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I nostri pacchi e-commerce sono quasi tutta aria

Il regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) impone a chi riempie imballaggi per il commercio elettronico, per il trasporto o raggruppati di mantenere il rapporto di spazio vuoto entro il 50 %, dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l’entrata in vigore del metodo di calcolo della Commissione, se successivo. Carta, cuscini d’aria e altri riempitivi contano come spazio vuoto.

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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale

Perché accade

L’imballaggio per il commercio elettronico è un termine definito. Ai sensi del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è l’imballaggio per il trasporto utilizzato per consegnare prodotti all’utilizzatore finale nelle vendite online o altre vendite a distanza (art. 3, par. 1, punto 8). L’imballaggio per il trasporto agevola la movimentazione e il trasporto per evitare danni (punto 7), mentre l’imballaggio raggruppato raggruppa unità di vendita nel punto vendita (punto 6).[1]

La norma sul rapporto riguarda chi riempie questi imballaggi. Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione sul metodo di calcolo, se successivo, gli operatori economici che riempiono imballaggi raggruppati, per il trasporto o per il commercio elettronico garantiscono che il rapporto massimo di spazio vuoto sia del 50 % (art. 24, par. 1). La Commissione adotta il metodo entro il 12 febbraio 2028, tenendo conto di casi quali forme irregolari, più unità di vendita in un unico imballaggio, liquidi, prodotti fragili, piccoli prodotti che potrebbero essere danneggiati da quelli più grandi e lo spazio necessario per le etichette di spedizione (art. 24, par. 2).[1]

Il calcolo è fissato nel testo. Lo spazio vuoto è la differenza tra il volume totale dell’imballaggio raggruppato, per il trasporto o per il commercio elettronico e il volume dell’imballaggio per la vendita in esso contenuto; il rapporto è tale spazio vuoto diviso per il volume totale (art. 24, par. 3, lett. a) e b)). Lo spazio occupato da ritagli di carta, cuscini d’aria, pluriball, riempitivi in spugna e schiuma, lana di legno, trucioli di polistirolo o di Styrofoam conta come spazio vuoto (art. 24, par. 3).[1]

Alla norma del 50 % si applicano due esenzioni. Sono esentati gli operatori che usano un imballaggio per la vendita come imballaggio per il commercio elettronico e quelli che usano imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, ma il loro imballaggio per la vendita deve comunque rispettare i requisiti di riduzione al minimo dell’articolo 10 (art. 24, par. 5). L’articolo 10 impone al fabbricante o all’importatore di progettare l’imballaggio, entro il 1° gennaio 2030, in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per la funzionalità (art. 10, par. 1), e di tenere fuori dal mercato gli imballaggi con caratteristiche che aumentano soltanto il volume percepito del prodotto, come doppie pareti, doppi fondi e strati superflui, con eccezioni per i disegni e modelli e i marchi d’impresa protetti prima dell’11 febbraio 2025 e per i prodotti con indicazione geografica protetta o rientranti in un regime di qualità dell’Unione (art. 10, par. 2, lett. a) e b)). L’articolo 10, paragrafo 2, non reca una data propria.[1]

L’imballaggio per la vendita ha una regola propria, che scatta prima. Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita riducono lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità, compresa la protezione del prodotto (art. 24, par. 4). I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché il magazzinaggio, la movimentazione e l’imballaggio non compromettano il rispetto degli articoli da 5 a 12 (art. 20). La Commissione riesamina il rapporto e le sue esenzioni entro il 12 febbraio 2032 (art. 24, par. 6).[1]

La vecchia regola non è ancora scomparsa. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE, che fanno dei requisiti essenziali del suo allegato II una condizione per l’immissione degli imballaggi sul mercato, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda il primo requisito dell’allegato II, punto 1 (PPWR, art. 70, par. 1, lett. b)): l’imballaggio è fabbricato in modo che il suo volume e il suo peso siano limitati al minimo adeguato per mantenere il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il prodotto imballato e per il consumatore (direttiva 94/62/CE, allegato II, punto 1).[1][2]

Come risolverlo

  1. Stabilire chi riempie il pacco

    L’obbligo grava sull’operatore economico che riempie l’imballaggio raggruppato, per il trasporto o per il commercio elettronico. Se i Suoi ordini sono preparati dal fornitore di servizi di logistica, stabilisca nel contratto chi misura e chi sceglie la scatola, perché anche il fornitore deve evitare che la movimentazione e l’imballaggio compromettano la conformità.

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  2. Misurare un campione di pacchi reali

    Per un insieme rappresentativo di ordini, registri il volume esterno del pacco e il volume dell’imballaggio per la vendita al suo interno. Lo spazio vuoto è la differenza; il rapporto è lo spazio vuoto diviso per il volume esterno. Nel calcolo consideri ogni riempitivo come spazio vuoto.

  3. Adeguare la gamma di scatole

    Usi le misurazioni per scegliere meno formati di scatola, ma più adatti, o imballaggi regolabili, per i profili d’ordine più frequenti. Annoti i casi in cui serve più spazio per proteggere il prodotto o per applicare un’etichetta di spedizione, perché il metodo della Commissione deve tenere conto di tali casi.

  4. Usare l’imballaggio del prodotto stesso dove protegge

    L’imballaggio per la vendita usato come imballaggio per il commercio elettronico è esentato dal rapporto del 50 %, ma deve comunque rispettare il requisito di riduzione al minimo del peso e del volume. Spedire nella scatola del prodotto, dove protegge il prodotto, elimina del tutto il cartone esterno.

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  5. Controllare l’imballaggio per la vendita stesso

    Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita riducono al minimo necessario per la funzionalità, compresa la protezione, lo spazio vuoto al loro interno. Il fabbricante o l’importatore tiene inoltre fuori dal mercato gli imballaggi con caratteristiche che aumentano soltanto il volume percepito, come doppie pareti, doppi fondi e strati superflui.

Svolga i passi nella piattaforma con il suo prodotto.

Cosa è necessario dimostrare

DocumentoDa dove provieneBase giuridica
Misurazioni dello spazio vuoto per profilo d’ordine e formato di scatolaLei o il Suo fornitore di servizi di logisticaPPWR, art. 24, parr. 1 e 3
Documentazione tecnica che dimostra la riduzione al minimo dell’imballaggioIl fabbricante dell’imballaggio o del prodotto imballatoPPWR, art. 10, par. 4, e allegato VII

Se non si fa nulla

Le violazioni sono inosservanze formali con sanzioni

Il mancato rispetto delle restrizioni sugli imballaggi eccessivi di cui all’articolo 24 è elencato tra le inosservanze formali; se persiste, lo Stato membro applica le proprie sanzioni (PPWR, art. 62, par. 1, lett. g), e par. 3).[1]

Le sanzioni comprendono sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni per l’inosservanza degli articoli da 24 a 29 comprendono sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite da ciascuno Stato membro entro il 12 febbraio 2027 (PPWR, art. 68, parr. 1 e 2).[1]

Domande su questo problema

Da quando si applica la norma del 50 %?

Dal 1° gennaio 2030 oppure tre anni dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione sul metodo di calcolo, se successivo (PPWR, art. 24, par. 1). La Commissione adotta tale metodo entro il 12 febbraio 2028 (art. 24, par. 2).

La carta e i cuscini d’aria contano?

Sì. Lo spazio occupato da materiali di riempimento come ritagli di carta, cuscini d’aria, pluriball, riempitivi in spugna o schiuma, lana di legno o trucioli di polistirolo conta come spazio vuoto (PPWR, art. 24, par. 3, ultimo comma).

La norma si applica se spediamo nella scatola del prodotto?

Gli operatori che usano un imballaggio per la vendita come imballaggio per il commercio elettronico sono esentati dal rapporto del 50 %, ma l’imballaggio deve rispettare i requisiti di riduzione al minimo dell’articolo 10 (PPWR, art. 24, par. 5).

Esiste una regola di riduzione al minimo prima del 2030?

Sì. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda il requisito essenziale per cui il volume e il peso dell’imballaggio sono limitati al minimo adeguato (PPWR, art. 70, par. 1, lett. b); direttiva 94/62/CE, allegato II, punto 1).

Esiste una regola anche per la scatola del punto vendita?

Sì. Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori che riempiono imballaggi per la vendita riducono lo spazio vuoto al minimo necessario per la funzionalità dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto (PPWR, art. 24, par. 4). Dal 1° gennaio 2030 il peso e il volume dell’imballaggio sono ridotti al minimo necessario (art. 10, par. 1).

Segua le modifiche alle norme alla base di questo problema

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
  2. Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (testo consolidato del 4 luglio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026

Informazioni su questa pagina

Revisore
Conphora compliance team
Verificato
4 ottobre 2026
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Conphora (2026). I nostri pacchi e-commerce sono quasi tutta aria. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/packaging-empty-space/
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