",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-have-tests-carried",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Far eseguire le prove secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio e tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove.",
      "article": "Art. 7, Art. 9(1), Art. 9(2) and Annex I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-test-under-standards",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "procedure",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Far eseguire le prove secondo le norme dell’allegato I, la norma EN ISO/IEC 17025 o i principi delle buone pratiche di laboratorio.",
      "article": "Art. 7 and Annex I",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-hold-test-results",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "standing",
      "level": "product",
      "timing": "ongoing",
      "text": "Tenere a disposizione delle autorità competenti i risultati delle prove dell’allegato III, i fascicoli tecnici degli allegati II e IV per ogni richiesta di deroga e la documentazione che dimostra che le prove sono state eseguite correttamente e che Lei può avvalersi dei risultati delle prove.",
      "article": "Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-keep-ingredient-datasheet",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Tenere una scheda degli ingredienti secondo l’allegato VII C, che indichi il detergente e il fabbricante ed elenchi ogni ingrediente in ordine decrescente di peso nelle fasce pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea, e metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda.",
      "article": "Art. 9(3) and Annex VII C",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-label-consumer-packaging",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Etichettare l’imballaggio destinato ai consumatori in modo leggibile, visibile e indelebile con il nome del prodotto e la denominazione commerciale, il nome o il marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono del soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, nonché l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica ove disponibile e il numero di telefono da cui ottenere la scheda; riportare le stesse informazioni sui documenti che accompagnano le spedizioni alla rinfusa.",
      "article": "Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-declare-contents-annex",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Dichiarare il contenuto secondo l’allegato VII A: le diciotto classi di componenti elencate, dai fosfati e dalle quattro classi di tensioattivi ai candeggianti, all’EDTA, all’NTA, agli idrocarburi, al sapone, alle zeoliti e ai policarbossilati, nelle fasce inferiore al 5 %, dal 5 % a meno del 15 %, dal 15 % a meno del 30 % e pari o superiore al 30 % quando aggiunti oltre lo 0,2 %; enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici e profumi ogni volta che sono aggiunti; conservanti con la nomenclatura comune; sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % per nome; oltre all’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, alle istruzioni per l’uso e alle precauzioni particolari.",
      "article": "Art. 11(3) and Annex VII A",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-give-recommended-quantities",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per i detergenti per bucato per consumatori, indicare le quantità o il dosaggio raccomandati in millilitri o grammi per carico standard con acqua dolce, media e dura, il numero di carichi standard per confezione in acqua di durezza media, nonché la capacità e le graduazioni di un eventuale misurino; per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori, indicare il dosaggio standard per una lavastoviglie a pieno carico da 12 coperti, con le varianti per durezza dell’acqua ove pertinente.",
      "article": "Art. 11(4) and Annex VII B",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-publish-ingredient-list",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "data",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Pubblicare l’elenco degli ingredienti su un sito web secondo l’allegato VII D, con i nomi INCI o la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, le parole «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti, le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome, senza fasce percentuali né numeri CAS, liberamente accessibile, aggiornato e collegato a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS; sono esentati i detergenti industriali e per collettività che dispongono di una scheda tecnica o di sicurezza.",
      "article": "Annex VII D",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-keep-total-phosphorus",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mantenere il tenore totale di fosforo al di sotto di 0,5 g per dose raccomandata per un carico standard in acqua dura nei detergenti per bucato per consumatori e al di sotto di 0,3 g per dosaggio standard nei detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori; i prodotti pari o superiori a tali limiti non possono essere immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 4a and Annex VIa",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-mfr-respect-national-language",
      "role": "manufacturer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Rispettare i requisiti linguistici nazionali per l’etichettatura del contenuto e del dosaggio e ricordare che l’etichettatura del regolamento si applica fatti salvi gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45 CLP.",
      "article": "Art. 9(1), Art. 11(1) and Art. 11(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-treat-import-union",
      "role": "importer",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Considerare l’importazione nel territorio doganale dell’Unione come immissione sul mercato: in quanto importatore Lei è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi degli articoli 3, 4, 4 bis, 9 e 11 per i detergenti e i tensioattivi che introduce, ed è il soggetto responsabile stabilito nella Comunità che il regolamento richiede.",
      "article": "Art. 2(9), Art. 2(10) and Art. 3(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-obtain-non-eu-producer",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Ottenere dal fabbricante di un Paese terzo, e tenere a disposizione delle autorità competenti, i risultati di biodegradabilità finale dell’allegato III per ogni tensioattivo, la documentazione su come sono state eseguite le prove e la prova che Lei può fare affidamento sui risultati delle prove.",
      "article": "Art. 7, Art. 9(1) and Art. 9(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-compile-annex-vii",
      "role": "importer",
      "kind": "evidence",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Compilare la scheda degli ingredienti dell’allegato VII C con la composizione completa, i numeri CAS e le fasce di peso ed essere in grado di consegnarla al personale medico senza indugio e gratuitamente.",
      "article": "Art. 9(3) and Annex VII C",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-put-name-trade",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Apporre sull’imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, insieme ai recapiti per ottenere la scheda, alla dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A, alle sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %, all’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, alle informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 11(2), Art. 11(3), Art. 11(4), Art. 11(5) and Annex VII A and B",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-mark-name-address",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "sharedKey": "identification-and-address",
      "text": "Apporre sull’imballaggio destinato ai consumatori il proprio nome o marchio, l’indirizzo completo e il numero di telefono come soggetto responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato, insieme all’indirizzo, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono da cui ottenere la scheda.",
      "article": "Art. 11(2)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-declare-contents",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Riportare sull’imballaggio destinato ai consumatori la dichiarazione del contenuto dell’allegato VII A, comprese le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % e l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 11(3), Art. 11(5) and Annex VII A",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-give-dosage-information",
      "role": "importer",
      "kind": "mark",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Per i detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori, riportare sull’imballaggio le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B, nella lingua richiesta dallo Stato membro.",
      "article": "Art. 11(4), Art. 11(5) and Annex VII B",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-check-phosphorus-content",
      "role": "importer",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare il tenore di fosforo prima dell’importazione: i detergenti per bucato per consumatori pari o superiori a 0,5 g per dose e i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori pari o superiori a 0,3 g per dosaggio standard non possono essere immessi sul mercato.",
      "article": "Art. 4a and Annex VIa",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-imp-expect-competent-authorities",
      "role": "importer",
      "kind": "decision",
      "level": "product",
      "timing": "on-event",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Aspettarsi che le autorità competenti pongano in stato di fermo le partite di detergenti non conformi al regolamento e ne impediscano la messa a disposizione; gli Stati membri devono prevedere tali misure nelle loro norme sanzionatorie.",
      "article": "Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-dist-labelling-packaging-manufacturer",
      "role": "distributor",
      "kind": "status",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "text": "Se vende un detergente senza modificarne le caratteristiche, l’etichettatura o l’imballaggio, non è il fabbricante; se riconfeziona, rietichetta, crea una propria etichetta a marchio del distributore, modifica il prodotto o agisce come importatore, diventa fabbricante con tutti i relativi obblighi.",
      "article": "Art. 2(10)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-dist-comply-requirement-contents",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product-market",
      "timing": "before-market",
      "text": "Quando lo Stato membro richiede l’etichettatura nella propria lingua nazionale, rispettare tale requisito per la dichiarazione del contenuto e le informazioni sul dosaggio.",
      "article": "Art. 11(5)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-dist-make-available-detergents",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Mettere a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al regolamento: i prodotti conformi circolano liberamente, mentre le autorità competenti possono impedire la messa a disposizione di quelli non conformi e porre in stato di fermo le partite.",
      "article": "Art. 3(1), Art. 14(1) and Art. 18",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-dist-check-consumer-packaging",
      "role": "distributor",
      "kind": "verification",
      "level": "product",
      "timing": "before-market",
      "text": "Verificare che l’imballaggio destinato ai consumatori che Lei vende riporti nome, indirizzo e numero di telefono del soggetto responsabile, il recapito per la scheda, la dichiarazione del contenuto con le sostanze profumate allergizzanti, l’indirizzo del sito web e, per i detergenti per bucato e per lavastoviglie per consumatori, le informazioni sul dosaggio, in modo che un prodotto con etichettatura incompleta non finisca sui suoi scaffali.",
      "article": "Art. 11(2), Art. 11(3) and Art. 11(4)",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "id": "detr-dist-prepare-september-2029",
      "role": "distributor",
      "kind": "decision",
      "level": "company",
      "timing": "before-market",
      "retired": "2026-09-24",
      "text": "Prepararsi al 23 settembre 2029, quando il regolamento (UE) 2026/405 sostituisce il regolamento e attribuisce ai distributori obblighi propri nel suo articolo 11, accanto alle norme sulla fornitura con ricarica e sui casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano a importatori e distributori.",
      "article": "Art. 11, Art. 12, Art. 13 and Art. 37",
      "sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32026R0405"
    }
  ],
  "requirementsHash": "8d795956872dc019",
  "penalties": {
    "text": "Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione; ciò può comprendere misure che consentono alle autorità competenti di impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi non conformi; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e le norme devono comprendere misure che consentano alle autorità di porre in stato di fermo le partite non conformi. Le autorità competenti possono applicare tutte le misure di controllo necessarie ai detergenti sul mercato, utilizzando i metodi di riferimento dell’allegato VIII, senza obbligare i fabbricanti a ripetere o a pagare prove già superate presso un laboratorio approvato, e uno Stato membro può ritirare, richiamare o limitare provvisoriamente un detergente conforme che presenta un rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che elenca il regolamento nel suo allegato I. In Danimarca il regolamento è direttamente applicabile ed è vigilato dall’ispettorato chimico di Miljøstyrelsen (Kemikalieinspektionen) in base alla legge sulle sostanze chimiche, lovbekendtgørelse n. 1200 del 25 settembre 2025: l’autorità deve far cessare una situazione illecita e può ordinare al soggetto responsabile di sospendere la vendita, avvisare gli utilizzatori, rimuovere la causa, richiamare o distruggere il prodotto (§ 48); salvo che sia dovuta una sanzione più grave in base ad altra normativa, la violazione di un regolamento dell’UE su sostanze, miscele o articoli rientranti nella legge è punita con una multa (§ 59, comma 1, n. 1), e la pena sale fino a due anni di reclusione quando la violazione è intenzionale o dovuta a colpa grave e ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute di persone o di animali domestici, ha danneggiato o messo in pericolo l’ambiente, oppure ha procurato o doveva procurare un vantaggio economico, anche sotto forma di risparmio, al soggetto interessato o ad altri (§ 59, comma 2); ogni vantaggio economico ottenuto è confiscato anche quando non sia derivato alcun danno o pericolo (§ 59, comma 7), l’autorità di vigilanza, o la polizia per suo conto, può sequestrare sostanze, miscele e articoli illeciti (§ 48 b), le imprese possono rispondere penalmente (§ 60) e il termine di prescrizione di tale responsabilità è di cinque anni (§ 61).",
    "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 10, art. 15 e art. 18; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 · allegato I; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200 · § 48, § 48 b, § 59, stk. 1, nr. 1, § 59, stk. 2, § 59, stk. 7, § 60 e § 61; https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler"
  },
  "checklist": [
    "Verifichi che il prodotto sia un detergente o un tensioattivo per detergenti ai sensi dell’articolo 2, par. 1: contiene sapone o tensioattivi per il lavaggio o la pulizia, oppure è una miscela ausiliaria per il lavaggio, un ammorbidente o una miscela per la pulizia; i prodotti per la pulizia del corpo sono invece cosmetici.",
    "Stabilisca chi è il fabbricante: il produttore, l’importatore, il confezionatore per conto proprio o chiunque modifichi il prodotto o la sua etichetta risponde della conformità e deve essere stabilito nella Comunità (articolo 2, par. 10 e articolo 3, par. 2).",
    "Raccolga i risultati di biodegradabilità finale dell’allegato III per ogni tensioattivo, almeno il 60 % in 28 giorni, ottenuti secondo la norma EN ISO/IEC 17025 o le buone pratiche di laboratorio, e tenga pronte per le autorità la documentazione delle prove e la prova dei diritti di proprietà (articoli 7 e 9).",
    "Per i detergenti industriali o per collettività con un tensioattivo che non supera l’allegato III, verifichi la biodegradabilità primaria dell’allegato II e prepari il fascicolo dell’allegato IV per la richiesta di deroga, oppure riformuli il prodotto (articoli da 4 a 6).",
    "Misuri il tenore totale di fosforo: meno di 0,5 g per dose per i detergenti per bucato per consumatori e meno di 0,3 g per dosaggio standard per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori (articolo 4 bis e allegato VI bis).",
    "Rediga la scheda degli ingredienti dell’allegato VII C con numeri CAS e fasce di peso e predisponga l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono tramite cui il personale medico la ottiene senza indugio (articolo 9, par. 3 e articolo 11, par. 2, lettera c)).",
    "Scriva l’etichetta: nome del prodotto, soggetto responsabile con indirizzo e telefono, fasce di contenuto dell’allegato VII A, enzimi, disinfettanti, sbiancanti ottici, profumi e conservanti, sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %, indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, istruzioni e precauzioni, nella lingua nazionale ove richiesto (articolo 11).",
    "Aggiunga le informazioni sul dosaggio dell’allegato VII B per i detergenti per bucato per consumatori (acqua dolce, media e dura, carichi per confezione, misurino) e per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori (dosaggio standard per 12 coperti).",
    "Pubblichi online l’elenco degli ingredienti dell’allegato VII D con i nomi INCI, lo mantenga aggiornato e lo colleghi alla tabella di corrispondenza tra INCI, Farmacopea e CAS; mantenga in vigore, accanto a esso, la classificazione, l’etichettatura CLP e la notifica ai centri antiveleni dell’articolo 45.",
    "Pianifichi il passaggio al regolamento (UE) 2026/405: si applica dal 23 settembre 2029 con un passaporto digitale del prodotto, l’etichettatura digitale, le norme sulla ricarica e i requisiti per i microrganismi; detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 in conformità alle vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo, mentre quelli immessi sul mercato dal 23 settembre 2029 fino al 22 settembre 2030 incluso secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione solo fino al 23 settembre 2030."
  ],
  "faq": [
    {
      "q": "Quali prodotti sono considerati detergenti ai sensi del regolamento (CE) n. 648/2004?",
      "a": "Qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi o altri tensioattivi destinata a processi di lavaggio e pulizia, in qualsiasi forma, commercializzata per uso domestico, collettivo o industriale. Il regolamento considera detergenti anche le miscele ausiliarie per il lavaggio destinate all’ammollo, al risciacquo o allo sbiancamento, gli ammorbidenti per tessuti, le miscele per la pulizia di uso generale e di superfici e le altre miscele per la pulizia e il lavaggio. Per lavaggio si intende la pulizia di biancheria, tessuti, stoviglie e altre superfici dure: i prodotti per la pulizia del corpo umano sono quindi cosmetici, non detergenti.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 1 e art. 2, par. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223 · art. 2, par. 1, lett. a)"
    },
    {
      "q": "Chi è il fabbricante quando importo o commercializzo un detergente a marchio del distributore?",
      "a": "Il fabbricante ai sensi del regolamento è la persona responsabile dell’immissione del detergente o del tensioattivo sul mercato. Si considera fabbricante il produttore, l’importatore, il confezionatore che opera per proprio conto e chiunque modifichi le caratteristiche del prodotto o ne crei o modifichi l’etichetta; l’importazione nel territorio doganale dell’Unione è essa stessa immissione sul mercato. Un distributore che vende il prodotto senza modificarlo non è fabbricante, salvo che agisca come importatore. I fabbricanti devono essere stabiliti nella Comunità.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 9, art. 2, par. 10 e art. 3, par. 2"
    },
    {
      "q": "Quali sono i limiti ai fosfati e da quando si applicano?",
      "a": "I detergenti per bucato per consumatori non possono essere immessi sul mercato dal 30 giugno 2013 se il tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,5 g nella quantità raccomandata per il ciclo principale di un carico standard di lavatrice in acqua dura, per tessuti normalmente sporchi con detergenti per uso intensivo e per tessuti poco sporchi con detergenti per capi delicati. I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori non possono essere immessi sul mercato dal 1° gennaio 2017 se il tenore totale di fosforo è pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard. Entrambi i limiti sono stati aggiunti dal regolamento (UE) n. 259/2012 e gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali sui fosfati per i detergenti non coperti dall’allegato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis, art. 14, par. 2 e allegato VI bis; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259 · art. 1"
    },
    {
      "q": "Quali sostanze profumate allergizzanti devono essere indicate sull’etichetta di un detergente?",
      "a": "Le sostanze profumate allergizzanti aggiunte in concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso devono essere elencate per nome sull’imballaggio dei detergenti venduti al grande pubblico, usando la nomenclatura delle norme sui cosmetici; l’elenco è quello della parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE, più le eventuali sostanze profumate allergizzanti aggiunte successivamente; la direttiva 76/768/CEE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 con effetto dall’11 luglio 2013, quindi i riferimenti si leggono come riferimenti a tale regolamento. Dal 12 gennaio 2007 l’obbligo si applica comunque sia aggiunto l’allergene, come sostanza pura o all’interno di un profumo o di un olio essenziale, e gli stessi allergeni compaiono nell’elenco online degli ingredienti. La Commissione può abbassare con atto delegato la soglia dello 0,01 % quando il comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori fissa limiti individuali basati sul rischio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 13, par. 3, allegato VII A e allegato VII D; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · considerando 4 e art. 2; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223 · art. 38"
    },
    {
      "q": "Che cos’è la scheda degli ingredienti e chi può richiederla?",
      "a": "La scheda dell’allegato VII C indica il detergente e il fabbricante ed elenca tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso in quattro fasce, pari o superiore al 10 %, dall’1 % a meno del 10 %, dallo 0,1 % a meno dell’1 % e inferiore allo 0,1 %, con la denominazione comune o IUPAC, il nome INCI ove disponibile, il numero CAS e il nome della Farmacopea europea; le impurezze non sono ingredienti e un profumo, un olio essenziale o un colorante conta come un unico ingrediente, salvo per le sue sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 %. Il fabbricante deve metterla a disposizione senza indugio e gratuitamente di qualsiasi personale medico che la richieda, o di un organismo pubblico designato a tal fine dallo Stato membro, e i destinatari devono mantenerla riservata e usarla solo per fini medici.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, par. 11, art. 9, par. 3 e allegato VII C"
    },
    {
      "q": "Devo pubblicare online gli ingredienti del mio detergente?",
      "a": "Sì, per i detergenti venduti al grande pubblico. Il fabbricante deve rendere disponibile la scheda degli ingredienti su un sito web, senza le fasce di peso e i numeri CAS, usando i nomi INCI o, in mancanza, la Farmacopea europea, la denominazione comune o IUPAC, con «parfum» e «colorant» per profumi e coloranti e con le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % elencate per nome. L’accesso non può essere limitato, il contenuto deve essere mantenuto aggiornato, il sito deve rinviare a una tabella di corrispondenza tra nomi INCI, nomi della Farmacopea e numeri CAS e l’indirizzo del sito web deve essere stampato sull’imballaggio. I detergenti industriali o per collettività e i loro tensioattivi sono esentati quando è disponibile una scheda tecnica o una scheda di dati di sicurezza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · allegato VII A e allegato VII D"
    },
    {
      "q": "Il regolamento sui detergenti sta per essere sostituito?",
      "a": "Sì. Il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi è stato firmato l’11 febbraio 2026, pubblicato il 2 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2026. Si applica dal 23 settembre 2029, quando il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano già e fissano scadenze di biodegradabilità per le pellicole nel 2032 e per le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % nel 2034. Il nuovo regolamento riguarda i detergenti contenenti microrganismi, l’etichettatura digitale e un passaporto digitale del prodotto, la fornitura con ricarica, i limiti alle sperimentazioni sugli animali e obblighi distinti per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. I prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione senza limiti di tempo, mentre quelli immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 secondo le vecchie norme possono essere messi a disposizione fino al 23 settembre 2030.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 4, par. 3, art. 4, par. 4, art. 35, art. 36 e art. 37; https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124"
    },
    {
      "q": "REACH e CLP si applicano ancora a un detergente conforme al DetR?",
      "a": "Sì. Gli obblighi di informazione dell’articolo 9 si applicano fatto salvo l’articolo 45 del regolamento CLP sulla notifica ai centri antiveleni, e le norme di etichettatura dell’articolo 11 si applicano fatte salve le disposizioni di classificazione, etichettatura e imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008: un detergente pericoloso riporta quindi l’etichetta di pericolo CLP oltre alla dichiarazione del contenuto prevista per i detergenti. Il regolamento successivo afferma espressamente di non pregiudicare REACH, CLP né il regolamento sui biocidi.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 9, par. 1 e art. 11, par. 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 1, par. 2"
    }
  ],
  "changelog": [
    {
      "date": "2030-09-23",
      "kind": "applies",
      "title": "Si chiude il periodo transitorio del regolamento (UE) 2026/405",
      "summary": "Detergenti e tensioattivi immessi sul mercato tra il 23 settembre 2029 e il 22 settembre 2030 in conformità al regolamento (CE) n. 648/2004 nella versione vigente il 22 settembre 2029 possono essere messi a disposizione sul mercato solo fino a questa data.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 36, par. 2"
    },
    {
      "date": "2029-09-23",
      "kind": "amendment",
      "title": "Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato; si applica il regolamento (UE) 2026/405",
      "summary": "Il nuovo regolamento su detergenti e tensioattivi si applica integralmente e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, con i riferimenti al vecchio atto letti secondo la tavola di concordanza del suo allegato VIII; i prodotti immessi sul mercato prima di questa data secondo le vecchie norme possono continuare a essere messi a disposizione senza limiti di tempo.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 35, art. 36, par. 1 e art. 37"
    },
    {
      "date": "2026-09-11",
      "kind": "guidance",
      "title": "Guida riscritta sulla base del testo consolidato e del regolamento (UE) 2026/405",
      "summary": "Il testo segue ora il testo consolidato del 1° giugno 2015 con date, limiti e riferimenti agli articoli esatti, la definizione di fabbricante dell’articolo 2, par. 10, che comprende importatori e confezionatori a marchio proprio, la base danese di applicazione nella legge sulle sostanze chimiche e l’abrogazione da parte del regolamento (UE) 2026/405 con la sua data di applicazione del 23 settembre 2029 e il periodo transitorio fino al 23 settembre 2030; il testo precedente parlava di una rifusione adottata senza indicare le date.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 2, art. 4 bis, art. 9, art. 11 e art. 18; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · artt. da 35 a 37"
    },
    {
      "date": "2026-03-22",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi",
      "summary": "Firmato l’11 febbraio 2026 e pubblicato nella GU L 2026/405 il 2 marzo 2026, il regolamento successivo è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Si applica dal 23 settembre 2029, ad eccezione dell’articolo 4, parr. 3 e 4, che si applicano immediatamente e richiedono che le pellicole soddisfino criteri di biodegradabilità entro il 23 marzo 2032 e le altre sostanze organiche aggiunte in misura pari o superiore al 10 % entro il 23 marzo 2034; aggiunge i detergenti contenenti microrganismi, l’etichettatura digitale, un passaporto digitale del prodotto, la fornitura con ricarica, limiti alle sperimentazioni sugli animali e obblighi per fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, e mantiene nel suo allegato III i limiti al fosforo di 0,5 g e 0,3 g.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405 · art. 2, par. 1, art. 4, art. 5, artt. da 8 a 12, art. 21, art. 37 e allegato III"
    },
    {
      "date": "2017-01-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il limite al fosforo per i detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori",
      "summary": "I detergenti per lavastoviglie automatiche per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,3 g nel dosaggio standard non possono più essere immessi sul mercato; il riesame della Commissione ai sensi dell’articolo 16 non ha indotto Parlamento e Consiglio a modificare il limite entro il 31 dicembre 2016.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis, art. 16 e allegato VI bis, punto 2"
    },
    {
      "date": "2015-06-01",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano i riferimenti al CLP degli articoli 9, par. 1, e 11, par. 1",
      "summary": "Si applicano i punti 2 e 3 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1336/2008: gli obblighi di informazione del fabbricante si applicano fatto salvo l’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le norme di etichettatura fatte salve le disposizioni CLP di classificazione, etichettatura e imballaggio.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336 · art. 1, par. 2, art. 1, par. 3 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2013-06-30",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applica il limite al fosforo per i detergenti per bucato per consumatori",
      "summary": "I detergenti per bucato per consumatori con un tenore totale di fosforo pari o superiore a 0,5 g nella dose raccomandata per un carico standard di lavatrice in acqua dura non possono più essere immessi sul mercato.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 4 bis e allegato VI bis, punto 1"
    },
    {
      "date": "2012-04-19",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (UE) n. 259/2012: fosfati, etichettatura del dosaggio e atti delegati",
      "summary": "Il regolamento modificativo del 14 marzo 2012, pubblicato nella GU L 94 del 30 marzo 2012, ha aggiunto l’articolo 4 bis e l’allegato VI bis con i limiti al fosforo, le definizioni di detergente per bucato per consumatori e di detergente per lavastoviglie automatiche per consumatori e di immissione e messa a disposizione sul mercato, l’etichettatura del dosaggio dell’articolo 11, par. 4, e dell’allegato VII B, i poteri di atti delegati degli articoli 13 e 13 bis, una clausola di libera circolazione che consente norme nazionali sui fosfati per gli altri detergenti e i nuovi articoli 15, par. 1, 16 e 18 su misure di salvaguardia, riesame della Commissione e sanzioni, compreso il fermo delle partite.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259 · art. 1, art. 2 e allegato"
    },
    {
      "date": "2009-06-27",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione: prima deroga per i tensioattivi nell’allegato V",
      "summary": "Gli allegati V e VI sono stati sostituiti: al tensioattivo etossilato di alcol Guerbet con numero CAS 147993-59-7 è stata concessa una deroga per il lavaggio di bottiglie, la pulizia in sede (CIP) e la pulizia dei metalli fino al 27 giugno 2019, mentre l’elenco dei tensioattivi vietati o limitati dell’allegato VI è rimasto vuoto.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551 · art. 1, art. 2 e allegati I e II"
    },
    {
      "date": "2009-04-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 219/2009: aggiornata la procedura di comitato",
      "summary": "Il regolamento «omnibus» sulla comitatologia ha sostituito l’articolo 12 sul comitato che assiste la Commissione; il regolamento (UE) n. 259/2012 ne ha poi soppresso il paragrafo 3 quando l’adeguamento degli allegati è passato agli atti delegati.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601 · art. 12 (M3 e M5); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219"
    },
    {
      "date": "2009-01-20",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 1336/2008: allineamento al regolamento CLP",
      "summary": "La parola «preparato» è stata sostituita da «miscela» in tutto il regolamento e i riferimenti al CLP negli articoli 9, par. 1, e 11, par. 1, sono stati adottati con applicazione dal 1° giugno 2015.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336 · art. 1 e art. 2"
    },
    {
      "date": "2007-01-12",
      "kind": "applies",
      "title": "Si applicano le nuove norme dell’allegato VII su etichettatura e ingredienti",
      "summary": "Si applica l’articolo 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 907/2006: le sostanze profumate allergizzanti oltre lo 0,01 % vanno dichiarate comunque siano aggiunte, l’imballaggio deve riportare l’indirizzo del sito web con l’elenco degli ingredienti, l’elenco pubblico usa la nomenclatura INCI e i detergenti industriali e per collettività possono sostituire gli obblighi di etichettatura e di sito web con schede tecniche o di sicurezza.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · art. 1, par. 2, art. 2, considerando da 3 a 6 e allegato II"
    },
    {
      "date": "2006-07-11",
      "kind": "amendment",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione: metodi di prova dell’allegato III",
      "summary": "Il regolamento della Commissione del 20 giugno 2006, pubblicato nella GU L 168 del 21 giugno 2006, ha sostituito l’allegato III e ha aggiunto ISO 10708:1997 come sesto metodo di prova della biodegradabilità finale per i tensioattivi poco solubili; il suo nuovo allegato VII si è applicato dal 12 gennaio 2007.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907 · art. 1, art. 2 e allegato I"
    },
    {
      "date": "2005-10-08",
      "kind": "in-force",
      "title": "Entra in vigore il regolamento (CE) n. 648/2004",
      "summary": "Adottato il 31 marzo 2004 e pubblicato nella GU L 104 dell’8 aprile 2004, il regolamento è entrato in vigore l’8 ottobre 2005 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, abrogando nello stesso giorno le direttive 73/404/CEE, 73/405/CEE, 82/242/CEE, 82/243/CEE e 86/94/CEE e la raccomandazione 89/542/CEE.",
      "source": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648 · art. 17 e art. 19"
    }
  ],
  "sources": [
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti, testo consolidato del 1° giugno 2015 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 648/2004 come pubblicato nella GU L 104 dell’8 aprile 2004 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0648"
    },
    {
      "label": "Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32004R0648 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R0648"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che adegua gli allegati III e VII, le sostanze profumate allergizzanti e il sito web degli ingredienti (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R0907"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1336/2008 che adegua il regolamento (CE) n. 648/2004 al regolamento CLP (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1336"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 219/2009 che adegua atti alla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0219"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 551/2009 della Commissione che adegua gli allegati V e VI, deroga per i tensioattivi (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0551"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) n. 259/2012 sui fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato e per lavastoviglie automatiche per consumatori (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0259"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2026/405 su detergenti e tensioattivi, che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0405"
    },
    {
      "label": "Procedura 2023/0124(COD), detergenti e tensioattivi, dalla proposta alla pubblicazione (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2023_124"
    },
    {
      "label": "Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020"
    },
    {
      "label": "Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, definizione di prodotto cosmetico (EUR-Lex)",
      "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223"
    },
    {
      "label": "Normativa sulle sostanze chimiche, sezione sui detergenti con le FAQ e gli orientamenti della Commissione (Commissione europea, DG GROW)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/chemicals-legislation_en"
    },
    {
      "label": "La Commissione accoglie con favore l’accordo politico sulla sicurezza dei prodotti per i detergenti nel mercato unico, 11 giugno 2025 (Commissione europea)",
      "url": "https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-product-safety-detergents-single-market-2025-06-11_en"
    },
    {
      "label": "Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)",
      "url": "https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-produkter/vaske-og-rengoeringsmidler"
    },
    {
      "label": "Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler (Miljøstyrelsen)",
      "url": "https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler"
    },
    {
      "label": "Faktaark: Vaske- og rengøringsmidler, kommende regler under forordning (EU) 2026/405 (Miljøstyrelsen)",
      "url": "https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikaliereglerne/faktaark-vaske-og-rengoeringsmidler-kommende-regler"
    },
    {
      "label": "Bekendtgørelse af lov om kemikalier, lovbekendtgørelse nr. 1200 af 25. september 2025 (Retsinformation)",
      "url": "https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1200"
    }
  ],
  "reviewer": {
    "name": "Conphora compliance team",
    "role": "Redazione di conformità, Conphora"
  },
  "reviewedAt": "2026-09-24",
  "nextReview": "2027-03-11",
  "links": {
    "tools": [],
    "courses": [],
    "related": {
      "en": "/regulations/detr/",
      "dk": "/dk/eu-regulativer/detr/"
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