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Sustainability and green claims Manufacturer · Online seller 6 min di lettura

Non sappiamo quali asserzioni compaiano sul nostro sito

Dal 27 settembre 2026 la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come modificata, considera asserzione ambientale ogni messaggio ambientale volontario, anche in immagini, loghi e nomi, e ne vieta alcune tipologie. Verifichi ogni pagina, inserzione e feed, classifichi le asserzioni (mantenere, specificare, eliminare) e affidi il registro a un responsabile che ripeta la verifica.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali come modificata, ossia la direttiva 2005/29/CE, definisce in senso ampio l’asserzione ambientale. È qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatoria ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresa la rappresentazione testuale, figurativa, grafica o simbolica, quale marchi, nomi di imprese o nomi di prodotti, che affermi o evochi che un prodotto, un marchio o un professionista ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente, è meno dannoso di altri o ha migliorato il proprio impatto nel tempo (art. 2, lett. o)). Un sito web contiene quindi asserzioni in punti che una ricerca testuale non coglie: badge, colori, icone e nomi.[1]

La direttiva (UE) 2024/825 ha aggiunto una serie di pratiche sleali in ogni caso, che gli Stati membri dovevano applicare dal 27 settembre 2026 (art. 4, par. 1). L’allegato I comprende ora i marchi di sostenibilità non certificati (punto 2 bis), le asserzioni ambientali generiche senza un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta (punto 4 bis), le asserzioni sull’intero prodotto o sull’intera attività che riguardano un solo aspetto (punto 4 ter), le asserzioni basate sulla compensazione che affermano un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra (punto 4 quater), la presentazione di requisiti di legge come caratteristica distintiva (punto 10 bis), le false asserzioni di durabilità (punto 23 octies) e la presentazione di un bene come riparabile quando non lo è (punto 23 nonies). Il considerando 10 della direttiva (UE) 2024/825 aggiunge che asserzioni generiche come «sostenibile», «consapevole» o «responsabile» non possono fondarsi soltanto su un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta, perché riguardano anche caratteristiche sociali.[1][2]

Le asserzioni non comprese nell’elenco si valutano caso per caso. Una pratica è ingannevole se inganna o è idonea a ingannare il consumatore medio su caratteristiche principali quali le caratteristiche ambientali o sociali e gli aspetti di circolarità (art. 6, par. 1, lett. b)). Le asserzioni sulle prestazioni ambientali future richiedono impegni chiari, oggettivi, accessibili al pubblico e verificabili, definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, controllato periodicamente da un esperto terzo indipendente, i cui risultati siano messi a disposizione dei consumatori (art. 6, par. 2, lett. d)). I servizi di confronto devono rendere noti il proprio metodo e ciò che viene confrontato (art. 7, par. 7).[1]

Un audit è diverso dalla risposta a una singola richiesta di prove. Costruisce il registro da cui dipendono ogni risposta, correzione o difesa successiva e individua le asserzioni prima che lo faccia un’autorità di tutela dei consumatori, un rivenditore o un concorrente. I concorrenti sono tra i soggetti che possono agire in giudizio ai sensi dell’art. 11, par. 1, e in tali procedimenti i giudici o le autorità possono esigere prove delle asserzioni di fatto (art. 12).[1]

I considerando offrono esempi pratici di ciò che i nuovi punti coprono: «neutro per il clima» o «neutro in termini di CO2 certificato» come asserzioni basate sulla compensazione (considerando 12), oppure «prodotto con materiale riciclato» quando è riciclato soltanto l’imballaggio (considerando 11).[2]

Come risolverlo

  1. Esamini ogni canale che controlla

    Comprenda le pagine di prodotto e di categoria, le pagine di presentazione e del blog che promuovono prodotti, le inserzioni sui marketplace, i feed inviati ai rivenditori, i post sui social e le immagini degli imballaggi mostrate online. Rilevi anche immagini, icone, badge e nomi di prodotto o di marchio, perché un’asserzione può essere figurativa, grafica o simbolica.

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  2. Classifichi ciò che trova per tipo

    Raggruppi i riscontri: formulazioni generiche, asserzioni sull’intero prodotto o sull’intera attività, asserzioni climatiche basate sulla compensazione, marchi di sostenibilità, obiettivi per il futuro, confronti con altri prodotti, requisiti di legge presentati come un vantaggio e asserzioni di durabilità o di riparabilità. Ogni tipo ha una propria regola.

  3. Elimini le pratiche vietate in ogni caso

    Rimuova i marchi di sostenibilità non certificati, le asserzioni generiche senza un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta, le asserzioni sull’intero prodotto che riguardano un solo aspetto, le asserzioni climatiche su un prodotto basate sulla compensazione, i requisiti di legge presentati come una caratteristica distintiva, le false asserzioni di durabilità e le asserzioni di riparabilità per beni che non si possono riparare. Non occorre alcuna ulteriore valutazione.

  4. Valuti le altre asserzioni una per una

    Per ciascuna asserzione rimasta verifichi se possa ingannare il consumatore medio, se esistano prove, se un obiettivo futuro poggi su un piano di attuazione verificato e se uno strumento di confronto indichi il proprio metodo e i prodotti confrontati. Renda specifica o elimini ciò che non regge.

  5. Affidi il registro a un responsabile e fissi quando riesaminarlo

    Indichi una persona che tenga il registro delle asserzioni e approvi quelle nuove. Ripeta la verifica quando cambiano un prodotto, un fornitore, un certificato o una formulazione e quando si aggiunge un nuovo canale. La legge non fissa una frequenza di audit: un’asserzione deve essere corretta ogni volta che raggiunge i consumatori.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Un registro delle asserzioni: formulazione o immagine, canale, prodotto, data, decisioneMarketing ed e-commerceDirettiva 2005/29/CE, art. 2, lett. o)
Il fascicolo di prove per ogni asserzione mantenutaIl responsabile di ciascuna asserzioneDirettiva 2005/29/CE, art. 12
Piano di attuazione e verifica indipendente per gli obiettivi futuriLa direzione e un esperto terzo indipendenteDirettiva 2005/29/CE, art. 6, par. 2, lett. d)
Metodo, prodotti e fornitori confrontati, per ogni servizio di confrontoIl gruppo che gestisce il confrontoDirettiva 2005/29/CE, art. 7, par. 7

Se non si fa nulla

Le pratiche elencate sono sleali senza alcuna ulteriore verifica

L’allegato I elenca le pratiche sleali in ogni caso, tra cui i punti 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 10 bis, 23 octies e 23 nonies su marchi, asserzioni ambientali, requisiti di legge, durabilità e riparabilità (direttiva 2005/29/CE, art. 5, par. 5, e allegato I).[1]

Ordini di cessazione e dichiarazione rettificativa

I giudici o le autorità possono ordinare la cessazione di una pratica sleale, anche con procedura accelerata e senza la prova di una perdita effettiva né del dolo o della colpa, e possono esigere la pubblicazione della decisione e di una dichiarazione rettificativa (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 2).[1]

Possono agire anche i concorrenti, non solo le autorità

Le persone con un interesse legittimo, compresi i concorrenti, possono agire in giudizio o sottoporre una pratica a un’autorità amministrativa (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 1). Quando si irrogano sanzioni ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (applicazione coordinata), devono essere possibili ammende pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista negli Stati membri interessati o, se mancano dati sul fatturato, ad almeno 2 milioni di euro (art. 13, parr. 3 e 4).[1]

Domande su questo problema

Il nome di una marca o di un prodotto conta come asserzione?

Può contare. La definizione di asserzione ambientale comprende qualsiasi messaggio o dichiarazione non obbligatoria, in qualsiasi forma, compresi marchi, nomi di imprese e nomi di prodotti, che affermi o evochi un impatto ambientale positivo o ridotto (direttiva 2005/29/CE, art. 2, lett. o)).

Anche i testi informativi imposti dalla legge sono asserzioni?

No. Un messaggio obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale non è un’asserzione ambientale (art. 2, lett. o)). Ma è vietato presentare come caratteristica distintiva della propria offerta un requisito che vale per tutti i prodotti della categoria (allegato I, punto 10 bis), ad esempio pubblicizzare l’assenza di una sostanza già vietata (direttiva (UE) 2024/825, considerando 15).

Ogni quanto dobbiamo ripetere la verifica?

La direttiva non fissa una frequenza. Valuta ogni asserzione nel momento in cui raggiunge i consumatori, per cui il registro deve seguire ogni cambiamento di prodotti, fornitori, certificati e formulazioni. Colleghi il riesame a questi cambiamenti, e non soltanto a una data di calendario.

Le tabelle di confronto sul nostro sito seguono regole ulteriori?

Sì. Quando un professionista fornisce un servizio che confronta prodotti in base a caratteristiche ambientali o sociali o ad aspetti di circolarità, le informazioni sul metodo di confronto, sui prodotti confrontati, sui loro fornitori e sull’aggiornamento delle informazioni sono informazioni rilevanti (direttiva 2005/29/CE, art. 7, par. 7).

I vecchi articoli del blog contano?

Una pagina conta se è una dichiarazione o una comunicazione commerciale direttamente connessa alla promozione o alla vendita di un prodotto (direttiva 2005/29/CE, art. 2, lett. d)). Gli articoli più vecchi che rimandano ancora ai prodotti e li promuovono rientrano nella verifica.

Fonti

  1. Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Non sappiamo quali asserzioni compaiano sul nostro sito. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/website-claims-audit/
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