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Labelling and packaging Online seller · Importer 6 min di lettura

Vendiamo in più paesi senza EPR per gli imballaggi

Ai sensi del regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), il produttore si registra in ogni Stato membro in cui mette a disposizione imballaggi per la prima volta e non può vendervi finché non è registrato. Chi consegna direttamente agli utilizzatori finali di un altro Stato membro nomina in quel paese un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.

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Verificato il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

La responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi è organizzata paese per paese. Ai sensi del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, i produttori hanno la responsabilità estesa del produttore, nell’ambito di sistemi istituiti conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE, per gli imballaggi che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali (articolo 45, paragrafo 1). I loro contributi finanziari coprono anche l’etichettatura dei contenitori per rifiuti e alcune indagini sulla composizione (articolo 45, paragrafo 2).[1]

Prima viene la registrazione. Ogni Stato membro istituisce un registro nazionale entro 18 mesi dal primo atto di esecuzione sul suo formato (articolo 44, paragrafo 1), e i produttori si registrano in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati (articolo 44, paragrafo 2). La domanda contiene le informazioni dell’allegato IX, parte A (articolo 44, paragrafo 5). L’autorità competente riceve le domande per via elettronica e concede un numero di registrazione entro dodici settimane da una domanda completa (articolo 44, paragrafo 11, lettere a) e b)). Finché il registro di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 44 non è operativo, le modalità con cui nel frattempo i produttori si registrano spettano a tale Stato membro: ci si rivolga alla sua autorità competente.[1]

Vendere oltre frontiera comporta un rappresentante. Il produttore che mette a disposizione imballaggi direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro, che sia stabilito nell’UE o in un paese terzo (articolo 3, paragrafo 1, punto 15, lettere c) e d)), nomina mediante mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende ma non è stabilito (articolo 45, paragrafo 3). Una proposta della Commissione del 10 dicembre 2025 (COM(2025) 982) sospenderebbe questo obbligo fino al 1° gennaio 2035; al 4 ottobre 2026 EUR-Lex la riporta come semplice proposta, quindi l’articolo 45, paragrafo 3, si applica nella sua formulazione attuale. Gli Stati membri possono consentire a tale rappresentante di registrarsi per conto del produttore (articolo 44, paragrafo 3). Se il produttore ha affidato i propri obblighi a un’organizzazione per la responsabilità del produttore, questa adempie gli obblighi di registrazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro (articolo 44, paragrafo 2).[1]

La comunicazione è annuale. Entro il 1° giugno il produttore, il suo rappresentante o la sua organizzazione per la responsabilità del produttore trasmette le informazioni dell’allegato IX, parte B, punto 1, relative all’anno civile precedente; i produttori con meno di 10 tonnellate in uno Stato membro trasmettono invece il punto 2 (articolo 44, paragrafi 7 e 8). Le modifiche e la cessazione sono notificate senza indebito ritardo (articolo 44, paragrafo 12).[1]

I canali online verificano il risultato. Le piattaforme online rientranti nelle norme del regolamento sui servizi digitali sui commercianti (sezione 4 del suo capo III, da cui sono esentate le micropiattaforme e le piccole piattaforme, salvo designazione come piattaforme di dimensioni molto grandi) che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori ottengono il numero di registrazione nello Stato membro del consumatore e un’autocertificazione prima di permettere al produttore di utilizzare i propri servizi (articolo 45, paragrafo 4), e i fornitori di servizi di logistica compiono ogni ragionevole sforzo per verificare le stesse informazioni (articolo 45, paragrafi 7 e 8). Prima del regolamento, la direttiva 94/62/CE imponeva già agli Stati membri di disporre di sistemi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024 (articolo 7, paragrafo 2); tale direttiva è abrogata con effetto dal 12 agosto 2026, con le eccezioni indicate (PPWR, articolo 70, paragrafo 1).[1][2]

Come risolverlo

  1. Elencare i paesi in cui si è produttore

    Si prendano le vendite dell’ultimo anno per paese di destinazione. Ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, anche spedendoli direttamente agli utilizzatori finali di quel paese, è un paese in cui si è produttore e in cui serve una registrazione.

    Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri
  2. Nominare un rappresentante in ogni paese in cui non si è stabiliti

    Il produttore che vende direttamente agli utilizzatori finali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno di tali Stati membri. Gli Stati membri possono richiederlo anche ai produttori di paesi terzi.

  3. Registrarsi in ciascun registro nazionale dei produttori

    Si presenta la domanda all’autorità competente di ciascuno Stato membro con le informazioni dell’allegato IX, parte A: nomi e marchi, indirizzo, numeri di identificazione nazionale e fiscale e modalità con cui si adempie la responsabilità estesa del produttore, compreso il certificato dell’organizzazione per la responsabilità del produttore se se ne utilizza una.

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  4. Comunicare le quantità ogni anno

    Entro il 1° giugno di ogni anno si trasmettono a ciascun registro le quantità relative all’anno civile precedente, nel formato usato dal paese. I produttori con meno di 10 tonnellate all’anno in un paese trasmettono l’insieme ridotto di dati dell’allegato IX, parte B, punto 2, salvo che quel paese abbia fissato per l’anno una soglia inferiore.

    Imballaggi PPWRStrumenti Apri nella console
  5. Fornire a piattaforme e fornitori di logistica ciò che devono verificare

    I marketplace ottengono il numero di registrazione nello Stato membro del consumatore e un’autocertificazione prima che si possa vendere ai consumatori di quel paese. I fornitori di servizi di logistica ricevono le stesse informazioni alla conclusione del contratto. Si tengano entrambe aggiornate e si comunichino le modifiche a ciascun registro senza indebito ritardo.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Numero di registrazione per Stato membroL’autorità competente del registro dei produttori di ciascuno Stato membroPPWR, articolo 44, paragrafo 2 e paragrafo 11, lettera b)
Mandato scritto per ciascun rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttoreLei e il rappresentantePPWR, articolo 45, paragrafo 3
Autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore per ciascun paeseLeiPPWR, articolo 45, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 7
Relazioni annuali sulle quantitàLei, il Suo rappresentante o la Sua organizzazione per la responsabilità del produttorePPWR, articolo 44, paragrafi 7 e 8, allegato IX, parte B

Se non si fa nulla

Non si può vendere senza essere registrati

Il produttore non può mettere a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro se esso, o se del caso il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, non vi è registrato (PPWR, articolo 44, paragrafo 4).[1]

Il fornitore di logistica può sospendere il servizio

Se, dopo una richiesta, le Sue informazioni restano inesatte o incomplete, il fornitore di servizi di logistica sospende tempestivamente il proprio servizio per gli imballaggi offerti ai consumatori nell’Unione finché la richiesta non è soddisfatta (PPWR, articolo 45, paragrafo 8).[1]

Distributori e rivenditori non accetteranno la merce

I distributori verificano che il produttore sia iscritto nel registro dei produttori prima di mettere a disposizione gli imballaggi (PPWR, articolo 19, paragrafo 2, lettera a)).[1]

Domande su questo problema

Esiste una registrazione imballaggi unica a livello UE?

No. Ogni Stato membro tiene un proprio registro e il produttore si registra in ciascuno Stato membro in cui mette a disposizione imballaggi per la prima volta. I registri sono collegati tra loro per facilitare la registrazione (PPWR, articolo 44, paragrafi 1 e 2).

Quanto tempo richiede la registrazione?

L’autorità competente concede la registrazione e un numero di registrazione entro un massimo di dodici settimane dal momento in cui sono state fornite tutte le informazioni richieste (PPWR, articolo 44, paragrafo 11, lettera b)).

Può occuparsene il marketplace per noi?

Se si vende tramite un marketplace, gli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 2, possono essere adempiuti dalla piattaforma per Suo conto sulla base di un mandato scritto (PPWR, articolo 45, paragrafo 4, ultimo comma). L’articolo 45, paragrafo 2, riguarda i contributi finanziari, e il considerando 135 fa riferimento ad accordi volontari con cui i marketplace si fanno carico in tutto o in parte di tali costi. La registrazione e gli altri obblighi non rientrano in quella frase e, senza mandato, i contributi restano a Suo carico.

L’EPR per gli imballaggi esisteva già prima del regolamento?

Sì. La direttiva 94/62/CE imponeva agli Stati membri di istituire sistemi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024 (articolo 7, paragrafo 2). La direttiva è abrogata con effetto dal 12 agosto 2026, con le eccezioni indicate (PPWR, articolo 70, paragrafo 1).

Spediamo meno di 10 tonnellate all’anno in un paese. Dobbiamo comunque registrarci?

Sì. Il quantitativo cambia soltanto ciò che si comunica: sotto le 10 tonnellate in un anno civile si applica l’insieme ridotto di dati (PPWR, articolo 44, paragrafo 8). La registrazione in sé non prevede alcuna soglia nell’articolo 44, paragrafo 2.

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

Una sola e-mail quando le norme cambiano. Può annullare l’iscrizione da qualsiasi e-mail.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (testo consolidato del 4 luglio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
5 ottobre 2026
Citare questa pagina
Conphora (2026). Vendiamo in più paesi senza EPR per gli imballaggi. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/epr-registration-country/
Verificato
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