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Un concorrente contesta la nostra asserzione ambientale

I concorrenti possono agire in giudizio o rivolgersi a un’autorità contro una pratica sleale (direttiva 2005/29/CE), e i giudici possono ordinarne la cessazione, anche con procedura accelerata e senza prova di danno o dolo. Possono anche esigere che l’asserzione sia comprovata. Valuti il reclamo, raccolga subito le prove e decida se difendere, correggere o ritirare l’asserzione.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

L’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva 2005/29/CE, non spetta alle sole autorità. Gli Stati membri devono assicurare che le persone o le organizzazioni che hanno un interesse legittimo a contrastare le pratiche commerciali sleali, compresi i concorrenti, possano agire in giudizio contro di esse o sottoporle a un’autorità amministrativa (art. 11, par. 1). Ogni Stato membro decide quale di queste vie sia disponibile e se si possa esigere il previo ricorso ad altri mezzi, come i responsabili dei codici.[1]

I poteri disponibili sono ampi. I giudici o le autorità amministrative possono ordinare la cessazione di una pratica sleale, o vietarne una imminente, anche senza prova di una perdita o di un danno effettivi né di dolo o negligenza del professionista, e con procedura accelerata con effetto provvisorio o definitivo (art. 11, par. 2). Dopo una decisione definitiva, possono essere abilitati a esigere la pubblicazione della decisione e una dichiarazione rettificativa. Possono inoltre esigere che il professionista fornisca prove dell’esattezza delle asserzioni di fatto e considerare tali asserzioni inesatte se le prove non sono fornite o sono insufficienti (art. 12).[1]

La sostanza di un reclamo su un’asserzione ambientale è di solito una di due cose. O l’asserzione figura nell’elenco delle pratiche sleali in ogni caso, ampliato dalla direttiva (UE) 2024/825 e applicato dal 27 settembre 2026, come un marchio di sostenibilità non certificato (allegato I, punto 2 bis) o un’asserzione ambientale generica priva di un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta (punto 4 bis), oppure il concorrente sostiene che l’asserzione inganna il consumatore medio sulle caratteristiche ambientali o sugli aspetti di circolarità (art. 6, par. 1, lett. b)). Una pratica elencata non richiede alcuna valutazione del suo effetto sui consumatori (art. 5, par. 5).[1][3]

Se l’asserzione confronta il Suo prodotto con quello del concorrente, si applica anche la direttiva 2006/114/CE. La pubblicità comparativa è consentita solo quando soddisfa tutte le condizioni dell’art. 4, tra cui il fatto di non essere ingannevole, di confrontare beni che soddisfano gli stessi bisogni e di confrontare obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative. Gli Stati membri offrono ai concorrenti i mezzi per agire contro la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa illecita (art. 5), e i giudici possono esigere dall’inserzionista le prove delle asserzioni di fatto, nella pubblicità comparativa entro un breve termine (art. 7).[2]

Anche gli organismi di autodisciplina possono occuparsi di tali reclami, ma solo in aggiunta ai procedimenti giudiziari o amministrativi (direttiva 2005/29/CE, art. 10; direttiva 2006/114/CE, art. 6).[1][2]

Come risolverlo

  1. Chiarisca che cosa viene contestato esattamente

    Individui l’asserzione, il canale e la data su cui si basa il concorrente, la norma che invoca e la sede: una lettera, un organismo di autodisciplina, un’autorità amministrativa o un giudice. Le asserzioni rivolte ai consumatori rientrano nella direttiva 2005/29/CE; quelle rivolte agli acquirenti professionali e i confronti con un concorrente rientrano anche nella direttiva 2006/114/CE.

  2. Conservi l’asserzione così come è stata pubblicata

    Salvi copie datate dell’asserzione su ogni canale in cui è comparsa, con le immagini e le etichette che la circondano. Dovrà dimostrare che cosa hanno visto effettivamente i consumatori, non la versione attuale della pagina.

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  3. Verifichi l’asserzione rispetto alle regole

    Controlli anzitutto se l’asserzione rientra in una pratica vietata in ogni caso, come un marchio di sostenibilità non certificato o un’asserzione generica. Verifichi poi se potrebbe ingannare il consumatore medio. Per un confronto, accerti che il confronto riguardi beni comparabili e caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative.

  4. Raccolga rapidamente le prove

    Riunisca i rapporti di prova, i certificati, i calcoli e i documenti dei sistemi che sostengono l’asserzione così come formulata. Un giudice può richiederli e, nella pubblicità comparativa, può richiederli entro un breve termine. Prove mancanti o insufficienti consentono di considerare l’asserzione inesatta.

  5. Decida se difendere, correggere o ritirare l’asserzione

    Difenda un’asserzione che le prove sostengono pienamente. Restringa un’asserzione a ciò che le prove dimostrano, oppure la ritiri da tutti i canali. Chieda una consulenza legale sulla procedura nazionale, perché ogni Stato membro stabilisce quali sedi e procedure siano disponibili.

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Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Copie datate dell’asserzione contestata su ogni canaleMarketing ed e-commerceDirettiva 2005/29/CE, art. 2, lett. d)
Il fascicolo di prove dell’asserzione così come formulataIl titolare dell’asserzioneDirettiva 2005/29/CE, art. 12; direttiva 2006/114/CE, art. 7
Metodo e ambito di un eventuale confrontoIl gruppo che ha effettuato il confrontoDirettiva 2006/114/CE, art. 4; direttiva 2005/29/CE, art. 7, par. 7

Se non si fa nulla

Un ordine di cessazione, anche rapido

I giudici o le autorità possono ordinare la cessazione di una pratica sleale, o vietarne una imminente, anche senza prova di una perdita o di un danno effettivi né di dolo o negligenza, e tali misure possono essere adottate con procedura accelerata (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 2).[1]

Pubblicazione della decisione e dichiarazione rettificativa

Per eliminare gli effetti persistenti di una pratica di cui sia stata ordinata la cessazione con decisione definitiva, gli Stati membri possono consentire ai giudici o alle autorità di esigere la pubblicazione della decisione e una dichiarazione rettificativa (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 2).[1]

Niente prove, niente asserzione

I giudici e le autorità possono esigere che il professionista fornisca prove dell’esattezza delle asserzioni di fatto e considerarle inesatte se mancano o sono insufficienti (direttiva 2005/29/CE, art. 12; per la pubblicità rivolta ai professionisti, direttiva 2006/114/CE, art. 7).[1]

Sanzioni e rimedi per i consumatori

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e i consumatori danneggiati da pratiche sleali hanno accesso a rimedi quali il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo (direttiva 2005/29/CE, artt. 11 bis e 13).[1]

Domande su questo problema

Un concorrente può agire contro una pubblicità rivolta ai consumatori?

Sì. Gli Stati membri devono prevedere strumenti giuridici con cui chi ha un interesse legittimo, compresi i concorrenti, possa agire in giudizio contro le pratiche commerciali sleali o sottoporle a un’autorità amministrativa competente (direttiva 2005/29/CE, art. 11, par. 1).

Il concorrente deve provare di aver perso vendite?

Non per ottenere un ordine di cessazione. Le misure di cui all’art. 11, par. 2, della direttiva 2005/29/CE possono essere adottate anche senza prova di una perdita o di un danno effettivi né di dolo o negligenza del professionista. Le richieste di risarcimento dipendono dal diritto nazionale.

La nostra asserzione ci confronta con il concorrente. Si applicano altre regole?

Sì. Tra le altre condizioni, la pubblicità comparativa è consentita solo se non è ingannevole, confronta beni che soddisfano gli stessi bisogni, confronta obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non discredita il concorrente (direttiva 2006/114/CE, art. 4). Il giudice può esigere le prove entro un breve termine (art. 7).

Un reclamo presso un organismo di autodisciplina equivale a un procedimento giudiziario?

No. Il controllo esercitato dai responsabili dei codici o da organismi di autodisciplina può affiancarsi ai procedimenti giudiziari o amministrativi, ma il ricorso a tali organismi non sostituisce mai questi mezzi di ricorso (direttiva 2005/29/CE, art. 10; direttiva 2006/114/CE, art. 6).

Quali asserzioni sono più esposte dal 27 settembre 2026?

Quelle comprese nell’elenco delle pratiche sleali in ogni caso, ampliato dalla direttiva (UE) 2024/825: marchi di sostenibilità non certificati, asserzioni generiche prive di un’eccellente prestazione ambientale riconosciuta, asserzioni sull’intero prodotto fondate su un solo aspetto, asserzioni climatiche sul prodotto basate sulla compensazione e obblighi di legge presentati come caratteristica distintiva (allegato I, punti 2 bis, da 4 bis a 4 quater e 10 bis).

Fonti

  1. Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (testo consolidato del 27 settembre 2026) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  3. Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). Un concorrente contesta la nostra asserzione ambientale. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/competitor-complaint-claim/
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