Non sappiamo quali simboli di riciclo stampare
Finché non si applica l’etichetta armonizzata del PPWR (dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti della Commissione, se successivo), vale l’identificazione dei materiali della direttiva 94/62/CE. Il regolamento (UE) 2025/40 vieta i simboli fuorvianti sulla sostenibilità o sui rifiuti. Riesamini ora le grafiche e pianifichi il passaggio all’etichetta armonizzata.
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Verificato il 4 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Non è consulenza legale
Perché accade
Per un certo periodo due sistemi si sovrappongono. Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio abroga la direttiva 94/62/CE con effetto dal 12 agosto 2026, ma mantiene in vigore l’art. 8, par. 2, della direttiva fino a 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sull’etichetta armonizzata (art. 70, par. 1, lett. a)). Tale disposizione prescrive che l’imballaggio indichi la natura dei materiali che lo compongono, ai fini dell’identificazione e della classificazione da parte del settore, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (direttiva 94/62/CE, art. 8, par. 2), e che il contrassegno sia chiaramente visibile, facilmente leggibile e durevole (art. 8, par. 3).[1][2]
La decisione 97/129/CE stabilisce la numerazione e le abbreviazioni per plastica, carta e cartone, metalli, legno, tessili, vetro e materiali compositi e ne rende volontario l’uso (artt. 1 e 3). È abrogata con effetto dal 12 agosto 2028 (PPWR, art. 70, par. 2).[3][1]
L’etichetta armonizzata la sostituisce. Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione, se successivo, gli imballaggi immessi sul mercato riportano un’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali, basata su pittogrammi e facile da comprendere, anche per le persone con disabilità (art. 12, par. 1). Gli imballaggi per il trasporto sono esclusi da questo obbligo, tranne quelli per il commercio elettronico, così come gli imballaggi in un sistema di cauzione e restituzione, contrassegnati da un’etichetta chiara propria (art. 12, par. 1). La Commissione doveva adottare gli atti di esecuzione sull’etichetta e sui suoi formati entro il 12 agosto 2026 (art. 12, par. 6).[1]
Il regolamento stabilisce anche come e dove si mostra l’etichetta. Le etichette sono apposte, stampate o incise in modo visibile, leggibile e saldo; le informazioni sono disponibili agli utilizzatori finali prima dell’acquisto nelle vendite online; e, se le dimensioni dell’imballaggio non lo consentono, l’etichetta figura sull’imballaggio raggruppato o, in mancanza, in un unico codice leggibile elettronicamente (art. 12, par. 5). La lingua è quella stabilita dallo Stato membro di vendita (art. 12, par. 5). Gli imballaggi fabbricati o importati prima di tale data che non sono conformi possono essere messi a disposizione per 3 anni dalla data in cui il requisito si applica (art. 12, par. 12).[1]
Alcuni simboli sono già soggetti a restrizioni. Gli operatori economici non possono esporre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei consumatori in merito ai requisiti di sostenibilità, ad altre caratteristiche o alle opzioni di gestione dei rifiuti degli imballaggi per i quali è prevista l’etichettatura armonizzata (art. 12, par. 8). Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati soltanto mediante un simbolo in un codice QR o un altro contrassegno digitale standardizzato, entro il 12 febbraio 2027 (art. 12, par. 9).[1]
Come risolverlo
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Mantenga l’identificazione dei materiali che usa oggi
La norma della direttiva 94/62/CE secondo cui l’imballaggio indica la natura dei materiali che lo compongono, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, continua ad applicarsi fino a 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione sull’etichetta armonizzata. È una disposizione di direttiva che si applica tramite il diritto nazionale e i codici della decisione 97/129/CE sono volontari: verifichi come la applica ciascuno Stato membro di vendita prima di eliminare i codici dei materiali esistenti in un rinnovo grafico.
Guide ai regolamentiKnow-how Free Apri -
Elimini i simboli che possono indurre in errore
Controlli ogni logo, simbolo e asserzione sull’imballaggio che riguardi riciclo, selezione, riutilizzo o sostenibilità. Gli operatori economici non possono esporre etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o creare confusione nei consumatori in merito alle caratteristiche per le quali il regolamento prevede un’etichettatura armonizzata.
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Pianifichi l’etichetta armonizzata per la data in cui si applica
Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione, se successivo, gli imballaggi immessi sul mercato riportano un’etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali per aiutare i consumatori nella selezione. Gli imballaggi per il trasporto sono esclusi da questo obbligo, tranne quelli per il commercio elettronico, e gli imballaggi con cauzione hanno una propria etichetta.
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Mostri le stesse informazioni online
Le informazioni dell’etichetta devono essere disponibili agli utilizzatori finali anche prima dell’acquisto nelle vendite online. Pianifichi la pagina prodotto insieme alla grafica, nelle lingue stabilite dallo Stato membro di vendita.
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Sfrutti il periodo transitorio per gli imballaggi già prodotti
Gli imballaggi fabbricati nell’Unione o importati prima della data di applicazione dell’obbligo di etichettatura che non soddisfano i nuovi criteri possono essere messi a disposizione per 3 anni dalla data in cui il requisito si applica. Pianifichi le tirature in modo che le vecchie scorte si esauriscano entro questo periodo.
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Cosa è necessario dimostrare
| Documento | Da dove proviene | Base giuridica |
|---|---|---|
| Grafica per ogni unità di imballaggio con l’identificazione dei materiali e l’eventuale etichetta di selezione | Il fabbricante | PPWR, art. 12, parr. 1 e 5; direttiva 94/62/CE, art. 8, parr. 2 e 3 |
| Un riesame dei simboli e delle asserzioni ambientali presenti sull’imballaggio | Il fabbricante o l’importatore | PPWR, art. 12, par. 8 |
Se non si fa nulla
L’importatore non deve immettere sul mercato imballaggi privi di etichetta
Prima di immettere un imballaggio sul mercato, gli importatori si assicurano che sia etichettato conformemente all’art. 12 (PPWR, art. 18, par. 2, lett. b)).[1]
I distributori verificano l’etichettatura
Prima di mettere a disposizione un imballaggio, i distributori verificano che sia etichettato conformemente all’art. 12 e lo trattengono se hanno motivo di ritenere che non sia conforme (PPWR, art. 19, par. 2, lett. b), e par. 3).[1]
Un supporto di dati che non funziona è una non conformità
Se il codice QR o il supporto di dati di cui all’art. 12 non dà accesso alle informazioni richieste, lo Stato membro impone all’operatore di porre fine alla non conformità e, se questa persiste, vieta l’imballaggio o ne dispone il ritiro o il richiamo (PPWR, art. 62, par. 1, lett. c), e par. 2).[1]
Domande su questo problema
Dobbiamo stampare i codici dei materiali, come numeri e abbreviazioni?
La decisione 97/129/CE stabilisce la numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione e precisa che il loro uso è volontario per i materiali indicati negli allegati (art. 3). La direttiva 94/62/CE prescrive che l’imballaggio indichi la natura dei materiali su tale base (art. 8, par. 2).
Possiamo mantenere un logo nazionale di selezione?
Il regolamento non vieta in quanto tali altre etichette, ma vieta etichette e simboli che possano indurre in errore o creare confusione nei consumatori in merito alle caratteristiche per le quali è prevista l’etichettatura armonizzata (PPWR, art. 12, par. 8). Gli imballaggi inclusi in un sistema nazionale di cauzione sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile (art. 12, par. 1).
Dove si colloca l’etichetta sugli imballaggi molto piccoli?
Sull’imballaggio, in modo visibile, leggibile e saldo. Se ciò non è possibile o giustificato dalla natura e dalle dimensioni, sull’imballaggio raggruppato e, in mancanza, mediante un unico codice leggibile elettronicamente (PPWR, art. 12, par. 5).
Possiamo indicare sulla confezione che paghiamo l’EPR sugli imballaggi?
Entro il 12 febbraio 2027 gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati negli Stati membri in cui il regime si applica soltanto mediante un simbolo in un codice QR o un altro contrassegno digitale standardizzato, che non deve indurre in errore sulla riciclabilità o sul riutilizzo (PPWR, art. 12, par. 9). Il testo lascia aperto se il 12 febbraio 2027 sia l’inizio di questa regola o una scadenza.
Quando termina la decisione 97/129/CE?
È abrogata con effetto dal 12 agosto 2028 (PPWR, art. 70, par. 2). L’art. 8, par. 2, della direttiva 94/62/CE resta in vigore fino a 30 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione sull’etichetta (PPWR, art. 70, par. 1, lett. a)).
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (testo consolidato del 4 luglio 2018) EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
- Decisione 97/129/CE della Commissione che istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio EUR-Lex · consultato il 4 ottobre 2026
Informazioni su questa pagina
- Revisore
- Conphora compliance team
- Verificato
- 4 ottobre 2026
Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Verifichi il testo giuridico o si rivolga a un consulente per il suo prodotto.
Conphora (2026). Non sappiamo quali simboli di riciclo stampare. Consultato il 13 ottobre 2026 da https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/recycling-labels/
Conphora (2026) Non sappiamo quali simboli di riciclo stampare. Disponibile all’indirizzo: https://www.conphora.com/it/soluzioni/problema/recycling-labels/ (consultato il 13 ottobre 2026).
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